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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 13/03/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 371/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente
Dr.ssa Manuela Velotti Consigliere Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 371/2022 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi da Avv. VEZZALI BARBARA con domicilio eletto C.F._2 presso il proprio studio in VIGNOLA, VIA CASELLINE 269
APPELLANTE contro
(C.F. ) rappresentato e difeso da Avv.ti LOMBARDI GIUSEPPE, CP_1 P.IVA_1
DELLI NOCI MARCO, TREMOLADA FRANCESCA, e RENATO MICHELE con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in BOLOGNA, PIAZZA GALILEO 5
PARTE APPELLATA
OGGETTO: APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 1173/2021 DEL TRIBUNALE DI
MODENA
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte in sostituzione di udienza di p.c. del 10.10.2024 tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., come segue
- Per l'appellante
“Contrariis reiectis, in riforma della qui impugnata sentenza del Tribunale di Modena n. 1173/2021 del 20.07.2021, pubblicata il 20.07.2021, Repert. N. 2781/2021 del 20.07.2021, premesse le declaratorie del caso e di ragione, ogni contraria domanda ed eccezione respinta e disattesa: previo accertamento e declaratoria di nullità e/o di annullamento e/o di risoluzione dei contratti di vendita dei diamanti sottoscritti dagli attori e;
Parte_1 Parte_2 previo accertamento e declaratoria della responsabilità del , per la compiuta pratica CP_1 commerciale scorretta, per violazione dei canoni di buona fede e correttezza contrattuale ed anche per violazione dei canoni di buona fede e correttezza contrattuale ed anche per violazione in materia di trasparenza nella vendita dei prodotti bancari e/o finanziari;
dire tenuta e condannare in personale del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 risarcimento di tutti i danni subiti da e , sia a titolo di natura Parte_1 Parte_2 extracontrattuale che, in via concorrente e/o alternativa, a titolo di natura contrattuale nella misura complessiva di Euro 270.142,97 a titolo di danno emergente, o in quella diversa che risulterà di giustizia e/o di equità. Il tutto maggiorato di interessi legali dal dovuto sino al saldo effettivo. Condannarsi in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a rimborsare CP_1
a e le spese processuali sostenute e dovute per il primo grado Parte_1 Parte_2
e per il secondo grado di giudizio, oltre IVA, CPA e 15% spese generali come per legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario Avv. Barbara Vezzali che dichiara di avere anticipato le spese e non percepito i compensi. IN VIA DI RIMESSIONE ISTRUTTORIA si chiede ammettersi CTU volta a quantificare il valore attuale dei diamanti per cui è causa”.
- Per parte l'appellata
“Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione: in via principale, nel merito: rigettare l'appello proposto dai signori e e con esso ogni Parte_1 Parte_2 domanda svolta nei confronti di per tutti i motivi esposti in atti;
Controparte_1 riformare la sentenza del Tribunale di Modena n. 1173/2021, pubblicata in data 20 luglio 2021, in accoglimento dei motivi di appello in via incidentale formulati da rimuovendo la Controparte_1 condanna al risarcimento del danno disposta dal Tribunale di Modena, e rigettare tutte le domande formulate dai signori e in quanto inammissibili, prescritte e comunque infondate Parte_1 Pt_2
e non provate, per tutti i motivi esposti in atti;
in ogni caso: dato atto che, in esecuzione della sentenza di primo grado, ha provveduto al Controparte_1 pagamento in favore dei signori e in data 8 settembre 2021, Parte_1 Parte_2 dell'importo di Euro 182.309,23, condannare gli odierni appellanti a rimborsare la predetta somma a o quella che dovesse risultare dovuta all'esito del presente giudizio di gravame, Controparte_1 oltre interessi dal dovuto al saldo;
condannare i signori e a rifondere a spese Parte_1 Parte_2 Controparte_1 e compensi di lite (oltre IVA e CPA come per legge) relativi al presente giudizio d'appello e al giudizio di primo grado”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con sentenza n.1173/2021, pubblicata in data 20.7.2021, il Tribunale di Modena accoglieva parzialmente la domanda risarcitoria avanzata sia a titolo contrattuale che extracontrattuale da e , condannando alla Parte_1 Parte_2 CP_1 restituzione di € 152.997,15 per non avere correttamente adempiuto ai propri doveri informativi omettendo di comunicare ai due risparmiatori la differenza tra il valore dei diamanti, a loro proposti in vendita dalla International Diamond Business SPA (ID), e il prezzo corrisposto in ragione dell'incidenza che su quest'ultimo avevano svariati servizi 'satellite'.
2.
Osservava il primo giudice che il fondamento normativo della responsabilità di CP_1 Cont (d'ora in poi solo o la ) risiedeva nell'esistenza di obblighi di informazione e protezione CP_2 in relazione ai quali il rapporto contrattuale tra banca e cliente si atteggia a mero presupposto storico o, anche, nel rapporto stesso;
che le omesse informazioni inducevano i risparmiatori a credere che il prezzo di acquisto corrispondesse al valore effettivo dei diamanti, non essendo sufficientemente evidenziati i costi dei servizi aggiuntivi venduti, comprese le remunerazioni per ID e BPM la
, determinandoli alla stipula del contratto;
che l'importo del risarcimento, in applicazione CP_2 della regola della causalità giuridica, andava diminuito del vantaggio ottenuto dai risparmiatori acquirenti, corrispondente al valore commerciale residuo e attuale delle pietre, quantificato nel 40% del prezzo versato.
3.
Con atto di citazione notificato via pec in data 21.2.2022 ppellavano Parte_1 Pt_2 innanzi a questa Corte la sentenza del Tribunale di Modena, formulando n. 3 motivi e chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, di rideterminare l'entità del risarcimento in aumento applicando la percentuale di danno riconosciuta anche al prezzo pagato dalla calcolo questo omesso, Pt_2
o riconoscendo agli appellanti la restituzione dell'intera somma pagata per le pietre in quanto all'attualità incommerciabili. Ritualmente costituita parte appellata con comparsa di costituzione depositata in data 1.6.2022 appellava in via incidentale con n. 5 motivi e nel merito chiedeva il rigetto dell'appello in quanto infondato e il rimborso della somma di € 182.309,23 pagata in esecuzione della sentenza di primo grado.
La causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe riportate ad udienza del
10.10.2024 sostituita da note scritte ex artt. 35 D. Lgs. 149/2022 e 127 ter c.p.c.
4. Con il primo motivo rubricato “erroneità della sentenza nella determinazione delle somme stabilite Cont a titolo di risarcimento: omessa pronuncia e/o mancata condanna di a risarcire parte del risarcimento” gli appellanti deducono l'errore di calcolo commesso dal giudice di prime cure laddove ha applicato la percentuale di danno riconosciuta agli appellanti (vale a dire il 60% del prezzo pagato) al solo prezzo pagato dall' non anche alla somma versata dalla Parte_1 Pt_2
Lamenta in particolare che la base su cui calcolare il risarcimento doveva essere l'intero ammontare pagato dai coniugi, vale a dire € 270.142,97, e non soltanto il corrispettivo versato dall' vale a dire € 254.995,25. Parte_1
Il motivo è fondato.
Visto il ragionamento espresso dal giudice in parte motiva laddove quantifica il danno emergente nella percentuale del 60% del 'prezzo effettivo di acquisto', appare corretto rideterminare la base di calcolo integrandola dell'ammontare pacificamente versato dalla la cui posizione Pt_2 processuale e sostanziale è del tutto equiparabile a quella dell' Parte_1 Trattandosi di obbligazione di valore è da riconoscersi sull'importo capitale di € 162.085,78 la rivalutazione monetaria sulla base degli indici ISTAT dal 4.12.2015 ad oggi;
dalla medesima data e fino ad oggi sono altresì da riconoscersi gli interessi nella misura legale, sul capitale rivalutato anno per anno;
sul complessivo importo sono ulteriormente dovuti ex art. 1282 c.c. gli interessi legali da oggi all'effettivo soddisfo.
5. Con il secondo motivo rubricato “omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia: mancato accertamento del valore reale dei diamanti” gli appellanti lamentano l'erroneità della sentenza laddove ha provveduto a quantificare l'entità del danno loro riconosciuto sulla base di una semplice presunzione fondata sull'esperienza giudiziaria specifica in diverse controversie di analogo tenore, senza meglio esplicitare le ragioni sottese al ragionamento del giudice, senza, altresì, tenere in debito conto la perizia di stima gemmologica predisposta dagli appellanti e non ammettendo la richiesta CTU estimativa.
Il motivo è infondato.
In caso di violazione dell'obbligo di protezione derivante da “contatto sociale qualificato”, come nel caso di specie, poiché il danno non può essere quantificato nel suo preciso ammontare, ben può il giudice quantificare il danno in via equitativa (art. 1226 c.c.) nella differenza tra la somma pagata dal cliente e il valore di realizzo delle pietre preziose al momento dell'acquisto alla stregua dei listini internazionali, anche tenendo conto di quanto accertato dalla decisione dell'AGCM (su cui infra).
Non è di alcuna utilità, dunque, ai fini della determinazione del quantum di danno, disporre CTU sul valore dei diamanti all'epoca dell'acquisto e all'attualità per l'assorbente considerazione che il giudice di prime cure ha riconosciuto una percentuale di risarcimento nettamente superiore (60%) a quella cui questa Corte ha ritenuto in casi analoghi - e conformemente continua a ritenere - di doversi conformare, in applicazione di quanto accertato in sede di vigilanza, vale a dire il 30% di quanto investito nell'acquisto (cfr. da ultimi sentenza n. 1541/2024 est. Salina, n. 342/2024 est. Velotti, n. 207/2025 est. Romagnoli). Infatti, facendosi applicazione di quanto accertato dal provvedimento sanzionatorio dell'AGCM (poi confermato in sede giurisdizionale dal TAR Lazio sentenza n. 10967/2018 e dal Consiglio di Stato sentenza n. 2081/2021 e che ha efficacia di prova privilegiata della condotta illecita nel giudizio civile ordinario per il risarcimento del danno (cfr. ex multis Cass. Civ. Sez. I, n. 23655 del 31.8.2021 sebbene in materia antitrust) anche tenendo conto dell'IVA e delle commissioni pagate alla banca ed agli agenti comprese nel prezzo ID ma non incluse nel banchmark dei prezzi al dettaglio (IDEX)
“la differenza tra il valore di riferimento al dettaglio corretto (IDEX-DRB + commissioni + IVA) e il prezzo ID si attesta in media al 30%”. Appare, quindi, più che congrua la quantificazione operata in via equitativa dal giudice di prime cure sulla base dell'esperienza pregressa dell'ufficio in casi analoghi e ormai noti e ricorrenti, a maggior ragione in considerazione del fatto che la non ha svolto nessuna specifica contestazione sul CP_2 punto. Altresì condivisibile è l'esclusione operata in primo grado del risarcimento di quella voce di danno, consistente nel lucro cessante, che si identifica col mancato profitto prodotto dall'investimento, in ragione del fatto che la natura dell'operazione effettuata da non può Parte_1 Pt_2 essere qualificata in termini di investimento in strumenti finanziari, bensì di in termini di acquisto di beni c.d. rifugio. Deve, infatti, essere esclusa l'applicabilità della disciplina di settore dettata dal Testo Unico della Finanza, stante la non riconducibilità di tali operazioni alla definizione di “strumenti finanziari” né a quella di “prodotti finanziari”. Per quanto riguarda i primi, l'articolo 1, comma 2, TUF fornisce un elenco tassativo di “strumenti finanziari”, tra i quali non è ricompresa la vendita di diamanti;
quanto al secondo, l'articolo 1, comma 1, lett. u), TUF definisce prodotti finanziari “gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria…”. In proposito, secondo la S.C., per “altra forma di investimento di natura finanziaria” di cui al citato articolo 1 deve intendersi “ogni conferimento di una somma di denaro da parte del risparmiatore con un'aspettativa di profitto o remunerazione, vale a dire di attesa di utilità a fronte delle disponibilità investite nell'intervallo determinato da un orizzonte temporale, e con un rischio” (Cass., n. 2736/2013); in termini analoghi si è espressa la Consob (n. 13038246 del 6 maggio 2013), secondo la quale “per ogni altra forma di investimento di natura finanziaria debbono intendersi le proposte di investimento che implichino la compresenza dei tre seguenti elementi: (i) impiego di capitale, (ii) aspettativa di rendimento di natura finanziaria e: (iii) assunzione di un rischio direttamente connesso e correlato all'impiego di capitale”. Pertanto, alla luce delle definizioni sopra riportate, l'acquisto di diamanti non rientra tra i prodotti finanziari, determinando esso, piuttosto, il trasferimento del diritto di proprietà della res materiale in capo all'acquirente, il quale ha il pieno diritto di godere e disporre del bene, con la facoltà di alienarlo o utilizzarlo come meglio ritiene. In conclusione, quindi, la motivazione della sentenza di primo grado consente di ricostruire il percorso logico seguito e di verificare il rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento che, per le ragioni esposte, e anche in considerazione del provvedimento dell'AGCM, risulta ampiamente rispettato.
6.
Con il terzo motivo rubricato “omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia: richiesta di condanna al totale della somma pagata dagli appellanti”, l' Parte_1 e la lamentano l'erronea determinazione dell'entità del danno in quanto asseritamente Pt_2 riconosciuto in misura soltanto parziale e non, invece, integrale e totale facendo riferimento all'intero ammontare versato per l'acquisto delle pietre preziose.
In particolare, sostengono che gli investimenti sarebbero del tutto illiquidi, privi di un proprio mercato di riferimento e, quindi, incollocabili e incommerciabili.
Il motivo è infondato.
È incontestato il permanere dei diamanti acquistati in proprietà e nel possesso degli appellanti, i quali, dunque, si trovano all'attualità ad avere nel proprio patrimonio le pietre acquistate, dovendosi con ciò conseguentemente ammettere che sia congruo e corretto riconoscere un valore a questi beni. Ed è piuttosto questa la materia del contendere che ha occupato il primo giudice, non essendo ragionevole azzerare apoditticamente il valore delle pietre e dovendosi, piuttosto, rideterminarne il valore.
Costituisce, infatti, un dato di comune esperienza che un mercato dei diamanti esista e che questa tipologia di pietre venga correntemente commercializzata. Ne è riprova quanto statuito dal provvedimento dell'AGCM: in quel procedimento, infatti, è stato accertato, principalmente alla stregua dello studio effettuato dalla Consob del febbraio 2017, basato sul confronto gli andamenti dei principali benchmark di riferimento, ossia il listino Rapaport per le quotazioni all'ingrosso e l'IDEX- DRB per il mercato al dettaglio, che, anche aggiungendo al riferimento IDEX-DRB (che già comprende un significativo margine medio al dettaglio riferito a negozi di alta gamma) il valore dell'IVA e delle commissioni pagate alle banche, la differenza tra il prezzo di riferimento così ottenuto e quello effettivamente praticato da ID dal 2009 risulta in media superiore del 30% e addirittura crescente tra il 2012 e il 2016. Dal ragionamento ivi svolto s'inferisce l'esistenza tanto di un mercato all'ingrosso quanto di uno al dettaglio.
7.
I motivi d'appello incidentale primo, terzo e quarto, vengono esaminati unitariamente perché strettamente connessi, consequenziali o logicamente dipendenti gli uni dagli altri.
Con il primo motivo d'appello incidentale rubricato “vizio di ultrapetizione della decisione nella parte in cui il Tribunale si è pronunciato sul risarcimento dei danni per un titolo che gli attori non avevano azionato” la lamenta la violazione del divieto di ultrapetizione laddove il giudice CP_2 Cont di prime cure ha riconosciuto in capo a una responsabilità a titolo contrattuale (alternativamente da contatto sociale qualificato o da contratto di conto corrente) e non, invece, extracontrattuale.
Lamenta in particolare la creazione da parte del giudice di prime cure di un titolo autonomo di responsabilità che gli attori non avevano azionato con le proprie domande o che avevano invocato solo tardivamente, in quanto domande di accertamento di responsabilità contrattuale erano state formulate esclusivamente nei confronti di ID.
Con il terzo motivo d'appello incidentale, strettamente connesso al primo e rubricato “erroneità della sentenza nella parte in cui è stata ravvisata una responsabilità della in relazione ad una CP_2 pretesa violazione di un obbligo di informazione derivante dal contatto sociale qualificato ex art. 1173 c.c. o da un contratto inerente lo svolgimento di un'attività connessa a quella bancaria;
mancato assolvimento dell'onere della prova gravante sugli attori” la contesta la CP_2 Cont motivazione della sentenza di primo grado laddove imputa a una responsabilità contrattuale originata dal contatto sociale qualificato e/o dai doveri connessi al contratto di conto corrente stipulato con gli appellanti.
I motivi sono infondati.
E' nella prospettazione della stessa che gli attori, già in sede di prima memoria ex art. 183 CP_2
c.p.c. chiedevano di accertarsi alternativamente la responsabilità contrattuale o extracontrattuale di Cont
per le condotte dedotte in citazione. In ogni caso, in via del tutto assorbente, è vero che “il giudice d'appello ha il potere-dovere di interpretare e qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti o ritenuto dal giudice di primo grado, a condizione che i fatti costitutivi della diversa fattispecie giuridica oggetto di riqualificazione coincidano o si pongano, comunque, in relazione di continenza con quelli allegati nell'atto introduttivo” (cfr. Cassazione civile n. 32932/2024) e che “in materia di procedimento civile, l'applicazione del principio "iura novit curia", di cui all'articolo 113, comma 1, del Cpc, importa la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti. Tale principio deve essere posto in immediata correlazione con il divieto di ultra o extra-petizione, di cui all'articolo 112 del Cpc, in applicazione del quale è invece precluso al giudice pronunziare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato” (cfr. Cassazione civile, n.12534/2024).
Nella fattispecie, è dato affermare che le modalità con le quali si è creata la relazione inter partes ed
è stata condotta e gestita dalla banca denotano, con certezza, che tra la banca e il risparmiatore si era creato un rapporto di fiducia ingenerato dalla qualifica professionale del soggetto bancario e che il cliente ha fondato la sua decisione proprio sugli argomenti, dimostratisi erronei e non corrispondenti al vero, spesi dalla banca;
di conseguenza, la banca aveva l'obbligo di tutelare l'affidamento del cliente fornendogli tutte le informazioni necessarie ad un consapevole agire negoziale, che nella fattispecie non solo sono state sottaciute ma sono state anzi fornite in modo reticente e ingannatorio avvalendosi di materiale pubblicitario che la banca, con l'uso dell'ordinaria diligenza richiesta al professionista, avrebbe potuto e dovuto riconoscere come reticente, fuorviante e ingannevole;
basti pensare che la banca, che era lautamente retribuita del servizio di “segnalazione” che svolgeva, avrebbe dovuto segnalare al cliente l'effettivo utilizzo delle somme da questi versate, specificando quali importi, e in quale misura, erano destinati a servizi e/o oneri aggiuntivi rispetto al mero prezzo delle pietre e giustificare in tal modo al proprio cliente il prezzo da questi pagato alla società venditrice delle stesse (cfr. Trib. Lucca 4.9.2020 n. 750).
Dunque, nel contesto della relazione qualificata che si instaura tra il cliente e la banca, a prescindere dalla pregressa esistenza di rapporti negoziali (che se esistenti certamente fortificano l'intensità dell'affidamento ingenerato nel cliente e, di conseguenza, il contenuto del dovere di solidarietà e buona fede a carico della banca), per il perseguimento di uno scopo comune, scatta comunque il dovere della banca, quale operatore qualificato, di comportarsi secondo buona fede tutelando l'affidamento ingenerato nella controparte per il sol fatto di averne accolto le istanze e indirizzato le scelte in ambito di tutela del risparmio. Ebbene, la responsabilità da “contatto sociale qualificato” ascrivibile alla banca è, come noto, soggetta alle regole della responsabilità contrattuale pur in assenza, è bene ribadirlo, di un vincolo negoziale in senso stretto.
Secondo i principi in materia di responsabilità contrattuale, pertanto, era onere dell'attore allegare il mancato adempimento degli obblighi informativi della banca, la quale per andare esente da responsabilità aveva l'onere di provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza qualificata, ex articolo 1176, comma 2, del c.c. derivante dalla sua qualità di operatore professionale (cfr. Cass. civ. sez. III, n. 11.2.2021 n. 3565).
Cont Con riferimento, nello specifico, alla prospettazione avanzata dalla secondo la quale CP_2 avrebbe svolto il ruolo di mero tramite tra i risparmiatori e ID, consistendo la propria attività in quella di mero collegamento o, al limite, di mero orientamento della clientela si rammenta che il
“contatto sociale qualificato”, inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni, e dal quale derivano per le parti obblighi di buona fede, di protezione e di informazione ex artt. 1173, 1175 e 1375 c.c., opera in relazione a quegli aspetti che non attengono alla esecuzione della prestazione principale ma ad interessi ulteriori non direttamente oggetto dell'accordo contrattuale e che si sostanziano nei doveri di protezione che ciascuna parte ha nei confronti dell'altra in virtù del reciproco affidamento riposto nella buona fede, correttezza e professionalità e che insorgono, anche al di fuori di uno specifico vincolo contrattuale, tutte le volte che le parti instaurino una “relazione qualificata” e cioè agiscano di concerto in vista del conseguimento di uno scopo, elemento questo che distingue la responsabilità da “contatto sociale” dalla responsabilità derivante da illecito extracontrattuale caratterizzata dalla assenza di una relazione tra i soggetti anteriore alla commissione dell'illecito (cfr. ex multis Cass. civ. n. 24071 del 13.10.2017, in motivazione).
Osserva la Corte che il ruolo propriamente attivo della banca nella dinamica del rapporto contrattuale intercorso tra il consumatore e ID è stato ampiamente sviscerato e messo in luce non solo con la decisione dell'AGCM e nelle successive conferme in sede giurisdizionale (TAR Lazio sentenza n. 10967/2018 e conferma del Consiglio di Stato sentenza n. 2081/2021) ma anche in numerose pronunce dell'AGO in primo e secondo grado (ex multis in particolare Trib. Milano 8.6.2021 e da ultimo C.A. Bologna, III sezione civile n. 342/2024, est. Velotti;
n. 207/2025 est. Romagnoli) di talché è ormai assodato che:
a) in forza dell'accordo di collaborazione sottoscritto tra ID e , la banca era tenuta a mettere CP_1
a disposizione dei clienti, nei propri locali, il materiale divulgativo predisposto da ID, provvedendo anche i funzionari dell'istituto a inoltrare alla ID le disposizioni di acquisto sottoscritte dall'acquirente, previa informativa resa, dai medesimi funzionari, in ordine all'esatto ammontare dell'operazione;
b) per l'attività svolta, la banca conseguiva una provvigione pari ad una percentuale dell'operazione conclusa (tra il 10% e il 20%); inoltre, è emerso come la stessa si prefiggesse, a mezzo dell'accordo con ID, di conseguire un aumento delle vendite di servizi bancari aggiuntivi (quali la custodia in cassette di sicurezza);
c) l'appellante aveva previsto che alla raccolta della proposta di acquisto era deputato un c.d.
“referente investimenti” e ed aveva descritto nel dettaglio il processo da seguire nel “proporre” l'investimento in diamanti e nell'“assistere” il cliente nell'eventuale acquisto;
d) dai reclami dei clienti e dalle segnalazioni delle associazioni, è emerso che “i funzionari bancari ai quali normalmente i clienti si rivolgevano per la consulenza sui propri investimenti proponevano alla propria clientela … l'acquisto dei diamanti come forma di investimento alternativa”; […]
È dunque indubbio che il cliente – come confermato dal contenuto di molte segnalazioni e reclami – al momento dell'acquisto fosse persuaso del fatto che l'operazione nel suo complesso e le informazioni rese sull'investimento fossero verificate, e quindi “garantite”, dalla banca. L'affidamento derivante dalla circostanza che l'opportunità dell'acquisto dei diamanti venisse presentata al cliente come forma di investimento dalla propria banca – e dal proprio referente di fiducia – emerge anche dal fatto che i reclami, in gran parte, sono stati presentati alle banche, proprio in quanto percepite come controparti di prima istanza” (cfr. punto 5.1 della sentenza n. 2081/2021 del Consiglio di Stato, richiamato da C.A. n. 342/2024 cit.).
