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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/01/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 3652/2021 N. Cron.
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata,
dr. Gianluigi Ciampa ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile iscritta al n. 3652
del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2021
avente ad oggetto: occupazione sine titulo.
TRA
(C.F. ), nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
GR (NA) ed ivi res.te in Via XX Settembre n. 23, rappresentata e difesa dall'av-
vocato Claudio Terminio (C.F. ) – PEC . C.F._2 Emai_1 [...]
ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Torre del GR (NA) in Email_2
via Circumvallazione n. 44/B, ammessa al gratuito patrocinio con delibera del Con-
siglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata del 03.06.2021 (Prot. n. 1586
del 01.06.2021);
1 -ricorrente-
E
(C.F. ), nato il [...] a [...] Parte_2 C.F._3
(NA) ed ivi res.te in Via Cesare Battisti n. 45, rapp.to e difeso dall'avv. Gianluca
Formisano (C.F. ) - PEC C.F._4 Email_3
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in S. Giorgio a
[...]
CR (NA) in via De Lauzieres n. 33,
- resistente-
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 24.06.2021, premetteva: Parte_1
- di essere comproprietaria, con altri eredi, di un appartamento sito in Torre del
GR in via Monsignor Felice Romano n. 32;
- che tale proprietà le perveniva in virtù di eredità del de cuius , Per_1 Pt_1
deceduto in data 21.12.2015;
- che l'immobile era occupato da suo fratello Parte_2
Chiedeva, pertanto, al fratello di rilasciare l'immobile, nonché di corrisponderle il pagamento della penale giornaliera dovuta dal 30.6.2019 al 30.6.2021 (in comparsa conclusionale concludeva chiedendo il pagamento della penale giornaliera dovuta dal 30.6.2019 al 31.10.2024) oltre € 7,50 per ogni giorno di ritardo, in virtù di un contratto sottoscritto il 19.03.2017 tra l'attrice (e altri comproprietari) e il conve-
nuto con il quale quest'ultimo si era impegnato a rilasciare l'appartamento entro il
30.6.2019. Ciò al fine di raggiungere più agevolmente lo scioglimento della comu-
nione ereditaria, nonché per renderne più agevole la vendita ad un terzo.
2 In mancanza, il resistente si era impegnato al pagamento di una penale giornaliera,
pari ad € 30,00 per ogni giorno di ritardo nel rilascio. L'importo a titolo di penale veniva stabilito nella misura di un quarto della somma totale dovuta a titolo di pe-
nale.
A riprova dell'occupazione, l'attrice produceva certificato di residenza storico del convenuto in data 07.03.2022, che dimostrava la residenza dello stesso in Via M.
Felice Romano n. 32 in Torre del GR (NA). Altro certificato di residenza, ag-
giornato, veniva prodotto il 12.09.2024 in allegato alle note di trattazione per l'udienza del 23.09.2024.
Si costituiva, con comparsa di costituzione e risposta del 22.10.2021, Parte_2
che evidenziava ed eccepiva:
- di aver condotto in locazione un appartamento con regolare contratto nel mese di settembre 2019, in via Cesare Battisti n. 45 in Torre del GR (NA) e, di conse-
guenza, di aver provveduto al rilascio dell'appartamento per cui è causa già dal mese di settembre 2019, per essersi trasferito nel nuovo immobile locato;
- che deteneva le chiavi dell'appartamento conteso nel quale vi Parte_1
erano oggetti di proprietà della stessa. Pertanto, l'inadempimento non poteva rica-
dere sul resistente;
- che nel periodo in cui aveva abitato l'appartamento oggetto del Parte_2
presente giudizio, aveva sempre provveduto al pagamento delle utenze, nonché
delle quote condominiali, sia ordinarie che straordinarie ed alcuna somma era stata mai versata dai coeredi, anche a titolo di quote straordinarie, da ripartirsi, viceversa,
tra tutti i comproprietari;
- che la richiesta dell'attrice di condanna al pagamento di una somma di denaro a titolo di penale, a carico di era del tutto destituita di fondamento, Parte_2
3 atteso che aveva provveduto al rilascio dell'appartamento. In ogni caso, la penale di € 30,00 giornaliera era dovuta in parti uguali da tutti i nove sottoscrittori della scrittura privata, nella misura di € 3,33 giornaliere per ciascuna parte.
Incardinatosi il giudizio, quest'ultimo veniva rimesso in decisione all'udienza del
23.09.2024 con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Va osservato che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassa-
zione, il Tribunale, nel motivare concisamente la sentenza secondo l'art. 118 disp.
att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le que-
stioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole que-
stioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata e che pertanto le restanti questioni, eventualmente non trattate, non andranno neces-
sariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assor-
bite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Ciò posto, in primis, si rileva il regolare esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1, dlgs. 28/2010 convertito in L. 69/2013, ad opera della parte ricorrente, con esito negativo.
Si ritiene, inoltre, che parte istante abbia sufficientemente provato la sua domanda che, pertanto, deve trovare accoglimento, con conseguente dichiarazione di occu-
pazione sine titulo dell'immobile de quo, da parte del resistente e conseguente sua immediata condanna al rilascio dell'immobile libero da persone e vuoto da cose.
Parte convenuta ha provato solo di aver stipulato un contratto di locazione in via
Cesare Battisti n. 45 in Torre del GR (NA) ma non di aver lasciato l'immobile di via Monsignor Felice Romano n. 32. Tale prova andava data o con la consegna delle
4 chiavi o con una raccomandata inviata ad uno dei fratelli con la quale si comunicava il rilascio dell'immobile.
Inoltre, come emerge dagli atti di causa, il resistente, alla data del 12.09.2024, era ancora residente in [...] – scala A - interno 6, nel comune di Torre del GR (NA), dove peraltro è stato regolarmente notificato l'atto di citazione, ai sensi dell'art. 140 c.p.c..
La ricorrente chiede, in comparsa conclusionale, la condanna di al Parte_2
pagamento della penale nella complessiva somma di €. 14.625,00 maturata dal
30.6.2019 al 31.10.2024, oltre € 7,50 per ogni ulteriore giorno di ritardo e sino alla effettiva consegna dell'appartamento (quale quota di 1/4 sull'intero, di pertinenza dell'istante) dovuta a causa della mancata liberazione dell'immobile alla scadenza del 31.10.2024.
L'importo della penale è contrattualmente determinato in €. 30,00 al giorno.
La domanda è fondata, sebbene la somma dovuta vada ridotta ad equità secondo quanto previsto dall'art. 1384 c.c.. Il potere di riduzione della penale come previsto dall'art. 1384 c.c. rientra nel potere officioso del giudice (Cass. 10249/2022).
Ritiene il Tribunale che la penale di €. 30,00 al giorno sia eccessiva e va conse-
guentemente ridotta nella misura della metà in €. 15,00.
Nel caso in esame la riduzione è motivata dalla circostanza che ha Parte_2
dichiarato di aver sostenuto interamente le spese condominiali senza chiedere la differenza dovuta ai germani, tale circostanza non è stata contestata specificamente sul punto da parte ricorrente, per cui va considerata pacifica.
deve essere, pertanto, condannato al pagamento in favore di Parte_2 Pt_1
della somma di €. 7.312,50 (un quarto della somma maturata dal 30.6.2019
[...]
al 31.10.2024).
5 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con esclusione della fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o assorbita, in accoglimento dell'opposi-
zione così provvede:
- dichiara che occupa abusivamente l'immobile sito in Via Monsi- Parte_2
gnor Felice Romano n. 32 - scala A - interno 6, nel Comune di Torre del GR
(NA);
- condanna all'immediato rilascio dell'immobile, vuoto da persone e Parte_2
cose, sito in Via Monsignor Felice Romano n. 32 - scala A - interno 6 nel Comune
di Torre del GR (NA), in favore della ricorrente;
- condanna al pagamento di euro €. 7.312,50 in favore di Parte_2 Pt_1
a titolo di penale per il ritardo nel rilascio;
[...]
- condanna al pagamento, in favore dello Stato, della complessiva Parte_2
somma di € 1.700,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa se dovuta come per legge, stante il beneficio di al patrocinio Parte_1
a spese dello Stato (delibera del 03.06.2021 - Prot. n. 1586 del 01/06/2021).
