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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 14/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 15/2022 R.G., promossa
DA
in persona del legale rappresentante Parte_1 [...]
con l'avv. CUCCARU TULLIO Parte_2
ATTRICE
CONTRO
, con l'avv. SERRA PAOLA Controparte_1
CONVENUTO
, con gli avv.ti MARINARO ANNA MARIA LISA, Controparte_2
MARINARO FRANCESCO e MARINARO IGNAZIO
CONVENUTA
, con l'avv. BENENATI MARIA CRISTINA Controparte_3
CONVENUTO
E CON L'INTERVENTO DI
[...]
TERZA CHIAMATA IN CAUSA AC
, quale erede di CP_5 Persona_2
TERZA CHIAMATA IN CAUSA AC
Causa in punto di risoluzione contrattuale, trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice: quanto ai terzi chiamati in causa accertare la risoluzione del contratto preliminare in data 8/2/2008 o pronunciare la risoluzione del medesimo contratto agli effetti degli artt. 1218, 1256 e 1453 c.c. per il grave inadempimento dei contraenti e con la compensazione delle spese del giudizio Persona_2 Persona_1
o il favore delle spese, anche generali al 15%, in caso di opposizione. Quanto ai convenuti , e : in via principale, Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
1) previa dichiarazione e accertamento: a) delle obbligazioni rispettivamente assunte dalle parti con la scrittura privata in data 08 02.2008; b) che la ha versato CP_6
la somma di € 75.000,00 a , € 75.000,00 a e € Controparte_1 Controparte_3
50.000,00 a a titolo di acconto sul prezzo di vendita dell'area in Controparte_2
oggetto o la diversa somma maggiore o minore accertanda in corso di causa;
c) che le spese sostenute dalla per l'esecuzione del contratto ammontano a € 47.903,83, CP_7
salva la maggior somma accertanda in corso di causa;
d) dell'inadempimento degli odierni convenuti alle obbligazioni assunte mediante il preliminare sottoscritto in data
08.02.2008, 2) pronunciare la risoluzione del contratto preliminare in data 08 02.2008 agli effetti degli artt. 1218,1256 e 1453 c.c. per il grave inadempimento degli odierni convenuti;
3) conseguentemente condannare gli odierni convenuti al risarcimento in favore della società attrice dei danni subiti, da liquidarsi quantomeno nell'importo della caparra prevista nel contratto, pari all'importo di € 25.000.00 per ciascun convenuto, e nella somma di € 47.903,83 per le spese sostenute per il contratto, salvo il maggior danno e, in ogni caso, la diversa somma veriore accertanda in corso di causa;
4) in ogni Con Par caso condannare gli odierni convenuti alla restituzione in favore della degli CP_6
acconti sul prezzo della vendita e, segnatamente, condannare alla Controparte_8
restituzione della somma di € 75.000,00, alla restituzione della somma Parte_3
di € 50.000,00, alla restituzione della somma di € 50.000,00, salvi Parte_4
gli importi maggiori o minori da accertare in corso di causa;
5) con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali e/o moratori ex D.Lgs. 231/02 e/o compensativi dalla maturazione dei crediti al saldo;
6) con vittoria di spese, anche generali al 15%, competenze per l'attività difensiva. In via subordinata istruttoria insiste nei mezzi dedotti.
Per : in via preliminare 1) previo accertamento dell'intervenuta Controparte_1
prescrizione e/o decadenza delle azioni e/o diritti vantati dalla per le ragioni CP_6
di cui in narrativa, rigettare tutte le domande formulate nei confronti del convenuto;
in via subordinata e nel merito 2) rigettare comunque tutte le domande formulate dall'attrice nei confronti del convenuto perché infondate per le Controparte_1
ragioni di cui in narrativa;
3) in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari. In via subordinata istruttoria insiste nei mezzi dedotti.
Per 1) ogni contraria istanza eccezione e deduzione respinta;
2) In Controparte_2
via preliminare per tutte le ragioni rassegnate in espositiva, previo accertamento dell'intervenuta prescrizione e/o decadenza delle azioni e/o diritti affermati dalla respingersi tutte le domande proposte dall'attrice contro la Parte_1
SI.ra ; 3) in via subordinata e nel merito rigettare tutte le domande Controparte_2
formulate dall'attrice contro la SI.ra perché infondate in fatto e in Controparte_2
diritto per tutte le ragioni rappresentate in narrativa;
4) con vittoria di spese del processo maggiorazioni e accessori di legge. In via subordinata istruttoria insiste nei mezzi dedotti.
Per : in via preliminare: accertata l'intervenuta prescrizione delle Controparte_3
obbligazioni scaturenti dal contratto preliminare per cui è causa, al pari del diritto al risarcimento a fronte della risoluzione per inadempimento, nonché dell'azione di ripetizione (art. 2033 c.c.) e di quella di arricchimento (2041 c.c.) per le ragioni di cui in narrativa [segnatamente punti 1), 2) 4) in diritto], rigettare la domanda attorea in quanto infondata sia in fatto che in diritto. Nel merito rigettare tutte le domande attoree formulate a carico di in quanto infondate sia in fatto che in diritto, Controparte_3
per tutte le ragioni di cui in narrativa;
spese come di giustizia. In via subordinata istruttoria insiste nei mezzi dedotti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata la s.r.l. in intestazione, attiva nel settore dell'edilizia, esponeva di aver concluso in data 08/02/2008 con , Controparte_1
, e un Persona_1 Controparte_2 Persona_2 Controparte_3
contratto preliminare, con il quale le citate persone fisiche si erano impegnate a trasferire dei terreni edificabili di loro proprietà per il complessivo prezzo di Euro
1.050.000,00, il cui versamento era stato suddiviso in tre acconti e un saldo da versare entro e non oltre 24 mesi dalla stipula dell'atto di compravendita. Continuava, affermando che il contratto aveva previsto la possibilità di adempiere all'obbligazione di pagare il terzo acconto e il saldo con la permuta di 5 unità abitative del complesso immobiliare edificando, per la cui realizzazione aveva sostenuto costi per Euro
47.903,83, e che erano stati pagati a il complessivo importo di Euro Controparte_1
75.000,00, a quello di Euro 50.000,00, a quello di Controparte_2 Controparte_3
Euro 75.000,00. Rilevava come per la crisi del mercato immobiliare il programma contrattuale avesse subito un rallentamento, tanto che le parti avevano concordato di rinviare l'esecuzione del progetto edilizio ad un momento più favorevole, fino a che nel mese di dicembre del 2018 il suo legale rappresentante era venuto a conoscenza del trasferimento della proprietà degli immobili oggetto del contratto ad un'altra impresa di costruzioni.
Ritenuto che
il termine per la stipula del definitivo del 30/04/2008 fosse solo ordinatorio e posto solo nel suo interesse, lamentando il grave inadempimento dei promittenti venditori, chiarito di aver raggiunto un accordo con e Persona_2
con , chiedeva di risolvere il contratto preliminare e di condannare i Persona_1
convenuti alla restituzione delle somme versate a titolo di acconto nonché al risarcimento del danno pari almeno alla caparra oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del contratto;
in subordine, laddove il contratto preliminare fosse ritenuto divenuto inefficace, invocava l'obbligazione dei promittenti venditori di restituire in ogni caso gli acconti ricevuti ex art. 2033 c.c. e in ulteriore subordine agiva per ottenere l'indennizzo ex art. 2042 c.c..
Si costituiva che in via preliminare eccepiva la prescrizione o Controparte_1
decadenza dai diritti o azioni di causa, essendo trascorsi oltre 10 anni dalla sottoscrizione del contratto oltre che dal termine in quello previsto per la conclusione del definitivo. Sostenendo dunque di aver venduto l'immobile a diritto avversario oramai estinto, contestava qualsivoglia pretesa, negando che al promittente acquirente fosse stata concessa una sospensione dei termini di pagamento ed affermando la natura essenziale del termine per la stipula del definitivo, come dimostrato dalla stessa condotta dall'attrice che nei successivi 10 anni dal preliminare non aveva mai chiesto l'adempimento e che anzi era stata inadempiente alle obbligazioni assunte, con particolare riferimento ai termini di pagamento. Si opponeva anche alla pretesa di risarcimento del danno, confutando che fosse volontà comune delle parti realizzare un progetto edilizio (di cui non vi era alcuna traccia nel contratto), e comunque contestava che le spese progettuali richiamate in citazione si riferissero proprio al contratto concluso con la società, anche perché interessanti altri periodi di tempo o altri immobili. Rilevava, poi, il difetto di prova del relativo effettivo esborso e comunque negava di aver ricevuto l'importo di Euro 75.000,00, opponendosi anche alla domanda di arricchimento senza causa, stante l'assoluta residualità del rimedio configurato dall'art. 2041 c.c. Rassegnava le conclusioni riportate in epigrafe.
