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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/12/2025, n. 4452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4452 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 11 dicembre 2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.6280/2025 R.G. Lavoro, promossa
DA
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Concordia n. 150, , rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio C.F._1 separato allegato al ricorso introduttivo, dall'avvocato Enzo Biondo.
RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo Presidente legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, COD. con sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, CP_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avvocati Raimund Bauer e Pier Luigi Tomaselli;
-RESISTENTE-
Oggetto: indebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente, erede di titolare di pensione n.45008317, categoria VOS, con Persona_1
CP_ ricorso depositato il 24.06.2025, ha premesso di aver ricevuto dall' le seguenti comunicazioni:
1) nota del 28.11.2024, con cui l' le comunicava, che era stato corrisposto al sig. CP_1 Per_1 un pagamento non dovuto sulla sua pensione n. 45008317, categoria VOS, per il periodo
[...] dal 01.01.2004 al 31.08.2009, pari ad € 5.065.92, per le seguenti motivazioni: a) E' stato rideterminato l'importo del trattamento di famiglia che, a seguito dell'accertamento dei redditi familiari, è inferiore a quello indebitamente percepito;
b) E' stata percepita indebitamente la maggiorazione sociale non spettante a causa dell'accertamento di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
c) E' stato corrisposto l'importo minimale per le pensioni in convenzione internazionale non spettante (art. 3, comma 15 e 16, della legge 335/1995). 2) nota del 28.11.2024 con la quale l' le comunicava che era stato corrisposto al sig. CP_1 Per_1 un pagamento non dovuto sulla sua pensione n. 45008317, categoria VOS, per il periodo
[...] dal 01.07.2013 al 31.12.2014, pari ad € 364,38, per la seguente motivazione: E' stato rideterminato l'importo del trattamento di famiglia che, a seguito dell'accertamento dei redditi familiari, è inferiore a quello indebitamente percepito.
3) nota del 28.11.2024, con la quale l' le comunicava, che era stato corrisposto al sig. CP_1 Per_1 un pagamento non dovuto sulla sua pensione n. 45008317, categoria VOS, per il periodo
[...] dal 01.07.2011 al 30.06.2013, pari ad € a 23,71, per la seguente motivazione: E' stato rideterminato l'importo del trattamento di famiglia che, a seguito dell'accertamento dei redditi familiari, è inferiore a quello indebitamente percepito. Ha premesso di aver proposto avverso i sopracitati provvedimenti ricorso amministrativo rigettato con delibera del 17.02.2025
Ritiene le somme richieste dall' , con le sopracitate comunicazioni, non dovute. In particolare, CP_1 con riferimento all'indebito di cui al n. 1) pari ad € 5.065.92, ha eccepito l'intervenuta prescrizione decennale in assenza di atti interruttivi della stessa. Ha, inoltre, eccepito, l'irripetibilità degli indebiti contestati, ai sensi dell'art. 52, comma 2, della L. n. 88/1989, e dell'art. 13 L. 412/1991. A tal fine ha dedotto che l'erogazione delle somme è stata effettuata in base ad un formale provvedimento definitivo dell' e che il suo dante causa ha sempre provveduto in maniera completa ed esaustiva CP_1
a comunicare tutti i fatti incidenti sul diritto e sulla misura della prestazione pensionistica in godimento. Ha quindi rilevato che il pagamento è avvenuto in assenza di dolo o colpa da parte dell'interessato e che lo stesso scaturisce da un errore imputabile all'ente previdenziale, che ha erroneamente valutato i redditi allo stesso già noti. Ritiene stante la buona fede e il legittimo affidamento del percettore della prestazione che gli indebiti contestati siano irripetibili. Ha concluso chiedendo: Preliminarmente, sospendere, l'efficacia degli indebiti impugnati;
Accertate e dichiarare che il presunto indebito pari ad € 5.065.92, di cui alla comunicazione del 28.11.2024, a mezzo raccomandata A/R n. 66512510066-1, è prescritto per il decorso dell'ordinario termine di prescrizione decennale d cui all'art. 2946 c.c.; in subordine, accertare e dichiarare, per le motivazioni si cui in narrativa, che nessuna somma è dovuta all' dalla ricorrente in relazione al presunto CP_1 indebito pari ad € 5.065.92, di cui alla comunicazione del 28.11.2024, a mezzo raccomandata A/R n.
66512510066 -1; Accertare e dichiarare, per le motivazioni di cui in narrativa, che nessuna somma è dovuta all' dalla ricorrente in relazione all'indebito pari ad € 364,38 di cui alla comunicazione CP_1 del 28.11.2024, a mezzo raccomandata A/R n. 66512510055-0; Accertare e dichiarare, per le motivazioni di cui in narrativa, che nessuna somma è dovuta all' dalla ricorrente in relazione CP_1 all'indebito pari ad € 23,71 di cui alla comunicazione del 28.11.2024, a mezzo raccomandata A/R n.
66512510067-2; 7) Per l'effetto annullare tutti gli indebiti impugnati. Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre spese generali (15%), IVA (22%) e CPA (4%) come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto professionista antistatario.
Si è costituito, con memorie depositate il dì 08.10.2025, l' che ha, preliminarmente, precisato CP_1
l'origine degli indebiti in oggetto rappresentando che gli stessi risultano tutti tempestivamente notificati a e successivamente alla ricorrente nel rispetto del termine di Persona_1 prescrizione decennale. Ritiene che non possa escludersi il dolo in capo al ricorrente stante la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione e che il CP_3 era consapevole di aver superato, a causa della prestazione estera, i limiti reddituali e percepito prestazioni non spettanti. Ha evidenziato che, per le prestazioni collegate al reddito, la verifica del possesso dei requisiti economici viene fatta annualmente e che la prestazione è sempre liquidata con CP_ carattere di provvisorietà sulla base del reddito presunto e che nell'anno successivo l' come è avvenuto nel caso in esame, opera la liquidazione definitiva o la modifica o la sospensione sulla base delle dichiarazioni reddituali rese dagli interessati.
Ha precisato che l'art. 52 legge 88/1989 prevede la irripetibilità delle somme corrisposte per errore imputabile all'Ente, escludendola qualora l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. E che l'art. 13, legge 412/91, norma di interpretazione autentica dell'art 52 predetto, subordina l'irripetibilità alla sussistenza delle seguenti condizioni: che il pagamento delle somme avvenga in base a formale, definitivo provvedimento;
che l'errore sia imputabile all'ente erogatore e l'insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata, la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'ente competente.
Ha, quindi, evidenziato che la mancanza di una di dette condizioni esclude la irripetibilità dell'indebito. Ha precisato che l'importo del trattamento di famiglia e della maggiorazione sociale sono prestazioni collegate al reddito e la prestazione è sempre liquidata con carattere di provvisorietà sulla base del reddito presunto. Ritiene che nel caso di specie, di mancata comunicazione dei redditi, trovi applicazione l'art.35, co.8, d.l. n. 2008 conv. in legge n. 14/2009 ed ha richiamato il comma 10 bis dell'art.35 introdotto dall'art.13, co.6, lett. c), d.l. n.78/2010. Ha precisato che la novella del 2010 CP_ ha limitato i soggetti obbligati ad effettuare la comunicazione all' individuandoli in coloro che non effettuano la dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle Entrate o che percepiscono redditi rilevanti ai fini delle prestazioni assistenziali o previdenziali non inclusi nella dichiarazione al fisco.
Ha rappresentato che qualunque sia l'anno a cui l'indebito pensionistico si riferisca, il recupero sulla prestazione deve essere effettuato entro l'anno successivo a quello in cui è stata acquisita l'informazione rilevante ai fini del diritto o della misura del trattamento a carico dell' e che CP_1 nella specie detto termine risulta rispettato. Ha escluso, quindi che possa ravvisarsi un legittimo affidamento in capo al rd ha, infine, eccepito che grava sul ricorrente l'onere di provare i Per_1 fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto. Ha concluso chiedendo: rigettarsi il ricorso confermando il credito dell' . In subordine ritenere dovute le somme che saranno CP_1 accertate in corso di causa. Spese, competenze ed onorari vinti come per legge
Con provvedimento del 25.11.2025, la causa è stata delegata, per la decisione, al sottoscritto giudicante e rinviata all'udienza del 11.12.2025 disponendone la trattazione nelle forme di cui all'art.127 ter c.p.c.. Le parti costituite hanno depositato le note scritte ai sensi della citata normativa, insistendo ciascuna nelle rispettive conclusioni.
La causa istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.
_______________
2 Il ricorso è parzialmente fondato e può quindi trovare solo parziale accoglimento.
Occorre premettere che nella specie si controverte di indebito previdenziale. Parte ricorrente ha eccepito l'irripetibilità delle somme richiesta dall' con le comunicazioni datate 28.11.2024. CP_1
CP_ Precisamente, con riferimento alla nota del 28.11.2024 con la quale l' ha chiesto la restituzione della somma pari ad € 5.065.92 indebitamente percepita da per il periodo Persona_1
01.01.2004 al 31.08.2009, indebito pratica n.1034356, parte ricorrente ha in primo luogo eccepito la prescrizione del diritto di credito vantato dall'Istituto, stante l'assenza di atti interruttivi della prescrizione.
Va precisato che in materia di ripetizione di indebito, la prescrizione è decennale, ex artt. 2033 e 2946 cod. civ. e decorre dal momento della indebita erogazione. L'erogazione indebita riguarda il periodo dal 01.01.2004 al 31.08.2009. L'Istituto previdenziale ha prodotto quale primo atto interruttivo della
CP_ prescrizione la comunicazione di Riliquidazione del 14 maggio 2009 (doc 2 fasc . Si osserva, che a tale documento nessuna efficacia interruttiva della prescrizione può essere riconosciuta stante
CP_ che non risulta documentato dall' che lo stesso sia pervenuta al destinatario. L'istituto ha, altresì,
CP_ prodotto i cedolini della pensione (doc da 17 a 24 fasc. che documentano il recupero rateale
CP_ CP_ dell'indebito da agosto 2009 (doc. 17 fasc. a luglio 2014 (doc. 22 fasc. . Nulla risulta documentato per il periodo successivo a luglio 2014. Ed invero nessuna trattenuta per il recupero dell'indebito risulta documentata per i periodi successivi a luglio 2014, né l' ha prodotto atti CP_1 interruttivi della prescrizione. Ciò posto si osserva che pur attribuendo efficacia interruttiva della prescrizione alle documentate trattenute sulla pensione si deve ritenere, in assenza di documentati validi atti interruttivi della prescrizione, che alla data in cui è pervenuta la richiesta di restituzione
CP_ alla ricorrente, 19.12.2024 (doc. 9 e 10 fasc. , la prescrizione decennale si era ampiamente perfezionata. Pertanto nulla è dovuto dall'erede per l'indebito di € 5.065.92, pratica n.1034356 essendosi prescritto il diritto dell'Ente a ripetere la somma di €.5.065.92, corrisposta per il periodo dal 01.01.2004 al 31.08.2009.
