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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/04/2025, n. 1070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1070 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
SEZIONE I° CIVILE
Nella persona del GU, Dott.Alfredo Granata ha emesso, la seguente
Sentenza , decorsi i termini ex art. 190 c.p.c.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1658/2021,
tra
, elettivamente domiciliato come in atti presso lo studio dell'Avv. Parte_1
Paolo Adesso che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
attore
e
soc. già elettivamente domiciliata presso lo studio Controparte_1 CP_2
dell' Avv.to Antonio Iervolino in una con l'Avv .Beatrice Iervolino , che la rappresenta e difende giuta procura in atti
Convenuta
CONCLUSIONI:
come da verbale di udienza del 19/11/2024 e relative note difensive .
MOTIVAZIONE
La domanda è accolta per quanto di ragione.
La controversia ha per oggetto l' accertamento dei danni fisici patiti dall' attore processuale il quale subiva lesioni a seguito di sinistro stradale avvenuto il 04/09/2018 in RI , alle ore 15,30 circa, mentre si trovava in qualità di trasportato a bordo del motociclo Kawasaki CW92457 , di proprietà di . CP_3
Nell'occasione , il conducente del prefato motoveicolo , per evitare l'impatto con l'autovettura Fiat 500 rimasta non identificata che lo precedeva nella stessa fila e direzione di marcia, perdeva il controllo rovinando al suolo con i suoi occupanti.
Parte attorea, all'uopo, deduceva che , a seguito delle lesioni patite, subiva non solo un danno biologico rilevante ma conseguiva anche il diritto al risarcimento del danno morale per la sofferenza psichica subita.
Costituitasi l' impresa assicuratrice , al netto delle eccezioni preliminari sollevate a mezzo articolate argomentazioni, deduceva l'infondatezza della domanda anche nel merito.
Svolta ua attività istruttoria formatasi in seno ad un interpello orale, acquisiti i documenti versati in atti dalle parti, disposta una CTU quantificativa con relativi chiarimenti, il giudizio è stato introitato a sentenza con i termini ordinari.
In prima battuta va dichiarata la procedibilità della domanda attorea essendo , la stessa, preceduta da regolare costituzione in mora nei confronti della evocata compagnia di assicurazione e contenente tutti gli elementi richiesti dagli artt. 145/148 del DLGS n. 209 del 2005 e successive modifiche ed integrazione.
Non puo' , infatti, trovare accoglimento l'eccezione della convenuta societa' di assicurazione in merito alla inammissibilità della domanda in virtù del fatto che la sentenza della Corte Costituzionale n. 111/2012 non assolve funzione interpretativa del DLGS. n. 209/2005 in merito allo” spatium deliberandi” occorrente prima della instaurazione del giudizio risarcitorio, ma compie una mera valutazione di compatibilità rispetto all'inserimento della normativa in seno al sistema normativo vigente.
Va , infatti, evidenziato che, ai sensi dell'art. 148, comma 5, del DLGS n. 209/2005 è onere della compagnia assicurativa richiedere gli elementi integrativi mancanti nella costituzione in mora , rappresentando, tale onere un interesse posto a tutela della stessa ( ex multis , v.Trib Avellino n. 1243/2012). V' è più che una recente decisione della Corte Degli Ermellini si è spinta oltre affermando il principio in base al quale la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 c.ass., è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché
l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 c.ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore ( Cass. N. 15445-2021).
Parimenti, va osservato che la diffida risulta recapitata al prefato soggetto giuridico in data 04 11 2018 , reiterata il 07 08 2020, a fronte di un giudizio incoato il 10 03 2021, con pieno rispetto della decorrenza dei termini minimi di legge onde dare inizio all'accertamento processuale.
All'uopo, parte convenuta eccepisce la nullità della costituzione in mora in quanto formulata da consulente tecnico non munito di idonea procura ad hoc.
In subiecta materia occorre rammentare che , secondo il costante orientamento della
Suprema Corte … “l'atto di costituzione in mora di cui all'art. 1219 c.c., idoneo ad integrare atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2943, ultimo comma, c.c., non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e quindi non richiede l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, occorrendo soltanto che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto. Sulla base di tali principi, perché un atto possa valere come costituzione in mora, deve contenere unicamente la chiara indicazione del soggetto obbligato
(elemento soggettivo), nonché l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto nei confronti del soggetto indicato (elemento oggettivo)”… ( ex multis, Cass n. 18631-2021). Da tale assunto deve concludersi che l'atto inviato alla impresa assicuratrice abbia raggiunto il suo scopo non potendosi, ai sensi del comma 3 dell'art. 156 cpc, dichiarasi la nullità.
V' è più che la volontà di costituzione in mora viene suffragata dalla formulazione della istanza di negoziazione assistita ( v. pec del 12 10 2020 , allegata in atti, prodotta prima della istauazione del giudizio) ,sì
, come disposto dall'art. 3 comma 1 del Dl n. 132 -2014, dovendosi tener conto dell'atto prodromico quale prova del corretto esercizio di un potere potestativo incoato dal difensore munito di idonea procura .
Non coglie, altresì, nel segno, l'allegazione difensiva sollevata dalla convenuta impresa assicuratrice afferente la nullità dell'atto introduttivo per carenza espositiva dei fatti di causa, posto che tale circostanza può assumere rilievo unicamente nella ipotesi in cui gli elementi costitutivi della domanda giudiziali siano carenti o manchino del tutto, in tal guisa da non consentire una idonea difesa alla parte costituita convenuta, fatto questo non rilevabile nel presente giudizio, potendosi agevolmente, dalla lettura dell'oggetto del libello introduttivo, ricavare elementi sufficienti a descrivere gli eventi accaduti e l'istanza giudiziale conseguenziale.
In ordine, poi, alla dicitura riportata nel referto medico ( “investimento”) occorre rammentare che gli atti provenienti dalla Pubblica Amministrazione hanno di certo natura fidefacente ex art. 2700 c.c., nel senso che gli stessi devono scontare la specifica procedura di querela di falso nel caso si voglia contestarne il contenuto.
Ciò non di meno appare arduo che la mera indicazione della locuzione “investimento” risulti di per se sufficiente quale elemento discriminante della fattispecie disaminata soprattutto se, leggendo correttamente il documento stilato dal Pronto Soccorso, viene riportato un trauma da incidente stradale, non avendo i sanitari elementi certi circa la dinamica dei fatti accaduti se non quelli di natura prettamente sanitaria desumibili dall'esame obiettivo.
Superato lo scoglio processuale,la domanda va esaminata nel merito. All'uopo, parte lesa, ha assunto l'esistenza del fatto storico attraverso l'attività istruttoria espletata all'udienza del 19/01/2023 a mezzo interpello della teste ammessa ed in tal sede escussa, ( dichiaratosi indifferente) . Testimone_1
Dalla sintesi della deposizione resa si evincono i seguenti elementi rilevanti..” ADR.
Conosco . Parte_1
ADR: sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto mi trovavo nell'occasione in
RI, nell'anno 2018, nel mese di settembre, verso la prima metà del pomeriggio, mi pare intorno alle ore 15,00;
ADR: in tale occasione ero uscita dall'ufficio postale per recarmi a prendere la mia autovettura parcheggiata in C.so UM I° ( strada a doppio senso di marcia) , nei pressi del Comune, ovvero, in area di sosta a pagamento, allorchè ho visto sopraggiungere una moto di grossa cilindrata che ho riconosciuto essere quella di proprietà di mio cognato;
ADR; tale motociclo percorreva la prefata strada in direzione di Pomigliano D'Arco, seguendo una autovettura Fiat 500 “storica” che, improvvisamente effettuava una inversione di marcia sulla predetta strada, rimettendosi in direzione opposta, ovvero, verso Nola.
ADR: il mio punto di vista del fatto era in linea con la direzione di marcia di entrambi i veicoli, pertanto, li ho visti passare dalla mia sinistra.
ADR; ho visto , ad un certo punto, che il motociclo, a seguito della manovra di inversione, sbandava al punto che il conducente non riusciva ad evitare la caduta.
ADR: affermo che la Fiat 500 ha continuato la propria corsa senza fermarsi per verificare quanto accaduto.
ADR: a bordo del motociclo vi erano due persone che indossavano il casco protettivo, pertanto, quando sono caduti ed io mi sono avvicinato a loro per verificare cosa fosse successo, ho riconosciuto mio cognato, conducente e CP_4 Pt_1
trasportato sul sellino. ADR: avvicinandomi ho constatato le presenza di alcune escoriazioni sul corpo di entrambi, precisando che, mio cognato si è subito rialzato ma il trasportato è rimasto giacente al suolo, lamentandosi di dolori alla zona alta del braccio destro.
Tanto posso affermare in quanto il mentovato appostava l'altra mano sul braccio dolorante.
ADR: ricordo che , trattandosi di sinistro accaduto in pieno centro, vi erano altri astanti sul luogo.
ADR:non ho visto se l'infortunato fosse stato recuperato da mezzi di soccorso, né se fossero intervenute TO.
ADR. Non sono stata mai convocata in precedenza in qualità di teste per un sinistro stradale.
ADR. Non sono in grado di descrivere chi fosse il conducente della Fiat 500.
ADR: non mi sono curata di trascrivere la targa del veicolo in questione.
ADR: stante i rapporti con mio cognato e conoscendo l'infortunato successivamente sono stata contattata per l'eventuale disponibilità a rendere testimonianza.
ADR: data l'ora pomeridiana non vi era traffico rilevante sul tratto viario…”
L'udienza istruttoria veniva conclusa con l 'introduzione del secondo teste ascoltato,
, dichiaratosi indifferente, dalla sintesi delle cui deposizione si riporta..” Testimone_2
ADR: mi trovavo in RI a prendere un caffè al Bar 2000 che si trova nel centro di RI , nei presi dei giardinetti pubblici, in ogni presso gli Uffici Postali;
ADR. Mi trovavo da solo, sono uscito dal bar ed ho visto una Fiat 500 che procedeva in direzione di Napoli uscendo da una strada, di cui non ricordo il nome, nei pressi della Posta. Tale autovettura effettuava , dopo circa trenta metri dall'uscita dal vicolo, una inversione ad “U” .
ADR: dietro tale vettura vi era una moto che procedeva, a mio giudizio, a velocità elevata , il cui conducente perse l'equilibrio , rovinando al suolo.
ADR, sul motociclo vi erano due persone , uno di mezza età, abbastanza robusto, ed un giovane, forse minorenne, entrambi indossanti il casco protettivo. ADR: non mi sono avvicinato più di tanto alla scena del sinistro ma ho potuto constatare che il giovano si lamentava a seguito della caduta, mentre il conducente si
è prontamente rialzato.
La Fiat 500, invero, ha proseguito la propria marcia verso Nola senza fermarsi.
ADR: vi erano altri astanti presenti sul luogo e ricordo che giunsero i familiari dei malcapitati.
ADR: uno di loro mi chiese il mio recapito telefonico per eventuale deposizione testimoniale.
ADR. Non ricordo la presenza di TO o soccorsi.
ADR; pertanto ho abbandonato la scena del sinistro.
ADR: mi è capitato una sola volta di essere stato chiamato in qualità di teste al giudice di pace di S.Anastasia.
ADR: tanto accadeva nell'anno 2018 , nel mese di settembre, verso le ore 15,00 circa.
ADR: ricordo che l'infortunato di toccava con una mano la spalla destra.
ADR: la via in questione è a doppio senso di circolazione.
ADR: trattasi di C.so UM I°.
All'uopo, è norma, ormai priva di interpretazioni di segno opposto , quella disposta dall' art. 141 del Codice delle Assicurazioni Private D.lgs. n. 209/2005, la quale statuisce che: “salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge […] a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro..”
Ciò posto, non può revocarsi in dubbio che , secondo il “dictum “dispositvo, il terzo trasportato può chiedere il risarcimento del danno subito e direttamente alla
Compagnia Assicuratrice del mezzo sul quale era a bordo al momento del sinistro, traendone il vantaggio che lo stesso non deve provare la colpa, ma può agire nei confronti della Compagnia che assicura il mezzo sul quale viaggiava, a prescindere dalla dinamica del sinistro, dalla responsabilità e dall'accertamento delle cause del sinistro. Tale, dunque si configurerebbe ipoteticamente il caso in esame , caratterizzato dalla sola singolarità del mancato intervento sul posto del sinistro della TO , stante la rilevanza delle lesioni riportate, circostanza questa, tuttavia, che da sola non incide sulla decisione , posto che la prova dei fatti può essere resa in svariate modalità sussistendo solo il limite della motivazione del giudice in merito al proprio libero convincimento.
Nel caso di specie, invero, la parte attrice del processo ha compitamente dato prova dei fatti esposti nel libello introduttivo , pertanto, in assenza di elementi rilevanti di segno opposto, la stessa ha adempiuto agli oneri disposti dall'art. 2697 c.c.
Passando, poi, alla valutazione dei danni subiti veniva conferito incarico peritale in sede di CTU al dott al quale venivano posti i quesiti attinenti alla Persona_1
quantificazione delle lesioni considerate permanenti e quelle temporanee , loro incidenza sulla capacità lavorativa, nonchè computo delle spese mediche occorrenti per le cure fino alla guarigione completa.
L'elaborato, sufficientemente esauriente in merito alle singole questioni poste, rappresentava delle conclusioni certe in merito ai dati essenziali occorrenti per decidere sul punto.
In punto di diritto, questo Giudice si rifà all'orientamento prevalente della S.C.sulla scorta del quale il danno alla persona viene considerato in maniera unitaria.
Difatti, dopo la nota sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del 2008 n. 26972, la valutazione del danno non patrimoniale ex art 2059 c.c. puo' essere riconosciuta soltanto se ricorrono determinati requisiti, ovvero, se il danno derivi dalla violazione di un diritto costituzionalmente garantito , se derivi a seguito di un a violazione di norma di natura penale, oppure quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato( es:trattamento illecito dei dati sensibili).
Ciò premesso, trattandosi di risarcimento della circolazione stradale, non ricorrono gli estremi per l'applicazione automatica dell'art. 2059 c.c quale voce autonoma di danno. Fatte tali premesse, passando ad analizzare le singole voci rilevate in CTU, si ritiene congruo applicare le tabelle del Tribunale di Milano trattandosi di danno da macropermente.
Orbene, il consulente cosi' conclude : invalidità permanente nell'ordine del 11 % ; temporanea assoluta giorni 50; temporanea parziale al 50 % gg 40; temporanea parziale al 25% di gg 40;
Per le spese mediche documentate il consulente le dichiara congrue in misura di € .
1561,80.
Ergo, calcolando l'età del danneggiato all'epoca del sinistro ( 16 anni ) risulta una quantificazione tabellare dell' invalidità permanente di €27.804,00 ( valore punto danno biologico € 2.732,57 tratto dalle tabelle del Tribunale di Milano 2021).
Per la temporanea totale di gg 50 si applica il valore di € 115,00 al di', pertanto il totale sarà di €5.750,00 ;per la temporanea parziale di 40 gg, si applica il valore di € 115,00 percentualizzato al 50%, ovvero il totale sarà € 2.300,00 ;per la temporanea parziale di gg 40 al 25% si applica il medesimo valore percentualizzato , e quindi il totale sarà di € 1.150,00.
Il tutto, oltre le spese mediche certificate.
Totalizzando queste voci l'ammontare del danno tabellare risulta di € 38.565,80 comprese spese congrue.
Su tale somma, tuttavia, va considerata la eventualità di applicare il danno morale che, in virtù di quanto sopra dedotto, a seguito delle note pronunzia gemelle della
Suprema Corte del 2008, non può essere calcolato in via automatica ma, deve risultare comprovato, onere che, nel caso di specie, non risulta adempiuto.
Nessuna altra voce di danno può essere riconosciuta se non gli interessi di legge dalla domanda giudiziale e la rivalutazione monetaria.
Ergo, la domanda va accolta nella misura sopra indicata.
Circa il regime delle spese e competenze di giudizio non sussistono ragioni contrarie alla applicazione pedissequa del disposti ex art. 91 cpc.
PQM
il Tribunale di Nola, in composizione Monocratica, Dott. Alfredo Granata, cosi' definitivamente provvede: iaccoglie la domanda, ricorrendo gli estremi di cui all'art 141 ex Dlgs n. 209 -2005 e per lo effetto condanna la soc, al pagamento , in favore dell'attore , della CP_1
somma di € 38.565,80 oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria come da motivazione;
condanna, per lo effetto, la convenuta al pagamento delle spese e competenze di giudizio che liquida in € 7.616,00 oltre accessori di legge con attribuzione ex art. 93 cpc.
Pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU come da separato decreto.
Così deciso in Nola 4 aprile 2025 IL G.U.
Dr.Alfredo Granata