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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 05/05/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso Presidente Rel.
dott. Marco Pesoli Giudice
dott.ssa Benedetta Barbera Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1187/2025 del ruolo generale, avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio e vertente
TRA
, C.F. rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. MICUCCI ALESSANDRO , elettivamente domiciliati come in atti
E
C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura in Controparte_1 C.F._2 atti, dall'avv. PASSADORE SANDRA, elettivamente domiciliate come in atti
RICORRENTI con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: “ Si insiste per la declaratoria di scioglimento del matrimonio contratto tra Pt_1
e celebrato in data 14.09.2013 matrimonio civile a Papozze (RO) e
[...] Controparte_1 trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Papozze nell'anno 2003 al numero n.
5 parte 1 anno 2013, alle condizioni già dimesse nell'atto introduttivo che qui si ribadiscono: 1) I coniugi vivranno separati liberi di stabilire la residenza ove ciascuno ritiene più opportuno;
2) la casa sita in Papozze in Via Francesco Bottoni n. 7, già adibita a casa famigliare viene assegnata alla
1 Per_ Sig.ra che la abiterà assieme ai figli;
3) le figlie minori e vengono Controparte_1 Per_2
affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori con residenza prevalente presso la madre;
4) il padre ha diritto di vedere e tenere con sé i minori in ogni momento (anche con frequenza giornaliera) previo avviso alla ex moglie e compatibilmente con le esigenze dei minori medesimi. In ogni caso nel rispetto del seguente calendario minimo: il martedì e il giovedì di ogni settimana dal termine dell'orario di lavoro sino alle ore 21.00; 2 fine settimana al mese, dal termine dell'orario scolastico del sabato sino alle ore 20.00 della domenica;
7 giorni durante le vacanze natalizie comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale e il giorno di Capodanno;
3 giorni consecutivi durante le vacanze pasquali comprendenti ad anni alterni la Domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelus; 14 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive da concordare con il genitore collocatario entro il
31 maggio di ogni anno e tenendo conto dei desideri delle figlie;
5) a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie minori il padre verserà assegno mensile di € 500,00 (€ 250,00 per figlia) entro il 5 di ogni mese oltre al 50% delle spese straordinarie, come di seguito indicate: spese mediche che non richiedono il preventivo accordo visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
cure dentistiche nel limite di € 500,00 annui complessivi da ripartire fra i genitori;
trattamenti sanitari e urgenti non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
ticket sanitari;
spese mediche che richiedono il preventivo accordo cure dentistiche che superino il costo di € 500,00 annui;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato;
farmaci
e terapie di medicina non tradizionale;
spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
libri di testo richiesti dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo tasse scolastiche e/o universitarie imposte da istituti privati;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo un'attività sportiva il cui costo non superi
€ 300,00 annui e pertinente attrezzatura;
spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo corsi di istruzione, attività sportive il cui costo superi € 300,00 annui, attività ricreative e ludiche;
viaggi e vacanze. 6) L'assegno unico universale verrà percepito per intero dalla Sig.ra CP_1
. 7) I coniugi nulla devono l'un l'altro a titolo di mantenimento atteso che entrambi sono
[...] economicamente indipendenti. 8) i coniugi rilasciano sin d'ora reciproco consenso al rilascio del passaporto o altro documento equipollente;
9) i coniugi dichiarano di avere tra di loro definito ogni rapporto patrimoniale e dichiarano di nulla più pretendere a qualsivoglia titolo l'uno dall'altra.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 27/03/2025, i coniugi ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto, alle concordate condizioni, assumendo la ricorrenza delle condizioni ex lege previste per la chiesta pronuncia.
Per_ In primo luogo, i ricorrenti hanno evidenziato che dal matrimonio sono nate le figlie e , Per_2
rispettivamente in data 30.5.2008 e in data 6.7.2014.
Inoltre hanno precisato che con sentenza n. 675/2024 del 17.9.2024, il Tribunale Ordinario di Rovigo ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, accogliendo la domanda formulata dalla
CP_1
Essendo trascorso dalla data dell'udienza presidenziale al deposito del ricorso il termine di dodici mesi previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898 del 1970 e non essendosi ricostruita né la comunione materiale né quella spirituale tra i coniugi, le parti congiuntamente hanno chiesto che venga pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
I ricorrenti hanno dedotto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, di cui hanno domandato che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 473-bis.51 quarto comma c.p.c., previa fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi da tenersi in modalità cd cartolare.
Con decreto del 1° aprile 2025 il presidente del tribunale ha designato il giudice relatore, fissato l'udienza di comparizione delle parti per il 22.4.2025 e assegnato termine sino al 15.4.2025 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza, con trasmissione telematica degli atti al Pubblico
Ministero.
Decorso il termine sopra indicato, il giudice relatore, con ordinanza del 22.4.2025, ha assegnato la causa al collegio in decisione.
Tanto esposto, si osserva e rileva quanto segue.
La domanda congiunta concernente lo scioglimento del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Difatti, tenuto conto delle loro concordi dichiarazioni, può dirsi che è del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data del 15.2.2022 dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con sentenza di separazione di questo Tribunale del 17.9.2024.
3 Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70.
I ricorrenti, tenuto conto dell'istanza congiunta e del successivo svolgimento del processo, hanno dichiarato di chiedere la cessazione del vincolo matrimoniale e di concordare le condizioni riportate in epigrafe.
In presenza di figli minori, Il Tribunale prende atto delle condizioni pattuite tra le parti ritenendole conformi alla legge.
Per gli esposti motivi, il Tribunale deve pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio/lo scioglimento del matrimonio.
Considerati la natura e l'oggetto del procedimento, tenuto conto della comunanza delle domande svolte, sussistono i presupposti per disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto in PAPOZZE in data 14/09/2013 tra Pt_1
e trascritto nei Registri degli atti di Matrimonio del Comune
[...] Controparte_1
di PAPOZZE nell'anno 2013, al numero n. 5 parte 1;
RECEPISCE integralmente le ulteriori condizioni di divorzio congiuntamente formulate dai ricorrenti, riportate in epigrafe e da intendersi qui integralmente trascritte;
DICHIARA la compensazione delle spese di lite;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 23.04.2025
Il Presidente dott.ssa Federica Abiuso
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