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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 20/02/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 2533/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE SECONDA
in persona del giudice unico, dott.ssa Elisabetta Trimani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al registro affari contenzioso n. 2533 del 2020, posto in delibazione all'udienza del 22.10.2024 e vertente tra
TRA
), in persona del legale rappresentante p.t., , Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, dall'Avv. Bruno Chiarantano e dall'avv. Tania Campagna, giusta procura a margine dell'atto di citazione, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi ultimi in
Genzano di Roma via Colle Fiorito 2;
ATTRICE - OPPONENTE
CONTRO
( , in persona del suo legale rappresentante, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Postal giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Augusto Mollo, Via
Cisternense, 5 – Lanuvio;
CONVENUTA- OPPOSTA
Oggetto: vendita di cose mobili;
Conclusioni: come da ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 22 ottobre 2024.
FATTO E DIRITTO
ha citato in giudizio la società indicata in epigrafe deducendo che l'attrice Parte_1 produceva presso lo stabilimento ad Ariccia via Longarina 18/A prodotti alimentari e in particolare al porchetta IGP di Ariccia;
che tale prodotto andava realizzato mediante un apposito disciplinare che imponeva le caratteristiche del prodotto finale e delle materie prime utilizzabili;
che l'art. 2 del disciplinare prevedeva quale materia prima “suini di sesso femminile iscritti ai libri genealogici delle razze Landrace, Large White, Pietrain e relativi ibridi;
che l'attrice si era avvalsa da molti anni della 1 società attrice per il conseguimento di detta materia prima sulla base di un lungo rapporto fiduciario;
che tra le parti vigeva un accordo tacito e consuetudinario circa la qualità della materia prima che doveva essere quella di cui al disciplina della porchetta IGP;
che per prassi consolidata i pagamenti delle forniture si eseguivano a 120 giorni dalla consegna;
che dal novembre 2019 la merce fornita aveva presentato vizi qualitativi non rispettando i rigorosi canoni richiesti dal disciplinare;
che dovendo l'attrice continuare la produzione, i rapporti con la convenuta erano continuati a fronte delle rassicurazioni di quest'ultima circa la risoluzione delle problematiche;
che tuttavia la merce consegnata continuava a presentare i gravi vizi sopra indicati e aveva richiesto il pagamento delle fatture a 30 giorni dalla consegna (e non più a 120 giorni); che in tale periodo anche a seguito dell'emergenza sanitaria Covid- 19, l'attrice aveva subito gravi perdite di fatturato;
che,ad aprile
2020, la convenuta aveva quindi interrotto la fornitura senza preavviso, senza neanche consegnare l'ultimo ordine effettuato dall'attrice; che, a causa della non conformità della materia prima fornita dalla convenuta, l'attrice aveva subito diverse contestazioni da parte di clienti finali circa la qualità del prodotto finale;
che quindi l'attrice aveva sospeso i pagamenti delle fatture emesse dalla convenuta tra novembre 19 ed aprile 20; che, nonostante ciò, la convenuta aveva intimato il pagamento di € 318.233,95 ; che tali somme non erano dovute quantomeno nell'importo dovuto tenuto conto del grave inadempimento della convenuta e dei danni causati all'attrice.
Per questi motivi
ha chiesto l'accertamento del grave inadempimento della convenuta alle obbligazioni contrattuali per aver fornito merce non conforme a quella pattuita ovvero viziata , dichiarando che nulla è dovuto dall'attrice alla convenuta in forza delle fatture di cui alla diffida di parte convenuta del 19.5.2020 e condannando quest'ultima al risarcimento del danno subito dall'attrice da quantificarsi in € 100.000 ovvero in via subordinata quantificare le somme eventualmente dovute alla convenuta in ragione dei vizi qualitativi delle merce fornita e quindi del relativo minor valore nonché del maggior scarto di merce determinato dai predetti vizi.
