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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 25/02/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4428/2019
TRIBUNALE DI CASSINO
Repubblica Italiana
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. n. 4428/2019 promosso da:
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Filomena Letizia ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata nel suo studio in Marcianise Via Nicola Gaglione n. 39………...…….Attrice
contro c.f. rappresentato e difeso, dall'avv. Massimo Iannarelli e con lui CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata nel suo studio in Cassino (Fr), Via Puccini, n. 6……………...….. Convenuto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati per l'udienza virtuale del 6 novembre 2024
che qui s'intendono integralmente richiamati e trascritti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, ha esposto che in data 13 luglio 2013, Parte_1
CP intorno alle ore 16:30, mentre percorreva a piedi Via Calvi nel Comune di inciampò in una buca situata sul margine della suddetta strada: tale insidia, al momento del sinistro, era coperta da erbacce,
non segnalata e non visibile. Il giorno 11 novembre 2013, per il tramite del proprio legale di allora,
presentò al una formale richiesta di risarcimento danni e in seguito avviò un CP_1
procedimento civile dinanzi al Giudice di Pace di Gaeta, iscritto al n. R.G. 611/2014, al fine di ottenere il ristoro del pregiudizio subito. Il 5 maggio 2014, la compagnia assicurativa già Controparte_2
pagina 1 di 4 , che garantiva la copertura del per danni derivanti da insidie Controparte_3 CP_1
stradali, corrispose alla un importo di € 3.700,00, da quest'ultima considerato però quale mero Pt_1
acconto. In seguito, il giudizio dinanzi al Giudice di Pace fu cancellato dal ruolo in data 11 luglio 2014,
ai sensi dell'art. 309 c.p.c. ha, infine, ha rinnovato la richiesta di risarcimento integrale dei CP_4
danni subiti e ha incardinato il presente giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: “…Voglia l'Adito
Giudice adito, contrariis reiectis: Accertare e quindi dichiarare la responsabilità del in CP_1
persona del legale rapp.te p.t. a titolo d'illecito ex art. 2051 c.c. o in subordine ex art. 2043 c.c., a
risarcire i danni derivanti da lesioni riportate dall'istante come in premesse di citazione, quantificabili
in una ulteriore somma pari ad euro 33.300,00, oltre interessi, quale integrazione della somma già
versata a titolo di acconto di € 3.700,00 e quella ancora da liquidare per il ristoro totale dei danni
derivanti da lesioni o in quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria
nei limiti di € 52.000,00, quale competenza per valore dichiarato, oltre interessi legali e rivalutazione
monetaria dal dì della costituzione in mora al saldo e con vittoria di spese, diritti ed onorari del
presente giudizio, IVA, CPA come per legge, da attribuirsi con distrazione in favore del sottoscritto
avvocato per fattone anticipo. Il tutto in considerazione anche dell'art. 96, ultimo comma, c.p.c. per
lite temeraria nei confronti della convenuta compagnia assicurativa per omessa adesione all'invito di
negoziazione assistita rivoltegli qualora l'Ill.mo Giudicante ne ravveda i presupposti”.
Si è costituito il che ha eccepito preliminarmente l'estinzione del diritto al risarcimento CP_1
del danno richiesto dalla e, in ogni caso, la mancanza di un interesse, poiché ella vi aveva Pt_1
rinunciato a seguito di un accordo transattivo concluso per l'importo complessivo di € 3.700,00. Infatti,
dopo l'invio da parte della dell'assegno relativo alla somma pattuita nella transazione, il Controparte_5
legale dell'attrice dell'epoca, in conformità agli accordi raggiunti, lasciò estinguere il procedimento di risarcimento avviato dall'attrice dinanzi al Giudice di Pace. Il ha così concluso: “… CP_1
accertato quanto esposto in narrativa, voglia: - rigettare la domanda per essere già stata risarcita
pagina 2 di 4 l'attrice, come esposto in narrativa, ed in ogni caso perché infondata in fatto e diritto. Con vittoria di
spese e compensi professionali” .
All'udienza del 6 novembre 2024 le parti hanno precisato le conclusioni.