Con riferimento ai restanti indebiti, premesso che parte ricorrente non ha provato il diritto alla prestazione per cui è causa, occorre rilevare che entrambi scaturiscono dal superamento dei limiti CP_ reddituali. Ciò posto si osserva che nella specie non ricorre l'ipotesi di errore da parte dell' Ed invero avuto riguardo alle motivazioni di ciascun indebito è di tutta evidenza che gli stessi non scaturiscono da un errore dell' ma da una verifica e dal conseguente ricalcolo che l'istituto ha CP_1 eseguito dopo aver acquisto dati reddituali certi.
Per entrambi gli indebiti nelle rispettive note del 28.11.2024 è data leggere la seguente motivazione:
E' stato rideterminato l'importo del trattamento di famiglia che, a seguito dell'accertamento dei redditi familiari, è inferiore a quello indebitamente percepito.
Per quel che qui rileva si richiama quanto statuito in merito dalla Suprema Corte (Sent. Sez. L Num.
13918/2021): “L'art.13 norma di interpretazione autentica dell'art.52 l. 88/89 al secondo comma prevede: “L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati CP_1 incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.
Si è affermato, al riguardo, che "l'obbligo dell' di procedere annualmente alla verifica dei CP_1 redditi dei pensionati, prevista dalla L. n. 412 del 1991, art. 13 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicchè il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo" (v. Cass. nn. 3802 e 15039 del 2019; Cass. n. 953 del 2012, ma v. anche Cass. n. 1228 del 2011 e Cass. n. 18551 del 2017).
10. Da ciò il corollario che la questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale venga autonomamente a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato, non appartiene in sè all'ambito degli errori e quindi CP_1 alla sfera della non ripetibilità indicata dall'art. 52, comma 2, I. n. 88/1989 (come modificato dal comma 1 dell'art. 13 I. n. 412 del 1991), soggiacendo invece alla regola di ripetibilità in un termine decadenziale, stabilito appunto dal citato art. 13, comma 2.
11. Ratto della disciplina è che tra la percezione di una prestazione connessa al reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditi al di sotto della soglia che condiziona an o il quantum della prestazione stessa si manifesta una "fisiologica sfasatura temporale" (Corte Cost. n. 166 del 1996), data dai tempi tecnici affinchè i dati disponibili all' siano "immessi nei circuiti delle verifiche CP_1 contabili" (così ancora Corte Cost. cit.). Su tali tempi tecnici si esercita la discrezionalità legislativa finalizzata a contemperare le esigenze di certezza del beneficiario con le difficoltà insite nella complessità organizzativa del sistema pensionistico.
12. Dunque, come già affermato da questa Corte (v. Cass. n. 3802 del 2019), la norma non ha riguardo
(solo) al momento della conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione, ma ad un'attività di verifica, ovverosia di controllo organizzato sul rapporto tra prestazioni ed entrate, con riferimento alla moltitudine di persone che godono di diritti pensionistici dipendenti dai rispettivi redditi.
13. Il dato letterale fa poi riferimento ad una verifica da effettuare annualmente, ovverosia per ciascun anno civile (come tale intendendosi il periodo dal 10gennaio al 31 dicembre), e ad un anno successivo entro cui deve procedersi al recupero. Il significato dell'avverbio annualmente è plurimo e fondante dell'intera disciplina: non contiene un termine decadenziale, ma solo la fissazione del referente temporale (a quo) del successivo termine (entro l'anno successivo) il cui superamento è idoneo a estinguere il diritto.
14. Pertanto, per un verso, la decadenza dì cui all'art. 13, comma 2, riguarda il mancato rispetto del termine finale per l'attività di recupero e non il termine stabilito per le attività di verifica annuali, rispetto al quale la previsione ha la portata di una mera norma di azione della P.A., finalizzata a scandirne l'incedere accertativo.
15. Per altro verso, sulla scia della giurisprudenza di legittimità secondo cui la verifica può aversi solo allorquando l'ente sia in possesso di dati reddituali certi (v., fra le tante, Cass. n. 953 del 2012), il senso della previsione è quello per cui il termine, nel suo complesso, ha decorrenza dall'anno in cui l'ente ha avuto conoscenza (o conoscibilità) dei dati da cui emerge il superamento dei limiti reddituali e quindi li ha anche potuti verificare.