Si è costituita parte convenuta deducendo che la domanda spiegata da parte attrice era palesemente infondata in fatto ed in diritto;
che per altro parte attrice aveva espressamente riconosciuto il suo debito nella comunicazione allegata al doc. 4 del fascicolo di parte, lamentando la mancanza di liquidità e proponendo di ripianare la propria esposizione mediante un piano di rientro;
che l'azione era quindi infondata e dilatoria;
che la convenuta aveva emesso in favore della attrice le fatture meglio indicate in comparsa nel periodo novembre 2019 – aprile 2020 portanti la somma di € 324.948,45; che l'esecuzione delle prestazioni poste a relativo fondamento non era stata oggetto di contestazione;
che parte attrice a fronte di tale debito aveva versato solo la somma di € 6.714,50 mediante un bonifico di € 10.000,00, destinato per il resto a saldare altra precedente fattura;
che non erano mai stati accreditati gli ulteriori bonifici allegati da parte attrice nella mail del 7.3.2020; che parte attrice, con la comunicazione del 30.4.2020 aveva riconosciuto il debito in maniera espressa senza nulla contestare circa le forniture, proponendo un piano di rientro;
che tale piano di rientro non era stato accettato dalla convenuta;
che la convenuta aveva ottenuto dal Tribunale di Velletri il d.i. n.
1281/2020 per l'importo di € 318.233,95 portato dalle predette fatture;
che tale d.i. era stato opposto dalla attrice nel giudizio n. R.G. 4456/2020; che si eccepiva la decadenza di parte attrice dalla denuncia dei vizi delle difformità della merce ai sensi degli artt. 1495 e 1497 c.c.; che per altro dall'atto di citazione non si comprendeva in che cosa consistessero gli allegati vizi e difetti della merce;
che infondata era la domanda di accertamento dell'inadempimento di parte convenuta agli impegni contrattuali con l'attrice; che infondata in quanto non provata nell'an e nel quantum era la richiesta di risarcimento del danno;
che parte convenuta agiva in via riconvenzionale per la condanna
2 di parte attrice della somma di cui alle fatture prodotte in atti pari ad € 318.233,95 e al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..
Per questi motivi
ha chiesto disporre la rinunione del presente giudizio a quello iscritto al n. R.G. 4456/2020 e nel merito rigettare le domande spiegate da parte attrice e in via riconvenzionale condannare l'attrice al pagamento della somma di € 318.233,95.
E' stato riunito al presente procedimento quello pendente al R.G. 4456/2020 avente ad oggetto l'opposizione proposta dalla odierna attrice avverso il d.i. n. 1281/2020 emesso in favore della odierna convenuta per il pagamento delle medesime fatture poste a fondamento della domanda riconvenzionale spiegata in comparsa di costituzione. Sospesa la provvisoria esecutività del d.i. opposto e concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c. e, sentiti i testi ammessi, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22.10.2024. A tale udienza, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come da note di udienza depositate in atti e la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Parte attrice ha agito nella presente sede per veder accertare l'inadempimento contrattuale della convenuta per aver fornito merce non conforme a quella pattuita e dichiarare che nulla era dovuto in forza delle fatture richieste dalla convenuta con la comunicazione del 19.5.2020 ovvero quantificare, in via subordinata, l'eventuale credito residuo tenuto conto dei vizi qualitativi di tutta la merce fornita, determinante un minor valore della merce stessa, e del valore della merce fornita non utilizzabile per tale vizi e quindi scartata dalla produzione, oltre al risarcimento del danno subito.
La presente causa ha ad oggetto l'accertamento negativo della sussistenza del credito azionato in via monitoria da parte convenuta e sfociato nel d.i. n. 1281/2020 ritualmente opposto nel procedimento n R.G. 4456/2020 nel cui ambito la odierna attrice/opponente ha in citazione dedotto che la domanda monitoria era inammissibile stante la pendenza del presente giudizio portante avente appunto ad oggetto l'accertamento negativo del credito azionato in via monitoria;
che sussistevano quindi i presupposti per la sospensione della provvisoria esecutività del d.i. opposto, e che la merce fornita dalla opposta presentava gravi vizi qualitativi in quanto non conforme alle qualità essenziali richieste.
Le domande spiegate da parte attrice non appaiono fondate.
Parte attrice, venendo meno all'onere di allegazione e di prova sulla stessa gravante, non ha specificatamente indicato in citazione in che cosa consistessero gli allegati vizi della merce posti a fondamento della domanda, essendosi limitata ad allegare sul punto che la merce era difforme rispetto a quanto previsto disciplinare della , salvo specificarlo nei capitoli di prova Parte_2 articolati nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c., (cfr. in particolare capitoli 7, 8) ove emerge che tali vizi concernevano il sesso del maiale maschio e non femmina, come da disciplinare, e la presenza di eccessivo tessuto adiposo. Tale allegazione , in quanto relativa ad elemento di fatto (ossia l'individuazione dei vizi posti a fondamento della domanda), deve tuttavia considerarsi tardiva ed quindi inammissibile in quanto introdotta nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c., essendo invece soggetta alla preclusione di cui all'art. 183 VI comma n. 1 c.p.c..
La mancata specifica individuazione da parte attrice dei vizi riscontrati nella merce fornita dalla convenuta, non supplita da quanto allegato nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c., non può quindi che comportare il rigetto della domanda principale proposta dall'attrice.
3 Non sussistono poi i presupposti per ravvisarsi alcuna responsabilità contrattuale in capo alla convenuta per aver disatteso, con la comunicazione del 19.5.2020 (doc. 5 allegato all'atto di citazione), la prassi in essere tra le parti di eseguire i pagamenti della merce a 120 giorni dal momento che il creditore ha diritto di chiedere immediatamente l'adempimento dell'obbligazione al debitore e che, come documentato dalla convenuta, tale comunicazione era stata inviata a seguito di una ampia anteriore corrispondenza tra le parti e dell'esistente già morosità dell'attrice (cfr. doc. 4 e 5 fascicolo di parte convenuta) sicché non si può ritenere che la comunicazione del 19.5.20 sia contraria a buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto, rappresentando invece l'esercizio di un diritto del creditore .
Parimenti infondata appare la domanda di riduzione dell'importo richiesto dalla convenuta con la comunicazione del 19.5.2020 in ragione dei vizi non emergendo per i motivi sopra esposti l'esistenza e consistenza dei vizi (tardivamente) allegati.
In questo contesto, risulta invece fondata la domanda monitoria spiegata da parte convenuta (ossia la domanda riconvenzionale spiegata nel giudizio portante) avente ad oggetto la condanna di parte attrice al pagamento della somma di € 318.233,95, oltre interessi moratori, spese ed oneri accessori, in ragione delle fatture n. 1/5933 del 9.11.2019 di € 10.948,37; n. 1/6041 del 16.11.2019 di €
12.697,33; n. 1/6134 del 23.11.2019 di € 8.997,18; n. 1/6135 del 23.11.2019 di € 17.071,99; n. 1/6305 del 30.11.2019 di € 8.971,55; n. 1/6306 del 30.11.2019 di € 9.517,60 (cui era seguita la nota di accredito n. 1/6336 di € 627,00); n. 1/6469 del 7.12.2019 di € 13.397,70; n. 1/6470 del 7.12.2019 di
€ 25.721,36; n. 1/6560 del 14.12.2019 dell'importo di € 13.803,31; n. 1/6561 del 14.12.2019 di € 16.714,02; n. 1/6679 del 21.12.2019 di € 7.505,03; n. 1/6680 del 21.12.2019 di € 23.148,83; n. 1/6813 del 27.12.2019 di € 9.554,06 ; n. 1/6855 del 28.12.2019 di € 7.090,97; n. 1/35 del 4.1.2020 di € 3.577,90; n. 1/114 di data 11.1.2020 di € 20.809,03; n. 1/225 del 18.1.2020 di € 15.062,39; n. 1/313 del 25.1.2020 di € 14.623,04; n. 1/493 del 31.1.2020 di € 9.135,07 (cui era seguita la nota di accredito n. 1/546 del 31.1.2020 di € 14,58); n. 1/660 di data 8.2.2020 di € 11.360,14; n. 1/750 del 15.2.2020 di € 12.998,87; n. 1/868 del 22.2.2020 di € 13.422,72; n. 1/1032 del 29.2.2020 di € 12.440,34; n. 1/1171 del 7.3.2020 di € 6.881,48; n. 1/1241 del 14.3.2020 di € 3.948,54; n. 1/1331 del 21.3.2020 di
€ 8.684,70; n. 1/1402 del 28.3.2020 di € 396,07; n. 1/1629 del 4.4.202 di € 1.892,44; n. 1/1698 di data 11.4.2020 di € 1.676,16 e n. 1/1766 del 18.4.2020 di € 1.781,21.
A fondamento della domanda, parte opposta/convenuta ha allegato i DDT relativi alla consegna della merce di cui alle fatture (cfr. doc. 11 relativa memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c.) e una comunicazione proveniente dalla opponente/attrice del 30.4.2020 ove quest'ultima a fronte della richiesta di pagamento de 22.4.20 dell'opposta, formulava “una proposta fattiva per regolare l'esposizione debitoria nei vs confronti” (cfr. doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione).
In questo contesto, va poi osservato che parte attrice/opponente non ha mai specificatamente e tempestivamente contestato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c. sia in sede di opposizione sia nell'atto di citazione introduttivo del giudizio portante, l'esecuzione delle prestazioni poste a fondamento delle fatture azionate ossia la consegna della merce in suo favore, evento per altro presupposto logico delle allegate contestazioni relative ai vizi di tale merce. A ciò si aggiunga che nessuna evidenza dell'esistenza di vizi era stata prospettata da parte opponente/attrice nella comunicazione del 22.4.20 a riscontro della richiesta di pagamento formulata dall'opposta/convenuta
4 (ed oggetto della presente causa), avendo in tale sede parte opposta solo evidenziato difficoltà finanziarie che le impedivano temporaneamente di saldare in una unica tranche l'importo richiesto.
Sulla base di tali emergenze, deve ritenersi quindi provato il credito azionato in via monitoria con conseguenziale conferma del d.i. opposto.
Risulta infine fondata la domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. formulata dalla convenuta/opposta.
Va rilevato che l'azione di parte attrice non appare essere stata esercitata con la dovuta prudenza e perizia dal momento che l'attrice ha omesso sin dall'atto di citazione di indicare in maniera completa e tempestiva gli specifici vizi riscontrati nella merce consegnata, apparendo per altro che lo scopo dell'instaurazione della controversia di cui al n. R.G. 2533/2020 era quello di poter paralizzare la pretesa creditoria vantata dalla opposta. Per tali motivi, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c. , appare congruo, in via equitativa, condannare parte attrice/opponente al risarcimento del danno in favore della convenuta/opposta da liquidarsi nella metà delle spese di lite che si liquideranno in sentenza.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo nei parametri medi tenuto conto del valore della causa dichiarato da parte attrice, vanno poste a carico di quest'ultima in base al principio della soccombenza.
