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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 16/12/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 542/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, AT GA, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 542 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 28.10.2025 e vertente
T R A
, C.F.: , , C.F.: Parte_1 C.F._1 Controparte_1
rappresentati e difesi dall'avv. Maria Rosaria Spada C.F._2
Parte attrice
E
in persona del l.r.p.t., C.F.: , rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_1
dall'avv. Giuseppe Tedeschi
Parte convenuta
E
in persona del l.r.p.t., P.I.: , rappresentata e Controparte_3 P.IVA_2
difesa dall'avv. Paolo Baliani
Terza chiamata
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.10.2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 7 1. Parte attrice agisce in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni causati, nel periodo ricompreso tra il 20 e il 30.1.2021, dalla convenuta al terreno situato in Cerreto di
Spoleto, borgo Cerreto, contraddistinto al fg. 42, p.lle 91, 92, 93, di proprietà dell'attore e condotto in affitto dall'attore . Controparte_1 Parte_1
In quelle circostanze di tempo e di luogo la convenuta, al fine di eseguire la
Co Co manutenzione dell'impianto , avrebbe ripulito l'area antistante i pali dell'impianto ,
accedendo abusivamente all'indicato fondo e recidendo la rete metallica e n. 4 essenze
NE; nonostante i contatti tra le parti, la convenuta non avrebbe risarcito il pregiudizio causato.
Quest'ultimo sarebbe rappresentato dal mancato guadagno, stimato in € 10.839,84,
essendo le essenze inserite in una piantagione tartufigena e coltivate per finalità commerciali da;
dalle spese per impiantare le essenze recise, stimate in € 348,14, e per Parte_1
riparare la rete danneggiata, stimate in € 1.242,00; dalle spese per la relazione della c.t.p.
La parte conclude per l'accertamento della responsabilità della convenuta e per la sua condanna al risarcimento del danno, quantificato come anzidetto o nella somma maggiore o minore quantificata in giudizio, oltre a interessi e rivalutazione.
2. La convenuta contesta l'avversa domanda eccependo il difetto di legittimazione dell'attore , che non dimostrerebbe di essere proprietario del fondo;
il Controparte_1
difetto di prova del fatto illecito rilevante ai sensi dell'art. 2043 c.c.; il difetto del carattere antigiuridico della propria condotta, siccome realizzata nell'esercizio del diritto di accesso al fondo anche senza il consenso del proprietario, per eseguire le opere di manutenzione (art. 91
del codice delle telecomunicazioni); il difetto dell'elemento soggettivo della fattispecie prevista dall'art. 2043 c.c.; il concorso di colpa degli attori, che non avrebbero segnalato la presenza di piante NE, in violazione della l.r. Umbria 12/2015; il difetto di prova dei pregiudizi, mancando la dimostrazione dei costi di ripristino delle essenze danneggiate e della recinzione e fondandosi le stime di mancato guadagno su dati ipotetici, disancorati dai dati storici di rendimento delle essenze NE.
pagina 2 di 7 La parte conclude, in via pregiudiziale, per l'accertamento del difetto di legittimazione di
; in via preliminare, per l'autorizzazione alla chiamata in causa della Controparte_1
propria compagnia assicuratrice;
in via principale, per il rigetto della domanda attorea;
in via gradata all'accoglimento della domanda attorea, per la condanna della parte chiamata a tenerla indenne di quanto risarcito agli attori.
3. Autorizzata la chiamata in causa del terzo, quest'ultimo si costituisce in giudizio ed eccepisce il difetto di prova della sussistenza delle condotte imputate ai dipendenti della convenuta;
il difetto di prova della connotazione colposa della condotta e del suo carattere antigiuridico;
il difetto di prova della coltivazione dei tartufi, non risultando la prova della registrazione della tartufaia;
il difetto di prova dei danni.
Quanto alla domanda di manleva si evidenziano l'esistenza di una franchigia, pari ad €
500,00 per sinistro;
la impossibilità di rimborsare all'assicurato, in base a specifica clausola negoziale, le spese legali dal medesimo sostenute.
La parte conclude per la riunione della causa con quella avente r.g.n. 543/2022, in tesi connessa;
per il rigetto delle domande proposte dagli attori ovvero, nel caso in cui fossero accolte, per la riduzione del risarcimento ai danni provati e risarcibili da parte della società
convenuta e dell'assicurazione chiamata in causa, nei limiti delle condizioni stabilite nel contratto di polizza e con rigetto della domanda di refusione delle spese di lite formulata dalla parte chiamante.
4. In primo luogo viene disattesa l'eccezione relativa al c.d. difetto di legittimazione dell'attore , posto che il medesimo è da ritenersi proprietario del fondo su Controparte_1
cui si è verificato il fatto illecito in base alla documentazione in atti (cfr. doc. all. seconda memoria istruttoria di parte attrice).
5. Dall'istruttoria orale emerge che la convenuta ha realizzato la condotta illecita oggetto di giudizio (cfr. testimonianza resa da all'udienza del testimone all'udienza del Tes_1
14.5.2024, il quale, in risposta al capitolo n. 16 della seconda memoria di parte attrice –“Vero
che in data 18.02.2021, presso la stazione dei Carabinieri Forestale di Cerreto di Spoleto si è svolto un
incontro tra il sig. e personale della nella persona dell'Arch. Parte_1 Controparte_2
pagina 3 di 7 nel corso del quale la come rappresentata in quella sede, ha Testimone_2 Controparte_2
riconosciuto di essere l'autrice dell'accesso e del taglio degli alberi e della vegetazione arbustiva nella
piantagione tartufigena sita in Fraz. Borgo Cerreto di Cerreto di Spoleto, catastalmente distinta al fg.
42, part.lle 91, 92 e 93, posta in prossimità dello stabilimento dell'acqua Misia, a confine con la
proprietà scoperti dal sig. il 01.02.2021 ed oggetto di denuncia querela”, afferma: Pt_2 CP_1
Co
“si è vero;
unitamente alle parti e abbiamo svolto sopralluogo”; Adr.: CP_1 CP_2
“posso dire che il terreno era recintato e coltivato con piante NE. Nel sopralluogo è stato
accertato che era stata abbassata la rete metallica posta a delimitazione dei terreni e in proiezione della
linea elettrificata erano state tagliate le sottostanti piante NE, forse per la manutenzione della
linea elettrica sottostante, che richiedeva il passaggio della fibra.”; Adr.: “ ha ammesso di CP_2
aver proceduto al taglio delle piante NE “).
6. Vengono, inoltre, disattese le difese della convenuta relative al difetto del carattere antigiuridico della propria condotta, al difetto dell'elemento soggettivo della fattispecie prevista dall'art. 2043 c.c., al concorso di colpa degli attori, che non avrebbero segnalato la presenza di piante NE, in violazione della l.r. Umbria 12/2015: la condotta è
antigiuridica, posto che l'art. 91 del d.lgs. 259/2003 nella versione applicabile ratione temporis non autorizza l'esercente il servizio manutentivo, parte convenuta, al danneggiamento del fondo, su cui la convenuta avrebbe dovuto soltanto transitare per eseguire le manutenzioni;
in capo alla convenuta è configurabile la colpa rilevante ai sensi dell'art. 2043 c.c., perché la condotta della convenuta è stata inosservante alle regole professionali che disciplinano l'esercizio delle attività manutentive;
non è ravvisabile il concorso di colpa degli attori, in tesi consistito nell'omessa segnalazione della presenza di piante NE, trattandosi di condotta che non ha contribuito causalmente alla produzione dell'evento dannoso, non avendo la convenuta neanche allegato che -in presenza della segnalazione- non avrebbe tagliato le essenze.
7. Venendo ai pregiudizi subiti dagli attori, si esclude che sia configurabile un danno da mancato guadagno, rappresentato dall'impossibilità, per il periodo di 9 anni necessario al pagina 4 di 7 raggiungimento della massima capacità produttiva delle essenze NE recise, di trarre profitto dalla coltivazione dei tartufi.
7.1. Il Tribunale osserva che il danno da mancato guadagno corrisponderebbe, nella specie, agli utili percipiendi e non percepiti dalla coltivazione del tartufo a causa del fatto illecito.
