Articolo 7 della Legge 17 gennaio 1949, n. 6
Articolo 6Articolo 8
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3 febbraio 1949
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13 febbraio 1952
Art. 7. ((La tassa fissa per la circolazione di prova stabilita dall'art. 2 del regio decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2168, e successive modificazioni, e' elevata a lire 40.000 per le autovetture, gli autocarri e rimorchi; ai lire 6000 per i motocicli, le motocarrozzette, i motocarri, i motocicli leggeri, le motocarrozzette leggere ed i motofurgoncini leggeri; a lire 3000 per gli autoscafi.
Per i velocipedi provvisti di motore ausiliario, avente cilindrata fino a centimetri cubi 50, la predetta tassa e' stabilita nella misura di lire 3000, non suscettibile dell'abbuono del 60 per cento, previsto dall'art. 19 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3283, e successive modificazioni)) ((1)) ----------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 9 febbraio 1952, n. 49 ha disposto (con l'art. 19) che la modifica ha effetto dal 1 gennaio 1952.
Entrata in vigore il 13 febbraio 1952