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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 25/02/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4308 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024, promossa da
rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo BONUZZI e Giulia Parte_1
CERATO
contro
, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio SEBASTIANO ed CP_1
Emanuela MINESSO
e con l'intervento del
MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il CP_2
1 Tribunale di Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi e scioglimento del matrimonio
Conclusioni comuni delle parti:
1.Dichiararsi la separazione personale dei coniugi e con Parte_1 CP_1
sentenza parziale sullo status, autorizzandosi gli stessi a vivere separati e nel reciproco rispetto.
2. La casa coniugale, già di proprietà esclusiva di ed ubicata nel Comune Parte_1
di Vicenza in Contrà Vescovado n. 23, censita al CF del detto Comune al fg. 4, m.n.
382, sub 17 e 16 e m.n. e m.n. 381, sub 10, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze,
resterà nella disponibilità della signora , salvo quanto già asportato da Parte_1
parte di con autorizzazione a ad asportare eventuali beni CP_1 CP_1
ed effetti personali che ancora dovessero essere ivi presenti, previa autorizzazione e accordo scritto tra i rispettivi legali.
3. si impegna ad accollarsi ogni debito inerente e conseguente le spese Parte_1
afferenti ad acquisti e migliorie relative all'immobile di Vicenza, Contrà Vescovado, di propria esclusiva proprietà, anche se eventualmente commissionati da CP_1
con ampia e totale liberatoria di quest'ultimo.
4. si impegna a cedere a la propria quota, pari al 10%, del Parte_1 CP_1
capitale sociale della società UD FO S.r.l. (P.IV ) e la propria P.IV_1
quota, pari al 9,89%, del capitale sociale della società UD S.r.l. (P.IV
), per il valore nominale pari ad € 33.620,40, entro 15 giorni dalla P.IV_2
pubblicazione della sentenza di separazione.
5. Le spese e competenze notarili inerenti e conseguenti l'atto notarile di cessione delle quote societarie, di cui al punto che precede, saranno sostenute interamente
2 che quale parte acquirente sceglierà il professionista al quale rivolgersi CP_1
per il trasferimento.
6. Contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo, si impegna Parte_1
a non partecipare alla ricostruzione del capitale della società UD S.r.l., che dovesse intervenire tra la data di sottoscrizione e l'effettiva data di cessione delle richiamate quote.
7. Ad ulteriore definizione dei rapporti economici derivanti dalla separazione e dalla cessazione del rapporto di coniugio, nonché dei rapporti societari pendenti fra le parti,
rilascia personalmente ogni e più ampia manleva nei confronti di CP_1 Pt_1
affinché la stessa venga esonerata e tenuta indenne da qualsiasi rischio e/o
[...]
responsabilità e/o vincolo inerenti la qualità di socia nelle richiamate società UD
S.r.l. e UD FO S.r.l. ed altresì per tutti i ruoli di amministrazione e controllo dalla medesima ricoperti nelle richiamate due società sino alla data di cessione delle quote sociali, ad esclusione dei casi di dolo e colpa grave.
8. avrà altresì l'obbligo di adoperarsi al fine di procurare tutte le CP_1
opportune manleve che sollevino da qualsiasi rischio e/o responsabilità Parte_1
e/o vincolo per il ruolo di socia e per tutti i ruoli di amministrazione e controllo dalla medesima ricoperti nelle società UD S.r.l. e UD FO S.r.l. sino alla Pt_1
data di cessione delle quote, impegnandosi in tal senso anche per conto delle società
UD S.r.l. e UD FO S.r.l. e della compagine amministrativa e sociale e ciò
anche qualora tale impegno coinvolgesse soggetti terzi (quali nuovi soci e/o nuovi amministratori delle rispettive società), ad esclusione dei casi di dolo e colpa grave.
9. A totale definizione ed integrale tacitazione di tutti i rapporti pendenti tra le parti in causa (derivanti sia dal rapporto di coniugio che societario) e/o di qualsivoglia pretesa vantata da nei confronti di , di UD S.r.l. e di Parte_1 CP_1 [...]
[...
