Rigetto
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 16/04/2025, n. 3321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3321 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03321/2025REG.PROV.COLL.
N. 00663/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 663 del 2025, proposto da OM s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 9877141A98, rappresentata e difesa dall’Avvocato Antonio Pazzaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Università degli Studi di Milano, in persona del Rettore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12
nei confronti
Easy Staff s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Gianni Zgagliardich, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Andrea Reggio d’Aci in Roma, via degli Scipioni, n. 268
per la riforma
della sentenza n. 3609 del 10 dicembre 2024 del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sede di Milano, sez. II, resa tra le parti, che ha respinto il ricorso proposto dall’odierna appellante, OM s.r.l., per l’annullamento della determinazione dirigenziale rep. 17499/2023 del 6 novembre 2023, pubblicata in data 8 novembre 2023, di aggiudicazione alla società Easy Staff s.r.l. della procedura di gara indetta dall’Università degli Studi di Milano con il bando pubblicato nella G.U. V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 68 del 16 giugno 2023 e di tutti gli atti di gara.
visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Milano e della controinteressata Easy Staff s.r.l.;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 aprile 2025 il Consigliere Massimiliano Noccelli e uditi per l’Università degli Studi di Milano l’Avvocato dello Stato Isabella Bruni, per l’odierna appellante, OM s.r.l., l’Avvocato Antonio Pazzaglia e per la controinteressata, Easy Staff s.r.l., l’Avvocato Gianni Zgagliardich;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’Università degli Studi di Milano – di qui in poi per brevità l’Università – ha indetto una gara d’appalto con procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione-realizzazione dei libretti-diario elettronici per le attività professionalizzanti e i tirocini abilitanti per le Scuole di Specializzazione e i CDS di Area Medica dell’Università stessa per un periodo di tre anni.
1.1. La gara era disciplinata dall’allora vigente d. lgs. n. 50 del 2016 (codice dei contratti pubblici o anche solo “codice”) ed il criterio di aggiudicazione era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con l’attribuzione di un massimo di 80 punti all’offerta tecnica e di 20 punti a quella economica.
1.2. Al termine della procedura è risultata aggiudicataria la controinteressata Easy Staff s.r.l., che ha ottenuto complessivamente 95,49 punti (di cui 80,00 per l’offerta tecnica) contro i 66,70 punti (di cui 54,05 per l’offerta tecnica) della seconda classificata OM s.r.l.
2. Contro il provvedimento di aggiudicazione e gli altri atti di gara OM s.r.l. ha proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sede di Milano (di qui in avanti il Tribunale), deducendone l’illegittimità e chiedendone l’annullamento.
2.1. Con il primo motivo del ricorso, in particolare, OM s.r.l. ha censurato in primo luogo e in via principale la mancata esclusione dell’offerta tecnica di Easy Staff s.r.l. per essere questa insanabilmente carente, a suo avviso, sotto il profilo sostanziale rispetto a quanto richiesto dalla lex SP .
2.1.1. Easy Staff s.r.l., infatti, avrebbe completamente omesso di descrivere nell’offerta tecnica l’impegno relativo alla gestione dei libretti-diario degli specializzandi, che costituiva oggetto essenziale della fornitura richiesta dalla stazione appaltante nonché il requisito dell’accessibilità per come previsto dalla l. n. 4 del 2004, previsto dalla lex SP a pena di esclusione (cfr. I motivo di ricorso di I grado).
2.2. Con il secondo motivo del ricorso di primo grado, poi, in subordine, OM s.r.l. ha censurato vizi ulteriori riguardanti le modalità con le quali è stata condotta la procedura di gara.
2.2.1. Al riguardo, l’odierna appellante ha osservato che la Commissione giudicatrice:
a) avrebbe violato le regole relative al metodo di attribuzione del punteggio (confronto a coppie) previsto dalla lex SP , avendo operato una preventiva (espressa) valutazione collegiale sulle offerte che ha insanabilmente condizionato le successive valutazioni individuali da parte dei singoli commissari nel confronto a coppie (cfr. II motivo di ricorso di primo grado, par. 2.1);
b) avrebbe attribuito i punteggi alle offerte in gara tenendo conto di parametri che, viceversa, non erano previsti dalla lex SP , avendo penalizzando l’offerta di OM s.r.l. per non essere (asseritamente) integrata con l’applicativo in uso all’Ateneo denominato W4 il quale, però, non era stato individuato preventivamente dalla lex SP nella descrizione dei parametri di attribuzione del punteggio (cfr. II motivo di ricorso di primo grado, par. 2.2);
c) avrebbe trasgredito le più elementari regole procedimentali a presidio del buon andamento dell’azione pubblica e della trasparenza, avendo valutato le offerte – ricevute via mail preventivamente dai commissari e da questi conservate – al di fuori delle sedute ufficiali (pubbliche e riservate) appositamente convocate (cfr. II motivo di ricorso di primo grado, par. 2.3);
d) avrebbe intrattenuto, nella persona del presidente della Commissione dott. Guido Chiantoni, rapporti di carattere professionale con la società aggiudicataria già prima della procedura, con la conseguente violazione del principio di terzietà e imparzialità nonché dell’art. 77 del codice (cfr. II motivo di ricorso di primo grado, par. 2.4).
2.3. Si sono costituite nel primo grado del giudizio l’Università e Easy Staff s.r.l., concludendo per il rigetto del gravame.
2.4. In seguito all’udienza in camera di consiglio del 9 aprile 2024 il Tribunale ha fissato l’udienza di discussione con l’ordinanza n. 341 del 2024, senza ulteriore misura cautelare.
2.5. Alla successiva pubblica udienza del 3 dicembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. All’esito del giudizio, con la sentenza n. 3609 del 10 dicembre 2024, il Tribunale ha respinto il ricorso.
4. Nel respingere il primo motivo di ricorso, in particolare, il primo giudice ha rilevato che la stessa OM s.r.l., nella propria offerta tecnica, ha previsto una specifica sequenza temporale per lo sviluppo del prodotto (cfr. il doc. 16 della ricorrente, pagine 30 e 31 di 81).
4.1. Il software di Easy Staff s.r.l., attraverso le opportune modulazioni previste dal CT, consente la gestione di tutti i libretti elettronici, fra cui quello per la Scuole di Specializzazione Mediche, posto che l’architettura di base del software è fondamentalmente identica per le tre tipologie di libretti chiesti dal CT.
4.2. Infatti, ha osservato il Tribunale, l’offerta tecnica di Easy Staff s.r.l. è redatta nel rispetto dell’art. 15 del disciplinare di gara (cfr. il doc. 4 della ricorrente, pagine 26 e 27), il quale si riferisce genericamente ai “ libretti-diario di area medica ”, ai “ tirocini ” ed agli “ studenti ”, senza alcun espresso richiamo alle tre distinte figure di libretti elettronici previste dall’art. 3 del CT.
4.3. In particolare, al punto 1 dell’offerta tecnica il partecipante deve indicare la propria pregressa esperienza nell’implementazione delle logiche della gestione dei libretti-diario di area medica e la società controinteressata ha riportato una serie di elementi che rilevano anche ai fini della gestione dei libretti delle Scuole di Specializzazione Mediche.
4.4. Infatti, al punto 1 dell’offerta tecnica di Easy Staff s.r.l. (cfr. i documenti n. 14 e n. 15 della ricorrente e n. 10 e n. 11 della controinteressata), in relazione ai “ Livelli interfaccia utente ” sono elencate una serie di voci che senza dubbio rilevano ai fini dei suindicati libretti elettronici, quali gli “ Anni Accademici ”, le “ Sedi ” di tirocinio, gli “ Studenti tirocinanti ”, i “ Tirocini ” con il relativo elenco, la “ Associazione studente-tirocinio ”, le “ Attività ”, i “ Sondaggi ”, la “ Gestione presenze ”, la “ Gestione valutazioni ” dei singoli studenti, la “ Gestione libretto ” e la “ Gestione utenti ”.
4.5. Al punto 2 dell’offerta tecnica (“ Descrizione delle principali funzionalità ”) sono individuate le tipologie di utenti, che possono estendersi anche alle Scuole di Specializzazione Mediche, quali l’amministratore, il presidente, il direttore di unità operativa, la segreteria, il tutor e lo studente.
4.6. A proposito della nozione di “studente” alla quale si riferiscono sia la legge di gara sia le offerte presentate, il Tribunale ha evidenziato che nella stessa sono compresi sia gli studenti dei singoli anni accademici sia i tirocinanti e gli specializzandi (cfr. il doc. 21 della resistente, copia del regolamento studenti ed in particolare l’art. 2 del medesimo).
4.7. Quanto, poi, alla ulteriore lamentata assenza del requisito essenziale di “accessibilità”, secondo quanto stabilito dalla l. n. 4 del 2004 e successive modifiche (cfr. ancora per il requisito l’art. 4 del CT, doc. 5 della ricorrente, pag. 10), il Tribunale ha ancora evidenziato che l’Università è in possesso di un documento comprovante l’accessibilità, vale a dire il link dell’AgID (Agenzia per l’Italia Digitale), e cliccando su tale link si accede ad una pagina contenente l’autodichiarazione di Easy Staff s.r.l. riportata sul sito istituzionale di AgID (cfr. il doc. 12 della controinteressata).
4.8. L’offerta tecnica dell’aggiudicataria apparirebbe quindi completa in tutti gli elementi chiesti dalla lex SP oltre che conforme alla medesima.
4.9. Il primo motivo, pertanto, è stato dal primo giudice rigettato.
5. Con riferimento, poi, al secondo motivo di gravame, il Tribunale ha rilevato che la sentenza n. 16 del 2022 dell’Adunanza plenaria non esclude, anche nel caso del confronto a coppie, un preliminare confronto fra i commissari prima dell’attribuzione dei punteggi individuali, purché ciò non comporti una surrettizia introduzione del principio di collegialità (cfr., in particolare, § 36 della sentenza «... nel diritto dei contratti pubblici, i commissari di gara cui è demandato il compito di esprimere una preferenza o un coefficiente numerico, quando procedono alla valutazione degli elementi qualitativi dell’offerta tecnica, possono confrontarsi tra loro in ordine a tali elementi prima di attribuire individualmente il punteggio alle offerte, purché tale confronto non si presti ad una surrettizia introduzione del principio di collegialità, con la formulazione di punteggi precostituiti ex ante»).
5.1. Orbene, se si ha riguardo ai verbali di gara, sarebbe agevole rilevare che nella seduta del 22 settembre 2023 il presidente ha reso disponibile ai commissari la documentazione tecnica, per rendere più agevole l’analisi individuale della stessa e per snellire e razionalizzare la procedura (cfr. il doc. 9 della resistente, pag. 2).
5.2. Nella seduta del 19 ottobre 2023 la Commissione ha analizzato dapprima i vari criteri di attribuzione del punteggio tecnico e successivamente ciascun commissario ha provveduto all’inserimento del punteggio individuale relativo ai singoli criteri attraverso il proprio computer (cfr. il doc. 15 del resistente).
5.3. Inoltre, se si ha riguardo al prospetto riportante i singoli punteggi tecnici attribuiti (cfr. il doc. 9- quinquies della resistente), si dovrebbe rilevare che i punteggi stessi non sono in larga parte identici e neppure indifferenziati o meramente ripetitivi, il che dimostra che il confronto preliminare fra i commissari non ha introdotto alcun surrettizio principio di collegialità.
6. Infine, esclusa qui per brevità la menzione delle argomentazioni confutative di altre doglianze (non riproposte da OM s.r.l., come ora si dirà, avanti a questo Consiglio), con riferimento alla censura relativa alla valutazione delle offerte, il primo giudice ha rilevato che anzitutto dovesse escludersi che soltanto Easy Staff s.r.l. fosse a conoscenza di informazioni riservate: quanto alla firma digitale, lo stesso CT richiedeva un software avente tale specifica tecnica (cfr. il doc. 5 della ricorrente, pag. 3).
6.1. Quanto, invece, all’integrazione con il gestionale dell’offerta didattica dell’Università, tale funzionalità era prevista dalla legge di gara (si vedano il CT, p. 1 e il disciplinare, p. 29) che però non faceva espresso riferimento alla denominazione “W4”, che era tuttavia facilmente individuabile mediante la lettura del sito internet dell’Ateneo.
6.2. La consultazione del sito internet non appare di nessuna difficoltà per OM s.r.l., vista la diligenza specifica (ex art. 1176, comma secondo, c.c.) che la stessa è tenuta ad osservare nell’adempimento dei propri obblighi e considerato che la stessa OM è gestrice uscente del servizio.
6.3. Del resto, ha osservato ancora il Tribunale, anche l’offerta tecnica della terza classificata, Be Smart s.r.l., richiama il citato “W4” (cfr. il doc. 17 fasc. parte ricorrente, p. 35).
6.4. Quanto all’attribuzione del punteggio tecnico per il criterio n. 2 – premessa l’ampia discrezionalità da riconoscersi alle commissioni in sede di valutazione tecnica delle offerte (la giurisprudenza amministrativa appare pacifica sul punto) – il Tribunale ha osservato che la proposta di OM s.r.l. non menziona l’offerta formativa come oggetto di un gestionale da integrare, a differenza dell’offerta di Easy Staff s.r.l., la quale prevede una soluzione completa fondata sulla informatizzazione di un processo principale e di tre processi accessori, questi ultimi costituiti da quello della firma elettronica, quello della raccolta di questionari sulla qualità del tirocinio e sul sistema di alerting (cfr. i documenti n. 9-bis e n. 9 ter della resistente).
7. Avverso tale sentenza, che ha respinto il ricorso per le ragioni sin qui sinteticamente espresse e unicamente rilevanti in questa sede, ha proposto appello OM s.r.l., lamentandone l’erroneità i tre motivi che di seguito saranno esaminati, riproduttivi delle censure principali articolate in primo grado (escluse le altre, non espressamente riproposte, e dunque da intendersi rinunziate), e ne ha chiesto la riforma.
