Ordinanza collegiale 1 marzo 2021
Sentenza 8 aprile 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 08/04/2021, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/04/2021
N. 00452/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01342/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1342 del 2020, proposto da
FR EN, rappresentata e difesa dagli avvocati Giancarlo Moro e Marta Capuzzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giancarlo Moro in Padova, via Dante n. 80;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 739 del 2018 resa dalla Corte di Appello di Venezia nella causa promossa da EN FR contro il Ministero dell’Istruzione, con condanna al pagamento in favore della ricorrente dell’importo liquidato nella stessa con interessi e rivalutazione e la nomina di un commissario ad acta , oltre alla condanna al pagamento di un’ulteriore somma per ogni giorno di ritardo ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2021 il dott. Stefano Mielli e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176;
Considerato;
- che con il ricorso in epigrafe la ricorrente agisce per ottenere l’ottemperanza dell’Amministrazione alla sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 739 del 2018;
- che con ordinanza n. 271 del 1 marzo 2021, pronunciata ai sensi dell’articolo 73, comma 3, cod. proc. amm., il Collegio ha fatto rilevare un possibile profilo di inammissibilità del ricorso al fine di poter acquisire eventuali controdeduzioni dalla parte ricorrente sul punto, rinviando il prosieguo dell’esame della controversia all’odierna camera di consiglio;
- che la parte ricorrente non ha depositato memorie, né ha chiesto di partecipare alla trattazione orale in modalità videoconferenza da remoto all’odierna camera di consiglio;
- che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
- che infatti dalla documentazione depositata in atti risulta che la sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza, munita della formula esecutiva, è stata notificata in data 8 novembre 2019, presso l’Avvocatura Generale dello Stato in via dei Portoghesi 12, Roma;
- che manca invece la prova che la sentenza sia stata notificata, prima della proposizione del ricorso, al domicilio reale dell’Amministrazione;
- che la notifica al domicilio reale dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30, costituisce requisito di ammissibilità del ricorso per l’ottemperanza al pagamento di somme di denaro (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. I, 8 febbraio 2021, n. 173; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 20 ottobre 2020, n.10687; T.A.R. Campana, Napoli, Sez. VIII, 5 agosto 2020, n. 3510; T.A.R. Puglia, Lecce, 21 marzo 2013, n. 629);
- che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e non vi è da pronunciare sulle spese di lite in quanto l’Amministrazione non si è costituita in giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 10 marzo 2021 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere, Estensore
Filippo Dallari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Mielli | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO