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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. III, sentenza 02/01/2026, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 3, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PALILLO SALVATORE, Presidente e Relatore
UFILUGELLI FRANCESCO, Giudice
GIORGIANNI GIOVANNI, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 945/2024 depositato il 23/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - 15416251005
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lazio
elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8717/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 5 e pubblicata il 26/06/2023
Atti impositivi:
- IST. RIMBORSO Società_2 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl presentava all'Agenzia delle Entrate - Direzione Reg. Lazio - nella qualità di società consolidata, istanza per il rimborso della maggiore IRES versata per l'anno di imposta 2020 da parte di Società_3 PA, quest'ultima nella qualità di società consolidante.
La richiesta veniva argomentata sulla presunta illegittimità costituzionale dell'art. 14, co. 1, D. Lgs. 23/2011, che consentiva la deducibilità dell'IMU relativa ai beni immobili strumentali dalla base imponibile IRES nel limite del 40 %.
Nel silenzio della Agenzia delle Entrate la società presentava ricorso alla competente Corte di Giustizia di primo grado, al fine di ottenere il chiesto rimborso ed, in via subordinata, di rimettere gli atti alla Corte
Costituzionale sulla presunta illegittimità della norma avanti indicata.
Nel giudizio di primo grado si costituiva l'Ufficio finanziario eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva della Ricorrente_1 Ricorrente_1 (società consolidata) in ordine all'istanza di rimborso delle imposte versate dall'Società_3 PA (società consolidante), nel merito evidenziava la totale infondatezza della questione di illegittimità costituzionale, stante che la Corte delle leggi si era già pronunciata con sentenza n.262/2020.
L'escussa Corte, con sentenza n. 8717 resa in data 26 giugno 2023, ha rigettato il ricorso condannando la società contribuente al pagamento delle spese di lite.
Avverso la predetta sentenza in data 26 gennaio 2024 ha proposto appello Ricorrente_1 Ricorrente_1 chiedendo, in via principale, la riforma integrale della suddetta sentenza, previo riconoscimento della legittimazione attiva in capo alla stessa e, conseguentemente, dichiarare illegittimo il provvedimento di silenzio rifiuto opposto dall'Agenzia delle Entrate - Dir. Reg. Lazio all'istanza del rimborso, in virtù di una interpretazione costituzionalmente orientata, e, in subordine, sollevare questioni di legittimità costituzionale della citata disposizione legislativa, in riferimento agli artt. 3, 53 e 41 della Costituzione e per l'effetto sospendere il giudizio e rimettere gli atti alla Corte Costituzionale.
La stessa appellante in data 18.04.2025 ha presentato Istanza di riunione, ai sensi dell'art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, del giudizio identificato dal numero di R.G.A. 945/2024 ed assegnato alla Sezione
n. 3 al giudizio identificato dal numero di R.G.A. 5611/2024 ed assegnato alla Sezione n. 8.
Ritualmente si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Dir. Regionale Lazio la quale ha controdedotto ai motivi di appello chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma integrale della pronuncia di prime cure con condanna dell'appellante alla refusione delle spese di giudizio.
In data 2.12.2025, Ricorrente_1 PA, preso atto che con sentenza n. 75/2025, depositata in data 27.5.2025, la Corte Costituzionale ha ritenuto infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate da altra Sezione di questa Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado, confermando la legittimità dell'art. 14, comma 1, del D.lgs. n. 23/2011 pro tempore vigente, ha depositato istanza di rinuncia al giudizio con richiesta di cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite.
Detta istanza è stata contestualmente firmata per accettazione anche dall'appellata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che a seguito della rinuncia dell'appello da parte di Ricorrente_1 l'ufficio finanziario ha sottoscritto per accettazione la rinuncia al gravame così come proposto dall'appellante e, altresì, ha aderito alla compensazione delle spese di lite.
Il giudizio, pertanto, deve ritenersi estinto per cessazione della materia del contendere.
