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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/07/2025, n. 3242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3242 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL Tribunale Ordinario di Palermo
Sezione Lavoro nella persona del Giudice, Dott.ssa Rosalba Musillami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 3572/2024 del Ruolo Generale, vertente
TRA
nato a [...] il [...] c.f. Parte_1
, ivi residente in [...], elett.te C.F._1
domiciliato in Palermo, Piazza Leoni n. 49 presso lo studio dell'Avv. Erasmo
Tarantino, dal quale è rappresentato e difeso
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: , in persona del suo Presidente e/o legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosaria Ciancimino
Resistente
Oggetto: CP_2
MEDIANTE DEPOSITO A SEGUITO DI TRATTAZIONE SCRITTA EX
ART. 127 TER CPC DEL 06.06.2025 DEL SEGUENTE
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando: dichiara che il ricorrente ha diritto all'APE sociale e condanna l' alla CP_1
corresponsione in suo favore della relativa prestazione con la decorrenza dal 1^ ottobre 2022, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo;
dichiara altresì che il ricorrente ha diritto ad avere accreditata la contribuzione
CP_ figurativa per il periodo di indennità Naspi e condanna l' all'accredito ai sensi dell'art. 12 DLgs 22/2015;
CP_ condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in 3.700,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario, CPA ed IVA come per legge e che distrae in favore dell'Avv. Erasmo Tarantino ai sensi dell'art. 93 cpc.
E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 08.03.2024 parte ricorrente conveniva in giudizio l' CP_1
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Ritenere e dichiarare che il sig. ha diritto all'APE Sociale a far data dal 1° ottobre 2022, e, Parte_1
CP_ per l'effetto, condannare l' a liquidare, in favore di parte ricorrente, la relativa prestazione;
• Ritenere e dichiarare che il Sig. ha diritto Parte_1
all'accredito della contribuzione figurativa per NASPI relativa all'anno 2013, per
CP_ i motivi suesposti erroneamente annullata e, per l'effetto, condannare l' a riaccreditare nel conto assicurativo la surriferita contribuzione;
• Condannare
CP_ l' al pagamento di spese, competenze ed onorari di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario per averne anticipato le spese”.
Deduceva di avere inoltrato, in data 9 settembre 2022, domanda diretta alla verifica del requisito contributivo ai fini dell'APE Sociale e, contestualmente, domanda per il riconoscimento dell'anticipo pensionistico (c.d. APE Sociale) che
CP_ era stata accolta. Con provvedimento del 21/02/2023 l' aveva comunicato la liquidazione della prestazione per il periodo compreso fra il 1° ottobre 2022 ed il
28 febbraio 2023 ma nonostante i ripetuti solleciti le somme spettanti non erano state erogate. Aggiungeva che con sentenza n. 3152/2022 il Tribunale di Palermo
CP_ aveva revocato il decreto ingiuntivo con il quale l' aveva chiesto la restituzione dell'indennità di disoccupazione, ritenuta legittima la percezione delle somme erogate. Chiedeva pertanto l'accredito della contribuzione figurativa per il corrispondente periodo di disoccupazione. Riteneva di avere diritto all'anticipo pensionistico sussistendone i requisiti di
CP_ legge. Produceva, oltre alla corrispondenza con l' ed il provvedimento di liquidazione dell'Ape sociale, anche l'estratto contributivo.
CP_ Si costituiva in giudizio l' che nella memoria chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere atteso che “ “A seguito della sentenza n. 3151/2022 del
06/10/2022 menzionata nel corpo del ricorso, che ha riconosciuto la naspi al sig.
è necessario riliquidare l'anticipo pensionistico spettante. Si precisa che Pt_1
la precedente prestazione era stata liquidata ed eliminata senza estrazione di cedola e, dunque, non andata in pagamento. Pertanto, è stata richiesta alla
Direzione Centrale la riapertura della pratica di anticipo pensionistico per APE sociale”.
Con note successivamente depositate, l' previdenziale chiedeva il rigetto CP_3
del ricorso stante che “la prestazione non doveva essere riconosciuta dall'origine in quanto l'indennità di disoccupazione ordinaria, come risulta dai nostri archivi, non è stata integralmente fruita da parte del sig. in quanto il ricorrente Pt_1
aveva diritto a un periodo teorico di prestazione dal 21/01/2013 al 21/01/2014 ma effettivamente ne ha fruito dal 21/01/2013 22/12/2013 (cfr. ALLEGATO 2 e cfr. circolare n. 34/2018 nella parte in cui prevede che, per poter conseguire l'ape sociale, il soggetto deve aver terminato di godere integralmente della prestazione di disoccupazione da almeno tre mesi, nell'arco dei quali deve aver mantenuto lo status di disoccupato in base alle regole previste dalla normativa vigenti).
Pertanto, stante l'erronea emissione della verifica per il riconoscimento dei requisiti dell'ape sociale, quest'ultima è stata annullata in data 06/11/2024.”
La causa, ritenuta matura per la decisione, disposta la trattazione scritta, sulle conclusioni rassegnate dalle parti rispettivamente nella note di trattazione scritte
CP_ depositate dal ricorrente e nelle memorie dell' viene decisa come in epigrafe.
