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Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/11/2024, n. 7303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7303 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
Dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliere
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliere rel. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 4064/2018, vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
(Avv. Andrea - ) Pt_3 C.F._3
APPELLANTI E C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
(avv. Mario Murano) APPELLATA E
(Codice Fiscale ), CP_2 C.F._4
(Avv. i Antonio De Paolis - Codice Fiscale e C.F._5 CP_3
- Codice Fiscale ), C.F._6
APPELLATA E
, , e P_ Controparte_5 CP_6 [...]
Controparte_7
APPELLATI CONTUMACI
Oggetto: ripetizione di indebito.
Conclusioni: come in atti.
Pagina 1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. al tribunale di Roma, la soc. coop. Controparte_1 esponeva che nel corso della ricostruzione della attività contabile di essa società - a seguito della emersione di gravi irregolarità distrattive per cui era stata presentata denuncia anche in sede penale - erano stati accertati tra l'altro: il pagamento di un bonifico ordinato alla di euro 17.000,00 emesso in CP_8 favore della . in data 17.11.2003; Parte_4 il pagamento di tre versamenti tramite modello F24, specificati dettagliatamente a pagina 28 della citata Relazione del dott. consulente tecnico nel Per_1 procedimento penale, nel periodo compreso tra il 2002 e il 2005, con importo complessivo pari ad euro 2.242,68 per tributi gravanti esclusivamente sulla
Parte_4 il pagamento nel 2006 di due fatture mediante rispettivi bonifici ordinati tramite la all'Avv. per euro 4.096,00 e all' Avv. CP_8 Parte_1 Parte_2 per euro 2.048,00, a titolo di compenso professionale per prestazioni
[...] compiute esclusivamente in favore della Parte_4 che tali pagamenti, emersi solo grazie alla nuova compagine amministrativa della società, risultavano del tutto ingiustificati e privi di causa, atteso che tra i due soggetti giuridici (società e , nonché tra e i due predetti CP_1 Parte_4 CP_1 professionisti non erano intercorsi cessioni di beni o di servizi di alcun tipo;
che, in particolare, in merito al bonifico di euro 17.000,00 la stessa Parte_4
non era stata in grado di fornire alcuna giustificazione circa i pagamenti ricevuti;
[...] che, parimenti, gli Avv.ti e non avevano eseguito alcuna Parte_1 Pt_2 prestazione in favore della ricorrente, e alla richiesta di chiarimenti da parte di ai due professionisti, era stata data risposta con email del 9 Controparte_1 febbraio 2015 con la quale testualmente veniva affermato: “…Possiamo ipotizzare che quanto da Lei richiestoci attenga alla che è l'unico Parte_4 soggetto per cui abbiamo svolto la nostra attività e da cui abbiamo ricevuto degli importi (regolarmente fatturati) che combaciano con quelli da Lei indicati”; ha dedotto quindi l'indebito pagamento e ha chiesto condannarsi i resistenti alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, ovvero condannare obbligata alla restituzione delle somme in oggetto in ogni caso la che Parte_4 diversamente conseguirebbe un ingiustificato arricchimento. Si costituivano in giudizio gli avvocati e , Parte_1 Parte_2 deducendo la infondatezza delle pretese della società ricorrente, rilevando che le somme di cui si richiedeva la restituzione erano state versate quale corrispettivo dovuto dalla società e dai singoli soci per l'attività professionale espletata Parte_4 in loro favore, e che il pagamento dei compensi ai due professionisti effettuato dalla dovesse ricondursi alla fattispecie dell'adempimento del terzo di cui CP_1 all'articolo 1180 c.c.“. Chiedevano l'autorizzazione a chiamare in causa i signori P_ P_
, e e, in caso di
[...] CP_2 CP_6 Controparte_7 accoglimento della domanda formulata dalla ricorrente, di essere manlevati dai chiamati in causa e dalla e tenuti indenni da qualsiasi eventuale condanna Parte_4
Pagina 2 di restituzione;
in via riconvenzionale chiedevano, altresì, il pagamento del saldo delle prestazioni rese. I chiamati in causa ritualmente evocati in giudizio non si costituivano.
