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Sentenza 10 luglio 2024
Sentenza 10 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 10/07/2024, n. 869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 869 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SASSARI SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati: Dott. G. Sanna Presidente rel. Dott. M. Guadalupi Giudice Dott. E. Remonti Giudice ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa iscritta al n. 936 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili per l'anno2024 promossa da:
Parte_1
con l'avv.to FIORE ANTONIO
RICORRENTE CONTRO
Controparte_1 CP_2
RESISTENTE contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero All'udienza del 10.7.2024 la causa è stata assegnata a decisione sulle seguenti CONCLUSIONI : come da ricorso introduttivo SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in Cancelleria il 17.4.2024 Parte_1
ha chiesto che fosse dichiarata la separazione personale dal proprio
[...] coniuge essendo venuta a cessare la Persona_1 comunione morale e materiale tra loro;
All'udienza fissata dal Giudice Istruttore compariva Parte_1
e compariva personalmente e
[...] Persona_1 dichiarava di aderire alla domanda di separazione;
Il Giudice rimetteva la causa al Collegio MOTIVI DELLA DECISIONE Il Collegio deve prendere atto della volontà, evincibile per il resistente dalle dichiarazioni spontanee rese in udienza , di entrambi i coniugi di giungere alla separazione dovendosi ritenere non più sussistente la comunione di affetti e solidarietà caratterizzante il rapporto di coniugio e intollerabile la prosecuzione della convivenza. Nulla in ordine alle spese
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE definitivamente decidendo;
disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione: a) dichiara la separazione tra e Parte_1 Per_1
coniugati in virtù di matrimonio concordatario Persona_1
pagina1 di 2 celebrato in OSSI il 26.6.1988 ; manda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ossi perché provveda alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio celebrato in data 26.6.1988 n.12 parte II serie A e) spese di lite interamente compensate. Così deciso in Sassari, il 10/07/2024
Il Presidente rel G.Sanna
pagina2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SASSARI SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati: Dott. G. Sanna Presidente rel. Dott. M. Guadalupi Giudice Dott. E. Remonti Giudice ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa iscritta al n. 936 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili per l'anno2024 promossa da:
Parte_1
con l'avv.to FIORE ANTONIO
RICORRENTE CONTRO
Controparte_1 CP_2
RESISTENTE contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero All'udienza del 10.7.2024 la causa è stata assegnata a decisione sulle seguenti CONCLUSIONI : come da ricorso introduttivo SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in Cancelleria il 17.4.2024 Parte_1
ha chiesto che fosse dichiarata la separazione personale dal proprio
[...] coniuge essendo venuta a cessare la Persona_1 comunione morale e materiale tra loro;
All'udienza fissata dal Giudice Istruttore compariva Parte_1
e compariva personalmente e
[...] Persona_1 dichiarava di aderire alla domanda di separazione;
Il Giudice rimetteva la causa al Collegio MOTIVI DELLA DECISIONE Il Collegio deve prendere atto della volontà, evincibile per il resistente dalle dichiarazioni spontanee rese in udienza , di entrambi i coniugi di giungere alla separazione dovendosi ritenere non più sussistente la comunione di affetti e solidarietà caratterizzante il rapporto di coniugio e intollerabile la prosecuzione della convivenza. Nulla in ordine alle spese
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE definitivamente decidendo;
disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione: a) dichiara la separazione tra e Parte_1 Per_1
coniugati in virtù di matrimonio concordatario Persona_1
pagina1 di 2 celebrato in OSSI il 26.6.1988 ; manda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ossi perché provveda alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio celebrato in data 26.6.1988 n.12 parte II serie A e) spese di lite interamente compensate. Così deciso in Sassari, il 10/07/2024
Il Presidente rel G.Sanna
pagina2 di 2