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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 23/05/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3638 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avvocato FRANCHINI PAOLA
e
PAVAN VI, C.F. , nato ad [...] il [...], C.F._2 rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCHINI PAOLA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
1) Affidare la LI NO ad entrambi i genitori che provvederanno a decidere concordemente le decisioni di maggior importanza quali quelle relative all'educazione, istruzione e salute con collocamento prevalente presso la madre dove già vive;
2) La casa familiare sita a Caldogno (VI) Via Fornaci 27/A già di proprietà della RA Pt_1
rimane affidata a lei la quale già vi vive con la LI;
il signor AV trasferirà la residenza
[...]
entro il 31/01/2025;
3) Il padre terrà la LI con sé a week end alternati dalle 16:00 del venerdì, andandola a prendere a
1 scuola o a casa della mamma, fino alla domenica alle 19:00, riportandola a casa della mamma. La settimana che il signor AV ha con sé la LI, nel week end, terrà dalle 16:00 del martedì Per_1
andandola a prendere a scuola o dove si trova la bambina e riportandola il giorno dopo a scuola o a casa della mamma;
nella settimana in cui non ha avuto con sé la LI nel week end, la terrà il martedì
e il giovedì dalle 16:00 fino al mattino successivo salvo che, per esigenze scolastiche della bambina, sia più opportuno che la stessa rientri a casa della mamma alle ore 21:00. Durante le vacanze natalizie la LI starà una settimana a testa con i genitori alternando il giorno di Natale e l'ultimo dell'Anno ad anni alterni. La vigilia del Natale verrà trascorsa con il genitore con cui la LI non passeranno la giornata del Natale. In questo caso, la LI dormirà la notte della Vigilia di Natale a casa di questo genitore e verrà riportata a casa dell'altro genitore alle 10:00 del giorno successivo. Durante le vacanze pasquali la LI trascorrerà tre giorni consecutivi con ciascun genitore prevedendo come giorno compreso o il giorno di Pasqua o il lunedì in Albis;
durante le vacanze estive ciascun genitore terrà la LI per due settimane anche non consecutive per poterla portare in vacanza con lui. I giorni di permanenza con la LI durante le vacanze estive verranno concordate entro il 31 maggio di ogni anno.
4) Se uno dei due genitori si dovesse trovare in difficoltà a tenere la LI nei suoi giorni di competenza dovrà confrontarsi prima con l'altro genitore per concordare come gestire la LI prima di lasciarla ad altri. In tal caso si concorderà il recupero del giorno o dei giorni in cui non l'ha tenuta.
5) il signor ID AV verserà a , a titolo di contributo al mantenimento della LI, Parte_1 la somma di € 600,00, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di settembre 2024, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat da settembre 2027.
6) Le parti concordano che l'assegno unico per la LI versato dall'INPS sarà preso integralmente dalla madre;
7) Il padre contribuirà anche a pagare il 50% del vestiario della LI. Inoltre, contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie come previste dal Protocollo del Tribunale di Vicenza. Le spese dentistiche e universitarie vengono invece suddivise al 60% a carico del padre e al 40% a carico della madre. Le parti, inoltre, per dirimere ogni questione patrimoniale ancora in essere tra loro concordano inoltre
8) Le parti concordano altresì che tale accordo comprende anche la seguente regolamentazione economica in essere tra loro: a seguito degli importi e dei lavori eseguiti dal signor ID AV nell'immobile della RA , le parti concordano che l'importo complessivamente Parte_1
dovuto di euro 35.000,00 esente da interessi, di cui la RA ha già provveduto a Parte_1
rimborsarne parte tramite rate mensili, potrà essere rimborsato dalla stessa al signor AV
2 mensilmente con una rata di euro 200,00 mensili come già avviene.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 09/10/2024 e AV ID hanno chiesto Parte_1
la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento della LI NO . Persona_2
All'esito dell'udienza del 13/03/2025 dinanzi al Giudice Relatore, i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della LI NO , alla prevalente collocazione della stessa presso la madre ed alla Per_1
disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della LI a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della NO.
Le spese straordinarie relative alla LI NO, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%. Le spese dentistiche e universitarie vengono invece suddivise al 60% a carico del padre e al 40% a carico della madre.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico
Ministero, così provvede:
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento della NO sia regolamentato Persona_2
in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
b) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, il 20.05.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3638 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avvocato FRANCHINI PAOLA
e
PAVAN VI, C.F. , nato ad [...] il [...], C.F._2 rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCHINI PAOLA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
1) Affidare la LI NO ad entrambi i genitori che provvederanno a decidere concordemente le decisioni di maggior importanza quali quelle relative all'educazione, istruzione e salute con collocamento prevalente presso la madre dove già vive;
2) La casa familiare sita a Caldogno (VI) Via Fornaci 27/A già di proprietà della RA Pt_1
rimane affidata a lei la quale già vi vive con la LI;
il signor AV trasferirà la residenza
[...]
entro il 31/01/2025;
3) Il padre terrà la LI con sé a week end alternati dalle 16:00 del venerdì, andandola a prendere a
1 scuola o a casa della mamma, fino alla domenica alle 19:00, riportandola a casa della mamma. La settimana che il signor AV ha con sé la LI, nel week end, terrà dalle 16:00 del martedì Per_1
andandola a prendere a scuola o dove si trova la bambina e riportandola il giorno dopo a scuola o a casa della mamma;
nella settimana in cui non ha avuto con sé la LI nel week end, la terrà il martedì
e il giovedì dalle 16:00 fino al mattino successivo salvo che, per esigenze scolastiche della bambina, sia più opportuno che la stessa rientri a casa della mamma alle ore 21:00. Durante le vacanze natalizie la LI starà una settimana a testa con i genitori alternando il giorno di Natale e l'ultimo dell'Anno ad anni alterni. La vigilia del Natale verrà trascorsa con il genitore con cui la LI non passeranno la giornata del Natale. In questo caso, la LI dormirà la notte della Vigilia di Natale a casa di questo genitore e verrà riportata a casa dell'altro genitore alle 10:00 del giorno successivo. Durante le vacanze pasquali la LI trascorrerà tre giorni consecutivi con ciascun genitore prevedendo come giorno compreso o il giorno di Pasqua o il lunedì in Albis;
durante le vacanze estive ciascun genitore terrà la LI per due settimane anche non consecutive per poterla portare in vacanza con lui. I giorni di permanenza con la LI durante le vacanze estive verranno concordate entro il 31 maggio di ogni anno.
4) Se uno dei due genitori si dovesse trovare in difficoltà a tenere la LI nei suoi giorni di competenza dovrà confrontarsi prima con l'altro genitore per concordare come gestire la LI prima di lasciarla ad altri. In tal caso si concorderà il recupero del giorno o dei giorni in cui non l'ha tenuta.
5) il signor ID AV verserà a , a titolo di contributo al mantenimento della LI, Parte_1 la somma di € 600,00, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di settembre 2024, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat da settembre 2027.
6) Le parti concordano che l'assegno unico per la LI versato dall'INPS sarà preso integralmente dalla madre;
7) Il padre contribuirà anche a pagare il 50% del vestiario della LI. Inoltre, contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie come previste dal Protocollo del Tribunale di Vicenza. Le spese dentistiche e universitarie vengono invece suddivise al 60% a carico del padre e al 40% a carico della madre. Le parti, inoltre, per dirimere ogni questione patrimoniale ancora in essere tra loro concordano inoltre
8) Le parti concordano altresì che tale accordo comprende anche la seguente regolamentazione economica in essere tra loro: a seguito degli importi e dei lavori eseguiti dal signor ID AV nell'immobile della RA , le parti concordano che l'importo complessivamente Parte_1
dovuto di euro 35.000,00 esente da interessi, di cui la RA ha già provveduto a Parte_1
rimborsarne parte tramite rate mensili, potrà essere rimborsato dalla stessa al signor AV
2 mensilmente con una rata di euro 200,00 mensili come già avviene.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 09/10/2024 e AV ID hanno chiesto Parte_1
la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento della LI NO . Persona_2
All'esito dell'udienza del 13/03/2025 dinanzi al Giudice Relatore, i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della LI NO , alla prevalente collocazione della stessa presso la madre ed alla Per_1
disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della LI a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della NO.
Le spese straordinarie relative alla LI NO, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%. Le spese dentistiche e universitarie vengono invece suddivise al 60% a carico del padre e al 40% a carico della madre.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico
Ministero, così provvede:
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento della NO sia regolamentato Persona_2
in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
b) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, il 20.05.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo
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