Così deciso in Torre Annunziata il 09.01.2025
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
6
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata,
dr. Gianluigi Ciampa ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile iscritta al n. 3652
del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2021
avente ad oggetto: occupazione sine titulo.
TRA
(C.F. ), nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
GR (NA) ed ivi res.te in Via XX Settembre n. 23, rappresentata e difesa dall'av-
vocato Claudio Terminio (C.F. ) – PEC . C.F._2 Emai_1 [...]
ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Torre del GR (NA) in Email_2
via Circumvallazione n. 44/B, ammessa al gratuito patrocinio con delibera del Con-
siglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata del 03.06.2021 (Prot. n. 1586
del 01.06.2021);
1 -ricorrente-
E
(C.F. ), nato il [...] a [...] Parte_2 C.F._3
(NA) ed ivi res.te in Via Cesare Battisti n. 45, rapp.to e difeso dall'avv. Gianluca
Formisano (C.F. ) - PEC C.F._4 Email_3
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in S. Giorgio a
[...]
CR (NA) in via De Lauzieres n. 33,
- resistente-
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 24.06.2021, premetteva: Parte_1
- di essere comproprietaria, con altri eredi, di un appartamento sito in Torre del
GR in via Monsignor Felice Romano n. 32;
- che tale proprietà le perveniva in virtù di eredità del de cuius , Per_1 Pt_1
deceduto in data 21.12.2015;
- che l'immobile era occupato da suo fratello Parte_2
Chiedeva, pertanto, al fratello di rilasciare l'immobile, nonché di corrisponderle il pagamento della penale giornaliera dovuta dal 30.6.2019 al 30.6.2021 (in comparsa conclusionale concludeva chiedendo il pagamento della penale giornaliera dovuta dal 30.6.2019 al 31.10.2024) oltre € 7,50 per ogni giorno di ritardo, in virtù di un contratto sottoscritto il 19.03.2017 tra l'attrice (e altri comproprietari) e il conve-
nuto con il quale quest'ultimo si era impegnato a rilasciare l'appartamento entro il
30.6.2019. Ciò al fine di raggiungere più agevolmente lo scioglimento della comu-
nione ereditaria, nonché per renderne più agevole la vendita ad un terzo.
2 In mancanza, il resistente si era impegnato al pagamento di una penale giornaliera,
pari ad € 30,00 per ogni giorno di ritardo nel rilascio. L'importo a titolo di penale veniva stabilito nella misura di un quarto della somma totale dovuta a titolo di pe-
nale.
A riprova dell'occupazione, l'attrice produceva certificato di residenza storico del convenuto in data 07.03.2022, che dimostrava la residenza dello stesso in Via M.
Felice Romano n. 32 in Torre del GR (NA). Altro certificato di residenza, ag-
giornato, veniva prodotto il 12.09.2024 in allegato alle note di trattazione per l'udienza del 23.09.2024.
Si costituiva, con comparsa di costituzione e risposta del 22.10.2021, Parte_2
che evidenziava ed eccepiva:
- di aver condotto in locazione un appartamento con regolare contratto nel mese di settembre 2019, in via Cesare Battisti n. 45 in Torre del GR (NA) e, di conse-
guenza, di aver provveduto al rilascio dell'appartamento per cui è causa già dal mese di settembre 2019, per essersi trasferito nel nuovo immobile locato;
- che deteneva le chiavi dell'appartamento conteso nel quale vi Parte_1
erano oggetti di proprietà della stessa. Pertanto, l'inadempimento non poteva rica-
dere sul resistente;
- che nel periodo in cui aveva abitato l'appartamento oggetto del Parte_2
presente giudizio, aveva sempre provveduto al pagamento delle utenze, nonché
delle quote condominiali, sia ordinarie che straordinarie ed alcuna somma era stata mai versata dai coeredi, anche a titolo di quote straordinarie, da ripartirsi, viceversa,
tra tutti i comproprietari;
- che la richiesta dell'attrice di condanna al pagamento di una somma di denaro a titolo di penale, a carico di era del tutto destituita di fondamento, Parte_2
3 atteso che aveva provveduto al rilascio dell'appartamento. In ogni caso, la penale di € 30,00 giornaliera era dovuta in parti uguali da tutti i nove sottoscrittori della scrittura privata, nella misura di € 3,33 giornaliere per ciascuna parte.