Il tribunale con ordinanza in data 9 maggio 2018 emessa ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. così statuiva:
“osservato che: 1) Non è circostanza contestata dai resistenti l'esecuzione di prestazioni professionali in favore della società BE SR e la ricezione di pagamenti da parte della società avvenuta in favore degli Avv.ti e Parte_5 Parte_1 Pt_2 nell'anno 2006 a titolo di pagamento delle prestazioni stesse;
è del pari non contestata la ricezione delle suddette somme mediante bonifici bancari emesse per conto della società Parte_5
2) Risulta documentalmente evidente – oltrechè non contestato – che nessun rapporto sia intercorso tra la società attrice e la SR BE né che la società ricorrente abbia mai conferito incarichi o si sia mai avvalsa della prestazione di opera professionale degli avvocati odierni resistenti, essendo, infatti, il contenzioso svoltosi nel giudizio di primo grado e nel giudizio di appello su mandato dei terzi chiamati, rimasti contumaci nel giudizio odierno;
3) Effettivamente, quindi, gli esborsi monetari effettuati dalla odierna ricorrente non trovano giustificazione causale alcuna né è ipotizzabile un adempimento spontaneo del terzo atteso che i bonifici che la ha provveduto ad inviare ai legali, CP_1 odierni resistenti, non recano alcuna causale di riferimento e si mostrano del tutto sganciati da ogni attinenza con l'odierna parte ricorrente e la società BE SR e l'odierna parte ricorrente e gli odierni resistenti tutti;
né una delegazione di pagamento né un'espromissione né un accollo, alcunchè che possa fa ritenere legittimo il pagamento in esame;
4) Si aggiunga che l'allegazione della CTU tecnica svolta in sede penale consente di corroborare tale ipotesi e costituisce documento idoneo a rafforzare gli elementi posti a fondamento della domanda attorea, che perciò va accolta;
5) I resistenti, la società , gli avv.ti e dovranno restituire Parte_4 Parte_1 Pt_2 quanto indebitamente ricevuto dalla odierna ricorrente per quanto di competenza;
6) Con riferimento alla domanda riconvenzionale dei resistenti, e Parte_1 Pt_2 deve dichiararsene l'inammissibilità non potendosi fare luogo in questo giudizio alla condanna al pagamento del saldo delle prestazioni professionali inerenti le consulenze legali svolte in favore diei terzi chiamati, rimasti inadempienti, dovendo le rispettive ragioni trovare adeguata tutela in appositi giudizi deputati al pagamento delle parcelle professionali;
7) Inoltre nessuna attinenza ha la domanda riconvenzionale con quella principale introdotta”.
Pagina 3 Ha quindi accolto la domanda, condannando la società BE SR e gli avvocati e alla restituzione delle somme rispettivamente di € 19.224,68, € Parte_1 Pt_2
4.096,00, € 2.048,00, oltre il pagamento degli interessi dal giorno del pagamento ricevuto sino al saldo;
oltre alle spese del giudizio.
Avverso detta sentenza, hanno proposto appello gli Avv.ti e , Pt_2 Parte_1 deducendo l'erroneità della sentenza per non avere il primo giudice tenuto conto della documentazione in atti, da cui “era facile arguire che il pagamento ricevuto dagli avvocati e proveniente dalla rappresentava il compenso Parte_1 Pt_2 CP_1
(un acconto ) per l'attività difensiva svolta da detti professionisti in favore della
e dei signori , , Parte_4 Persona_2 P_ Controparte_5
e nel giudizio N.R.G. 18631/2006 svoltosi innanzi al CP_2 CP_6
Tribunale Civile di Roma e conclusosi, in primo grado, con la sentenza n. 1799/2008”, e che pertanto la aveva “corrisposto i compensi per conto CP_1 della e degli altri soggetti chiamati in causa”, che “erano legati da Parte_4 rapporti di compartecipazione nella cooperativa e nella essendo CP_1 Parte_4 taluni soci di entrambe le società, e “le persone fisiche che insieme alla stessa cooperativa avevano fruito delle prestazioni professionali degli avvocati Parte_4
e . Parte_1 Pt_2
Hanno dedotto inoltre che il tribunale ha completamente omesso di pronunciarsi sulla domanda di manleva formulata dagli odierni appellanti, con cui in via subordinata chiedevano di essere tenuti indenni e manlevati dalla nonché dai chiamati Parte_4 in causa signori , Persona_2 P_ Controparte_5 CP_2
e di qualsivoglia somma che essi fossero stati condannati a
[...] CP_6 restituire alla posto che costoro avevano beneficiato delle prestazioni CP_1 professionali rese dagli Avvocati e Parte_1 Pt_2
Hanno impugnato inoltre la sentenza nella parte in cui “con riferimento alla domanda riconvenzionale volta ad ottenere il pagamento del saldo dei compensi dovuti agli appellanti dalle parti in causa, “il Tribunale si è pronunciato in modo del tutto illegittimo ed approssimativo”, rilevando che “nel corso del giudizio di primo grado è stata acquisita la documentazione idonea a dimostrare lo svolgimento dell'attività difensiva resa dagli avvocati e in favore di e dei chiamati Parte_1 Pt_2 Parte_4 in causa”. Si sono costituiti con distinte comparse la soc. ed , deducendo CP_1 CP_2 la inammissibilità e infondatezza dell'appello e chiedendone il rigetto. Le restanti parti sono rimaste contumaci. Con ordinanza in data 15 maggio 2024, la causa è stata assegnata in decisione.
L'appello è infondato. Come già rilevato dal primo giudice, è pacifico che le attività svolte dai professionisti siano state svolte su incarico della società (l'assenza di alcun rapporto con Parte_4
Pagina 4 la soc. odierna appellata è stata dagli stessi dichiarata nella citata e-mail del CP_1
9.2.2015).
Va poi rilevato che “Proposta domanda di ripetizione di indebito, l'attore ha l'onere di provare l'inesistenza di una giusta causa delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore del convenuto, ma solo con riferimento ai rapporti specifici tra essi intercorsi e dedotti in giudizio, costituendo una prova diabolica esigere dall'attore la dimostrazione dell'inesistenza di ogni e qualsivoglia causa di dazione tra "solvens" e "accipiens". Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14428 del 26/05/2021 .
Nel caso in esame, mentre è incontroverso che non sussistesse alcun rapporto tra le parti in causa che giustificasse lo spostamento patrimoniale, le parti resistenti hanno dedotto di avere espletato il loro mandato professionale per la soc. e che, a Parte_4 causa dei rapporti intercorrenti tra questa e la soc. il pagamento fosse stato CP_1 effettuato da quest'ultima quale adempimento del terzo: tuttavia, nessuna prova emerge quanto ai rapporti – in relazione alla causa nella quale i professionisti hanno patrocinato su mandato della soc. e delle persone fisiche - tra le due società Parte_4
o tra e le persone fisiche , che giustificassero l'asserito adempimento del CP_1 terzo. Sul punto, infatti, gli appellanti hanno dedotto solo che le parti erano legate “da rapporti di compartecipazione nella cooperativa e nella , e che CP_1 Parte_4 talune persone fisiche erano soci di entrambe: il che in alcun modo dà ragione del fatto che un debito della soc. dovesse/potesse essere estinto dalla soc. Parte_4
distinto soggetto giuridico, senza alcun riscontro documentale/contabile
CP_1 all'asserito adempimento del terzo. Non è provato, in definitiva, che lo spostamento patrimoniale dalla soc. agli
CP_1 appellanti sia avvenuto nella consapevolezza della esistenza di un debito altrui, e nella volontà di estinguerlo ( requisiti dell'adempimento del terzo – cfr. Cass. 8101/2020). Peraltro, nella citata e-mail del febbraio 2015 a firma dei suddetti legali, in risposta a richiesta di chiarimenti per conto della soc. sul pagamento di dette somme,
CP_1 gli stessi dichiaravano di aver già ricevuto le somme dalla soc. e Parte_4 regolarmente fatturate: dunque, lo spostamento patrimoniale dalla soc. non
CP_1 può essere avvenuto per il pagamento del debito già estinto, come da essi stessi all'epoca dichiarato in detta missiva.
La mancanza di prova sui rapporti tra le due società in relazione allo spostamento patrimoniale in oggetto comporta anche il rigetto della domanda di manleva proposta nei confronti della soc. Parte_4
Quanto alla domanda riconvenzionale, che l'appellante assume respinta senza adeguato esame della documentazione in atti, va rilevato che il primo giudice ha motivato la declaratoria di inammissibilità della domanda anche sotto il profilo della mancanza di alcun collegamento con la domanda principale (“Inoltre nessuna
Pagina 5 attinenza ha la domanda riconvenzionale con quella principale introdotta”), e quindi per la mancanza dei presupposti di cui all'art. 36 c.p.c., per cui il giudice della causa principale conosce delle domande riconvenzionali che dipendono dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione): su tale statuizione non vi è alcun motivo di appello specifico, per cui la pronuncia di inammissibilità per tale motivazione è passata in giudicato (anche nel merito tuttavia la domanda sarebbe infondata avendo i professionisti nella citata mail riconosciuto di avere già ricevuto i pagamenti per l'attività professionale svolta). Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano nel minimo stante il valore della causa e la non complessità delle questioni giuridiche.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello, condanna gli appellanti al pagamento delle spese del grado, che liquida in euro 3.000,00 oltre accessori di legge, nei confronti di ciascuna delle parti costituite. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002. Così deciso in Roma, addì 14 novembre 2024
La Consigliera est. La Presidente
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Dott.ssa Marianna D'Avino
Pagina 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
Dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliere
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliere rel. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 4064/2018, vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
(Avv. Andrea - ) Pt_3 C.F._3
APPELLANTI E C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
(avv. Mario Murano) APPELLATA E
(Codice Fiscale ), CP_2 C.F._4
(Avv. i Antonio De Paolis - Codice Fiscale e C.F._5 CP_3
- Codice Fiscale ), C.F._6
APPELLATA E
, , e P_ Controparte_5 CP_6 [...]
Controparte_7
APPELLATI CONTUMACI
Oggetto: ripetizione di indebito.
Conclusioni: come in atti.
Pagina 1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. al tribunale di Roma, la soc. coop. Controparte_1 esponeva che nel corso della ricostruzione della attività contabile di essa società - a seguito della emersione di gravi irregolarità distrattive per cui era stata presentata denuncia anche in sede penale - erano stati accertati tra l'altro: il pagamento di un bonifico ordinato alla di euro 17.000,00 emesso in CP_8 favore della . in data 17.11.2003; Parte_4 il pagamento di tre versamenti tramite modello F24, specificati dettagliatamente a pagina 28 della citata Relazione del dott. consulente tecnico nel Per_1 procedimento penale, nel periodo compreso tra il 2002 e il 2005, con importo complessivo pari ad euro 2.242,68 per tributi gravanti esclusivamente sulla
Parte_4 il pagamento nel 2006 di due fatture mediante rispettivi bonifici ordinati tramite la all'Avv. per euro 4.096,00 e all' Avv. CP_8 Parte_1 Parte_2 per euro 2.048,00, a titolo di compenso professionale per prestazioni
[...] compiute esclusivamente in favore della Parte_4 che tali pagamenti, emersi solo grazie alla nuova compagine amministrativa della società, risultavano del tutto ingiustificati e privi di causa, atteso che tra i due soggetti giuridici (società e , nonché tra e i due predetti CP_1 Parte_4 CP_1 professionisti non erano intercorsi cessioni di beni o di servizi di alcun tipo;
che, in particolare, in merito al bonifico di euro 17.000,00 la stessa Parte_4
non era stata in grado di fornire alcuna giustificazione circa i pagamenti ricevuti;
