Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/09/2018, n. 21903
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Sentenza 7 settembre 2018

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La domanda di mero accertamento della natura professionale dell'infortunio, nonché, specificamente, della sussistenza del nesso di causalità tra infortunio e prestazione lavorativa (in assenza di una inabilità permanente residuata indennizzabile) è inammissibile, risolvendosi in una richiesta di accertamento di meri fatti, incompatibile con la funzione del processo che può essere utilizzato solo a tutela di diritti sostanziali e deve concludersi (salvo casi eccezionali) con il raggiungimento dell'effetto giuridico tipico, cioè con l'affermazione o la negazione del diritto dedotto in giudizio, onde i fatti possono essere accertati dal giudice solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sé e per gli effetti possibili e futuri che da tale accertamento si vorrebbero ricavare. Né può ritenersi che la natura lavorativa dell'infortunio costituisca questione pregiudiziale al diritto alla rendita, come tale suscettibile, a norma dell'art. 34 c.p.c., di accertamento incidentale con efficacia di giudicato separatamente dall'esame della domanda principale, essendo invece uno degli elementi costitutivi del diritto medesimo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/09/2018, n. 21903
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21903
    Data del deposito : 7 settembre 2018

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