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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIV, sentenza 25/02/2026, n. 1244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1244 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1244/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PATANIA ELVIRA, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3644/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 Spa In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2023 00330657 32 000 RS/IA 2007
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 871/2026 depositato il 20/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 29.04.2025 ad Agenzia delle Entrate – SS e alla società A.T.O. ME 1 s.p.a. in liquidazione e depositato telematicamente in data 14.05.2025 Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento meglio in epigrafe identificata che era stata notificata il 10.03.2025 con la quale si chiedeva il pagamento della complessiva somma di €.127,88 a titolo di “omesso pagamento Raccolta
Rifiuti IA RS anno 2007”.
Il ricorrente eccepiva la nullità dell'atto impugnato per la omessa notifica degli atti presupposti (insoluto cartella n. 313660 dell'8.11.2018 che era richiamata nella cartella oggetto di impugnazione) nonché la maturata prescrizione del diritto fatto valere.
Agenzia delle Entrate – SS non si costitiova in giudizio.
La società ATO ME 1 spa in liquidazione si costituiva depositando memoria datata 27.01.2026 con la quale rilevava che la notifica della cartella di pagamento impugnata era stata preceduta dall'invio di fatture relative al saldo degli anni in contestazione;
allegava poi documentazione attestante che la intimazione presupposta alla cartella in oggetto era stata notificata in data 06.10.2019 (si trattava della intimazione n. 279811 del 29.07.2019 che era stata ricevuta dalla signora Nominativo_2 che si era qualificata cognata).
La difesa del ricorrente, a seguito della costituzione in giudizio dell'ente impositore, eccepiva che, comunque, la notifica della cartella oggetto di impugnazione era successiva al quinquennio decorrente dal 6.10.2019 Rilevava che era decorso il quinquennio dalla data di notifica dell'atto interruttivo a quella di notifica della cartella in oggetto.
All'esito dell'odierna udienza, la Corte decideva come da dispositivo di cui si effettuava il deposito in segreteria e la comunicazione ai difensori nei termini di cui all'art. 35 d.lgs. 546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Occorre, infatti, rilevare che, anche aderendo all'indirizzo, seguito da questo giudicante secondo cui la prova della notifica della intimazione di pagamento emessa il 29.07.2019 costituisce elemento idoneo a scongiurare il maturare del termine prescrizionale quinquennale del tributo per cui è causa, nel caso di specie, la notifica che ATO ME 1 s.p.a. in liquidazione prova essere avvenuta in data 6.10.2019 (deve comunque rilevarsi che, essendo stata la raccomandata consegnata a persona diversa dal destinatario, sarebbe stato necessario svolgere le attività successiva di notifica della raccomandata informativa) ha avuto luogo in data che precede di oltre un quinquennio quella della cartella di pagamento per cui è causa (che è stata notificata al contribuente in data 10.03.2025. La eccepita prescrizione è, pertanto, maturata. Infatti, nel caso di computo del termine di prescrizione di un diritto, allorché sia noto il dies a quo dal quale conteggiare il decorso del termine, è necessario che il termine di prescrizione sia rispettato tra detta data e quella del dies ad quem che coincide con la data di notifica dell'atto impugnato) e tra le due date risulta che il termine di prescrizione sia maturato prima della notifica dell'atto impugnato
(10.03.2025). Ciò esonera il giudicante dall'esame degli altri motivi di impugnazione, per il carattere assorbente della eccezione di prescrizione sollevata dall'istante. E' noto, infatti, che l'assorbimento di un motivo di impugnazione è corretto solo se la decisione su una questione rende superfluo l'esame di un'altra.
In applicazione del criterio della soccombenza, le spese vanno poste a carico di ATO ME 1 s.p.a. e liquidate in favore della ricorrente nella misura indicata in parte dispositiva. Deve disporsene la distrazione in favore del procuratore della ricorrente che ha reso la prescritta dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c.
Le spese vanno, invece, compensate nei confronti di AD che è intervenuto nel procedimento di notifica dell'atto impugnato solo nella fase finale del procedimento (la cartella conteneva il ruolo 1700/2024 che è stato reso esecutivo il 14.03.2024 e consegnato all'agente della riscossione il 25.04.2024). Ed è pacifico che l'agente della riscossione non ha potere di controllo e verifica sugli atti formati e notificati prime del suo intervento dall'ente impositore.
Sul punto, va precisato che la richiesta di condanna solidale di entrambe le parti convenute al pagamento delle spese che la difesa di parte ricorrente ha riproposto anche in corso dell'udienza di trattazione non può trovare accoglimento. Infatti, la Corte di Cassazione (in tal senso: Cass., 7716/2022 e 3817/2024) ha precisato che la condanna solidale presuppone la soccombenza di entrambe le parti convenute per la causalità che lega l'azione dell'agente della riscossione all'insorgenza della lite. Viceversa, se l'illegittimità della cartella è imputabile esclusivamente all'ente impositore (se la pretesa è prescritta per ragioni che riguardano solo l'ente impositore o per la omessa notifica degli atti presupposti), la condanna non può che essere pronunciata solo a carico dell'ente titolare della pretesa fatta valere.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Condanna ATO ME 1 spa in liquidazione al pagamento delle spese di causa che liquida in €.200,00 oltre accessori come per legge e al rimborso del CU, se assolto.
Ne dispone la distrazione in favore del procuratore antistatario del ricorrente. Spese di causa compensate nei confronti di AD. Così deciso in Messina il 17.02.2026 Il Giudice monocratico dr.ssa Elvira Patania
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PATANIA ELVIRA, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3644/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 Spa In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2023 00330657 32 000 RS/IA 2007
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 871/2026 depositato il 20/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 29.04.2025 ad Agenzia delle Entrate – SS e alla società A.T.O. ME 1 s.p.a. in liquidazione e depositato telematicamente in data 14.05.2025 Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento meglio in epigrafe identificata che era stata notificata il 10.03.2025 con la quale si chiedeva il pagamento della complessiva somma di €.127,88 a titolo di “omesso pagamento Raccolta
Rifiuti IA RS anno 2007”.
Il ricorrente eccepiva la nullità dell'atto impugnato per la omessa notifica degli atti presupposti (insoluto cartella n. 313660 dell'8.11.2018 che era richiamata nella cartella oggetto di impugnazione) nonché la maturata prescrizione del diritto fatto valere.
Agenzia delle Entrate – SS non si costitiova in giudizio.
La società ATO ME 1 spa in liquidazione si costituiva depositando memoria datata 27.01.2026 con la quale rilevava che la notifica della cartella di pagamento impugnata era stata preceduta dall'invio di fatture relative al saldo degli anni in contestazione;
allegava poi documentazione attestante che la intimazione presupposta alla cartella in oggetto era stata notificata in data 06.10.2019 (si trattava della intimazione n. 279811 del 29.07.2019 che era stata ricevuta dalla signora Nominativo_2 che si era qualificata cognata).
La difesa del ricorrente, a seguito della costituzione in giudizio dell'ente impositore, eccepiva che, comunque, la notifica della cartella oggetto di impugnazione era successiva al quinquennio decorrente dal 6.10.2019 Rilevava che era decorso il quinquennio dalla data di notifica dell'atto interruttivo a quella di notifica della cartella in oggetto.
All'esito dell'odierna udienza, la Corte decideva come da dispositivo di cui si effettuava il deposito in segreteria e la comunicazione ai difensori nei termini di cui all'art. 35 d.lgs. 546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Occorre, infatti, rilevare che, anche aderendo all'indirizzo, seguito da questo giudicante secondo cui la prova della notifica della intimazione di pagamento emessa il 29.07.2019 costituisce elemento idoneo a scongiurare il maturare del termine prescrizionale quinquennale del tributo per cui è causa, nel caso di specie, la notifica che ATO ME 1 s.p.a. in liquidazione prova essere avvenuta in data 6.10.2019 (deve comunque rilevarsi che, essendo stata la raccomandata consegnata a persona diversa dal destinatario, sarebbe stato necessario svolgere le attività successiva di notifica della raccomandata informativa) ha avuto luogo in data che precede di oltre un quinquennio quella della cartella di pagamento per cui è causa (che è stata notificata al contribuente in data 10.03.2025. La eccepita prescrizione è, pertanto, maturata. Infatti, nel caso di computo del termine di prescrizione di un diritto, allorché sia noto il dies a quo dal quale conteggiare il decorso del termine, è necessario che il termine di prescrizione sia rispettato tra detta data e quella del dies ad quem che coincide con la data di notifica dell'atto impugnato) e tra le due date risulta che il termine di prescrizione sia maturato prima della notifica dell'atto impugnato
(10.03.2025). Ciò esonera il giudicante dall'esame degli altri motivi di impugnazione, per il carattere assorbente della eccezione di prescrizione sollevata dall'istante. E' noto, infatti, che l'assorbimento di un motivo di impugnazione è corretto solo se la decisione su una questione rende superfluo l'esame di un'altra.
In applicazione del criterio della soccombenza, le spese vanno poste a carico di ATO ME 1 s.p.a. e liquidate in favore della ricorrente nella misura indicata in parte dispositiva. Deve disporsene la distrazione in favore del procuratore della ricorrente che ha reso la prescritta dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c.
Le spese vanno, invece, compensate nei confronti di AD che è intervenuto nel procedimento di notifica dell'atto impugnato solo nella fase finale del procedimento (la cartella conteneva il ruolo 1700/2024 che è stato reso esecutivo il 14.03.2024 e consegnato all'agente della riscossione il 25.04.2024). Ed è pacifico che l'agente della riscossione non ha potere di controllo e verifica sugli atti formati e notificati prime del suo intervento dall'ente impositore.
Sul punto, va precisato che la richiesta di condanna solidale di entrambe le parti convenute al pagamento delle spese che la difesa di parte ricorrente ha riproposto anche in corso dell'udienza di trattazione non può trovare accoglimento. Infatti, la Corte di Cassazione (in tal senso: Cass., 7716/2022 e 3817/2024) ha precisato che la condanna solidale presuppone la soccombenza di entrambe le parti convenute per la causalità che lega l'azione dell'agente della riscossione all'insorgenza della lite. Viceversa, se l'illegittimità della cartella è imputabile esclusivamente all'ente impositore (se la pretesa è prescritta per ragioni che riguardano solo l'ente impositore o per la omessa notifica degli atti presupposti), la condanna non può che essere pronunciata solo a carico dell'ente titolare della pretesa fatta valere.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Condanna ATO ME 1 spa in liquidazione al pagamento delle spese di causa che liquida in €.200,00 oltre accessori come per legge e al rimborso del CU, se assolto.
Ne dispone la distrazione in favore del procuratore antistatario del ricorrente. Spese di causa compensate nei confronti di AD. Così deciso in Messina il 17.02.2026 Il Giudice monocratico dr.ssa Elvira Patania