Art. 3.
L'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
"Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono ufficiali di pubblica sicurezza, gli ufficiali superiori ed inferiori del Corpo sono, inoltre, ufficiali di polizia giudiziale".
L'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
"Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono ufficiali di pubblica sicurezza, gli ufficiali superiori ed inferiori del Corpo sono, inoltre, ufficiali di polizia giudiziale".