Per questo Giudice la domanda di parte attrice merita il rigetto.
Dalla disamina degli atti di causa emerge che la , tramite il suo precedente difensore, ha Pt_1
inoltrato proposta transattiva datata 16 aprile 2014 alla compagnia dichiarandosi disposta a transigere la vertenza con conseguente abbandono del giudizio per la somma di € 3700,00. L'assicurazione da parte sua, con missiva datata 5 maggio 2014 e recante la dicitura a saldo di quanto dovuto dalla nostra
compagnia a fronte del sinistro in oggetto, ha trasmesso all'attrice un assegno dell'importo di euro
3700,00: tale missiva con l'assegno è stata consegnata all'attrice, che ha sottoscritto il ricevimento e non ha dichiarato di aver accettato tale somma solo in acconto. L'abbandono del giudizio instaurato innanzi al Giudice di Pace di Gaeta è in tal senso eloquente: se la somma fosse stata accettata solo in acconto non si comprenderebbe la successiva estinzione ai sensi dell'art. 309 cpc, anche perché
quell'abbandono era già stato preannunciato nella richiamata proposta del 16 aprile 2014, trasmessa dal primo difensore dell'attrice. La domanda attorea deve, perciò, essere rigettata perché emerge dalla documentazione allegata che la ha ricevuto e accettato l' assegno consegnato dalla compagnia a Pt_1
tacitazione completa di tutti i danni derivanti dal sinistro. Ciò si desume chiaramente dalla lettera di accompagnamento all'assegno, datata 5 maggio 2014,e già richiamata, nella quale è trascritto che:
“all'atto dell'incasso l'assegno dovrà essere da firmato per traenza e accettazione del relativo CP_6
importo in transazione di tutto quanto potesse competere in relazione al sinistro in oggetto. In caso di
mancata accettazione valga quanto previsto dalle norme contrattuali in merito alla risoluzione della
controversia”; a margine di tale missiva c'è la dizione “ho ritirato- 14.05.2014 ”, Parte_1
dizione scritta a penna e da lei mai disconosciuta. Dal tenore della dichiarazione, dal ritiro e dall'accettazione senza alcuna riserva e dal comportamento processuale tenuto in seguito dalla Pt_1
è evidente che quella sottolineata non è una semplice clausola di stile.
pagina 3 di 4 Le ulteriori lamentele della sulla mancanza di autenticità delle mail, la paventata confusione tra Pt_1
sinistri diversi, l'inesattezza del cognome e il riferimento all'avv. Magni, sono elementi irrilevanti. Le
email testimoniano, in maniera incrociata fra loro, la corrispondenza intercorsa tra il legale dell'attrice e la compagnia assicurativa per il raggiungimento di un accordo e, per quanto riguarda invece l'inesattezza del cognome da a , essa è superata dalla produzione degli altri documenti Pt_1 Per_1
dai quali emerge che si è trattato di un mero refuso. Parimenti, non assumono rilevanza le lamentele sul fatto che la compagnia abbia provveduto al pagamento senza aver incaricato un suo medico fiduciario perché la ha sottoscritto l'accettazione di un assegno e il suo difensore ha abbandonato il Pt_1
giudizio. Infine, non può essere ignorato in questa sede il comportamento contraddittorio della Pt_1
che innanzi al Giudice di Pace ha quantificato la richiesta di risarcimento in € 5000,00, rinunciando,
nelle conclusioni dell'atto di citazione innanzi al Giudice di Pace, all'eventuale esubero, mentre ora pretende oltre 30.000,00 euro: da ciò si desume che, anche in questo caso, non si tratta di una mera clausola di stile.
Le altre questioni devono essere assorbite.
Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza e devono essere liquidate in conformità al D.M.
55/2014 tabella n. 2 e al valore dichiarato.
PQM
-definitivamente pronunciando;
RIGETTA
le domande proposte da Parte_1
Condanna al pagamento delle spese di questo giudizio in favore del Parte_1 CP_1
che si quantificano in € 5077,00 oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge.
Cassino, 21 febbraio 2025
Il Giudice Unico
Dott. Federico Eramo
pagina 4 di 4
TRIBUNALE DI CASSINO
Repubblica Italiana
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. n. 4428/2019 promosso da:
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Filomena Letizia ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata nel suo studio in Marcianise Via Nicola Gaglione n. 39………...…….Attrice
contro c.f. rappresentato e difeso, dall'avv. Massimo Iannarelli e con lui CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata nel suo studio in Cassino (Fr), Via Puccini, n. 6……………...….. Convenuto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati per l'udienza virtuale del 6 novembre 2024
che qui s'intendono integralmente richiamati e trascritti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, ha esposto che in data 13 luglio 2013, Parte_1
CP intorno alle ore 16:30, mentre percorreva a piedi Via Calvi nel Comune di inciampò in una buca situata sul margine della suddetta strada: tale insidia, al momento del sinistro, era coperta da erbacce,
non segnalata e non visibile. Il giorno 11 novembre 2013, per il tramite del proprio legale di allora,
presentò al una formale richiesta di risarcimento danni e in seguito avviò un CP_1
procedimento civile dinanzi al Giudice di Pace di Gaeta, iscritto al n. R.G. 611/2014, al fine di ottenere il ristoro del pregiudizio subito. Il 5 maggio 2014, la compagnia assicurativa già Controparte_2
pagina 1 di 4 , che garantiva la copertura del per danni derivanti da insidie Controparte_3 CP_1
stradali, corrispose alla un importo di € 3.700,00, da quest'ultima considerato però quale mero Pt_1
acconto. In seguito, il giudizio dinanzi al Giudice di Pace fu cancellato dal ruolo in data 11 luglio 2014,
ai sensi dell'art. 309 c.p.c. ha, infine, ha rinnovato la richiesta di risarcimento integrale dei CP_4
danni subiti e ha incardinato il presente giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: “…Voglia l'Adito
Giudice adito, contrariis reiectis: Accertare e quindi dichiarare la responsabilità del in CP_1
persona del legale rapp.te p.t. a titolo d'illecito ex art. 2051 c.c. o in subordine ex art. 2043 c.c., a
risarcire i danni derivanti da lesioni riportate dall'istante come in premesse di citazione, quantificabili
in una ulteriore somma pari ad euro 33.300,00, oltre interessi, quale integrazione della somma già
versata a titolo di acconto di € 3.700,00 e quella ancora da liquidare per il ristoro totale dei danni
derivanti da lesioni o in quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria
nei limiti di € 52.000,00, quale competenza per valore dichiarato, oltre interessi legali e rivalutazione
monetaria dal dì della costituzione in mora al saldo e con vittoria di spese, diritti ed onorari del
presente giudizio, IVA, CPA come per legge, da attribuirsi con distrazione in favore del sottoscritto
avvocato per fattone anticipo. Il tutto in considerazione anche dell'art. 96, ultimo comma, c.p.c. per
lite temeraria nei confronti della convenuta compagnia assicurativa per omessa adesione all'invito di
negoziazione assistita rivoltegli qualora l'Ill.mo Giudicante ne ravveda i presupposti”.
Si è costituito il che ha eccepito preliminarmente l'estinzione del diritto al risarcimento CP_1
del danno richiesto dalla e, in ogni caso, la mancanza di un interesse, poiché ella vi aveva Pt_1
rinunciato a seguito di un accordo transattivo concluso per l'importo complessivo di € 3.700,00. Infatti,
dopo l'invio da parte della dell'assegno relativo alla somma pattuita nella transazione, il Controparte_5
legale dell'attrice dell'epoca, in conformità agli accordi raggiunti, lasciò estinguere il procedimento di risarcimento avviato dall'attrice dinanzi al Giudice di Pace. Il ha così concluso: “… CP_1
accertato quanto esposto in narrativa, voglia: - rigettare la domanda per essere già stata risarcita
pagina 2 di 4 l'attrice, come esposto in narrativa, ed in ogni caso perché infondata in fatto e diritto. Con vittoria di
spese e compensi professionali” .
All'udienza del 6 novembre 2024 le parti hanno precisato le conclusioni.
Per questo Giudice la domanda di parte attrice merita il rigetto.
Dalla disamina degli atti di causa emerge che la , tramite il suo precedente difensore, ha Pt_1
inoltrato proposta transattiva datata 16 aprile 2014 alla compagnia dichiarandosi disposta a transigere la vertenza con conseguente abbandono del giudizio per la somma di € 3700,00. L'assicurazione da parte sua, con missiva datata 5 maggio 2014 e recante la dicitura a saldo di quanto dovuto dalla nostra
compagnia a fronte del sinistro in oggetto, ha trasmesso all'attrice un assegno dell'importo di euro
3700,00: tale missiva con l'assegno è stata consegnata all'attrice, che ha sottoscritto il ricevimento e non ha dichiarato di aver accettato tale somma solo in acconto. L'abbandono del giudizio instaurato innanzi al Giudice di Pace di Gaeta è in tal senso eloquente: se la somma fosse stata accettata solo in acconto non si comprenderebbe la successiva estinzione ai sensi dell'art. 309 cpc, anche perché
quell'abbandono era già stato preannunciato nella richiamata proposta del 16 aprile 2014, trasmessa dal primo difensore dell'attrice. La domanda attorea deve, perciò, essere rigettata perché emerge dalla documentazione allegata che la ha ricevuto e accettato l' assegno consegnato dalla compagnia a Pt_1
tacitazione completa di tutti i danni derivanti dal sinistro. Ciò si desume chiaramente dalla lettera di accompagnamento all'assegno, datata 5 maggio 2014,e già richiamata, nella quale è trascritto che:
“all'atto dell'incasso l'assegno dovrà essere da firmato per traenza e accettazione del relativo CP_6
importo in transazione di tutto quanto potesse competere in relazione al sinistro in oggetto. In caso di
mancata accettazione valga quanto previsto dalle norme contrattuali in merito alla risoluzione della
controversia”; a margine di tale missiva c'è la dizione “ho ritirato- 14.05.2014 ”, Parte_1
dizione scritta a penna e da lei mai disconosciuta. Dal tenore della dichiarazione, dal ritiro e dall'accettazione senza alcuna riserva e dal comportamento processuale tenuto in seguito dalla Pt_1
è evidente che quella sottolineata non è una semplice clausola di stile.
pagina 3 di 4 Le ulteriori lamentele della sulla mancanza di autenticità delle mail, la paventata confusione tra Pt_1
sinistri diversi, l'inesattezza del cognome e il riferimento all'avv. Magni, sono elementi irrilevanti. Le
email testimoniano, in maniera incrociata fra loro, la corrispondenza intercorsa tra il legale dell'attrice e la compagnia assicurativa per il raggiungimento di un accordo e, per quanto riguarda invece l'inesattezza del cognome da a , essa è superata dalla produzione degli altri documenti Pt_1 Per_1
dai quali emerge che si è trattato di un mero refuso. Parimenti, non assumono rilevanza le lamentele sul fatto che la compagnia abbia provveduto al pagamento senza aver incaricato un suo medico fiduciario perché la ha sottoscritto l'accettazione di un assegno e il suo difensore ha abbandonato il Pt_1
giudizio. Infine, non può essere ignorato in questa sede il comportamento contraddittorio della Pt_1
che innanzi al Giudice di Pace ha quantificato la richiesta di risarcimento in € 5000,00, rinunciando,
nelle conclusioni dell'atto di citazione innanzi al Giudice di Pace, all'eventuale esubero, mentre ora pretende oltre 30.000,00 euro: da ciò si desume che, anche in questo caso, non si tratta di una mera clausola di stile.
Le altre questioni devono essere assorbite.
Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza e devono essere liquidate in conformità al D.M.
55/2014 tabella n. 2 e al valore dichiarato.
PQM
-definitivamente pronunciando;
RIGETTA
le domande proposte da Parte_1
Condanna al pagamento delle spese di questo giudizio in favore del Parte_1 CP_1
che si quantificano in € 5077,00 oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge.
Cassino, 21 febbraio 2025
Il Giudice Unico
Dott. Federico Eramo
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