Incardinatosi il giudizio, quest'ultimo veniva rimesso in decisione all'udienza del
23.09.2024 con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Va osservato che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassa-
zione, il Tribunale, nel motivare concisamente la sentenza secondo l'art. 118 disp.
att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le que-
stioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole que-
stioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata e che pertanto le restanti questioni, eventualmente non trattate, non andranno neces-
sariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assor-
bite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Ciò posto, in primis, si rileva il regolare esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1, dlgs. 28/2010 convertito in L. 69/2013, ad opera della parte ricorrente, con esito negativo.
Si ritiene, inoltre, che parte istante abbia sufficientemente provato la sua domanda che, pertanto, deve trovare accoglimento, con conseguente dichiarazione di occu-
pazione sine titulo dell'immobile de quo, da parte del resistente e conseguente sua immediata condanna al rilascio dell'immobile libero da persone e vuoto da cose.
Parte convenuta ha provato solo di aver stipulato un contratto di locazione in via
Cesare Battisti n. 45 in Torre del GR (NA) ma non di aver lasciato l'immobile di via Monsignor Felice Romano n. 32. Tale prova andava data o con la consegna delle
4 chiavi o con una raccomandata inviata ad uno dei fratelli con la quale si comunicava il rilascio dell'immobile.
Inoltre, come emerge dagli atti di causa, il resistente, alla data del 12.09.2024, era ancora residente in [...] – scala A - interno 6, nel comune di Torre del GR (NA), dove peraltro è stato regolarmente notificato l'atto di citazione, ai sensi dell'art. 140 c.p.c..
La ricorrente chiede, in comparsa conclusionale, la condanna di al Parte_2
pagamento della penale nella complessiva somma di €. 14.625,00 maturata dal
30.6.2019 al 31.10.2024, oltre € 7,50 per ogni ulteriore giorno di ritardo e sino alla effettiva consegna dell'appartamento (quale quota di 1/4 sull'intero, di pertinenza dell'istante) dovuta a causa della mancata liberazione dell'immobile alla scadenza del 31.10.2024.
L'importo della penale è contrattualmente determinato in €. 30,00 al giorno.
La domanda è fondata, sebbene la somma dovuta vada ridotta ad equità secondo quanto previsto dall'art. 1384 c.c.. Il potere di riduzione della penale come previsto dall'art. 1384 c.c. rientra nel potere officioso del giudice (Cass. 10249/2022).
Ritiene il Tribunale che la penale di €. 30,00 al giorno sia eccessiva e va conse-
guentemente ridotta nella misura della metà in €. 15,00.
Nel caso in esame la riduzione è motivata dalla circostanza che ha Parte_2
dichiarato di aver sostenuto interamente le spese condominiali senza chiedere la differenza dovuta ai germani, tale circostanza non è stata contestata specificamente sul punto da parte ricorrente, per cui va considerata pacifica.
deve essere, pertanto, condannato al pagamento in favore di Parte_2 Pt_1
della somma di €. 7.312,50 (un quarto della somma maturata dal 30.6.2019
[...]
al 31.10.2024).
5 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con esclusione della fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o assorbita, in accoglimento dell'opposi-
zione così provvede:
- dichiara che occupa abusivamente l'immobile sito in Via Monsi- Parte_2
gnor Felice Romano n. 32 - scala A - interno 6, nel Comune di Torre del GR
(NA);
- condanna all'immediato rilascio dell'immobile, vuoto da persone e Parte_2
cose, sito in Via Monsignor Felice Romano n. 32 - scala A - interno 6 nel Comune
di Torre del GR (NA), in favore della ricorrente;
- condanna al pagamento di euro €. 7.312,50 in favore di Parte_2 Pt_1
a titolo di penale per il ritardo nel rilascio;
[...]
- condanna al pagamento, in favore dello Stato, della complessiva Parte_2
somma di € 1.700,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa se dovuta come per legge, stante il beneficio di al patrocinio Parte_1
a spese dello Stato (delibera del 03.06.2021 - Prot. n. 1586 del 01/06/2021).
Così deciso in Torre Annunziata il 09.01.2025
Il G.O.P.
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