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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 09/07/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 481/2025
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile
Udienza del 9 luglio 2025
All'udienza del 9/07/2025 alle ore 9.55 innanzi al dott. Piero Viola è presente l'opponente avv. Gabriele Giordano il quale chiede dichiararsi la contumacia del Controparte_1
e, in assenza di richieste istruttorie ed invitato in tal senso dal Giudice, precisa
[...] le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto introduttivo e discute la causa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Nessuno è presente nell'interesse del . Controparte_1
Il Giudice dichiara la contumacia del , si ritira in camera di consiglio ed Controparte_1 all'esito decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da sotto estesa sentenza della quale dà lettura in udienza.
R.G. n. 481/2025
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile Il dott. Piero Viola, giudice unico in funzione monocratica ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 481 dell'anno 2025 del Ruolo Generale promossa da avv. Gabriele Giordano (nato a [...] il [...] – c.f.
), in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c. C.F._1
- opponente - nei confronti di
(c.f. , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato Distrettuale di Reggio Calabria
1 - opposto contumace -
Oggetto: opposizione avverso decreto di liquidazione del compenso del difensore con il patrocinio a spese dello Stato.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 9/07/2025
* * *
In FATTO e DIRITTO
Nell'ambito del procedimento penale n. 1505/2024 R.G.N.R. instaurato a carico del sig. , indagato per il reato dell'art. 640 comma 2 n. 2 bis c.p. in relazione Parte_1 all'art. 61 n. 5 c.p. e dichiarato irreperibile con decreto del 20/09/2024, l'avv. Gabriele
Giordano è stato nominato difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 97 comma 1 c.p.p..
Nella fase delle indagini preliminari l'avv. Gabriele Giordano ha acquisito copia degli atti (sostenendo in via di anticipazione il costo di € 22,27) e, in esito alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini ai sensi dell'art. 415 bis c.p.p., ha depositato in data 22/09/2024 una memoria difensiva ai sensi dell'art. 415 bis comma 3 c.p.p. con la quale ha chiesto l'archiviazione ed ha anche sollecitato l'assunzione di specifici mezzi di prova suppletivi.
La fase delle indagini preliminari si è conclusa con il decreto di citazione diretta a giudizio.
In data 25/01/2025 l'avv. Gabriele Giordano ha chiesto la liquidazione del compenso per l'attività prestata nella fase delle indagini preliminari, esponendo l'importo di €
2.553,00 (al lordo della riduzione di cui all'art. 106 bis TU spese di giustizia) per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria.
Con decreto del 6-10/03/2025 – comunicato in data 11/03/2025 – il G.I.P. del
Tribunale di Palmi ha liquidato in favore del predetto difensore l'importo di € 946,00, oltre accessori (al lordo della riduzione di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis TU spese di giustizia); ha riconosciuto le fasi di studio e decisoria al minimo dei parametri esponendo per lo studio € 237,00 e per la decisione € 709,00.
Con ricorso depositato in data 10/04/2025 l'avv. Gabriele Giordano ha proposto opposizione, ai sensi dell'art. 170 D.P.R. n. 115/2002 e dell'art. 15 D.Leg.vo n. 150/2011
e dall'art. 281 decies c.p.c., avverso il predetto decreto lamentandone l'erroneità:
- nella parte in cui non ha riconosciuto le fasi introduttiva ed istruttoria, sebbene egli con la memoria ai sensi dell'art. 415 bis comma 3 c.p.p. abbia espletato entrambe le attività;
- nella parte in cui ha riconosciuto i parametri al minimo e non in misura ordinaria;
2 - nella parte in cui per la fase di studio ha comunque violato il minimo dei parametri;
- nella parte in cui non ha liquidato le spese vive documentate di € 22,27.
Il non si è costituito. Controparte_1
L'opposizione risulta parzialmente fondata, nei limiti e per le ragioni di seguito specificate.
In diritto va premesso che nel giudizio di opposizione ai sensi dell'art. 170 TU spese di giustizia avverso un decreto di liquidazione del compenso del difensore o dell'ausiliario, al giudice dell'opposizione è devoluto il compito di riesaminare il provvedimento in tutti i suoi aspetti, anche d'ufficio su vizi non prospettati dalle parti
(Cass. n. 1470 del 22/01/2018: “L'opposizione proposta avverso il decreto di liquidazione del compenso al CTU introduce una verifica della correttezza legale nella determinazione del compenso compiuta con il decreto di liquidazione, a cui procede ex officio il giudice collegiale competente a decidere l'opposizione, il quale è tenuto soltanto, per il principio ex art. 112 c.p.c., a non superare l'entità del compenso chiesto dall'ausiliario del giudice”).
In applicazione di tale principio è legittima, dunque, in sede di opposizione l'attività del giudice di rimodulazione del decreto con applicazione di un criterio di liquidazione anche se diverso da quello originariamente indicato dalle parti ovvero con indicazione di voci diverse rispetto a quelle sulle quali si è incentrata l'attenzione dell'opponente.
L'opponente ha documentato di aver svolto l'attività di difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 97 comma 1 c.p.p. in favore del sig. , indagato nell'ambito del Parte_1 procedimento penale n. 1505/2024 R.G.N.R. per il reato dell'art. 640 comma 2 n. 2 bis c.p. in relazione all'art. 61 n. 5 c.p..
In particolare ha documentato (doc. da 1 a 10 del fascicolo di parte) di aver:
- acquisito copia degli atti, sostenendo in via di anticipazione il costo di €
22,27;
- depositato in data 22/09/2024 una memoria difensiva ai sensi dell'art. 415 bis comma 3 c.p.p. con la quale ha chiesto l'archiviazione ed ha contestualmente sollecitato l'assunzione di specifici mezzi di prova suppletivi;
- depositato istanza di liquidazione del compenso chiedendo espressamente il riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva ed istruttoria.
Nell'impugnato decreto il G.I.P. ha determinato il compenso in complessivi € 946,00, oltre accessori (al netto della riduzione di cui all'art. 106 bis TU spese di giustizia) riconoscendo le fasi di studio e decisoria valutate rispettivamente € 237,00 e € 709,00.
3 .
A) Il provvedimento opposto risulta illegittimo nella parte in cui ha liquidato un compenso inferiore al minimo previsto dai parametri di cui al D.M. n. 147/2022.
E' noto che in seguito all'abolizione delle tariffe professionali la quantificazione del compenso spettante al difensore anche in fase di liquidazione giudiziale è regolata dal sistema dei c.d. parametri introdotto con D.M. n. 140/2012 e poi parzialmente modificato con il D.M. n. 55/2014 e con il D.M. n. 147/2022 (quest'ultimo non applicabile alla fattispecie ratione temporis).
La nuova normativa correla il compenso del difensore all'attività svolta nell'ambito di specifiche fasi omnicomprensive (fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione e fase decisoria), in rapporto alla natura del giudizio ed all'organo giudicante, con indicazione di un parametro c.d. medio di ordinario riferimento e la previsione di un meccanismo di aumenti o riduzioni sino al 50% in relazione alle diverse fasi.
Il c.d. parametro medio ha natura meramente orientativa per il giudice il quale, per un verso, non è vincolato al suo rispetto ben potendo liberamente determinare il compenso nell'ambito delle oscillazioni indicate dal D.M. e, per altro verso, è esentato da una specifica motivazione laddove applichi il parametro medio o non si discosti sensibilmente da esso.
La Suprema Corte al riguardo ha, anche di recente, confermato che “In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica "standard" del valore della prestazione professionale;
pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell'art. 2233, comma
2, c.c., il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione” (Cass. n. 20183 del 31/07/2018).
Nel vigore del D.M. n. 55/2014 era, peraltro, principio condiviso che i parametri non costituivano un limite inderogabile per il giudice il quale può liquidare il compenso anche al di sotto dei minimi o al di sopra dei massimi previsti, purché in tal caso assolva all'obbligo di motivare la scelta:
- “In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del
2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il
4 compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione” (Cass. n. 22151 del 12/09/2018);
- “Il decreto ministeriale n. 55/2014, nell'individuare un limite minimo ai compensi tabellari previsti, non ha portata abrogativa della disposizione di cui al d.m. n. 140/2012 che sancisce la non obbligatorietà delle soglie minime e massime ivi indicate” (Cass. n. 1018 del 17/01/2018).
Tuttavia la possibilità per il giudice di derogare al parametro minimo deve ritenersi venuta meno a seguito delle modifiche introdotto nel 2018 e poi consolidate nel D.M. n.
147/2022.
Al riguardo la Suprema Corte ha affermato che “In tema di spese legali, in assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, non può scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile” (Cass. n. 9815 del 13/04/2023 e Cass. n. 10438 del
19/04/2023).
Dunque, il giudice pur essendo “libero” di orientarsi nella forbice tra il massimo
(salvo quanto si dirà infra) ed il minimo dei parametri mai avrebbe potuto assoggettare il compenso per la fase di studio ad una riduzione rispetto al minimo.
Considerato che ai sensi della tabella 15 per la fase delle indagini preliminari il minimo della fase di studio è € 425,50 (€ 851,00/2), entro tale soglia avrebbe dovuto essere riconosciuto il compenso de quo.
L'opposizione in parte qua è fondata.
B) Il provvedimento opposto risulta non condivisibile anche nella parte in cui ha riconosciuto al difensore la fase decisoria e non la fase introduttiva e istruttoria.
Quanto al primo aspetto va osservato che nella richiesta di liquidazione il difensore non ha chiesto il riconoscimento della fase decisoria.
Il GIP, dunque, non avrebbe potuto d'ufficio attribuire un compenso non richiesto.
Nella fase oppositiva – per il principio richiamato in premessa – la liquidazione deve essere rivisitata escludendo la voce non oggetto di originaria domanda.
Quanto al secondo aspetto, l'art. 12 comma 3 lettera b del D.M. n. 55/2014 descrive la fase introduttiva richiamando “gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile”.
La Suprema Corte al riguardo ha chiarito che l'attività defensoriale nell'ambito della fase introduttiva non presuppone una particolare modalità di formalizzazione e può estrinsecarsi in atti compiuti in forma orale (Cass. n. 8414 del 23/03/2023: “Ai sensi dell'art. 12 del d.m. n. 55 del 2014, spetta all'avvocato il compenso per le prestazioni
5 professionali rese nella fase introduttiva del giudizio penale, che possono consistere non solo nella redazione di atti scritti, ma anche in atti compiuti in forma orale, a prescindere se il giudizio si sia svolto in una o più udienze”). Ciò che è rilevante segnalare è che la giurisprudenza di legittimità nell'ampliare l'interpretazione sul concetto di “atti introduttivi” anche a quelli non scritti (principio condiviso dallo scrivente) non si discosta dal requisito della necessità che un'attività di “richiesta, istanza, osservazione” debba essere rinvenibile in concreto, cioè che nello sviluppo processuale debba esserci stato un passaggio in cui il difensore ha avuto necessità di interloquire per far valere un diritto, una posizione processuale del proprio assistito.
L'art. 12 comma 3 lettera c del D.M. n. 55/2014 descrive la fase istruttoria/dibattimentale richiamando “le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato”.
Si tratta, in entrambi casi, di attività specifiche e non indispensabili, cioè che non devono necessariamente essere presenti nell'ambito di un giudizio penale. Fasi il cui concreto espletamento determina il diritto del difensore al compenso.
Ciò posto, nel caso in esame il difensore ha documentato di aver depositato in data
20/09/2024 una memoria ai sensi dell'art. 415 bis comma 3 c.p.p. nel cui corpo, per un verso, è stata chiesta l'archiviazione argomentando l'insussistenza di profili sufficienti all'esercizio dell'azione penale e, per altero verso, è stata articolata istanza di acquisizione di prove integrative.
La prima parte dell'atto integra una memoria ai sensi del citato art. 12 comma 3 lett.
b mentre la seconda parte costituisce richiesta di prove ai sensi della lettera c.
Conseguentemente al difensore spetta, come richiesto, il compenso per entrambe le fasi.
In parte qua il decreto di liquidazione va modificato.
C) In tema di concreta determinazione ai sensi dell'art. 82 D.P.R. n. 115/2002 - norma speciale rispetto al D.M. n. 55/2014 e sicc mod. in rapporto alla liquidazione per il c.d. gratuito patrocinio - il compenso in ogni caso non può essere superiore ai parametri medi, indipendentemente dal pregio e della difficoltà dell'opera professionale.
Tale previsione “limitativa” è stata ritenuta scevra da dubbi di incostituzionalità dalla giurisprudenza di legittimità che ha evidenziato come essa contemperi ragionevolmente la necessità di assicurare la difesa tecnica del non abbiente e di retribuire l'attività del
6 legale con l'incidenza del relativo costo sull'intera collettività (Cass. n. 21461 del
21/10/2015).
Dunque, nell'individuazione del criterio per la valutazione della prestazione defensoriale deve osservarsi che la previsione normativa da ultimo citata impone di considerare, in concreto, che il parametro medio assurge a limite massimo liquidabile sicchè deve essere riconosciuto a quelle prestazioni che abbiano un pregio particolare rispetto alla normalità (come si farebbe, in condizioni ordinarie, con l'aumento sino all'80% previsto dal D.M. n. 55/2014 e succ. mod.) mentre per le prestazioni non connotate da tale complessità deve necessariamente individuarsi una misura più contenuta che di collochi tra la media ed il minimo.
In altri termini, la circostanza che il parametro medio sia equivalente al "massimo" per la specifica liquidazione a spese dello Stato determina, ex sé, che la graduazione di valore tra le varie prestazioni deve trovare il suo perimetro nella fascia tra la media ed il minimo.
Diversamente opinando (cioè, riconoscendo il parametro medio anche alle prestazioni “ordinarie”) si realizzerebbe un'equivalenza tra le attività defensoriali particolarmente impegnative e quelle normalmente impegnative che non appare ragionevole nel contesto del sistema dei parametri.
Il “particolare impegno” e la “ordinarietà” della prestazione defensoriale e la sua
“semplicità” (cioè la connotazione base ed i due opposti estremi che devono orientare il decidente nella “forbice” dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022) non sono necessariamente correlati alla bravura del professionista o alla sua diligenza o al capo di imputazione contestato al proprio assistito bensì alla oggettiva estrinsecazione dell'attività o per come è stata in concreto prestata ovvero per come il caso specifico consentiva che fosse prestata;
sicché può configurarsi l'ipotesi di un'attività ben fatta e riferita ad una vicenda con capo di imputazione “importante” (ad esempio un'associazione ex art. 416 bis c.p..) ma comunque semplice per la specificità delle ragioni di fatto e diritto poste alla base della richiesta e che dunque può essere liquidata con una fascia “bassa”, o al contrario un'attività per una questione di diritto o di fatto impegnativa che è stata però affrontata con meno impegnato di quella che avrebbe potuto e che dunque può meritare anch'essa una liquidazione “bassa”, o ancora un'attività inserita in un'imputazione meno grave ma che ha comportato l'esame ben fatto di questioni di diritto impegnative e che dunque può meritare una liquidazione “alta”.
Si intende affermare, cioè, che la scelta della misura concreta nell'ambito del parametro di legge non necessariamente comporta una valutazione sul “pregio” dell'attività per come è stata espletata dal professionista e che anche liquidazioni al
7 “minimo” sono rispettose della dignità del professionista se la questione affrontata era oggettivamente semplice per sua natura.
In applicazione di tali criteri nel caso in esame il compenso può essere riconosciuto con la misura ordinaria della media ponderata per le fasi di studio ed introduttiva ed al minimo per le richieste istruttorie assai agili e contenute.
Il compenso è così determinato:
a) fase di studio della controversia: € 638,25
b) fase introduttiva: € 496,50,
c) fase istruttoria: € 520,00.
Il predetto importo complessivo di € 1.655,00 deve essere decurtato di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis DPR 115/2002, così divenendo conclusivamente € 1.103,33.
Va riconosciuto anche il rimborso delle spese sostenute in anticipazione per come documentate (€ 22,27).
Il regolamento delle spese di lite del presente procedimento segue la soccombenza e la liquidazione è operata come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n.
147/2022, sul valore della causa, con riconoscimento delle fasi di studio e introduttiva e decisionale (quest'ultima al minimo in ragione della semplicità della questione ed in assenza di sviluppi istruttori).
P.Q.M.
visti gli artt. 82, 83, 84, 110 e 170 del D.P.R. n. 115/2002, in accoglimento dell'opposizione ed in riforma del decreto emesso dal G.I.P. del Tribunale di Palmi in data 6-10/03/2025 liquida in favore dell'avvocato Gabriele Giordano quale compenso per l'attività svolta in difesa del sig. , indagato nell'ambito del procedimento penale n. 1505/2024 Parte_1
R.G.N.R., l'importo complessivo di € 1.103,33, oltre spese forf. 15%, cpa e iva come per legge, oltre al rimborso delle spese vive determinate in € 22,27.
Condanna il alla refusione in favore dell'avv. Gabriele Giordano Controparte_1 delle spese della presente opposizione che liquida in complessivo € 362,00, oltre spese gen. 15%, cpa e iva come per legge, ed in € 70,00 per esborsi.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione al difensore, alle parti e al P.M..
Così deciso in Palmi, 9 luglio 2025
Il Giudice
dott. Piero Viola
8
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile
Udienza del 9 luglio 2025
All'udienza del 9/07/2025 alle ore 9.55 innanzi al dott. Piero Viola è presente l'opponente avv. Gabriele Giordano il quale chiede dichiararsi la contumacia del Controparte_1
e, in assenza di richieste istruttorie ed invitato in tal senso dal Giudice, precisa
[...] le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto introduttivo e discute la causa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Nessuno è presente nell'interesse del . Controparte_1
Il Giudice dichiara la contumacia del , si ritira in camera di consiglio ed Controparte_1 all'esito decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da sotto estesa sentenza della quale dà lettura in udienza.
R.G. n. 481/2025
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile Il dott. Piero Viola, giudice unico in funzione monocratica ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 481 dell'anno 2025 del Ruolo Generale promossa da avv. Gabriele Giordano (nato a [...] il [...] – c.f.
), in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c. C.F._1
- opponente - nei confronti di
(c.f. , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato Distrettuale di Reggio Calabria
1 - opposto contumace -
Oggetto: opposizione avverso decreto di liquidazione del compenso del difensore con il patrocinio a spese dello Stato.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 9/07/2025
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In FATTO e DIRITTO
Nell'ambito del procedimento penale n. 1505/2024 R.G.N.R. instaurato a carico del sig. , indagato per il reato dell'art. 640 comma 2 n. 2 bis c.p. in relazione Parte_1 all'art. 61 n. 5 c.p. e dichiarato irreperibile con decreto del 20/09/2024, l'avv. Gabriele
Giordano è stato nominato difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 97 comma 1 c.p.p..
Nella fase delle indagini preliminari l'avv. Gabriele Giordano ha acquisito copia degli atti (sostenendo in via di anticipazione il costo di € 22,27) e, in esito alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini ai sensi dell'art. 415 bis c.p.p., ha depositato in data 22/09/2024 una memoria difensiva ai sensi dell'art. 415 bis comma 3 c.p.p. con la quale ha chiesto l'archiviazione ed ha anche sollecitato l'assunzione di specifici mezzi di prova suppletivi.
La fase delle indagini preliminari si è conclusa con il decreto di citazione diretta a giudizio.
In data 25/01/2025 l'avv. Gabriele Giordano ha chiesto la liquidazione del compenso per l'attività prestata nella fase delle indagini preliminari, esponendo l'importo di €
2.553,00 (al lordo della riduzione di cui all'art. 106 bis TU spese di giustizia) per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria.
Con decreto del 6-10/03/2025 – comunicato in data 11/03/2025 – il G.I.P. del
Tribunale di Palmi ha liquidato in favore del predetto difensore l'importo di € 946,00, oltre accessori (al lordo della riduzione di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis TU spese di giustizia); ha riconosciuto le fasi di studio e decisoria al minimo dei parametri esponendo per lo studio € 237,00 e per la decisione € 709,00.
Con ricorso depositato in data 10/04/2025 l'avv. Gabriele Giordano ha proposto opposizione, ai sensi dell'art. 170 D.P.R. n. 115/2002 e dell'art. 15 D.Leg.vo n. 150/2011
e dall'art. 281 decies c.p.c., avverso il predetto decreto lamentandone l'erroneità:
- nella parte in cui non ha riconosciuto le fasi introduttiva ed istruttoria, sebbene egli con la memoria ai sensi dell'art. 415 bis comma 3 c.p.p. abbia espletato entrambe le attività;
- nella parte in cui ha riconosciuto i parametri al minimo e non in misura ordinaria;
2 - nella parte in cui per la fase di studio ha comunque violato il minimo dei parametri;
- nella parte in cui non ha liquidato le spese vive documentate di € 22,27.
Il non si è costituito. Controparte_1
L'opposizione risulta parzialmente fondata, nei limiti e per le ragioni di seguito specificate.
In diritto va premesso che nel giudizio di opposizione ai sensi dell'art. 170 TU spese di giustizia avverso un decreto di liquidazione del compenso del difensore o dell'ausiliario, al giudice dell'opposizione è devoluto il compito di riesaminare il provvedimento in tutti i suoi aspetti, anche d'ufficio su vizi non prospettati dalle parti
(Cass. n. 1470 del 22/01/2018: “L'opposizione proposta avverso il decreto di liquidazione del compenso al CTU introduce una verifica della correttezza legale nella determinazione del compenso compiuta con il decreto di liquidazione, a cui procede ex officio il giudice collegiale competente a decidere l'opposizione, il quale è tenuto soltanto, per il principio ex art. 112 c.p.c., a non superare l'entità del compenso chiesto dall'ausiliario del giudice”).
In applicazione di tale principio è legittima, dunque, in sede di opposizione l'attività del giudice di rimodulazione del decreto con applicazione di un criterio di liquidazione anche se diverso da quello originariamente indicato dalle parti ovvero con indicazione di voci diverse rispetto a quelle sulle quali si è incentrata l'attenzione dell'opponente.
L'opponente ha documentato di aver svolto l'attività di difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 97 comma 1 c.p.p. in favore del sig. , indagato nell'ambito del Parte_1 procedimento penale n. 1505/2024 R.G.N.R. per il reato dell'art. 640 comma 2 n. 2 bis c.p. in relazione all'art. 61 n. 5 c.p..
In particolare ha documentato (doc. da 1 a 10 del fascicolo di parte) di aver:
- acquisito copia degli atti, sostenendo in via di anticipazione il costo di €
22,27;
- depositato in data 22/09/2024 una memoria difensiva ai sensi dell'art. 415 bis comma 3 c.p.p. con la quale ha chiesto l'archiviazione ed ha contestualmente sollecitato l'assunzione di specifici mezzi di prova suppletivi;
- depositato istanza di liquidazione del compenso chiedendo espressamente il riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva ed istruttoria.
Nell'impugnato decreto il G.I.P. ha determinato il compenso in complessivi € 946,00, oltre accessori (al netto della riduzione di cui all'art. 106 bis TU spese di giustizia) riconoscendo le fasi di studio e decisoria valutate rispettivamente € 237,00 e € 709,00.
3 .
A) Il provvedimento opposto risulta illegittimo nella parte in cui ha liquidato un compenso inferiore al minimo previsto dai parametri di cui al D.M. n. 147/2022.
E' noto che in seguito all'abolizione delle tariffe professionali la quantificazione del compenso spettante al difensore anche in fase di liquidazione giudiziale è regolata dal sistema dei c.d. parametri introdotto con D.M. n. 140/2012 e poi parzialmente modificato con il D.M. n. 55/2014 e con il D.M. n. 147/2022 (quest'ultimo non applicabile alla fattispecie ratione temporis).
La nuova normativa correla il compenso del difensore all'attività svolta nell'ambito di specifiche fasi omnicomprensive (fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione e fase decisoria), in rapporto alla natura del giudizio ed all'organo giudicante, con indicazione di un parametro c.d. medio di ordinario riferimento e la previsione di un meccanismo di aumenti o riduzioni sino al 50% in relazione alle diverse fasi.
Il c.d. parametro medio ha natura meramente orientativa per il giudice il quale, per un verso, non è vincolato al suo rispetto ben potendo liberamente determinare il compenso nell'ambito delle oscillazioni indicate dal D.M. e, per altro verso, è esentato da una specifica motivazione laddove applichi il parametro medio o non si discosti sensibilmente da esso.
La Suprema Corte al riguardo ha, anche di recente, confermato che “In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica "standard" del valore della prestazione professionale;
pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell'art. 2233, comma
2, c.c., il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione” (Cass. n. 20183 del 31/07/2018).
Nel vigore del D.M. n. 55/2014 era, peraltro, principio condiviso che i parametri non costituivano un limite inderogabile per il giudice il quale può liquidare il compenso anche al di sotto dei minimi o al di sopra dei massimi previsti, purché in tal caso assolva all'obbligo di motivare la scelta:
- “In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del
2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il
4 compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione” (Cass. n. 22151 del 12/09/2018);
- “Il decreto ministeriale n. 55/2014, nell'individuare un limite minimo ai compensi tabellari previsti, non ha portata abrogativa della disposizione di cui al d.m. n. 140/2012 che sancisce la non obbligatorietà delle soglie minime e massime ivi indicate” (Cass. n. 1018 del 17/01/2018).
Tuttavia la possibilità per il giudice di derogare al parametro minimo deve ritenersi venuta meno a seguito delle modifiche introdotto nel 2018 e poi consolidate nel D.M. n.
147/2022.
Al riguardo la Suprema Corte ha affermato che “In tema di spese legali, in assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, non può scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile” (Cass. n. 9815 del 13/04/2023 e Cass. n. 10438 del
19/04/2023).
Dunque, il giudice pur essendo “libero” di orientarsi nella forbice tra il massimo
(salvo quanto si dirà infra) ed il minimo dei parametri mai avrebbe potuto assoggettare il compenso per la fase di studio ad una riduzione rispetto al minimo.
Considerato che ai sensi della tabella 15 per la fase delle indagini preliminari il minimo della fase di studio è € 425,50 (€ 851,00/2), entro tale soglia avrebbe dovuto essere riconosciuto il compenso de quo.
L'opposizione in parte qua è fondata.
B) Il provvedimento opposto risulta non condivisibile anche nella parte in cui ha riconosciuto al difensore la fase decisoria e non la fase introduttiva e istruttoria.
Quanto al primo aspetto va osservato che nella richiesta di liquidazione il difensore non ha chiesto il riconoscimento della fase decisoria.
Il GIP, dunque, non avrebbe potuto d'ufficio attribuire un compenso non richiesto.
Nella fase oppositiva – per il principio richiamato in premessa – la liquidazione deve essere rivisitata escludendo la voce non oggetto di originaria domanda.
Quanto al secondo aspetto, l'art. 12 comma 3 lettera b del D.M. n. 55/2014 descrive la fase introduttiva richiamando “gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile”.
La Suprema Corte al riguardo ha chiarito che l'attività defensoriale nell'ambito della fase introduttiva non presuppone una particolare modalità di formalizzazione e può estrinsecarsi in atti compiuti in forma orale (Cass. n. 8414 del 23/03/2023: “Ai sensi dell'art. 12 del d.m. n. 55 del 2014, spetta all'avvocato il compenso per le prestazioni
5 professionali rese nella fase introduttiva del giudizio penale, che possono consistere non solo nella redazione di atti scritti, ma anche in atti compiuti in forma orale, a prescindere se il giudizio si sia svolto in una o più udienze”). Ciò che è rilevante segnalare è che la giurisprudenza di legittimità nell'ampliare l'interpretazione sul concetto di “atti introduttivi” anche a quelli non scritti (principio condiviso dallo scrivente) non si discosta dal requisito della necessità che un'attività di “richiesta, istanza, osservazione” debba essere rinvenibile in concreto, cioè che nello sviluppo processuale debba esserci stato un passaggio in cui il difensore ha avuto necessità di interloquire per far valere un diritto, una posizione processuale del proprio assistito.
L'art. 12 comma 3 lettera c del D.M. n. 55/2014 descrive la fase istruttoria/dibattimentale richiamando “le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato”.
Si tratta, in entrambi casi, di attività specifiche e non indispensabili, cioè che non devono necessariamente essere presenti nell'ambito di un giudizio penale. Fasi il cui concreto espletamento determina il diritto del difensore al compenso.
Ciò posto, nel caso in esame il difensore ha documentato di aver depositato in data
20/09/2024 una memoria ai sensi dell'art. 415 bis comma 3 c.p.p. nel cui corpo, per un verso, è stata chiesta l'archiviazione argomentando l'insussistenza di profili sufficienti all'esercizio dell'azione penale e, per altero verso, è stata articolata istanza di acquisizione di prove integrative.
La prima parte dell'atto integra una memoria ai sensi del citato art. 12 comma 3 lett.
b mentre la seconda parte costituisce richiesta di prove ai sensi della lettera c.
Conseguentemente al difensore spetta, come richiesto, il compenso per entrambe le fasi.
In parte qua il decreto di liquidazione va modificato.
C) In tema di concreta determinazione ai sensi dell'art. 82 D.P.R. n. 115/2002 - norma speciale rispetto al D.M. n. 55/2014 e sicc mod. in rapporto alla liquidazione per il c.d. gratuito patrocinio - il compenso in ogni caso non può essere superiore ai parametri medi, indipendentemente dal pregio e della difficoltà dell'opera professionale.
Tale previsione “limitativa” è stata ritenuta scevra da dubbi di incostituzionalità dalla giurisprudenza di legittimità che ha evidenziato come essa contemperi ragionevolmente la necessità di assicurare la difesa tecnica del non abbiente e di retribuire l'attività del
6 legale con l'incidenza del relativo costo sull'intera collettività (Cass. n. 21461 del
21/10/2015).