16. Inoltre, la norma non afferma che il recupero debba intervenire entro un anno dalla verifica, ma entro l'anno successivo, ove l'aggiunta dell'aggettivo "successivo" risulterebbe pleonastica se il senso fosse quello di fare riferimento al termine di un anno calcolato dal momento di conoscibilità dei redditi.
17. All'interno di tale articolato procedimento si colloca la previsione del comma 2 dell'art. 13 cit. secondo la quale l' < {...) provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente CP_1 pagato in eccedenza>. Il termine < recupero> non può essere inteso, come ha fatto la sentenza impugnata, nel senso che entro l'anno (civile) successivo a quello in cui è pervenuta la dichiarazione reddituale l'intero importo debba essere in effetti restituito all' , ma va inteso nel senso che entro CP_1 tale termine l' deve formalizzare la richiesta di restituzione dell'importo ritenuto indebito e CP_1 cioè deve iniziare il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato. In questo senso si è già pronunciata questa Corte di legittimità con la recente ordinanza n. 23031 del 2020. Una diversa interpretazione non appare coerente con l'iter procedimentalizzato che caratterizza la formazione degli atti di una pubblica amministrazione (quale è l' ) finendo per CP_1 affidare il prodursi dell'effetto impeditivo della decadenza ad un evento (l'effettivo recupero) che sta a valle dell'attività amministrativa e che risente inevitabilmente della condotta del soggetto obbligato.
Inoltre, qualora si accedesse a tale interpretazione, si finirebbe in modo paradossale per escludere la possibilità di rateizzare la restituzione dell'indebito che è posta nell'esclusivo interesse del pensionato, come peraltro avvenuto nel caso di specie ove l' ha comunicato che il recupero sarebbe avvenuto CP_1 mediante trattenute sulla pensione in trentasei rate decorrenti dal mese di agosto 2010.
La sentenza impugnata, che non si è attenuta al seguente principio: " L'art. 13, secondo comma, I. n.
412 del 1991, laddove prevede che l' provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto CP_1 eventualmente pagato in eccedenza, va inteso nel senso che entro tale termine l' deve CP_1 formalizzare la richiesta di restituzione dell'importo ritenuto indebito e cioè deve iniziare il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato".
Nella specie l' ha affermato che il ricorrente ha omesso di fornire i dati reddituali. Va precisato CP_1 che nulla ha documentato la ricorrente in merito alla data di comunicazione dei suddetti redditi limitandosi ad affermare che il suo dante causa ha sempre provveduto in maniera completa ed esaustiva a comunicare tutti i fatti incidenti sul diritto e sulla misura della prestazione pensionistica in godimento.
Invero con riferimento all'indebito di € 364,38 pratica n. 10800640 ed afferente a somme indebitamente erogate dal 01.07.2013 al 31.12.2014, a pagina 2 della memoria di costituzione è dato leggere che è scaturito a seguito della lettura del REDEST 2013, avvenuta il 28/07/2014, e caricato in procedura in data 29/07/2014. Ne consegue che essendo la comunicazione del 2013 Pt_2 avvenuta nel 2014 la notifica dell'indebito e la conseguente richiesta di restituzione avvenuta il CP_ 26.05.2015 (doc. 3 e 4 fasc. è da ritenersi tempestiva in quanto effettuata entro il 31.12. 2015 e cioè entro l'anno successivo all'accertamento. Deve, quindi ritenersi che in alcuna decadenza è incorso l' . CP_1
Quanto all'indebito pratica numero 11520279 di €. 23,71 ed afferente a somme indebitamente erogate CP_ dal 01.07.2011 al 31.12.2013. l' a pagina 2 e 3 del ricorso ha precisato che è scaturito a seguito
“di ricostituzione effettuata dalla sede a seguito della liquidazione di una prestazione assistenziale”.
L'indebito e la richiesta di restituzione, risulta notificata al pensionato in data 26.05.2015 (doc. 5 e
6)”. Invero avuto riguardo al periodo dell'erogazione indebita si deve ritenere che la liquidazione della prestazione assistenziale sia avvenuta in data anteriore. La liquidazione della prestazione assistenziale è stata operata dall' , il quale avendo tutti dati in suo possesso ben avrebbe potuto CP_1 operare tempestivamente la verifica e richiedere la restituzione dele somme corrisposte entro l'anno successivo. Da quanto sopra consegue che l' è incorso nella decadenza prevista dalla dal CP_1 comma 2 dellart.13 L. 412/91 e pertanto l'indebito è irripetibile
Per quanto sopra il ricorso può trovare solo parziale accoglimento
3. Quanto alle spese di lite, tenuto conto dell'esito della lite e dell'esiguo importo dell'indebito CP_ ripetibile, le stesse, liquidate come in dispositivo, vengono poste a carico dell' e distratte in favore del procuratore di parte ricorrente
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6280/2025R.G. così statuisce: dichiara irripetibile l'indebito partica n. 1034356 di €. 5.065,92 e l'indebito pratica numero 11520279 di €. 23,71; nel resto rigetta il ricorso;
condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano CP_1 in complessivi €.1.863,50 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone la distrazione a favore del procuratore antistatario.