[...] si impegna a versare a l'importo complessivo Parte_2 CP_1 Parte_1
di € 105.000,00, che dovrà essere corrisposto nei modi e nei termini che seguono:
- l'importo di € 5.000,00 contestualmente alla sottoscrizione dell'accordo/conclusioni conformi, alle seguenti coordinate bancarie [...], Banca
Popolare dell'Alto Adige, conto corrente intestato a;
Parte_1
- l'importo di € 33.620,40 per la partecipazione societaria di cui al precedente punto 4,
che andrà versato a mezzo di assegno bancario o di bonifico istantaneo,
contestualmente alla cessione delle quote societarie da parte di ed a Parte_1
favore di , atto da effettuarsi entro e non oltre 15 giorni dalla CP_1
pubblicazione del provvedimento di separazione, presso il professionista scelto dall'acquirente;
- l'importo di € 53.765,48, pari all'importo residuo (alla data del 11.01.2025) dei mutui n. 65495214 e n. 30501597 contratti da entrambi i coniugi con verranno CP_3
corrisposti da direttamente all'istituto di credito mutuante (ad eccezione CP_1
della rata di gennaio 2025 che viene versata da ), a decorrere dalla Parte_1
sottoscrizione del presente accordo;
in ogni caso, il pagamento da parte di CP_1
è e sarà da intendersi esclusivamente quale accollo liberatorio nei confronti di
[...]
che lo stesso si impegna a formalizzare con gli istituti interessati nel più Parte_1
breve tempo possibile tenendo manlevata nelle more da qualsivoglia Parte_1
pretesa dei detti istituti.
10. L'importo residuo di € 12.614,12 andrà versato a favore di entro e non Parte_1
oltre entro 15 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione, in concomitanza con la cessione delle quote sociali, sul conto corrente n.
[...], alla medesima intestato, sempre a tombale definizione di tutti i rapporti pendenti tra le parti (di coniugio e societari).
4 11. Le parti dichiarano che la cessione delle quote societarie fruirà dell'applicazione dei benefici di legge in ordine all'esenzione dell'imposta di bollo, registro, ipotecaria,
catastale, tassa ipotecaria e ogni altro tributo, in considerazione del fatto che lo stesso costituirà doveroso, pieno ed integrale adempimento ed esecuzione necessitata dell'accordo di separazione personale dei coniugi, come previsto dalla legge n. 74 del
1987, esteso alla separazione dalla Sentenza della Corte Costituzionale in data 10
maggio 1999 n. 154, e dalla circolare n. 49/E del 16 marzo 2000.
12. I coniugi, con l'adempimento di quanto sopra previsto, ritengono così definito e transatto ogni aspetto economico / patrimoniale relativo al rapporto di coniugio, al rapporto societario e alla divisione dei beni comuni e dichiarano di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altra. Con tale accordo le parti intendono tacitare altresì
ogni e qualsivoglia pretesa dei rispettivi familiari (signori , e Persona_1 Parte_3
) con riferimento ai pregressi finanziamenti ricevuti;
in Persona_2 Persona_3
particolare la signora si impegna a tenere manlevato il signor Parte_1 CP_1
le società UD Srl e UD FO Srl da qualsivoglia pretesa dei signori
[...]
e Persona_1 Parte_3
13. Una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto in data 19.12.2015
a Soave (VR) tra e , trascritto presso l'Ufficio dello Stato Parte_1 CP_1
Civile del Comune di Soave (VR), al n. 4, parte I, anno 2015, ordinando al competente
Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni.
14. Con la sottoscrizione del predetto accordo entrambi i coniugi dichiarano di aver disciplinato ogni rapporto economico e patrimoniale derivante dalla cessazione del rapporto di coniugio e del rapporto societario e di non aver reciprocamente più nulla a pretendere per qualsivoglia causa o ragione dedotta o deducibile.
5 15. Spese legali compensate con rinuncia dei legali alla solidarietà professionale.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 14.10.2024 , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
con in Soave il 19.12.2015, che dall'unione non erano nati figli, che il CP_1
matrimonio era entrato in irreversibile crisi, chiedeva fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate.
Chiedeva altresì che, decorso il termine di legge, il Tribunale dichiarasse lo scioglimento del matrimonio.
Con comparsa in data 27.12.2024 si costituiva in giudizio , aderendo, CP_1
sia alla domanda di separazione, che a quella di divorzio, ma a condizioni diverse da quelle ex adverso indicate.
Con istanza congiunta in data 17.1.2025 i coniugi dichiaravano di aver raggiunto un accordo su tutte le questioni controverse.
All'udienza del 6.2.2025, fissata per gli incombenti di cui all'art. 473 bis 21 c.p.c. e sostituita dal deposito di note scritte, le parti precisavano conformi conclusioni nei termini di cui in epigrafe.
La causa era quindi rimessa Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero.
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve trovare accoglimento.
I coniugi concordano infatti sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
6 Deve pertanto dichiararsi la separazione personale delle parti.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti nelle note autorizzate in sostituzione dell'udienza del 6.2.2025, il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con gli atti introduttivi, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché questi,
trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a)omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
uniti in matrimonio in Soave il 19.12.2015 con atto trascritto al n. 4, parte I, anno 2015,
alle condizioni in epigrafe riportate;
b)dispone con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 25.2.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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