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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 13/01/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa
Stefania Frojo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al N. 790/2022 degli Affari Contenziosi
Civili promossa da:
, nata a [...], il [...], residente a Parte_1
GN (TO), in Via Maestra n. 9, C.F. , C.F._1 rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Fabrizio
Sgandurra Gradante e Roberto De Falco ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Torino al Corso Peschiera n.83;
ATTRICE contro
in persona del l.r.p.t. con sede Controparte_1 legale in Montebelluna (TV) alla via Feltrina Sud n. 250 (C.F/P.IVA. registro imprese n. 02875460244), capitale sociale interamente versato di Euro
1.000.000,00, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Forzati e Fabrizio
Forzati del Foro di Napoli, con studio in Napoli alla Via Riviera di Chiaia n. 267 in virtù di procura generale alle liti rilasciata dal liquidatore Dott. CP_2 come da atto notarile del 03 marzo 2020 (Repertorio n. 4921, Raccolta n. 3981)
a rogito del notaio Dott. notaio in Roma, ed unitamente a loro Persona_1 elettivamente domiciliata in Chivasso, alla via Calandra n. 6, presso lo studio dell'Avv. Carolina Zanetto;
CONVENUTA
OGGETTO: FINANZIAMENTO
CONCLUSIONI
Parte attrice: ““Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via istruttoria:
- ammettere, solo in caso di specifica contestazione avversaria in ordine al quantum debeatur, perizia contabile (CTU) al fine di quantificare l'effettivo debito-credito tra le parti.
Nel merito, in via principale:
- dichiarare l'invalidità e la nullità anche parziale del contratto de quo in esito alla violazione della normativa sull'usura perpetrata contrattualmente;
- condannare conseguentemente la resistente a restituire alla IG.ra le Pt_1 somme indebitamente riscosse ed a risarcire la stessa in ordine al danno subito per un importo complessivo di €. 11.345,72 o per il diverso importo risultante in corso di causa, oltre agli interessi ai sensi dell'art. 1284 co.4 c.c., ed all'eventuale maggior danno. Nel merito, in via subordinata:
- previo eventuale accertamento della nullità per violazione di norma imperativa
e/o della vessatorietà della clausola contrattuale di cui in atti;
- accertare e dichiarare comunque l'indebito arricchimento perpetrato dalla resistente in sede di estinzione anticipata del finanziamento per i motivi di cui in atti e, conseguentemente, condannare la resistente a risarcire il danno patrimoniale patito restituendo alla parte ricorrente l'importo complessivo di €.
3.047,34, o la diversa somma liquidanda in corso di causa, oltre rivalutazione eventuale ed interessi ex art. 1284 co. 4 c.c.
In ogni caso:
- Con vittoria delle spese, anche stragiudiziali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali (15%) sull'importo delle competenze liquidate ai sensi delle tariffe forensi vigenti ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
Parte convenuta: “In via principale nel merito, rigettare tutte le domande proposte da parte ricorrente, in quanto del tutto inammissibili ed improcedibili in rito ed infondate nel merito;
2. In Via subordinata nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande attoree, accertare l'intervenuto rimborso effettuato dalla per Euro 122,25 a titolo di commissioni Controparte_3 bancarie non maturate, dichiarandolo satisfattivo delle relative pretese di rimborso, accertare l'intervenuto rimborso effettuato dalla Controparte_4 per Euro 165,84 a titolo di premio non maturato, dichiarandolo satisfattivo delle relative pretese di rimborso o, in subordine disponga la relativa riduzione del petitum, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Controparte_3 in merito alla restituzione di tutte le somme richieste, e per l'effetto,
[...] condannare esclusivamente la quale mandataria, e la Controparte_5 [...]
, quale compagnia di assicurazione, alla eventuale restituzione o, CP_4 comunque, a manlevare e tenere integralmente indenne la
[...] da ogni eventuale obbligo di rimborso;
Controparte_3
3. Con vittoria di competenze e spese di causa, oltre spese generali, IVA e
CPA;
In via istruttoria: si impugnano, fin d'ora, tutte le richieste istruttorie avanzate dalla ricorrente, in special modo la richiesta di CTU tecnico contabile e, nella denegata ipotesi di ammissione, si chiede sin d'ora essere ammessi alla prova contraria, con riserva di produrre tutti i documenti nei termini di legge, nonché di articolare ulteriori mezzi istruttori, anche con riferimento alla difesa avversaria e con riserva di nominare i propri testi”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ Con ricorso depositato in data 15.03.2022, ha Parte_2 convenuto giudizio avanti al Tribunale di Ivrea la società Controparte_6
esponendo:
[...]
- di aver sottoscritto in data 06.02.2009 un contratto di finanziamento n° 18432, mediante cessione del quinto dello stipendio, con la società E-Fin Italia S.p.A.
(quale cessionaria di per un capitale lordo Controparte_3
(montante) di € 28.992,00, da rimborsare in n. 96 rate mensili dell'importo di €.
302,00 cadauna, comprensive delle quote di ammortamento del capitale e degli interessi;
- il contratto di finanziamento si è estinto anticipatamente per effetto del versamento in unica soluzione della somma di € 10.928,17 allo scadere della rata n. 60;
- gli interessi convenzionali sarebbero stati pattuiti in modo usurario posto che il
T.E.G. contrattuale (pari a 14,052%) non tiene conto del costo della polizza assicurativa - stipulata contestualmente al contratto di finanziamento e collegata al medesimo - sicchè il TAEG contrattuale, ricalcolato includendo tale costo
(pari al 15,74%), è superiore al tasso soglia vigente al momento della sottoscrizione (pari a 14,28%);
- in via subordinata, il ricorrente ha chiesto il rimborso dei costi non maturati in proporzione alla durata residua del finanziamento, per un ammontare complessivo pari ad € 3.047,24 (oltre alle spese del c.t.p.);
- la mediazione, esperita ante causam, ha avuto esito negativo a causa della mancata comparizione della convenuta.
Per questi motivi
, parte attrice ha domandato al giudice, previo accertamento dell'usurarietà degli interessi e della conseguente gratuità del finanziamento ex art. 1815 c.c., di condannare la società convenuta a restituire la somma complessiva di € 11.345,72, oltre interessi ex art. 1284 c.c., in via subordinata, ha chiesto la condanna della società al pagamento della somma di € 3.407,24, pari all'importo degli interessi e dei costi sostenuti (e non goduti) in proporzione alla vita residua del contratto.
La società , costituitasi Controparte_6 tempestivamente nel giudizio, ha contestato la fondatezza della domanda di ripetizione proposta dall'attrice ex art. 1815 c.c., replicando che il costo di polizza assicurativa non era stato legittimamente incluso nel calcolo del TEG in osservanza delle Istruzioni emanate dalla Banca di Italia nell'anno 2002 e in vigore all'atto della sottoscrizione del contratto in esame;
ha chiesto inoltre il rigetto della domanda, svolta in via subordinata, di rimborso del costo totale del credito sull'assunto dell'inapplicabilità dell'art. 125 sexies T.U.B. al contratto in esame (concluso ante 2010) ed eccependo in ogni caso il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alla domanda di rimborso del premio assicurativo e delle commissioni bancarie e di intermediazione.
Disposta la prosecuzione del giudizio con fissazione di udienza ex art. 183
c.p.c., la causa è stata istruita mediante consulenza tecnica contabile e acquisizione di documenti ed è stata rimessa in decisione a seguito di trattazione scritta ex art. 190 c.p.c.
§ Sull'usurarietà dei tassi di interesse. Il metodo di computo del TEG e il costo di polizza.
Nel merito, la domanda di parte attrice è fondata.
Preliminarmente, è pacifico che gli effetti del contratto si sono esauriti con il riscatto anticipato del finanziamento e non è mai applicata alcuna mora contrattuale. Per conseguenza, la verifica sulla usurarietà dei tassi deve essere incentrata sull'interesse corrispettivo (ossia sull'interesse calcolato sul capitale a scadere) dal momento che, non essendosi verificata la mora contrattuale, quest'ultimo non è mai stato “sostituito”, nel corso del rapporto negoziale, dall'interessi moratorio (ossia l'interesse calcolato sul capitale scaduto).
Delimitato pertanto l'oggetto della vertenza alla verifica sulla usurarietà dei soli interessi corrispettivi, occorre pertanto stabilire quale sia il metodo di calcolo corretto.
Orbene, la giurisprudenza, ha affermato con orientamento oramai costante (cfr. ex multis Cass. 31615/2021) che ai fini della determinazione del tasso soglia in tema di usura bancaria il calcolo - che deve essere compiuto in modo separato tra interessi corrispettivi e interessi moratori non essendo possibile procedere al cumulo materiale delle somme – va eseguito ricorrendo, per i primi (i.d. gli interessi corrispettivi) alle previsioni di cui all'art. 2 comma 4 L.108/1996, ossia mediante una comparazione del T.E.G. contrattuale con il T.E.G.M. rilevato trimestralmente dalla Banca d'Italia aumentato ai sensi dell'art. 2 comma 4° L.
108/1996 (nella formulazione vigente al tempo della sottoscrizione del contratto)1.
Orbene, ai fini del computo del T.E.G. occorre muovere dalla lettura dell'art. 644 comma 5° cod. pen. secondo cui “per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito".
In base al testo della disposizione normativa, la giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. n. 3025 del 2022, n. 8806 del 2017; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 13536 del 2023) afferma, con orientamento costante, che la disciplina antiusura si applica anche ai costi che siano posti a carico del contraente come
“conseguenza dell'inadempimento” sicché ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria della clausola negoziale devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., se le stesse risultino collegate alla erogazione del credito.
Come statuito dalla sentenza della Corte di Cassazione 5.4.2017 n. 8806, che si richiama e condivide, "Ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p.c., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo". Rispetto alla categoria del finanziamento mediante cessione del quinto si è espressa da ultimo Cassazione, sezione II civile, Cass. 29/01/2024 n. 2600
(dalla motivazione “le spese di assicurazione obbligatoria nei finanziamenti con cessione del quinto si calcolano ai fini del tasso soglia”)2.
Tale costo, in quanto inerente ad assicurazione obbligatoria per legge, non può tantomeno essere assimilato alla voce “tasse e imposte” ai fini della esclusione del computo del TEG (Cass. 2600/2024: le spese per l'assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore, obbligatorie per i prestiti da rimborsare con cessione del quinto dello stipendio, sono oneri assicurativi obbligatori, ben distinti dalle “tasse ed imposte”, espressamente escluse dal calcolo dell'usura ai sensi dell'art. 644, comma 4, c.p.).
Infine, non vale ad escludere la natura usuraria del contratto la considerazione che le Istruzioni della B.I. per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura, vigenti all'epoca della sottoscrizione del contratto di finanziamento, escludevano dal calcolo il costo dell'assicurazione in esame (a differenza delle Istruzioni entrate in vigore a decorrere dal 01.10.2010).
Le Istruzioni della B.I. non sono dettate al fine di indicare in generale come debba essere conteggiato il TEG, ossia il tasso effettivo globale applicato dalla banca sulla singola operazione, ma sono rivolte alle banche e agli operatori finanziari per rilevare il TEGM, ossia il tasso effettivo globale medio applicato per operazioni omogenee in un determinato periodo, sulla base del quale il competente Ministero emana trimestralmente un decreto nel quale indica appunto il TEGM e il conseguente tasso soglia ai fini dell'usura.
Le suddette Istruzioni della B.I. non hanno alcuna efficacia precettiva nei confronti del Giudice nell'ambito del suo accertamento del TEG applicato alla singola operazione e il T.E.G. applicato alla singola operazione va accertato dal
Giudice unicamente sulla base dell'artt. 644 c.p. (cfr. da ultimo Cass.
2600/2024)
Conseguentemente, la comparazione ai fini dell'accertamento del superamento del tasso soglia non deve essere effettuata fra il TEG e il TEGM rilevato dalla
B.I. ma deve essere condotta fra il TEG e il tasso soglia fissato per il periodo indicato con D.M. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, alla cui determinazione concorrono le rilevazioni della B.I. ma che non costituiscono essere stesse il secondo termine di paragone, con conseguente irrilevanza del loro eventualmente illegittimo procedimento di formazione.
In conclusione, nel T.E.G. contrattuale deve essere incluso, ai fini della verifica sull'usura, il costo della polizza assicurativa qualora sia stata stipulata dal contrente contestualmente all'erogazione del finanziamento e al fine di garantire il mancato pagamento delle rate.
Nel caso in esame, dall'esame del contratto e del certificato di polizza (doc. 1 fasc. attore) si ricava che la conclusione del contratto di assicurazione è stata contestuale all'erogazione del mutuo (in quanto inserita nel formulario della richiesta di finanziamento alla clausola n. 13) ed essa è stata prevista a esclusivo vantaggio della cessionaria ossia della società Controparte_3
(ora ); infine, la durata della
[...] Controparte_1 copertura coincide con la durata del finanziamento.
A fronte di tali plurimi elementi, la convenuta poi non ha fornito prova contraria circa l'assenza di collegamento tra l'assicurazione stipulata e l'erogazione del credito.
Conclusivamente, il Tribunale reputa che il costo relativo all'assicurazione debba essere computato nel TEG e rilevare quindi al fine dell'accertamento della usurarietà del contratto.
Nella relazione di consulenza, il c.t.u. ha accertato, mediante metodo analitico e congruo, che il tasso di rendimento effettivo (T.E.G.) – computato includendo il costo di polizza assicurativa - è pari al 15,74% annuo per cui esso risulta essere superiore al Tasso Soglia (14,28%) vigente al momento di conclusione del contratto (1° trimestre 2009).
Accertata l'usurarietà del tasso di interesse, il c.t.u. ha stimato in € 11.345,72 (al netto delle commissioni per estinzione anticipata già rimborsate pari ad €
122,00) la sommatoria gli interessi, gli oneri, le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese da stornare ex art. 1815, comma 2° c.c.
Da tale somma il c.t.u. non ha, condivisibilmente, decurtato l'ulteriore importo di
€ 165,84 (che è stato rimborsato dalla società di assicurazioni quale CP_4 frazione di premio non goduto) poiché dall'esame del doc. 10 fasc. convenuto il pagamento effettuato dalla Compagnia assicuratrice in data 08/10/2015 ha avuto quale soggetto beneficiario la società Controparte_3
e non l'attrice.
[...] È necessario, a questo punto, esaminare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata dalla convenuta in relazione della domanda di restituzione delle commissioni di intermediazione e del premio assicurativo.
La convenuta ha contestato la propria legittimazione passiva sull'assunto che le somme sarebbero state effettivamente incassate da terzi e rispettivamente dalla mandataria (le commissioni di intermediazione) e dalla Controparte_5 società di assicurazioni (il premio assicurativo) per cui la domanda restitutoria di tali voci dovrebbe essere avanzata nei loro confronti.
L'eccezione non è accolta.
La giurisprudenza di legittimità afferma che l'azione di ripetizione dell'indebito ha natura restitutoria, non risarcitoria, ed è circoscritta tra il solvens e il
“destinatario” del pagamento, sia che esso lo abbia incassato personalmente o a mezzo di rappresentante, visto che ad ogni effetto è il dominus colui che deve qualificarsi come “effettivo accipiens”. È pertanto esclusa la legittimazione passiva in proprio del rappresentante in un'azione di ripetizione di indebito relativa a somme versate al medesimo in qualità di rappresentante, spettando detta legittimazione al rappresentato (Cass. 7871/2011; Cass. 5926/1995).
Nel caso di specie, il contratto di finanziamento è stato concluso dalla società
E-Fin Italia S.p.A. in qualità di rappresentante della società
[...] per cui è quest'ultima, ossia il rappresentato, il soggetto Controparte_3 legittimato passivo dell'azione di restituzione in qualità di effettivo accipiens, in disparte ogni eventuale rapporto contrattuale intercedente tra Banca e l'assicurazione o l'intermediario.
In conclusione, la domanda di parte attrice è fondata e la convenuta deve essere condannata al pagamento della somma di € 11.345,72, oltre interessi legali ex art. 1284 comma 4° c.c. dalla domanda giudiziale (15.03.2022) sino al saldo.
L'accoglimento della domanda principale svolta da parte attrice rende assorbite le domande, eccezioni e questioni sollevate in via gradata.
§ Le spese di lite.
La liquazione del compenso (compresa la fase di mediazione) è compiuta per fasi, in conformità ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e facendo riferimento ai valori stabiliti dalla tabella parametri forensi allegata al D.M. n.
147/2022 per i giudizi avanti al Tribunale (scaglione tariffario compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00 in ragione del decisum), liquidati i valori medi per tutte le fasi del giudizio.
Anche le spese della ctp di parte attrice (quantificate in euro 750,00, cfr. doc. 35 allegato alla comparsa conclusionale fasc. attoreo) sono poste a carico della parte soccombente in quanto rientrano tra le spese che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, c.p.c. della facoltà di escluderle dalla ripetizione ritenendole eccessive o superflue, giudizio che nel caso di specie non ricorre
(ex pluribus Cass. 84/2013; Cass. 6056/1990), attesa la natura tecnica della causa.
Infine, il compenso liquidato a favore del c.t.u. è posto in via definitiva a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento R.G.N. 790/2022 così provvede:
1) in totale accoglimento della domanda di parte attrice, condanna parte convenuta al pagamento a favore dell'attrice della somma complessiva di €
11.345,72 oltre interessi come in parte motiva;
2) condanna parte convenuta al rimborso delle spese di lite a favore dell'attrice che liquida in € 5.518,00 per onorari, € 312,80 per esposti, € 750,00 per spese documentate, oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA;
3) pone in via definitiva il compenso del c.t.u. a carico di parte convenuta.
Si comunichi.
Ivrea lì, 09.01.2024
Il giudice
(dott.ssa Stefania Frojo) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La formulazione originaria della norma prevedeva che ai fini della verifica sull'usura il tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dovesse essere aumentato della metà. La norma è stata modificata per effetto del decreto legge del 13 maggio 2011, n. 70 (art. 8 comma 5 lett. d) convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106: Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, e' stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito e' compreso aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non puo' essere superiore a otto punti percentuali. La disposizione è applicabile ai contratti sottoscritti successivamente all'entrata in vigore della legge del decreto legge (14.05.2011). 2 Rispetto alla categoria del finanziamento mediante cessione del quinto cfr. anche ordinanza
Cass. 22465/2021; Corte di Appello Torino, 21.08.2019;
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa
Stefania Frojo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al N. 790/2022 degli Affari Contenziosi
Civili promossa da:
, nata a [...], il [...], residente a Parte_1
GN (TO), in Via Maestra n. 9, C.F. , C.F._1 rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Fabrizio
Sgandurra Gradante e Roberto De Falco ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Torino al Corso Peschiera n.83;
ATTRICE contro
in persona del l.r.p.t. con sede Controparte_1 legale in Montebelluna (TV) alla via Feltrina Sud n. 250 (C.F/P.IVA. registro imprese n. 02875460244), capitale sociale interamente versato di Euro
1.000.000,00, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Forzati e Fabrizio
Forzati del Foro di Napoli, con studio in Napoli alla Via Riviera di Chiaia n. 267 in virtù di procura generale alle liti rilasciata dal liquidatore Dott. CP_2 come da atto notarile del 03 marzo 2020 (Repertorio n. 4921, Raccolta n. 3981)
a rogito del notaio Dott. notaio in Roma, ed unitamente a loro Persona_1 elettivamente domiciliata in Chivasso, alla via Calandra n. 6, presso lo studio dell'Avv. Carolina Zanetto;
CONVENUTA
OGGETTO: FINANZIAMENTO
CONCLUSIONI
Parte attrice: ““Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via istruttoria:
- ammettere, solo in caso di specifica contestazione avversaria in ordine al quantum debeatur, perizia contabile (CTU) al fine di quantificare l'effettivo debito-credito tra le parti.
Nel merito, in via principale:
- dichiarare l'invalidità e la nullità anche parziale del contratto de quo in esito alla violazione della normativa sull'usura perpetrata contrattualmente;
- condannare conseguentemente la resistente a restituire alla IG.ra le Pt_1 somme indebitamente riscosse ed a risarcire la stessa in ordine al danno subito per un importo complessivo di €. 11.345,72 o per il diverso importo risultante in corso di causa, oltre agli interessi ai sensi dell'art. 1284 co.4 c.c., ed all'eventuale maggior danno. Nel merito, in via subordinata:
- previo eventuale accertamento della nullità per violazione di norma imperativa
e/o della vessatorietà della clausola contrattuale di cui in atti;
- accertare e dichiarare comunque l'indebito arricchimento perpetrato dalla resistente in sede di estinzione anticipata del finanziamento per i motivi di cui in atti e, conseguentemente, condannare la resistente a risarcire il danno patrimoniale patito restituendo alla parte ricorrente l'importo complessivo di €.
3.047,34, o la diversa somma liquidanda in corso di causa, oltre rivalutazione eventuale ed interessi ex art. 1284 co. 4 c.c.
In ogni caso:
- Con vittoria delle spese, anche stragiudiziali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali (15%) sull'importo delle competenze liquidate ai sensi delle tariffe forensi vigenti ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
Parte convenuta: “In via principale nel merito, rigettare tutte le domande proposte da parte ricorrente, in quanto del tutto inammissibili ed improcedibili in rito ed infondate nel merito;
2. In Via subordinata nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande attoree, accertare l'intervenuto rimborso effettuato dalla per Euro 122,25 a titolo di commissioni Controparte_3 bancarie non maturate, dichiarandolo satisfattivo delle relative pretese di rimborso, accertare l'intervenuto rimborso effettuato dalla Controparte_4 per Euro 165,84 a titolo di premio non maturato, dichiarandolo satisfattivo delle relative pretese di rimborso o, in subordine disponga la relativa riduzione del petitum, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Controparte_3 in merito alla restituzione di tutte le somme richieste, e per l'effetto,
[...] condannare esclusivamente la quale mandataria, e la Controparte_5 [...]
, quale compagnia di assicurazione, alla eventuale restituzione o, CP_4 comunque, a manlevare e tenere integralmente indenne la
[...] da ogni eventuale obbligo di rimborso;
Controparte_3
3. Con vittoria di competenze e spese di causa, oltre spese generali, IVA e
CPA;
In via istruttoria: si impugnano, fin d'ora, tutte le richieste istruttorie avanzate dalla ricorrente, in special modo la richiesta di CTU tecnico contabile e, nella denegata ipotesi di ammissione, si chiede sin d'ora essere ammessi alla prova contraria, con riserva di produrre tutti i documenti nei termini di legge, nonché di articolare ulteriori mezzi istruttori, anche con riferimento alla difesa avversaria e con riserva di nominare i propri testi”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ Con ricorso depositato in data 15.03.2022, ha Parte_2 convenuto giudizio avanti al Tribunale di Ivrea la società Controparte_6
esponendo:
[...]
- di aver sottoscritto in data 06.02.2009 un contratto di finanziamento n° 18432, mediante cessione del quinto dello stipendio, con la società E-Fin Italia S.p.A.
(quale cessionaria di per un capitale lordo Controparte_3
(montante) di € 28.992,00, da rimborsare in n. 96 rate mensili dell'importo di €.
302,00 cadauna, comprensive delle quote di ammortamento del capitale e degli interessi;
- il contratto di finanziamento si è estinto anticipatamente per effetto del versamento in unica soluzione della somma di € 10.928,17 allo scadere della rata n. 60;
- gli interessi convenzionali sarebbero stati pattuiti in modo usurario posto che il
T.E.G. contrattuale (pari a 14,052%) non tiene conto del costo della polizza assicurativa - stipulata contestualmente al contratto di finanziamento e collegata al medesimo - sicchè il TAEG contrattuale, ricalcolato includendo tale costo
(pari al 15,74%), è superiore al tasso soglia vigente al momento della sottoscrizione (pari a 14,28%);
- in via subordinata, il ricorrente ha chiesto il rimborso dei costi non maturati in proporzione alla durata residua del finanziamento, per un ammontare complessivo pari ad € 3.047,24 (oltre alle spese del c.t.p.);
- la mediazione, esperita ante causam, ha avuto esito negativo a causa della mancata comparizione della convenuta.
Per questi motivi
, parte attrice ha domandato al giudice, previo accertamento dell'usurarietà degli interessi e della conseguente gratuità del finanziamento ex art. 1815 c.c., di condannare la società convenuta a restituire la somma complessiva di € 11.345,72, oltre interessi ex art. 1284 c.c., in via subordinata, ha chiesto la condanna della società al pagamento della somma di € 3.407,24, pari all'importo degli interessi e dei costi sostenuti (e non goduti) in proporzione alla vita residua del contratto.
La società , costituitasi Controparte_6 tempestivamente nel giudizio, ha contestato la fondatezza della domanda di ripetizione proposta dall'attrice ex art. 1815 c.c., replicando che il costo di polizza assicurativa non era stato legittimamente incluso nel calcolo del TEG in osservanza delle Istruzioni emanate dalla Banca di Italia nell'anno 2002 e in vigore all'atto della sottoscrizione del contratto in esame;
ha chiesto inoltre il rigetto della domanda, svolta in via subordinata, di rimborso del costo totale del credito sull'assunto dell'inapplicabilità dell'art. 125 sexies T.U.B. al contratto in esame (concluso ante 2010) ed eccependo in ogni caso il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alla domanda di rimborso del premio assicurativo e delle commissioni bancarie e di intermediazione.
Disposta la prosecuzione del giudizio con fissazione di udienza ex art. 183
c.p.c., la causa è stata istruita mediante consulenza tecnica contabile e acquisizione di documenti ed è stata rimessa in decisione a seguito di trattazione scritta ex art. 190 c.p.c.
§ Sull'usurarietà dei tassi di interesse. Il metodo di computo del TEG e il costo di polizza.
Nel merito, la domanda di parte attrice è fondata.
Preliminarmente, è pacifico che gli effetti del contratto si sono esauriti con il riscatto anticipato del finanziamento e non è mai applicata alcuna mora contrattuale. Per conseguenza, la verifica sulla usurarietà dei tassi deve essere incentrata sull'interesse corrispettivo (ossia sull'interesse calcolato sul capitale a scadere) dal momento che, non essendosi verificata la mora contrattuale, quest'ultimo non è mai stato “sostituito”, nel corso del rapporto negoziale, dall'interessi moratorio (ossia l'interesse calcolato sul capitale scaduto).
Delimitato pertanto l'oggetto della vertenza alla verifica sulla usurarietà dei soli interessi corrispettivi, occorre pertanto stabilire quale sia il metodo di calcolo corretto.
Orbene, la giurisprudenza, ha affermato con orientamento oramai costante (cfr. ex multis Cass. 31615/2021) che ai fini della determinazione del tasso soglia in tema di usura bancaria il calcolo - che deve essere compiuto in modo separato tra interessi corrispettivi e interessi moratori non essendo possibile procedere al cumulo materiale delle somme – va eseguito ricorrendo, per i primi (i.d. gli interessi corrispettivi) alle previsioni di cui all'art. 2 comma 4 L.108/1996, ossia mediante una comparazione del T.E.G. contrattuale con il T.E.G.M. rilevato trimestralmente dalla Banca d'Italia aumentato ai sensi dell'art. 2 comma 4° L.
108/1996 (nella formulazione vigente al tempo della sottoscrizione del contratto)1.
Orbene, ai fini del computo del T.E.G. occorre muovere dalla lettura dell'art. 644 comma 5° cod. pen. secondo cui “per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito".
In base al testo della disposizione normativa, la giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. n. 3025 del 2022, n. 8806 del 2017; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 13536 del 2023) afferma, con orientamento costante, che la disciplina antiusura si applica anche ai costi che siano posti a carico del contraente come
“conseguenza dell'inadempimento” sicché ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria della clausola negoziale devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., se le stesse risultino collegate alla erogazione del credito.
Come statuito dalla sentenza della Corte di Cassazione 5.4.2017 n. 8806, che si richiama e condivide, "Ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p.c., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo". Rispetto alla categoria del finanziamento mediante cessione del quinto si è espressa da ultimo Cassazione, sezione II civile, Cass. 29/01/2024 n. 2600
(dalla motivazione “le spese di assicurazione obbligatoria nei finanziamenti con cessione del quinto si calcolano ai fini del tasso soglia”)2.
Tale costo, in quanto inerente ad assicurazione obbligatoria per legge, non può tantomeno essere assimilato alla voce “tasse e imposte” ai fini della esclusione del computo del TEG (Cass. 2600/2024: le spese per l'assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore, obbligatorie per i prestiti da rimborsare con cessione del quinto dello stipendio, sono oneri assicurativi obbligatori, ben distinti dalle “tasse ed imposte”, espressamente escluse dal calcolo dell'usura ai sensi dell'art. 644, comma 4, c.p.).
Infine, non vale ad escludere la natura usuraria del contratto la considerazione che le Istruzioni della B.I. per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura, vigenti all'epoca della sottoscrizione del contratto di finanziamento, escludevano dal calcolo il costo dell'assicurazione in esame (a differenza delle Istruzioni entrate in vigore a decorrere dal 01.10.2010).
Le Istruzioni della B.I. non sono dettate al fine di indicare in generale come debba essere conteggiato il TEG, ossia il tasso effettivo globale applicato dalla banca sulla singola operazione, ma sono rivolte alle banche e agli operatori finanziari per rilevare il TEGM, ossia il tasso effettivo globale medio applicato per operazioni omogenee in un determinato periodo, sulla base del quale il competente Ministero emana trimestralmente un decreto nel quale indica appunto il TEGM e il conseguente tasso soglia ai fini dell'usura.
Le suddette Istruzioni della B.I. non hanno alcuna efficacia precettiva nei confronti del Giudice nell'ambito del suo accertamento del TEG applicato alla singola operazione e il T.E.G. applicato alla singola operazione va accertato dal
Giudice unicamente sulla base dell'artt. 644 c.p. (cfr. da ultimo Cass.
2600/2024)
Conseguentemente, la comparazione ai fini dell'accertamento del superamento del tasso soglia non deve essere effettuata fra il TEG e il TEGM rilevato dalla
B.I. ma deve essere condotta fra il TEG e il tasso soglia fissato per il periodo indicato con D.M. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, alla cui determinazione concorrono le rilevazioni della B.I. ma che non costituiscono essere stesse il secondo termine di paragone, con conseguente irrilevanza del loro eventualmente illegittimo procedimento di formazione.
In conclusione, nel T.E.G. contrattuale deve essere incluso, ai fini della verifica sull'usura, il costo della polizza assicurativa qualora sia stata stipulata dal contrente contestualmente all'erogazione del finanziamento e al fine di garantire il mancato pagamento delle rate.
Nel caso in esame, dall'esame del contratto e del certificato di polizza (doc. 1 fasc. attore) si ricava che la conclusione del contratto di assicurazione è stata contestuale all'erogazione del mutuo (in quanto inserita nel formulario della richiesta di finanziamento alla clausola n. 13) ed essa è stata prevista a esclusivo vantaggio della cessionaria ossia della società Controparte_3
(ora ); infine, la durata della
[...] Controparte_1 copertura coincide con la durata del finanziamento.
A fronte di tali plurimi elementi, la convenuta poi non ha fornito prova contraria circa l'assenza di collegamento tra l'assicurazione stipulata e l'erogazione del credito.
Conclusivamente, il Tribunale reputa che il costo relativo all'assicurazione debba essere computato nel TEG e rilevare quindi al fine dell'accertamento della usurarietà del contratto.
Nella relazione di consulenza, il c.t.u. ha accertato, mediante metodo analitico e congruo, che il tasso di rendimento effettivo (T.E.G.) – computato includendo il costo di polizza assicurativa - è pari al 15,74% annuo per cui esso risulta essere superiore al Tasso Soglia (14,28%) vigente al momento di conclusione del contratto (1° trimestre 2009).
Accertata l'usurarietà del tasso di interesse, il c.t.u. ha stimato in € 11.345,72 (al netto delle commissioni per estinzione anticipata già rimborsate pari ad €
122,00) la sommatoria gli interessi, gli oneri, le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese da stornare ex art. 1815, comma 2° c.c.
Da tale somma il c.t.u. non ha, condivisibilmente, decurtato l'ulteriore importo di
€ 165,84 (che è stato rimborsato dalla società di assicurazioni quale CP_4 frazione di premio non goduto) poiché dall'esame del doc. 10 fasc. convenuto il pagamento effettuato dalla Compagnia assicuratrice in data 08/10/2015 ha avuto quale soggetto beneficiario la società Controparte_3
e non l'attrice.
[...] È necessario, a questo punto, esaminare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata dalla convenuta in relazione della domanda di restituzione delle commissioni di intermediazione e del premio assicurativo.
La convenuta ha contestato la propria legittimazione passiva sull'assunto che le somme sarebbero state effettivamente incassate da terzi e rispettivamente dalla mandataria (le commissioni di intermediazione) e dalla Controparte_5 società di assicurazioni (il premio assicurativo) per cui la domanda restitutoria di tali voci dovrebbe essere avanzata nei loro confronti.
L'eccezione non è accolta.
La giurisprudenza di legittimità afferma che l'azione di ripetizione dell'indebito ha natura restitutoria, non risarcitoria, ed è circoscritta tra il solvens e il
“destinatario” del pagamento, sia che esso lo abbia incassato personalmente o a mezzo di rappresentante, visto che ad ogni effetto è il dominus colui che deve qualificarsi come “effettivo accipiens”. È pertanto esclusa la legittimazione passiva in proprio del rappresentante in un'azione di ripetizione di indebito relativa a somme versate al medesimo in qualità di rappresentante, spettando detta legittimazione al rappresentato (Cass. 7871/2011; Cass. 5926/1995).
Nel caso di specie, il contratto di finanziamento è stato concluso dalla società
E-Fin Italia S.p.A. in qualità di rappresentante della società
[...] per cui è quest'ultima, ossia il rappresentato, il soggetto Controparte_3 legittimato passivo dell'azione di restituzione in qualità di effettivo accipiens, in disparte ogni eventuale rapporto contrattuale intercedente tra Banca e l'assicurazione o l'intermediario.
In conclusione, la domanda di parte attrice è fondata e la convenuta deve essere condannata al pagamento della somma di € 11.345,72, oltre interessi legali ex art. 1284 comma 4° c.c. dalla domanda giudiziale (15.03.2022) sino al saldo.
L'accoglimento della domanda principale svolta da parte attrice rende assorbite le domande, eccezioni e questioni sollevate in via gradata.
§ Le spese di lite.
La liquazione del compenso (compresa la fase di mediazione) è compiuta per fasi, in conformità ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e facendo riferimento ai valori stabiliti dalla tabella parametri forensi allegata al D.M. n.
147/2022 per i giudizi avanti al Tribunale (scaglione tariffario compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00 in ragione del decisum), liquidati i valori medi per tutte le fasi del giudizio.
Anche le spese della ctp di parte attrice (quantificate in euro 750,00, cfr. doc. 35 allegato alla comparsa conclusionale fasc. attoreo) sono poste a carico della parte soccombente in quanto rientrano tra le spese che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, c.p.c. della facoltà di escluderle dalla ripetizione ritenendole eccessive o superflue, giudizio che nel caso di specie non ricorre
(ex pluribus Cass. 84/2013; Cass. 6056/1990), attesa la natura tecnica della causa.
Infine, il compenso liquidato a favore del c.t.u. è posto in via definitiva a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento R.G.N. 790/2022 così provvede:
1) in totale accoglimento della domanda di parte attrice, condanna parte convenuta al pagamento a favore dell'attrice della somma complessiva di €
11.345,72 oltre interessi come in parte motiva;
2) condanna parte convenuta al rimborso delle spese di lite a favore dell'attrice che liquida in € 5.518,00 per onorari, € 312,80 per esposti, € 750,00 per spese documentate, oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA;
3) pone in via definitiva il compenso del c.t.u. a carico di parte convenuta.
Si comunichi.
Ivrea lì, 09.01.2024
Il giudice
(dott.ssa Stefania Frojo) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La formulazione originaria della norma prevedeva che ai fini della verifica sull'usura il tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dovesse essere aumentato della metà. La norma è stata modificata per effetto del decreto legge del 13 maggio 2011, n. 70 (art. 8 comma 5 lett. d) convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106: Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, e' stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito e' compreso aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non puo' essere superiore a otto punti percentuali. La disposizione è applicabile ai contratti sottoscritti successivamente all'entrata in vigore della legge del decreto legge (14.05.2011). 2 Rispetto alla categoria del finanziamento mediante cessione del quinto cfr. anche ordinanza
Cass. 22465/2021; Corte di Appello Torino, 21.08.2019;