[...] che, parimenti, gli Avv.ti e non avevano eseguito alcuna Parte_1 Pt_2 prestazione in favore della ricorrente, e alla richiesta di chiarimenti da parte di ai due professionisti, era stata data risposta con email del 9 Controparte_1 febbraio 2015 con la quale testualmente veniva affermato: “…Possiamo ipotizzare che quanto da Lei richiestoci attenga alla che è l'unico Parte_4 soggetto per cui abbiamo svolto la nostra attività e da cui abbiamo ricevuto degli importi (regolarmente fatturati) che combaciano con quelli da Lei indicati”; ha dedotto quindi l'indebito pagamento e ha chiesto condannarsi i resistenti alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, ovvero condannare obbligata alla restituzione delle somme in oggetto in ogni caso la che Parte_4 diversamente conseguirebbe un ingiustificato arricchimento. Si costituivano in giudizio gli avvocati e , Parte_1 Parte_2 deducendo la infondatezza delle pretese della società ricorrente, rilevando che le somme di cui si richiedeva la restituzione erano state versate quale corrispettivo dovuto dalla società e dai singoli soci per l'attività professionale espletata Parte_4 in loro favore, e che il pagamento dei compensi ai due professionisti effettuato dalla dovesse ricondursi alla fattispecie dell'adempimento del terzo di cui CP_1 all'articolo 1180 c.c.“. Chiedevano l'autorizzazione a chiamare in causa i signori P_ P_
, e e, in caso di
[...] CP_2 CP_6 Controparte_7 accoglimento della domanda formulata dalla ricorrente, di essere manlevati dai chiamati in causa e dalla e tenuti indenni da qualsiasi eventuale condanna Parte_4
Pagina 2 di restituzione;
in via riconvenzionale chiedevano, altresì, il pagamento del saldo delle prestazioni rese. I chiamati in causa ritualmente evocati in giudizio non si costituivano.
Il tribunale con ordinanza in data 9 maggio 2018 emessa ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. così statuiva:
“osservato che: 1) Non è circostanza contestata dai resistenti l'esecuzione di prestazioni professionali in favore della società BE SR e la ricezione di pagamenti da parte della società avvenuta in favore degli Avv.ti e Parte_5 Parte_1 Pt_2 nell'anno 2006 a titolo di pagamento delle prestazioni stesse;
è del pari non contestata la ricezione delle suddette somme mediante bonifici bancari emesse per conto della società Parte_5
2) Risulta documentalmente evidente – oltrechè non contestato – che nessun rapporto sia intercorso tra la società attrice e la SR BE né che la società ricorrente abbia mai conferito incarichi o si sia mai avvalsa della prestazione di opera professionale degli avvocati odierni resistenti, essendo, infatti, il contenzioso svoltosi nel giudizio di primo grado e nel giudizio di appello su mandato dei terzi chiamati, rimasti contumaci nel giudizio odierno;
3) Effettivamente, quindi, gli esborsi monetari effettuati dalla odierna ricorrente non trovano giustificazione causale alcuna né è ipotizzabile un adempimento spontaneo del terzo atteso che i bonifici che la ha provveduto ad inviare ai legali, CP_1 odierni resistenti, non recano alcuna causale di riferimento e si mostrano del tutto sganciati da ogni attinenza con l'odierna parte ricorrente e la società BE SR e l'odierna parte ricorrente e gli odierni resistenti tutti;
né una delegazione di pagamento né un'espromissione né un accollo, alcunchè che possa fa ritenere legittimo il pagamento in esame;
4) Si aggiunga che l'allegazione della CTU tecnica svolta in sede penale consente di corroborare tale ipotesi e costituisce documento idoneo a rafforzare gli elementi posti a fondamento della domanda attorea, che perciò va accolta;
5) I resistenti, la società , gli avv.ti e dovranno restituire Parte_4 Parte_1 Pt_2 quanto indebitamente ricevuto dalla odierna ricorrente per quanto di competenza;
6) Con riferimento alla domanda riconvenzionale dei resistenti, e Parte_1 Pt_2 deve dichiararsene l'inammissibilità non potendosi fare luogo in questo giudizio alla condanna al pagamento del saldo delle prestazioni professionali inerenti le consulenze legali svolte in favore diei terzi chiamati, rimasti inadempienti, dovendo le rispettive ragioni trovare adeguata tutela in appositi giudizi deputati al pagamento delle parcelle professionali;
7) Inoltre nessuna attinenza ha la domanda riconvenzionale con quella principale introdotta”.
