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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 30/07/2025, n. 687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 687 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa AR Cao Presidente relatore dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice dott.ssa Maria Paduano Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3784/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. FRANCESCA BINAGHI;
RICORRENTE contro
C.F. ), nata a [...] il [...], con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. MAGISTRELLI ALESSANDRA e dell'avv. QUATTRONE VALENTINA;
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Como (Visto agli atti)
- INTERVENUTO-
Oggetto: separazione giudiziale
Data della decisione: 18.7.2025
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come da note scritte depositate per l'udienza del 15.7.2025 alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. I figli minori e verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori Per_1 Persona_2 con collocamento prevalente e residenza presso l'abitazione del padre posta in Lipomo (CO), Via
Provinciale n. 661.
3. La casa coniugale sita in Lipomo Via Provinciale n. 661, di proprietà del signor con tutto Pt_1 quanto l'arreda, rimane assegnata allo stesso.
4. La responsabilità genitoriale sui figli minori verrà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi.
5. I genitori concordano a che il nucleo famigliare continui ad essere seguito dai Servizi sociali incaricati al fine di permettere la predisposizione ed adozione di tutti i sostegni per i medesimi genitori e per i minori. In particolar modo, i genitori si dicono sin da ora concordi a che il Servizio
UONPIA competente per territorio proceda alla presa in carico del minore adottando Per_2 per il sostegno dello stesso, tutti i percorsi necessari.
6. In accordo con quanto indicato dai Servizi Sociali incaricati, i coniugi stabiliscono che la madre, signora potrà stare con i figli minori un giorno durante la settimana (ad oggi indicato CP_1 nel mercoledì) dalle ore 18,00 alle ore 21,00 con cena presso la madre due fine settimana al mese in modo alternato dalle ore 18,00 del venerdì sera sino alle ore 21,00 della domenica compresa la cena presso la madre.
7. Per le vacanze scolastiche pasquali, i minori trascorrano con ciascun genitore, ad anni alterni, dalla fine della scuola alla domenica sera con l'uno e dalla domenica sera alla ripresa della scuola con l'altro. Per le vacanze scolastiche natalizie, i minori trascorrano il giorno 24 dicembre con un genitore ed il giorno del 25 dicembre con l'altro genitore, ad anni alterni. Successivamente, sempre ad anni alterni, dal 26 dicembre al 1° gennaio con un genitore e dalla sera del 1° gennaio alla sera antecedente la ripresa della scuola con l'altro. Per le vacanze scolastiche estive, i minori trascorrano con ciascun genitore almeno due settimane anche non consecutive, comunicando pagina 2 di 9 all'altro genitore entro il 30/05 di ciascun anno, le settimane prescelte e l'eventuale meta. Il tutto fatto salvo ogni diverso accordo tra i genitori nell'interesse dei minori.
8. I genitori provvederanno al mantenimento dei figli e in modo diretto. Per_1 Per_2
9. I coniugi stabiliscono e concordano che l'assegno unico sarà percepito al 100% dalla signora mentre le detrazioni per le spese dei figli saranno suddivise nella percentuale del CP_1
70% a favore del signor e nel 30% a favore della signora il tutto Pt_1 CP_1 congruentemente a quanto stabilito al successivo punto 10.
10. I genitori concordano di contribuire nella percentuale del 70% a carico del signor e del Pt_1
30% a carico della signora alle spese extra assegno secondo il seguente schema, CP_1 come dedotto da Protocollo di Como:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) mensa scolastica/buoni pasto;
b) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
c) libri di testo;
d) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
e) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); f) assicurazione scolastica;
g) fondo cassa richiesto dalla scuola;
h) gite scolastiche senza pernottamento;
i) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
pagina 3 di 9 - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto del figlio.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.). In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore che ha anticipato le spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
11. Le spese inerenti percorsi psicologici per i figli minori da effettuarsi presso strutture e/o professionisti privati, saranno suddivise tra i genitori al 50% ciascuno, con la precisazione che la scelta di psicologi privati sarà da considerarsi residuale e che - in caso di eventuale necessità - sia data la precedenza a professionisti operanti nell'ambito pubblico o privato accreditato.
