TRIB
Sentenza 14 settembre 2025
Sentenza 14 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/09/2025, n. 6859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6859 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Milano Sezione XIV civile Specializzata in materia di impresa - A
composto dai signori magistrati: dott.ssa Silvia Giani Presidente dott.ssa Idamaria Chieffo Giudice dott. Edmondo Tota Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale
39416/2020 promossa da
(C.F e P.IVA n. , quale debitore Parte_1 P.IVA_1 principale, e da (C.F. ), Parte_2 C.F._1 nata a [...], il [...], quale fideiussore della società, difese dagli Avv.ti Vincenzo Pietro PAGANINI e Giuseppe CARUSO
- parte attrice -
contro con sede legale in Torino, Piazza San Carlo Controparte_1
n.156, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese , P.IVA_2 rappresentata, in forza di procura speciale da con Controparte_2 sede legale in Milano, Via Galileo Galilei n.7, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di
Milano-Monza-Brianza-Lodi , difesa dall'Avv. Daniele G. P.IVA_3
Discepolo;
- convenuta -
1 e con l'intervento di on sede in Napoli alla Via Santa Brigida n. 39 e direzione CP_3 generale in Milano, via San Giovanni sul Muro 9, codice fiscale e partita
IVA n. , in rappresentanza di difesa P.IVA_4 Controparte_4 dall'Avv. Daniele G. Discepolo
- terza interveniente -
OGGETTO: Antitrust
CONCLUSIONI: come rassegnate nelle note depositate telematicamente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.– Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 8269/2020
– R.G.15320/2020, emesso nei loro confronti dal Tribunale di Milano il 19 maggio 2020, e agivano in giudizio nei Parte_1 Parte_2 confronti di formulando domande così articolate: “1) In CP_1 CP_1 via preliminare […] concorrendo gravi motivi, sospendere la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla consegna del bene concesso in leasing e non concedere la provvisoria esecutorietà delle somme ingiunte, stante l'incertezza, l'illiquidità e l'inesigibilità delle stesse;
2) In via principale: A. […] dichiarare la nullità, anche solo parziale, del contratto di leasing, per assenza dell'indicazione del TAN, dell'allegazione del piano di ammortamento, nonché per indeterminatezza/indeterminabilità del tasso di interesse, ovvero dei costi del finanziamento;
B. dichiarare la nullità delle clausole e/o convenzioni contenute nel contratto di finanziamento di leasing finanziario, relative alla determinazione sia degli interessi convenzionali sia quelli di mora unitamente agli ulteriori oneri ed accessori ivi previsti poiché usurari;
C. accertare e dichiarare che ai sensi dell'art. 1815 c.c. 2° comma, nulla è dovuto a titolo di interessi spese e commissioni;
3) per l'effetto: D. revocare il decreto ingiuntivo n. 8269/2020, accertando, altresì, che l'utilizzatrice ha versato le somme, illegittimamente richieste dalla a titolo di CP_5 interessi versati e non dovuti e determinare l'esatto dare/avere fra le parti;
E. in via subordinata, rispetto al precedente punto D), revocare il decreto ingiuntivo n. 8269/2020, imputando, previa ricostruzione dell'intero
2 rapporto, alla luce delle suesposte eccezioni, i versamenti eseguiti
(interessi, spese e commissioni), che saranno accertati in corso di causa, sulla quota capitale del corrispettivo ed accertare il reale impegno assunto dall'Utilizzatrice nei confronti della banca;
F. accertare e dichiarare, previa ricostruzione del rapporto, alla luce delle suesposte eccezioni nonché dei versamenti eseguiti, la illegittimità della risoluzione unilaterale eseguita dalla e conseguentemente la illegittimità della decadenza dal CP_5 beneficio del termine ad istanza della G. accertare e dichiarare CP_5
l'ammontare del residuo importo del prezzo – così come ricalcolato alla luce delle accertate nullità ed accertati versamenti eseguiti – posto a carico dell' ai sensi dell'art. 4 delle condizioni particolari del Parte_3 contratto e, quindi, accertare il diritto (superveniens) di acquistare il bene oggetto del contratto di leasing finanziario n. 980588/001, fissando il termine ai fini dell'esercizio del diritto quesito;
H. In via gradatamente subordinata, accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione contrattuale, con la conseguente applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 1526 c.c., stante l'indebito arricchimento della banca, e per l'effetto accertare l'esatto dare avere fra le parti ed in caso di un credito a favore dell'utilizzatrice, condannare la società opposta al pagamento delle relative somme in favore della in persona del legale rappresentante p.t. ovvero Parte_1 dell'importo di euro 212.883,00 già versato tramite il pagamento di n. 23 canoni e dell'importo che la concedente avrà ricavato, al netto delle tasse e spese, dalla vendita o dalla ricollocazione dei beni o da indennizzi assicurativi o da risarcimenti effettuati da terzi. I. qualora emergesse in corso di causa un credito in favore dell'opposta, si chiede, sin da ora, che lo stesso venga compensato, anche parzialmente, sia con la vendita e/o allocazione sul mercato del bene strumentale oggetto del presente leasing, sia con la somma di €.=212.883,00=. 4) A. accertare e dichiarare la nullità della fideiussione sottoscritta dalla SI.ra poiché compilata sui Pt_2 moduli ABI;
B. per l'effetto, che la garante nulla deve in merito alla fideiussione”.
Il 25 giugno 2021 si costituiva la Banca creditrice chiedendo di respingere l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo n. 8269/020.
3 Dopo la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione di merito senza necessità di un'attività istruttoria e disposta la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'10 ottobre 2023, poi successivamente differita per il ripetuto mutamento del giudice istruttore al giorno 13 maggio 2025.
Il 17 febbraio 2025 interveniva in giudizio non in proprio CP_3 ma in rappresentanza di quest'ultima cessionaria del Controparte_4 credito litigioso nella titolarità di Intesa Sanpaolo S.p.A., facendo proprie le conclusioni svolte dalla Banca opposta.
All'udienza di precisazione delle conclusioni la causa veniva quindi rimessa al collegio per la decisione ai sensi degli artt. 2 e 33 della l. n. 287 del 1990 e dell'art. 3, comma 1, lett. c), del d.lgs. 168/2003, previa concessione dei termini stabiliti dall'art. 190 c.p.c..
Le domande di parte attrice non meritano accoglimento e il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato per i motivi che di seguito si passa brevemente ad illustrare.
*
2. – Assumendo di essere creditrice della nonché della SI.ra Parte_1
, rispettivamente debitore principale e fideiussore, in forza del Pt_2 contratto di leasing mobiliare n. 9805588/001 sottoscritto in data 14 marzo
2013, sia per la restituzione del bene concesso in leasing alla Parte_1 sia per la restituzione della somma di €320.381,32, a titolo di canoni insoluti e di interessi di mora, la Banca opposta otteneva dal Tribunale di
Milano l'emissione del decreto ingiuntivo n. 8269/2020 – R.G.15320/2020, pubblicato il 1° luglio 2020, con il quale, in accoglimento solo parziale del ricorso, è stato ingiunto alle opponenti di pagare la somma di €260.620,06, oltre interessi legali a decorrere dalla scadenza dei singoli canoni al saldo e spese legali, nonché di consegnare immediatamente i beni mobili descritti in ricorso.
e la SI.ra hanno proposto opposizione al decreto Parte_1 Pt_2 ingiuntivo deducendo:
4 • “la nullità del contratto di leasing per l'assenza dell'indicazione del tasso nominale annuo, del TAEG, nonché per indeterminatezza/indeterminabilità degli interessi e, quindi, del piano di ammortamento” (p. 3 ss. atto di citazione);
• “la nullità di tutte le clausole contrattuali e/o convenzioni, contenute nel contratto di finanziamento, relative alla determinazione sia degli interessi convenzionali, sia di quelli di mora, sia delle spese, gli oneri ed accessori”, ai sensi dell'art. 1815 2° comma c.c., ovvero, in via subordinata, ai sensi dell'art. 1284 ultimo comma c.c.,
“perché nulle sono le convenzioni che prevedono l'applicazione di un tasso d'interesse superiore al c.d. tasso soglia ex L.108/96” (p. 7 ss. atto di citazione);
• la nullità della fidejussione sottoscritta dalla SI.ra il 14 Pt_2 marzo 2013, “per conformità allo schema redatto secondo il modello ABI (relativamente alle clausole di sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c.) giudicato dall'Autorità garante, allora preposta, come frutto di un'intesa orizzontale restrittiva della concorrenza (come da atto di accertamento della Banca d'Italia, n. 55 del 2 maggio 2005)” (p. 14-
15 della memoria 183 n. 1 c.p.c. e p. 14-15 atto di citazione).