Le spese processuali vanno compensate come richiesto concordemente dalle parti.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 3, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PALILLO SALVATORE, Presidente e Relatore
UFILUGELLI FRANCESCO, Giudice
GIORGIANNI GIOVANNI, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 945/2024 depositato il 23/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - 15416251005
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lazio
elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8717/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 5 e pubblicata il 26/06/2023
Atti impositivi:
- IST. RIMBORSO Società_2 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl presentava all'Agenzia delle Entrate - Direzione Reg. Lazio - nella qualità di società consolidata, istanza per il rimborso della maggiore IRES versata per l'anno di imposta 2020 da parte di Società_3 PA, quest'ultima nella qualità di società consolidante.
La richiesta veniva argomentata sulla presunta illegittimità costituzionale dell'art. 14, co. 1, D. Lgs. 23/2011, che consentiva la deducibilità dell'IMU relativa ai beni immobili strumentali dalla base imponibile IRES nel limite del 40 %.
Nel silenzio della Agenzia delle Entrate la società presentava ricorso alla competente Corte di Giustizia di primo grado, al fine di ottenere il chiesto rimborso ed, in via subordinata, di rimettere gli atti alla Corte
Costituzionale sulla presunta illegittimità della norma avanti indicata.
Nel giudizio di primo grado si costituiva l'Ufficio finanziario eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva della Ricorrente_1 Ricorrente_1 (società consolidata) in ordine all'istanza di rimborso delle imposte versate dall'Società_3 PA (società consolidante), nel merito evidenziava la totale infondatezza della questione di illegittimità costituzionale, stante che la Corte delle leggi si era già pronunciata con sentenza n.262/2020.
L'escussa Corte, con sentenza n. 8717 resa in data 26 giugno 2023, ha rigettato il ricorso condannando la società contribuente al pagamento delle spese di lite.
Avverso la predetta sentenza in data 26 gennaio 2024 ha proposto appello Ricorrente_1 Ricorrente_1 chiedendo, in via principale, la riforma integrale della suddetta sentenza, previo riconoscimento della legittimazione attiva in capo alla stessa e, conseguentemente, dichiarare illegittimo il provvedimento di silenzio rifiuto opposto dall'Agenzia delle Entrate - Dir. Reg. Lazio all'istanza del rimborso, in virtù di una interpretazione costituzionalmente orientata, e, in subordine, sollevare questioni di legittimità costituzionale della citata disposizione legislativa, in riferimento agli artt. 3, 53 e 41 della Costituzione e per l'effetto sospendere il giudizio e rimettere gli atti alla Corte Costituzionale.
La stessa appellante in data 18.04.2025 ha presentato Istanza di riunione, ai sensi dell'art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, del giudizio identificato dal numero di R.G.A. 945/2024 ed assegnato alla Sezione
n. 3 al giudizio identificato dal numero di R.G.A. 5611/2024 ed assegnato alla Sezione n. 8.
Ritualmente si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Dir. Regionale Lazio la quale ha controdedotto ai motivi di appello chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma integrale della pronuncia di prime cure con condanna dell'appellante alla refusione delle spese di giudizio.
In data 2.12.2025, Ricorrente_1 PA, preso atto che con sentenza n. 75/2025, depositata in data 27.5.2025, la Corte Costituzionale ha ritenuto infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate da altra Sezione di questa Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado, confermando la legittimità dell'art. 14, comma 1, del D.lgs. n. 23/2011 pro tempore vigente, ha depositato istanza di rinuncia al giudizio con richiesta di cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite.
Detta istanza è stata contestualmente firmata per accettazione anche dall'appellata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che a seguito della rinuncia dell'appello da parte di Ricorrente_1 l'ufficio finanziario ha sottoscritto per accettazione la rinuncia al gravame così come proposto dall'appellante e, altresì, ha aderito alla compensazione delle spese di lite.
Il giudizio, pertanto, deve ritenersi estinto per cessazione della materia del contendere.
Le spese processuali vanno compensate come richiesto concordemente dalle parti.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate.