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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/12/2025, n. 17826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17826 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 38589/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. AS RA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 38589/2025, promossa con ricorso depositato in data 06.08.2025
TRA
(C.F. ), nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 cittadino italiano, residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino Cacioppo, Ricorrente
E
(C.F. Controparte_1
), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege P.IVA_1 dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. ), Resistente P.IVA_2
OGGETTO: Accertamento del diritto al visto d'ingresso per ricongiungimento familiare (Art. 702 bis c.p.c.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il ricorrente, sig. , cittadino italiano, ha agito in giudizio per chiedere Parte_1
l'annullamento del provvedimento di reiezione del visto d'ingresso per
“Ricongiungimento familiare UE” emesso dall'Ambasciata d'Italia a Casablanca il 29.05.2025 nei confronti della coniuge, In conseguenza, ha Persona_1 domandato che l'Ill.mo Tribunale voglia accertare e dichiarare il diritto della coniuge, e di riflesso del figlio minore ad ottenere il Visto di ingresso in Italia per Persona_2 ricongiungimento familiare con cittadino italiano.
Il si è costituito in giudizio con Memoria Difensiva del Controparte_1
16/12/2025, eccependo la correttezza iniziale del diniego ma chiedendo contestualmente un rinvio per comunicare l'esito del riesame in autotutela, avendo il deposito del ricorso fatto emergere l'autenticità delle dichiarazioni del ricorrente. Nel merito, ha chiesto in via subordinata il rigetto del ricorso poiché infondato, richiamando l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la valutazione consolare non è limitata al mero controllo formale dei documenti.
1 IN FATTO
Il sig. cittadino italiano nato il [...], ha presentato la Parte_1 richiesta di visto d'ingresso per ricongiungimento familiare UE in favore della propria moglie, sig.ra nata in [...] il [...], e del figlio minore della Persona_1 coppia, , nato in [...] il [...],. Il vincolo coniugale tra il sig. Persona_2
e la sig.ra è stato formalmente contratto in Tata, Marocco, in data 20 Per_2 Per_1 luglio 2021, risultando l'atto trascritto dal Comune di Villabate.
La domanda di visto è stata presentata dalla sig.ra presso l'outsourcer Per_1 [...] il 18/04/2025. A sostegno dell'istanza, il ricorrente ha allegato l'atto di CP_2 matrimonio legalizzato e la dichiarazione di ospitalità relativa all'alloggio, documento quest'ultimo che riporta l'autenticazione della firma del sig. da parte Per_2 dell'Incaricato del Sindaco del Comune di Legnano in data 31.03.2025,.
L'Ambasciata d'Italia a Casablanca ha comunicato il respingimento dell'istanza con provvedimento Prot. N. 5709 emesso il 29.05.2025 e notificato alla richiedente il 12.06.2025,. L'unica ragione addotta per il diniego si fondava sulla presunta inaffidabilità della documentazione, specificando che "la firma riportata sul modulo d'invito è difforme da quella riportata sui documenti d'identità dell'invitante",.
Il ricorrente ha impugnato tale diniego il 06.08.2025, sostenendo che la motivazione fosse pretestuosa e illogica, in quanto tutti i requisiti per il ricongiungimento erano stati soddisfatti, e in ogni caso la mera difformità della firma non poteva invalidare un atto la cui sottoscrizione era stata autenticata da un Pubblico Ufficiale,. Il ricorso ha altresì sottolineato la violazione del diritto al ricongiungimento familiare (Art. 2 e 3 D.Lgs. 30/2007) e dell'Art. 8 CEDU, ponendo in rilievo l'interesse preminente del figlio minore,
a crescere alla presenza di entrambi i genitori,. Persona_2
Il si è costituito in giudizio il 16/12/2025, confermando che il Controparte_1 diniego era originariamente motivato dalla sussistenza di dubbi sull'autenticità della modulistica dovuti a "notevoli difformità" delle firme. Tuttavia, il ha CP_1 formalmente riconosciuto nella sua memoria difensiva che "il deposito del ricorso da parte del marito della richiedente ha fatto emergere, malgrado le carenze già evidenziate, l'autenticità delle dichiarazioni". Per tale ragione, il Ministero ha comunicato che il avrebbe proceduto a riconvocare la sig.ra Parte_2 per consentirle di depositare nuovamente la domanda di visto. Per_1
IN DIRITTO
La domanda di accertamento del diritto al ricongiungimento familiare presentata dal ricorrente, , è fondata e merita accoglimento, poiché sono stati Parte_1 provati tutti i presupposti sostanziali richiesti dalla normativa in materia.
