Articolo 3 della Legge 18 febbraio 1963, n. 86
Articolo 2Articolo 4
Versione
12 marzo 1963
Art. 3.
L'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
"Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono ufficiali di pubblica sicurezza, gli ufficiali superiori ed inferiori del Corpo sono, inoltre, ufficiali di polizia giudiziale".
Entrata in vigore il 12 marzo 1963