Parte opponente ha inoltre sostenuto che, in ragione della nullità delle clausole di determinazione degli interessi contenute nel contratto di locazione finanziaria, la “ha regolarmente adempiuto al Parte_1 pagamento delle rate di leasing atteso che la medesima ha corrisposto all'istituto ricorrente a titolo di interessi, spese e commissioni, somme non dovute ed eccedenti l'importo delle rate scadute e non pagate
(ovvero della sola porzione di capitale delle stesse), in guisa da rendere non più legittima la richiesta monitoria pretesa dalla ricorrente”. Ha allegato inoltre la difesa di parte attrice che, stante il regolare adempimento del contratto di leasing, […] ha Parte_1 maturato il diritto di riscatto [del bene] così come indicato nelle condizioni particolari di contratto e che non ha potuto esercitare stante la (presunta) morosità attribuitale dalla Banca”. Ha quindi dedotto che, previo “accertamento dell'esatto dare avere fra le parti,
5 conseguentemente all'accertamento dell'eventuale residuo importo del prezzo – così come ricalcolato alla luce delle accertate nullità ed accertati versamenti eseguiti – posto a carico dell'Utilizzatrice ai sensi dell'art. 4 delle condizioni particolari del contratto”, intende conseguire l'accertamento del diritto di acquistare il bene strumentale oggetto del contratto di leasing finanziario n. 00980588/001, con richiesta di fissazione del termine ai fini dell'esercizio del diritto (p. 11-12 atto di citazione).
In via subordinata la parte opponente, premesso che il contratto di leasing sottoscritto in data 14 marzo 2013, n. 980588/001, “aveva ad oggetto un bene strumentale che per sua stessa natura conserva un determinato valore nonostante l'uso ed il trascorrere del tempo, e, quindi, dovrà essere qualificato come leasing traslativo”, ha dedotto che la pretesa creditoria azionata dalla deve essere “ridotta ai sensi e CP_5 per gli effetti dell'art. 1526 c.c. con conseguente restituzione di tutte le somme di cui l'utilizzatrice dovesse risultare creditrice”, giacché in caso contrario “si avrebbe un ingiustificato arricchimento per la CP_5 la quale nel corso del rapporto ha già incassato la somma di euro
212.883,00 (al netto dell'IVA) a titolo di canoni/corrispettivo ed incasserebbe l'ulteriore importo di euro 260.620,06 quali somme ingiunte, nonché tutte le somme previste ad esclusivo carico dell'utilizzatrice a titolo di costi, spese e commissioni, e resterebbe anche proprietaria del bene oggetto del leasing che all'epoca del contratto veniva valutato complessivamente in euro 468.000,00”.
Con la memoria istruttoria ex art. 183, n. 1), c.p.c., la SI.ra Pt_2 ha altresì eccepito “la decadenza dell'azione da parte dell'opposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1957 c.c.” su rilievo che “il dies a quo da cui far decorrere l'eventuale decadenza dell'azione da parte dell'opposta è individuabile, nel caso di specie, dalla data in cui è stata ricevuta la lettera di risoluzione del rapporto e di richiesta dal rientro di estinzione del saldo passivo dei detti rapporti bancari” (25 maggio
2017), laddove il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato soltanto l'11 settembre 2020.
6 La convenuta si è costituita contestando la configurabilità delle CP_5 cause di nullità del contratto di locazione finanziaria invocate dalla parte opponente e chiedendo di confermare il decreto ingiuntivo opposto. Ha contestato inoltre la sussistenza dei presupposti previsti per l'applicazione dell'art. 1526, comma 1, c.c.. Per quanto riguarda la nullità della fideiussione sottoscritta dalla SI.ra , la Banca ha Pt_2 osservato che si tratta di una garanzia specifica estranea al perimetro dell'accertamento, contenuto nel provvedimento della Banca d'Italia, n.
55 del 2 maggio 2005, di un'intesa restrittiva della concorrenza tra banche rilevante ai sensi degli artt. 2 e 33 della l. n. 287 del 1990. Ha dedotto infine che la disciplina dettata dall'art. 1957 c.c. risulta espressamente derogata dalla fideiussione rilasciata dalla SI.ra
. Pt_2
*
3.– Le doglianze avanzate dalla parte opponente in riferimento alla presunta invalidità delle clausole di determinazione degli interessi dovuti da in forza del contratto di leasing mobiliare n. Parte_1
980588/001, sono manifestamente infondate.
Come è stato puntualmente osservato dalla sin dalla comparsa di CP_5 costituzione (p. 8) il contratto di leasing oggetto di impugnazione indica espressamente il tasso annuale nominale dell'operazione (c.d. TAN) fissato nella misura del 7,06% (p. 1 del contratto nella sezione
“Documento di sintesi”, doc. 5 parte opposta).
Non è invece ravvisabile nel sistema della legge una norma che imponga alle banche e agli altri intermediari finanziari l'indicazione del
TAEG in contratti di finanziamento diversi dai contratti di credito ai consumatori (artt. 121, 122 e 123 t.u.b.): qualifica quella di
“consumatore” che, come noto, compete alla “persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta” (art. 121, comma 1, lett. b, t.u.b.)
e che deve senz'altro escludersi in capo alla come in Parte_1 generale deve escludersi in capo alle società di capitali e alle altre formazioni associative che esercitano un'attività d'impresa. 7 Tanto meno risulta applicabile al contratto in esame, concluso nel marzo 2013, l'obbligo di inserire nella documentazione negoziale “il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti”, introdotto a carico degli intermediari un decennio dopo, ai sensi dell'art. 117, comma 8, t.u.b., dalle Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari della Banca d'Italia del 25 luglio 2023
(entrate in vigore il successivo 1° ottobre 2023).
L'esplicita indicazione contrattuale del tasso annuale nominale
(7,06%), del costo di acquisto del bene in leasing (€468.000), del corrispettivo totale dovuto dall'utilizzatore (€559.533,60), del canone anticipato iniziale (€46.800), del numero di rate (71), dell'importo di ciascuna rata (€7.221,60) e del prezzo per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto (€4.680) esauriva dunque, in base alla disciplina applicabile ratione temporis, il compendio di informazioni di cui un utilizzatore ragionevolmente avveduto, qual è, l'imprenditore che impiega normalmente il bene in leasing nel processo produttivo, doveva disporre per compiere una consapevole scelta di finanziamento per l'acquisto di un bene strumentale all'esercizio dell'attività d'impresa.
D'altro canto, le dettagliate indicazioni fornite dal contratto di locazione finanziaria di cui il documento di sintesi costituisce parte integrante e inscindibile escludono radicalmente che nella fattispecie sottoposta al Tribunale possa ravvisarsi un problema di indeterminatezza degli interessi e più in generale dei corrispettivi e delle spese dovute dall'utilizzatore.
Parimenti destituita di basi è l'affermazione della “nullità di tutte le clausole contrattuali e/o convenzioni, contenute nel contratto di finanziamento, relative alla determinazione sia degli interessi convenzionali, sia di quelli di mora, sia delle spese, gli oneri ed accessori”, ai sensi dell'art. 1815 2° comma c.c. in quanto “prevedono
8 l'applicazione di un tasso d'interesse superiore al c.d. tasso soglia ex L.
108/96” (p. 7 ss. atto di citazione).