Resta assorbita ogni altra questione, domanda o eccezione, prospettata dalle parti o rilevabile d'ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta le domande spiegate da parte attrice;
2) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il d.i. opposto;
3) condanna parte attrice al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c. patito da parte convenuta/opponente liquidandolo in € 11.228,50;
4) condanna parte attrice alla refusione in favore di parte convenuta delle spese di lite liquidate in € 22.457,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Velletri, 20 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Elisabetta Trimani
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE SECONDA
in persona del giudice unico, dott.ssa Elisabetta Trimani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al registro affari contenzioso n. 2533 del 2020, posto in delibazione all'udienza del 22.10.2024 e vertente tra
TRA
), in persona del legale rappresentante p.t., , Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, dall'Avv. Bruno Chiarantano e dall'avv. Tania Campagna, giusta procura a margine dell'atto di citazione, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi ultimi in
Genzano di Roma via Colle Fiorito 2;
ATTRICE - OPPONENTE
CONTRO
( , in persona del suo legale rappresentante, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Postal giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Augusto Mollo, Via
Cisternense, 5 – Lanuvio;
CONVENUTA- OPPOSTA
Oggetto: vendita di cose mobili;
Conclusioni: come da ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 22 ottobre 2024.
FATTO E DIRITTO
ha citato in giudizio la società indicata in epigrafe deducendo che l'attrice Parte_1 produceva presso lo stabilimento ad Ariccia via Longarina 18/A prodotti alimentari e in particolare al porchetta IGP di Ariccia;
che tale prodotto andava realizzato mediante un apposito disciplinare che imponeva le caratteristiche del prodotto finale e delle materie prime utilizzabili;
che l'art. 2 del disciplinare prevedeva quale materia prima “suini di sesso femminile iscritti ai libri genealogici delle razze Landrace, Large White, Pietrain e relativi ibridi;
che l'attrice si era avvalsa da molti anni della 1 società attrice per il conseguimento di detta materia prima sulla base di un lungo rapporto fiduciario;
che tra le parti vigeva un accordo tacito e consuetudinario circa la qualità della materia prima che doveva essere quella di cui al disciplina della porchetta IGP;
che per prassi consolidata i pagamenti delle forniture si eseguivano a 120 giorni dalla consegna;
che dal novembre 2019 la merce fornita aveva presentato vizi qualitativi non rispettando i rigorosi canoni richiesti dal disciplinare;
che dovendo l'attrice continuare la produzione, i rapporti con la convenuta erano continuati a fronte delle rassicurazioni di quest'ultima circa la risoluzione delle problematiche;
che tuttavia la merce consegnata continuava a presentare i gravi vizi sopra indicati e aveva richiesto il pagamento delle fatture a 30 giorni dalla consegna (e non più a 120 giorni); che in tale periodo anche a seguito dell'emergenza sanitaria Covid- 19, l'attrice aveva subito gravi perdite di fatturato;
che,ad aprile
2020, la convenuta aveva quindi interrotto la fornitura senza preavviso, senza neanche consegnare l'ultimo ordine effettuato dall'attrice; che, a causa della non conformità della materia prima fornita dalla convenuta, l'attrice aveva subito diverse contestazioni da parte di clienti finali circa la qualità del prodotto finale;
che quindi l'attrice aveva sospeso i pagamenti delle fatture emesse dalla convenuta tra novembre 19 ed aprile 20; che, nonostante ciò, la convenuta aveva intimato il pagamento di € 318.233,95 ; che tali somme non erano dovute quantomeno nell'importo dovuto tenuto conto del grave inadempimento della convenuta e dei danni causati all'attrice.
Per questi motivi
ha chiesto l'accertamento del grave inadempimento della convenuta alle obbligazioni contrattuali per aver fornito merce non conforme a quella pattuita ovvero viziata , dichiarando che nulla è dovuto dall'attrice alla convenuta in forza delle fatture di cui alla diffida di parte convenuta del 19.5.2020 e condannando quest'ultima al risarcimento del danno subito dall'attrice da quantificarsi in € 100.000 ovvero in via subordinata quantificare le somme eventualmente dovute alla convenuta in ragione dei vizi qualitativi delle merce fornita e quindi del relativo minor valore nonché del maggior scarto di merce determinato dai predetti vizi.
