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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/03/2025, n. 804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 804 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza, composta dai magistrati:
1. dr. Gennaro Iacone Presidente
2. dr. Maria Chiodi Consigliere rel.
3. dr. Luca Buccheri Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in data 5.03.2025
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 463/2023 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA appresentato e difeso dall'avv. A. Di Bello Parte_1
APPELLANTE
E
- in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t. – rappresentato e difeso dagli avv. F. Falso e I. Verrengia
APPELLATO
In fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 3 marzo 2023 presso questa Corte di Appello ha Parte_1
proposto gravame avverso la sentenza pronunciata dal Giudice del lavoro presso il Tribunale di
Napoli Nord n. 412/23, depositata il 30.01.2023, con la quale il Giudice di primo grado ha respinto la domanda da esso proposta avente ad oggetto la declaratoria di irripetibilità a titolo di indennità
ASPI nel periodo dal 20.05.2014 al 20.05.2015 il cui indebito pari ad euro 10.713,95 era stato comunicato dall con raccomandata del 16.07.2019, notificata il 13.08.2019 (doc. Controparte_2
5 fascicolo di parte ). CP_1
Censura la sentenza gravata per non avere ammesso la prova testimoniale richiesta;
per non avere considerato la buona fede di esso accipiente nella percezione delle somme erogate dall a titolo CP_1
di Aspi e per la condanna alle spese di lite nonostante la dichiarazione di esenzione presentata ai sensi dell'art. 152 disp. Att. CPC
Ha concluso per la ammissione della prova testimoniale come articolata nel ricorso introduttivo di primo grado e verificare l'esatta sussistenza del rapporto lavorativo dell'appellante, sig. Pt_1 nonché per accertare e dichiarare l'illegittimità per i motivi sopra esposti della richiesta di
[...]
CP_ ripetizione dell'indebito operata dall' in ragione della manifesta regolarità dello svolgimento del rapporto di lavoro subordinato del ricorrente, a cui nulla si può imputare circa le omissioni contributive operate dal suo Datore di Lavoro;
In via gradata:
In caso di mancato accoglimento del presente appello, riformare la parte della sentenza di primo grado relativa alla condanna alle spese, in quanto contrastante con la normativa corrente.
L' , costituitosi in giudizio, ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto. CP_1
Alla odierna udienza la causa è stata decisa come dispositivo in atti.
********
L'appello principale è infondato e non meritevole di accoglimento.
Invero è pacifico che il ricorrente il ricorrente in data 19/05/2014 ha presentato domanda di Aspi domus n. 6114635000031, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro alle dipendenze della
(matricola n. 2008535324) avvenuta in data Controparte_3
09/05/2014. In seguito all'accoglimento della suddetta domanda di Aspi, il ricorrente ha percepito l'indennità di disoccupazione per il periodo dal 20/05/2014 al 20/05/2015 per un importo pari ad euro
10.713,95.
Successivamente, con provvedimento di disconoscimento di rapporto di lavoro subordinato datato
11/10/2018 prot. n. .2000.11/10/2018.0622611, è stato comunicato al ricorrente che, all'esito CP_1 dell'accertamento ispettivo di cui al verbale n. 2015005660 del 07/12/2017, è stato disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato instaurato dal ricorrente con la Società per il Controparte_3
periodo dal 11/02/2014 al 09/05/2014, in quanto risultato insussistente per carenza dei requisiti essenziali prescritti dall'art. 2094 c.c.
Tale disconoscimento ha determinato la revoca del trattamento di disoccupazione percepito dal ricorrente e la formazione dell'indebito AVA n. 15092777 su n. 6114635000031 di Parte_2
importo pari ad euro 10.713,95 per il periodo dal 20/05/2014 al 20/05/2015.
Secondo quanto emerso nel corso della verifica amministrativa iniziata in data 08.10.2015, la società negli anni 2014-2015 ha assunto centinaia di lavoratori ed il numero degli stessi Controparte_4
non è risultato congruo rispetto alla tipologia di lavori asseritamente effettuati ed il fatturato dichiarato.
Dalla verifica dei dati fiscali, risultano dichiarazioni ai fini IRAP solo per l'anno 2013 e nulla per gli anni 2014 e 2015, così come non vi sono dichiarazioni ai fini IVA. Per i periodi dal 05/2013 al
07/2015 risultano trasmesse comunicazioni UNIEMENS a mezzo del codice fiscale che corrisponde al sig. e non alla società della quale è stato C.F._1 Persona_1
amministratore sino al febbraio 2015.
La società risulta essere iscritta presso la Camera di Commercio di Isernia ed avente sede legale in
Isernia alla Via Aldo Moro n. 2, ma a tale indirizzo non è stata rivenuta ed il sig. domiciliato Per_1
invece in Quagliano di Napoli, avrebbe dichiarato di aver avuto un ufficio in una stanza dell'appartamento in cui abitava.
Il sig. non ha mai esibito agli ispettori un registro dei beni ammortizzabili, né il registro delle Per_1
fatture emesse e delle fatture di acquisto dei beni e materiali per le opere da compiere. Alcuni committenti interpellati dagli organi di vigilanza hanno dichiarato di non conoscere il Persona_1
e la società quali incaricati dell'effettuazione dei lavori edili. CP_4
All'esito della verifica amministrativa gli organi di vigilanza non hanno riconosciuto in capo alla società i requisiti tipici di un'impresa ed hanno provveduto all'annullamento di tutti Controparte_3
i rapporti di lavoro facenti capo alla stessa (docc. 1 e 2).
Per quanto attiene alla posizione del ricorrente, non è stata rinvenuta alcuna documentazione idonea a comprovare lo svolgimento di lavori edili a Roma nel periodo febbraio-maggio 2014, né è stato rinvenuto alcun documento che dimostrasse un “distacco” del lavoratore presso altra impresa. Lo stesso ricorrente, nelle dichiarazioni rese agli organi di vigilanza (doc. 3 fascicolo di parte ), CP_1 nulla ha riferito in merito allo svolgimento dell'attività alle dipendenze di altra impresa in forza di un
“distacco”.
Nello stesso ricorso introduttivo il nulla ha detto in ordine alle modalità con le quali si sarebbe Pt_1 svolto il lavoro nel suddetto periodo, in termini di orari, modalità di spostamento tra il luogo di residenza e Roma, forma e modalità di pagamento della retribuzione;
non sono neanche stati prodotti documenti idonei a dimostrare la permanenza a Roma nel periodo da febbraio a maggio 2014. A tal fine, una sola busta paga prodotta in giudizio non può assumere rilevanza probatoria. La società presso la quale il lavoratore sarebbe stato distaccato, la Nuova Edilizia Mar. Cast. non risulta aver depositato bilanci dall'anno 2013 in avanti (doc. 6).
In considerazione di quanto appena esposto appare del tutto evidente come il richiamo alla normativa in tema di indebiti pensionistici appare improprio e fuorviante, non vertendosi in tema di prestazione pensionistica
Non si è in presenza, quindi, delle condizioni indicate nell'art. 52 della l. n. 88 del 1989 ed alcuna rilevanza può assumere lo stato soggettivo del ricorrente che ha percepito una prestazione previdenziale (non pensionistica) risultata non spettante.
La motivazione con la quale il Giudice di primo ha ritenuto di respingere la domanda proposta dal appare immune da vizi e/o errori di giudizio. Pt_1 Parimenti infondato è il motivo di gravame con cui il si duole della mancata ammissione Pt_1
della prova testimoniale.
Sul punto il giudice di prime cure ha così motivato : “Nel caso in esame, occorre evidenziare le numerose carenze assertive e probatorie commesse da parte ricorrente la quale nel proprio ricorso non ha allegato in modo specifico tutti gli elementi di fatto che costituiscono i tipici indici rivelatori della subordinazione. Non sono specificamente indicati, infatti, le modalità di esercizio del potere disciplinare, organizzativo e gerarchico da parte del titolare dell'impresa, le concrete modalità di svolgimento delle mansioni di docente e la retribuzione percepita e vi è la generica indicazione dell'orario di lavoro settimanale osservato. In altri termini, affermare genericamente di aver lavorato alle dipendenze di altri significa incorrere in una evidente petizione di principio ponendo la parte a fondamento della domanda quella che, viceversa, dovrebbe essere una valutazione giuridica riservata al giudicante all'esito dell'attività istruttoria, il cui concreto espletamento resta di fatto precluso proprio da tale insufficiente allegazione.
Tali considerazioni sono condivise dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 1878/2012) secondo cui “nel processo del lavoro il "thema decidendum" deve essere informato al rispetto del rigido schema della cd. necessaria circolarità di cui al combinato disposto degli art. 414 n. 4 e 5, 416 comma 3, c.p.c., la cui dinamica è circoscritta tra gli oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova. Ne consegue, pertanto, l'impossibilità di contestare o richiedere prova - oltre
i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito - su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano stati esplicitati in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo del giudizio”.
Per tali ragioni, non è stata ammessa la prova come richiesta dalle parti.
Tale capo della sentenza non è stato oggetto di specifica censura da parte del che, tra Pt_1
l'altro, non ha neppure richiamato nell'atto di appello i capi di prova non ammessi dal giudicante.
La parte appellante, quindi, non ha fornito alcuna dimostrazione in ordine alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorso tra la parte appellante e la in forza CP_3
del quale è stata poi erogata l'indennità di disoccupazione.
Stante la irrilevanza della documentazione proveniente dal datore di lavoro, in quanto oggetto di disconoscimento da parte dell' , non vi è in atti alcuna prova idonea a dimostrare la CP_1
genuinità del rapporto di lavoro subordinato del con la , onere Parte_1 CP_3
che gravava sulla stessa parte appellante;
l' dal canto suo ha prodotto Controparte_2 documentazione che dimostra l'esatto contrario. Ci si riferisce in particolare al verbale di accertamento presente in atti, oltre alle dichiarazioni rese dallo stesso agli ispettori. Pt_1 Riguardo alla natura ed agli effetti dell'accertamento ispettivo e del verbale conclusivo, è noto il particolare grado di attendibilità che la giurisprudenza attribuisce ai verbali redatti dagli ispettori del Ministero del lavoro e degli enti previdenziali. Tali verbali costituiscono infatti piena prova, fino a querela di falso, dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza (ex art. 2700 cc), nonché della provenienza del documento dal pubblico ufficiale medesimo e delle dichiarazioni delle parti (orientamento costante: per tutte si veda Cass.
S.U. 25/11/92 n. 12545 in Foro it. 93, I, 2225). I verbali di accertamento possiedono - secondo il costante insegnamento della Suprema Corte - per la garanzia connessa alla natura pubblica dell'organo da cui provengono, un grado di attendibilità che può essere inficiato solo da una specifica prova contraria, con l'effetto di invertire l'onere della prova (Cass. civ., sez. lav.,
29.07.1994, n. 7095 e, da ultimo, Cass. civ., sez. lav., 14.01.2004, n. 405).
L'accertamento del Giudice in casi quale quello che ci occupa deve essere estremamente rigoroso, tenuto conto che i contributi previdenziali accreditati in forza dei rapporti di lavoro denunciati dalla ditta sono serviti per ottenere l'erogazione di prestazioni di disoccupazione in realtà non spettanti.
L'appello principale è pertanto infondato.
Fondata è, viceversa, il gravame avverso la condanna al pagamento delle spese di lite avendo il ricorrente versato in atti la dichiarazione di esenzione ai sensi dell'art. 152 disp. Att. CPC da ritenersi applicabile stante la natura previdenziale della controversia.
L'accoglimento assolutamente parziale dell'appello giustifica la integrale compensazione delle spese del presente grado.
PQM
La Corte così decide: accoglie parzialmente l'appello e, per lo effetto, dichiara non dovute le spese di lite del primo grado;
compensa le spese del presente grado di giudizio.
L'estensore
Dott. Maria Chiodi Il Presidente
Dott. Gennaro Iacone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza, composta dai magistrati:
1. dr. Gennaro Iacone Presidente
2. dr. Maria Chiodi Consigliere rel.
3. dr. Luca Buccheri Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in data 5.03.2025
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 463/2023 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA appresentato e difeso dall'avv. A. Di Bello Parte_1
APPELLANTE
E
- in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t. – rappresentato e difeso dagli avv. F. Falso e I. Verrengia
APPELLATO
In fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 3 marzo 2023 presso questa Corte di Appello ha Parte_1
proposto gravame avverso la sentenza pronunciata dal Giudice del lavoro presso il Tribunale di
Napoli Nord n. 412/23, depositata il 30.01.2023, con la quale il Giudice di primo grado ha respinto la domanda da esso proposta avente ad oggetto la declaratoria di irripetibilità a titolo di indennità
ASPI nel periodo dal 20.05.2014 al 20.05.2015 il cui indebito pari ad euro 10.713,95 era stato comunicato dall con raccomandata del 16.07.2019, notificata il 13.08.2019 (doc. Controparte_2
5 fascicolo di parte ). CP_1
Censura la sentenza gravata per non avere ammesso la prova testimoniale richiesta;
per non avere considerato la buona fede di esso accipiente nella percezione delle somme erogate dall a titolo CP_1
di Aspi e per la condanna alle spese di lite nonostante la dichiarazione di esenzione presentata ai sensi dell'art. 152 disp. Att. CPC
Ha concluso per la ammissione della prova testimoniale come articolata nel ricorso introduttivo di primo grado e verificare l'esatta sussistenza del rapporto lavorativo dell'appellante, sig. Pt_1 nonché per accertare e dichiarare l'illegittimità per i motivi sopra esposti della richiesta di
[...]
CP_ ripetizione dell'indebito operata dall' in ragione della manifesta regolarità dello svolgimento del rapporto di lavoro subordinato del ricorrente, a cui nulla si può imputare circa le omissioni contributive operate dal suo Datore di Lavoro;
In via gradata:
In caso di mancato accoglimento del presente appello, riformare la parte della sentenza di primo grado relativa alla condanna alle spese, in quanto contrastante con la normativa corrente.
L' , costituitosi in giudizio, ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto. CP_1
Alla odierna udienza la causa è stata decisa come dispositivo in atti.
********
L'appello principale è infondato e non meritevole di accoglimento.
Invero è pacifico che il ricorrente il ricorrente in data 19/05/2014 ha presentato domanda di Aspi domus n. 6114635000031, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro alle dipendenze della
(matricola n. 2008535324) avvenuta in data Controparte_3
09/05/2014. In seguito all'accoglimento della suddetta domanda di Aspi, il ricorrente ha percepito l'indennità di disoccupazione per il periodo dal 20/05/2014 al 20/05/2015 per un importo pari ad euro
10.713,95.
Successivamente, con provvedimento di disconoscimento di rapporto di lavoro subordinato datato
11/10/2018 prot. n. .2000.11/10/2018.0622611, è stato comunicato al ricorrente che, all'esito CP_1 dell'accertamento ispettivo di cui al verbale n. 2015005660 del 07/12/2017, è stato disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato instaurato dal ricorrente con la Società per il Controparte_3
periodo dal 11/02/2014 al 09/05/2014, in quanto risultato insussistente per carenza dei requisiti essenziali prescritti dall'art. 2094 c.c.
Tale disconoscimento ha determinato la revoca del trattamento di disoccupazione percepito dal ricorrente e la formazione dell'indebito AVA n. 15092777 su n. 6114635000031 di Parte_2
importo pari ad euro 10.713,95 per il periodo dal 20/05/2014 al 20/05/2015.
Secondo quanto emerso nel corso della verifica amministrativa iniziata in data 08.10.2015, la società negli anni 2014-2015 ha assunto centinaia di lavoratori ed il numero degli stessi Controparte_4
non è risultato congruo rispetto alla tipologia di lavori asseritamente effettuati ed il fatturato dichiarato.