* * *
Il ricorso è fondato e deve essere accolto. L'art. 1, comma 179, della legge 11.12.2016 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) prevede: “In via sperimentale, dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni, è riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi 185 e 186 del presente articolo, un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione l'articolo 7 della legge 15 luglio 1966,
n. 604, hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni”.
CP_ L'Ape sociale è una indennità a carico dello Stato erogata dall' a favore dei soggetti che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e non siano già titolari di pensione diretta in Italia o all'estero; essa è corrisposta a domanda fino a che il beneficiario non raggiunga l'età prevista per la pensione di vecchiaia. Si tratta di un trattamento assistenziale a favore di quei lavoratori che, in prossimità del trattamento pensionistico, abbiano perso il posto di lavoro e siano privi di fonti di reddito.
La norma in questione pone una chiara incompatibilità con la fruizione di altre prestazioni previdenziali o dell'indennità di disoccupazione. Ma ciò non significa affatto che il godimento dell'indennità di disoccupazione costituisca presupposto per il riconoscimento dell'Ape sociale. Vuol dire semplicemente che, in caso di fruizione dell'indennità di disoccupazione, il lavoratore potrà beneficiare dell'Ape sociale solo dopo che sia cessata l'indennità di disoccupazione. Pertanto, non esiste alcun divieto normativo per escludere dal godimento dell'Ape sociale coloro che, in possesso degli altri requisiti di legge, non abbiano avuto accesso all'indennità di disoccupazione in quanto non vi avevano diritto. Solo se un soggetto ha diritto di percepire l'indennità di disoccupazione, allora, per disposizione normativa, prima di accedere alla prestazione dell'Ape sociale, deve avere terminato l'indennità di disoccupazione.
L'interpretazione sopra riportata è stata recentemente affermata in modo inequivoco dalla Suprema Corte (Cass. Sez. L., n. 24950/2024): “Ai fini del riconoscimento del l. n. 232 del 2016, il richiedente deve essere disoccupato e non percepire più - quando ne abbia in precedenza beneficiato - l'indennità di disoccupazione”.
Leggendo la motivazione della sentenza in oggetto il cui principio è stato reiterato con la sentenza n. 7846 del 25 marzo 2025 si evidenzia che “Il citato comma 179 prevede, per quel che qui rileva che, dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre
2023, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del medesimo comma, al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni, è riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi 185 e 186 del medesimo articolo, un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: la lettera a), che qui rileva, attribuisce il beneficio a coloro che “si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi, hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni”.
6. Una interpretazione letterale e logica della norma milita nel senso che è richiesto il requisito della distanza temporale tra la disoccupazione e l'Ape sociale solo dove sia stata fruita concretamente l'indennità di disoccupazione, laddove tale fruizione non condiziona affatto il diritto all'Ape.
7. Invero, la lettera della norma non prevede la condizione positiva della fruizione dell'indennità di disoccupazione, ma solo la condizione negativa della cessazione della fruizione della stessa. Del resto, la norma richiama una contribuzione di 30 anni e dunque ammette implicitamente che i requisiti dell'Ape sociale sono diversi da quelli della disoccupazione.
8. La norma, peraltro, non avrebbe posto in continuità le due prestazioni, laddove invece impone una cesura tra le stesse.
9. Invero, proprio il richiamo alla cessazione della fruizione dell'indennità di disoccupazione evidenzia - alla base dell'intervento previdenziale di sostegno- uno stato di bisogno della persona, che evidentemente il legislatore ritiene meritevole della tutela e della protezione con la prestazione in discorso. Ciò tanto più in considerazione che il soggetto beneficiario maggiormente della tutela in discorso è proprio il soggetto che non ha fruito neppure dell'indennità di disoccupazione. 10. Può dunque affermarsi che il diritto all'Ape sociale, in applicazione dell'articolo 1, comma 179, legge n.
232 del 2016, richiede –tra gli altri requisiti uno stato di disoccupazione in capo al beneficiario, ma non postula che lo stesso abbia anche beneficiato dell'indennità di disoccupazione, prevedendo soltanto che, ove l'interessato abbia beneficiato della detta indennità, la stessa sia cessata”.
In tal senso di recente si è espresso questo Tribunale in diversa composizione. Alla luce di quanto esposto, tenuto conto che il ricorrente al momento della domanda (9/9/2022) aveva sia il requisito anagrafico (63 anni) che quello contributivo (30 anni) come peraltro testimoniato dallo stesso accogliendo CP_3
l'istanza e trasmettendo la liquidazione e che invece il motivo ostativo sarebbe la mancata fruizione per intero dell'indennità di disoccupazione (residua spettanza peraltro prescritta), deve essere riconosciuto a il diritto Parte_1
all'anticipo pensionistico con decorrenza dal 1^ ottobre 2022, avendo cessato di fruire della Naspi dal 2013.
Infine in ordine al diritto alla contribuzione figurativa, l'art. 12 del DLgs 22/2015 ha stabilito che i contributi figurativi sono accreditati durante il periodo di fruizione dell'indennità di disoccupazione NASpI e sono utili sia per il diritto che per la misura della pensione.
Essendo stato accertato, con sentenza passata in giudicato, il diritto all'indennità di disoccupazione, ne consegue il diritto alla contribuzione figurativa che pertanto
CP_ l' è tenuto a riaccreditare.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, e successive modifiche e con distrazione al procuratore antistatario.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'esito della trattazione scritta del 06.06.2025.
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Firmato digitalmente