Si è costituita parte convenuta deducendo che la domanda spiegata da parte attrice era palesemente infondata in fatto ed in diritto;
che per altro parte attrice aveva espressamente riconosciuto il suo debito nella comunicazione allegata al doc. 4 del fascicolo di parte, lamentando la mancanza di liquidità e proponendo di ripianare la propria esposizione mediante un piano di rientro;
che l'azione era quindi infondata e dilatoria;
che la convenuta aveva emesso in favore della attrice le fatture meglio indicate in comparsa nel periodo novembre 2019 – aprile 2020 portanti la somma di € 324.948,45; che l'esecuzione delle prestazioni poste a relativo fondamento non era stata oggetto di contestazione;
che parte attrice a fronte di tale debito aveva versato solo la somma di € 6.714,50 mediante un bonifico di € 10.000,00, destinato per il resto a saldare altra precedente fattura;
che non erano mai stati accreditati gli ulteriori bonifici allegati da parte attrice nella mail del 7.3.2020; che parte attrice, con la comunicazione del 30.4.2020 aveva riconosciuto il debito in maniera espressa senza nulla contestare circa le forniture, proponendo un piano di rientro;
che tale piano di rientro non era stato accettato dalla convenuta;
che la convenuta aveva ottenuto dal Tribunale di Velletri il d.i. n.
1281/2020 per l'importo di € 318.233,95 portato dalle predette fatture;
che tale d.i. era stato opposto dalla attrice nel giudizio n. R.G. 4456/2020; che si eccepiva la decadenza di parte attrice dalla denuncia dei vizi delle difformità della merce ai sensi degli artt. 1495 e 1497 c.c.; che per altro dall'atto di citazione non si comprendeva in che cosa consistessero gli allegati vizi e difetti della merce;
che infondata era la domanda di accertamento dell'inadempimento di parte convenuta agli impegni contrattuali con l'attrice; che infondata in quanto non provata nell'an e nel quantum era la richiesta di risarcimento del danno;
che parte convenuta agiva in via riconvenzionale per la condanna
2 di parte attrice della somma di cui alle fatture prodotte in atti pari ad € 318.233,95 e al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..
Per questi motivi
ha chiesto disporre la rinunione del presente giudizio a quello iscritto al n. R.G. 4456/2020 e nel merito rigettare le domande spiegate da parte attrice e in via riconvenzionale condannare l'attrice al pagamento della somma di € 318.233,95.
E' stato riunito al presente procedimento quello pendente al R.G. 4456/2020 avente ad oggetto l'opposizione proposta dalla odierna attrice avverso il d.i. n. 1281/2020 emesso in favore della odierna convenuta per il pagamento delle medesime fatture poste a fondamento della domanda riconvenzionale spiegata in comparsa di costituzione. Sospesa la provvisoria esecutività del d.i. opposto e concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c. e, sentiti i testi ammessi, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22.10.2024. A tale udienza, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come da note di udienza depositate in atti e la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Parte attrice ha agito nella presente sede per veder accertare l'inadempimento contrattuale della convenuta per aver fornito merce non conforme a quella pattuita e dichiarare che nulla era dovuto in forza delle fatture richieste dalla convenuta con la comunicazione del 19.5.2020 ovvero quantificare, in via subordinata, l'eventuale credito residuo tenuto conto dei vizi qualitativi di tutta la merce fornita, determinante un minor valore della merce stessa, e del valore della merce fornita non utilizzabile per tale vizi e quindi scartata dalla produzione, oltre al risarcimento del danno subito.
La presente causa ha ad oggetto l'accertamento negativo della sussistenza del credito azionato in via monitoria da parte convenuta e sfociato nel d.i. n. 1281/2020 ritualmente opposto nel procedimento n R.G. 4456/2020 nel cui ambito la odierna attrice/opponente ha in citazione dedotto che la domanda monitoria era inammissibile stante la pendenza del presente giudizio portante avente appunto ad oggetto l'accertamento negativo del credito azionato in via monitoria;
che sussistevano quindi i presupposti per la sospensione della provvisoria esecutività del d.i. opposto, e che la merce fornita dalla opposta presentava gravi vizi qualitativi in quanto non conforme alle qualità essenziali richieste.
Le domande spiegate da parte attrice non appaiono fondate.
Parte attrice, venendo meno all'onere di allegazione e di prova sulla stessa gravante, non ha specificatamente indicato in citazione in che cosa consistessero gli allegati vizi della merce posti a fondamento della domanda, essendosi limitata ad allegare sul punto che la merce era difforme rispetto a quanto previsto disciplinare della , salvo specificarlo nei capitoli di prova Parte_2 articolati nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c., (cfr. in particolare capitoli 7, 8) ove emerge che tali vizi concernevano il sesso del maiale maschio e non femmina, come da disciplinare, e la presenza di eccessivo tessuto adiposo. Tale allegazione , in quanto relativa ad elemento di fatto (ossia l'individuazione dei vizi posti a fondamento della domanda), deve tuttavia considerarsi tardiva ed quindi inammissibile in quanto introdotta nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c., essendo invece soggetta alla preclusione di cui all'art. 183 VI comma n. 1 c.p.c..
La mancata specifica individuazione da parte attrice dei vizi riscontrati nella merce fornita dalla convenuta, non supplita da quanto allegato nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c., non può quindi che comportare il rigetto della domanda principale proposta dall'attrice.
3 Non sussistono poi i presupposti per ravvisarsi alcuna responsabilità contrattuale in capo alla convenuta per aver disatteso, con la comunicazione del 19.5.2020 (doc. 5 allegato all'atto di citazione), la prassi in essere tra le parti di eseguire i pagamenti della merce a 120 giorni dal momento che il creditore ha diritto di chiedere immediatamente l'adempimento dell'obbligazione al debitore e che, come documentato dalla convenuta, tale comunicazione era stata inviata a seguito di una ampia anteriore corrispondenza tra le parti e dell'esistente già morosità dell'attrice (cfr. doc. 4 e 5 fascicolo di parte convenuta) sicché non si può ritenere che la comunicazione del 19.5.20 sia contraria a buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto, rappresentando invece l'esercizio di un diritto del creditore .
Parimenti infondata appare la domanda di riduzione dell'importo richiesto dalla convenuta con la comunicazione del 19.5.2020 in ragione dei vizi non emergendo per i motivi sopra esposti l'esistenza e consistenza dei vizi (tardivamente) allegati.
In questo contesto, risulta invece fondata la domanda monitoria spiegata da parte convenuta (ossia la domanda riconvenzionale spiegata nel giudizio portante) avente ad oggetto la condanna di parte attrice al pagamento della somma di € 318.233,95, oltre interessi moratori, spese ed oneri accessori, in ragione delle fatture n. 1/5933 del 9.11.2019 di € 10.948,37; n. 1/6041 del 16.11.2019 di €
12.697,33; n. 1/6134 del 23.11.2019 di € 8.997,18; n. 1/6135 del 23.11.2019 di € 17.071,99; n. 1/6305 del 30.11.2019 di € 8.971,55; n. 1/6306 del 30.11.2019 di € 9.517,60 (cui era seguita la nota di accredito n. 1/6336 di € 627,00); n. 1/6469 del 7.12.2019 di € 13.397,70; n. 1/6470 del 7.12.2019 di
€ 25.721,36; n. 1/6560 del 14.12.2019 dell'importo di € 13.803,31; n. 1/6561 del 14.12.2019 di € 16.714,02; n. 1/6679 del 21.12.2019 di € 7.505,03; n. 1/6680 del 21.12.2019 di € 23.148,83; n. 1/6813 del 27.12.2019 di € 9.554,06 ; n. 1/6855 del 28.12.2019 di € 7.090,97; n. 1/35 del 4.1.2020 di € 3.577,90; n. 1/114 di data 11.1.2020 di € 20.809,03; n. 1/225 del 18.1.2020 di € 15.062,39; n. 1/313 del 25.1.2020 di € 14.623,04; n. 1/493 del 31.1.2020 di € 9.135,07 (cui era seguita la nota di accredito n. 1/546 del 31.1.2020 di € 14,58); n. 1/660 di data 8.2.2020 di € 11.360,14; n. 1/750 del 15.2.2020 di € 12.998,87; n. 1/868 del 22.2.2020 di € 13.422,72; n. 1/1032 del 29.2.2020 di € 12.440,34; n. 1/1171 del 7.3.2020 di € 6.881,48; n. 1/1241 del 14.3.2020 di € 3.948,54; n. 1/1331 del 21.3.2020 di
€ 8.684,70; n. 1/1402 del 28.3.2020 di € 396,07; n. 1/1629 del 4.4.202 di € 1.892,44; n. 1/1698 di data 11.4.2020 di € 1.676,16 e n. 1/1766 del 18.4.2020 di € 1.781,21.
A fondamento della domanda, parte opposta/convenuta ha allegato i DDT relativi alla consegna della merce di cui alle fatture (cfr. doc. 11 relativa memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c.) e una comunicazione proveniente dalla opponente/attrice del 30.4.2020 ove quest'ultima a fronte della richiesta di pagamento de 22.4.20 dell'opposta, formulava “una proposta fattiva per regolare l'esposizione debitoria nei vs confronti” (cfr. doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione).
In questo contesto, va poi osservato che parte attrice/opponente non ha mai specificatamente e tempestivamente contestato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c. sia in sede di opposizione sia nell'atto di citazione introduttivo del giudizio portante, l'esecuzione delle prestazioni poste a fondamento delle fatture azionate ossia la consegna della merce in suo favore, evento per altro presupposto logico delle allegate contestazioni relative ai vizi di tale merce. A ciò si aggiunga che nessuna evidenza dell'esistenza di vizi era stata prospettata da parte opponente/attrice nella comunicazione del 22.4.20 a riscontro della richiesta di pagamento formulata dall'opposta/convenuta
4 (ed oggetto della presente causa), avendo in tale sede parte opposta solo evidenziato difficoltà finanziarie che le impedivano temporaneamente di saldare in una unica tranche l'importo richiesto.
Sulla base di tali emergenze, deve ritenersi quindi provato il credito azionato in via monitoria con conseguenziale conferma del d.i. opposto.
Risulta infine fondata la domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. formulata dalla convenuta/opposta.
Va rilevato che l'azione di parte attrice non appare essere stata esercitata con la dovuta prudenza e perizia dal momento che l'attrice ha omesso sin dall'atto di citazione di indicare in maniera completa e tempestiva gli specifici vizi riscontrati nella merce consegnata, apparendo per altro che lo scopo dell'instaurazione della controversia di cui al n. R.G. 2533/2020 era quello di poter paralizzare la pretesa creditoria vantata dalla opposta. Per tali motivi, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c. , appare congruo, in via equitativa, condannare parte attrice/opponente al risarcimento del danno in favore della convenuta/opposta da liquidarsi nella metà delle spese di lite che si liquideranno in sentenza.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo nei parametri medi tenuto conto del valore della causa dichiarato da parte attrice, vanno poste a carico di quest'ultima in base al principio della soccombenza.
Resta assorbita ogni altra questione, domanda o eccezione, prospettata dalle parti o rilevabile d'ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta le domande spiegate da parte attrice;
2) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il d.i. opposto;
3) condanna parte attrice al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c. patito da parte convenuta/opponente liquidandolo in € 11.228,50;
4) condanna parte attrice alla refusione in favore di parte convenuta delle spese di lite liquidate in € 22.457,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Velletri, 20 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Elisabetta Trimani
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