Si costituiva che pure contestava le domande avversarie, eccependo Controparte_2
la prescrizione e decadenza dei diritti fatti valere e comunque l'inadempimento della società agli impegni assunti con conseguente sua diretta responsabilità nella risoluzione del contratto preliminare. Negava di aver concesso un differimento dei termini di pagamento ed eccepiva l'inefficacia nei suoi confronti di qualsivoglia altra pattuizione intercorsa con gli altri promittenti venditori, sostenendo che giuridicamente la risoluzione del contratto si fosse perfezionata già in data 30/04/2008, data dopo la quale parte attrice non aveva dimostrato più alcun interesse all'adempimento tardivo né richiesto la stipula del contratto definitivo. Rilevava anche la mancanza di prova delle spese di progettazione, evidenziando come la documentazione in atti fosse riferibile ad un altro immobile. Contrastava anche le domande subordinate di controparte, concludendo in conformità alle sue difese.
Si costituiva anche che pure negava ogni concessione di differimento Controparte_3
dell'esecuzione del progetto edilizio e si opponeva ad ogni pretesa avversaria, avanzata solo a distanza di tanti anni;
contestava per gli stessi motivi dei coevocati la richiesta di risarcimento relativa alle spese di progettazione ed osservava oltretutto come la società solo per sua libera scelta avesse deciso di investire in attività interessante un'area di cui non aveva ancora la disponibilità. Sottolineava di aver restituito l'importo di Euro 25.000,00 spontaneamente e ben prima di ricevere la relativa diffida ed articolava analoghe difese in punto di prescrizione. Quanto in particolare ai pagamenti effettuati dopo la scadenza del termine per il definitivo, rilevava come, anche a volerli considerare atti interruttivi, fossero decorsi 10 anni dal versamento dell'ultimo acconto, risalente al 10.6.2009, senza che neppure potesse valere la diffida del 10.5.2019 che non recava alcuna sottoscrizione e della cui data di ricezione non vi era certezza. Eccepiva l'improcedibilità e comunque la prescrizione dell'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. e si opponeva anche alla pretesa risarcitoria perché la spesa asseritamente sostenuta era stata antecedente al contratto preliminare ed era stata affrontata nell'ambito di una complessa valutazione di convenienza dell'affare, imputabile solo alla società. Chiariva la funzione di corrispettivo del recesso della caparra penitenziale, contestando sia per inammissibilità che per prescrizione la domanda di arricchimento senza causa formulata in via subordinata.
La causa, istruita con produzioni documentali e prove testimoniali previa integrazione del contraddittorio con le eredi delle altre parti contrattuali, rimaste contumaci, era infine trattenuta in decisione sulle sopra richiamate conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con contratto preliminare dell'8/2/2008 i SInori hanno promesso di CP_3
vendere all'odierna attrice la proprietà dei terreni di cui al foglio 8 mappali 46 e 3777 per il complessivo prezzo di Euro 1.050.000,00. Di tale somma è stato versato contestualmente alla conclusione del preliminare un primo acconto per la complessiva somma di Euro 125.000,00, pagata a titolo di caparra penitenziale;
altro importo di
Euro 125.000,00 avrebbe dovuto essere versato entro la stipula del definitivo, fissata al 30/04/2008, il terzo acconto di Euro 400.000,00 avrebbe dovuto essere corrisposto entro 12 mesi dalla conclusione del atto di compravendita e nei successivi altri 12 mesi avrebbe dovuto essere corrisposto il saldo, sempre di Euro 400.000,00. E' stato anche previsto che la società promittente acquirente avrebbe potuto adempiere all'obbligazione di versare il terzo acconto e il saldo con una datio in solutum e cioè trasferendo le unità immobiliari meglio indicate in contratto.
