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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 01/04/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 381/2022 R.G. promossa da cf: ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, quale incorporante di rappresentata e difesa, Controparte_1
per procura in atti, dall'avv. Calogero Valerio Scimemi, presso il cui studio in
Palermo è elettivamente domiciliata;
appellante contro
(cf: ), in persona Controparte_2 P.IVA_2
del legale rappr. pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv.
Antonio Scribano, presso il cui studio in Catania è elettivamente domiciliata;
appellata
Avente ad oggetto: corrispettivo di contratto di subconcessione.
All'udienza collegiale del 6.12.2024 i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni come in atti, qui da intendersi riportate e trascritte, e la causa era posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 22.8.2016, - azienda di autonoleggio Controparte_1
assegnataria, in regime di sub-concessione dalla società di gestione dell'aeroporto di in forza di contratto del 29.9.2014, di un box e di spazi CP_2 Controparte_2
esterni presso l'aeroporto di da destinarsi all'esercizio di attività di "noleggio CP_2
auto senza conducente" - proponeva, innanzi al Tribunale di Ragusa, nei confronti della summenzionata azione di accertamento negativo del credito di €. CP_2
188.624,40, prospettato dalla convenuta con diffida di pagamento del 14.7.2016, assumendo:
a) di aver già corrisposto le somme dovute a titolo di corrispettivo fisso ed altri oneri, di cui alle fatture 287/2015, 31/2016, 49/2016 (per complessivi €.51.002,17) come da allegato bonifico del 4.8.2016;
b) l'infondatezza della pretesa di €.132.156,45, di cui alle fatture nn. 268/2015,
269/2015, 48/2016, 67/2016, 81/2016 e 138/2016, concernente il corrispettivo
“variabile” per il periodo da ottobre 2014 a giugno 2016, siccome priva di titolo contrattuale;
deduceva, a tal riguardo, che il contratto di subconcessione doveva interpretarsi nel senso che la somma di €. 61.900,00, di cui al punto 5.1 dell'art. 5 del contratto, era da ritenersi il corrispettivo annuale omnicomprensivo (tanto fisso quanto variabile) minimo garantito dalla subconcessionaria, da conguagliare con il corrispettivo variabile di cui al successivo punto 5.2 stesso articolo (da calcolarsi, secondo quanto previsto contrattualmente, nella misura del 6% sul 65% del fatturato
"nettificato"), il quale ultimo era, pertanto, da corrispondersi solo nella misura eventualmente eccedente rispetto all'unitario ed unico minimo garantito annuale di
€.61.900,00.
Con atto notificato il 31.10.2016, proponeva opposizione al Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 1471/2016 del 24.8.2016, col quale il Tribunale di Ragusa le aveva intimato di pagare in favore della la somma di €. 188.624,40 - CP_2
oltre interessi e spese - già oggetto della diffida di pagamento e della domanda di accertamento negativo di cui sopra.
Resisteva la convenuta nei giudizi, assumendo:
2 a) di aver ricevuto il pagamento degli importi, non contestati, di cui alle fatture nn. 287/2015, 31/2016, 49/2016, con bonifico di data successiva al deposito del ricorso monitorio, avvenuto il giorno 3.8.2016;
b) la debenza delle restanti somme ingiunte, dal momento che il contratto in realtà aveva inteso garantire alla subconcedente tanto il corrispettivo fisso di €.61.900,00, quanto un corrispettivo variabile minimo di pari importo, fatta salva l'eventuale differenza dovuta a titolo di royalties sul fatturato, ove eccedente.
I due giudizi (rispettivamente iscritti al n. 3441/2016 e n. 4540/2016) venivano riuniti e quindi decisi, dal tribunale ragusano, con sentenza n. 271/2022 pubblicata il
3.3.2022. Il giudice riteneva condivisibile l'interpretazione del contratto prospettata dalla , sicchè rigettava la domanda di accertamento negativo proposta da CP_2
e, dato atto dei pagamenti parziali avvenuti successivamente alla sua CP_1
emissione (per complessivi €. 51.002,17), revocava l'opposto decreto ingiuntivo e condannava al pagamento della differenza di €.137.623,00 oltre Controparte_1
interessi moratori dalle scadenze al soddisfo e spese di lite.
Avverso detta pronunzia quale società incorporante di Parte_1 [...]
giusta atto notarile di fusione societaria del 5.4.2017, proponeva appello CP_1
con atto di citazione notificato il 7.3.2022, cui resisteva l'appellata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Occorre premettere che l'oggetto dell'appello in esame resta circoscritto alla fondatezza o meno della pretesa di €.132.156,45, di cui alle fatture nn. 268/2015,
269/2015, 48/2016, 67/2016, 81/2016 e 138/2016, concernente il corrispettivo
“variabile” per il periodo da ottobre 2014 a giugno 2016.
2.) Quanto, invece, alle restanti somme (euro 56.467,95) oggetto della diffida ad adempiere del 14.7.2016 e all'ingiunzione di pagamento del 24.8.2016, è acclarato in atti l'intervenuto pagamento parziale, con bonifico del 4.8.2016, dell'importo di
€.51.002,17, espressamente riferito alle fatture nn. 287/2015, 31/2016, 49/2016.
Non risulta viceversa documentato in atti alcun pagamento della somma - pur non contestata - di €.5.465,79 riferita alla fattura n.194 del 3.7.2016, pure oggetto della opposta ingiunzione. Sicchè tale importo è in ogni caso dovuto.
3 Non avendo in parte qua l'appello investito la sentenza appellata, ne consegue che la condanna al pagamento della suddetta somma, pure ivi contenuta, è ormai definitiva.
3.) Col gravame in esame l'appellante ha censurato l'interpretazione data dalla parte appellata, e recepita dal tribunale, alle pattuizioni contrattuali concernenti il corrispettivo dovuto, così infine ribadendo la diversa interpretazione già prospettata con l'atto introduttivo del giudizio. L'appello è parzialmente fondato.
Deve darsi atto che sulle questioni oggetto del presente giudizio questa Corte si è già pronunciata, con riferimento a pretese di analogo contenuto avanzate dalla società di gestione dell'aeroporto di nei confronti della società di noleggio CP_2 Parte_1
già assegnataria in proprio - prima della incorporazione di
[...] CP_1
- di autonomo rapporto di subconcessione di aree aeroportuali, con sentenza non definitiva n. 505/2023.
Il collegio intende prestare adesione a tale precedente, condividendolo.
Dispone l'art. 5 del contratto del 29.9.2014 intercorso tra e Controparte_1
(rubricato "corrispettivi"): CP_2
"
5.1 La subconcessionaria si obbliga a corrispondere alla per tutta la CP_2
durata della subconcessione:
- un importo annuo di € 2.500 oltre iva, quale corrispettivo per il godimento del box di cui al superiore punto 2.1;
- un importo annuo di € 59.400 oltre iva, come corrispettivo per l'utilizzo dei posti
Parte auto concessi all'interno dei parcheggi Rent a realizzati.
5.2. Un corrispettivo variabile determinato da royalties, nella misura del 6% da determinarsi sul 65% del fatturato totale della società (per tutti i contratti di noleggio che prevedano la consegna dell'auto nell'aeroporto di al netto CP_2
dell'IVA, del carburante consumato ed addebitato in fattura, dei danni causati dal cliente al veicolo ed addebitati in fattura. Resta convenuto tra le parti che le voci della fattura – escluse dal calcolo delle royalties – non possono, in ogni caso, incidere sul calcolo delle royalties stesse per una percentuale superiore al 40% dell'importo complessivo e totale delle fatture emesse, al netto della sola IVA.
4 Ove tale rapporto non fosse rispettato l'impresa di autonoleggio sarà, comunque, obbligata a corrispondere a un corrispettivo, a titolo di royalty, CP_2
calcolato su una percentuale di fatturato pari al 60% dell'ammontare complessivo
e totale delle fatture emesse, al netto della sola iva.
In ogni caso la garantisce un importo minimo, su base annua, Controparte_1
pari a € 61.900 da conguagliare con il corrispettivo variabile di cui al superiore punto 5.2. L'importo è da considerarsi IVA esclusa. Per ogni anno successivo al primo detti importi saranno adeguati sulla base della variazione dell'indice ISTAT per famiglie e operai".