12. I coniugi dichiarano e riconoscono d'essere economicamente autosufficienti e di non avere quindi reciprocamente a chiedere alcunché a titolo di contributo al mantenimento o altro, avendo tra l'altro già definito ogni rapporto patrimoniale diversamente regolato.
13. I coniugi dichiarano e danno atto in questa sede di aver definito ogni questione economica tra loro pendente e di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altra. In particolare, la signora dà atto di non avanzare alcuna pretesa economica nei confronti del marito in CP_1 relazione a somme versate in costanza di matrimonio relativamente al pagamento del mutuo della casa coniugale.
14. La signora si obbliga, entro 30 giorni dall'omologa della separazione, a Controparte_1 trasferire a titolo gratuito e con oneri e spese di trasferimento a carico del signor la Pt_1 propria quota di proprietà dell'autovettura Jeep Renegade, targata FE541VT attualmente cointestata ai coniugi, al signor già in uso esclusivo a quest'ultimo. Parte_1
15. Assegnazione definitiva e in via esclusiva alla signora dell'autovettura Controparte_1
pagina 4 di 9 Peugeot 208 tg. EN679SC, alla medesima già esclusivamente intestata, ma acquistata in costanza di matrimonio.
16. I coniugi, infine, si impegnano sin da ora a dar corso a tutte le procedure necessarie alla richiesta ed al rilascio di passaporto a nome dei figli minori e Essi esprimono il Per_2 Per_1 consenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio per loro stessi.
17. Ciascuna delle parti terrà a proprio carico esclusivo i costi relativi ai compensi professionali connessi all'attività prestata dai rispettivi legali, con rinuncia - da parte di questi ultimi - alla solidarietà prevista dall'art. 13, comma 8^della Legge 31.12.2012 nr. 27.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso in fatto che:
1. e ontraevano matrimonio a ERBA il 12/09/2009. Parte_1 Controparte_1
2. Dal matrimonio nascevano i figli (nato a [...] il [...]) e (nato a [...] il Per_2 Per_1
27.5.2011).
3. Con ricorso depositato il 24.10.2022 chiedeva la separazione giudiziale ex art. Parte_1
151 comma 1° c.c., l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento presso il padre e la conseguente assegnazione della casa coniugale, la regolamentazione del diritto di visita materno, nonché la ripartizione al 50% delle spese straordinarie.
4. costituitasi in giudizio, aderiva alla domanda di separazione;
chiedeva, Controparte_1 peraltro, disporsi CTU sul nucleo familiare al fine di individuare il miglior regime di affidamento, collocamento e calendario di visite madre/figli, nonché determinarsi in € 600 il contributo mensile che il ricorrente doveva ritenersi obbligato a corrispondere alla resistente a titolo di mantenimento dei figli, oltre la 50% delle spese straordinarie.
5. All'udienza presidenziale del 18.4.2023 entrambe le parti venivano sentite in ordine alle reciproche richieste anche al fine di giungere ad una soluzione conciliativa della controversia, di fatto impossibile;
all'esito dell'udienza, le parti accoglievano in via provvisoria la proposta del Giudice di rivolgersi a un coordinatore genitoriale, nonché di prevedere le visite madre-figli a fine settimana alterni e un giorno infrasettimanale e la percezione integrale dell'assegno unico a favore della madre;
la causa veniva rinviata onde verificare l'andamento degli accordi intervento e l'esito del percorso col Pt_2
pagina 5 di 9 6. Con provvedimento del 5.9.223 venivano incaricati i Servizi Sociali territorialmente competenti di svolgere un'indagine psicosociale e psicodiagnostica sul nucleo familiare, di ripristinare gli incontri tra madre e figli, di avviare tutti gli interventi ritenuti necessari o solo opportuni, nonché di svolgere attività di monitoraggio e vigilanza sull'intero nucleo. Cont
7. Rinviato il procedimento per consentire l'esame della relazione di aggiornamento del , a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.11.2023, con ordinanza del 28.11.2023 il
Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava i figli minori in via condivisa a entrambi i genitori, con collocamento presso il padre, regolamentava le frequentazioni madre-figli e confermava gli incarichi conferiti ai Servizi Sociali. Cont 8. Confermati e integrati gli incarichi demandati al , nelle more del giudizio le parti dichiaravano di essersi conciliate quanto alle questioni controverse;
all'udienza del 12.6.2025 davano atto Cont dell'accordo raggiunto chiedendo un breve rinvio per visionare la relazione conclusiva del .
9. Le parti precisavano quindi le rispettive conclusioni con note scritte depositate in vista dell'udienza cartolare del 15.7.2025, senza richiesta di concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., sicché la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione;
Tutto ciò premesso in punto svolgimento del processo, il Collegio osserva quanto segue.
a) Quanto alla pronunzia di separazione sussistono le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 comma 1° c.c. dovendosi ritenere provato, sulla base della stessa prospettazione delle parti oltre che delle emergenze processuali, che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile.
b) Con riferimento alle ulteriori domande, ritiene il Collegio che le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti possono essere nella presente sede ratificate e fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative di legge ovvero all'interesse della prole.
In particolare, ritiene il Collegio che debba essere disposto l'affidamento di e in Per_2 Per_1 via condivisa a entrambi i genitori, con collocamento presso il padre.
In punto modalità di esercizio del diritto di visita in favore del genitore non collocatario, deve prevedersi che lo stesso possa vedere e tenere con sé i figli secondo il calendario concordato dalle parti e improntato a criteri di necessaria alternanza e elasticità.
Tali disposizioni in punto responsabilità genitoriale si pongono in linea con quanto suggerito e proposto dai Servizi Sociali incaricati (cfr. relazione ASCL del 16.6.2025), a cui deve essere confermato l'incarico di monitoraggio del nucleo familiare per ulteriori 6 mesi, in collaborazione con il Servizio UONPIA che ha preso in carico il minore . Per_2
pagina 6 di 9 Quanto agli obblighi contributivi e di mantenimento, deve stimarsi congruo l'importo concordato dalle parti a titolo di mantenimento indiretto della prole, in rapporto alle esigenze di vita e socialità dei figli oltre alla concordata suddivisione delle spese straordinarie ai medesimi riferibili.
c) Le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti attesa la natura necessaria del procedimento, l'assenza di istruttoria orale e l'intervenuto accordo sugli aspetti anche economici.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 3784/2022, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1. DICHIARA la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c., dei coniugi , Parte_1 nato a [...] il [...], e nata a [...] il Controparte_1
26/09/1983, che hanno celebrato matrimonio a ERBA in data 12/09/2009;
2. MANDA al Cancelliere affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di ERBA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. DISPONE che i rapporti tra e iano regolati come Parte_1 Controparte_1 da condizioni di cui alle note scritte depositate in vista dell'udienza cartolare del 15.7.2025 che si intendono qui integralmente richiamate1;
1. 1 I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. I figli minori e verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 Persona_2 prevalente e residenza presso l'abitazione del padre posta in Lipomo (CO), Via Provinciale n. 661.
3. La casa coniugale sita in Lipomo Via Provinciale n. 661, di proprietà del signor con tutto quanto l'arreda, Pt_1 rimane assegnata allo stesso.
4. La responsabilità genitoriale sui figli minori verrà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi.
5. I genitori concordano a che il nucleo famigliare continui ad essere seguito dai Servizi sociali incaricati al fine di permettere la predisposizione ed adozione di tutti i sostegni per i medesimi genitori e per i minori. In particolar modo, i genitori si dicono sin da ora concordi a che il Servizio UONPIA competente per territorio proceda alla presa in carico del minore adottando per il sostegno dello stesso, tutti i percorsi necessari. Per_2
6. In accordo con quanto indicato dai Servizi Sociali incaricati, i coniugi stabiliscono che la madre, signora CP_1 potrà stare con i figli minori un giorno durante la settimana (ad oggi indicato nel mercoledì) dalle ore 18,00 alle ore 21,00 con cena presso la madre due fine settimana al mese in modo alternato dalle ore 18,00 del venerdì sera sino alle ore 21,00 della domenica compresa la cena presso la madre.
7. Per le vacanze scolastiche pasquali, i minori trascorrano con ciascun genitore, ad anni alterni, dalla fine della scuola alla domenica sera con l'uno e dalla domenica sera alla ripresa della scuola con l'altro. Per le vacanze scolastiche natalizie, i minori trascorrano il giorno 24 dicembre con un genitore ed il giorno del 25 dicembre con l'altro genitore, ad anni alterni. Successivamente, sempre ad anni alterni, dal 26 dicembre al 1° gennaio con un genitore e dalla sera del 1° gennaio alla sera antecedente la ripresa della scuola con l'altro. Per le vacanze scolastiche estive, i minori trascorrano con ciascun genitore almeno due settimane anche non consecutive, comunicando all'altro genitore entro pagina 7 di 9 il 30/05 di ciascun anno, le settimane prescelte e l'eventuale meta. Il tutto fatto salvo ogni diverso accordo tra i genitori nell'interesse dei minori.
8. I genitori provvederanno al mantenimento dei figli e in modo diretto. Per_1 Per_2
9. I coniugi stabiliscono e concordano che l'assegno unico sarà percepito al 100% dalla signora mentre CP_1 le detrazioni per le spese dei figli saranno suddivise nella percentuale del 70% a favore del signor e nel 30% Pt_1 a favore della signora il tutto congruentemente a quanto stabilito al successivo punto 10. CP_1
10. I genitori concordano di contribuire nella percentuale del 70% a carico del signor e del 30% a carico della Pt_1 signora alle spese extra assegno secondo il seguente schema, come dedotto da Protocollo di Como: CP_1
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) mensa scolastica/buoni pasto;
b) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
c) libri di testo;
d) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
e) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); f) assicurazione scolastica;
g) fondo cassa richiesto dalla scuola;
h) gite scolastiche senza pernottamento;
i) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto del figlio. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.). In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore che ha anticipato le spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
11. Le spese inerenti percorsi psicologici per i figli minori da effettuarsi presso strutture e/o professionisti privati, saranno suddivise tra i genitori al 50% ciascuno, con la precisazione che la scelta di psicologi privati sarà da considerarsi residuale e che - in caso di eventuale necessità - sia data la precedenza a professionisti operanti nell'ambito pubblico o privato accreditato.
12. I coniugi dichiarano e riconoscono d'essere economicamente autosufficienti e di non avere quindi reciprocamente a chiedere alcunché a titolo di contributo al mantenimento o altro, avendo tra l'altro già definito ogni rapporto patrimoniale diversamente regolato.
13. I coniugi dichiarano e danno atto in questa sede di aver definito ogni questione economica tra loro pendente e di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altra. In particolare, la signora dà atto di non avanzare alcuna CP_1 pretesa economica nei confronti del marito in relazione a somme versate in costanza di matrimonio relativamente al pagina 8 di 9 4. INCARICA il Servizio Tutela Minori territorialmente competenti (Comune di Lipomo) di mantenere la presa in carico del nucleo familiare, provvedendo a svolgere attività di monitoraggio e vigilanza per ulteriori 6 mesi, in collaborazione con UONPIA;
5. COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Como, nella camera di consiglio del 18.7.2025.
Si comunichi alle parti e al ( ). Controparte_3 Controparte_4
Il Presidente relatore
Dott.ssa AR Cao
pagamento del mutuo della casa coniugale.
14. La signora si obbliga, entro 30 giorni dall'omologa della separazione, a trasferire a titolo Controparte_1 gratuito e con oneri e spese di trasferimento a carico del signor la propria quota di proprietà dell'autovettura Pt_1 Jeep Renegade, targata FE541VT attualmente cointestata ai coniugi, al signor già in uso esclusivo a Parte_1 quest'ultimo.
15. Assegnazione definitiva e in via esclusiva alla signora dell'autovettura Peugeot 208 tg. Controparte_1 EN679SC, alla medesima già esclusivamente intestata, ma acquistata in costanza di matrimonio.
16. I coniugi, infine, si impegnano sin da ora a dar corso a tutte le procedure necessarie alla richiesta ed al rilascio di passaporto a nome dei figli minori e Essi esprimono il consenso per il rilascio dei documenti Per_2 Per_1 validi per l'espatrio per loro stessi. Ciascuna delle parti terrà a proprio carico esclusivo i costi relativi ai compensi professionali connessi all'attività prestata dai rispettivi legali, con rinuncia - da parte di questi ultimi - alla solidarietà prevista dall'art. 13, comma 8^della Legge
31.12.2012 nr. 27. pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa AR Cao Presidente relatore dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice dott.ssa Maria Paduano Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3784/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. FRANCESCA BINAGHI;
RICORRENTE contro
C.F. ), nata a [...] il [...], con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. MAGISTRELLI ALESSANDRA e dell'avv. QUATTRONE VALENTINA;
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Como (Visto agli atti)
- INTERVENUTO-
Oggetto: separazione giudiziale
Data della decisione: 18.7.2025
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come da note scritte depositate per l'udienza del 15.7.2025 alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. I figli minori e verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori Per_1 Persona_2 con collocamento prevalente e residenza presso l'abitazione del padre posta in Lipomo (CO), Via
Provinciale n. 661.
3. La casa coniugale sita in Lipomo Via Provinciale n. 661, di proprietà del signor con tutto Pt_1 quanto l'arreda, rimane assegnata allo stesso.
4. La responsabilità genitoriale sui figli minori verrà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi.
5. I genitori concordano a che il nucleo famigliare continui ad essere seguito dai Servizi sociali incaricati al fine di permettere la predisposizione ed adozione di tutti i sostegni per i medesimi genitori e per i minori. In particolar modo, i genitori si dicono sin da ora concordi a che il Servizio
UONPIA competente per territorio proceda alla presa in carico del minore adottando Per_2 per il sostegno dello stesso, tutti i percorsi necessari.
6. In accordo con quanto indicato dai Servizi Sociali incaricati, i coniugi stabiliscono che la madre, signora potrà stare con i figli minori un giorno durante la settimana (ad oggi indicato CP_1 nel mercoledì) dalle ore 18,00 alle ore 21,00 con cena presso la madre due fine settimana al mese in modo alternato dalle ore 18,00 del venerdì sera sino alle ore 21,00 della domenica compresa la cena presso la madre.
7. Per le vacanze scolastiche pasquali, i minori trascorrano con ciascun genitore, ad anni alterni, dalla fine della scuola alla domenica sera con l'uno e dalla domenica sera alla ripresa della scuola con l'altro. Per le vacanze scolastiche natalizie, i minori trascorrano il giorno 24 dicembre con un genitore ed il giorno del 25 dicembre con l'altro genitore, ad anni alterni. Successivamente, sempre ad anni alterni, dal 26 dicembre al 1° gennaio con un genitore e dalla sera del 1° gennaio alla sera antecedente la ripresa della scuola con l'altro. Per le vacanze scolastiche estive, i minori trascorrano con ciascun genitore almeno due settimane anche non consecutive, comunicando pagina 2 di 9 all'altro genitore entro il 30/05 di ciascun anno, le settimane prescelte e l'eventuale meta. Il tutto fatto salvo ogni diverso accordo tra i genitori nell'interesse dei minori.
8. I genitori provvederanno al mantenimento dei figli e in modo diretto. Per_1 Per_2
9. I coniugi stabiliscono e concordano che l'assegno unico sarà percepito al 100% dalla signora mentre le detrazioni per le spese dei figli saranno suddivise nella percentuale del CP_1
70% a favore del signor e nel 30% a favore della signora il tutto Pt_1 CP_1 congruentemente a quanto stabilito al successivo punto 10.
10. I genitori concordano di contribuire nella percentuale del 70% a carico del signor e del Pt_1
30% a carico della signora alle spese extra assegno secondo il seguente schema, CP_1 come dedotto da Protocollo di Como:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) mensa scolastica/buoni pasto;
b) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
c) libri di testo;
d) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
e) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); f) assicurazione scolastica;
g) fondo cassa richiesto dalla scuola;
h) gite scolastiche senza pernottamento;
i) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
pagina 3 di 9 - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto del figlio.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.). In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore che ha anticipato le spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
11. Le spese inerenti percorsi psicologici per i figli minori da effettuarsi presso strutture e/o professionisti privati, saranno suddivise tra i genitori al 50% ciascuno, con la precisazione che la scelta di psicologi privati sarà da considerarsi residuale e che - in caso di eventuale necessità - sia data la precedenza a professionisti operanti nell'ambito pubblico o privato accreditato.
12. I coniugi dichiarano e riconoscono d'essere economicamente autosufficienti e di non avere quindi reciprocamente a chiedere alcunché a titolo di contributo al mantenimento o altro, avendo tra l'altro già definito ogni rapporto patrimoniale diversamente regolato.
13. I coniugi dichiarano e danno atto in questa sede di aver definito ogni questione economica tra loro pendente e di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altra. In particolare, la signora dà atto di non avanzare alcuna pretesa economica nei confronti del marito in CP_1 relazione a somme versate in costanza di matrimonio relativamente al pagamento del mutuo della casa coniugale.
14. La signora si obbliga, entro 30 giorni dall'omologa della separazione, a Controparte_1 trasferire a titolo gratuito e con oneri e spese di trasferimento a carico del signor la Pt_1 propria quota di proprietà dell'autovettura Jeep Renegade, targata FE541VT attualmente cointestata ai coniugi, al signor già in uso esclusivo a quest'ultimo. Parte_1
15. Assegnazione definitiva e in via esclusiva alla signora dell'autovettura Controparte_1
pagina 4 di 9 Peugeot 208 tg. EN679SC, alla medesima già esclusivamente intestata, ma acquistata in costanza di matrimonio.
16. I coniugi, infine, si impegnano sin da ora a dar corso a tutte le procedure necessarie alla richiesta ed al rilascio di passaporto a nome dei figli minori e Essi esprimono il Per_2 Per_1 consenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio per loro stessi.
17. Ciascuna delle parti terrà a proprio carico esclusivo i costi relativi ai compensi professionali connessi all'attività prestata dai rispettivi legali, con rinuncia - da parte di questi ultimi - alla solidarietà prevista dall'art. 13, comma 8^della Legge 31.12.2012 nr. 27.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso in fatto che:
1. e ontraevano matrimonio a ERBA il 12/09/2009. Parte_1 Controparte_1
2. Dal matrimonio nascevano i figli (nato a [...] il [...]) e (nato a [...] il Per_2 Per_1
27.5.2011).
3. Con ricorso depositato il 24.10.2022 chiedeva la separazione giudiziale ex art. Parte_1
151 comma 1° c.c., l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento presso il padre e la conseguente assegnazione della casa coniugale, la regolamentazione del diritto di visita materno, nonché la ripartizione al 50% delle spese straordinarie.
4. costituitasi in giudizio, aderiva alla domanda di separazione;
chiedeva, Controparte_1 peraltro, disporsi CTU sul nucleo familiare al fine di individuare il miglior regime di affidamento, collocamento e calendario di visite madre/figli, nonché determinarsi in € 600 il contributo mensile che il ricorrente doveva ritenersi obbligato a corrispondere alla resistente a titolo di mantenimento dei figli, oltre la 50% delle spese straordinarie.
5. All'udienza presidenziale del 18.4.2023 entrambe le parti venivano sentite in ordine alle reciproche richieste anche al fine di giungere ad una soluzione conciliativa della controversia, di fatto impossibile;
all'esito dell'udienza, le parti accoglievano in via provvisoria la proposta del Giudice di rivolgersi a un coordinatore genitoriale, nonché di prevedere le visite madre-figli a fine settimana alterni e un giorno infrasettimanale e la percezione integrale dell'assegno unico a favore della madre;
la causa veniva rinviata onde verificare l'andamento degli accordi intervento e l'esito del percorso col Pt_2
pagina 5 di 9 6. Con provvedimento del 5.9.223 venivano incaricati i Servizi Sociali territorialmente competenti di svolgere un'indagine psicosociale e psicodiagnostica sul nucleo familiare, di ripristinare gli incontri tra madre e figli, di avviare tutti gli interventi ritenuti necessari o solo opportuni, nonché di svolgere attività di monitoraggio e vigilanza sull'intero nucleo. Cont
7. Rinviato il procedimento per consentire l'esame della relazione di aggiornamento del , a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.11.2023, con ordinanza del 28.11.2023 il
Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava i figli minori in via condivisa a entrambi i genitori, con collocamento presso il padre, regolamentava le frequentazioni madre-figli e confermava gli incarichi conferiti ai Servizi Sociali. Cont 8. Confermati e integrati gli incarichi demandati al , nelle more del giudizio le parti dichiaravano di essersi conciliate quanto alle questioni controverse;
all'udienza del 12.6.2025 davano atto Cont dell'accordo raggiunto chiedendo un breve rinvio per visionare la relazione conclusiva del .
9. Le parti precisavano quindi le rispettive conclusioni con note scritte depositate in vista dell'udienza cartolare del 15.7.2025, senza richiesta di concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., sicché la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione;
Tutto ciò premesso in punto svolgimento del processo, il Collegio osserva quanto segue.
a) Quanto alla pronunzia di separazione sussistono le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 comma 1° c.c. dovendosi ritenere provato, sulla base della stessa prospettazione delle parti oltre che delle emergenze processuali, che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile.
b) Con riferimento alle ulteriori domande, ritiene il Collegio che le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti possono essere nella presente sede ratificate e fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative di legge ovvero all'interesse della prole.
In particolare, ritiene il Collegio che debba essere disposto l'affidamento di e in Per_2 Per_1 via condivisa a entrambi i genitori, con collocamento presso il padre.
In punto modalità di esercizio del diritto di visita in favore del genitore non collocatario, deve prevedersi che lo stesso possa vedere e tenere con sé i figli secondo il calendario concordato dalle parti e improntato a criteri di necessaria alternanza e elasticità.
Tali disposizioni in punto responsabilità genitoriale si pongono in linea con quanto suggerito e proposto dai Servizi Sociali incaricati (cfr. relazione ASCL del 16.6.2025), a cui deve essere confermato l'incarico di monitoraggio del nucleo familiare per ulteriori 6 mesi, in collaborazione con il Servizio UONPIA che ha preso in carico il minore . Per_2
pagina 6 di 9 Quanto agli obblighi contributivi e di mantenimento, deve stimarsi congruo l'importo concordato dalle parti a titolo di mantenimento indiretto della prole, in rapporto alle esigenze di vita e socialità dei figli oltre alla concordata suddivisione delle spese straordinarie ai medesimi riferibili.
c) Le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti attesa la natura necessaria del procedimento, l'assenza di istruttoria orale e l'intervenuto accordo sugli aspetti anche economici.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 3784/2022, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1. DICHIARA la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c., dei coniugi , Parte_1 nato a [...] il [...], e nata a [...] il Controparte_1
26/09/1983, che hanno celebrato matrimonio a ERBA in data 12/09/2009;
2. MANDA al Cancelliere affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di ERBA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. DISPONE che i rapporti tra e iano regolati come Parte_1 Controparte_1 da condizioni di cui alle note scritte depositate in vista dell'udienza cartolare del 15.7.2025 che si intendono qui integralmente richiamate1;
1. 1 I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. I figli minori e verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 Persona_2 prevalente e residenza presso l'abitazione del padre posta in Lipomo (CO), Via Provinciale n. 661.
3. La casa coniugale sita in Lipomo Via Provinciale n. 661, di proprietà del signor con tutto quanto l'arreda, Pt_1 rimane assegnata allo stesso.
4. La responsabilità genitoriale sui figli minori verrà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi.
5. I genitori concordano a che il nucleo famigliare continui ad essere seguito dai Servizi sociali incaricati al fine di permettere la predisposizione ed adozione di tutti i sostegni per i medesimi genitori e per i minori. In particolar modo, i genitori si dicono sin da ora concordi a che il Servizio UONPIA competente per territorio proceda alla presa in carico del minore adottando per il sostegno dello stesso, tutti i percorsi necessari. Per_2
6. In accordo con quanto indicato dai Servizi Sociali incaricati, i coniugi stabiliscono che la madre, signora CP_1 potrà stare con i figli minori un giorno durante la settimana (ad oggi indicato nel mercoledì) dalle ore 18,00 alle ore 21,00 con cena presso la madre due fine settimana al mese in modo alternato dalle ore 18,00 del venerdì sera sino alle ore 21,00 della domenica compresa la cena presso la madre.
7. Per le vacanze scolastiche pasquali, i minori trascorrano con ciascun genitore, ad anni alterni, dalla fine della scuola alla domenica sera con l'uno e dalla domenica sera alla ripresa della scuola con l'altro. Per le vacanze scolastiche natalizie, i minori trascorrano il giorno 24 dicembre con un genitore ed il giorno del 25 dicembre con l'altro genitore, ad anni alterni. Successivamente, sempre ad anni alterni, dal 26 dicembre al 1° gennaio con un genitore e dalla sera del 1° gennaio alla sera antecedente la ripresa della scuola con l'altro. Per le vacanze scolastiche estive, i minori trascorrano con ciascun genitore almeno due settimane anche non consecutive, comunicando all'altro genitore entro pagina 7 di 9 il 30/05 di ciascun anno, le settimane prescelte e l'eventuale meta. Il tutto fatto salvo ogni diverso accordo tra i genitori nell'interesse dei minori.
8. I genitori provvederanno al mantenimento dei figli e in modo diretto. Per_1 Per_2
9. I coniugi stabiliscono e concordano che l'assegno unico sarà percepito al 100% dalla signora mentre CP_1 le detrazioni per le spese dei figli saranno suddivise nella percentuale del 70% a favore del signor e nel 30% Pt_1 a favore della signora il tutto congruentemente a quanto stabilito al successivo punto 10. CP_1
10. I genitori concordano di contribuire nella percentuale del 70% a carico del signor e del 30% a carico della Pt_1 signora alle spese extra assegno secondo il seguente schema, come dedotto da Protocollo di Como: CP_1
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) mensa scolastica/buoni pasto;
b) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
c) libri di testo;
d) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
e) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); f) assicurazione scolastica;
g) fondo cassa richiesto dalla scuola;
h) gite scolastiche senza pernottamento;
i) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto del figlio. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.). In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore che ha anticipato le spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
11. Le spese inerenti percorsi psicologici per i figli minori da effettuarsi presso strutture e/o professionisti privati, saranno suddivise tra i genitori al 50% ciascuno, con la precisazione che la scelta di psicologi privati sarà da considerarsi residuale e che - in caso di eventuale necessità - sia data la precedenza a professionisti operanti nell'ambito pubblico o privato accreditato.
12. I coniugi dichiarano e riconoscono d'essere economicamente autosufficienti e di non avere quindi reciprocamente a chiedere alcunché a titolo di contributo al mantenimento o altro, avendo tra l'altro già definito ogni rapporto patrimoniale diversamente regolato.
13. I coniugi dichiarano e danno atto in questa sede di aver definito ogni questione economica tra loro pendente e di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altra. In particolare, la signora dà atto di non avanzare alcuna CP_1 pretesa economica nei confronti del marito in relazione a somme versate in costanza di matrimonio relativamente al pagina 8 di 9 4. INCARICA il Servizio Tutela Minori territorialmente competenti (Comune di Lipomo) di mantenere la presa in carico del nucleo familiare, provvedendo a svolgere attività di monitoraggio e vigilanza per ulteriori 6 mesi, in collaborazione con UONPIA;
5. COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Como, nella camera di consiglio del 18.7.2025.
Si comunichi alle parti e al ( ). Controparte_3 Controparte_4
Il Presidente relatore
Dott.ssa AR Cao
pagamento del mutuo della casa coniugale.
14. La signora si obbliga, entro 30 giorni dall'omologa della separazione, a trasferire a titolo Controparte_1 gratuito e con oneri e spese di trasferimento a carico del signor la propria quota di proprietà dell'autovettura Pt_1 Jeep Renegade, targata FE541VT attualmente cointestata ai coniugi, al signor già in uso esclusivo a Parte_1 quest'ultimo.
15. Assegnazione definitiva e in via esclusiva alla signora dell'autovettura Peugeot 208 tg. Controparte_1 EN679SC, alla medesima già esclusivamente intestata, ma acquistata in costanza di matrimonio.
16. I coniugi, infine, si impegnano sin da ora a dar corso a tutte le procedure necessarie alla richiesta ed al rilascio di passaporto a nome dei figli minori e Essi esprimono il consenso per il rilascio dei documenti Per_2 Per_1 validi per l'espatrio per loro stessi. Ciascuna delle parti terrà a proprio carico esclusivo i costi relativi ai compensi professionali connessi all'attività prestata dai rispettivi legali, con rinuncia - da parte di questi ultimi - alla solidarietà prevista dall'art. 13, comma 8^della Legge
31.12.2012 nr. 27. pagina 9 di 9