1. Sussistenza dei Requisiti Sostanziali del Ricongiungimento Familiare
Pag. 2 di 4 Il ricorrente, in quanto cittadino italiano, gode del diritto all'unità familiare, come garantito dalla normativa nazionale e sovranazionale (in particolare l'Art. 8 CEDU).
La disciplina del ricongiungimento tra un cittadino extracomunitario e un parente cittadino dell'Unione Europea trova il suo fondamento normativo principale nel Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che ha recepito la Direttiva 2004/38/CE. Questa normativa si distingue nettamente da quella prevista dal Testo Unico Immigrazione (D.Lgs. 286/98), poiché garantisce un regime di favore derivante dal diritto alla libera circolazione. In base all'articolo 2 del citato decreto, sono considerati familiari aventi diritto il coniuge, il partner che abbia contratto un'unione registrata, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico (anche del coniuge) e gli ascendenti diretti a carico. Un aspetto cruciale è stabilito dall'articolo 10, il quale prevede che il familiare straniero, una volta entrato in Italia, debba richiedere la "Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione", un titolo che ha validità di cinque anni e che attesta il suo diritto di soggiorno permanente derivato dal legame di parentela. Per ottenere tale documento, l'articolo 7 specifica che il cittadino comunitario deve dimostrare di essere lavoratore (subordinato o autonomo) o, in alternativa, di disporre per sé e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti a non diventare un onere per il sistema di assistenza sociale, oltre a un'assicurazione sanitaria. È inoltre fondamentale citare l'articolo 23, che estende queste disposizioni di favore anche ai familiari stranieri di cittadini italiani, garantendo così la parità di trattamento ed evitando la discriminazione a rovescio. Infine, la normativa è integrata dal Decreto Legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, che ha ulteriormente armonizzato il concetto di filiazione, assicurando che i diritti di ricongiungimento si applichino uniformemente a tutti i figli, indipendentemente dalla natura del legame matrimoniale dei genitori.
Tale diritto, nel caso di specie, è strettamente correlato al legame di coniugio con la sig.ra vincolo stabilito mediante matrimonio celebrato in data Persona_1
20.07.2021, nonché alla filiazione del minore nato il [...],. Persona_2
Tutti i requisiti anagrafici e documentali relativi all'esistenza del rapporto familiare sono stati ritualmente soddisfatti e provati (matrimonio, figlio minore,).
L'unico ostacolo sollevato dall'Ambasciata d'Italia a Casablanca per negare il visto era di natura documentale, basato sul sospetto di inaffidabilità dovuto alla presunta difformità della firma del ricorrente apposta sul modulo d'invito. Sebbene l'Autorità Consolare abbia il dovere di effettuare un accertamento e una verifica puntuale dei requisiti soggettivi del familiare residente all'estero, non limitandosi al mero controllo formale dei documenti, tale attività deve condurre a un esito proporzionato e logico.
Nel caso di specie, il Collegio osserva che il diniego si fondava esclusivamente sulla contestazione di un fatto: l'autenticità della firma sulla documentazione fornita dal ricorrente per dimostrare i requisiti di alloggio in Italia, sebbene tale firma fosse stata autenticata da un pubblico ufficiale in data 31.03.2025.
Elemento dirimente ai fini dell'accertamento del diritto sostanziale è l'esplicita ammissione del (Resistente) in sede contenziosa, secondo Controparte_1
Pag. 3 di 4 cui "il deposito del ricorso da parte del marito della richiedente ha fatto emergere... l'autenticità delle dichiarazioni". Tale riconoscimento elimina ex post ogni dubbio sull'affidabilità documentale e sulla genuinità della dichiarazione di ospitalità, rendendo la motivazione originaria del provvedimento di diniego infondata in fatto.