Dalla verifica dei dati fiscali, risultano dichiarazioni ai fini IRAP solo per l'anno 2013 e nulla per gli anni 2014 e 2015, così come non vi sono dichiarazioni ai fini IVA. Per i periodi dal 05/2013 al
07/2015 risultano trasmesse comunicazioni UNIEMENS a mezzo del codice fiscale che corrisponde al sig. e non alla società della quale è stato C.F._1 Persona_1
amministratore sino al febbraio 2015.
La società risulta essere iscritta presso la Camera di Commercio di Isernia ed avente sede legale in
Isernia alla Via Aldo Moro n. 2, ma a tale indirizzo non è stata rivenuta ed il sig. domiciliato Per_1
invece in Quagliano di Napoli, avrebbe dichiarato di aver avuto un ufficio in una stanza dell'appartamento in cui abitava.
Il sig. non ha mai esibito agli ispettori un registro dei beni ammortizzabili, né il registro delle Per_1
fatture emesse e delle fatture di acquisto dei beni e materiali per le opere da compiere. Alcuni committenti interpellati dagli organi di vigilanza hanno dichiarato di non conoscere il Persona_1
e la società quali incaricati dell'effettuazione dei lavori edili. CP_4
All'esito della verifica amministrativa gli organi di vigilanza non hanno riconosciuto in capo alla società i requisiti tipici di un'impresa ed hanno provveduto all'annullamento di tutti Controparte_3
i rapporti di lavoro facenti capo alla stessa (docc. 1 e 2).
Per quanto attiene alla posizione del ricorrente, non è stata rinvenuta alcuna documentazione idonea a comprovare lo svolgimento di lavori edili a Roma nel periodo febbraio-maggio 2014, né è stato rinvenuto alcun documento che dimostrasse un “distacco” del lavoratore presso altra impresa. Lo stesso ricorrente, nelle dichiarazioni rese agli organi di vigilanza (doc. 3 fascicolo di parte ), CP_1 nulla ha riferito in merito allo svolgimento dell'attività alle dipendenze di altra impresa in forza di un
“distacco”.
Nello stesso ricorso introduttivo il nulla ha detto in ordine alle modalità con le quali si sarebbe Pt_1 svolto il lavoro nel suddetto periodo, in termini di orari, modalità di spostamento tra il luogo di residenza e Roma, forma e modalità di pagamento della retribuzione;
non sono neanche stati prodotti documenti idonei a dimostrare la permanenza a Roma nel periodo da febbraio a maggio 2014. A tal fine, una sola busta paga prodotta in giudizio non può assumere rilevanza probatoria. La società presso la quale il lavoratore sarebbe stato distaccato, la Nuova Edilizia Mar. Cast. non risulta aver depositato bilanci dall'anno 2013 in avanti (doc. 6).
In considerazione di quanto appena esposto appare del tutto evidente come il richiamo alla normativa in tema di indebiti pensionistici appare improprio e fuorviante, non vertendosi in tema di prestazione pensionistica
Non si è in presenza, quindi, delle condizioni indicate nell'art. 52 della l. n. 88 del 1989 ed alcuna rilevanza può assumere lo stato soggettivo del ricorrente che ha percepito una prestazione previdenziale (non pensionistica) risultata non spettante.
La motivazione con la quale il Giudice di primo ha ritenuto di respingere la domanda proposta dal appare immune da vizi e/o errori di giudizio. Pt_1 Parimenti infondato è il motivo di gravame con cui il si duole della mancata ammissione Pt_1
della prova testimoniale.
Sul punto il giudice di prime cure ha così motivato : “Nel caso in esame, occorre evidenziare le numerose carenze assertive e probatorie commesse da parte ricorrente la quale nel proprio ricorso non ha allegato in modo specifico tutti gli elementi di fatto che costituiscono i tipici indici rivelatori della subordinazione. Non sono specificamente indicati, infatti, le modalità di esercizio del potere disciplinare, organizzativo e gerarchico da parte del titolare dell'impresa, le concrete modalità di svolgimento delle mansioni di docente e la retribuzione percepita e vi è la generica indicazione dell'orario di lavoro settimanale osservato. In altri termini, affermare genericamente di aver lavorato alle dipendenze di altri significa incorrere in una evidente petizione di principio ponendo la parte a fondamento della domanda quella che, viceversa, dovrebbe essere una valutazione giuridica riservata al giudicante all'esito dell'attività istruttoria, il cui concreto espletamento resta di fatto precluso proprio da tale insufficiente allegazione.
Tali considerazioni sono condivise dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 1878/2012) secondo cui “nel processo del lavoro il "thema decidendum" deve essere informato al rispetto del rigido schema della cd. necessaria circolarità di cui al combinato disposto degli art. 414 n. 4 e 5, 416 comma 3, c.p.c., la cui dinamica è circoscritta tra gli oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova. Ne consegue, pertanto, l'impossibilità di contestare o richiedere prova - oltre
i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito - su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano stati esplicitati in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo del giudizio”.
Per tali ragioni, non è stata ammessa la prova come richiesta dalle parti.
Tale capo della sentenza non è stato oggetto di specifica censura da parte del che, tra Pt_1
l'altro, non ha neppure richiamato nell'atto di appello i capi di prova non ammessi dal giudicante.
La parte appellante, quindi, non ha fornito alcuna dimostrazione in ordine alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorso tra la parte appellante e la in forza CP_3
del quale è stata poi erogata l'indennità di disoccupazione.
Stante la irrilevanza della documentazione proveniente dal datore di lavoro, in quanto oggetto di disconoscimento da parte dell' , non vi è in atti alcuna prova idonea a dimostrare la CP_1
genuinità del rapporto di lavoro subordinato del con la , onere Parte_1 CP_3
che gravava sulla stessa parte appellante;
l' dal canto suo ha prodotto Controparte_2 documentazione che dimostra l'esatto contrario. Ci si riferisce in particolare al verbale di accertamento presente in atti, oltre alle dichiarazioni rese dallo stesso agli ispettori. Pt_1 Riguardo alla natura ed agli effetti dell'accertamento ispettivo e del verbale conclusivo, è noto il particolare grado di attendibilità che la giurisprudenza attribuisce ai verbali redatti dagli ispettori del Ministero del lavoro e degli enti previdenziali. Tali verbali costituiscono infatti piena prova, fino a querela di falso, dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza (ex art. 2700 cc), nonché della provenienza del documento dal pubblico ufficiale medesimo e delle dichiarazioni delle parti (orientamento costante: per tutte si veda Cass.
S.U. 25/11/92 n. 12545 in Foro it. 93, I, 2225). I verbali di accertamento possiedono - secondo il costante insegnamento della Suprema Corte - per la garanzia connessa alla natura pubblica dell'organo da cui provengono, un grado di attendibilità che può essere inficiato solo da una specifica prova contraria, con l'effetto di invertire l'onere della prova (Cass. civ., sez. lav.,
29.07.1994, n. 7095 e, da ultimo, Cass. civ., sez. lav., 14.01.2004, n. 405).
L'accertamento del Giudice in casi quale quello che ci occupa deve essere estremamente rigoroso, tenuto conto che i contributi previdenziali accreditati in forza dei rapporti di lavoro denunciati dalla ditta sono serviti per ottenere l'erogazione di prestazioni di disoccupazione in realtà non spettanti.
L'appello principale è pertanto infondato.
Fondata è, viceversa, il gravame avverso la condanna al pagamento delle spese di lite avendo il ricorrente versato in atti la dichiarazione di esenzione ai sensi dell'art. 152 disp. Att. CPC da ritenersi applicabile stante la natura previdenziale della controversia.
L'accoglimento assolutamente parziale dell'appello giustifica la integrale compensazione delle spese del presente grado.
PQM
La Corte così decide: accoglie parzialmente l'appello e, per lo effetto, dichiara non dovute le spese di lite del primo grado;
compensa le spese del presente grado di giudizio.
L'estensore
Dott. Maria Chiodi Il Presidente
Dott. Gennaro Iacone