L'affermazione del superamento del tasso soglia stabilito ai sensi degli artt. 1 e 2 della L. 108/96, infatti, non solo è rimasta nel corso del processo del tutto generica e indimostrata, ma è ancora una volta esplicitamente smentita dai dati esibiti dal testo contrattuale: il TAN del
7,06% indicato contrattualmente è, infatti, notevolmente inferiore al tasso soglia del 12,9750% applicabile nel caso di specie (cfr. il D.M del
21 dicembre 2012, che rileva i tassi di interesse effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura n. 108 del 1996 in vigore per il periodo
1° gennaio - 31 marzo 2013, doc. 5a di parte opponente); ed anche considerando le spese collegate alla erogazione del credito risultanti dal
“Documento di sintesi” (ad es. spese di istruttoria, costo dell'assicurazione, spese di perizia, spese di invio comunicazioni, spese incasso canoni, ecc.), molte delle quali peraltro di natura del tutto eventuale e quindi non computabili nel costo globale del finanziamento
(ad es. spese per invio dichiarazioni, certificazioni, estratti, autentiche notarili a richiesta del cliente, spese per sublocazione , spese per cessione contratto, spese per modifiche contrattuali, gestione multe, cartelle esattoriali, sanzioni, spese richiamo effetti, ecc.), il tasso soglia su base annuale del 12,9750% non risulta superato.
La tesi della usurarietà dei tassi applicati dalla Banca opposta è poi smentita esplicitamente, anche per quanto attiene agli interessi di mora, dall'art. 12 del contratto di leasing il quale dispone che :“In caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo o delle somme a qualsiasi altro titolo dovute alla Concedente […], fatto salvo il diritto per la medesima di risolvere lo stesso ai sensi del precedente art. 11, l'Utilizzatore, senza necessità di costituzione in mora, dovrà corrispondere interessi calcolati, con riferimento all'anno civile (365/365), al Tasso Effettivo
Globale Medio (TEG) - rilevato dal Ministero del Tesoro ai sensi della
Legge 108/96 relativamente alle classi di importo delle operazioni di leasing e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – vigente nel periodo di insolvenza, maggiorato della metà”. Dal che risulta appunto che il tasso
9 di mora applicabile all'operazione di leasing, in sostituzione del TAN del 7,06% e fino a quando non sia eventualmente esercitata la facoltà di risoluzione del contratto (nel qual caso risulta applicabile il regime dettato dall'art. 11 del contratto medesimo), è pari al “Tasso Effettivo
Globale Medio (TEG) - rilevato dal Ministero del Tesoro ai sensi della
Legge 108/96 […] - vigente nel periodo di insolvenza, maggiorato della metà”: tasso quest'ultimo che, come è evidente, è pienamente rispettoso dei limiti imposti all'autonomia privata dagli artt. 1 e 2 della l.
108/1996.
D'altro canto, come insegna la giurisprudenza di legittimità e diversamente da quanto sostiene parte opponente, ai fini del giudizio di usurarietà, “non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza” (Cass. 26286/2019 e Cass.
31615/2021).
*
4.- Dalla validità delle clausole che stabiliscono gli interessi dovuti da discende, in mancanza della prova dell'adempimento Parte_1 gravante sul debitore (ex art. 2697 c.c.), la fondatezza della pretesa avanzata dalla Banca, atteso che quando il creditore agisce per l'adempimento del contratto deve soltanto provare la fonte del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. Sez. Un. 13533/2001).
Il debitore nel caso in esame avrebbe dunque dovuto provare di aver pagato il canone anticipato iniziale di €46.800 e le n. 71 rate mensili dell'importo di €7.221,60 ciascuna per un totale, al termine del rapporto, di €559.533,60 (cfr. “Documento di Sintesi”).
10 Nel caso in esame l'inadempimento è stato peraltro riconosciuto dallo stesso debitore il quale ha dichiarato di aver pagato Parte_1 soltanto la rata iniziale di €46.800,00 e n. 23 canoni mensili dell'importo di €7.221,00 ciascuno per un totale di €212.883,00 (p. 11 comparsa conclusionale degli opponenti); somma, questa, addirittura inferiore al costo di acquisto del bene in leasing (indicato nella cifra di
€468.000).
Ne discende altresì che è legittima la dichiarazione di risoluzione del contratto di leasing comunicata alla il 25 maggio 2017 Parte_1 dalla Banca (doc. 9 fascicolo opposta) e che va pertanto senz'altro respinta la domanda di accertamento del diritto di di Parte_1 acquistare il bene oggetto del contratto di leasing finanziario n.
980588/001, fondata sul falso presupposto che avrebbe Parte_1 regolarmente adempiuto al pagamento delle rate di leasing.
*
5.- Va respinta altresì la domanda subordinata con la quale le opponenti hanno chiesto, in applicazione dell'art. 1526 c.c., di “accertare l'esatto dare avere fra le parti ed in caso di un credito a favore dell'utilizzatrice, condannare la società opposta al pagamento delle relative somme in favore della […] ovvero dell'importo di euro Parte_1
212.883,00 già versato tramite il pagamento di n. 23 canoni e dell'importo che la concedente avrà ricavato, al netto delle tasse e spese, dalla vendita o dalla ricollocazione dei beni o da indennizzi assicurativi o da risarcimenti effettuati da terzi”.
Con il ricorso per decreto ingiuntivo, infatti, la Banca opposta aveva chiesto il pagamento della somma di €320.381,32, di cui €260.620,06
a titolo di canoni insoluti e €59.761,26 per interessi di mora.
Il giudice del decreto ingiuntivo ha accolto solo parzialmente il ricorso ed ha ingiunto alle opponenti di pagare la minor somma di €260.620,06
a titolo di canoni insoluti, oltre gli interessi legali a decorrere dalla scadenza dei singoli canoni al saldo, negando il riconoscimento degli interessi convenzionali di mora.
11 La non ha riproposto la domanda di pagamento degli interessi di CP_5 mora né ha domandato il risarcimento del danno previsto dall'art. 11 del contratto e si è limitata a chiedere la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La somma di €260.620,06 per canoni insoluti alla data di risoluzione del contratto di locazione finanziaria, stante l'espresso riconoscimento della di aver pagato solo 23 dei 71 dei canoni mensili Parte_1 previsti contrattualmente (cfr. supra §4), è dovuta alla senza che, CP_5 allo stato, sia ravvisabile un credito liquido ed esigibile della
[...] da opporre in compensazione nei termini dell'art. 1243 c.c.. Pt_1
In particolare, non è dovuta all'utilizzatore la restituzione Parte_1 delle rate pagate alla concedente nello svolgimento del rapporto CP_5 di locazione finanziaria secondo la previsione dettata in materia di vendita con riserva di proprietà dall'art. 1526, comma 1, c.c. per il caso di risoluzione del contratto per inadempimento del compratore.
La disciplina contenuta nel contratto di leasing concluso da
[...]
infatti, deroga validamente nel caso in esame alla previsione Pt_1 del comma 1 dell'art. 1526, stabilendo che le rate già pagate e quelle scadute alla data di risoluzione, ma non pagate, restino acquisite alla
Banca concedente. Tanto emerge dalla previsione dell'art. 11 che, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, stabilisce che, in aggiunta alla immediata restituzione dei beni dati in leasing,
“l'Utilizzatore dovrà inoltre provvedere all'immediato pagamento dei canoni periodici rimasti eventualmente insoluti alla data della risoluzione” e al risarcimento del danno “pari alla somma dei canoni periodici non ancora maturati e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione di acquisto finale, attualizzati al tasso pari alla media mensile dell'EURIBOR 3 MESI del mese precedente la data di perfezionamento del presente contratto, diminuito di due punti percentuali”. A favore dell'utilizzatore, per contro, - continua la clausola negoziale - “sarà accreditato l'importo che la Concedente avrà ricavato, al netto di tasse e spese, dalla vendita o dalla
12 ricollocazione dei beni o da indennizzi assicurativi o da risarcimenti effettuati da terzi”.
L'assetto negoziale così delineato è, come in altra occasione stabilito dalla Corte di Appello di Milano (App. Milano n. 2469/2022 del
13.7.2022) e come confermato della giurisprudenza di legittimità in relazione allo stesso contratto qui in esame (Cass. n. 26518/2024), pienamente legittimo. La disciplina dettata dall'art. 1526, comma 1, c.c.
– insegna la Corte di Cassazione – non è inderogabile al punto da impedire alle parti di predeterminare il danno con una clausola penale,
e di farlo secondo un assetto diverso da quello previsto da tale norma, ma nella sostanza non iniquo. Anche nei contratti ai quali si applica all'art. 1526 le parti hanno, infatti, un interesse rilevante a predeterminare il danno sulla base di una penale, che come ogni clausola simile, può eventualmente essere ritenuta manifestamente eccessiva e può essere ridotta ad equità dal giudice, ma che di certo non
è in astratto esclusa dalla operatività dell'art. 1526 c.c. come dimostrato dal fatto che mentre il primo comma della disposizione garantisce al compratore la restituzione delle rate riscosse, il secondo comma prevede che possa essere stabilito diversamente, salvo che la somma convenuta non sia eccessiva, nel qual caso il giudice può ridurre l'ammontare di quanto trattenuto dal venditore in base alla previsione dell'art. 1384 c.c. e dello stesso art. 1526, comma 2, c.c..
