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Sentenza 1 agosto 2024
Sentenza 1 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 01/08/2024, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2024 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: Dott. Marcella Celesti Presidente Dott. Valeria Di Stefano Consigliere Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 291/2021 R.G., avente ad oggetto: appello. Prestazio- ne di disoccupazione agricola promossa da
(CF: Parte_1
) in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1 per procura generale alle liti dagli avv.ti Manlio Galeano e Ivano Marcedone, elettivamente domiciliato presso il proprio ufficio legale di Catania – Appellante contro
( ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._1 dall'avv. Antonio Brunetto, giusta procura in atti –
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 01.02.2016 al giudice del lavoro del Tribunale di Siracusa
l'odierno appellato, premesso di aver svolto l'attività di “bracciante agricolo”
a tempo indeterminato alle dipendenze dell'azienda agricola “Pinzone Vecchio
Calogero” dall'anno 2011 al 2013, chiedeva il riconoscimento della sua attività di bracciante e conseguentemente il riconoscimento del trattamento di DSA in relazione a tali anni, benefici disconosciuti dall , che aveva chiesto la re- Pt_1 stituzione delle somme versate sulla base del detto presupposto.
Con sentenza nr. 677 del 24.11.2020 il Tribunale adito accoglieva il ricorso ri- tenendo dimostrato, a mezzo la prova testimoniale, che il avesse ef- CP_1
R.G. 291_2021 2
fettivamente svolto l'attività di bracciante agricolo.
Il primo giudice rigettava l'eccezione di decadenza formulata dall in Pt_1 quanto, nonostante la pubblicazione sul sito internet dell degli elenchi Pt_1 dei lavoratori agricoli, l'istituto non aveva dato la dimostrazione di aver notifi- cato al ricorrente il provvedimento di cancellazione, non potendosi equiparare alla notifica la mera pubblicazione telematica degli elenchi.
Avverso la citata sentenza proponeva appello l con ricorso depositato il Pt_1
22.3.2021. L'appellato si costituiva resistendo al gravame.
La causa è stata posta in decisione in data 18.7.2024 ai sensi dell'art. 127 ter,
c.p.c. compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L , con l'unico primo motivo di impugnazione, lamenta la violazione Pt_1 degli artt. 22 del DL 7/1970, in relazione all'art. 38, commi 6 e 7 del D.L.
98/2011 convertito nella L. 111/2011; deduce che «il disconoscimento delle giornate di lavoro agricolo è stato pubblicato, con valore di notifica, in elenco di variazione 3° 2014 – DAL 15.12.2014 AL 10.01.2015, mentre il ricorso giu- diziale è stato depositato il 1 febbraio 2016» non essendo necessario inviare al- cuna notifica individuale al lavoratore.
2. L'appello è fondato.
2.1. A prescindere da ogni valutazione di costituzionalità del termine previsto dall'art. 38, comma 7, decreto-legge n. 98/2011 conv. in legge n. 111/2011, paventata dall'appellato in riferimento alla sentenza Corte Cost. 45/2021 in ra- gione della ipotetica lesione del diritto di difesa, va osservato che l'appellato è comunque decaduto dall'azione.
Osserva il collegio che l'art. 17 del citato D.L. 7/1970 contempla, tra i provve- dimenti rispetto ai quali opera il termine di decadenza di cui al successivo art. 22, quelli di mancata iscrizione e di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli. Agli stessi va pertanto applicato l'art. 22 D.L. n.7/70 (convertito nella legge n.83/1970), a tenore del quale «contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente da cui derivi una lesione di diritti soggettivi,
l'interessato può proporre azione giudiziaria…nel termine di 120 giorni dalla
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notifica o dal momento in cui ne abbia avuto contezza».
Ai sensi dell'art. 11 del d. lgs. n. 375/1993, inoltre,«
1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agrico- la che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
2. Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello competente sede dello possono Pt_2 proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto».
Ai fini dell'individuazione del dies a quo occorre considerare, dalla data di comunicazione del provvedimento, il termine di trenta giorni per la proposizio- ne del ricorso innanzi alla commissione provinciale;
va poi considerato il ter- mine di novanta giorni per la decisione sul ricorso o, in mancanza di decisione, per la formazione del silenzio rigetto;
il termine di trenta giorni per la eventua- le proposizione del ricorso di secondo grado alla commissione centrale (o av- verso la formazione del silenzio rigetto) e altri novanta giorni per la decisione oppure anche in tal caso la formazione del silenzio rigetto;
fermo restando che qualora, a seguito dei ricorsi amministrativi, vi sia stato un provvedimento esplicito, è da tale momento che inizia a decorrere il termine di 120 giorni di cui all'art.22, primo comma, legge n.83/1970.
2.2. Nel caso in specie, la decadenza è maturata quanto alle annualità 2011 e
2012, in quanto è dimostrato in giudizio che l'appellato ha ricevuto dall , Pt_1 per l'anno 2011 la nota del 19.1.2015 e così anche per l'anno 2012, la nota del
19.1.2015. Infine, per l'anno 2013, nel ricorso di primo grado l'appellato ha af- fermato di aver ricevuto il provvedimento di rigetto. Nel ricorso si fa rifermen- to al “reclamo presentato”. Ma non vi è traccia dello stesso.
È pertanto dal 19.1.2015 che va calcolato il termine di trenta giorni per propor- re ricorso amministrativo, per cui avrebbe dovuto proporre detto ricorso entro il
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18.2.2015.
Ne consegue che già alla suddetta data del 18.2.2015 i provvedimenti di can- cellazione erano già divenuti definitivi, e l'interessato avrebbe dovuto proporre l'azione giudiziaria, a pena di decadenza, nel successivo termine di centoventi giorni scadenti il 18.6.2015. Il ricorso di primo grado è stato invece depositato il 1.2.2016, oltre il termine prescritto.
2.3. Quanto all'annualità 2013, l'appellato non ha fornito alcuna prova della data di ricezione del provvedimento sebbene nel ricorso introduttivo abbia di- chiarato di aver ricevuto la comunicazione e di aver proposto reclamo.
Poiché, come detto sopra, l'appellato non ha prodotto né la comunicazione né il supposto reclamo, avendo trascurato anche di depositare il fascicolo Pt_1 di parte analogico, anche per tale annualità è maturata la decadenza essendo a carico del ricorrente la dimostrazione della tempestività dell'azione giudiziaria.
L'inosservanza del termine di 120 giorni ha determinato la decadenza dall'azione volta ad accertare il diritto all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli. La mancata iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli è, pertanto, definitiva.
2.4. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte di
Cassazione, ribadito da ultimo anche da Cass. 1292/2023 cit., il diritto dei lavo- ratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura alle presta- zioni previdenziali è condizionato all'esistenza di una complessa fattispecie, costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate per ciascun anno di riferimento e dall'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940, n.
1949. L'iscrizione negli elenchi costituisce presupposto indispensabile per il diritto all'indennità di disoccupazione agricola e, dunque, non è consentito ri- conoscere il diritto alla prestazione previdenziale indipendentemente dall'iscrizione.
Conseguentemente, qualora sia maturata la decadenza prevista dall'art. art. 22
DL n. 7/1970, che ha natura di decadenza sostanziale, la definitività del prov- vedimento di cancellazione esclude il diritto all'indennità di disoccupazione (in
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termini Cassazione civile, sez. VI 04/03/2019 n. 6229 e ivi richiamate;
Cassa- zione civ. sez. lav., 12/05/2015, n. 9622; Cass. 1 ottobre 1997 n. 9595; Cass.,
21 aprile 2001 n. 5942; Cass., 8 novembre 2003 n. 16803; Cass., 10 agosto
2004 n. 15460, 18 maggio 2005 n. 10393; Cass., 5 giugno 2009, n. 13092).
3. L'appello va pertanto accolto e, in riforma della sentenza impugnata, le do- mande proposte da vanno rigettate. CP_1
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, per entrambi i gradi di giudizio, come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, a carico di parte appellata, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da a 5.201,00 a 26.000,00).
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando: accoglie l'appello, e in riforma della sentenza impugnata, rigetta le domande proposte da;
CP_1 condanna l'appellato alla rifusione delle spese del giudizio in favore dell Pt_1 che liquida, per il primo grado, in euro 2.540,00 oltre rimborso spese generali e per il secondo grado in euro 2.906,00 rimborso spese generali.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro all'esito dell'udienza del 18.7.2024.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente dott. Giuseppe Agozzino dott.ssa Marcella Celesti
R.G. 291_2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: Dott. Marcella Celesti Presidente Dott. Valeria Di Stefano Consigliere Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 291/2021 R.G., avente ad oggetto: appello. Prestazio- ne di disoccupazione agricola promossa da
(CF: Parte_1
) in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1 per procura generale alle liti dagli avv.ti Manlio Galeano e Ivano Marcedone, elettivamente domiciliato presso il proprio ufficio legale di Catania – Appellante contro
( ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._1 dall'avv. Antonio Brunetto, giusta procura in atti –
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 01.02.2016 al giudice del lavoro del Tribunale di Siracusa
l'odierno appellato, premesso di aver svolto l'attività di “bracciante agricolo”
a tempo indeterminato alle dipendenze dell'azienda agricola “Pinzone Vecchio
Calogero” dall'anno 2011 al 2013, chiedeva il riconoscimento della sua attività di bracciante e conseguentemente il riconoscimento del trattamento di DSA in relazione a tali anni, benefici disconosciuti dall , che aveva chiesto la re- Pt_1 stituzione delle somme versate sulla base del detto presupposto.
Con sentenza nr. 677 del 24.11.2020 il Tribunale adito accoglieva il ricorso ri- tenendo dimostrato, a mezzo la prova testimoniale, che il avesse ef- CP_1
R.G. 291_2021 2
fettivamente svolto l'attività di bracciante agricolo.
Il primo giudice rigettava l'eccezione di decadenza formulata dall in Pt_1 quanto, nonostante la pubblicazione sul sito internet dell degli elenchi Pt_1 dei lavoratori agricoli, l'istituto non aveva dato la dimostrazione di aver notifi- cato al ricorrente il provvedimento di cancellazione, non potendosi equiparare alla notifica la mera pubblicazione telematica degli elenchi.
Avverso la citata sentenza proponeva appello l con ricorso depositato il Pt_1
22.3.2021. L'appellato si costituiva resistendo al gravame.
La causa è stata posta in decisione in data 18.7.2024 ai sensi dell'art. 127 ter,
c.p.c. compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L , con l'unico primo motivo di impugnazione, lamenta la violazione Pt_1 degli artt. 22 del DL 7/1970, in relazione all'art. 38, commi 6 e 7 del D.L.
98/2011 convertito nella L. 111/2011; deduce che «il disconoscimento delle giornate di lavoro agricolo è stato pubblicato, con valore di notifica, in elenco di variazione 3° 2014 – DAL 15.12.2014 AL 10.01.2015, mentre il ricorso giu- diziale è stato depositato il 1 febbraio 2016» non essendo necessario inviare al- cuna notifica individuale al lavoratore.
2. L'appello è fondato.
2.1. A prescindere da ogni valutazione di costituzionalità del termine previsto dall'art. 38, comma 7, decreto-legge n. 98/2011 conv. in legge n. 111/2011, paventata dall'appellato in riferimento alla sentenza Corte Cost. 45/2021 in ra- gione della ipotetica lesione del diritto di difesa, va osservato che l'appellato è comunque decaduto dall'azione.
Osserva il collegio che l'art. 17 del citato D.L. 7/1970 contempla, tra i provve- dimenti rispetto ai quali opera il termine di decadenza di cui al successivo art. 22, quelli di mancata iscrizione e di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli. Agli stessi va pertanto applicato l'art. 22 D.L. n.7/70 (convertito nella legge n.83/1970), a tenore del quale «contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente da cui derivi una lesione di diritti soggettivi,
l'interessato può proporre azione giudiziaria…nel termine di 120 giorni dalla
R.G. 291_2021 3
notifica o dal momento in cui ne abbia avuto contezza».
Ai sensi dell'art. 11 del d. lgs. n. 375/1993, inoltre,«
1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agrico- la che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
2. Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello competente sede dello possono Pt_2 proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto».
Ai fini dell'individuazione del dies a quo occorre considerare, dalla data di comunicazione del provvedimento, il termine di trenta giorni per la proposizio- ne del ricorso innanzi alla commissione provinciale;
va poi considerato il ter- mine di novanta giorni per la decisione sul ricorso o, in mancanza di decisione, per la formazione del silenzio rigetto;
il termine di trenta giorni per la eventua- le proposizione del ricorso di secondo grado alla commissione centrale (o av- verso la formazione del silenzio rigetto) e altri novanta giorni per la decisione oppure anche in tal caso la formazione del silenzio rigetto;
fermo restando che qualora, a seguito dei ricorsi amministrativi, vi sia stato un provvedimento esplicito, è da tale momento che inizia a decorrere il termine di 120 giorni di cui all'art.22, primo comma, legge n.83/1970.
2.2. Nel caso in specie, la decadenza è maturata quanto alle annualità 2011 e
2012, in quanto è dimostrato in giudizio che l'appellato ha ricevuto dall , Pt_1 per l'anno 2011 la nota del 19.1.2015 e così anche per l'anno 2012, la nota del
19.1.2015. Infine, per l'anno 2013, nel ricorso di primo grado l'appellato ha af- fermato di aver ricevuto il provvedimento di rigetto. Nel ricorso si fa rifermen- to al “reclamo presentato”. Ma non vi è traccia dello stesso.
È pertanto dal 19.1.2015 che va calcolato il termine di trenta giorni per propor- re ricorso amministrativo, per cui avrebbe dovuto proporre detto ricorso entro il
R.G. 291_2021 4
18.2.2015.
Ne consegue che già alla suddetta data del 18.2.2015 i provvedimenti di can- cellazione erano già divenuti definitivi, e l'interessato avrebbe dovuto proporre l'azione giudiziaria, a pena di decadenza, nel successivo termine di centoventi giorni scadenti il 18.6.2015. Il ricorso di primo grado è stato invece depositato il 1.2.2016, oltre il termine prescritto.
2.3. Quanto all'annualità 2013, l'appellato non ha fornito alcuna prova della data di ricezione del provvedimento sebbene nel ricorso introduttivo abbia di- chiarato di aver ricevuto la comunicazione e di aver proposto reclamo.
Poiché, come detto sopra, l'appellato non ha prodotto né la comunicazione né il supposto reclamo, avendo trascurato anche di depositare il fascicolo Pt_1 di parte analogico, anche per tale annualità è maturata la decadenza essendo a carico del ricorrente la dimostrazione della tempestività dell'azione giudiziaria.
L'inosservanza del termine di 120 giorni ha determinato la decadenza dall'azione volta ad accertare il diritto all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli. La mancata iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli è, pertanto, definitiva.
2.4. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte di
Cassazione, ribadito da ultimo anche da Cass. 1292/2023 cit., il diritto dei lavo- ratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura alle presta- zioni previdenziali è condizionato all'esistenza di una complessa fattispecie, costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate per ciascun anno di riferimento e dall'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940, n.
1949. L'iscrizione negli elenchi costituisce presupposto indispensabile per il diritto all'indennità di disoccupazione agricola e, dunque, non è consentito ri- conoscere il diritto alla prestazione previdenziale indipendentemente dall'iscrizione.
Conseguentemente, qualora sia maturata la decadenza prevista dall'art. art. 22
DL n. 7/1970, che ha natura di decadenza sostanziale, la definitività del prov- vedimento di cancellazione esclude il diritto all'indennità di disoccupazione (in
R.G. 291_2021 5
termini Cassazione civile, sez. VI 04/03/2019 n. 6229 e ivi richiamate;
Cassa- zione civ. sez. lav., 12/05/2015, n. 9622; Cass. 1 ottobre 1997 n. 9595; Cass.,
21 aprile 2001 n. 5942; Cass., 8 novembre 2003 n. 16803; Cass., 10 agosto
2004 n. 15460, 18 maggio 2005 n. 10393; Cass., 5 giugno 2009, n. 13092).
3. L'appello va pertanto accolto e, in riforma della sentenza impugnata, le do- mande proposte da vanno rigettate. CP_1
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, per entrambi i gradi di giudizio, come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, a carico di parte appellata, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da a 5.201,00 a 26.000,00).
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando: accoglie l'appello, e in riforma della sentenza impugnata, rigetta le domande proposte da;
CP_1 condanna l'appellato alla rifusione delle spese del giudizio in favore dell Pt_1 che liquida, per il primo grado, in euro 2.540,00 oltre rimborso spese generali e per il secondo grado in euro 2.906,00 rimborso spese generali.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro all'esito dell'udienza del 18.7.2024.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente dott. Giuseppe Agozzino dott.ssa Marcella Celesti
R.G. 291_2021