Venuto meno il pretesto di inaffidabilità della documentazione — l'unico motivo che aveva giustificato l'interferenza nel diritto all'unità familiare — la sussistenza del diritto al rilascio del visto per ricongiungimento familiare a favore della coniuge e madre è pienamente provata e deve essere accertata. Il diritto del cittadino italiano di essere raggiunto dai propri congiunti non può essere negato in assenza di motivi ostativi validi e provati.
L'accertamento del diritto è rafforzato dalla necessità di tutelare il preminente interesse del figlio minore della coppia, (nato [...]),. Il diniego del visto Persona_2 alla madre, si traduce inevitabilmente nella violazione del diritto del Persona_1 minore a crescere alla presenza di entrambi i genitori. La giurisprudenza impone che qualsiasi ingerenza da parte delle autorità statali nel godimento del diritto alla vita familiare (Art. 8 CEDU) debba essere proporzionata, e, una volta riconosciuta l'autenticità dei documenti e l'effettività del legame, il mantenimento del diniego appare sproporzionato rispetto agli obiettivi di sicurezza o ordine pubblico.
Per le ragioni esposte, deve essere accertato il diritto della sig.ra ad Persona_1 ottenere il visto d'ingresso per ricongiungimento familiare in Italia.
Le spese seguono la soccombenza. La liquidazione delle stesse va ridotta al minimo per il riconoscimento della resistente e va limitata alle fasi studio e introduttiva, posto che quella istruttoria e decisoria sono assorbite dalle prime due.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata o assorbita:
ACCERTA il diritto della coniuge nata in [...] il [...], ad Persona_1 ottenere il Visto di ingresso in Italia per ricongiungimento familiare con il cittadino italiano . Parte_1
CONDANNA il al Controparte_1 pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che si liquidano in euro 1500 per compenso, oltre iva cpa e accessori per legge da distrarsi in favore del difensore.
Roma 17/12/2025
Il Giudice
AS RA
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 38589/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. AS RA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 38589/2025, promossa con ricorso depositato in data 06.08.2025
TRA
(C.F. ), nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 cittadino italiano, residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino Cacioppo, Ricorrente
E
(C.F. Controparte_1
), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege P.IVA_1 dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. ), Resistente P.IVA_2
OGGETTO: Accertamento del diritto al visto d'ingresso per ricongiungimento familiare (Art. 702 bis c.p.c.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il ricorrente, sig. , cittadino italiano, ha agito in giudizio per chiedere Parte_1
l'annullamento del provvedimento di reiezione del visto d'ingresso per
“Ricongiungimento familiare UE” emesso dall'Ambasciata d'Italia a Casablanca il 29.05.2025 nei confronti della coniuge, In conseguenza, ha Persona_1 domandato che l'Ill.mo Tribunale voglia accertare e dichiarare il diritto della coniuge, e di riflesso del figlio minore ad ottenere il Visto di ingresso in Italia per Persona_2 ricongiungimento familiare con cittadino italiano.
Il si è costituito in giudizio con Memoria Difensiva del Controparte_1
16/12/2025, eccependo la correttezza iniziale del diniego ma chiedendo contestualmente un rinvio per comunicare l'esito del riesame in autotutela, avendo il deposito del ricorso fatto emergere l'autenticità delle dichiarazioni del ricorrente. Nel merito, ha chiesto in via subordinata il rigetto del ricorso poiché infondato, richiamando l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la valutazione consolare non è limitata al mero controllo formale dei documenti.
1 IN FATTO
Il sig. cittadino italiano nato il [...], ha presentato la Parte_1 richiesta di visto d'ingresso per ricongiungimento familiare UE in favore della propria moglie, sig.ra nata in [...] il [...], e del figlio minore della Persona_1 coppia, , nato in [...] il [...],. Il vincolo coniugale tra il sig. Persona_2
e la sig.ra è stato formalmente contratto in Tata, Marocco, in data 20 Per_2 Per_1 luglio 2021, risultando l'atto trascritto dal Comune di Villabate.
La domanda di visto è stata presentata dalla sig.ra presso l'outsourcer Per_1 [...] il 18/04/2025. A sostegno dell'istanza, il ricorrente ha allegato l'atto di CP_2 matrimonio legalizzato e la dichiarazione di ospitalità relativa all'alloggio, documento quest'ultimo che riporta l'autenticazione della firma del sig. da parte Per_2 dell'Incaricato del Sindaco del Comune di Legnano in data 31.03.2025,.
L'Ambasciata d'Italia a Casablanca ha comunicato il respingimento dell'istanza con provvedimento Prot. N. 5709 emesso il 29.05.2025 e notificato alla richiedente il 12.06.2025,. L'unica ragione addotta per il diniego si fondava sulla presunta inaffidabilità della documentazione, specificando che "la firma riportata sul modulo d'invito è difforme da quella riportata sui documenti d'identità dell'invitante",.
Il ricorrente ha impugnato tale diniego il 06.08.2025, sostenendo che la motivazione fosse pretestuosa e illogica, in quanto tutti i requisiti per il ricongiungimento erano stati soddisfatti, e in ogni caso la mera difformità della firma non poteva invalidare un atto la cui sottoscrizione era stata autenticata da un Pubblico Ufficiale,. Il ricorso ha altresì sottolineato la violazione del diritto al ricongiungimento familiare (Art. 2 e 3 D.Lgs. 30/2007) e dell'Art. 8 CEDU, ponendo in rilievo l'interesse preminente del figlio minore,
a crescere alla presenza di entrambi i genitori,. Persona_2
Il si è costituito in giudizio il 16/12/2025, confermando che il Controparte_1 diniego era originariamente motivato dalla sussistenza di dubbi sull'autenticità della modulistica dovuti a "notevoli difformità" delle firme. Tuttavia, il ha CP_1 formalmente riconosciuto nella sua memoria difensiva che "il deposito del ricorso da parte del marito della richiedente ha fatto emergere, malgrado le carenze già evidenziate, l'autenticità delle dichiarazioni". Per tale ragione, il Ministero ha comunicato che il avrebbe proceduto a riconvocare la sig.ra Parte_2 per consentirle di depositare nuovamente la domanda di visto. Per_1
IN DIRITTO
La domanda di accertamento del diritto al ricongiungimento familiare presentata dal ricorrente, , è fondata e merita accoglimento, poiché sono stati Parte_1 provati tutti i presupposti sostanziali richiesti dalla normativa in materia.
1. Sussistenza dei Requisiti Sostanziali del Ricongiungimento Familiare
Pag. 2 di 4 Il ricorrente, in quanto cittadino italiano, gode del diritto all'unità familiare, come garantito dalla normativa nazionale e sovranazionale (in particolare l'Art. 8 CEDU).
La disciplina del ricongiungimento tra un cittadino extracomunitario e un parente cittadino dell'Unione Europea trova il suo fondamento normativo principale nel Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che ha recepito la Direttiva 2004/38/CE. Questa normativa si distingue nettamente da quella prevista dal Testo Unico Immigrazione (D.Lgs. 286/98), poiché garantisce un regime di favore derivante dal diritto alla libera circolazione. In base all'articolo 2 del citato decreto, sono considerati familiari aventi diritto il coniuge, il partner che abbia contratto un'unione registrata, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico (anche del coniuge) e gli ascendenti diretti a carico. Un aspetto cruciale è stabilito dall'articolo 10, il quale prevede che il familiare straniero, una volta entrato in Italia, debba richiedere la "Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione", un titolo che ha validità di cinque anni e che attesta il suo diritto di soggiorno permanente derivato dal legame di parentela. Per ottenere tale documento, l'articolo 7 specifica che il cittadino comunitario deve dimostrare di essere lavoratore (subordinato o autonomo) o, in alternativa, di disporre per sé e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti a non diventare un onere per il sistema di assistenza sociale, oltre a un'assicurazione sanitaria. È inoltre fondamentale citare l'articolo 23, che estende queste disposizioni di favore anche ai familiari stranieri di cittadini italiani, garantendo così la parità di trattamento ed evitando la discriminazione a rovescio. Infine, la normativa è integrata dal Decreto Legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, che ha ulteriormente armonizzato il concetto di filiazione, assicurando che i diritti di ricongiungimento si applichino uniformemente a tutti i figli, indipendentemente dalla natura del legame matrimoniale dei genitori.
Tale diritto, nel caso di specie, è strettamente correlato al legame di coniugio con la sig.ra vincolo stabilito mediante matrimonio celebrato in data Persona_1
20.07.2021, nonché alla filiazione del minore nato il [...],. Persona_2
Tutti i requisiti anagrafici e documentali relativi all'esistenza del rapporto familiare sono stati ritualmente soddisfatti e provati (matrimonio, figlio minore,).
L'unico ostacolo sollevato dall'Ambasciata d'Italia a Casablanca per negare il visto era di natura documentale, basato sul sospetto di inaffidabilità dovuto alla presunta difformità della firma del ricorrente apposta sul modulo d'invito. Sebbene l'Autorità Consolare abbia il dovere di effettuare un accertamento e una verifica puntuale dei requisiti soggettivi del familiare residente all'estero, non limitandosi al mero controllo formale dei documenti, tale attività deve condurre a un esito proporzionato e logico.
Nel caso di specie, il Collegio osserva che il diniego si fondava esclusivamente sulla contestazione di un fatto: l'autenticità della firma sulla documentazione fornita dal ricorrente per dimostrare i requisiti di alloggio in Italia, sebbene tale firma fosse stata autenticata da un pubblico ufficiale in data 31.03.2025.
Elemento dirimente ai fini dell'accertamento del diritto sostanziale è l'esplicita ammissione del (Resistente) in sede contenziosa, secondo Controparte_1
Pag. 3 di 4 cui "il deposito del ricorso da parte del marito della richiedente ha fatto emergere... l'autenticità delle dichiarazioni". Tale riconoscimento elimina ex post ogni dubbio sull'affidabilità documentale e sulla genuinità della dichiarazione di ospitalità, rendendo la motivazione originaria del provvedimento di diniego infondata in fatto.
Venuto meno il pretesto di inaffidabilità della documentazione — l'unico motivo che aveva giustificato l'interferenza nel diritto all'unità familiare — la sussistenza del diritto al rilascio del visto per ricongiungimento familiare a favore della coniuge e madre è pienamente provata e deve essere accertata. Il diritto del cittadino italiano di essere raggiunto dai propri congiunti non può essere negato in assenza di motivi ostativi validi e provati.
L'accertamento del diritto è rafforzato dalla necessità di tutelare il preminente interesse del figlio minore della coppia, (nato [...]),. Il diniego del visto Persona_2 alla madre, si traduce inevitabilmente nella violazione del diritto del Persona_1 minore a crescere alla presenza di entrambi i genitori. La giurisprudenza impone che qualsiasi ingerenza da parte delle autorità statali nel godimento del diritto alla vita familiare (Art. 8 CEDU) debba essere proporzionata, e, una volta riconosciuta l'autenticità dei documenti e l'effettività del legame, il mantenimento del diniego appare sproporzionato rispetto agli obiettivi di sicurezza o ordine pubblico.
Per le ragioni esposte, deve essere accertato il diritto della sig.ra ad Persona_1 ottenere il visto d'ingresso per ricongiungimento familiare in Italia.
Le spese seguono la soccombenza. La liquidazione delle stesse va ridotta al minimo per il riconoscimento della resistente e va limitata alle fasi studio e introduttiva, posto che quella istruttoria e decisoria sono assorbite dalle prime due.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata o assorbita:
ACCERTA il diritto della coniuge nata in [...] il [...], ad Persona_1 ottenere il Visto di ingresso in Italia per ricongiungimento familiare con il cittadino italiano . Parte_1
CONDANNA il al Controparte_1 pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che si liquidano in euro 1500 per compenso, oltre iva cpa e accessori per legge da distrarsi in favore del difensore.
Roma 17/12/2025
Il Giudice
AS RA
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