Premesso che l'esercizio del potere di riduzione della penale – come affermato costantemente dalla giurisprudenza di legittimità – presuppone il “previo assolvimento di oneri di allegazione e prova incombenti sulla parte circa le circostanze rilevanti per la valutazione della eccessività” (v. Cass 19491/2023, Cass. 34021/19, Cass.
8071/2008, Cass. 24166/2006) e che nel caso in esame le opponenti, su cui incombeva il relativo onere, non hanno allegato né dimostrato alcunché, ritiene il Tribunale che la disciplina dettata dall'art. 11 del contratto non sia eccessiva e in contrasto con la tutela che la norma dell'art. 1526 c.c. offre all'utilizzatore del bene, “in considerazione del fatto che, se da un lato il concedente ha diritto di tenere per sé i canoni
13 già corrisposti oltre a quelli da corrispondere, per altro verso deve procurare al concessionario il valore del bene venduto. Con la conseguenza che se è vero che a tale stregua l'utilizzatore corrisponde un ammontare corrispondente quasi all'intero ammontare del finanziamento, va per altro verso considerato che riceve il corrispettivo del bene” (così ancora Cass. n. 26518/2024 e Cass. n. 10249/2022). E invero l'obbligo per la Banca di versare all'utilizzatore Parte_1
“l'importo che la Concedente avrà ricavato, al netto di tasse e spese, dalla vendita o dalla ricollocazione dei beni” implica che, a fronte dell'obbligazione di pagamento dei canoni periodici e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione di acquisto finale, l'utilizzatore potrà disporre di una somma pari al valore di mercato del cespite, realizzandosi in tal modo un perfetto equilibrio tra le posizioni delle parti del tutto analogo, sotto il profilo patrimoniale, a quello che si sarebbe realizzato in caso di adempimento del contratto.
Osserva d'altro canto il Tribunale che da un punto di vista sostanziale la somma dovuta dalla parte opponente per i canoni maturati e rimasti insoluti alla data di risoluzione del contratto di leasing (25 maggio
2017) non può ritenersi nel caso di specie eccessiva atteso che, a quella data, il bene non era stato ancora restituito alla concedente e che la
[...] si è dichiarata disponibile a restituirlo soltanto molto tempo Pt_1 dopo la risoluzione (23 luglio 2020, cfr. doc. 4 opponente), successivamente alla notificazione del decreto ingiuntivo (avvenuta il
13 luglio 2020), sicché ha conservato la disponibilità del bene e ha potuto continuare ad utilizzarlo nell'esercizio dell'attività d'impresa per oltre un triennio dopo lo scioglimento del contratto.
*
6.- E' infondata la domanda volta ad ottenere l'accertamento della nullità della fidejussione sottoscritta dalla SI.ra il 14 marzo Pt_2
2013, a garanzia dell'operazione di leasing della “per Parte_1 conformità allo schema redatto secondo il modello ABI (relativamente alle clausole di sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c.) giudicato dall'Autorità garante, allora preposta, come
14 frutto di un'intesa orizzontale restrittiva della concorrenza (come da atto di accertamento della Banca d'Italia, n. 55 del 2 maggio 2005)” (p. 14-
15 della memoria 183 n. 1 c.p.c. e p. 14-15 atto di citazione).
E' noto infatti che con provvedimento n. 55/2005 del 2 maggio 2005 la
Banca d'Italia, ha affermato che le clausole di reviviscenza, sopravvivenza e di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c., corrispondenti agli artt. 2, 6, e 8 del modello standard di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI nel 2002: i. “hanno lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca, ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa”; ii. e “nella misura in cui vengono applicate in modo uniforme, sono in contrasto con la l. 287/1990, art. 1, comma
2, lett. a)”.
Nel caso in esame tuttavia non può trovare applicazione il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n.
41994/2021) in base al quale "i contratti di fideiussione a valle di intese
[….] contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della L. n. 287 del
1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata
e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti".
La fideiussione sottoscritta dalla SI.ra non è infatti una Pt_2 fideiussione omnibus bensì una fideiussione ordinaria posta a garanzia di una specifica operazione finanziaria: il contratto di leasing n.
00980588/001 concluso dalla Parte_1
E invero, come insegnato dalla giurisprudenza di legittimità, il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, concernendo le sole fideiussioni omnibus, “non può essere utilizzato per ricavare la nullità di un'intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto, rispetto ai quali chi eccepisce la nullità è tenuto a 15 dimostrare l'illecito antitrust senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata” (Cass. 26847/2024).
Gli opponenti non hanno dedotto né provato alcunché in ordine all'esistenza di un'intesa restrittiva ulteriore e diversa da quella accertata dalla Banca d'Italia nel maggio 2005 che abbia riguardato le fideiussioni specifiche nel periodo (2013) in cui la garanzia della SI.ra
è stata rilasciata, con la conseguenza che non può dichiararsi Pt_2 la nullità delle clausole di sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. contenute nella fideiussione per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990.
*
7.- E' infine inammissibile in quanto proposta soltanto con la memoria istruttoria n. 1) ex art. 183, comma 6, c.p.c., l'eccezione di decadenza prevista dall'art. 1957 c.c.. L'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria per decorso del termine semestrale di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c. si configura, infatti, come un'eccezione in senso stretto ed è soggetta alle preclusioni previste dal codice di rito, giacché
“il termine semestrale per proporre l'azione contro il debitore principale attiene a diritti disponibili e, al relativo termine, può rinunciare solo il fideiussore, anche implicitamente, non eccependo la decadenza nel corso del giudizio di merito, entro i termini previsti per l'individuazione del thema decidendum” (Cass. 835/2025).
Nel caso in questione, risulta agli atti che la Banca opposta aveva indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo depositato l'11 settembre
2020 che “con raccomandata a.r. del 23 giugno 2017 [….]” la concedente aveva risolto il contratto di leasing. La Banca opposta aveva inoltre allegato al ricorso per decreto ingiuntivo la lettera di risoluzione inviata al debitore principale e ai fideiussori (cfr. doc. 9 del fascicolo monitorio). Pertanto, l'eccezione di decadenza, per essere tempestiva, avrebbe dovuto essere sollevata dal fideiussore con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, non potendosi considerare una simile eccezione conseguenza della difesa della Banca opposta contenuta in comparsa di costituzione e risposta. Inoltre, anche a volerla 16 considerare una conseguenza della difesa dell'opposta contenuta in comparsa di costituzione, l'eccezione di decadenza avrebbe dovuto essere formulata al più tardi nella prima udienza di comparizione delle parti celebrata il 15 luglio 2021, anteriormente al deposito delle memorie istruttorie (ex art. 183, comma 5, c.p.c.).
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo, nei rapporti tra e la SI.ra Parte_1 Parte_2
, da un lato, e , dall'altro, secondo i
[...] Controparte_1 parametri del D.M. n.55/2014 ss.mm., tenendo conto, del valore della causa (€260.620,06), dell'attività concretamente svolta e dell'assenza di attività istruttoria. Vanno invece compensate le spese tra le opponenti e la quale è intervenuta solo il 17.2.2025 Controparte_4 assistita dallo stesso difensore di e Controparte_1 riproponendo le medesime difese già avanzate da quest'ultima.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, XIV Sezione civile Specializzata in materia d'impresa - A, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti indicate in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita:
-rigetta le domande di parte opponente e conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 8269/2020 – R.G.15320/2020, emesso dal Tribunale di
Milano il 19 maggio 2020;
-condanna la la SI.ra in Parte_1 Parte_2 solido tra loro al pagamento in favore di Controparte_1 rappresentata da delle spese processuali che Controparte_2 liquida in €6.000 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. (se dovuta) e C.P.A.;
-compensa le spese tra la parte opponente e in CP_3 rappresentanza di Controparte_4
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell'11 settembre
2025.