7.1. Si sono costituite l’Università e la controinteressata Easy Staff s.r.l. le quali, dopo avere sollevato alcune eccezioni di inammissibilità in limine litis del ricorso o di singoli motivi di esso, ne hanno chiesto l’integrale reiezione.
7.2. Infine, nella pubblica udienza dell’8 aprile 2025, il Collegio, sentiti i difensori delle parti e sulle conclusioni come rassegnate anche in atti, ha trattenuto la causa in decisione.
8. L’appello è infondato.
8.1. Ritiene anzitutto il Collegio, per il principio della ragion più liquida (Cons. St., Ad. plen., 26 aprile 2015, n. 5), di prescindere dalle eccezioni di inammissibilità, sollevate sotto plurimi e anche distinti rispettivamente dall’Università e da Easy Staff s.r.l., stante comunque l’infondatezza dell’appello nel merito per le ragioni tutte che ora si vengono ad esporre.
9. Con il primo motivo (pp. 5-11 del ricorso), anzitutto, l’appellante torna in questa sede a sostenere che l’offerta di Easy Staff s.r.l. sarebbe dovuta essere esclusa perché in essa la controinteressata non avrebbe descritto, né in termini di sviluppo né in termini di funzionalità esistenti, alcuna prestazione relativa ai libretti-diario degli specializzandi, che viceversa costituivano oggetto essenziale della fornitura, con la conseguenza che la sentenza risulta errata e il ricorso di primo grado fondato.
9.1. Il ragionamento del Tribunale, ad avviso dell’appellante, presenterebbe un evidente vizio logico derivante dall’omessa considerazione di una circostanza fondamentale e dirimente – ampiamente evidenziata da OM s.r.l. nel corso del giudizio di primo grado e minimamente presa in considerazione dal primo giudice – e, cioè, che Easy Staff s.r.l. non ha descritto nell’offerta in gara le attività di sviluppo del software relativamente alla gestione dei libretti-diario degli specializzandi.
9.2. Tali attività, in particolare, sono state esplicitate per la prima volta dalla controinteressata solo dopo l’aggiudicazione, allorché ha integrato l’offerta mediante la redazione e presentazione alla stazione appaltante del cronoprogramma – prodotto in giudizio da Easy Staff s.r.l. sub all. 15 e non presente negli atti di gara in quanto postumo – nel quale sono state descritte nel dettaglio, non solo le tempistiche, ma anche le stesse attività di sviluppo della funzione relativa ai libretti-diario degli specializzandi, non presenti nell’offerta.
9.3. Ne discenderebbe che proprio la considerazione espressa dal Tribunale, secondo cui oggetto della gara era « sostanzialmente lo sviluppo di un prodotto/software da adattarsi alle specifiche esigenze della stazione appaltante » (cfr. sentenza appellata, pag. 4), avrebbe dovuto condurre il primo giudice ad accogliere il I motivo di ricorso perché nell’offerta di Easy Staff non c’è alcun riferimento allo sviluppo del libretto-diario degli specializzandi che pure, ad avviso dello stesso primo giudice, formava oggetto essenziale dell’affidamento.
9.4. Il motivo va tuttavia respinto perché, come ha correttamente rilevato il primo giudice, l’offerta di Easy Staff s.r.l. individua (doc. 9- bis , pagg. 3-6 depositati il 26 marzo 2024 dinanzi al Tribunale e poi anche in questa sede dall’Università) tutte le diverse tipologie di utenza (amministratore, presidente, direttore di unità operativa, segreteria, tutor, studente, supervisore) che, variamente combinate, permettono di gestire le diverse tipologie di libretto (ivi compresi quelli delle scuole di specializzazione).
9.5. L’offerta di Easy Staff s.r.l. si riferisce chiaramente sia alle attività professionalizzanti degli studenti specializzandi sia al tirocinio curriculare di quelli non ancora laureati e pertanto, contrariamente a quanto sostiene l’appellante, soddisfa tutte le funzionalità richieste dalla stazione appaltante e specificamente dal capitolato e dal disciplinare anche quanto alla gestione di tutti i libretti, dato che e l’architettura di base del software “ IN ” di Easy Staff s.r.l. è sostanzialmente la stessa per tutti e tre gli ambiti, trattandosi di tre tipologie di libretto/diario elettronico in materia medica, poi personalizzati in ragione dell’ambito di riferimento.
9.6. Non merita condivisione nemmeno l’assunto dell’appellante, secondo cui oggetto del bando sarebbe la fornitura di un software già esistente e dotato delle funzionalità minime previste dal capitolato giacché la gara, come emerge ex actis , verte sulla richiesta di informatizzazione dell’intero processo di gestione dei libretti-diario di area medica e non sull’erogazione di singole funzionalità ad esso collegate, dovendosi al riguardo richiamare il punto 1. del capitolato (doc. 4 depositato il 26 marzo 2024 avanti al primo giudice e poi anche in questa sede) laddove gli obiettivi della gara sono così chiaramente descritti: « L’Università degli Studi di Milano […] si propone di individuare […] un operatore economico che, avvalendosi delle necessarie professionalità tecniche, metodologiche e di contesto svolga la realizzazione, gestione e formazione all’uso di una suite software, integrata con i sistemi informatici della Committente, dei libretti-diario in formato elettronico di area medica, per la durata di 3 anni ».
9.6.1. Nel caso del software IN , non si tratta di una creazione ex novo , come sembra adombrare l’appellante, in quanto, con la propria offerta, Easy Staff s.r.l. ha fornito una soluzione base che, opportunamente adattata ed implementata, consente la gestione di tutti e tre gli ambiti richiesti dalla procedura di cui trattasi (cfr. doc. 3 del fasc. I grado della parte controinteressata, art. 3, pp. 3-4), ivi compreso dunque il libretto delle scuole di specializzazione, così come ha potuto apprezzare l’Università nell’ambiente test/demo messo a disposizione degli operatori economici per la gara.
9.7. Miglior sorte non merita nemmeno la censura dell’appellante secondo cui, se è vero che la lex SP nel caso di specie non richiedeva espressamente di produrre un documento denominato ‘cronoprogramma’, è comunque evidente che richiedeva di descrivere nel dettaglio le attività di sviluppo e, dunque, di produrre nella relazione tecnico illustrativa proprio il contenuto del cronoprogramma che Easy Staff s.r.l. ha prodotto solo successivamente rispetto all’aggiudicazione.
9.8. Anche questo motivo, però, è privo di fondamento perché il cronoprogramma in questione comprende i diagrammi di GA che, come l’odierna appellante ben sa, rappresenta e visualizza graficamente le tempistiche e l’avanzamento di un progetto, al fine di rappresentare alla stazione appaltante sotto il profilo cronologico le singole fasi di cui si compone di intervento, essendo la sua funzione quella di descrivere le varie fasi dell’intervento secondo la loro durata, con la conseguenza che esso serve a consentire alla stazione appaltante di seguire, sotto il profilo cronologico, l’esecuzione delle singole fasi della fornitura, mediante la contestuale visualizzazione grafica dei tempi e delle fasi d’intervento, nulla avendo che vedere con la dedotta integrazione postuma dell’offerta tecnica.
9.9. Il primo motivo, pertanto, va respinto.
10. Con il secondo motivo (pp. 11-14 del ricorso), ancora, l’odierna appellante deduce, quanto al modus operandi seguito dalla Commissione per il c.d. confronto a coppie, che, se non altro perché oggetto di specifica ammissione da parte della stessa Commissione, nel caso di specie non vi sarebbe stato solo un mero preliminare confronto fra i commissari prima dell’attribuzione dei punteggi individuali, come testualmente affermato dal Tribunale nella sentenza, bensì una vera e propria valutazione collegiale ‘ completa ed esaustiva ’ delle offerte che ha insanabilmente viziato l’intera procedura.
10.1. Ciò peraltro, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, troverebbe conferma anche nell’attribuzione dei punteggi.
10.2. Infatti, nella valutazione individuale, tutti i commissari hanno attribuito in larga parte le medesime preferenze (registrandosi, deduce l’appellante, un discostamento solo nel confronto tra l’offerta di Easy Staff s.r.l. e quella di OM s.r.l. effettuato dal commissario n. 2 con riguardo al criterio nr. 1 e nel confronto tra l’offerta di Easy Staff s.r.l. e quella di Be Smart s.r.l. effettuato dal Commissario n. 1 con riguardo al criterio nr.2), pressoché sempre con la medesima gradazione e in ogni caso senza mai discostarsi dalle valutazioni effettuate (e dalle non preferenze espresse) collegialmente.
10.3. Da quanto esposto emergerebbe evidente che la preventiva valutazione delle offerte da parte del Collegio ha influenzato i singoli commissari, visto che le preferenze preaccordate in sede collegiale (e più precisamente, a dire dell’appellante, “le non preferenze”) sono state tutte riprodotte in sede individuale, tanto che, laddove la Commissione nel suo plenum ha rilevato che l’offerta di Be Smart era carente (criterio n. 1), Be Smart s.r.l. ha ricevuto zero punti; mentre laddove ha rilevato che carente era l’offerta di OM s.r.l. (criterio n. 2), è quest’ultima ad aver ricevuto zero punti, mentre per gli altri tre criteri (dal n. 3 al n. 5), poi, per i quali nel verbale si legge che « la Commissione procede successivamente all’analisi dei successivi criteri esprimendo la sostanziale equivalenza dei tre operatori economici sui criteri 3,4,5 », i singoli commissari hanno dato tutti una valutazione di parità a tutti i concorrenti per tutti i criteri.
10.4. Anche questo motivo va però respinto.
10.5. Come ha correttamente rilevato la sentenza impugnata, infatti, secondo l’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato anche nel confronto a coppie è consentito, se non auspicabile (ad esempio per garantire omogeneità di criteri di valutazione), un preliminare esame collegiale delle offerte, fermo restando che in seguito ciascuno dei commissari deve esprimere in autonomia la propria valutazione, ciò che può essere messo in dubbio dall’assoluta o preminente identità dei punteggi attribuiti, e sempre che dalla verbalizzazione risulti l’effettiva espressione preliminare delle valutazioni individuali (Cons. St., Ad. plen., 14 dicembre 2022, n. 16).
10.6. Ebbene, come ha correttamente ritenuto ancora una volta la sentenza qui gravata, nel caso di specie vi è stato semplicemente un preliminare confronto tra i commissari, del tutto ammissibile e, anzi, auspicabile per una migliore valutazione delle offerte.
10.7. La possibilità di accedere singolarmente alle offerte tecniche, lungi dal pregiudicare l’indipendenza o la terzietà dei commissari o la trasparenza delle successive valutazioni individuali, ha consentito a ciascun commissario di acquisire gli elementi per la successiva attribuzione individuale dei punteggi.
10.8. Come si evince dalle tabelle (doc.ti 9 quinquies e sexies depositati il 26 marzo 2024 avanti al Tribunale e poi anche in questa sede) i punteggi attribuiti da ciascun commissario, con riferimento a ciascun criterio oggetto di valutazione, non sono stati né tutti né in larga parte identici, né indifferenziati o meramente ripetitivi, ciò che smentisce nei fatti la tesi dell’odierna appellante.
10.9. Anche questo motivo, dunque, va respinto.
11. Infine, con il terzo e ultimo motivo (pp. 14-19 del ricorso), l’odierna appellante contesta la sentenza del Tribunale anche nella parte in cui ha respinto, a suo avviso erroneamente, la censura con cui in primo grado aveva dedotto o la violazione dei principi della par condicio competitorum e di non discriminazione per avere la Commissione attribuito zero punti all’offerta di OM s.r.l. e 30 punti all’offerta di Easy Staff s.r.l. per il criterio n.2, tenendo in considerazione parametri mai esplicitati nella lex SP (nello specifico, l’integrazione con la firma digitale e il gestionale W4 in uso in Ateneo).
11.1. Ebbene, nel caso di specie, come evidenziato nel ricorso di I grado, la Commissione di gara, nell’attribuzione del punteggio in relazione al criterio n. 2, ha preso in considerazione un parametro (id est l’integrabilità del software specificatamente con l’applicativo W4) – al quale ha addirittura attribuito rilevanza “essenziale”, posto che nel verbale del 19 ottobre 2023 sub all. 15 fascicolo I grado resistente si legge che « viene presentato un elenco piatto di potenziali integrazioni non comprendenti elementi essenziali come l’integrazione con il gestionale dell’offerta formativa in uso in Ateneo W4 » – che però, come riconosciuto dallo primo giudice, non era indicato nel bando.
11.2. Ne deriverebbe che OM s.r.l. non poteva affatto sapere della rilevanza del software W4 rispetto al criterio nr. 2 posto che, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, la diligenza esigibile da un concorrente non può certo arrivare fino ad indagare elementi ulteriori rispetto a quelli cristallizzati nella lex SP e, d’altro canto, dalla consultazione del sito internet dell’Università non sarebbe in ogni caso emerso che l’applicativo in uso per la didattica è il software W4, atteso che solamente con una ricerca mirata che comprenda proprio la parola ‘W4’ e ‘Università degli Studi di Milano’ (che necessariamente presuppone la previa conoscenza di tale informazione) è possibile risalire ad una correlazione, mentre da una mera consultazione del sito internet dell’Ateneo non è possibile risale al suddetto applicativo.
11.3. Anche questo ultimo, tuttavia, deve essere disatteso.
11.4. Invero, come ha correttamente rilevato anche a questo riguardo la sentenza qui impugnata, rispetto alla gara oggetto della precedente aggiudicazione in favore della appellante, quella in esame riguarda una prestazione assai più complessa, descritta nel capitolato in termini di informatizzazione dell’intero processo di gestione dei libretti-diario di area medica.
11.5. La gestione dei libretti-diario in formato elettronico risponde all’esigenza di tracciare in dettaglio le attività professionalizzanti previste dai vari piani di studio di Medicina, o nel caso delle scuole di Specializzazione Mediche di ottemperare gli obblighi introdotti dal d.l. n. 402 del 2017 e garantire, così, « il raggiungimento dei requisiti minimi assistenziali previsti per ciascuna specialità durante il piano formativo degli specializzandi » (cfr. punto 1. Obiettivi del capitolato, doc. 4, pag. 1), laddove la precedente riguardava l’erogazione di singole funzionalità ad esso collegate; tant’è vero che la base di gara è passata da € 170.000,00 della precedente gara a € 300.000,00 dell’attuale.
11.6. Il primo criterio di valutazione riguarda in senso ampio le logiche di gestione dei libretti-diario di area medica, dato che « il concorrente dovrà descrivere nel dettaglio le attività espletate nell’implementazione delle logiche di gestione dei libretti-diario di area medica » (cfr. punto 15.1 del capitolato, pp. 25-26, doc. 5 depositato il 26 marzo 2024 avanti al Tribunale e poi anche in questa sede) anziché focalizzarsi su una realizzazione verticalizzata in un ambito specifico (libretti per gli studenti delle scuole di specializzazione, per i tirocini pratico-valutativi, T.P.V., ecc.).
11.7. Il secondo criterio, riguardante le integrazioni applicative, richiede che l’operatore economico proponga e argomenti una soluzione al problema della informatizzazione del processo della certificazione delle attività dei libretti di area medica, riportando (possibilmente anche in base alle pregresse competenze dell’operatore) espliciti riferimenti alle integrazioni con i gestionali o i sistemi già presenti in Ateneo, sicché « il concorrente dovrà descrivere le caratteristiche (…) della soluzione proposta con particolare riferimento alla potenzialità/facilità di integrazione della medesima nelle suite applicative già presenti in Ateneo » (punto 15.2, ibidem , p. 26).
11.8. Il criterio appena richiamato va letto tra l’altro in relazione:
- al paragrafo 4 del capitolato dove sono indicate le integrazioni richieste fra l’applicativo proposto dal concorrente e i sistemi di Ateneo (doc. 4, p. 3);
- al paragrafo 3 del capitolato dove si fa esplicito riferimento alla connessione fra quanto dichiarato nel libretto-diario e quanto presente nel piano degli studi dello studente (« Libretto Attività professionalizzanti “di percorso”, previste nel piano di studio dello studente e tracciate per esigenze interne di Ateneo » ( ibidem , p. 2);
- al dettaglio del primo criterio dove si fa esplicito riferimento (tra l’altro) alla gestione della firma elettronica (doc. 5, p. 26).
11.9. Trattandosi di una soluzione destinata a utenti strutturati, deve inoltre ritenersi implicita la richiesta di integrazione con il sistema di autenticazione/autorizzazione di Ateneo.
12. Sin dalla seduta del 19 ottobre 2023 (doc. 15, p. 1), la Commissione ha evidenziato che « la società OM S.r.l. omette nella relazione presentata espliciti riferimenti di integrazione al sistema di firma elettronica in uso presso l’Ateneo. Inoltre, nelle altre integrazioni citate, viene presentato un elenco piatto di potenziali integrazioni non comprendenti elementi essenziali come l’integrazione con il gestionale dell’offerta formativa in uso in Ateneo (cd. W4) ».
13. I piani di studio costituiscono parte integrante dell’offerta formativa e il W4 è il relativo gestionale, in uso da oltre vent’anni nell’Università: poiché sia OM s.r.l. sia Easy Staff s.r.l. hanno già operato in Ateneo per la prestazione di servizi analoghi e sono state pertanto impegnate nella gestione e informatizzazione della didattica mediante l’applicativo W4, sicché risulta del tutto normale che Easy Staff s.r.l. l’abbia menzionato nella propria offerta: ciò che è anomalo è che, pur potendolo, non l’abbia fatto anche l’odierna appellante, che non poteva non esserne consapevole, a dispetto di quanto sostiene con il motivo in esame.
13.1. Lungi dal costituire sintomo di disparità di trattamento tra i concorrenti, la circostanza evidenzia piuttosto una carenza inspiegabile dell’offerta di OM s.r.l., che non menziona l’offerta formativa né come oggetto di un gestionale da integrare né come punto di partenza logico della descrizione di un processo e descrive anche la firma elettronica come mera funzionalità di un applicativo, anziché come processo da integrare.
13.2. Si consideri che, in assenza di integrazione tra i vari applicativi, si giungerebbe al paradosso che il docente d’area medica dovrebbe firmare il verbale d’esame mediante la firma elettronica d’Ateneo e subito dopo il libretto a mezzo di quella diversa fornita dal relativo software di gestione.
13.3. L’offerta di Easy Staff s.r.l., in conformità alle prescrizioni del capitolato, prevede una soluzione completa basata sulla informatizzazione di un processo principale e di tre processi ancillari.
13.4. Il processo principale abbraccia l’intero ciclo di vita dei libretti-diario di area medica e si articola in una struttura logica che inizia dai flussi dei dati provenienti dall’offerta formativa di Ateneo.
13.5. La soluzione offerta da Easy Staff s.r.l., come ha ben dedotto l’Ateneo nella propria memoria difensiva, propone la fondamentale integrazione con il sistema di autenticazione/autorizzazione di Ateneo, che consente ad ogni utente di accedere al software utilizzando le proprie credenziali di Ateneo, ed individua inoltre in modo analitico tutte le altre necessarie integrazioni, come quella con le anagrafiche degli studenti o quelle dei tutor , proponendo anche accorgimenti tecnici (ad esempio, la sincronizzazione dell’integrazione) per permettere l’allineamento automatico delle diverse strutture dati coinvolte; ancora, essa menziona le integrazioni già sviluppate nel corso degli anni con i sistemi di Ateneo e che possono essere efficacemente condivise con prevedibile notevole risparmio economico e prevenzione del rischio di dover in futuro chiedere l’incremento delle prestazioni fino al quinto del valore di aggiudicazione.
14. In sintesi, l’offerta di Easy Staff s.r.l. è strutturata come soluzione completa dell’informatizzazione dei processi descritti nel capitolato, che copre tutte le tipologie di libretti richiesti e risulta idonea a corrispondere anche ad eventuali esigenze future mediante il riutilizzo delle integrazioni già sviluppate in altro contesto, garantendo anche una gestione economicamente virtuosa del contratto.
14.1. Per contro, l’offerta della odierna appellante non menziona l’offerta formativa, né come gestionale da integrare né come punto di partenza logico della descrizione di un processo, se non con riguardo ai piani di studio nel contesto della descrizione delle caratteristiche informatiche della piattaforma Didact; non contiene descrizioni di altri processi; anche la firma elettronica è descritta come mera funzionalità di un applicativo e non come processo da integrare.
14.2. Alla luce di quanto sin qui si è chiarito, dunque, quelli offerti dall’aggiudicataria non sono « elementi ulteriori rispetto a quelli cristallizzati nella lex SP» (p. 17 del ricorso), posta l’assoluta chiarezza della lex SP che prevedeva espressamente che l’operatore economico proponesse e argomentasse una soluzione al problema della informatizzazione del processo della certificazione delle attività dei libretti di area medica, riportando (possibilmente anche in base alle pregresse competenze dell’operatore) espliciti riferimenti alle integrazioni con i gestionali o i sistemi già presenti in Ateneo, che OM s.r.l. non poteva non conoscere, poiché sia OM s.r.l. sia Easy Staff s.r.l., come detto, hanno già operato in Ateneo per la prestazione di servizi analoghi e sono state pertanto impegnate nella gestione e informatizzazione della didattica mediante l’applicativo W4.
14.3. Contrariamente a quanto sostiene l’appellante, le regole della procedura erano chiarissime (tant’è che lo sono state anche per l’altra concorrente, Be Smart s.r.l., come rilevato dal Tribunale) e non v’è stata alcuna delle violazioni che l’appellante addebita all’operato dell’amministrazione, che invece è palesemente legittimo, come emerge ex actis.
14.4. Inoltre, come ha ritenuto il primo giudice, la consultazione del sito internet non appare di nessuna difficoltà per OM s.r.l., vista la diligenza specifica (ex art. 1176 comma secondo, c.c.) che la stessa è tenuta ad osservare nell’adempimento dei propri obblighi e considerato che la stessa OM s.r.l. è gestrice uscente del servizio, non potendo in ogni caso rilevare né lo “screenshot”, rappresentato nel corpo del ricorso, né altre nuove doglianze che l’appellante, anche per il divieto di nova di cui all’art. 104 c.p.a., muove in questa sede.
15. Anche questo ultimo motivo, pertanto, va respinto.
16. In conclusione, per tutte le ragioni esposte, l’appello deve essere respinto in tutti e tre i suoi motivi, con la conseguente conferma, anche per tali ragioni, della sentenza impugnata.
17. Le spese del presente grado del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza dell’appellante nei confronti dell’Università e della controinteressata, che hanno entrambe svolto attività difensiva, replicando alle infondate deduzioni di OM s.r.l.
17.1. Stante la soccombenza, rimane definitivamente a carico di OM s.r.l. anche il contributo unificato richiesto per la proposizione dell’appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, proposto da OM s.r.l., lo respinge e, per l’effetto, conferma anche ai sensi di cui in parte motiva la sentenza impugnata.
Condanna OM s.r.l. a rifondere in favore dell’Università degli Studi di Milano e di Easy Staff s.r.l. le spese del presente grado del giudizio, che liquida nell’importo di € 5.000,00 per ciascuna di dette parti, oltre gli accessori come per legge.
Pone definitivamente a carico di OM s.r.l. il contributo unificato richiesto per la proposizione dell’appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2025, con l’intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore
Daniela Di Carlo, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
Rosaria Maria Castorina, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimiliano Noccelli | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO