Art. 1. Articolo unico.
I segretari comunali e provinciali che sono segretari di Consorzi di cui agli articoli 156 e 169 del testo unico approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 , e successive modificazioni, possono rogare, nell'esclusivo interesse dei Consorzi stessi, gli atti ed i contratti di cui all'articolo 87 del suddetto testo unica.
I segretari comunali e provinciali che sono segretari di Consorzi di cui agli articoli 156 e 169 del testo unico approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 , e successive modificazioni, possono rogare, nell'esclusivo interesse dei Consorzi stessi, gli atti ed i contratti di cui all'articolo 87 del suddetto testo unica.