A giudizio della Corte l'interpretazione corretta della disposizione in esame non può essere né quella prospettata dall'appellata e recepita dal tribunale (secondo cui il contratto prevedrebbe due corrispettivi minimi garantiti annuali, ossia un importo di €. 61.900,00 dovuto a titolo di corrispettivo fisso, ed altro pari importo a titolo di corrispettivo variabile, oltre alle royalties sul fatturato eventualmente eccedenti), né quella prospettata dall'appellante (secondo cui il contratto prevedrebbe un unitario e unico minimo garantito annuale di €.61.900,00 omnicomprensivo tanto della quota fissa quanto della quota variabile, oltre alle royalties sul fatturato eventualmente eccedenti).
Viceversa - come esattamente osservato dal summenzionato precedente di questa
Corte - l'importo "minimo garantito" di cui all'ultimo comma dell'art. 5 (€.61.900) altro non è se non la sommatoria dei due importi che costituiscono il corrispettivo
"fisso" indicato al punto 5.1 e pari ad € 2.500 per il box + € 59.400 per gli stalli. A questo importo minimo fisso deve aggiungersi l'ammontare delle royalties di cui al
“superiore punto 5.2”. L'ultimo comma dell'articolo 5 deve quindi intendersi quale sintesi del sistema del doppio binario di composizione del corrispettivo costituito da parte fissa (pari complessivamente a box + stalli e quindi ad € 61.900) cui va aggiunta la componente variabile costituita dalle royalties da calcolarsi con le percentuali sul fatturato ivi indicate.
A sostegno di tale interpretazione militano diversi, convergenti, argomenti, pure già evidenziati dalla segnalata pronuncia di questa Corte.
5 Va, anzitutto, osservato che l'ultimo comma dell'art.5, come reso palese dalla sua posizione in capoverso e dal riferimento ivi contenuto al “superiore punto 5.2”, non si occupa della componente variabile del corrispettivo, ma costituisce disposizione autonoma da quella di cui ai precedenti punti 5.1.e 5.2 riferiti, rispettivamente, al compenso fisso e al compenso variabile (una sorta di comma 5.3 ovvero 5.4), con funzione di sintesi, appunto, del sistema del doppio binario assicurato dal bando di gara.
D'altra parte, se l'importo di €. 61.900 di cui all'ultimo comma avesse dovuto intendersi, come ritenuto dal tribunale, quale ammontare minimo del corrispettivo
“variabile” per le royalties, la norma contrattuale avrebbe dovuto qualificarlo in tali precisi termini. Al contrario, la norma in esame ha indicato l'ammontare di € 61.900 che è esattamente pari alla somma delle due voci già specificate al punto 5.1 del corrispettivo fisso.
Di contro, se, come assume l'appellante, le royalties (quota variabile) dovessero intendersi come dovute solo se eccedenti la quota fissa del corrispettivo, allora il contratto si porrebbe in insanabile contrasto con il regolamento del corrispettivo dell'appalto per l'assegnazione degli spazi a noleggio predisposto dalla stazione appaltante, cui ha prestato adesione l'aggiudicataria, dal momento che sia il bando di gara, lex specialis della procedura (allegato 1), sia il disciplinare di gara (allegato
2), sia l'offerta di (allegato 3) oggetto di aggiudicazione (allegato Controparte_1
4), convergono nel determinare il corrispettivo come sommatoria di ammontare fisso e royalties variabili, queste ultime dovute in ogni caso, nell'esatta misura specificata
(6 % sul 65 % del fatturato "nettificato") e senza alcuna determinazione di importo minimo. Sicchè il contratto stipulato inter partes a definizione della procedura di aggiudicazione deve interpretarsi in senso conforme.
Orbene, risulta prospettato da sin dall'atto introduttivo del giudizio CP_1
e non contestato da , che il corrispettivo variabile (6 % sul 65 % del fatturato CP_2
"nettificato") effettivamente maturato nel periodo per cui è domanda (da maggio
2015, allorquando la società di noleggio ebbe ad avviare l'attività, a giugno 2016) è pari a complessivi €.2.436,30, come da allegato prospetto (doc. 8).
6 Trattandosi di importo non contestato e, d'altra parte, non rinvenendosi in atti altra documentazione contabile che possa consentire un diverso computo delle royalties dovute, l'odierna appellante va condannata al pagamento, a titolo di corrispettivo variabile maturato nel periodo in esame, dell'importo su specificato.
4.) In definitiva, ferma restando la revoca del decreto ingiuntivo già disposta, in riforma della sentenza appellata, e per essa, oggi, l'incorporante Controparte_1
va condannata al pagamento in favore di della Parte_1 Parte_1 CP_2
diversa somma complessiva di €. 7.902,09, di cui €.5.465,79 riferiti alla fattura n.194 del 3.7.2016, non contestata, €.2.436,30 a titolo di corrispettivo variabile maturato nel periodo da ottobre 2014 a giugno 2016.
Resta ferma la condanna al pagamento degli interessi di mora maturati rispetto ai pagamenti tardivi di cui alle fatture nn. 287/02 del 31.12.2015, 31/02 del 31.1.2016
e 49/02 del 29.2.2016, già disposta dalla sentenza di primo grado.
Tenuto conto delle ragioni della decisione e della riduzione della domanda, va disposta la compensazione per due terzi delle spese di entrambi i gradi, dovendosi porre la parte residua a carico della soccombente, liquidata applicati i parametri medi del DM n. 147/2022, vigenti al tempo della presente decisione (Cass. n. 1301/2017), tenuto conto del valore del credito effettivamente riconosciuto in giudizio (applicato il principio, di cui all'art. 5, comma 1, stesso DM, secondo cui “nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”: cfr. Cass. n.
29420/2019, riferita alla norma di identico tenore di cui al DM n. 140/2012).
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando: conferma la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo e condanna Parte_1
al pagamento, in favore di della somma di €.7.902,09, oltre
[...] Controparte_2
interessi moratori dal dovuto al soddisfo, nonché al pagamento degli interessi di mora maturati rispetto ai pagamenti tardivi di cui alle fatture n. 287/02 del 31 dicembre
2015, n. 31/02 del 31 gennaio 2016 e n. 49/02 del 29 febbraio 2016;
7 compensa per due terzi le spese del doppio grado di giudizio e condanna
[...]
al rimborso in favore di del restante terzo, che Parte_1 Controparte_2
liquida in €.1.133,00 quanto al primo grado ed €.1.322,00 quanto al presente grado, oltre rimborso 15 % spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 21 marzo 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 381/2022 R.G. promossa da cf: ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, quale incorporante di rappresentata e difesa, Controparte_1
per procura in atti, dall'avv. Calogero Valerio Scimemi, presso il cui studio in
Palermo è elettivamente domiciliata;
appellante contro
(cf: ), in persona Controparte_2 P.IVA_2
del legale rappr. pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv.
Antonio Scribano, presso il cui studio in Catania è elettivamente domiciliata;
appellata
Avente ad oggetto: corrispettivo di contratto di subconcessione.
All'udienza collegiale del 6.12.2024 i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni come in atti, qui da intendersi riportate e trascritte, e la causa era posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 22.8.2016, - azienda di autonoleggio Controparte_1
assegnataria, in regime di sub-concessione dalla società di gestione dell'aeroporto di in forza di contratto del 29.9.2014, di un box e di spazi CP_2 Controparte_2
esterni presso l'aeroporto di da destinarsi all'esercizio di attività di "noleggio CP_2
auto senza conducente" - proponeva, innanzi al Tribunale di Ragusa, nei confronti della summenzionata azione di accertamento negativo del credito di €. CP_2
188.624,40, prospettato dalla convenuta con diffida di pagamento del 14.7.2016, assumendo:
a) di aver già corrisposto le somme dovute a titolo di corrispettivo fisso ed altri oneri, di cui alle fatture 287/2015, 31/2016, 49/2016 (per complessivi €.51.002,17) come da allegato bonifico del 4.8.2016;
b) l'infondatezza della pretesa di €.132.156,45, di cui alle fatture nn. 268/2015,
269/2015, 48/2016, 67/2016, 81/2016 e 138/2016, concernente il corrispettivo
“variabile” per il periodo da ottobre 2014 a giugno 2016, siccome priva di titolo contrattuale;
deduceva, a tal riguardo, che il contratto di subconcessione doveva interpretarsi nel senso che la somma di €. 61.900,00, di cui al punto 5.1 dell'art. 5 del contratto, era da ritenersi il corrispettivo annuale omnicomprensivo (tanto fisso quanto variabile) minimo garantito dalla subconcessionaria, da conguagliare con il corrispettivo variabile di cui al successivo punto 5.2 stesso articolo (da calcolarsi, secondo quanto previsto contrattualmente, nella misura del 6% sul 65% del fatturato
"nettificato"), il quale ultimo era, pertanto, da corrispondersi solo nella misura eventualmente eccedente rispetto all'unitario ed unico minimo garantito annuale di
€.61.900,00.
Con atto notificato il 31.10.2016, proponeva opposizione al Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 1471/2016 del 24.8.2016, col quale il Tribunale di Ragusa le aveva intimato di pagare in favore della la somma di €. 188.624,40 - CP_2
oltre interessi e spese - già oggetto della diffida di pagamento e della domanda di accertamento negativo di cui sopra.
Resisteva la convenuta nei giudizi, assumendo:
2 a) di aver ricevuto il pagamento degli importi, non contestati, di cui alle fatture nn. 287/2015, 31/2016, 49/2016, con bonifico di data successiva al deposito del ricorso monitorio, avvenuto il giorno 3.8.2016;
b) la debenza delle restanti somme ingiunte, dal momento che il contratto in realtà aveva inteso garantire alla subconcedente tanto il corrispettivo fisso di €.61.900,00, quanto un corrispettivo variabile minimo di pari importo, fatta salva l'eventuale differenza dovuta a titolo di royalties sul fatturato, ove eccedente.
I due giudizi (rispettivamente iscritti al n. 3441/2016 e n. 4540/2016) venivano riuniti e quindi decisi, dal tribunale ragusano, con sentenza n. 271/2022 pubblicata il
3.3.2022. Il giudice riteneva condivisibile l'interpretazione del contratto prospettata dalla , sicchè rigettava la domanda di accertamento negativo proposta da CP_2
e, dato atto dei pagamenti parziali avvenuti successivamente alla sua CP_1
emissione (per complessivi €. 51.002,17), revocava l'opposto decreto ingiuntivo e condannava al pagamento della differenza di €.137.623,00 oltre Controparte_1
interessi moratori dalle scadenze al soddisfo e spese di lite.
Avverso detta pronunzia quale società incorporante di Parte_1 [...]
giusta atto notarile di fusione societaria del 5.4.2017, proponeva appello CP_1
con atto di citazione notificato il 7.3.2022, cui resisteva l'appellata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Occorre premettere che l'oggetto dell'appello in esame resta circoscritto alla fondatezza o meno della pretesa di €.132.156,45, di cui alle fatture nn. 268/2015,
269/2015, 48/2016, 67/2016, 81/2016 e 138/2016, concernente il corrispettivo
“variabile” per il periodo da ottobre 2014 a giugno 2016.
2.) Quanto, invece, alle restanti somme (euro 56.467,95) oggetto della diffida ad adempiere del 14.7.2016 e all'ingiunzione di pagamento del 24.8.2016, è acclarato in atti l'intervenuto pagamento parziale, con bonifico del 4.8.2016, dell'importo di
€.51.002,17, espressamente riferito alle fatture nn. 287/2015, 31/2016, 49/2016.
Non risulta viceversa documentato in atti alcun pagamento della somma - pur non contestata - di €.5.465,79 riferita alla fattura n.194 del 3.7.2016, pure oggetto della opposta ingiunzione. Sicchè tale importo è in ogni caso dovuto.
3 Non avendo in parte qua l'appello investito la sentenza appellata, ne consegue che la condanna al pagamento della suddetta somma, pure ivi contenuta, è ormai definitiva.
3.) Col gravame in esame l'appellante ha censurato l'interpretazione data dalla parte appellata, e recepita dal tribunale, alle pattuizioni contrattuali concernenti il corrispettivo dovuto, così infine ribadendo la diversa interpretazione già prospettata con l'atto introduttivo del giudizio. L'appello è parzialmente fondato.
Deve darsi atto che sulle questioni oggetto del presente giudizio questa Corte si è già pronunciata, con riferimento a pretese di analogo contenuto avanzate dalla società di gestione dell'aeroporto di nei confronti della società di noleggio CP_2 Parte_1
già assegnataria in proprio - prima della incorporazione di
[...] CP_1
- di autonomo rapporto di subconcessione di aree aeroportuali, con sentenza non definitiva n. 505/2023.
Il collegio intende prestare adesione a tale precedente, condividendolo.
Dispone l'art. 5 del contratto del 29.9.2014 intercorso tra e Controparte_1
(rubricato "corrispettivi"): CP_2
"
5.1 La subconcessionaria si obbliga a corrispondere alla per tutta la CP_2
durata della subconcessione:
- un importo annuo di € 2.500 oltre iva, quale corrispettivo per il godimento del box di cui al superiore punto 2.1;
- un importo annuo di € 59.400 oltre iva, come corrispettivo per l'utilizzo dei posti
Parte auto concessi all'interno dei parcheggi Rent a realizzati.
5.2. Un corrispettivo variabile determinato da royalties, nella misura del 6% da determinarsi sul 65% del fatturato totale della società (per tutti i contratti di noleggio che prevedano la consegna dell'auto nell'aeroporto di al netto CP_2
dell'IVA, del carburante consumato ed addebitato in fattura, dei danni causati dal cliente al veicolo ed addebitati in fattura. Resta convenuto tra le parti che le voci della fattura – escluse dal calcolo delle royalties – non possono, in ogni caso, incidere sul calcolo delle royalties stesse per una percentuale superiore al 40% dell'importo complessivo e totale delle fatture emesse, al netto della sola IVA.
4 Ove tale rapporto non fosse rispettato l'impresa di autonoleggio sarà, comunque, obbligata a corrispondere a un corrispettivo, a titolo di royalty, CP_2
calcolato su una percentuale di fatturato pari al 60% dell'ammontare complessivo
e totale delle fatture emesse, al netto della sola iva.
In ogni caso la garantisce un importo minimo, su base annua, Controparte_1
pari a € 61.900 da conguagliare con il corrispettivo variabile di cui al superiore punto 5.2. L'importo è da considerarsi IVA esclusa. Per ogni anno successivo al primo detti importi saranno adeguati sulla base della variazione dell'indice ISTAT per famiglie e operai".
A giudizio della Corte l'interpretazione corretta della disposizione in esame non può essere né quella prospettata dall'appellata e recepita dal tribunale (secondo cui il contratto prevedrebbe due corrispettivi minimi garantiti annuali, ossia un importo di €. 61.900,00 dovuto a titolo di corrispettivo fisso, ed altro pari importo a titolo di corrispettivo variabile, oltre alle royalties sul fatturato eventualmente eccedenti), né quella prospettata dall'appellante (secondo cui il contratto prevedrebbe un unitario e unico minimo garantito annuale di €.61.900,00 omnicomprensivo tanto della quota fissa quanto della quota variabile, oltre alle royalties sul fatturato eventualmente eccedenti).
Viceversa - come esattamente osservato dal summenzionato precedente di questa
Corte - l'importo "minimo garantito" di cui all'ultimo comma dell'art. 5 (€.61.900) altro non è se non la sommatoria dei due importi che costituiscono il corrispettivo
"fisso" indicato al punto 5.1 e pari ad € 2.500 per il box + € 59.400 per gli stalli. A questo importo minimo fisso deve aggiungersi l'ammontare delle royalties di cui al
“superiore punto 5.2”. L'ultimo comma dell'articolo 5 deve quindi intendersi quale sintesi del sistema del doppio binario di composizione del corrispettivo costituito da parte fissa (pari complessivamente a box + stalli e quindi ad € 61.900) cui va aggiunta la componente variabile costituita dalle royalties da calcolarsi con le percentuali sul fatturato ivi indicate.
A sostegno di tale interpretazione militano diversi, convergenti, argomenti, pure già evidenziati dalla segnalata pronuncia di questa Corte.
5 Va, anzitutto, osservato che l'ultimo comma dell'art.5, come reso palese dalla sua posizione in capoverso e dal riferimento ivi contenuto al “superiore punto 5.2”, non si occupa della componente variabile del corrispettivo, ma costituisce disposizione autonoma da quella di cui ai precedenti punti 5.1.e 5.2 riferiti, rispettivamente, al compenso fisso e al compenso variabile (una sorta di comma 5.3 ovvero 5.4), con funzione di sintesi, appunto, del sistema del doppio binario assicurato dal bando di gara.
D'altra parte, se l'importo di €. 61.900 di cui all'ultimo comma avesse dovuto intendersi, come ritenuto dal tribunale, quale ammontare minimo del corrispettivo
“variabile” per le royalties, la norma contrattuale avrebbe dovuto qualificarlo in tali precisi termini. Al contrario, la norma in esame ha indicato l'ammontare di € 61.900 che è esattamente pari alla somma delle due voci già specificate al punto 5.1 del corrispettivo fisso.
Di contro, se, come assume l'appellante, le royalties (quota variabile) dovessero intendersi come dovute solo se eccedenti la quota fissa del corrispettivo, allora il contratto si porrebbe in insanabile contrasto con il regolamento del corrispettivo dell'appalto per l'assegnazione degli spazi a noleggio predisposto dalla stazione appaltante, cui ha prestato adesione l'aggiudicataria, dal momento che sia il bando di gara, lex specialis della procedura (allegato 1), sia il disciplinare di gara (allegato
2), sia l'offerta di (allegato 3) oggetto di aggiudicazione (allegato Controparte_1
4), convergono nel determinare il corrispettivo come sommatoria di ammontare fisso e royalties variabili, queste ultime dovute in ogni caso, nell'esatta misura specificata
(6 % sul 65 % del fatturato "nettificato") e senza alcuna determinazione di importo minimo. Sicchè il contratto stipulato inter partes a definizione della procedura di aggiudicazione deve interpretarsi in senso conforme.
Orbene, risulta prospettato da sin dall'atto introduttivo del giudizio CP_1
e non contestato da , che il corrispettivo variabile (6 % sul 65 % del fatturato CP_2
"nettificato") effettivamente maturato nel periodo per cui è domanda (da maggio
2015, allorquando la società di noleggio ebbe ad avviare l'attività, a giugno 2016) è pari a complessivi €.2.436,30, come da allegato prospetto (doc. 8).
6 Trattandosi di importo non contestato e, d'altra parte, non rinvenendosi in atti altra documentazione contabile che possa consentire un diverso computo delle royalties dovute, l'odierna appellante va condannata al pagamento, a titolo di corrispettivo variabile maturato nel periodo in esame, dell'importo su specificato.
4.) In definitiva, ferma restando la revoca del decreto ingiuntivo già disposta, in riforma della sentenza appellata, e per essa, oggi, l'incorporante Controparte_1
va condannata al pagamento in favore di della Parte_1 Parte_1 CP_2
diversa somma complessiva di €. 7.902,09, di cui €.5.465,79 riferiti alla fattura n.194 del 3.7.2016, non contestata, €.2.436,30 a titolo di corrispettivo variabile maturato nel periodo da ottobre 2014 a giugno 2016.
Resta ferma la condanna al pagamento degli interessi di mora maturati rispetto ai pagamenti tardivi di cui alle fatture nn. 287/02 del 31.12.2015, 31/02 del 31.1.2016
e 49/02 del 29.2.2016, già disposta dalla sentenza di primo grado.
Tenuto conto delle ragioni della decisione e della riduzione della domanda, va disposta la compensazione per due terzi delle spese di entrambi i gradi, dovendosi porre la parte residua a carico della soccombente, liquidata applicati i parametri medi del DM n. 147/2022, vigenti al tempo della presente decisione (Cass. n. 1301/2017), tenuto conto del valore del credito effettivamente riconosciuto in giudizio (applicato il principio, di cui all'art. 5, comma 1, stesso DM, secondo cui “nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”: cfr. Cass. n.
29420/2019, riferita alla norma di identico tenore di cui al DM n. 140/2012).
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando: conferma la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo e condanna Parte_1
al pagamento, in favore di della somma di €.7.902,09, oltre
[...] Controparte_2
interessi moratori dal dovuto al soddisfo, nonché al pagamento degli interessi di mora maturati rispetto ai pagamenti tardivi di cui alle fatture n. 287/02 del 31 dicembre
2015, n. 31/02 del 31 gennaio 2016 e n. 49/02 del 29 febbraio 2016;
7 compensa per due terzi le spese del doppio grado di giudizio e condanna
[...]
al rimborso in favore di del restante terzo, che Parte_1 Controparte_2
liquida in €.1.133,00 quanto al primo grado ed €.1.322,00 quanto al presente grado, oltre rimborso 15 % spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 21 marzo 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo
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