Pagina 3 Ha quindi accolto la domanda, condannando la società BE SR e gli avvocati e alla restituzione delle somme rispettivamente di € 19.224,68, € Parte_1 Pt_2
4.096,00, € 2.048,00, oltre il pagamento degli interessi dal giorno del pagamento ricevuto sino al saldo;
oltre alle spese del giudizio.
Avverso detta sentenza, hanno proposto appello gli Avv.ti e , Pt_2 Parte_1 deducendo l'erroneità della sentenza per non avere il primo giudice tenuto conto della documentazione in atti, da cui “era facile arguire che il pagamento ricevuto dagli avvocati e proveniente dalla rappresentava il compenso Parte_1 Pt_2 CP_1
(un acconto ) per l'attività difensiva svolta da detti professionisti in favore della
e dei signori , , Parte_4 Persona_2 P_ Controparte_5
e nel giudizio N.R.G. 18631/2006 svoltosi innanzi al CP_2 CP_6
Tribunale Civile di Roma e conclusosi, in primo grado, con la sentenza n. 1799/2008”, e che pertanto la aveva “corrisposto i compensi per conto CP_1 della e degli altri soggetti chiamati in causa”, che “erano legati da Parte_4 rapporti di compartecipazione nella cooperativa e nella essendo CP_1 Parte_4 taluni soci di entrambe le società, e “le persone fisiche che insieme alla stessa cooperativa avevano fruito delle prestazioni professionali degli avvocati Parte_4
e . Parte_1 Pt_2
Hanno dedotto inoltre che il tribunale ha completamente omesso di pronunciarsi sulla domanda di manleva formulata dagli odierni appellanti, con cui in via subordinata chiedevano di essere tenuti indenni e manlevati dalla nonché dai chiamati Parte_4 in causa signori , Persona_2 P_ Controparte_5 CP_2
e di qualsivoglia somma che essi fossero stati condannati a
[...] CP_6 restituire alla posto che costoro avevano beneficiato delle prestazioni CP_1 professionali rese dagli Avvocati e Parte_1 Pt_2
Hanno impugnato inoltre la sentenza nella parte in cui “con riferimento alla domanda riconvenzionale volta ad ottenere il pagamento del saldo dei compensi dovuti agli appellanti dalle parti in causa, “il Tribunale si è pronunciato in modo del tutto illegittimo ed approssimativo”, rilevando che “nel corso del giudizio di primo grado è stata acquisita la documentazione idonea a dimostrare lo svolgimento dell'attività difensiva resa dagli avvocati e in favore di e dei chiamati Parte_1 Pt_2 Parte_4 in causa”. Si sono costituiti con distinte comparse la soc. ed , deducendo CP_1 CP_2 la inammissibilità e infondatezza dell'appello e chiedendone il rigetto. Le restanti parti sono rimaste contumaci. Con ordinanza in data 15 maggio 2024, la causa è stata assegnata in decisione.
L'appello è infondato. Come già rilevato dal primo giudice, è pacifico che le attività svolte dai professionisti siano state svolte su incarico della società (l'assenza di alcun rapporto con Parte_4
Pagina 4 la soc. odierna appellata è stata dagli stessi dichiarata nella citata e-mail del CP_1
9.2.2015).
Va poi rilevato che “Proposta domanda di ripetizione di indebito, l'attore ha l'onere di provare l'inesistenza di una giusta causa delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore del convenuto, ma solo con riferimento ai rapporti specifici tra essi intercorsi e dedotti in giudizio, costituendo una prova diabolica esigere dall'attore la dimostrazione dell'inesistenza di ogni e qualsivoglia causa di dazione tra "solvens" e "accipiens". Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14428 del 26/05/2021 .
Nel caso in esame, mentre è incontroverso che non sussistesse alcun rapporto tra le parti in causa che giustificasse lo spostamento patrimoniale, le parti resistenti hanno dedotto di avere espletato il loro mandato professionale per la soc. e che, a Parte_4 causa dei rapporti intercorrenti tra questa e la soc. il pagamento fosse stato CP_1 effettuato da quest'ultima quale adempimento del terzo: tuttavia, nessuna prova emerge quanto ai rapporti – in relazione alla causa nella quale i professionisti hanno patrocinato su mandato della soc. e delle persone fisiche - tra le due società Parte_4
o tra e le persone fisiche , che giustificassero l'asserito adempimento del CP_1 terzo. Sul punto, infatti, gli appellanti hanno dedotto solo che le parti erano legate “da rapporti di compartecipazione nella cooperativa e nella , e che CP_1 Parte_4 talune persone fisiche erano soci di entrambe: il che in alcun modo dà ragione del fatto che un debito della soc. dovesse/potesse essere estinto dalla soc. Parte_4
distinto soggetto giuridico, senza alcun riscontro documentale/contabile
CP_1 all'asserito adempimento del terzo. Non è provato, in definitiva, che lo spostamento patrimoniale dalla soc. agli
CP_1 appellanti sia avvenuto nella consapevolezza della esistenza di un debito altrui, e nella volontà di estinguerlo ( requisiti dell'adempimento del terzo – cfr. Cass. 8101/2020). Peraltro, nella citata e-mail del febbraio 2015 a firma dei suddetti legali, in risposta a richiesta di chiarimenti per conto della soc. sul pagamento di dette somme,
CP_1 gli stessi dichiaravano di aver già ricevuto le somme dalla soc. e Parte_4 regolarmente fatturate: dunque, lo spostamento patrimoniale dalla soc. non
CP_1 può essere avvenuto per il pagamento del debito già estinto, come da essi stessi all'epoca dichiarato in detta missiva.
La mancanza di prova sui rapporti tra le due società in relazione allo spostamento patrimoniale in oggetto comporta anche il rigetto della domanda di manleva proposta nei confronti della soc. Parte_4
Quanto alla domanda riconvenzionale, che l'appellante assume respinta senza adeguato esame della documentazione in atti, va rilevato che il primo giudice ha motivato la declaratoria di inammissibilità della domanda anche sotto il profilo della mancanza di alcun collegamento con la domanda principale (“Inoltre nessuna
Pagina 5 attinenza ha la domanda riconvenzionale con quella principale introdotta”), e quindi per la mancanza dei presupposti di cui all'art. 36 c.p.c., per cui il giudice della causa principale conosce delle domande riconvenzionali che dipendono dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione): su tale statuizione non vi è alcun motivo di appello specifico, per cui la pronuncia di inammissibilità per tale motivazione è passata in giudicato (anche nel merito tuttavia la domanda sarebbe infondata avendo i professionisti nella citata mail riconosciuto di avere già ricevuto i pagamenti per l'attività professionale svolta). Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano nel minimo stante il valore della causa e la non complessità delle questioni giuridiche.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello, condanna gli appellanti al pagamento delle spese del grado, che liquida in euro 3.000,00 oltre accessori di legge, nei confronti di ciascuna delle parti costituite. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002. Così deciso in Roma, addì 14 novembre 2024
La Consigliera est. La Presidente
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Dott.ssa Marianna D'Avino
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