Articolo 1 della Legge 3 maggio 1966, n. 261
Versione
29 maggio 1966
Art. 1. Articolo unico.

I segretari comunali e provinciali che sono segretari di Consorzi di cui agli articoli 156 e 169 del testo unico approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 , e successive modificazioni, possono rogare, nell'esclusivo interesse dei Consorzi stessi, gli atti ed i contratti di cui all'articolo 87 del suddetto testo unica.

Entrata in vigore il 29 maggio 1966