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Sentenza 18 novembre 2024
Sentenza 18 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 18/11/2024, n. 2161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 2161 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE così composto: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Germana Maffei Giudice dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice relatore ed est. riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4697 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Amoroso;
ricorrente e
, nata a [...] il 7.041989 (C.F. , Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. Valeria Mosciaro;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 2076/23 del 13.12.2023 l'intestato Tribunale pronunciava la separazione tra le parti, rimettendo la causa sul ruolo per le pronunce accessorie.
Per quanto attiene ai provvedimenti conseguenziali relativi al figlio minore, deve recepirsi l'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 4.10.2024, che prevede l'affido condiviso del minore e il collocamento presso la madre, alla quale resta assegnata la casa familiare, il diritto di visita del padre da esercitarsi nei termini concordati dalle parti e riportati nel verbale d'udienza del 4.10.2024 unitamente alle statuizioni economiche, in base alle quali il sig.
1 verserà un contributo mensile per il mantenimento del minore di € 300,00 (da Pt_1
adeguarsi annualmente secondo gli indici ISTAT), oltre alla corresponsione di un ulteriore contributo di € 175,00 nel mese di dicembre, nonché la compartecipazione al 50% delle spese straordinarie, trattandosi di condizioni che il Collegio reputa eque e confacenti nell'interesse del minore.
Deve, inoltre, prendersi atto dell'accordo delle parti relativo alla rinuncia, da parte del sig.
, all'assegno unico che “continuerà ad essere percepito integralmente dalla signora Pt_1
”. CP_1
La definizione del giudizio su base consensuale giustifica la compensazione delle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
4697/2022 R.G.A.C., così decide:
- dispone in conformità all'accordo raggiunto tra le parti e riportato in motivazione;
- compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Cosenza, 16/10/2024
Il giudice est. dott. Antonio Giovanni Provazza
Il Presidente dott. Andrea Palma
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE così composto: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Germana Maffei Giudice dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice relatore ed est. riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4697 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Amoroso;
ricorrente e
, nata a [...] il 7.041989 (C.F. , Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. Valeria Mosciaro;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 2076/23 del 13.12.2023 l'intestato Tribunale pronunciava la separazione tra le parti, rimettendo la causa sul ruolo per le pronunce accessorie.
Per quanto attiene ai provvedimenti conseguenziali relativi al figlio minore, deve recepirsi l'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 4.10.2024, che prevede l'affido condiviso del minore e il collocamento presso la madre, alla quale resta assegnata la casa familiare, il diritto di visita del padre da esercitarsi nei termini concordati dalle parti e riportati nel verbale d'udienza del 4.10.2024 unitamente alle statuizioni economiche, in base alle quali il sig.
1 verserà un contributo mensile per il mantenimento del minore di € 300,00 (da Pt_1
adeguarsi annualmente secondo gli indici ISTAT), oltre alla corresponsione di un ulteriore contributo di € 175,00 nel mese di dicembre, nonché la compartecipazione al 50% delle spese straordinarie, trattandosi di condizioni che il Collegio reputa eque e confacenti nell'interesse del minore.
Deve, inoltre, prendersi atto dell'accordo delle parti relativo alla rinuncia, da parte del sig.
, all'assegno unico che “continuerà ad essere percepito integralmente dalla signora Pt_1
”. CP_1
La definizione del giudizio su base consensuale giustifica la compensazione delle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
4697/2022 R.G.A.C., così decide:
- dispone in conformità all'accordo raggiunto tra le parti e riportato in motivazione;
- compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Cosenza, 16/10/2024
Il giudice est. dott. Antonio Giovanni Provazza
Il Presidente dott. Andrea Palma
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