Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 28/05/2025, n. 997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 997 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2025
N. 00997/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00401/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 401 del 2023, proposto da
Cogest S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Fiorenzo Calcagnile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Fasano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Ottavio Carparelli, Antonio Micolani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Micolani in Lecce, via G. Paladini 50;
e con l'intervento di
ad opponendum :
Petrolpuglia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Emilio Toma, Loredana Papa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della determina n. 98000013-23 del 2/2/2023 del Settore Assistenza Organi Istituzionali – SUAP–Pubblica Istruzione e Politiche giovanili del Comune di Fasano, notificata a mezzo pec il 3/3/2023, recante diniego definitivo all’accoglimento dell’istanza di permesso per costruire;
- della sottostante nota prot. n. 0073851-29/12/2022-c_d508-PG-0158-0008-P del Settore Assistenza Organi Istituzionali – SUAP–Pubblica Istruzione e Politiche giovanili del Comune di Fasano, recante preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10 bis L. n. 241/1990;
- del regolamento comunale carburanti del Comune di Fasano approvato con delibera di Consiglio Comunale del 5/9/2014;
- nonché di ogni altro atto presupposto, sottostante, connesso, conseguente e correlato, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Fasano e l’atto di intervento della Petrolpuglia S.r.l.;
Vista la dichiarazione del 29 aprile 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2025 il dott. Elio Cucchiara e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Rilevato che:
- con ricorso notificato in data 31 marzo 2023 e depositato in data 26 aprile 2023, la società ricorrente ha impugnato gli atti a mezzo dei quali il Comune di Fasano ha rigettato l’istanza presentata in data 23 febbraio 2010 per il rilascio dei titoli necessari alla realizzazione di una stazione di rifornimento carburanti nel territorio comunale;
- il Comune di Fasano si è costituito in giudizio in data 27 aprile 2023 per resistere al ricorso;
- alla camera di consiglio del 10 maggio 2023, parte ricorrente ha rinunciato alla richiesta cautelare;
- con atto notificato e depositato in data 25 luglio 2024, la Petrolpuglia S.r.l. ha spiegato intervento ad opponendum ai sensi dell’art. 50 cod. proc. amm.
2. Considerato che:
- in vista dell’udienza pubblica del 20 maggio 2025, con deposito effettuato in data 29 aprile 2025, parte ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione;
- all’udienza pubblica del 20 maggio 2025, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
3. Ritenuto che, conformemente al consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa ( ex multis , Cons. Stato, Sez. IV, 21 maggio 2024, n. 4488), non può che prendersi atto della dichiarazione di parte ricorrente, con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), cod. proc. amm.
4. Ritenuto sussistano giusti motivi per l’integrazione compensazione delle spese di lite tra le parti in causa, considerata la definizione in rito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensante.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
Elio Cucchiara, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Elio Cucchiara | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO