Articolo 2 della Legge 3 giugno 1949, n. 331
Articolo 1Articolo 3
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1 luglio 1949
Art. 2.
I commessi addetti alla Corte di cassazione sono posti sotto la sorveglianza del primo presidente.
I primi presidenti delle Corti di appello esercitano la sorveglianza su tutti i commessi del distretto.
I presidenti dei tribunali hanno la sorveglianza su tutti i commessi del circondario ed i pretori su quelli addetti all'ufficio.
I commessi, oltre alla sorveglianza delle autorita' indicate nei commi precedenti, sono sottoposti anche a quella dell'ufficiale giudiziario o, dove esiste, dell'ufficiale giudiziario dirigente dal quale rispettivamente dipendono.
Entrata in vigore il 1 luglio 1949