Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/03/2025, n. 1146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1146 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
All'udienza del 13.03.2025 viene aperto il verbale e il Giudice accerta la regolare comunicazione alle parti del verbale di udienza del 28.03.2024, con cui è stata disposta la trattazione scritta mediante il deposito e lo scambio in telematico di note scritte.
Prende atto delle note conclusive e delle note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. dalle parti,
queste ultime da valere come presenza all'udienza,
IL G.O.P.
provvede come di seguito, ad ore 15.50.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Francesca Taormina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8163 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022
TRA
e (Avv. Gaetana Rita Barrale) Parte_1 Parte_2
attori
E
, in persona del Sindaco pro-tempore, (Avv. Carla Marsala Fanara) Controparte_1
convenuto
Oggetto: Domanda di risarcimento di danni.
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile, in persona del giudice onorario, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- In parziale accoglimento delle domande spiegate da e Parte_1 Parte_2
con atto di citazione dell'08.06.2022, condanna il , in persona del Controparte_1
Sindaco pro-tempore, al pagamento in favore dell'attore della complessiva Parte_2
somma di € 4.946,84, oltre rivalutazione monetaria (ove non calcolata) e interessi al saggio
inclusa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al saggio legale dal fatto al soddisfo;
- Condanna il alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite, Controparte_1
liquidate, d'ufficio, in proporzione alla condanna e non alla domanda, in complessivi €
2.802,50, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, da distrarre, secondo domanda, ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore antistatario, oltre alle spese di cc.tt.uu., liquidate come da decreto in atti e poste provvisoriamente a carico degli attori.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dell'08.06.2022, e agiscono in giudizio Pt_2 Parte_1
per ottenere il ristoro di tutti i danni sofferti in conseguenza di un sinistro asseritamente verificatosi in data 23.08.2020 alle ore 09,15 circa, allorquando, mentre il primo, alla guida del motociclo Honda SH 300, tg. DF79732, di proprietà del secondo, percorreva la carreggiata laterale del cittadino viale Regione Siciliana con direzione di marcia da via Azoti verso via Giafar, giunto in prossimità del rifornimento Eni, perdeva il controllo del mezzo a causa della presenza di una scia di olio sulla carreggiata.
Svolte le superiori premesse in fatto, è da dire che la fattispecie va sussunta nell'alveo applicativo di cui all'art. 2051 c.c.
Secondo la Suprema Corte, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e non presunto, essendo sufficiente per la sua configurazione la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della propria diligenza.
L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità, che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima. La deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno,
a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso.
Il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi, però, da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro, le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere.
Il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso,
in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, I co., c.c., e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
Quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso,
quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (Cass.
Civ., sez. III, n. 11152/2023; ord. n. 16034/2023 e S.U., n. 20943/2022).
La responsabilità ex art. 2051 c.c. è configurabile anche in relazione agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, di cui essi sono proprietari e custodi. Con riferimento alle strade comunali, circostanza eventualmente sintomatica della possibilità della custodia è che la strada, dal cui difetto di manutenzione è stato causato il danno, si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso comune.
Invero, ove la strada su cui avviene il sinistro sia collocata all'interno del perimetro urbano del territorio presidiato dall'autorità comunale, deve presumersi l'effettività del potere di controllo in capo a quest'ultima, in quanto proprietaria, e ciò in quanto la localizzazione in centro della strada appare indice di una maggiore possibilità di vigilanza e controllo costante da parte del CP_1
medesimo, essendo il perimetro del centro urbano dotato di una serie di altre opere di urbanizzazione e, più in generale, di pubblici servizi che, essendo - direttamente o indirettamente -
sottoposti ad attività di vigilanza costante da parte del denotano la possibilità di un CP_1
effettivo controllo della zona.
È necessario, tuttavia, distinguere tra i casi in cui il pericolo sia immanentemente connesso alla struttura del bene, derivando da una sua conformazione materiale tendenzialmente stabile (rotture,
logorii, buche) ed i casi in cui, invece, la strada non sia in sé pericolosa, ma tale diventi solo a causa di elementi materiali estranei alla sua composizione, che ne modifichino in peius il carattere in modo transitorio (macchia di olio e simili).
Nel primo caso, la sola esistenza della situazione pericolosa tenderà di per sé anche ad implicare direttamente una corrispondente colpa dell'amministrazione, non essendo necessaria un'ulteriore specifica prova al riguardo, atteso che si può presumere (salvo prova del contrario) che difformità
strutturali del bene dipendano sempre da incuria colposa della P.A.
Nel secondo caso, invece, poiché la condizione pericolosa non deriva da una noncuranza della cosa protratta nel tempo, ma può sorgere in modo estemporaneo anche all'improvviso, la colpevolezza dell'amministrazione non può più ritenersi tendenzialmente implicita nella presenza dell'“insidia”: ed invero, nel caso della macchia di olio (e simili) la P.A. non risponderebbe tanto di un'omessa idonea conservazione strutturale del bene, ma di una mancata sollecita attività di rimozione di agenti dannosi sul medesimo.
Sicché, in questa ipotesi intanto potrebbe muoversi giudizio di censura nei confronti della P.A., in quanto si dimostri che l'insorgenza di tali fattori pericolosi abbia preceduto di un lasso temporale significativo il fatto dannoso prodottosi, in modo che sarebbe stato possibile per l'ente proprietario della strada di accorgersi della sopravvenienza e di agire per rimuoverla tempestivamente e che,
ciononostante, esso non si è attivato subito.
Invero, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, spetta all'ente custode dimostrare che la presenza del materiale vischioso sul manto stradale, non visibile e non segnalato, sia dipesa da una causa estemporanea, non eliminabile con immediatezza.
Tale granitico orientamento è stato recentissimamente confermato dalla Suprema Corte, che ha ribadito che, nel caso di sinistro causato dalla presenza di una macchia d'olio sull'asfalto, spetta all'ente gestore dimostrare il caso fortuito, ossia che la macchia oleosa si sia formata poco prima del sinistro e non fosse né prevedibile né evitabile, essendosi costituita in maniera così repentina da non consentire un pronto intervento di ripristino da parte della società custode dei luoghi (Cass. Civ., n.
19147/2024).
In sintesi, quando il danno sia stato determinato da cause non intrinseche alla cosa demaniale (come il vizio costruttivo o manutentivo), ma estrinseche ed estemporanee create da terzi (come, ad esempio, la perdita o l'abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi), non conoscibili né
eliminabili con immediatezza neppure con la più diligente attività di manutenzione, la pubblica amministrazione è liberata dalla responsabilità per cose in custodia in relazione all'art. 2051 c.c.
Procedendo, alla luce del suesposto orientamento, al vaglio del caso di specie, deve opinarsi che gli esiti istruttori hanno sufficientemente confermato la prospettazione dei fatti descritta nell'atto di citazione.
In tal senso informano, in primo luogo, gli accertamenti svolti dagli agenti della P.M. intervenuti dopo il sinistro, che hanno rilevato “sulla carreggiata laterale direzione Catania dietro distributore
Eni la presenza di sostanza viscida sulla sede stradale”.
Secondo la ricostruzione dinamica del sinistro operata dagli agenti, “ alla guida del Parte_2
motociclo Honda SH, proveniente da via Azoti, si dirigeva verso la carreggiata laterale di viale
Regione Siciliana S.E. lato monte in direzione via Giafar. Giunto all'inizio del tratto rettilineo che
costeggia le carreggiate centrali, perdeva il controllo del veicolo, rovinando al suolo a causa di
una lunga scia di sostanza viscida presente sull'asfalto” (cfr. rapporto P.M. allegato dagli attori).
L'attività istruttoria orale espletata ha, poi, confermato significativamente i dati documentali. Nel dettaglio, all'udienza del 04.07.2023, il teste , premettendo di Testimone_1
conoscere , “perché all'epoca frequentava mia sorella”, ha raccontato di avere Parte_2
assistito al sinistro, in quanto “al momento del fatto io stavo percorrendo la corsia laterale del
Viale Regione Siciliana a bordo della mia macchina e seguendo la moto di a distanza di Pt_3
sicurezza”.
In ordine alla dinamica del sinistro, il ha dichiarato che “ho visto che a bordo Tes_1 Pt_2
della moto SH percorreva la corsia di destra del viale Regione, con direzione verso via Giafar, provenendo dalla zona Bonagia, a velocità di circa 30 km/h” e che “all'altezza della pompa di benzina ENI, vi era una sostanza oleosa sull'asfalto, e la moto di ha perso il controllo, Pt_2
scivolando sulla sua parte destra”.
Molto significativamente, il testimone oculare ha affermato che “ho visto che nel punto dove Pt_2
ha perso il controllo della moto vi era una chiazza di sostanza oleosa, che però non so
identificare”; pur non ricordando “se la macchia fosse asciutta o ancora fresca”, il ha Tes_1
riferito che: “era molto più scura del resto dell'asfalto”; “occupava la parte destra della carreggiata laterale del viale Regione”; “la strada dove è avvenuto il fatto era aperta, come
sempre, al transito e non ho visto segnalazioni della presenza della macchia, né vi erano
segnalazioni”.
Il teste ha, poi, precisato che più che di una macchia, si trattava “di una striscia lunga almeno qualche metro”.
È, dunque, provata la presenza sulla carreggiata laterale di viale Regione Siciliana di una scia di olio o altra sostanza viscida, presumibilmente lasciata da un veicolo non identificato, transitato in precedenza sul medesimo tratto stradale, e, dal complesso delle risultanze istruttorie, si può
fondatamente ritenere che il mezzo attoreo sia scivolato transitando sulla detta macchia.
Pertanto, in ordine alla responsabilità ex art. 2051 c.c., è rimasto dimostrato che la cosa custodita (la strada sulla quale insisteva la sostanza oleosa) ebbe piena efficienza causale sull'evento dannoso;
e tanto basta per derivarne la presunzione di colpa in capo al soggetto, che di fatto ne era il custode, e che può liberarsi soltanto fornendo la dimostrazione del caso fortuito.
Nello specifico, la prova liberatoria di cui il era onerato era la dimostrazione che la CP_1
macchia oleosa si fosse formata poco prima del sinistro e non fosse né prevedibile né evitabile, id est che essa si fosse formata in modo così repentino da non consentire un pronto intervento di ripristino da parte sua.
Siffatta prova non è stata offerta, essendo anzi emerso il contrario.
Ed invero, escusso all'udienza del 04.07.2023, il teste , premettendo di essere Testimone_2
solito transitare sulla strada teatro del sinistro e di esservi passato la sera prima dell'evento dannoso, ha dichiarato di avere visto “una grande macchia oleosa, di colore scuro (come l'olio) sull'asfalto”
e ha precisato che “c'era stato un sinistro, che aveva coinvolto due moto con dei ragazzi”.
Arrestatosi a prestare soccorso ai due giovani, il teste ha narrato di avere “chiamato il 118 e anche la Polizia Municipale per segnalare il sinistro”.
Nondimeno, ripassando sulla stessa strada “all'incirca tre ore dopo”, il ha affermato che Tes_2
la macchia era ancora in loco e che anche i motorini dei due ragazzi erano ancora sulla carreggiata,
che era stata lasciata aperta al transito, senza alcuna segnalazione;
a detta del testimone, “la macchia era fresca, abbastanza liquida … e occupava buona parte della corsia con direzione
Messina”.
Molto incisivamente, il teste ha aggiunto che, transitando sulla strada la mattina del giorno successivo, intorno alle 8,30 - id est poco prima del sinistro de quo -, “la macchia era sempre sull'asfalto”, anche se “più asciutta”, e che “la strada era aperta e non c'erano segnalazioni né transenne né era stato sparso materiale per asciugare la macchia”.
Ora, dal quadro descritto dal – non smentito da alcun valido elemento di segno contrario –, Tes_2
emerge che, pur edotto della presenza di una scia di sostanza viscida sulla carreggiata laterale del viale Regione Siciliana, nel tratto teatro dell'incidente, che aveva già cagionato un precedente sinistro soltanto la sera prima, nulla fece il per eliminare il pericolo o quantomeno per CP_1
segnalarlo, astenendosi vieppiù dal precludere quel tratto al transito veicolare.
Tale stato di cose lascia ragionevolmente opinare che la negligenza da parte della P.A., nell'avere ricevuto un avviso di situazione pericolosa e nel non essere intervenuta tempestivamente per segnalare l'esistenza dell'insidiosa condizione del manto stradale e rimuoverla, ha certamente creato quella situazione di pericolo, che ha cagionato il sinistro occorso a . Parte_2
A questo punto, dovendosi indagare sull'incidenza causale del comportamento dell'attore- danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, deve opinarsi che sussista un comportamento colposo del conducente del motociclo nell'uso del bene demaniale, in quanto, gravato da un onere di attenzione nell'uso del bene pubblico, aveva la possibilità, facendo uso di una maggiore attenzione, di evitare l'insidia in cui è, invece, incappato.
Dagli atti di causa emerge, invero, che il fatto avvenne alle 9,15 del mattino, in condizioni di illuminazione ottimali;
che la velocità del mezzo non era eccessiva;
che la macchia “era molto più scura del resto dell'asfalto” e che, seppure la strada fosse a doppio senso di circolazione, “non vi erano mezzi che sopraggiungevano con direzione opposta a quella del motociclo”.
Le superiori circostanze consentono di ritenere che il avrebbe potuto rilevare Pt_2
tempestivamente la presenza della sostanza sulla strada ed evitarla, considerata la differenza cromatica tra la scia oleosa e il resto dell'asfalto e lo spazio libero da mezzi provenienti dalla direzione opposta a disposizione.
D'altra parte, neppure si può escludere che il conducente abbia perduto il controllo del mezzo a due ruote – instabile e difficile da governare – proprio nel tentativo di evitare la sostanza oleosa sulla strada.
E allora, tirando le fila del discorso, alla luce del quadro complessivo descritto, deve ritenersi che anche con il proprio comportamento abbia concorso, seppure in misura minoritaria, Parte_2
a cagionare il sinistro.
Tuttavia, la accertata responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro non può indurre – come giù dedotto – ad esimere del tutto il da colpa. CP_1
Pertanto, tenuto conto del principio di autoresponsabilità a carico degli utenti gravati da un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario diretto del bene demaniale per salvaguardare,
appunto, la propria incolumità, e contemperando detto principio con tutte le circostanze del caso concreto e soprattutto con l'esigenza di non deresponsabilizzare la P.A. rispetto agli obblighi di manutenzione e vigilanza sulla stessa pacificamente incombenti, si ritiene che le anzidette circostanze, complessivamente considerate, comprovino la concorrente negligenza dell'attore danneggiato che, pur non idonea ad escludere integralmente la responsabilità della P.A., spieghi una concorrente incidenza causale al prodursi dell'evento, congruamente stimabile nella misura del
30%. Tutto ciò posto, spetta all'attore il ristoro dei danni subiti in connessione causale Parte_2
con il sinistro de quo.
Sul punto, vanno accolte e condivise le conclusioni – non contestate da alcuna delle parti –, cui è pervenuto, all'esito di un'indagine coerente e lineare, condotta sulla base di precise risultanze dell'esame obiettivo, avvalorate dal tenore dei documenti clinici in atti e sorrette da argomentazioni coerenti ed immuni da errori logici e scientifici, il nominato consulente d'ufficio, che ha ritenuto che l'attore “a seguito del riferito sinistro subito in 23.08.2020 il sig. riportava un Parte_2
trauma policontusivo a carico di spalla destra, gomito destro e ginocchio sinistro”, e che appare
“compatibile la dinamica riferita (caduta al suolo da motociclo) con le policontusioni riscontrate clinicamente”.
In esito alle superiori conclusioni, il perito ha ritenuto residuati a carico di postumi Parte_2
di lieve entità quantificati con la percentuale del 3%.
Le argomentazioni e conclusioni del Ctu sono condivisibili anche in punto di quantificazione della durata del periodo di inabilità temporanea procurata all'attore dalle lesioni patite (6 giorni di I.T.P.
al 75%, 10 giorni di I.T.P. al 50% e 20 giorni di I.T.P. al 25%).
Passando alla quantificazione del danno non patrimoniale, mette conto premettere che,
recentemente intervenuta sulla questione, la Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui, in tema di liquidazione del danno, la fattispecie del danno morale, da intendersi come “voce”
integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale, trova rinnovata espressione in recenti interventi normativi (e, segnatamente, nel D.P.R. 3 marzo 2009, n. 37 e nel D.P.R. 30 ottobre 2009,
n. 181), che distinguono, concettualmente, ancor prima che giuridicamente, tra la “voce” di danno c.d. biologico, da un canto, e la “voce” di danno morale, dall'altro, con la conseguenza che di siffatta distinzione, in quanto recata da fonte abilitata a produrre diritto, il giudice del merito non può prescindere nella liquidazione del danno non patrimoniale (Cass. Civ., sez. III, n. 18641/11).
Secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. offerta dal Supremo
Collegio, nella sua più autorevole composizione (Cass. Civ., S.U., nn. 26972-26975/2008), invero,
il danno non patrimoniale costituisce una categoria generale unitaria, non suscettibile di suddivisione in sottocategorie, tipicamente configurabile, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, anche nei casi di lesione di interessi o valori della persona di rilievo costituzionale non suscettibili di valutazione economica, e cioè in presenza di un'ingiustizia costituzionalmente qualificata.
E così, merita certamente ristoro il danno c.d. biologico, inteso quale pregiudizio del diritto inviolabile e costituzionalmente protetto (art. 32 Cost.) alla salute o integrità psicofisica della persona in sé considerata, suscettibile di accertamento medico-legale e che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato indipendenti da eventuali ripercussioni sulla capacità reddituale, e, dunque, nella sua accezione pluridimensionale, comprensivo, anche in accordo alle argomentazioni delle succitate Sezioni
Unite, degli aspetti esistenziali e dinamico-relazionali della vita della persona danneggiata, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie.
Poste dette premesse in diritto, con riferimento al danno biologico permanente, considerata l'esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, conseguente all'indirizzo giurisprudenziale di cui alle citate sentenze del novembre 2008 delle Sezioni Unite, questo Decidente ritiene di doversi conformare ad un criterio equitativo e di prendere, per la sua liquidazione, a parametro i valori elaborati in base alla liquidazione fatta dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di
MI, facendo applicazione delle tabelle milanesi, in ossequio al principio di recente consacrato dalla III sezione della Corte di Cassazione nella pronuncia del 7 giugno 2011 n. 12408: con la statuizione in parola, infatti, il Supremo Consesso ha affermato che nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché
esaminati da differenti uffici giudiziari, aggiungendo che tale uniformità di trattamento viene garantita dal criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di MI, essendo esso già
ampiamente diffuso sul territorio nazionale e rispetto al quale la Cassazione medesima, in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità
della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.,
salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono. In particolare, secondo la Corte, il principio di diritto cui attenersi è quello secondo cui, poiché
l'equità va intesa anche come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative (come l'art. 139
del codice delle assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di MI, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto (Cass. Civ., sez. III, n.
12408/11).
Alla luce delle chiare indicazioni contenute nella recente sentenza della Cassazione n. 12408/2011 –
che esclude, peraltro, in caso di lesioni micro-permanenti, per sinistri non connessi alla circolazione stradale, la possibilità di ricorrere, in via analogica, ai valori dettati dal codice delle assicurazioni per i sinistri stradali –, il danno non patrimoniale da lesione del diritto inviolabile alla salute, c.d.
danno biologico, va liquidato secondo il “sistema tabellare”, con particolare riferimento alle tabelle elaborate ed in uso presso il Tribunale di MI, che ricomprendono e liquidano congiuntamente al biologico anche il c.d. danno morale soggettivo, ossia le sofferenze psichiche, la sofferenza morale determinata dal non poter fare quelle attività, la frazione c.d. morale del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente (Cass. Civ., S.U.,
n. 26972/08).
E così, in concreto, tenuto conto dei postumi permanenti accertati (3%), sulla base del valore-punto adeguato all'età (26 anni) del soggetto all'epoca del fatto e al livello dell'invalidità, e considerato che non risultano allegate né provate né una peculiare sofferenza morale né circostanze soggettive comportanti una personalizzazione del danno biologico -, essendo rimasta del tutto indimostrata (e,
ancor prima, dedotta) la sofferenza soggettiva interiore, che sarebbe derivata all'attore in connessione causale con il sinistro -, competerebbe a la somma, riconosciuta Parte_2
all'attualità, di € 4.115,00 a titolo di danno non patrimoniale da invalidità permanente.
Quanto al danno derivante dall'inabilità temporanea, alla luce dei su richiamati criteri ed in considerazione della quantificazione operata nelle citate tabelle del Tribunale di MI
(recentemente aggiornate e riferite all'anno 2024) in una forbice giornaliera da un minimo di €
115,00 ad un massimo del +50%, tenuto conto dell'entità dei postumi – ben contenuti nei limiti delle micro-invalidità –, appare equa una quantificazione giornaliera corrispondente all'importo minimo di € 115,00: spetterebbe, dunque, all'attore a ristoro di tale profilo di danno il complessivo importo di € 1.667,50 (di cui € 517,50 per I.T.P. al 75%, € 575,00 per I.T.P. al 50% ed € 575,00 per
I.T.P. al 25%), sempre con valutazione all'attualità.
Va fatto oggetto del risarcimento il pregiudizio patrimoniale subìto dall'attore in connessione eziologica con le lesioni provocate dal sinistro;
deve, pertanto, riconoscerglisi la somma di €
1.284,42, giusta sommatoria delle fatture in atti, di cui il Ctu ha accertato la congruità - somma che, oggetto di un'obbligazione di valore, dovrà essere rivalutata ad oggi in ragione degli indici Istat con decorrenza dalla data media degli esborsi.
La somma da liquidare in favore dell'attore ammonterebbe ad € 7.066,92 (tenendo presente che la somma di € 5.782,50 - riconosciuta a titolo di danno biologico da invalidità permanente e temporanea - è già comprensiva di rivalutazione monetaria, mentre sull'importo di € 1.284,42 -
riconosciuto a ristoro delle spese mediche sostenute - essa dovrà essere calcolata in ragione degli indici Istat); detto importo va, però, abbattuto del 30% in ragione del riconosciuto concorso di colpa, residuando la somma di € 4.946,84, sulla quale vanno calcolati, al tasso legale e con decorrenza dalla data del sinistro (23.08.2020), commisurandoli alla somma medesima previamente devalutata e poi rivalutata di anno in anno, gli interessi compensativi, a ristoro del cd. “danno da ritardo”.
Quanto al danno patrimoniale connesso alle deformazioni occorse al motociclo di proprietà di
, la valutazione dello stesso non può che riposare sulla stima effettuata dal Ctu, il Parte_1
quale, precisando che “dalle predette foto si evince che il motociclo ha riportato evidenti danni agli elementi più sporgenti della fiancata destra e del fronte anteriore”, ha concluso nel senso di ritenere che essi “sono riconducibili all'abbattimento a terra del motociclo e alle conseguenti
evoluzioni compiute sulla carreggiata, nonché compatibili con la dichiarata dinamica del sinistro
di cui si tratta e con quella accertata dalla Polizia Municipale di intervenuta sul luogo a CP_1
rilevare il sinistro”.
Il Ctu ha quantificato il danno riportato dal motociclo in complessivi € 1.325,77, iva compresa, oltre ad € 30,50 per il fermo tecnico, escludendo la svalutazione. La somma che compete a per i danni riportati dal mezzo di sua proprietà Parte_1
ascende, quindi, ad € 1.356,27, iva inclusa, su cui vanno poi calcolati, al tasso legale e con decorrenza dalla data del sinistro (23.08.2020), commisurandoli alla somma medesima previamente devalutata e poi rivalutata di anno in anno, gli interessi compensativi, a ristoro del cd. “danno da ritardo”.
In ossequio al principio della soccombenza, il convenuto deve essere condannato a CP_1
rifondere a parte attrice le spese del giudizio, che si liquidano, d'ufficio, sulla base dei parametri introdotti (in attuazione dell'art. 13, VI co., L. 247/12) dal D.M. 55/14, aggiornati al D.M. n.
147/22, e applicabili a tutte le liquidazioni successive alla data di entrata in vigore (23.10.22), in complessivi € 2.802,50, di cui € 264,00 per spese, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, che vanno distratte, ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore, che si è dichiarato antistatario e ne ha fatto domanda.
Il convenuto dovrà rifondere agli attori anche le spese relative alle espletate cc.tt.uu., liquidate come da decreti in atti e poste provvisoriamente a carico degli stessi.
Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 13 marzo 2025
Il G.o.p.
Dr.ssa Francesca Taormina