Circa la prima somma di Euro 25.000,00 per ciascuno dei promittenti venditori si osserva come la stessa abbia avuto due funzioni, alla cui coesistenza non si ravvisano ostacoli: in caso di recesso dal contratto (e come suo corrispettivo) della promittente acquirente la somma sarebbe stata trattenuta dai promittenti venditori che, al contrario, in caso di loro recesso, avrebbero dovuto restituire il doppio (il dato letterale chiaramente prevalente nell'interpretazione del contratto non lascia dubbi circa la natura della caparra come penitenziale e l'uso di un'espressione tecnica così puntuale non ha reso nemmeno necessario prevedere espressamente la facoltà di recesso, insita nella previsione della caparra di cui all'art. 1386 c.c.). Al contempo, però, come chiaramente affermato nel regolamento contrattuale, la somma ha costituito acconto, vale a dire che nel caso di regolare svolgimento del rapporto e di mancato esercizio del diritto di recesso (di cui nessuna delle parti contrattuali si è avvalsa) l'importo sarebbe stato imputato al complessivo prezzo pattuito.
Tanto chiarito, vale osservare come nulla consenta di affermare che il termine della stipula del contratto definitivo del 30.4.2008 sia stato previsto come essenziale. Non essendo stato mai esercitato il recesso e non essendosi verificata nessuna delle sole tre fattispecie di risoluzione stragiudiziale di matrice codicistica (oltre allo spirare del termine essenziale, cui si è accennato, la dichiarazione di volersi avvalere di una clausola risolutiva espressa, mai pattuita, o l'inutile spirare del termine entro cui un contraente è stato diffidato ad adempiere), deve ritenersi che il contratto preliminare sia ancora valido ed efficace. E questo deve essere stato tenuto ben presente dalle parti, dal momento che lo stesso piano di pagamento del prezzo non è stato osservato, ma che ulteriori acconti sono stati versati dopo la data del 30.4.2008, senza che si sia proceduto alla stipula del contratto definitivo (così quanto agli assegni tratti su Banca di Sassari del 10/6/2009 di Euro 25.000,00 ciascuno in favore di e Controparte_1
di prodotti con le memorie ex art. 183 VI co. c.p.c.). E' evidente Parte_5
che l'accettazione di ulteriori pagamenti anche in difformità del calendario pattuito con il contratto preliminare dà riscontro di successivi aggiustamenti degli iniziali patti e rende verosimile quanto affermato in citazione in ordine al differimento del progetto edilizio a condizioni di mercato più favorevoli. Quanto agli altri promittenti venditori, ed in particolare che ha ricevuto l'ultimo pagamento in data Controparte_2
30/04/2008, si concorda certamente sul fatto che eventuali dilazioni di termini o di pagamento convenuti con alcuni contraenti non possono avere efficacia nei confronti degli altri. Tuttavia, non può tralasciarsi il fatto che il decorso di tanti anni senza che nessuna delle parti abbia stimolato la conclusione del contratto o il suo scioglimento per mutuo dissenso o abbia agito in giudizio ex art. 2932 c.c. o per la risoluzione del contratto non ha alcuna valenza giuridica, neppure ai fini dell'invocata prescrizione.
Come già osservato da questo Giudice, dal contratto preliminare non può derivare soltanto l'obbligazione di concludere il contratto definitivo, ma anche quella del tutto strumentale ed essenziale di non trasferire la res promessa a terzi, circostanza che determina la definitiva impossibilità per fatto del contraente di adempiere all'obbligo di concludere il contratto definitivo e che si è pacificamente verificata nel caso che interessa nel quale i convenuti hanno venduto a terzi gli stessi beni promessi. Ed è proprio con la vendita del 12/09/2018 che si è conclamato e cristallizzato l'inadempimento contrattuale che fonda il diritto ad ottenere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno e, poiché detti diritti sorgono nel momento dell'inadempimento stesso, il termine di prescrizione decennale più volte invocato non può che decorrere dal momento in cui il diritto può essere esercitato e dunque dalla data del 12/09/2018, da cui ha iniziato a decorrere il termine entro il quale le azioni a tutela del contraente che ha subito l'inadempimento sono state tempestivamente esercitate (così Cass. 7066 del 2004 e 5100 del 2006). Neppure può ritenersi estinto per intervenuta prescrizione il diritto alla restituzione delle prestazioni eseguite che sorge solo per effetto dalla pronuncia costitutiva di risoluzione, in mancanza della quale non potrebbe mai essere esercitato.
Chiaro il grave inadempimento dei promittenti venditori , Controparte_1
e degli eredi di e Controparte_2 Controparte_3 Persona_1 Per_2
(che prima di vendere il compendio immobiliare non si sono premurati di
[...]
rimuovere il vincolo giuridico derivante dal preliminare), deve essere pronunciata la risoluzione del contratto dell'8/2/2008; da tale risoluzione derivano gli obblighi restitutori ai quali i convenuti hanno opposto soltanto la prescrizione su cui si è detto, non avendo in alcun altro modo giustificato il trattenimento delle somme ricevute per effetto del preliminare e giustificate dal pagamento del prezzo di una vendita mai intervenuta per fatto a loro imputabile.
Pertanto, alla luce della stessa documentazione versata (e quindi sia dalla quietanza contenuta nel preliminare di vendita che dalle copie degli assegni emessi in favore degli originari convenuti in giudizio), considerata la restituzione da parte di Controparte_3
della somma di Euro 25.000,00, si dovrà pronunciare in favore di Parte_1
la condanna di alla restituzione della somma di Euro
[...] Controparte_1
75.000,00, di alla restituzione della somma di Euro 50.000,00 e di Parte_3
alla restituzione della somma di Euro 50.000,00, oltre interessi Controparte_2
legali ordinari dalle date dei singoli pagamenti fino alla notifica della citazione ed interessi ex art. 1284 IV co. c.c. dalla data di notifica della citazione al saldo.
Parte attrice ha proposto anche la domanda di risarcimento del danno riferita a due voci: una da liquidarsi quantomeno nell'importo della caparra prevista nel contratto, pari all'importo di € 25.000.00 per ciascun convenuto, e l'altra per le spese sostenute per la realizzazione del progetto edilizio naufragato pari ad Euro 47.903,83. Ora, certamente non può essere riconosciuto il diritto al risarcimento della prima voce di danno, dal momento che la somma di Euro 25.000,00, come indicato all'inizio della presente motivazione, ha avuto la funzione di caparra penitenziale e di acconto e non anche di liquidazione forfettaria del danno e a prescindere dalla sua prova, come sarebbe accaduto se la sua natura fosse stata quella di penale ex art. 1382 c.c.
Deve invece esaminarsi la domanda di risarcimento del danno per il maggiore importo indicato, riferito alle spese sostenute in vista dell'acquisizione delle aree su cui, nella persistenza del vincolo contrattuale, la società ha fatto affidamento.
Le contestazioni di controparte si sono fondate sulla non riferibilità delle spese di progettazione documentate da parte attrice al progetto edilizio che doveva prendere le mosse dal preliminare di causa o perché antecedenti al contratto stesso o perché riferiti ad altri immobili, diversi da quelli del contratto preliminare di vendita (ricadenti nel
Comune di Porto Torres e censiti all'epoca al catasto terreni al foglio 8 mappale 46 e mappale 3777 dell'estensione rispettivamente di mq. 5038 e di mq. 3514).
Sono stati prodotti il contratto di incarico professionale del 29/06/2007, con cui l'ingegner e il geometra sono stati investiti dalla Persona_3 Controparte_9
società attrice della progettazione necessaria per l'acquisizione della concessione edilizia per un centro residenziale in viale delle Libertà-porto nel Comune di Porto
Torres per il complessivo importo di Euro 45.000,00, oltre accessori di legge. Sono state poi versate le fatture emesse dall'ingegner e cioè la fattura 8 del 02/08/2007 Per_3
che indica come causale il progetto per l'acquisizione della concessione edilizia delle palazzine di via Balai e il progetto per l'acquisizione della concessione edilizia per il centro residenziale viale delle Libertà, e la fattura 5 del 03/06/2008 che pure si riferisce al progetto per l'acquisizione della concessione edilizia per le palazzine di via Balai e al progetto per l'acquisizione della concessione edilizia per il centro residenziale di viale delle Libertà; sovrapponibile per causale è la fattura 16 del 21/12/2006. Ancora, sono esaminabili le fatture emesse dal geometra e cioè la 19 del 18/12/2006, CP_9
la 13 del 2/8/2007 riferite al progetto per acquisizione concessione edilizia Palazzine via Balai e al progetto per l'acquisizione della concessione edilizia del complesso residenziale di viale delle Libertà e la n. 1 e la n. 2 del 14/03/2008 per l'onorario richiesto per il progetto per l'acquisizione della concessione edilizia per il complesso residenziale di viale delle Libertà.
Ora, gli elementi descrittivi dell'incarico conferito ai professionisti e delle prestazioni indicate nelle fatture non consentono di riferire quei costi alla progettazione che ha interessato gli immobili che furono oggetto del contratto preliminare (non individuati per toponomastica).
Devono essere allora prese in considerazione le dichiarazioni dei testimoni escussi in giudizio che poi sono proprio i professionisti che hanno emesso le fatture.
Il teste ha confermato di aver redatto con il collega i progetti Per_3 Controparte_9
del complesso residenziale di viale della Libertà su incarico della (per CP_7
l'edificazione sui terreni di proprietà della famiglia che in qualche modo CP_3
deve aver dato il suo consenso per iscritto, perché diversamente non sarebbe stato possibile presentare il progetto di edificazione su terreno altrui). In particolare, egli ha confermato di aver ricevuto il pagamento della fattura 16 del 2006 che è stata emessa per la progettazione sia del complesso di via Balai sia di quello di viale della Libertà, senza che tuttavia sia stato in grado di scorporare gli onorari di progettazione di quanto avrebbe dovuto sorgere sui terreni di proprietà dei e analoga risposta ha reso CP_3
per l'importo di cui alla fattura 8 del 2007 e quello della fattura 5 del 2008. Ha, tuttavia, chiarito che dei due progetti sicuramente quello di viale della Libertà era più complesso, tanto che mentre per il progetto di via Balai il compenso era stato stabilito in Euro 28.000,00 oltre accessori, quello da realizzare sulle aree di proprietà dei germani ammontava per lui e per il collega al complessivo importo di Euro CP_3
45.000,00 oltre accessori, somma che è stata versata ai due professionisti che l'hanno divisa in due con applicazione degli oneri di cassa previdenziali ed Iva nelle misure specificate in sede di deposizione. Convergenti con queste sono state le dichiarazioni dell'altro testimone che, sebbene delle fatture da lui emesse non sia stato in grado di distinguere esattamente gli onorari riferibili all'una e all'altra progettazione, ha comunque chiarito che quella di minore rilevanza interessante la via Balai ammontava ad Euro 28.000,00, oltre accessori, da dividere sempre in parti uguali con l'ingegner mentre per la progettazione di viale Libertà il compenso era di circa Euro Per_3
50.000,00, sempre da dividere in due;
ha anche confermato che tutti gli importi sono stati regolarmente pagati dalla società.
Ora, se è vero che l'incarico di progettazione è stato conferito prima della conclusione del contratto preliminare, è altrettanto vero che con la sua stipula quella che era una mera aspettativa è diventata una concreta prospettiva di realizzare il complesso edilizio, circostanza certamente nota non soltanto a che, come si apprende Persona_2
dalla visura camerale storica, ha avuto sempre un ruolo nella società attrice, ma anche agli altri promittenti venditori che hanno infatti accettato l'eventualità che in luogo del pagamento del terzo acconto e del saldo avrebbero ottenuto il trasferimento della proprietà di 5 unità abitative identificate con riferimento alla planimetria generale di intervento della zona residenziale. Certamente l'esborso dei costi di progettazione che non è stato seguito dalla sua utilizzazione costituisce un danno riconducibile alla definitiva impossibilità di acquisire le aree edificabili conseguente al grave inadempimento dei promittenti venditori;
ma questo non può dirsi sicuramente l'unica causa del pregiudizio economico lamentato dalla società che non si mai attivata per oltre 10 anni per poter ottenere la conclusione del contratto definitivo o, in alternativa, una sentenza ex art. 2932 c.c. E', insomma, innegabile il concorrente ruolo causale dell'inerzia dell'attrice che, anzi, proprio per la sua stessa imprenditorialità e per il fatto di aver anche già investito nei costi di progettazione, aveva certamente il maggiore interesse all'acquisizione delle aree, tanto da far ritenere che nella causazione del danno la condotta della società abbia concorso nella misura del 60%, mentre quella dei promittenti venditori nella residuale misura del 40%. Questi, dunque, dovrebbero rispondere nei limiti dell'importo di Euro 19.161,53; nulla, però, è dato sapere di quanto è stato ottenuto dalla società in forza dell'accordo stragiudiziale raggiunto con e , informazione questa essenziale per poter Persona_1 Persona_2
quantificare l'effettivo pregiudizio “rimanente” a carico degli originari convenuti in questo giudizio ed evitare che tra quanto percepito in forza di quell'accordo e la condanna qui pronunciata la società ottenga addirittura più del danno effettivamente subito. In mancanza di tali informazioni si ritiene di dover idealmente dividere l'importo di Euro 19.161,53 tra i 5 promittenti venditori inadempienti e condannare
, e in solido tra loro al Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
pagamento in favore di e Servizi della somma di Euro 11.496,91. Parte_1 Pt_1
Costituendo quello risarcitorio un debito di valore, detto importo capitale dovrà essere rivalutato secondo gli indici Istat dalla data del 12/09/2018 (momento in cui si è cristallizzato il pregiudizio economico di cui trattasi) all'attualità e maggiorato degli interessi compensativi da calcolare sulla somma capitale via via annualmente rivalutata dal 12/09/2018 al saldo nella misura ordinaria fino alla notifica della citazione e nella misura di cui all'art. 1284 IV co. c.c. per il periodo successivo fino all'attualità.
Come da domanda di parte attrice le spese di lite relative al rapporto processuale con i terzi chiamati in causa vengono poste definitivamente a suo carico, mentre i costi di difesa relativi al rapporto processuale con i convenuti e liquidati nel dispositivo seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- risolve per grave inadempimento di , Controparte_1 Controparte_2
e degli eredi di e il Controparte_3 Persona_1 Persona_2
contratto preliminare di vendita dell'8/02/2008;
- condanna alla restituzione in favore di Controparte_1 Parte_1 Pt_1
della somma di Euro 75.000,00 oltre interessi legali ordinari dalle date dei
[...]
singoli pagamenti fino alla notifica della citazione ed ex art. 1284 IV co. c.c. dalla data di notifica della citazione al saldo;
- condanna alla restituzione in favore di Controparte_2 Parte_1 Parte_1
della somma di Euro 50.000,00, oltre interessi legali ordinari dalle date dei
[...]
singoli pagamenti fino alla notifica della citazione ed ex art. 1284 IV co. c.c. dalla data di notifica della citazione al saldo;
- condanna alla restituzione in favore di Controparte_3 Parte_1
della somma di Euro 50.000,00, oltre interessi legali ordinari dalle date dei
[...]
singoli pagamenti fino alla notifica della citazione ed ex art. 1284 IV co. c.c. dalla data di notifica della citazione al saldo;
- condanna , e in solido Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
tra loro al pagamento in favore di della somma di Parte_1
Euro 11.496,91 oltre rivalutazione monetaria e interessi compensativi come indicato in parte motiva;
- condanna , e in solido Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
tra loro alla rifusione in favore di delle spese di lite, Parte_1
liquidate in complessivi Euro 14.000,00, oltre Euro 1.214,00 per spese vive, rimborso forfettario ed accessori di legge;
- pone le spese di difesa relative ai rapporti processuali con i terzi chiamati in causa rimasti contumaci definitivamente a carico di Parte_1
Sassari, 14/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Ada Gambardella