Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 27/02/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 4657/2024 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale n. 4657/2024 R.V.G. promosso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana e ucraina Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] professione: commessa dipendente di CP_1
: euro 8.357,00 nell'anno d'imposta 2023
[...] con l'Avv. Raffaella Pozzato presso cui ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] professione: operaio reddito: euro 17.636,00 nell'anno d'imposta 2023 con l'Avv. Pier Francesco Ruzza presso cui ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a Taglio di Po (RO) il 21-12-2012 (anno 2012, Numero 14, Parte I, Ufficio 1)
in regime patrimoniale di comunione legale dei beni
1
CONCLUSIONI Per i ricorrenti:
1) i coniugi e vivranno Parte_1 Parte_2 separati con reciproco rispetto e sono liberi di fissare la loro residenza dove riterranno più opportuno;
2) il figlio verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori i NA quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, con collocazione prevalente presso la madre. Le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
3) la casa coniugale sita in Porto Tolle (RO), Via Pietro Nenni, 18, di proprietà di terzi (della IG.ra , madre del IG. ) completa di arredi ivi presenti Pt_3 Pt_2 verrà assegnata alla IG.ra affinché vi abiti con il figlio;
Parte_4
4) il diritto di visita del figlio minore verrà regolamentato nei tempi e con le modalità di seguito indicati: durante il periodo scolastico: frequenterà a settembre 2024 la
NA prima elementare dal lunedì al venerdì dalle 7.50 alle 15.50. La madre lo accompagnerà a scuola tutte le mattine e lo andrà a riprendere. Nei pomeriggi, dopo la scuola, starà con la madre.
NA potrà stare con il padre ogni martedì dall'uscita della scuola sino
NA alle 21. Il sabato mattina starà con la mamma sino all'ora di pranzo
NA
(pranzerà con la madre), e successivamente il minore starà con il padre il sabato pomeriggio dalle 14,00 alla domenica alle 20,00, con pernotto presso il padre a settimane alterne. Nel periodo estivo, dal lunedì al venerdì la mamma accompagnerà il figlio al centro estivo alle ore 9 e alle ore 12 il bambino verrà prelevato dalle nonne materna e paterna che si alterneranno con la madre. Durante i pomeriggi NA starà con la madre. starà con la mamma ogni mercoledì (giorno in cui la stessa è a NA casa dal lavoro); Il sabato mattina starà con la mamma sino all'ora di pranzo NA
(pranzerà con la madre), e successivamente il minore starà con il padre il sabato pomeriggio dalle 14,00 alla domenica alle 20,00, con pernotto presso il padre a settimane alterne. Il mese di agosto starà con il padre, il quale godrà del periodo NA di ferie e potrà portare in vacanza per una settimana NA consecutiva, comunicando alla madre tale intenzione con almeno 30 giorni di anticipo e comunicando anche in tale occasione la destinazione. La stessa cosa dovrà fare la madre, se potrà godere di un periodo di ferie.
2 5) il IG. verserà entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di contributo nel Pt_2 mantenimento del figlio la somma di € 250,00 rivalutata NA annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese mediche, scolastiche e ricreative. Le spese straordinarie avranno il seguente regime:
1) Spese mediche da rimborsare se documentate e che non richiedono un preventivo accordo: a) visite mediche e specialistiche del Servizio Sanitario Nazionale prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale per medicinali prescritti dal medico curante.
2) Spese mediche da rimborsare se documentate, ma che richiedono uno specifico e preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in libera professione;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici ed interventi chirurgici in libera professione, d) farmaci particolari.
3) Spese scolastiche da rimborsare se documentate che non richiedono un preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) costo per il trasporto pubblico;
4) Spese scolastiche da rimborsare se documentate che richiedono uno specifico e preventivo accordo: a) tasse scolastiche richieste da istituti privati e percorsi universitari privati;
b) costi relativi a corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private, e) alloggio presso la sede universitaria.
5) Spese extrascolastiche da rimborsare se documentate che richiedono un preventivo accordo: a) tempo prolungato pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo;
c) attività sportive e relativi abbigliamento ed attrezzatura;
d) spese per baby-sitter; e) viaggi e vacanze senza i genitori, f) spese per cerimonie religiose e relativi festeggiamenti. Per le spese straordinarie da concordare, il limite di spesa per chiedere il consenso dell'altro genitore è di € 150,00. Per le spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta, il silenzio sarà inteso quale consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato tali spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
6) l'assegno unico spetterà alla madre collocataria prevalente del figlio;
7) la detrazione straordinaria ai fini IRPEF sarà operata da entrambi i genitori nella misura del 50%, quota di riparto delle spese stesse, e così pure la detrazione per il figlio a carico. Gli eventuali rimborsi o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative al figlio, andranno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese straordinarie.
8) Il IG. si impegna a contribuire, nella misura del 50%, alle spese delle Pt_2 utenze relative all'immobile occupato dalla IG.ra , con suddivisione delle Pt_1 somme come risultanti dalle bollette ovvero come indicato nelle fatture o negli
3 scontrini di acquisto del pellet. Tali somme dovranno essere corrisposte entro il giorno 5 di ogni mese.
9) Il IG. si impegna a pagare il 50% delle spese ordinarie di pulizia della Pt_2 caldaia (impianto unico per entrambi gli appartamenti);
10) Il IG. si impegna a pagare il 100% delle spese straordinarie Pt_2 dell'immobile occupato dalla IG.ra ; Pt_1
11) Il IG. si impegna a pagare il 100% delle spese necessarie al servizio di Pt_2 spurgo delle fosse biologiche;
12) I coniugi si concedono reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto, della carta d'identità e di ogni altro documento valido per il loro l'espatrio; per i figli minori i genitori concorderanno di volta in volta i documenti validi per l'espatrio, con impegno a concordare eventuali viaggi all'estero, con preavviso di almeno trenta giorni e con con impegno reciproco altresì ad evitare paesi c.d. a rischio.
13) Spese compensate.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 5-12-2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento del figlio NA non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale dello stesso, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
Spese di lite compensate.
p.q.m.
4 definitivamente decidendo nel procedimento n.4657/2024 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , i quali hanno contratto matrimonio a
[...] Parte_2
Taglio di Po (RO) il 21-12-2012, e li autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Taglio di Po (RO), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso a Rovigo, il 26 febbraio 2025
Il Presidente estensore
Paola Di Francesco
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