Catania 15 dicembre 2025,
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 11 dicembre 2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.6280/2025 R.G. Lavoro, promossa
DA
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Concordia n. 150, , rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio C.F._1 separato allegato al ricorso introduttivo, dall'avvocato Enzo Biondo.
RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo Presidente legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, COD. con sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, CP_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avvocati Raimund Bauer e Pier Luigi Tomaselli;
-RESISTENTE-
Oggetto: indebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente, erede di titolare di pensione n.45008317, categoria VOS, con Persona_1
CP_ ricorso depositato il 24.06.2025, ha premesso di aver ricevuto dall' le seguenti comunicazioni:
1) nota del 28.11.2024, con cui l' le comunicava, che era stato corrisposto al sig. CP_1 Per_1 un pagamento non dovuto sulla sua pensione n. 45008317, categoria VOS, per il periodo
[...] dal 01.01.2004 al 31.08.2009, pari ad € 5.065.92, per le seguenti motivazioni: a) E' stato rideterminato l'importo del trattamento di famiglia che, a seguito dell'accertamento dei redditi familiari, è inferiore a quello indebitamente percepito;
b) E' stata percepita indebitamente la maggiorazione sociale non spettante a causa dell'accertamento di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
c) E' stato corrisposto l'importo minimale per le pensioni in convenzione internazionale non spettante (art. 3, comma 15 e 16, della legge 335/1995). 2) nota del 28.11.2024 con la quale l' le comunicava che era stato corrisposto al sig. CP_1 Per_1 un pagamento non dovuto sulla sua pensione n. 45008317, categoria VOS, per il periodo
[...] dal 01.07.2013 al 31.12.2014, pari ad € 364,38, per la seguente motivazione: E' stato rideterminato l'importo del trattamento di famiglia che, a seguito dell'accertamento dei redditi familiari, è inferiore a quello indebitamente percepito.
3) nota del 28.11.2024, con la quale l' le comunicava, che era stato corrisposto al sig. CP_1 Per_1 un pagamento non dovuto sulla sua pensione n. 45008317, categoria VOS, per il periodo
[...] dal 01.07.2011 al 30.06.2013, pari ad € a 23,71, per la seguente motivazione: E' stato rideterminato l'importo del trattamento di famiglia che, a seguito dell'accertamento dei redditi familiari, è inferiore a quello indebitamente percepito. Ha premesso di aver proposto avverso i sopracitati provvedimenti ricorso amministrativo rigettato con delibera del 17.02.2025
Ritiene le somme richieste dall' , con le sopracitate comunicazioni, non dovute. In particolare, CP_1 con riferimento all'indebito di cui al n. 1) pari ad € 5.065.92, ha eccepito l'intervenuta prescrizione decennale in assenza di atti interruttivi della stessa. Ha, inoltre, eccepito, l'irripetibilità degli indebiti contestati, ai sensi dell'art. 52, comma 2, della L. n. 88/1989, e dell'art. 13 L. 412/1991. A tal fine ha dedotto che l'erogazione delle somme è stata effettuata in base ad un formale provvedimento definitivo dell' e che il suo dante causa ha sempre provveduto in maniera completa ed esaustiva CP_1
a comunicare tutti i fatti incidenti sul diritto e sulla misura della prestazione pensionistica in godimento. Ha quindi rilevato che il pagamento è avvenuto in assenza di dolo o colpa da parte dell'interessato e che lo stesso scaturisce da un errore imputabile all'ente previdenziale, che ha erroneamente valutato i redditi allo stesso già noti. Ritiene stante la buona fede e il legittimo affidamento del percettore della prestazione che gli indebiti contestati siano irripetibili. Ha concluso chiedendo: Preliminarmente, sospendere, l'efficacia degli indebiti impugnati;
Accertate e dichiarare che il presunto indebito pari ad € 5.065.92, di cui alla comunicazione del 28.11.2024, a mezzo raccomandata A/R n. 66512510066-1, è prescritto per il decorso dell'ordinario termine di prescrizione decennale d cui all'art. 2946 c.c.; in subordine, accertare e dichiarare, per le motivazioni si cui in narrativa, che nessuna somma è dovuta all' dalla ricorrente in relazione al presunto CP_1 indebito pari ad € 5.065.92, di cui alla comunicazione del 28.11.2024, a mezzo raccomandata A/R n.
66512510066 -1; Accertare e dichiarare, per le motivazioni di cui in narrativa, che nessuna somma è dovuta all' dalla ricorrente in relazione all'indebito pari ad € 364,38 di cui alla comunicazione CP_1 del 28.11.2024, a mezzo raccomandata A/R n. 66512510055-0; Accertare e dichiarare, per le motivazioni di cui in narrativa, che nessuna somma è dovuta all' dalla ricorrente in relazione CP_1 all'indebito pari ad € 23,71 di cui alla comunicazione del 28.11.2024, a mezzo raccomandata A/R n.
66512510067-2; 7) Per l'effetto annullare tutti gli indebiti impugnati. Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre spese generali (15%), IVA (22%) e CPA (4%) come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto professionista antistatario.
Si è costituito, con memorie depositate il dì 08.10.2025, l' che ha, preliminarmente, precisato CP_1
l'origine degli indebiti in oggetto rappresentando che gli stessi risultano tutti tempestivamente notificati a e successivamente alla ricorrente nel rispetto del termine di Persona_1 prescrizione decennale. Ritiene che non possa escludersi il dolo in capo al ricorrente stante la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione e che il CP_3 era consapevole di aver superato, a causa della prestazione estera, i limiti reddituali e percepito prestazioni non spettanti. Ha evidenziato che, per le prestazioni collegate al reddito, la verifica del possesso dei requisiti economici viene fatta annualmente e che la prestazione è sempre liquidata con CP_ carattere di provvisorietà sulla base del reddito presunto e che nell'anno successivo l' come è avvenuto nel caso in esame, opera la liquidazione definitiva o la modifica o la sospensione sulla base delle dichiarazioni reddituali rese dagli interessati.
Ha precisato che l'art. 52 legge 88/1989 prevede la irripetibilità delle somme corrisposte per errore imputabile all'Ente, escludendola qualora l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. E che l'art. 13, legge 412/91, norma di interpretazione autentica dell'art 52 predetto, subordina l'irripetibilità alla sussistenza delle seguenti condizioni: che il pagamento delle somme avvenga in base a formale, definitivo provvedimento;
che l'errore sia imputabile all'ente erogatore e l'insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata, la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'ente competente.
Ha, quindi, evidenziato che la mancanza di una di dette condizioni esclude la irripetibilità dell'indebito. Ha precisato che l'importo del trattamento di famiglia e della maggiorazione sociale sono prestazioni collegate al reddito e la prestazione è sempre liquidata con carattere di provvisorietà sulla base del reddito presunto. Ritiene che nel caso di specie, di mancata comunicazione dei redditi, trovi applicazione l'art.35, co.8, d.l. n. 2008 conv. in legge n. 14/2009 ed ha richiamato il comma 10 bis dell'art.35 introdotto dall'art.13, co.6, lett. c), d.l. n.78/2010. Ha precisato che la novella del 2010 CP_ ha limitato i soggetti obbligati ad effettuare la comunicazione all' individuandoli in coloro che non effettuano la dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle Entrate o che percepiscono redditi rilevanti ai fini delle prestazioni assistenziali o previdenziali non inclusi nella dichiarazione al fisco.
Ha rappresentato che qualunque sia l'anno a cui l'indebito pensionistico si riferisca, il recupero sulla prestazione deve essere effettuato entro l'anno successivo a quello in cui è stata acquisita l'informazione rilevante ai fini del diritto o della misura del trattamento a carico dell' e che CP_1 nella specie detto termine risulta rispettato. Ha escluso, quindi che possa ravvisarsi un legittimo affidamento in capo al rd ha, infine, eccepito che grava sul ricorrente l'onere di provare i Per_1 fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto. Ha concluso chiedendo: rigettarsi il ricorso confermando il credito dell' . In subordine ritenere dovute le somme che saranno CP_1 accertate in corso di causa. Spese, competenze ed onorari vinti come per legge
Con provvedimento del 25.11.2025, la causa è stata delegata, per la decisione, al sottoscritto giudicante e rinviata all'udienza del 11.12.2025 disponendone la trattazione nelle forme di cui all'art.127 ter c.p.c.. Le parti costituite hanno depositato le note scritte ai sensi della citata normativa, insistendo ciascuna nelle rispettive conclusioni.
La causa istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.
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2 Il ricorso è parzialmente fondato e può quindi trovare solo parziale accoglimento.
Occorre premettere che nella specie si controverte di indebito previdenziale. Parte ricorrente ha eccepito l'irripetibilità delle somme richiesta dall' con le comunicazioni datate 28.11.2024. CP_1
CP_ Precisamente, con riferimento alla nota del 28.11.2024 con la quale l' ha chiesto la restituzione della somma pari ad € 5.065.92 indebitamente percepita da per il periodo Persona_1
01.01.2004 al 31.08.2009, indebito pratica n.1034356, parte ricorrente ha in primo luogo eccepito la prescrizione del diritto di credito vantato dall'Istituto, stante l'assenza di atti interruttivi della prescrizione.
Va precisato che in materia di ripetizione di indebito, la prescrizione è decennale, ex artt. 2033 e 2946 cod. civ. e decorre dal momento della indebita erogazione. L'erogazione indebita riguarda il periodo dal 01.01.2004 al 31.08.2009. L'Istituto previdenziale ha prodotto quale primo atto interruttivo della
CP_ prescrizione la comunicazione di Riliquidazione del 14 maggio 2009 (doc 2 fasc . Si osserva, che a tale documento nessuna efficacia interruttiva della prescrizione può essere riconosciuta stante
CP_ che non risulta documentato dall' che lo stesso sia pervenuta al destinatario. L'istituto ha, altresì,
CP_ prodotto i cedolini della pensione (doc da 17 a 24 fasc. che documentano il recupero rateale
CP_ CP_ dell'indebito da agosto 2009 (doc. 17 fasc. a luglio 2014 (doc. 22 fasc. . Nulla risulta documentato per il periodo successivo a luglio 2014. Ed invero nessuna trattenuta per il recupero dell'indebito risulta documentata per i periodi successivi a luglio 2014, né l' ha prodotto atti CP_1 interruttivi della prescrizione. Ciò posto si osserva che pur attribuendo efficacia interruttiva della prescrizione alle documentate trattenute sulla pensione si deve ritenere, in assenza di documentati validi atti interruttivi della prescrizione, che alla data in cui è pervenuta la richiesta di restituzione
CP_ alla ricorrente, 19.12.2024 (doc. 9 e 10 fasc. , la prescrizione decennale si era ampiamente perfezionata. Pertanto nulla è dovuto dall'erede per l'indebito di € 5.065.92, pratica n.1034356 essendosi prescritto il diritto dell'Ente a ripetere la somma di €.5.065.92, corrisposta per il periodo dal 01.01.2004 al 31.08.2009.
Con riferimento ai restanti indebiti, premesso che parte ricorrente non ha provato il diritto alla prestazione per cui è causa, occorre rilevare che entrambi scaturiscono dal superamento dei limiti CP_ reddituali. Ciò posto si osserva che nella specie non ricorre l'ipotesi di errore da parte dell' Ed invero avuto riguardo alle motivazioni di ciascun indebito è di tutta evidenza che gli stessi non scaturiscono da un errore dell' ma da una verifica e dal conseguente ricalcolo che l'istituto ha CP_1 eseguito dopo aver acquisto dati reddituali certi.
Per entrambi gli indebiti nelle rispettive note del 28.11.2024 è data leggere la seguente motivazione:
E' stato rideterminato l'importo del trattamento di famiglia che, a seguito dell'accertamento dei redditi familiari, è inferiore a quello indebitamente percepito.
Per quel che qui rileva si richiama quanto statuito in merito dalla Suprema Corte (Sent. Sez. L Num.
13918/2021): “L'art.13 norma di interpretazione autentica dell'art.52 l. 88/89 al secondo comma prevede: “L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati CP_1 incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.
Si è affermato, al riguardo, che "l'obbligo dell' di procedere annualmente alla verifica dei CP_1 redditi dei pensionati, prevista dalla L. n. 412 del 1991, art. 13 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicchè il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo" (v. Cass. nn. 3802 e 15039 del 2019; Cass. n. 953 del 2012, ma v. anche Cass. n. 1228 del 2011 e Cass. n. 18551 del 2017).
10. Da ciò il corollario che la questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale venga autonomamente a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato, non appartiene in sè all'ambito degli errori e quindi CP_1 alla sfera della non ripetibilità indicata dall'art. 52, comma 2, I. n. 88/1989 (come modificato dal comma 1 dell'art. 13 I. n. 412 del 1991), soggiacendo invece alla regola di ripetibilità in un termine decadenziale, stabilito appunto dal citato art. 13, comma 2.
11. Ratto della disciplina è che tra la percezione di una prestazione connessa al reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditi al di sotto della soglia che condiziona an o il quantum della prestazione stessa si manifesta una "fisiologica sfasatura temporale" (Corte Cost. n. 166 del 1996), data dai tempi tecnici affinchè i dati disponibili all' siano "immessi nei circuiti delle verifiche CP_1 contabili" (così ancora Corte Cost. cit.). Su tali tempi tecnici si esercita la discrezionalità legislativa finalizzata a contemperare le esigenze di certezza del beneficiario con le difficoltà insite nella complessità organizzativa del sistema pensionistico.
12. Dunque, come già affermato da questa Corte (v. Cass. n. 3802 del 2019), la norma non ha riguardo
(solo) al momento della conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione, ma ad un'attività di verifica, ovverosia di controllo organizzato sul rapporto tra prestazioni ed entrate, con riferimento alla moltitudine di persone che godono di diritti pensionistici dipendenti dai rispettivi redditi.
13. Il dato letterale fa poi riferimento ad una verifica da effettuare annualmente, ovverosia per ciascun anno civile (come tale intendendosi il periodo dal 10gennaio al 31 dicembre), e ad un anno successivo entro cui deve procedersi al recupero. Il significato dell'avverbio annualmente è plurimo e fondante dell'intera disciplina: non contiene un termine decadenziale, ma solo la fissazione del referente temporale (a quo) del successivo termine (entro l'anno successivo) il cui superamento è idoneo a estinguere il diritto.
14. Pertanto, per un verso, la decadenza dì cui all'art. 13, comma 2, riguarda il mancato rispetto del termine finale per l'attività di recupero e non il termine stabilito per le attività di verifica annuali, rispetto al quale la previsione ha la portata di una mera norma di azione della P.A., finalizzata a scandirne l'incedere accertativo.
15. Per altro verso, sulla scia della giurisprudenza di legittimità secondo cui la verifica può aversi solo allorquando l'ente sia in possesso di dati reddituali certi (v., fra le tante, Cass. n. 953 del 2012), il senso della previsione è quello per cui il termine, nel suo complesso, ha decorrenza dall'anno in cui l'ente ha avuto conoscenza (o conoscibilità) dei dati da cui emerge il superamento dei limiti reddituali e quindi li ha anche potuti verificare.
16. Inoltre, la norma non afferma che il recupero debba intervenire entro un anno dalla verifica, ma entro l'anno successivo, ove l'aggiunta dell'aggettivo "successivo" risulterebbe pleonastica se il senso fosse quello di fare riferimento al termine di un anno calcolato dal momento di conoscibilità dei redditi.
17. All'interno di tale articolato procedimento si colloca la previsione del comma 2 dell'art. 13 cit. secondo la quale l' < {...) provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente CP_1 pagato in eccedenza>. Il termine < recupero> non può essere inteso, come ha fatto la sentenza impugnata, nel senso che entro l'anno (civile) successivo a quello in cui è pervenuta la dichiarazione reddituale l'intero importo debba essere in effetti restituito all' , ma va inteso nel senso che entro CP_1 tale termine l' deve formalizzare la richiesta di restituzione dell'importo ritenuto indebito e CP_1 cioè deve iniziare il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato. In questo senso si è già pronunciata questa Corte di legittimità con la recente ordinanza n. 23031 del 2020. Una diversa interpretazione non appare coerente con l'iter procedimentalizzato che caratterizza la formazione degli atti di una pubblica amministrazione (quale è l' ) finendo per CP_1 affidare il prodursi dell'effetto impeditivo della decadenza ad un evento (l'effettivo recupero) che sta a valle dell'attività amministrativa e che risente inevitabilmente della condotta del soggetto obbligato.
Inoltre, qualora si accedesse a tale interpretazione, si finirebbe in modo paradossale per escludere la possibilità di rateizzare la restituzione dell'indebito che è posta nell'esclusivo interesse del pensionato, come peraltro avvenuto nel caso di specie ove l' ha comunicato che il recupero sarebbe avvenuto CP_1 mediante trattenute sulla pensione in trentasei rate decorrenti dal mese di agosto 2010.
La sentenza impugnata, che non si è attenuta al seguente principio: " L'art. 13, secondo comma, I. n.
412 del 1991, laddove prevede che l' provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto CP_1 eventualmente pagato in eccedenza, va inteso nel senso che entro tale termine l' deve CP_1 formalizzare la richiesta di restituzione dell'importo ritenuto indebito e cioè deve iniziare il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato".
Nella specie l' ha affermato che il ricorrente ha omesso di fornire i dati reddituali. Va precisato CP_1 che nulla ha documentato la ricorrente in merito alla data di comunicazione dei suddetti redditi limitandosi ad affermare che il suo dante causa ha sempre provveduto in maniera completa ed esaustiva a comunicare tutti i fatti incidenti sul diritto e sulla misura della prestazione pensionistica in godimento.
Invero con riferimento all'indebito di € 364,38 pratica n. 10800640 ed afferente a somme indebitamente erogate dal 01.07.2013 al 31.12.2014, a pagina 2 della memoria di costituzione è dato leggere che è scaturito a seguito della lettura del REDEST 2013, avvenuta il 28/07/2014, e caricato in procedura in data 29/07/2014. Ne consegue che essendo la comunicazione del 2013 Pt_2 avvenuta nel 2014 la notifica dell'indebito e la conseguente richiesta di restituzione avvenuta il CP_ 26.05.2015 (doc. 3 e 4 fasc. è da ritenersi tempestiva in quanto effettuata entro il 31.12. 2015 e cioè entro l'anno successivo all'accertamento. Deve, quindi ritenersi che in alcuna decadenza è incorso l' . CP_1
Quanto all'indebito pratica numero 11520279 di €. 23,71 ed afferente a somme indebitamente erogate CP_ dal 01.07.2011 al 31.12.2013. l' a pagina 2 e 3 del ricorso ha precisato che è scaturito a seguito
“di ricostituzione effettuata dalla sede a seguito della liquidazione di una prestazione assistenziale”.
L'indebito e la richiesta di restituzione, risulta notificata al pensionato in data 26.05.2015 (doc. 5 e
6)”. Invero avuto riguardo al periodo dell'erogazione indebita si deve ritenere che la liquidazione della prestazione assistenziale sia avvenuta in data anteriore. La liquidazione della prestazione assistenziale è stata operata dall' , il quale avendo tutti dati in suo possesso ben avrebbe potuto CP_1 operare tempestivamente la verifica e richiedere la restituzione dele somme corrisposte entro l'anno successivo. Da quanto sopra consegue che l' è incorso nella decadenza prevista dalla dal CP_1 comma 2 dellart.13 L. 412/91 e pertanto l'indebito è irripetibile
Per quanto sopra il ricorso può trovare solo parziale accoglimento
3. Quanto alle spese di lite, tenuto conto dell'esito della lite e dell'esiguo importo dell'indebito CP_ ripetibile, le stesse, liquidate come in dispositivo, vengono poste a carico dell' e distratte in favore del procuratore di parte ricorrente
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6280/2025R.G. così statuisce: dichiara irripetibile l'indebito partica n. 1034356 di €. 5.065,92 e l'indebito pratica numero 11520279 di €. 23,71; nel resto rigetta il ricorso;
condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano CP_1 in complessivi €.1.863,50 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone la distrazione a favore del procuratore antistatario.
Catania 15 dicembre 2025,
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi