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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 31/01/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Eugenio Bolondi, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 1972 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno
2022 promossa da
C.F. C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
C.F. , C.F. , rappresentati e difesi C.F._4 Parte_5 C.F._5 dall'Avvocato BERRA CHIARA
MIRCO RAGAZZI, C.F. , C.F. C.F._6 Parte_6
C.F. , rappresentati e difesi C.F._7 Parte_7 C.F._8 dall'Avvocato GENTILE MARIAGRAZIA
ATTORI contro
, C.F. , in persona dell'Amministratore pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avvocato FOLLI DANIELA
CONVENUTO
OGGETTO: impugnazione di delibere condominiali
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nelle note depositate telematicamente ex art. 127 ter c.p.c. dagli attori in data 21/05/2024 e dal convenuto in data 20/05/2021. CP_1
1 RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Il presente contenzioso ha per oggetto l'impugnazione delle delibere assunte in seno alle assemblee del di Modena, sito in via Zampighi n. 55/1-2-3-4, nelle date del 15/07/2021 Controparte_1
e del 14/12/2021, di cui gli attori lamentano la nullità e/o domandano l'annullamento.
2. Nel giudizio, preceduto da mediazione, il si è regolarmente costituito chiedendo CP_1
respingersi le pretese avversarie, ritenute infondate.
3. Non è stata svolta attività istruttoria, essendo la controversia di natura documentale, come si va a illustrare.
4. Ciò premesso, gli attori (pagine 11-13 dell'atto di citazione) lamentano la nullità della delibera del
15/07/2021 poiché:
- il relativo verbale non consentirebbe di comprendere se il numero di condomini intervenuti fosse sufficiente a raggiungere il quorum previsto dall'art. 1136, terzo comma, c.c. per la valida costituzione dell'assemblea condominiale in seconda convocazione;
- sarebbe stato altresì violato sia l'art. 1136, sesto comma, c.c., per assenza di attestazione di regolare convocazione dell'assemblea, sia l'art. 1136, quarto comma, c.c., non essendo indicati i nominativi dei condomini favorevoli alla nomina dell'amministratore e, in ogni caso, rappresentando tutti i partecipanti i soli 468 millesimi del valore dell'edificio;
- risulterebbe, infine, violato l'art. 1135, primo comma, n. 4 c.c. per mancata costituzione del relativo fondo di garanzia.
In proposito, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che “Devono qualificarsi nulle le delibere prive degli elementi essenziali, con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale e al buon costume), con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, che incidono sui diritti individuali, sulle cose, sui servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini o comunque invalide in relazione all'oggetto, devono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari attinenti al procedimento di convocazione o informazione in assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che richiedono maggioranze qualificate in relazione all'oggetto.” (pronuncia del 07/03/2005, n. 4806, sul punto confermata da Cass., sez. un.,
14/04/2021, n. 9839).
Sulla base di tale criterio distintivo, è evidente che le censure formulate dagli attori vadano ricondotte, già per come astrattamente formulate, alla categoria dell'annullabilità, e siano, di conseguenza, inammissibili, come correttamente eccepito dal convenuto, poiché, alla data della CP_1
2 proposizione della domanda di mediazione (11/01/2022) da parte degli attori, era da tempo spirato il termine decadenziale di giorni 30 stabilito dall'art. 1137, secondo comma, c.c.
5. Gli attori chiedono, poi, dichiararsi nulla e/o annullare la delibera del 14/12/2021, innanzi tutto giacché l'ordine del giorno sarebbe formulato in modo lacunoso e generico e, come tale, inidoneo a far comprendere ai votanti gli effettivi lavori deliberati.
La censura risulta infondata già sulla base della lettura del relativo verbale, che individua con chiarezza: sub a) gli interventi trainanti, sub b) gli interventi trainati, sub c) gli interventi in bonus minore, sub d) Hera Servizi Energia quale unico appaltatore.
Come evidenziato, inoltre, in modo condivisibile, dal – che ha altresì prodotto ai numeri CP_1
da 8 a 18, la documentazione di riferimento, inserita nel portale dedicato, di cui ogni condomino poteva prendere visione – i 12 punti concretamente decisi al termine dell'assemblea altro non costituiscono se non più analitica precisazione dei punti essenziali sopra indicati e rappresentano, dunque, migliore garanzia per i condomini committenti.
La delibera, insomma, è stata validamente assunta, relativamente alle opere ricadenti nell'art. 119 del d.l. 34/2020, convertito con modificazioni nella legge 17/07/2020 n. 77 (agevolazioni fiscali del cosiddetto 110%), con la maggioranza, stabilita dal comma 9 bis, degli intervenuti rappresentante almeno 1/3 del valore dell'edificio.
Quanto, invece, agli interventi in bonus minore, richiedenti per la loro approvazione voti rappresentanti almeno la metà del valore dell'edificio (art. 1136, secondo comma, c.c.), maggioranza non raggiunta in quella sede, la parte convenuta ha prodotto sub doc. 7 il verbale della successiva assemblea del 24/02/2022, non impugnata dagli attori, in cui, preso atto di ciò, la delibera è stata stralciata e si è stabilito che le somme versate per il relativo fondo obbligatorio ex art. 1135 c.c. n. 4), venissero riaccreditate a rendiconto a titolo di acconti versati sulle spese ordinarie.
E' corretto, di conseguenza, il rilievo del di cessazione della materia del contendere sul CP_1
punto, intervenuta, si badi, precedentemente al radicarsi della lite.
6. Le domande degli attori vengono, in conclusione, respinte e le spese di lite poste a loro carico (art. 91, primo comma, c.p.c.).
Le stesse sono quantificate in euro 6.500,00 per compenso professionale di Avvocato, oltre accessori di legge, considerando la controversia di valore indeterminabile basso, dunque ricompresa nello scaglione da euro 26.000,00 a euro 52.000,00, ritenendo svolte le quattro fasi e liquidando valori prossimi ai medi per quelle di studio, introduttiva e decisionale, e vicini ai minimi per quella istruttoria, svolta in forma ridotta con il solo deposito delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c.
P.Q.M.
3 Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione monocratica, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
- respinge le domande degli attori;
- condanna gli attori, in solido tra di loro, a rifondere le spese di lite al convenuto, CP_1
liquidate in euro 6.500,00 per compenso professionale di Avvocato, oltre 15% per spese generali, 4% per CPA, 22% per IVA.
Si comunichi.
Modena, 31/01/2025
IL GIUDICE dott. Eugenio Bolondi
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