Articolo 28 della Legge 11 gennaio 1951, n. 25
Articolo 27Articolo 29
Versione
15 febbraio 1951
Art. 28.
I Comuni, prima di inviare ai competenti Uffici distrettuali delle imposte dirette le schede da essi ritirate, controllano i dati anagrafici esposti nelle schede stesse ed indicano l'ammontare del reddito complessivo accertato, ai fini dell'imposta di famiglia, in confronto di ciascun soggetto compreso nella scheda.
Entrata in vigore il 15 febbraio 1951