Sul piano assertivo parte attrice non specifica, tuttavia, in modo preciso e circostanziato le modalità con cui la coltivazione dei tartufi sarebbe avvenuta;
la mole dei tartufi ricavati dalla coltivazione durante gli anni precedenti il fatto illecito;
gli utili ricavati dalla specifica attività
di vendita dei tartufi coltivati;
la percentuale di tartufi coltivati destinata alla vendita e quella in tesi destinata da alla propria struttura agrituristica. Parte_1
Sul piano probatorio, a fronte delle contestazioni dei convenuti sul punto, l'attrice non dimostra l'effettivo svolgimento, all'epoca del sinistro, dell'attività di coltivazione di tartufi sul fondo sopra indicato: manca in atti documentazione idonea a dimostrare una pregressa e costante redditività della tartufaia, in quanto le fatture di vendita, oltre a non dimostrare la provenienza dei tartufi venduti dalla piantagione danneggiata (doc. n. 8 all. seconda memoria istruttoria), sono risalenti al periodo ricompreso tra il 2012 e il 2018 ad eccezione di un'unica fattura emessa nel 2023, sicché manca qualsivoglia fattura emessa nel periodo immediatamente precedente il sinistro.
E' un fatto pacifico che la tartufaia non fosse registrata ai sensi della legge regionale
12/2015.
Dalla prova orale svolta in giudizio emerge la coltivazione della tartufaia in un'epoca precedente rispetto alla data del sinistro (cfr. testimonianza resa da , che Testimone_3
afferma di essersi occupato dell'attività di manutenzione del terreno dal 2001/2002 al
2008/2009; da , che afferma di essersi occupato dell'attività di Testimone_4
manutenzione del terreno nel periodo compreso tra il 2014 ed il 2018; da , Testimone_5
che afferma di aver visto l'attore cavare tartufi sul fondo in una sola occasione 5/6 anni prima della testimonianza, cioè negli anni 2019-2018; valore neutro assume al riguardo la pagina 5 di 7 testimonianza resa da nella parte in cui afferma la coltivazione del fondo, Testimone_6
posto che il testimone non specifica la tipologia di coltivazioni svolte sul fondo).
La testimonianza da , che afferma la presenza delle piante e la Testimone_7
coltivazione dei tartufi fino a 4/5 anni prima della testimonianza, non vale ad avvalorare la tesi attorea, posto che al più consentirebbe di collocare la coltivazione delle piante NE
nella prima parte dell'anno 2020 e nell'anno 2019 e non permetterebbe, in ogni caso, di sanare il menzionato deficit assertivo relativo all'omessa indicazione degli utili ricavati dalla specifica attività di vendita dei tartufi coltivati dagli attori sul menzionato terreno.
Per le esposte ragioni non si è proceduto alla c.t.u. per quantificare il mancato guadagno
7.2. Essendo, invece, emerso in giudizio che la condotta si è sostanziata nel taglio di n. 4
piante NE (cfr. testimonianza resa da ) è stata demandata al c.t.u. la Testimone_8
quantificazione delle spese necessarie al ripristino delle essenze danneggiate, stimate condivisibilmente dal perito in € 450,00; tali importi sono riconducibili alla domanda attorea,
che al riguardo fa riferimento alle somme maggiori o minori che dovessero essere accertate in giudizio.
7.3. Spetta anche all'attore una somma, equitativamente determinata in € 400,00, per il ripristino della rete risultata danneggiata (cfr. testimonianza resa da ): tenuto Testimone_8
conto del valore modesto della controversia, demandare al perito anche tale valutazione avrebbe avuto un costo verosimilmente esorbitante rispetto al valore della riparazione medesima.
8. La domanda di garanzia trova accoglimento oltre il limite della franchigia di € 500,00
previsto in contratto.
9. Tenuto conto della soccombenza reciproca delle parti, determinata dal parziale accoglimento della domanda attorea e della domanda di manleva, le spese di lite,
comprensive di spese di c.t.p. e di c.t.u., sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definendo il giudizio, così provvede:
pagina 6 di 7 1) in parziale accoglimento della domanda attorea, condanna la convenuta, in persona del l.r.p.t., al risarcimento del danno in favore degli attori, quantificato in € 850,00, oltre a interessi e rivalutazione monetaria;
2) in parziale accoglimento della domanda di garanzia, condanna la terza chiamata, in persona del l.r.p.t., a tenere la convenuta indenne di quanto risarcito agli attori nella misura eccedente la franchigia di € 500,00;
3) compensa interamente tra le parti le spese di lite;
4) pone definitivamente in capo a tutte le parti le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto.