Dunque, nell'individuazione del criterio per la valutazione della prestazione defensoriale deve osservarsi che la previsione normativa da ultimo citata impone di considerare, in concreto, che il parametro medio assurge a limite massimo liquidabile sicchè deve essere riconosciuto a quelle prestazioni che abbiano un pregio particolare rispetto alla normalità (come si farebbe, in condizioni ordinarie, con l'aumento sino all'80% previsto dal D.M. n. 55/2014 e succ. mod.) mentre per le prestazioni non connotate da tale complessità deve necessariamente individuarsi una misura più contenuta che di collochi tra la media ed il minimo.
In altri termini, la circostanza che il parametro medio sia equivalente al "massimo" per la specifica liquidazione a spese dello Stato determina, ex sé, che la graduazione di valore tra le varie prestazioni deve trovare il suo perimetro nella fascia tra la media ed il minimo.
Diversamente opinando (cioè, riconoscendo il parametro medio anche alle prestazioni “ordinarie”) si realizzerebbe un'equivalenza tra le attività defensoriali particolarmente impegnative e quelle normalmente impegnative che non appare ragionevole nel contesto del sistema dei parametri.
Il “particolare impegno” e la “ordinarietà” della prestazione defensoriale e la sua
“semplicità” (cioè la connotazione base ed i due opposti estremi che devono orientare il decidente nella “forbice” dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022) non sono necessariamente correlati alla bravura del professionista o alla sua diligenza o al capo di imputazione contestato al proprio assistito bensì alla oggettiva estrinsecazione dell'attività o per come è stata in concreto prestata ovvero per come il caso specifico consentiva che fosse prestata;
sicché può configurarsi l'ipotesi di un'attività ben fatta e riferita ad una vicenda con capo di imputazione “importante” (ad esempio un'associazione ex art. 416 bis c.p..) ma comunque semplice per la specificità delle ragioni di fatto e diritto poste alla base della richiesta e che dunque può essere liquidata con una fascia “bassa”, o al contrario un'attività per una questione di diritto o di fatto impegnativa che è stata però affrontata con meno impegnato di quella che avrebbe potuto e che dunque può meritare anch'essa una liquidazione “bassa”, o ancora un'attività inserita in un'imputazione meno grave ma che ha comportato l'esame ben fatto di questioni di diritto impegnative e che dunque può meritare una liquidazione “alta”.
Si intende affermare, cioè, che la scelta della misura concreta nell'ambito del parametro di legge non necessariamente comporta una valutazione sul “pregio” dell'attività per come è stata espletata dal professionista e che anche liquidazioni al
7 “minimo” sono rispettose della dignità del professionista se la questione affrontata era oggettivamente semplice per sua natura.
In applicazione di tali criteri nel caso in esame il compenso può essere riconosciuto con la misura ordinaria della media ponderata per le fasi di studio ed introduttiva ed al minimo per le richieste istruttorie assai agili e contenute.
Il compenso è così determinato:
a) fase di studio della controversia: € 638,25
b) fase introduttiva: € 496,50,
c) fase istruttoria: € 520,00.
Il predetto importo complessivo di € 1.655,00 deve essere decurtato di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis DPR 115/2002, così divenendo conclusivamente € 1.103,33.
Va riconosciuto anche il rimborso delle spese sostenute in anticipazione per come documentate (€ 22,27).
Il regolamento delle spese di lite del presente procedimento segue la soccombenza e la liquidazione è operata come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n.
147/2022, sul valore della causa, con riconoscimento delle fasi di studio e introduttiva e decisionale (quest'ultima al minimo in ragione della semplicità della questione ed in assenza di sviluppi istruttori).
P.Q.M.
visti gli artt. 82, 83, 84, 110 e 170 del D.P.R. n. 115/2002, in accoglimento dell'opposizione ed in riforma del decreto emesso dal G.I.P. del Tribunale di Palmi in data 6-10/03/2025 liquida in favore dell'avvocato Gabriele Giordano quale compenso per l'attività svolta in difesa del sig. , indagato nell'ambito del procedimento penale n. 1505/2024 Parte_1
R.G.N.R., l'importo complessivo di € 1.103,33, oltre spese forf. 15%, cpa e iva come per legge, oltre al rimborso delle spese vive determinate in € 22,27.
Condanna il alla refusione in favore dell'avv. Gabriele Giordano Controparte_1 delle spese della presente opposizione che liquida in complessivo € 362,00, oltre spese gen. 15%, cpa e iva come per legge, ed in € 70,00 per esborsi.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione al difensore, alle parti e al P.M..
Così deciso in Palmi, 9 luglio 2025
Il Giudice
dott. Piero Viola
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