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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 10/04/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2058/2024
Udienza “cartolare” del 7-4-2025
Il Giudice, viste le conclusioni di ambo le parti di cui alle memorie e note scritte in atti, depositate ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, in persona del dott. Giacomo Lucente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 2058/2024 in materia di proprietà, promossa da:
(C.F. ), sito in Viareggio (LU), fraz. Parte_1 P.IVA_1
Torre Del Lago, , in persona di , quale legale rappresentante Parte_1 Parte_2
della amministratrice condominiale Plurigest Srl (P.IVA ), con sede in Viareggio, P.IVA_2
Via di Montramito 120/B, rappresentato e difeso dall'avv. Cristiano Morescalchi (C.F.
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Viareggio, via Repaci C.F._1
n. 16, come da procura allegata al ricorso.
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. , non comparso né rappresentato. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni delle parti: per il ricorrente: “dichiarare nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
erede di e , per accettazione tacita, da C.F._2 Persona_1 Persona_2
valere anche ai fini della continuazione delle trascrizioni;
autorizzare l'amministratore del condominio pro tempore a trascrivere l'emananda sentenza nei Registri Immobiliari ai sensi dell'art. 2648 c.3 e per l'effetto condannare , nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
, a pagare al condominio sito in Viareggio-Torre del Lago, C.F._2 Parte_1
, in persona dell'amministratore pro tempore, la somma di € 13.757,00 per oneri
[...]
condominiali, oltre a interessi legali dal momento del dovuto al saldo;
con vittoria di compenso oltre iva e cpa di legge e spese di giudizio”. per il resistente: nessuno ha concluso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il condominio sito in allo scopo di procedere al recupero del credito per oneri Parte_1 condominiali relativi all'unità immobiliare intestata a e Persona_1 Persona_2
deceduti rispettivamente nel 1991 e nel 2008, conveniva in giudizio il figlio , Controparte_1
chiedendo di dichiararlo erede per accettazione tacita e di condannarlo al pagamento della somma di
€ 13.757,00 oltre interessi.
Deduceva che il resistente risultava residente nell'immobile dal 1989 e nel possesso continuato dello stesso dal 1991; che negli anni aveva provveduto al pagamento degli oneri condominiali, anche se sporadicamente;
che non aveva mai contestato le convocazioni alle assemblee;
che non aveva provveduto alla redazione dell'inventario dei beni ereditati dai genitori ex art. 485 comma 2
c.c.
Il resistente non si costituiva in giudizio, pertanto, all'udienza del 12.11.24 veniva dichiarato contumace e veniva fissata l'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con termine per memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 476 c.c. statuisce che "l'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede".
La Corte di Cassazione ha precisato che l'accettazione tacita di eredità “può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare” (ex multis:
Cass. 33162/2022).
E' documentalmente provato che l'unità immobiliare sita nel condominio via Galvani n. 17 risulta ancora intestata a e (doc. 2), deceduti rispettivamente il Persona_1 Persona_2
23.12.1991 (doc. 5) e il 24.03.2008 (doc. 6).
È pacifico che è figlio di e di ed è provato Controparte_1 Persona_1 Persona_2 che risiede nell'immobile dal 17.10.1989 (doc. 1), ma non risulta aver provveduto alla redazione dell'inventario dei beni dei genitori ai sensi dell'art. 485 comma 2 c.c. Sul punto la Suprema Corte ha statuito: "L'immissione in possesso dei beni ereditari non comporta accettazione tacita dell'eredità, poiché non presuppone necessariamente, in chi la compie, la volontà di accettare, cionondimeno, se il chiamato nel possesso o compossesso anche di un solo bene ereditario non forma l'inventario nel termine di tre mesi decorrenti dal momento di inizio del possesso, viene considerato erede puro e semplice;
tale onere condiziona, non solo, la facoltà di accettare con beneficio d'inventario, ma anche quella di rinunciare all'eredità in maniera efficace nei confronti dei creditori del de cuius" (ex multis: Cass. 15690/2020).
Pertanto, essendo il resistente nel possesso dell'immobile al momento della morte dei genitori e non avendo compiuto l'inventario dei beni ereditari nel termine previsto dalla legge, deve essere dichiarato erede puro e semplice di e . Persona_1 Persona_2
Inoltre, ha provveduto più volte al pagamento degli oneri condominiali (doc. 7), Controparte_1 compiendo un atto che può essere ritenuto incompatibile con la volontà di rinunciare all'eredità.
Per quanto attiene al credito del , risulta provato dai bilanci consuntivi degli anni 2020, Parte_1
2021 e 2022 e dal bilancio preventivo al 31.12.23 (doc. 10), approvati con delibera condominiale del 03.02.23 (doc. 9).
Per quanto sopra, la domanda deve essere integralmente accolta, dichiarando Controparte_1
erede di e di per effetto di accettazione tacita, autorizzando la Persona_1 Persona_2 trascrizione della sentenza, e condannando il resistente al pagamento della somma di € 13.757,00, oltre interessi dal momento del dovuto al saldo, in favore del ricorrente, per oneri condominiali.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi dello scaglione di valore tra €
5.201 ed € 26.000, considerata la contumacia del resistente ed esclusa la fase istruttoria non svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente decidendo, accoglie integralmente la domanda di parte ricorrente e per l'effetto:
- dichiara erede di nato in [...] il [...] e deceduto in Controparte_1 Persona_1
Viareggio (LU) il 23.12.1991 e di nata in [...] il [...] e deceduta in Persona_2
Lucca il 24.03.2008;
- autorizza la trascrizione della presente sentenza;
- condanna il resistente al pagamento della somma di € 13.757,00, oltre interessi dal momento del dovuto al saldo, in favore del ricorrente;
- condanna il resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in €
264,00 per spese vive ed € 1.700,00 per compenso professionale, oltre IVA, CAP e maggiorazione spese generali come per legge.
Il Giudice
Giacomo Lucente