Così deciso in Spoleto, il 15.12.2025
Il Giudice
AT GA
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, AT GA, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 542 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 28.10.2025 e vertente
T R A
, C.F.: , , C.F.: Parte_1 C.F._1 Controparte_1
rappresentati e difesi dall'avv. Maria Rosaria Spada C.F._2
Parte attrice
E
in persona del l.r.p.t., C.F.: , rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_1
dall'avv. Giuseppe Tedeschi
Parte convenuta
E
in persona del l.r.p.t., P.I.: , rappresentata e Controparte_3 P.IVA_2
difesa dall'avv. Paolo Baliani
Terza chiamata
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.10.2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 7 1. Parte attrice agisce in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni causati, nel periodo ricompreso tra il 20 e il 30.1.2021, dalla convenuta al terreno situato in Cerreto di
Spoleto, borgo Cerreto, contraddistinto al fg. 42, p.lle 91, 92, 93, di proprietà dell'attore e condotto in affitto dall'attore . Controparte_1 Parte_1
In quelle circostanze di tempo e di luogo la convenuta, al fine di eseguire la
Co Co manutenzione dell'impianto , avrebbe ripulito l'area antistante i pali dell'impianto ,
accedendo abusivamente all'indicato fondo e recidendo la rete metallica e n. 4 essenze
NE; nonostante i contatti tra le parti, la convenuta non avrebbe risarcito il pregiudizio causato.
Quest'ultimo sarebbe rappresentato dal mancato guadagno, stimato in € 10.839,84,
essendo le essenze inserite in una piantagione tartufigena e coltivate per finalità commerciali da;
dalle spese per impiantare le essenze recise, stimate in € 348,14, e per Parte_1
riparare la rete danneggiata, stimate in € 1.242,00; dalle spese per la relazione della c.t.p.
La parte conclude per l'accertamento della responsabilità della convenuta e per la sua condanna al risarcimento del danno, quantificato come anzidetto o nella somma maggiore o minore quantificata in giudizio, oltre a interessi e rivalutazione.
2. La convenuta contesta l'avversa domanda eccependo il difetto di legittimazione dell'attore , che non dimostrerebbe di essere proprietario del fondo;
il Controparte_1
difetto di prova del fatto illecito rilevante ai sensi dell'art. 2043 c.c.; il difetto del carattere antigiuridico della propria condotta, siccome realizzata nell'esercizio del diritto di accesso al fondo anche senza il consenso del proprietario, per eseguire le opere di manutenzione (art. 91
del codice delle telecomunicazioni); il difetto dell'elemento soggettivo della fattispecie prevista dall'art. 2043 c.c.; il concorso di colpa degli attori, che non avrebbero segnalato la presenza di piante NE, in violazione della l.r. Umbria 12/2015; il difetto di prova dei pregiudizi, mancando la dimostrazione dei costi di ripristino delle essenze danneggiate e della recinzione e fondandosi le stime di mancato guadagno su dati ipotetici, disancorati dai dati storici di rendimento delle essenze NE.
pagina 2 di 7 La parte conclude, in via pregiudiziale, per l'accertamento del difetto di legittimazione di
; in via preliminare, per l'autorizzazione alla chiamata in causa della Controparte_1
propria compagnia assicuratrice;
in via principale, per il rigetto della domanda attorea;
in via gradata all'accoglimento della domanda attorea, per la condanna della parte chiamata a tenerla indenne di quanto risarcito agli attori.
3. Autorizzata la chiamata in causa del terzo, quest'ultimo si costituisce in giudizio ed eccepisce il difetto di prova della sussistenza delle condotte imputate ai dipendenti della convenuta;
il difetto di prova della connotazione colposa della condotta e del suo carattere antigiuridico;
il difetto di prova della coltivazione dei tartufi, non risultando la prova della registrazione della tartufaia;
il difetto di prova dei danni.
Quanto alla domanda di manleva si evidenziano l'esistenza di una franchigia, pari ad €
500,00 per sinistro;
la impossibilità di rimborsare all'assicurato, in base a specifica clausola negoziale, le spese legali dal medesimo sostenute.
La parte conclude per la riunione della causa con quella avente r.g.n. 543/2022, in tesi connessa;
per il rigetto delle domande proposte dagli attori ovvero, nel caso in cui fossero accolte, per la riduzione del risarcimento ai danni provati e risarcibili da parte della società
convenuta e dell'assicurazione chiamata in causa, nei limiti delle condizioni stabilite nel contratto di polizza e con rigetto della domanda di refusione delle spese di lite formulata dalla parte chiamante.
4. In primo luogo viene disattesa l'eccezione relativa al c.d. difetto di legittimazione dell'attore , posto che il medesimo è da ritenersi proprietario del fondo su Controparte_1
cui si è verificato il fatto illecito in base alla documentazione in atti (cfr. doc. all. seconda memoria istruttoria di parte attrice).
5. Dall'istruttoria orale emerge che la convenuta ha realizzato la condotta illecita oggetto di giudizio (cfr. testimonianza resa da all'udienza del testimone all'udienza del Tes_1
14.5.2024, il quale, in risposta al capitolo n. 16 della seconda memoria di parte attrice –“Vero
che in data 18.02.2021, presso la stazione dei Carabinieri Forestale di Cerreto di Spoleto si è svolto un
incontro tra il sig. e personale della nella persona dell'Arch. Parte_1 Controparte_2
pagina 3 di 7 nel corso del quale la come rappresentata in quella sede, ha Testimone_2 Controparte_2
riconosciuto di essere l'autrice dell'accesso e del taglio degli alberi e della vegetazione arbustiva nella
piantagione tartufigena sita in Fraz. Borgo Cerreto di Cerreto di Spoleto, catastalmente distinta al fg.
42, part.lle 91, 92 e 93, posta in prossimità dello stabilimento dell'acqua Misia, a confine con la
proprietà scoperti dal sig. il 01.02.2021 ed oggetto di denuncia querela”, afferma: Pt_2 CP_1
Co
“si è vero;
unitamente alle parti e abbiamo svolto sopralluogo”; Adr.: CP_1 CP_2
“posso dire che il terreno era recintato e coltivato con piante NE. Nel sopralluogo è stato
accertato che era stata abbassata la rete metallica posta a delimitazione dei terreni e in proiezione della
linea elettrificata erano state tagliate le sottostanti piante NE, forse per la manutenzione della
linea elettrica sottostante, che richiedeva il passaggio della fibra.”; Adr.: “ ha ammesso di CP_2
aver proceduto al taglio delle piante NE “).
6. Vengono, inoltre, disattese le difese della convenuta relative al difetto del carattere antigiuridico della propria condotta, al difetto dell'elemento soggettivo della fattispecie prevista dall'art. 2043 c.c., al concorso di colpa degli attori, che non avrebbero segnalato la presenza di piante NE, in violazione della l.r. Umbria 12/2015: la condotta è
antigiuridica, posto che l'art. 91 del d.lgs. 259/2003 nella versione applicabile ratione temporis non autorizza l'esercente il servizio manutentivo, parte convenuta, al danneggiamento del fondo, su cui la convenuta avrebbe dovuto soltanto transitare per eseguire le manutenzioni;
in capo alla convenuta è configurabile la colpa rilevante ai sensi dell'art. 2043 c.c., perché la condotta della convenuta è stata inosservante alle regole professionali che disciplinano l'esercizio delle attività manutentive;
non è ravvisabile il concorso di colpa degli attori, in tesi consistito nell'omessa segnalazione della presenza di piante NE, trattandosi di condotta che non ha contribuito causalmente alla produzione dell'evento dannoso, non avendo la convenuta neanche allegato che -in presenza della segnalazione- non avrebbe tagliato le essenze.
7. Venendo ai pregiudizi subiti dagli attori, si esclude che sia configurabile un danno da mancato guadagno, rappresentato dall'impossibilità, per il periodo di 9 anni necessario al pagina 4 di 7 raggiungimento della massima capacità produttiva delle essenze NE recise, di trarre profitto dalla coltivazione dei tartufi.
7.1. Il Tribunale osserva che il danno da mancato guadagno corrisponderebbe, nella specie, agli utili percipiendi e non percepiti dalla coltivazione del tartufo a causa del fatto illecito.
Sul piano assertivo parte attrice non specifica, tuttavia, in modo preciso e circostanziato le modalità con cui la coltivazione dei tartufi sarebbe avvenuta;
la mole dei tartufi ricavati dalla coltivazione durante gli anni precedenti il fatto illecito;
gli utili ricavati dalla specifica attività
di vendita dei tartufi coltivati;
la percentuale di tartufi coltivati destinata alla vendita e quella in tesi destinata da alla propria struttura agrituristica. Parte_1
Sul piano probatorio, a fronte delle contestazioni dei convenuti sul punto, l'attrice non dimostra l'effettivo svolgimento, all'epoca del sinistro, dell'attività di coltivazione di tartufi sul fondo sopra indicato: manca in atti documentazione idonea a dimostrare una pregressa e costante redditività della tartufaia, in quanto le fatture di vendita, oltre a non dimostrare la provenienza dei tartufi venduti dalla piantagione danneggiata (doc. n. 8 all. seconda memoria istruttoria), sono risalenti al periodo ricompreso tra il 2012 e il 2018 ad eccezione di un'unica fattura emessa nel 2023, sicché manca qualsivoglia fattura emessa nel periodo immediatamente precedente il sinistro.
E' un fatto pacifico che la tartufaia non fosse registrata ai sensi della legge regionale
12/2015.
Dalla prova orale svolta in giudizio emerge la coltivazione della tartufaia in un'epoca precedente rispetto alla data del sinistro (cfr. testimonianza resa da , che Testimone_3
afferma di essersi occupato dell'attività di manutenzione del terreno dal 2001/2002 al
2008/2009; da , che afferma di essersi occupato dell'attività di Testimone_4
manutenzione del terreno nel periodo compreso tra il 2014 ed il 2018; da , Testimone_5
che afferma di aver visto l'attore cavare tartufi sul fondo in una sola occasione 5/6 anni prima della testimonianza, cioè negli anni 2019-2018; valore neutro assume al riguardo la pagina 5 di 7 testimonianza resa da nella parte in cui afferma la coltivazione del fondo, Testimone_6
posto che il testimone non specifica la tipologia di coltivazioni svolte sul fondo).
La testimonianza da , che afferma la presenza delle piante e la Testimone_7
coltivazione dei tartufi fino a 4/5 anni prima della testimonianza, non vale ad avvalorare la tesi attorea, posto che al più consentirebbe di collocare la coltivazione delle piante NE
nella prima parte dell'anno 2020 e nell'anno 2019 e non permetterebbe, in ogni caso, di sanare il menzionato deficit assertivo relativo all'omessa indicazione degli utili ricavati dalla specifica attività di vendita dei tartufi coltivati dagli attori sul menzionato terreno.
Per le esposte ragioni non si è proceduto alla c.t.u. per quantificare il mancato guadagno
7.2. Essendo, invece, emerso in giudizio che la condotta si è sostanziata nel taglio di n. 4
piante NE (cfr. testimonianza resa da ) è stata demandata al c.t.u. la Testimone_8
quantificazione delle spese necessarie al ripristino delle essenze danneggiate, stimate condivisibilmente dal perito in € 450,00; tali importi sono riconducibili alla domanda attorea,
che al riguardo fa riferimento alle somme maggiori o minori che dovessero essere accertate in giudizio.
7.3. Spetta anche all'attore una somma, equitativamente determinata in € 400,00, per il ripristino della rete risultata danneggiata (cfr. testimonianza resa da ): tenuto Testimone_8
conto del valore modesto della controversia, demandare al perito anche tale valutazione avrebbe avuto un costo verosimilmente esorbitante rispetto al valore della riparazione medesima.
8. La domanda di garanzia trova accoglimento oltre il limite della franchigia di € 500,00
previsto in contratto.
9. Tenuto conto della soccombenza reciproca delle parti, determinata dal parziale accoglimento della domanda attorea e della domanda di manleva, le spese di lite,
comprensive di spese di c.t.p. e di c.t.u., sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definendo il giudizio, così provvede:
pagina 6 di 7 1) in parziale accoglimento della domanda attorea, condanna la convenuta, in persona del l.r.p.t., al risarcimento del danno in favore degli attori, quantificato in € 850,00, oltre a interessi e rivalutazione monetaria;
2) in parziale accoglimento della domanda di garanzia, condanna la terza chiamata, in persona del l.r.p.t., a tenere la convenuta indenne di quanto risarcito agli attori nella misura eccedente la franchigia di € 500,00;
3) compensa interamente tra le parti le spese di lite;
4) pone definitivamente in capo a tutte le parti le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto.
Così deciso in Spoleto, il 15.12.2025
Il Giudice
AT GA
pagina 7 di 7