17 Il Giudice estensore La Presidente
dott. Edmondo Tota dott.ssa Silvia Giani
18
composto dai signori magistrati: dott.ssa Silvia Giani Presidente dott.ssa Idamaria Chieffo Giudice dott. Edmondo Tota Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale
39416/2020 promossa da
(C.F e P.IVA n. , quale debitore Parte_1 P.IVA_1 principale, e da (C.F. ), Parte_2 C.F._1 nata a [...], il [...], quale fideiussore della società, difese dagli Avv.ti Vincenzo Pietro PAGANINI e Giuseppe CARUSO
- parte attrice -
contro con sede legale in Torino, Piazza San Carlo Controparte_1
n.156, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese , P.IVA_2 rappresentata, in forza di procura speciale da con Controparte_2 sede legale in Milano, Via Galileo Galilei n.7, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di
Milano-Monza-Brianza-Lodi , difesa dall'Avv. Daniele G. P.IVA_3
Discepolo;
- convenuta -
1 e con l'intervento di on sede in Napoli alla Via Santa Brigida n. 39 e direzione CP_3 generale in Milano, via San Giovanni sul Muro 9, codice fiscale e partita
IVA n. , in rappresentanza di difesa P.IVA_4 Controparte_4 dall'Avv. Daniele G. Discepolo
- terza interveniente -
OGGETTO: Antitrust
CONCLUSIONI: come rassegnate nelle note depositate telematicamente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.– Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 8269/2020
– R.G.15320/2020, emesso nei loro confronti dal Tribunale di Milano il 19 maggio 2020, e agivano in giudizio nei Parte_1 Parte_2 confronti di formulando domande così articolate: “1) In CP_1 CP_1 via preliminare […] concorrendo gravi motivi, sospendere la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla consegna del bene concesso in leasing e non concedere la provvisoria esecutorietà delle somme ingiunte, stante l'incertezza, l'illiquidità e l'inesigibilità delle stesse;
2) In via principale: A. […] dichiarare la nullità, anche solo parziale, del contratto di leasing, per assenza dell'indicazione del TAN, dell'allegazione del piano di ammortamento, nonché per indeterminatezza/indeterminabilità del tasso di interesse, ovvero dei costi del finanziamento;
B. dichiarare la nullità delle clausole e/o convenzioni contenute nel contratto di finanziamento di leasing finanziario, relative alla determinazione sia degli interessi convenzionali sia quelli di mora unitamente agli ulteriori oneri ed accessori ivi previsti poiché usurari;
C. accertare e dichiarare che ai sensi dell'art. 1815 c.c. 2° comma, nulla è dovuto a titolo di interessi spese e commissioni;
3) per l'effetto: D. revocare il decreto ingiuntivo n. 8269/2020, accertando, altresì, che l'utilizzatrice ha versato le somme, illegittimamente richieste dalla a titolo di CP_5 interessi versati e non dovuti e determinare l'esatto dare/avere fra le parti;
E. in via subordinata, rispetto al precedente punto D), revocare il decreto ingiuntivo n. 8269/2020, imputando, previa ricostruzione dell'intero
2 rapporto, alla luce delle suesposte eccezioni, i versamenti eseguiti
(interessi, spese e commissioni), che saranno accertati in corso di causa, sulla quota capitale del corrispettivo ed accertare il reale impegno assunto dall'Utilizzatrice nei confronti della banca;
F. accertare e dichiarare, previa ricostruzione del rapporto, alla luce delle suesposte eccezioni nonché dei versamenti eseguiti, la illegittimità della risoluzione unilaterale eseguita dalla e conseguentemente la illegittimità della decadenza dal CP_5 beneficio del termine ad istanza della G. accertare e dichiarare CP_5
l'ammontare del residuo importo del prezzo – così come ricalcolato alla luce delle accertate nullità ed accertati versamenti eseguiti – posto a carico dell' ai sensi dell'art. 4 delle condizioni particolari del Parte_3 contratto e, quindi, accertare il diritto (superveniens) di acquistare il bene oggetto del contratto di leasing finanziario n. 980588/001, fissando il termine ai fini dell'esercizio del diritto quesito;
H. In via gradatamente subordinata, accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione contrattuale, con la conseguente applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 1526 c.c., stante l'indebito arricchimento della banca, e per l'effetto accertare l'esatto dare avere fra le parti ed in caso di un credito a favore dell'utilizzatrice, condannare la società opposta al pagamento delle relative somme in favore della in persona del legale rappresentante p.t. ovvero Parte_1 dell'importo di euro 212.883,00 già versato tramite il pagamento di n. 23 canoni e dell'importo che la concedente avrà ricavato, al netto delle tasse e spese, dalla vendita o dalla ricollocazione dei beni o da indennizzi assicurativi o da risarcimenti effettuati da terzi. I. qualora emergesse in corso di causa un credito in favore dell'opposta, si chiede, sin da ora, che lo stesso venga compensato, anche parzialmente, sia con la vendita e/o allocazione sul mercato del bene strumentale oggetto del presente leasing, sia con la somma di €.=212.883,00=. 4) A. accertare e dichiarare la nullità della fideiussione sottoscritta dalla SI.ra poiché compilata sui Pt_2 moduli ABI;
B. per l'effetto, che la garante nulla deve in merito alla fideiussione”.
Il 25 giugno 2021 si costituiva la Banca creditrice chiedendo di respingere l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo n. 8269/020.
3 Dopo la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione di merito senza necessità di un'attività istruttoria e disposta la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'10 ottobre 2023, poi successivamente differita per il ripetuto mutamento del giudice istruttore al giorno 13 maggio 2025.
Il 17 febbraio 2025 interveniva in giudizio non in proprio CP_3 ma in rappresentanza di quest'ultima cessionaria del Controparte_4 credito litigioso nella titolarità di Intesa Sanpaolo S.p.A., facendo proprie le conclusioni svolte dalla Banca opposta.
All'udienza di precisazione delle conclusioni la causa veniva quindi rimessa al collegio per la decisione ai sensi degli artt. 2 e 33 della l. n. 287 del 1990 e dell'art. 3, comma 1, lett. c), del d.lgs. 168/2003, previa concessione dei termini stabiliti dall'art. 190 c.p.c..
Le domande di parte attrice non meritano accoglimento e il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato per i motivi che di seguito si passa brevemente ad illustrare.
*
2. – Assumendo di essere creditrice della nonché della SI.ra Parte_1
, rispettivamente debitore principale e fideiussore, in forza del Pt_2 contratto di leasing mobiliare n. 9805588/001 sottoscritto in data 14 marzo
2013, sia per la restituzione del bene concesso in leasing alla Parte_1 sia per la restituzione della somma di €320.381,32, a titolo di canoni insoluti e di interessi di mora, la Banca opposta otteneva dal Tribunale di
Milano l'emissione del decreto ingiuntivo n. 8269/2020 – R.G.15320/2020, pubblicato il 1° luglio 2020, con il quale, in accoglimento solo parziale del ricorso, è stato ingiunto alle opponenti di pagare la somma di €260.620,06, oltre interessi legali a decorrere dalla scadenza dei singoli canoni al saldo e spese legali, nonché di consegnare immediatamente i beni mobili descritti in ricorso.
e la SI.ra hanno proposto opposizione al decreto Parte_1 Pt_2 ingiuntivo deducendo:
4 • “la nullità del contratto di leasing per l'assenza dell'indicazione del tasso nominale annuo, del TAEG, nonché per indeterminatezza/indeterminabilità degli interessi e, quindi, del piano di ammortamento” (p. 3 ss. atto di citazione);
• “la nullità di tutte le clausole contrattuali e/o convenzioni, contenute nel contratto di finanziamento, relative alla determinazione sia degli interessi convenzionali, sia di quelli di mora, sia delle spese, gli oneri ed accessori”, ai sensi dell'art. 1815 2° comma c.c., ovvero, in via subordinata, ai sensi dell'art. 1284 ultimo comma c.c.,
“perché nulle sono le convenzioni che prevedono l'applicazione di un tasso d'interesse superiore al c.d. tasso soglia ex L.108/96” (p. 7 ss. atto di citazione);
• la nullità della fidejussione sottoscritta dalla SI.ra il 14 Pt_2 marzo 2013, “per conformità allo schema redatto secondo il modello ABI (relativamente alle clausole di sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c.) giudicato dall'Autorità garante, allora preposta, come frutto di un'intesa orizzontale restrittiva della concorrenza (come da atto di accertamento della Banca d'Italia, n. 55 del 2 maggio 2005)” (p. 14-
15 della memoria 183 n. 1 c.p.c. e p. 14-15 atto di citazione).
Parte opponente ha inoltre sostenuto che, in ragione della nullità delle clausole di determinazione degli interessi contenute nel contratto di locazione finanziaria, la “ha regolarmente adempiuto al Parte_1 pagamento delle rate di leasing atteso che la medesima ha corrisposto all'istituto ricorrente a titolo di interessi, spese e commissioni, somme non dovute ed eccedenti l'importo delle rate scadute e non pagate
(ovvero della sola porzione di capitale delle stesse), in guisa da rendere non più legittima la richiesta monitoria pretesa dalla ricorrente”. Ha allegato inoltre la difesa di parte attrice che, stante il regolare adempimento del contratto di leasing, […] ha Parte_1 maturato il diritto di riscatto [del bene] così come indicato nelle condizioni particolari di contratto e che non ha potuto esercitare stante la (presunta) morosità attribuitale dalla Banca”. Ha quindi dedotto che, previo “accertamento dell'esatto dare avere fra le parti,
5 conseguentemente all'accertamento dell'eventuale residuo importo del prezzo – così come ricalcolato alla luce delle accertate nullità ed accertati versamenti eseguiti – posto a carico dell'Utilizzatrice ai sensi dell'art. 4 delle condizioni particolari del contratto”, intende conseguire l'accertamento del diritto di acquistare il bene strumentale oggetto del contratto di leasing finanziario n. 00980588/001, con richiesta di fissazione del termine ai fini dell'esercizio del diritto (p. 11-12 atto di citazione).
In via subordinata la parte opponente, premesso che il contratto di leasing sottoscritto in data 14 marzo 2013, n. 980588/001, “aveva ad oggetto un bene strumentale che per sua stessa natura conserva un determinato valore nonostante l'uso ed il trascorrere del tempo, e, quindi, dovrà essere qualificato come leasing traslativo”, ha dedotto che la pretesa creditoria azionata dalla deve essere “ridotta ai sensi e CP_5 per gli effetti dell'art. 1526 c.c. con conseguente restituzione di tutte le somme di cui l'utilizzatrice dovesse risultare creditrice”, giacché in caso contrario “si avrebbe un ingiustificato arricchimento per la CP_5 la quale nel corso del rapporto ha già incassato la somma di euro
212.883,00 (al netto dell'IVA) a titolo di canoni/corrispettivo ed incasserebbe l'ulteriore importo di euro 260.620,06 quali somme ingiunte, nonché tutte le somme previste ad esclusivo carico dell'utilizzatrice a titolo di costi, spese e commissioni, e resterebbe anche proprietaria del bene oggetto del leasing che all'epoca del contratto veniva valutato complessivamente in euro 468.000,00”.
Con la memoria istruttoria ex art. 183, n. 1), c.p.c., la SI.ra Pt_2 ha altresì eccepito “la decadenza dell'azione da parte dell'opposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1957 c.c.” su rilievo che “il dies a quo da cui far decorrere l'eventuale decadenza dell'azione da parte dell'opposta è individuabile, nel caso di specie, dalla data in cui è stata ricevuta la lettera di risoluzione del rapporto e di richiesta dal rientro di estinzione del saldo passivo dei detti rapporti bancari” (25 maggio
2017), laddove il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato soltanto l'11 settembre 2020.
6 La convenuta si è costituita contestando la configurabilità delle CP_5 cause di nullità del contratto di locazione finanziaria invocate dalla parte opponente e chiedendo di confermare il decreto ingiuntivo opposto. Ha contestato inoltre la sussistenza dei presupposti previsti per l'applicazione dell'art. 1526, comma 1, c.c.. Per quanto riguarda la nullità della fideiussione sottoscritta dalla SI.ra , la Banca ha Pt_2 osservato che si tratta di una garanzia specifica estranea al perimetro dell'accertamento, contenuto nel provvedimento della Banca d'Italia, n.
55 del 2 maggio 2005, di un'intesa restrittiva della concorrenza tra banche rilevante ai sensi degli artt. 2 e 33 della l. n. 287 del 1990. Ha dedotto infine che la disciplina dettata dall'art. 1957 c.c. risulta espressamente derogata dalla fideiussione rilasciata dalla SI.ra
. Pt_2
*
3.– Le doglianze avanzate dalla parte opponente in riferimento alla presunta invalidità delle clausole di determinazione degli interessi dovuti da in forza del contratto di leasing mobiliare n. Parte_1
980588/001, sono manifestamente infondate.
Come è stato puntualmente osservato dalla sin dalla comparsa di CP_5 costituzione (p. 8) il contratto di leasing oggetto di impugnazione indica espressamente il tasso annuale nominale dell'operazione (c.d. TAN) fissato nella misura del 7,06% (p. 1 del contratto nella sezione
“Documento di sintesi”, doc. 5 parte opposta).
Non è invece ravvisabile nel sistema della legge una norma che imponga alle banche e agli altri intermediari finanziari l'indicazione del
TAEG in contratti di finanziamento diversi dai contratti di credito ai consumatori (artt. 121, 122 e 123 t.u.b.): qualifica quella di
“consumatore” che, come noto, compete alla “persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta” (art. 121, comma 1, lett. b, t.u.b.)
e che deve senz'altro escludersi in capo alla come in Parte_1 generale deve escludersi in capo alle società di capitali e alle altre formazioni associative che esercitano un'attività d'impresa. 7 Tanto meno risulta applicabile al contratto in esame, concluso nel marzo 2013, l'obbligo di inserire nella documentazione negoziale “il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti”, introdotto a carico degli intermediari un decennio dopo, ai sensi dell'art. 117, comma 8, t.u.b., dalle Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari della Banca d'Italia del 25 luglio 2023
(entrate in vigore il successivo 1° ottobre 2023).
L'esplicita indicazione contrattuale del tasso annuale nominale
(7,06%), del costo di acquisto del bene in leasing (€468.000), del corrispettivo totale dovuto dall'utilizzatore (€559.533,60), del canone anticipato iniziale (€46.800), del numero di rate (71), dell'importo di ciascuna rata (€7.221,60) e del prezzo per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto (€4.680) esauriva dunque, in base alla disciplina applicabile ratione temporis, il compendio di informazioni di cui un utilizzatore ragionevolmente avveduto, qual è, l'imprenditore che impiega normalmente il bene in leasing nel processo produttivo, doveva disporre per compiere una consapevole scelta di finanziamento per l'acquisto di un bene strumentale all'esercizio dell'attività d'impresa.
D'altro canto, le dettagliate indicazioni fornite dal contratto di locazione finanziaria di cui il documento di sintesi costituisce parte integrante e inscindibile escludono radicalmente che nella fattispecie sottoposta al Tribunale possa ravvisarsi un problema di indeterminatezza degli interessi e più in generale dei corrispettivi e delle spese dovute dall'utilizzatore.
Parimenti destituita di basi è l'affermazione della “nullità di tutte le clausole contrattuali e/o convenzioni, contenute nel contratto di finanziamento, relative alla determinazione sia degli interessi convenzionali, sia di quelli di mora, sia delle spese, gli oneri ed accessori”, ai sensi dell'art. 1815 2° comma c.c. in quanto “prevedono
8 l'applicazione di un tasso d'interesse superiore al c.d. tasso soglia ex L.
108/96” (p. 7 ss. atto di citazione).
L'affermazione del superamento del tasso soglia stabilito ai sensi degli artt. 1 e 2 della L. 108/96, infatti, non solo è rimasta nel corso del processo del tutto generica e indimostrata, ma è ancora una volta esplicitamente smentita dai dati esibiti dal testo contrattuale: il TAN del
7,06% indicato contrattualmente è, infatti, notevolmente inferiore al tasso soglia del 12,9750% applicabile nel caso di specie (cfr. il D.M del
21 dicembre 2012, che rileva i tassi di interesse effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura n. 108 del 1996 in vigore per il periodo
1° gennaio - 31 marzo 2013, doc. 5a di parte opponente); ed anche considerando le spese collegate alla erogazione del credito risultanti dal
“Documento di sintesi” (ad es. spese di istruttoria, costo dell'assicurazione, spese di perizia, spese di invio comunicazioni, spese incasso canoni, ecc.), molte delle quali peraltro di natura del tutto eventuale e quindi non computabili nel costo globale del finanziamento
(ad es. spese per invio dichiarazioni, certificazioni, estratti, autentiche notarili a richiesta del cliente, spese per sublocazione , spese per cessione contratto, spese per modifiche contrattuali, gestione multe, cartelle esattoriali, sanzioni, spese richiamo effetti, ecc.), il tasso soglia su base annuale del 12,9750% non risulta superato.
La tesi della usurarietà dei tassi applicati dalla Banca opposta è poi smentita esplicitamente, anche per quanto attiene agli interessi di mora, dall'art. 12 del contratto di leasing il quale dispone che :“In caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo o delle somme a qualsiasi altro titolo dovute alla Concedente […], fatto salvo il diritto per la medesima di risolvere lo stesso ai sensi del precedente art. 11, l'Utilizzatore, senza necessità di costituzione in mora, dovrà corrispondere interessi calcolati, con riferimento all'anno civile (365/365), al Tasso Effettivo
Globale Medio (TEG) - rilevato dal Ministero del Tesoro ai sensi della
Legge 108/96 relativamente alle classi di importo delle operazioni di leasing e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – vigente nel periodo di insolvenza, maggiorato della metà”. Dal che risulta appunto che il tasso
9 di mora applicabile all'operazione di leasing, in sostituzione del TAN del 7,06% e fino a quando non sia eventualmente esercitata la facoltà di risoluzione del contratto (nel qual caso risulta applicabile il regime dettato dall'art. 11 del contratto medesimo), è pari al “Tasso Effettivo
Globale Medio (TEG) - rilevato dal Ministero del Tesoro ai sensi della
Legge 108/96 […] - vigente nel periodo di insolvenza, maggiorato della metà”: tasso quest'ultimo che, come è evidente, è pienamente rispettoso dei limiti imposti all'autonomia privata dagli artt. 1 e 2 della l.
108/1996.
D'altro canto, come insegna la giurisprudenza di legittimità e diversamente da quanto sostiene parte opponente, ai fini del giudizio di usurarietà, “non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza” (Cass. 26286/2019 e Cass.
31615/2021).
*
4.- Dalla validità delle clausole che stabiliscono gli interessi dovuti da discende, in mancanza della prova dell'adempimento Parte_1 gravante sul debitore (ex art. 2697 c.c.), la fondatezza della pretesa avanzata dalla Banca, atteso che quando il creditore agisce per l'adempimento del contratto deve soltanto provare la fonte del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. Sez. Un. 13533/2001).
Il debitore nel caso in esame avrebbe dunque dovuto provare di aver pagato il canone anticipato iniziale di €46.800 e le n. 71 rate mensili dell'importo di €7.221,60 ciascuna per un totale, al termine del rapporto, di €559.533,60 (cfr. “Documento di Sintesi”).
10 Nel caso in esame l'inadempimento è stato peraltro riconosciuto dallo stesso debitore il quale ha dichiarato di aver pagato Parte_1 soltanto la rata iniziale di €46.800,00 e n. 23 canoni mensili dell'importo di €7.221,00 ciascuno per un totale di €212.883,00 (p. 11 comparsa conclusionale degli opponenti); somma, questa, addirittura inferiore al costo di acquisto del bene in leasing (indicato nella cifra di
€468.000).
Ne discende altresì che è legittima la dichiarazione di risoluzione del contratto di leasing comunicata alla il 25 maggio 2017 Parte_1 dalla Banca (doc. 9 fascicolo opposta) e che va pertanto senz'altro respinta la domanda di accertamento del diritto di di Parte_1 acquistare il bene oggetto del contratto di leasing finanziario n.
980588/001, fondata sul falso presupposto che avrebbe Parte_1 regolarmente adempiuto al pagamento delle rate di leasing.
*
5.- Va respinta altresì la domanda subordinata con la quale le opponenti hanno chiesto, in applicazione dell'art. 1526 c.c., di “accertare l'esatto dare avere fra le parti ed in caso di un credito a favore dell'utilizzatrice, condannare la società opposta al pagamento delle relative somme in favore della […] ovvero dell'importo di euro Parte_1
212.883,00 già versato tramite il pagamento di n. 23 canoni e dell'importo che la concedente avrà ricavato, al netto delle tasse e spese, dalla vendita o dalla ricollocazione dei beni o da indennizzi assicurativi o da risarcimenti effettuati da terzi”.
Con il ricorso per decreto ingiuntivo, infatti, la Banca opposta aveva chiesto il pagamento della somma di €320.381,32, di cui €260.620,06
a titolo di canoni insoluti e €59.761,26 per interessi di mora.
Il giudice del decreto ingiuntivo ha accolto solo parzialmente il ricorso ed ha ingiunto alle opponenti di pagare la minor somma di €260.620,06
a titolo di canoni insoluti, oltre gli interessi legali a decorrere dalla scadenza dei singoli canoni al saldo, negando il riconoscimento degli interessi convenzionali di mora.
11 La non ha riproposto la domanda di pagamento degli interessi di CP_5 mora né ha domandato il risarcimento del danno previsto dall'art. 11 del contratto e si è limitata a chiedere la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La somma di €260.620,06 per canoni insoluti alla data di risoluzione del contratto di locazione finanziaria, stante l'espresso riconoscimento della di aver pagato solo 23 dei 71 dei canoni mensili Parte_1 previsti contrattualmente (cfr. supra §4), è dovuta alla senza che, CP_5 allo stato, sia ravvisabile un credito liquido ed esigibile della
[...] da opporre in compensazione nei termini dell'art. 1243 c.c.. Pt_1
In particolare, non è dovuta all'utilizzatore la restituzione Parte_1 delle rate pagate alla concedente nello svolgimento del rapporto CP_5 di locazione finanziaria secondo la previsione dettata in materia di vendita con riserva di proprietà dall'art. 1526, comma 1, c.c. per il caso di risoluzione del contratto per inadempimento del compratore.
La disciplina contenuta nel contratto di leasing concluso da
[...]
infatti, deroga validamente nel caso in esame alla previsione Pt_1 del comma 1 dell'art. 1526, stabilendo che le rate già pagate e quelle scadute alla data di risoluzione, ma non pagate, restino acquisite alla
Banca concedente. Tanto emerge dalla previsione dell'art. 11 che, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, stabilisce che, in aggiunta alla immediata restituzione dei beni dati in leasing,
“l'Utilizzatore dovrà inoltre provvedere all'immediato pagamento dei canoni periodici rimasti eventualmente insoluti alla data della risoluzione” e al risarcimento del danno “pari alla somma dei canoni periodici non ancora maturati e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione di acquisto finale, attualizzati al tasso pari alla media mensile dell'EURIBOR 3 MESI del mese precedente la data di perfezionamento del presente contratto, diminuito di due punti percentuali”. A favore dell'utilizzatore, per contro, - continua la clausola negoziale - “sarà accreditato l'importo che la Concedente avrà ricavato, al netto di tasse e spese, dalla vendita o dalla
12 ricollocazione dei beni o da indennizzi assicurativi o da risarcimenti effettuati da terzi”.
L'assetto negoziale così delineato è, come in altra occasione stabilito dalla Corte di Appello di Milano (App. Milano n. 2469/2022 del
13.7.2022) e come confermato della giurisprudenza di legittimità in relazione allo stesso contratto qui in esame (Cass. n. 26518/2024), pienamente legittimo. La disciplina dettata dall'art. 1526, comma 1, c.c.
– insegna la Corte di Cassazione – non è inderogabile al punto da impedire alle parti di predeterminare il danno con una clausola penale,
e di farlo secondo un assetto diverso da quello previsto da tale norma, ma nella sostanza non iniquo. Anche nei contratti ai quali si applica all'art. 1526 le parti hanno, infatti, un interesse rilevante a predeterminare il danno sulla base di una penale, che come ogni clausola simile, può eventualmente essere ritenuta manifestamente eccessiva e può essere ridotta ad equità dal giudice, ma che di certo non
è in astratto esclusa dalla operatività dell'art. 1526 c.c. come dimostrato dal fatto che mentre il primo comma della disposizione garantisce al compratore la restituzione delle rate riscosse, il secondo comma prevede che possa essere stabilito diversamente, salvo che la somma convenuta non sia eccessiva, nel qual caso il giudice può ridurre l'ammontare di quanto trattenuto dal venditore in base alla previsione dell'art. 1384 c.c. e dello stesso art. 1526, comma 2, c.c..
Premesso che l'esercizio del potere di riduzione della penale – come affermato costantemente dalla giurisprudenza di legittimità – presuppone il “previo assolvimento di oneri di allegazione e prova incombenti sulla parte circa le circostanze rilevanti per la valutazione della eccessività” (v. Cass 19491/2023, Cass. 34021/19, Cass.
8071/2008, Cass. 24166/2006) e che nel caso in esame le opponenti, su cui incombeva il relativo onere, non hanno allegato né dimostrato alcunché, ritiene il Tribunale che la disciplina dettata dall'art. 11 del contratto non sia eccessiva e in contrasto con la tutela che la norma dell'art. 1526 c.c. offre all'utilizzatore del bene, “in considerazione del fatto che, se da un lato il concedente ha diritto di tenere per sé i canoni
13 già corrisposti oltre a quelli da corrispondere, per altro verso deve procurare al concessionario il valore del bene venduto. Con la conseguenza che se è vero che a tale stregua l'utilizzatore corrisponde un ammontare corrispondente quasi all'intero ammontare del finanziamento, va per altro verso considerato che riceve il corrispettivo del bene” (così ancora Cass. n. 26518/2024 e Cass. n. 10249/2022). E invero l'obbligo per la Banca di versare all'utilizzatore Parte_1
“l'importo che la Concedente avrà ricavato, al netto di tasse e spese, dalla vendita o dalla ricollocazione dei beni” implica che, a fronte dell'obbligazione di pagamento dei canoni periodici e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione di acquisto finale, l'utilizzatore potrà disporre di una somma pari al valore di mercato del cespite, realizzandosi in tal modo un perfetto equilibrio tra le posizioni delle parti del tutto analogo, sotto il profilo patrimoniale, a quello che si sarebbe realizzato in caso di adempimento del contratto.
Osserva d'altro canto il Tribunale che da un punto di vista sostanziale la somma dovuta dalla parte opponente per i canoni maturati e rimasti insoluti alla data di risoluzione del contratto di leasing (25 maggio
2017) non può ritenersi nel caso di specie eccessiva atteso che, a quella data, il bene non era stato ancora restituito alla concedente e che la
[...] si è dichiarata disponibile a restituirlo soltanto molto tempo Pt_1 dopo la risoluzione (23 luglio 2020, cfr. doc. 4 opponente), successivamente alla notificazione del decreto ingiuntivo (avvenuta il
13 luglio 2020), sicché ha conservato la disponibilità del bene e ha potuto continuare ad utilizzarlo nell'esercizio dell'attività d'impresa per oltre un triennio dopo lo scioglimento del contratto.
*
6.- E' infondata la domanda volta ad ottenere l'accertamento della nullità della fidejussione sottoscritta dalla SI.ra il 14 marzo Pt_2
2013, a garanzia dell'operazione di leasing della “per Parte_1 conformità allo schema redatto secondo il modello ABI (relativamente alle clausole di sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c.) giudicato dall'Autorità garante, allora preposta, come
14 frutto di un'intesa orizzontale restrittiva della concorrenza (come da atto di accertamento della Banca d'Italia, n. 55 del 2 maggio 2005)” (p. 14-
15 della memoria 183 n. 1 c.p.c. e p. 14-15 atto di citazione).
E' noto infatti che con provvedimento n. 55/2005 del 2 maggio 2005 la
Banca d'Italia, ha affermato che le clausole di reviviscenza, sopravvivenza e di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c., corrispondenti agli artt. 2, 6, e 8 del modello standard di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI nel 2002: i. “hanno lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca, ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa”; ii. e “nella misura in cui vengono applicate in modo uniforme, sono in contrasto con la l. 287/1990, art. 1, comma
2, lett. a)”.
Nel caso in esame tuttavia non può trovare applicazione il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n.
41994/2021) in base al quale "i contratti di fideiussione a valle di intese
[….] contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della L. n. 287 del
1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata
e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti".
La fideiussione sottoscritta dalla SI.ra non è infatti una Pt_2 fideiussione omnibus bensì una fideiussione ordinaria posta a garanzia di una specifica operazione finanziaria: il contratto di leasing n.
00980588/001 concluso dalla Parte_1
E invero, come insegnato dalla giurisprudenza di legittimità, il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, concernendo le sole fideiussioni omnibus, “non può essere utilizzato per ricavare la nullità di un'intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto, rispetto ai quali chi eccepisce la nullità è tenuto a 15 dimostrare l'illecito antitrust senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata” (Cass. 26847/2024).
Gli opponenti non hanno dedotto né provato alcunché in ordine all'esistenza di un'intesa restrittiva ulteriore e diversa da quella accertata dalla Banca d'Italia nel maggio 2005 che abbia riguardato le fideiussioni specifiche nel periodo (2013) in cui la garanzia della SI.ra
è stata rilasciata, con la conseguenza che non può dichiararsi Pt_2 la nullità delle clausole di sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. contenute nella fideiussione per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990.
*
7.- E' infine inammissibile in quanto proposta soltanto con la memoria istruttoria n. 1) ex art. 183, comma 6, c.p.c., l'eccezione di decadenza prevista dall'art. 1957 c.c.. L'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria per decorso del termine semestrale di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c. si configura, infatti, come un'eccezione in senso stretto ed è soggetta alle preclusioni previste dal codice di rito, giacché
“il termine semestrale per proporre l'azione contro il debitore principale attiene a diritti disponibili e, al relativo termine, può rinunciare solo il fideiussore, anche implicitamente, non eccependo la decadenza nel corso del giudizio di merito, entro i termini previsti per l'individuazione del thema decidendum” (Cass. 835/2025).
Nel caso in questione, risulta agli atti che la Banca opposta aveva indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo depositato l'11 settembre
2020 che “con raccomandata a.r. del 23 giugno 2017 [….]” la concedente aveva risolto il contratto di leasing. La Banca opposta aveva inoltre allegato al ricorso per decreto ingiuntivo la lettera di risoluzione inviata al debitore principale e ai fideiussori (cfr. doc. 9 del fascicolo monitorio). Pertanto, l'eccezione di decadenza, per essere tempestiva, avrebbe dovuto essere sollevata dal fideiussore con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, non potendosi considerare una simile eccezione conseguenza della difesa della Banca opposta contenuta in comparsa di costituzione e risposta. Inoltre, anche a volerla 16 considerare una conseguenza della difesa dell'opposta contenuta in comparsa di costituzione, l'eccezione di decadenza avrebbe dovuto essere formulata al più tardi nella prima udienza di comparizione delle parti celebrata il 15 luglio 2021, anteriormente al deposito delle memorie istruttorie (ex art. 183, comma 5, c.p.c.).
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo, nei rapporti tra e la SI.ra Parte_1 Parte_2
, da un lato, e , dall'altro, secondo i
[...] Controparte_1 parametri del D.M. n.55/2014 ss.mm., tenendo conto, del valore della causa (€260.620,06), dell'attività concretamente svolta e dell'assenza di attività istruttoria. Vanno invece compensate le spese tra le opponenti e la quale è intervenuta solo il 17.2.2025 Controparte_4 assistita dallo stesso difensore di e Controparte_1 riproponendo le medesime difese già avanzate da quest'ultima.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, XIV Sezione civile Specializzata in materia d'impresa - A, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti indicate in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita:
-rigetta le domande di parte opponente e conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 8269/2020 – R.G.15320/2020, emesso dal Tribunale di
Milano il 19 maggio 2020;
-condanna la la SI.ra in Parte_1 Parte_2 solido tra loro al pagamento in favore di Controparte_1 rappresentata da delle spese processuali che Controparte_2 liquida in €6.000 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. (se dovuta) e C.P.A.;
-compensa le spese tra la parte opponente e in CP_3 rappresentanza di Controparte_4
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell'11 settembre
2025.
17 Il Giudice estensore La Presidente
dott. Edmondo Tota dott.ssa Silvia Giani
18