Inoltre, l'istruttoria condotta dall'AGCM ha accertato che la banca aveva emesso “linee guida” e diverse circolari interne circa il proprio ruolo nella vicenda che occupa e ha riscontrato, in particolare
(par. 104 e ss.) la comunicazione 2011P176 indirizzata alle filiali, nella quale sono riportate le
“argomentazioni di vendita” e “i benefici” per la banca;
in altra circolare o “norma di processo” (par. 108) è descritto il target di clientela al quale l'investimento è rivolto e, nel dettaglio, il processo da seguire nel proporre l'investimento e nell'assistere il cliente nell'acquisto: attività tutta che sembra esulare da quella di un mero “segnalatore” (cfr. Trib. Milano 8.6.2021). Sul punto è appena il caso di ricordare che il provvedimento sanzionatorio dell'AGCM – confermato dal Tar Lazio e successivamente anche dal CdS con sentenza n. 2081/2021 – ha efficacia di prova privilegiata della condotta illecita nel giudizio civile ordinario per il risarcimento del danno (cfr. ex multis Cass. Civ. Sez. I, n. 23655 del 31.8.2021 sebbene in materia antitrust). Va dunque affermato che , lungi dallo svolgere mera attività di “segnalatore”, CP_1 concorreva fattivamente nell'attività di promozione e di conclusione di contratti di compravendita di diamanti stipulati da ID con la clientela della banca, a tutti gli effetti “consumatori” ex D. Lgs.
206/2005, attuando in proprio ed in concorso con ID, pratiche commerciali scorrette in violazione del disposto degli artt. 20, 21 primo comma lett. d), 22 e 23 primo comma lett. t) del codice del consumo (in tal senso cfr. anche sentenza C.A. Bologna n. 856/2023 del 18.4.2023 est. . Per_1
È utile riportare il passaggio argomentativo dell'AGCM ove descrive, concretamente, il contenuto della pratica scorretta ascritta a ID e alle banche ( e ) nei termini che CP_3 CP_1 seguono con sottolineatura dell'estensore (par. II lett. A del provvedimento)
A) Modalità omissive ed ingannevoli di offerta dei diamanti da investimento
8. ID e sia direttamente sia attraverso e – principali canali di cui Controparte_4 CP_3 CP_1 si sono serviti i professionisti per l'attività di vendita - hanno offerto l'acquisto di diamanti da investimento diffondendo informazioni omissive ed ingannevoli in merito alle caratteristiche dell'investimento proposto, al prezzo dei diamanti e alla convenienza economica di tale acquisto. In particolare, nel materiale promozionale e illustrativo di ID e in quello utilizzato dal personale delle banche alle quali si rivolgeva il consumatore interessato all'acquisto, si rappresentavano in modo ingannevole ed omissivo: a) il prezzo di vendita dei diamanti, - autonomamente fissato dal professionista e comprendente costi e margini di importo complessivamente superiore al valore della pietra - presentato come quotazione di mercato e pubblicato a pagamento su giornali economici;
b) l'aspettativa di apprezzamento del valore futuro dei diamanti, attraverso grafici costruiti sull'andamento dei propri prezzi di vendita presentati come “quotazioni”, messe a confronto con indici ufficiali e quotazioni di titoli stabilite in mercati regolamentati;
c) la acile liquidabilità e rivendibilità del diamante, quando invece l'unico canale di rivendita attraverso il quale avrebbero potuto essere realizzati i guadagni prospettati è rappresentato dagli stessi professionisti;
d) la qualifica di leader di mercato, impiegata senza ulteriori precisazioni, al fine di conferire un maggiore affidamento alla propria offerta.
Risulta, dunque, assorbito il quarto motivo d'appello incidentale rubricato “mancata pronuncia del tribunale in ordine all'eccezione di prescrizione sollevata dalla ”, poiché, confermando questa CP_2
Corte la qualificazione, operata dal primo giudice, della responsabilità della come CP_2 contrattuale in quanto derivante da “contatto sociale qualificato”, di nessun pregio è il rilievo per cui nel caso di specie si applicherebbe il termine di prescrizione quinquennale della responsabilità extracontrattuale.
8. Con il secondo motivo d'appello incidentale rubricato “vizio di ultrapetizione della decisione nella parte in cui il Tribunale ha liquidato a favore degli attori un danno che questi non avevano neppure allegato;
rigetto della domanda per mancata allegazione e in ogni caso per mancata prova del danno” la lamenta la macroscopica assenza di una vera e propria allegazione di danno. CP_2 Il motivo è infondato.
Ora, se pare financo pretestuosa la contestazione di mancata allegazione del danno, sostanziandosi la domanda attorea e quindi il petitum della causa di primo grado proprio nell'accertamento dell'esistenza di un danno patrimoniale conseguente all'acquisto dei diamanti da parte degli appellanti a un prezzo eccessivamente, artificiosamente e illecitamente maggiorato, gli attori al fine di provare il danno subito, si erano anche attivati per richiedere una relazione estimativa da parte di un'esperta gemmologa iscritta all'albo dei periti del Tribunale di Modena. E questo a prescindere dalla mancata utilizzazione di questo parametro di riferimento da parte del giudice di primo grado.
Sulla mancata prova del danno valga, in ogni caso, quanto ampiamente già detto circa la forza probatoria del provvedimento sanzionatorio dell'AGCM e sulla soggezione della responsabilità “da contatto sociale qualificato” alle regole della responsabilità contrattuale.
9.
Il rigetto di tutti i motivi di appello incidentale comporta l'assorbimento del quinto motivo d'appello incidentale rubricato “erroneità della sentenza in punto di liquidazione delle spese di lite”
10.
In ultimo, vista la riproposizione ai sensi dell'art. 346 c.p.c. di domande, deduzioni ed eccezioni già svolte in primo grado da parte della , per completezza questa Corte ritiene infondata ogni CP_2 prospettazione di concorso di colpa del creditore ex art. 1227 c.c., dal momento che è la banca che avrebbe dovuto rendere edotto il consumatore di una serie di informazioni circa le caratteristiche dell'investimento, del valore dei diamanti e della convenienza economica dell'operazione, laddove per contro non è rimproverabile all'acquirente dei diamanti alcuna colpa proprio perché tenuto all'oscuro di una serie di dati e ragguagli rilevanti stante la condotta decettiva della banca. Cont Va, altresì, recisamente disattesa la prospettazione di di difetto di legittimazione passiva per non essere la banca il contraente della compravendita delle pietre: si è ampiamente detto che il fondamento della sua responsabilità “da contatto sociale qualificato” sta nell'affidamento ingenerato nel consumatore al quale non ha fornito l'informazione necessaria ad una scelta consapevole di acquisto, sicché la sua responsabilità non trova, appunto, titolo nel contratto stipulato dal cliente con ID ma nell'agire diretto, ed illecito, di se medesima.
11. Cont Le spese del grado di appello seguono la integrale soccombenza di e si liquidano in dispositivo, secondo i criteri e parametri di cui a D.M. 10.3.2014 n. 55 e successive modifiche, avuto riguardo alla tabella dei giudizi innanzi alla corte di appello (n. 12), tenuto conto dei valori medi dei compensi previsti per lo scaglione di valore della causa (da € 52.001 a € 260.000) con esclusione del compenso per l'attività di trattazione, oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit.
Il rigetto dell'appello incidentale comporta l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia) sull'obbligo di versamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da e Parte_1 nei confronti di con atto di appello notificato in data 21.2.2022, Pt_2 Controparte_1 nonché sull'appello incidentale proposto da con comparsa di costituzione e Controparte_1 risposta depositata in data 1.6.2022 rigettata ogni diversa istanza, così provvede: In accoglimento parziale dell'appello principale
CONDANNA n persona del l.r.p.t. a corrispondere, a titolo di risarcimento del Controparte_1 danno, ad e la somma ricalcolata di € 162.085,78, oltre Parte_1 Parte_2 rivalutazione monetaria sulla base degli indici ISTAT dal 4.12.2015 sino ad oggi, oltre interessi nella misura legale sul capitale rivalutato anno per anno ed oltre interessi legali sul complessivo importo da oggi all'effettivo soddisfo.
RIGETTA l'appello incidentale proposto da e per l'effetto CP_1
CONDANNA al rimborso in favore di elle spese del CP_1 Parte_1 Pt_2 grado di appello, che liquida in € 9.991,00 per compenso di avvocato, oltre 15% per spese generali ed oltre accessori di legge.
DICHIARA la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 115/2002 nei confronti di Controparte_1
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 4.3.2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli Il Presidente
Dr. Giovanni Salina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente
Dr.ssa Manuela Velotti Consigliere Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 371/2022 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi da Avv. VEZZALI BARBARA con domicilio eletto C.F._2 presso il proprio studio in VIGNOLA, VIA CASELLINE 269
APPELLANTE contro
(C.F. ) rappresentato e difeso da Avv.ti LOMBARDI GIUSEPPE, CP_1 P.IVA_1
DELLI NOCI MARCO, TREMOLADA FRANCESCA, e RENATO MICHELE con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in BOLOGNA, PIAZZA GALILEO 5
PARTE APPELLATA
OGGETTO: APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 1173/2021 DEL TRIBUNALE DI
MODENA
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte in sostituzione di udienza di p.c. del 10.10.2024 tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., come segue
- Per l'appellante
“Contrariis reiectis, in riforma della qui impugnata sentenza del Tribunale di Modena n. 1173/2021 del 20.07.2021, pubblicata il 20.07.2021, Repert. N. 2781/2021 del 20.07.2021, premesse le declaratorie del caso e di ragione, ogni contraria domanda ed eccezione respinta e disattesa: previo accertamento e declaratoria di nullità e/o di annullamento e/o di risoluzione dei contratti di vendita dei diamanti sottoscritti dagli attori e;
Parte_1 Parte_2 previo accertamento e declaratoria della responsabilità del , per la compiuta pratica CP_1 commerciale scorretta, per violazione dei canoni di buona fede e correttezza contrattuale ed anche per violazione dei canoni di buona fede e correttezza contrattuale ed anche per violazione in materia di trasparenza nella vendita dei prodotti bancari e/o finanziari;
dire tenuta e condannare in personale del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 risarcimento di tutti i danni subiti da e , sia a titolo di natura Parte_1 Parte_2 extracontrattuale che, in via concorrente e/o alternativa, a titolo di natura contrattuale nella misura complessiva di Euro 270.142,97 a titolo di danno emergente, o in quella diversa che risulterà di giustizia e/o di equità. Il tutto maggiorato di interessi legali dal dovuto sino al saldo effettivo. Condannarsi in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a rimborsare CP_1
a e le spese processuali sostenute e dovute per il primo grado Parte_1 Parte_2
e per il secondo grado di giudizio, oltre IVA, CPA e 15% spese generali come per legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario Avv. Barbara Vezzali che dichiara di avere anticipato le spese e non percepito i compensi. IN VIA DI RIMESSIONE ISTRUTTORIA si chiede ammettersi CTU volta a quantificare il valore attuale dei diamanti per cui è causa”.
- Per parte l'appellata
“Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione: in via principale, nel merito: rigettare l'appello proposto dai signori e e con esso ogni Parte_1 Parte_2 domanda svolta nei confronti di per tutti i motivi esposti in atti;
Controparte_1 riformare la sentenza del Tribunale di Modena n. 1173/2021, pubblicata in data 20 luglio 2021, in accoglimento dei motivi di appello in via incidentale formulati da rimuovendo la Controparte_1 condanna al risarcimento del danno disposta dal Tribunale di Modena, e rigettare tutte le domande formulate dai signori e in quanto inammissibili, prescritte e comunque infondate Parte_1 Pt_2
e non provate, per tutti i motivi esposti in atti;
in ogni caso: dato atto che, in esecuzione della sentenza di primo grado, ha provveduto al Controparte_1 pagamento in favore dei signori e in data 8 settembre 2021, Parte_1 Parte_2 dell'importo di Euro 182.309,23, condannare gli odierni appellanti a rimborsare la predetta somma a o quella che dovesse risultare dovuta all'esito del presente giudizio di gravame, Controparte_1 oltre interessi dal dovuto al saldo;
condannare i signori e a rifondere a spese Parte_1 Parte_2 Controparte_1 e compensi di lite (oltre IVA e CPA come per legge) relativi al presente giudizio d'appello e al giudizio di primo grado”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con sentenza n.1173/2021, pubblicata in data 20.7.2021, il Tribunale di Modena accoglieva parzialmente la domanda risarcitoria avanzata sia a titolo contrattuale che extracontrattuale da e , condannando alla Parte_1 Parte_2 CP_1 restituzione di € 152.997,15 per non avere correttamente adempiuto ai propri doveri informativi omettendo di comunicare ai due risparmiatori la differenza tra il valore dei diamanti, a loro proposti in vendita dalla International Diamond Business SPA (ID), e il prezzo corrisposto in ragione dell'incidenza che su quest'ultimo avevano svariati servizi 'satellite'.
2.
Osservava il primo giudice che il fondamento normativo della responsabilità di CP_1 Cont (d'ora in poi solo o la ) risiedeva nell'esistenza di obblighi di informazione e protezione CP_2 in relazione ai quali il rapporto contrattuale tra banca e cliente si atteggia a mero presupposto storico o, anche, nel rapporto stesso;
che le omesse informazioni inducevano i risparmiatori a credere che il prezzo di acquisto corrispondesse al valore effettivo dei diamanti, non essendo sufficientemente evidenziati i costi dei servizi aggiuntivi venduti, comprese le remunerazioni per ID e BPM la
, determinandoli alla stipula del contratto;
che l'importo del risarcimento, in applicazione CP_2 della regola della causalità giuridica, andava diminuito del vantaggio ottenuto dai risparmiatori acquirenti, corrispondente al valore commerciale residuo e attuale delle pietre, quantificato nel 40% del prezzo versato.
3.
Con atto di citazione notificato via pec in data 21.2.2022 ppellavano Parte_1 Pt_2 innanzi a questa Corte la sentenza del Tribunale di Modena, formulando n. 3 motivi e chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, di rideterminare l'entità del risarcimento in aumento applicando la percentuale di danno riconosciuta anche al prezzo pagato dalla calcolo questo omesso, Pt_2
o riconoscendo agli appellanti la restituzione dell'intera somma pagata per le pietre in quanto all'attualità incommerciabili. Ritualmente costituita parte appellata con comparsa di costituzione depositata in data 1.6.2022 appellava in via incidentale con n. 5 motivi e nel merito chiedeva il rigetto dell'appello in quanto infondato e il rimborso della somma di € 182.309,23 pagata in esecuzione della sentenza di primo grado.
La causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe riportate ad udienza del
10.10.2024 sostituita da note scritte ex artt. 35 D. Lgs. 149/2022 e 127 ter c.p.c.
4. Con il primo motivo rubricato “erroneità della sentenza nella determinazione delle somme stabilite Cont a titolo di risarcimento: omessa pronuncia e/o mancata condanna di a risarcire parte del risarcimento” gli appellanti deducono l'errore di calcolo commesso dal giudice di prime cure laddove ha applicato la percentuale di danno riconosciuta agli appellanti (vale a dire il 60% del prezzo pagato) al solo prezzo pagato dall' non anche alla somma versata dalla Parte_1 Pt_2
Lamenta in particolare che la base su cui calcolare il risarcimento doveva essere l'intero ammontare pagato dai coniugi, vale a dire € 270.142,97, e non soltanto il corrispettivo versato dall' vale a dire € 254.995,25. Parte_1
Il motivo è fondato.
Visto il ragionamento espresso dal giudice in parte motiva laddove quantifica il danno emergente nella percentuale del 60% del 'prezzo effettivo di acquisto', appare corretto rideterminare la base di calcolo integrandola dell'ammontare pacificamente versato dalla la cui posizione Pt_2 processuale e sostanziale è del tutto equiparabile a quella dell' Parte_1 Trattandosi di obbligazione di valore è da riconoscersi sull'importo capitale di € 162.085,78 la rivalutazione monetaria sulla base degli indici ISTAT dal 4.12.2015 ad oggi;
dalla medesima data e fino ad oggi sono altresì da riconoscersi gli interessi nella misura legale, sul capitale rivalutato anno per anno;
sul complessivo importo sono ulteriormente dovuti ex art. 1282 c.c. gli interessi legali da oggi all'effettivo soddisfo.
5. Con il secondo motivo rubricato “omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia: mancato accertamento del valore reale dei diamanti” gli appellanti lamentano l'erroneità della sentenza laddove ha provveduto a quantificare l'entità del danno loro riconosciuto sulla base di una semplice presunzione fondata sull'esperienza giudiziaria specifica in diverse controversie di analogo tenore, senza meglio esplicitare le ragioni sottese al ragionamento del giudice, senza, altresì, tenere in debito conto la perizia di stima gemmologica predisposta dagli appellanti e non ammettendo la richiesta CTU estimativa.
Il motivo è infondato.
In caso di violazione dell'obbligo di protezione derivante da “contatto sociale qualificato”, come nel caso di specie, poiché il danno non può essere quantificato nel suo preciso ammontare, ben può il giudice quantificare il danno in via equitativa (art. 1226 c.c.) nella differenza tra la somma pagata dal cliente e il valore di realizzo delle pietre preziose al momento dell'acquisto alla stregua dei listini internazionali, anche tenendo conto di quanto accertato dalla decisione dell'AGCM (su cui infra).
Non è di alcuna utilità, dunque, ai fini della determinazione del quantum di danno, disporre CTU sul valore dei diamanti all'epoca dell'acquisto e all'attualità per l'assorbente considerazione che il giudice di prime cure ha riconosciuto una percentuale di risarcimento nettamente superiore (60%) a quella cui questa Corte ha ritenuto in casi analoghi - e conformemente continua a ritenere - di doversi conformare, in applicazione di quanto accertato in sede di vigilanza, vale a dire il 30% di quanto investito nell'acquisto (cfr. da ultimi sentenza n. 1541/2024 est. Salina, n. 342/2024 est. Velotti, n. 207/2025 est. Romagnoli). Infatti, facendosi applicazione di quanto accertato dal provvedimento sanzionatorio dell'AGCM (poi confermato in sede giurisdizionale dal TAR Lazio sentenza n. 10967/2018 e dal Consiglio di Stato sentenza n. 2081/2021 e che ha efficacia di prova privilegiata della condotta illecita nel giudizio civile ordinario per il risarcimento del danno (cfr. ex multis Cass. Civ. Sez. I, n. 23655 del 31.8.2021 sebbene in materia antitrust) anche tenendo conto dell'IVA e delle commissioni pagate alla banca ed agli agenti comprese nel prezzo ID ma non incluse nel banchmark dei prezzi al dettaglio (IDEX)
“la differenza tra il valore di riferimento al dettaglio corretto (IDEX-DRB + commissioni + IVA) e il prezzo ID si attesta in media al 30%”. Appare, quindi, più che congrua la quantificazione operata in via equitativa dal giudice di prime cure sulla base dell'esperienza pregressa dell'ufficio in casi analoghi e ormai noti e ricorrenti, a maggior ragione in considerazione del fatto che la non ha svolto nessuna specifica contestazione sul CP_2 punto. Altresì condivisibile è l'esclusione operata in primo grado del risarcimento di quella voce di danno, consistente nel lucro cessante, che si identifica col mancato profitto prodotto dall'investimento, in ragione del fatto che la natura dell'operazione effettuata da non può Parte_1 Pt_2 essere qualificata in termini di investimento in strumenti finanziari, bensì di in termini di acquisto di beni c.d. rifugio. Deve, infatti, essere esclusa l'applicabilità della disciplina di settore dettata dal Testo Unico della Finanza, stante la non riconducibilità di tali operazioni alla definizione di “strumenti finanziari” né a quella di “prodotti finanziari”. Per quanto riguarda i primi, l'articolo 1, comma 2, TUF fornisce un elenco tassativo di “strumenti finanziari”, tra i quali non è ricompresa la vendita di diamanti;
quanto al secondo, l'articolo 1, comma 1, lett. u), TUF definisce prodotti finanziari “gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria…”. In proposito, secondo la S.C., per “altra forma di investimento di natura finanziaria” di cui al citato articolo 1 deve intendersi “ogni conferimento di una somma di denaro da parte del risparmiatore con un'aspettativa di profitto o remunerazione, vale a dire di attesa di utilità a fronte delle disponibilità investite nell'intervallo determinato da un orizzonte temporale, e con un rischio” (Cass., n. 2736/2013); in termini analoghi si è espressa la Consob (n. 13038246 del 6 maggio 2013), secondo la quale “per ogni altra forma di investimento di natura finanziaria debbono intendersi le proposte di investimento che implichino la compresenza dei tre seguenti elementi: (i) impiego di capitale, (ii) aspettativa di rendimento di natura finanziaria e: (iii) assunzione di un rischio direttamente connesso e correlato all'impiego di capitale”. Pertanto, alla luce delle definizioni sopra riportate, l'acquisto di diamanti non rientra tra i prodotti finanziari, determinando esso, piuttosto, il trasferimento del diritto di proprietà della res materiale in capo all'acquirente, il quale ha il pieno diritto di godere e disporre del bene, con la facoltà di alienarlo o utilizzarlo come meglio ritiene. In conclusione, quindi, la motivazione della sentenza di primo grado consente di ricostruire il percorso logico seguito e di verificare il rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento che, per le ragioni esposte, e anche in considerazione del provvedimento dell'AGCM, risulta ampiamente rispettato.
6.
Con il terzo motivo rubricato “omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia: richiesta di condanna al totale della somma pagata dagli appellanti”, l' Parte_1 e la lamentano l'erronea determinazione dell'entità del danno in quanto asseritamente Pt_2 riconosciuto in misura soltanto parziale e non, invece, integrale e totale facendo riferimento all'intero ammontare versato per l'acquisto delle pietre preziose.
In particolare, sostengono che gli investimenti sarebbero del tutto illiquidi, privi di un proprio mercato di riferimento e, quindi, incollocabili e incommerciabili.
Il motivo è infondato.
È incontestato il permanere dei diamanti acquistati in proprietà e nel possesso degli appellanti, i quali, dunque, si trovano all'attualità ad avere nel proprio patrimonio le pietre acquistate, dovendosi con ciò conseguentemente ammettere che sia congruo e corretto riconoscere un valore a questi beni. Ed è piuttosto questa la materia del contendere che ha occupato il primo giudice, non essendo ragionevole azzerare apoditticamente il valore delle pietre e dovendosi, piuttosto, rideterminarne il valore.
Costituisce, infatti, un dato di comune esperienza che un mercato dei diamanti esista e che questa tipologia di pietre venga correntemente commercializzata. Ne è riprova quanto statuito dal provvedimento dell'AGCM: in quel procedimento, infatti, è stato accertato, principalmente alla stregua dello studio effettuato dalla Consob del febbraio 2017, basato sul confronto gli andamenti dei principali benchmark di riferimento, ossia il listino Rapaport per le quotazioni all'ingrosso e l'IDEX- DRB per il mercato al dettaglio, che, anche aggiungendo al riferimento IDEX-DRB (che già comprende un significativo margine medio al dettaglio riferito a negozi di alta gamma) il valore dell'IVA e delle commissioni pagate alle banche, la differenza tra il prezzo di riferimento così ottenuto e quello effettivamente praticato da ID dal 2009 risulta in media superiore del 30% e addirittura crescente tra il 2012 e il 2016. Dal ragionamento ivi svolto s'inferisce l'esistenza tanto di un mercato all'ingrosso quanto di uno al dettaglio.
7.
I motivi d'appello incidentale primo, terzo e quarto, vengono esaminati unitariamente perché strettamente connessi, consequenziali o logicamente dipendenti gli uni dagli altri.
Con il primo motivo d'appello incidentale rubricato “vizio di ultrapetizione della decisione nella parte in cui il Tribunale si è pronunciato sul risarcimento dei danni per un titolo che gli attori non avevano azionato” la lamenta la violazione del divieto di ultrapetizione laddove il giudice CP_2 Cont di prime cure ha riconosciuto in capo a una responsabilità a titolo contrattuale (alternativamente da contatto sociale qualificato o da contratto di conto corrente) e non, invece, extracontrattuale.
Lamenta in particolare la creazione da parte del giudice di prime cure di un titolo autonomo di responsabilità che gli attori non avevano azionato con le proprie domande o che avevano invocato solo tardivamente, in quanto domande di accertamento di responsabilità contrattuale erano state formulate esclusivamente nei confronti di ID.
Con il terzo motivo d'appello incidentale, strettamente connesso al primo e rubricato “erroneità della sentenza nella parte in cui è stata ravvisata una responsabilità della in relazione ad una CP_2 pretesa violazione di un obbligo di informazione derivante dal contatto sociale qualificato ex art. 1173 c.c. o da un contratto inerente lo svolgimento di un'attività connessa a quella bancaria;
mancato assolvimento dell'onere della prova gravante sugli attori” la contesta la CP_2 Cont motivazione della sentenza di primo grado laddove imputa a una responsabilità contrattuale originata dal contatto sociale qualificato e/o dai doveri connessi al contratto di conto corrente stipulato con gli appellanti.
I motivi sono infondati.
E' nella prospettazione della stessa che gli attori, già in sede di prima memoria ex art. 183 CP_2
c.p.c. chiedevano di accertarsi alternativamente la responsabilità contrattuale o extracontrattuale di Cont
per le condotte dedotte in citazione. In ogni caso, in via del tutto assorbente, è vero che “il giudice d'appello ha il potere-dovere di interpretare e qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti o ritenuto dal giudice di primo grado, a condizione che i fatti costitutivi della diversa fattispecie giuridica oggetto di riqualificazione coincidano o si pongano, comunque, in relazione di continenza con quelli allegati nell'atto introduttivo” (cfr. Cassazione civile n. 32932/2024) e che “in materia di procedimento civile, l'applicazione del principio "iura novit curia", di cui all'articolo 113, comma 1, del Cpc, importa la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti. Tale principio deve essere posto in immediata correlazione con il divieto di ultra o extra-petizione, di cui all'articolo 112 del Cpc, in applicazione del quale è invece precluso al giudice pronunziare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato” (cfr. Cassazione civile, n.12534/2024).
Nella fattispecie, è dato affermare che le modalità con le quali si è creata la relazione inter partes ed
è stata condotta e gestita dalla banca denotano, con certezza, che tra la banca e il risparmiatore si era creato un rapporto di fiducia ingenerato dalla qualifica professionale del soggetto bancario e che il cliente ha fondato la sua decisione proprio sugli argomenti, dimostratisi erronei e non corrispondenti al vero, spesi dalla banca;
di conseguenza, la banca aveva l'obbligo di tutelare l'affidamento del cliente fornendogli tutte le informazioni necessarie ad un consapevole agire negoziale, che nella fattispecie non solo sono state sottaciute ma sono state anzi fornite in modo reticente e ingannatorio avvalendosi di materiale pubblicitario che la banca, con l'uso dell'ordinaria diligenza richiesta al professionista, avrebbe potuto e dovuto riconoscere come reticente, fuorviante e ingannevole;
basti pensare che la banca, che era lautamente retribuita del servizio di “segnalazione” che svolgeva, avrebbe dovuto segnalare al cliente l'effettivo utilizzo delle somme da questi versate, specificando quali importi, e in quale misura, erano destinati a servizi e/o oneri aggiuntivi rispetto al mero prezzo delle pietre e giustificare in tal modo al proprio cliente il prezzo da questi pagato alla società venditrice delle stesse (cfr. Trib. Lucca 4.9.2020 n. 750).
Dunque, nel contesto della relazione qualificata che si instaura tra il cliente e la banca, a prescindere dalla pregressa esistenza di rapporti negoziali (che se esistenti certamente fortificano l'intensità dell'affidamento ingenerato nel cliente e, di conseguenza, il contenuto del dovere di solidarietà e buona fede a carico della banca), per il perseguimento di uno scopo comune, scatta comunque il dovere della banca, quale operatore qualificato, di comportarsi secondo buona fede tutelando l'affidamento ingenerato nella controparte per il sol fatto di averne accolto le istanze e indirizzato le scelte in ambito di tutela del risparmio. Ebbene, la responsabilità da “contatto sociale qualificato” ascrivibile alla banca è, come noto, soggetta alle regole della responsabilità contrattuale pur in assenza, è bene ribadirlo, di un vincolo negoziale in senso stretto.
Secondo i principi in materia di responsabilità contrattuale, pertanto, era onere dell'attore allegare il mancato adempimento degli obblighi informativi della banca, la quale per andare esente da responsabilità aveva l'onere di provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza qualificata, ex articolo 1176, comma 2, del c.c. derivante dalla sua qualità di operatore professionale (cfr. Cass. civ. sez. III, n. 11.2.2021 n. 3565).
Cont Con riferimento, nello specifico, alla prospettazione avanzata dalla secondo la quale CP_2 avrebbe svolto il ruolo di mero tramite tra i risparmiatori e ID, consistendo la propria attività in quella di mero collegamento o, al limite, di mero orientamento della clientela si rammenta che il
“contatto sociale qualificato”, inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni, e dal quale derivano per le parti obblighi di buona fede, di protezione e di informazione ex artt. 1173, 1175 e 1375 c.c., opera in relazione a quegli aspetti che non attengono alla esecuzione della prestazione principale ma ad interessi ulteriori non direttamente oggetto dell'accordo contrattuale e che si sostanziano nei doveri di protezione che ciascuna parte ha nei confronti dell'altra in virtù del reciproco affidamento riposto nella buona fede, correttezza e professionalità e che insorgono, anche al di fuori di uno specifico vincolo contrattuale, tutte le volte che le parti instaurino una “relazione qualificata” e cioè agiscano di concerto in vista del conseguimento di uno scopo, elemento questo che distingue la responsabilità da “contatto sociale” dalla responsabilità derivante da illecito extracontrattuale caratterizzata dalla assenza di una relazione tra i soggetti anteriore alla commissione dell'illecito (cfr. ex multis Cass. civ. n. 24071 del 13.10.2017, in motivazione).
Osserva la Corte che il ruolo propriamente attivo della banca nella dinamica del rapporto contrattuale intercorso tra il consumatore e ID è stato ampiamente sviscerato e messo in luce non solo con la decisione dell'AGCM e nelle successive conferme in sede giurisdizionale (TAR Lazio sentenza n. 10967/2018 e conferma del Consiglio di Stato sentenza n. 2081/2021) ma anche in numerose pronunce dell'AGO in primo e secondo grado (ex multis in particolare Trib. Milano 8.6.2021 e da ultimo C.A. Bologna, III sezione civile n. 342/2024, est. Velotti;
n. 207/2025 est. Romagnoli) di talché è ormai assodato che:
a) in forza dell'accordo di collaborazione sottoscritto tra ID e , la banca era tenuta a mettere CP_1
a disposizione dei clienti, nei propri locali, il materiale divulgativo predisposto da ID, provvedendo anche i funzionari dell'istituto a inoltrare alla ID le disposizioni di acquisto sottoscritte dall'acquirente, previa informativa resa, dai medesimi funzionari, in ordine all'esatto ammontare dell'operazione;
b) per l'attività svolta, la banca conseguiva una provvigione pari ad una percentuale dell'operazione conclusa (tra il 10% e il 20%); inoltre, è emerso come la stessa si prefiggesse, a mezzo dell'accordo con ID, di conseguire un aumento delle vendite di servizi bancari aggiuntivi (quali la custodia in cassette di sicurezza);
c) l'appellante aveva previsto che alla raccolta della proposta di acquisto era deputato un c.d.
“referente investimenti” e ed aveva descritto nel dettaglio il processo da seguire nel “proporre” l'investimento in diamanti e nell'“assistere” il cliente nell'eventuale acquisto;
d) dai reclami dei clienti e dalle segnalazioni delle associazioni, è emerso che “i funzionari bancari ai quali normalmente i clienti si rivolgevano per la consulenza sui propri investimenti proponevano alla propria clientela … l'acquisto dei diamanti come forma di investimento alternativa”; […]
È dunque indubbio che il cliente – come confermato dal contenuto di molte segnalazioni e reclami – al momento dell'acquisto fosse persuaso del fatto che l'operazione nel suo complesso e le informazioni rese sull'investimento fossero verificate, e quindi “garantite”, dalla banca. L'affidamento derivante dalla circostanza che l'opportunità dell'acquisto dei diamanti venisse presentata al cliente come forma di investimento dalla propria banca – e dal proprio referente di fiducia – emerge anche dal fatto che i reclami, in gran parte, sono stati presentati alle banche, proprio in quanto percepite come controparti di prima istanza” (cfr. punto 5.1 della sentenza n. 2081/2021 del Consiglio di Stato, richiamato da C.A. n. 342/2024 cit.).
Inoltre, l'istruttoria condotta dall'AGCM ha accertato che la banca aveva emesso “linee guida” e diverse circolari interne circa il proprio ruolo nella vicenda che occupa e ha riscontrato, in particolare
(par. 104 e ss.) la comunicazione 2011P176 indirizzata alle filiali, nella quale sono riportate le
“argomentazioni di vendita” e “i benefici” per la banca;
in altra circolare o “norma di processo” (par. 108) è descritto il target di clientela al quale l'investimento è rivolto e, nel dettaglio, il processo da seguire nel proporre l'investimento e nell'assistere il cliente nell'acquisto: attività tutta che sembra esulare da quella di un mero “segnalatore” (cfr. Trib. Milano 8.6.2021). Sul punto è appena il caso di ricordare che il provvedimento sanzionatorio dell'AGCM – confermato dal Tar Lazio e successivamente anche dal CdS con sentenza n. 2081/2021 – ha efficacia di prova privilegiata della condotta illecita nel giudizio civile ordinario per il risarcimento del danno (cfr. ex multis Cass. Civ. Sez. I, n. 23655 del 31.8.2021 sebbene in materia antitrust). Va dunque affermato che , lungi dallo svolgere mera attività di “segnalatore”, CP_1 concorreva fattivamente nell'attività di promozione e di conclusione di contratti di compravendita di diamanti stipulati da ID con la clientela della banca, a tutti gli effetti “consumatori” ex D. Lgs.
206/2005, attuando in proprio ed in concorso con ID, pratiche commerciali scorrette in violazione del disposto degli artt. 20, 21 primo comma lett. d), 22 e 23 primo comma lett. t) del codice del consumo (in tal senso cfr. anche sentenza C.A. Bologna n. 856/2023 del 18.4.2023 est. . Per_1
È utile riportare il passaggio argomentativo dell'AGCM ove descrive, concretamente, il contenuto della pratica scorretta ascritta a ID e alle banche ( e ) nei termini che CP_3 CP_1 seguono con sottolineatura dell'estensore (par. II lett. A del provvedimento)
A) Modalità omissive ed ingannevoli di offerta dei diamanti da investimento
8. ID e sia direttamente sia attraverso e – principali canali di cui Controparte_4 CP_3 CP_1 si sono serviti i professionisti per l'attività di vendita - hanno offerto l'acquisto di diamanti da investimento diffondendo informazioni omissive ed ingannevoli in merito alle caratteristiche dell'investimento proposto, al prezzo dei diamanti e alla convenienza economica di tale acquisto. In particolare, nel materiale promozionale e illustrativo di ID e in quello utilizzato dal personale delle banche alle quali si rivolgeva il consumatore interessato all'acquisto, si rappresentavano in modo ingannevole ed omissivo: a) il prezzo di vendita dei diamanti, - autonomamente fissato dal professionista e comprendente costi e margini di importo complessivamente superiore al valore della pietra - presentato come quotazione di mercato e pubblicato a pagamento su giornali economici;
b) l'aspettativa di apprezzamento del valore futuro dei diamanti, attraverso grafici costruiti sull'andamento dei propri prezzi di vendita presentati come “quotazioni”, messe a confronto con indici ufficiali e quotazioni di titoli stabilite in mercati regolamentati;
c) la acile liquidabilità e rivendibilità del diamante, quando invece l'unico canale di rivendita attraverso il quale avrebbero potuto essere realizzati i guadagni prospettati è rappresentato dagli stessi professionisti;
d) la qualifica di leader di mercato, impiegata senza ulteriori precisazioni, al fine di conferire un maggiore affidamento alla propria offerta.
Risulta, dunque, assorbito il quarto motivo d'appello incidentale rubricato “mancata pronuncia del tribunale in ordine all'eccezione di prescrizione sollevata dalla ”, poiché, confermando questa CP_2
Corte la qualificazione, operata dal primo giudice, della responsabilità della come CP_2 contrattuale in quanto derivante da “contatto sociale qualificato”, di nessun pregio è il rilievo per cui nel caso di specie si applicherebbe il termine di prescrizione quinquennale della responsabilità extracontrattuale.
8. Con il secondo motivo d'appello incidentale rubricato “vizio di ultrapetizione della decisione nella parte in cui il Tribunale ha liquidato a favore degli attori un danno che questi non avevano neppure allegato;
rigetto della domanda per mancata allegazione e in ogni caso per mancata prova del danno” la lamenta la macroscopica assenza di una vera e propria allegazione di danno. CP_2 Il motivo è infondato.
Ora, se pare financo pretestuosa la contestazione di mancata allegazione del danno, sostanziandosi la domanda attorea e quindi il petitum della causa di primo grado proprio nell'accertamento dell'esistenza di un danno patrimoniale conseguente all'acquisto dei diamanti da parte degli appellanti a un prezzo eccessivamente, artificiosamente e illecitamente maggiorato, gli attori al fine di provare il danno subito, si erano anche attivati per richiedere una relazione estimativa da parte di un'esperta gemmologa iscritta all'albo dei periti del Tribunale di Modena. E questo a prescindere dalla mancata utilizzazione di questo parametro di riferimento da parte del giudice di primo grado.
Sulla mancata prova del danno valga, in ogni caso, quanto ampiamente già detto circa la forza probatoria del provvedimento sanzionatorio dell'AGCM e sulla soggezione della responsabilità “da contatto sociale qualificato” alle regole della responsabilità contrattuale.
9.
Il rigetto di tutti i motivi di appello incidentale comporta l'assorbimento del quinto motivo d'appello incidentale rubricato “erroneità della sentenza in punto di liquidazione delle spese di lite”
10.
In ultimo, vista la riproposizione ai sensi dell'art. 346 c.p.c. di domande, deduzioni ed eccezioni già svolte in primo grado da parte della , per completezza questa Corte ritiene infondata ogni CP_2 prospettazione di concorso di colpa del creditore ex art. 1227 c.c., dal momento che è la banca che avrebbe dovuto rendere edotto il consumatore di una serie di informazioni circa le caratteristiche dell'investimento, del valore dei diamanti e della convenienza economica dell'operazione, laddove per contro non è rimproverabile all'acquirente dei diamanti alcuna colpa proprio perché tenuto all'oscuro di una serie di dati e ragguagli rilevanti stante la condotta decettiva della banca. Cont Va, altresì, recisamente disattesa la prospettazione di di difetto di legittimazione passiva per non essere la banca il contraente della compravendita delle pietre: si è ampiamente detto che il fondamento della sua responsabilità “da contatto sociale qualificato” sta nell'affidamento ingenerato nel consumatore al quale non ha fornito l'informazione necessaria ad una scelta consapevole di acquisto, sicché la sua responsabilità non trova, appunto, titolo nel contratto stipulato dal cliente con ID ma nell'agire diretto, ed illecito, di se medesima.
11. Cont Le spese del grado di appello seguono la integrale soccombenza di e si liquidano in dispositivo, secondo i criteri e parametri di cui a D.M. 10.3.2014 n. 55 e successive modifiche, avuto riguardo alla tabella dei giudizi innanzi alla corte di appello (n. 12), tenuto conto dei valori medi dei compensi previsti per lo scaglione di valore della causa (da € 52.001 a € 260.000) con esclusione del compenso per l'attività di trattazione, oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit.
Il rigetto dell'appello incidentale comporta l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia) sull'obbligo di versamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da e Parte_1 nei confronti di con atto di appello notificato in data 21.2.2022, Pt_2 Controparte_1 nonché sull'appello incidentale proposto da con comparsa di costituzione e Controparte_1 risposta depositata in data 1.6.2022 rigettata ogni diversa istanza, così provvede: In accoglimento parziale dell'appello principale
CONDANNA n persona del l.r.p.t. a corrispondere, a titolo di risarcimento del Controparte_1 danno, ad e la somma ricalcolata di € 162.085,78, oltre Parte_1 Parte_2 rivalutazione monetaria sulla base degli indici ISTAT dal 4.12.2015 sino ad oggi, oltre interessi nella misura legale sul capitale rivalutato anno per anno ed oltre interessi legali sul complessivo importo da oggi all'effettivo soddisfo.
RIGETTA l'appello incidentale proposto da e per l'effetto CP_1
CONDANNA al rimborso in favore di elle spese del CP_1 Parte_1 Pt_2 grado di appello, che liquida in € 9.991,00 per compenso di avvocato, oltre 15% per spese generali ed oltre accessori di legge.
DICHIARA la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 115/2002 nei confronti di Controparte_1
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 4.3.2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli Il Presidente
Dr. Giovanni Salina