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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 23/09/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
Riunita in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc, allo scadere dei termini per il deposito delle note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 175 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2025
TRA in persona del legale rappresentante, rappr.ta e difesa per procura alle Parte_1 liti in atti dall'Avv. Agostino Cianciulli del Foro di CO
LL
, rappr.to e difeso per procura alle liti in atti dall'Avv. Paolo Controparte_1
Campanati del Foro di CO
Appellato
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 6 giugno 2025 ha proposto appello nei confronti di Parte_1
ed avverso la sentenza del 17 dicembre 2024 con cui il Tribunale di CO, in Controparte_1 funzione di giudice del lavoro, aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento commitato da essa
Società al predetto dipendente, ordinandone la reintegrazione nel posto di lavoro, quindi l'aveva condannata al pagamento in favore del medesimo dell'indennità pari alla retribuzione globale di fatto entro il limite massimo delle 12 mensilità, ontre accessori di legge, detratto quanto percepito come dipendente della Ditta NI GI, ed oltre spese di lite. Ha dedotto l'appellante l'errore del Tribunale in primo luogo nel ritenere che la pec inoltrata il 28 agosto 2023 dal difensore del lavoratore fosse idonea ad impedire la decadenza dall'impugnativa del licenziamento, ad onta del fatto che il documento digitale ad essa allegato, come scansione cartacea di una lettera, non era stato sottoscritto, dunque era privo di efficacia probatoria;
nel merito, ha censurato l'omesso ed in ogni caso l'errato esame della documentazione acquisista agli atti (docc. 9, 10, 11, 12, 20 e 21) da cui emergeva incontrovertibilmente che non aveva ceduto alcun ramo d'azienda Parte_1
(relativo alla stazione di servizio sub iudice sita in NO) ma aveva chiuso detta stazione a seguito delle vicende giudiziarie intercorse con SACAT S.r.l., affittuaria del terreno di proprietà del
Comune di NO su cui era stato istallato l'impianto carburanti, la quale in data 8 aprile 2022 aveva comunicato l'intenzione di non rinnovare il contratto di sublocazione del terreno ed aveva notificato l'intimazione di liberare l'immobile e di seguito (4 agosto 2023) lo sfratto per finita locazione, così da pervenire in data 12 settembre 2023 alla riconsegna del terreno in questione, in forza di ordinanza ex art. 474 c.p.c., senza che in tale vicenda potessero ravvisarsi gli estremi del trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c; ha dedotto che l'obbligo di repêchage non era stato violato per effetto delle assunzioni con contratti a tempo determinato avvenute poco prima del licenziamento;
che l'affitto a di quattro rami di azienda, a far data dall'1 settembre Controparte_2
2023, con conseguente cessione di ventuno contratti di lavoro (pari al numero degli occupati nelle corrispondenti stazioni di servizio) rivelava l'impossibilità di ricollocare i dipendenti addetti alla stazione di NO, non essendo state effettuate dopo il licenziamento altre assunzioni a tempo indeterminato presso le altre stazioni, al completo di personale. Infine, l'appellante ha criticato la scelta del Tribunale di non integrare ex art.213 c.p.c. la richiesta di informazioni agli Enti previdenziali onde chiarire se dal 31 luglio 2024 vi fossero state eventuali offerte di lavoro rifiutate da . L'appellante ha chiesto, pertanto, in riforma della sentenza di primo grado, Controparte_1 rigettarsi la domanda attorea con vittoria di spese di lite o, in subordine, dichiararsi comunque risolto il rapporto di lavoro tra le parti e ridursi l'indennità risarcitoria al minimo di legge, in ogni caso tenendo conto dell'aliunde perceptum e/o percipiendum, anche in considerazione della condotta tenuta dal lavoratore in epoca successiva al licenziamento e delle potenzialità del medesimo di trovare una nuova occupazione.
Allo scadere dei termini assegnati alle parti per il deposito di note illustrative ai sensi dell'art.127 ter cpc, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo, il Collegio non ritiene di discostarsi dalla valutazione del Tribunale inerente all'idoneità della pec, inoltrata il 28 agosto 2023 dal difensore dell'originario ricorrente, ad impedire la decadenza dall'impugnativa del licenziamento ex art. 6 della legge n. 604/1966.
In proposito, giova richiamare il chiaro orientamento ratificato dalla Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 18529 dell'8 luglio 2024, in seno alla cui motivazione si evidenzia che è ben possibile impugnare un licenziamento tramite una PEC, anche nell'ipotesi in cui l'atto spedito sia in formato word, la questione della cui modificabilità “….è in ogni caso priva di rilevanza nel caso che si tratta, posto che nella causa, come già detto, non è stata mai contestata l'autenticità del documento pervenuto tramite PEC, né il suo contenuto o la sua corrispondenza all'originale spedito dall'avvocato ma solo l'astratta e formale conformità del documento al modello legale descritto dal d.lgs. 82/2015….”. La Suprema Corte ha pure riconosciuto che in materia di licenziamento sia idonea ad integrare l'atto scritto la semplice mail non sottoscritta;
a tal fine la citata pronuncia richiama altra sentenza n. 29753/2017 in cui “…. questa Corte ha già chiarito, con principio relativo all'interpretazione dell'articolo 2 della legge 604/1996 ma estensibile alle clausole contrattuali di analogo tenore, che il requisito della comunicazione per iscritto del licenziamento deve ritenersi assolto, in assenza della previsione di modalità specifiche, con qualunque modalità che comporti la trasmissione al destinatario del documento scritto nella sua materialità (in termini: Cassazione civile, sez. lav., 05/11/2007, n. 23061)”. 12.- Inoltre, quanto alla mancanza della sottoscrizione, può essere richiamato il costante insegnamento giurisprudenziale (pure applicato in materia di licenziamento da Cass. 12106 del 16/05/2017)
“secondo cui la produzione in giudizio di una scrittura, priva di firma da parte di chi avrebbe dovuto sottoscriverla, equivale a sottoscrizione, a condizione che tale produzione avvenga - appunto - ad opera della parte stessa (cfr., ex aliis, Cass. n. 13548/06; Cass. n. 3810/04; Cass. n.
2826/2000)”. Alla luce di tali risalenti principi, la Suprema Corte ribadisce che non possa sensatamente contestarsi l'idoneità della PEC (Posta Elettronica Certificata) di un avvocato ad impugnare un licenziamento mediante invio di un documento informatico in formato word, poiché in tal caso assume rilevanza che la PEC contenente detto file - pacificamente recante la contestazione del licenziamento per giusta causa - sia stata spedita dal legale del lavoratore e formulata negli univoci termini di una impugnazione del licenziamento allegato alla medesima
PEC.
Tanto chiarito, oltre ogni considerazione circa l'effettiva natura del negozio in forza del quale
è rientrato nella disponibilità della SACAT S.r.l il terreno di proprietà del di NO, su CP_3 cui era stato istallato l'impianto carburanti presso il quale prestava servizio l'originario ricorrente, gli esiti dell'istruttoria svolta in primo grado non sorreggono adeguatamente l'assunto datoriale in ordine all'assolvimento dell'obbligo di repechage.
Ed infatti, i testi escussi (cfr. dich. di e ) hanno riferito che i Testimone_1 Testimone_2 dipendenti addetti ad ognuna delle stazioni di servizio spesso venivano spostati in altra stazione, ad esempio per sopperire alle assenze per ferie o per permessi;
ciò consente di affermare che la stazione di servizio di NO abbia costituito una mera articolazione del più ampio complesso unitario aziendale facente capo alla appellante e che la chiusura della stessa, seppure Pt_2 effettiva, non possa costituire ex se giustificato motivo oggettivo di licenziamento, in difetto di sufficienti elementi di specifica e concreta valenza, che detta Società aveva l'onere di offrire al vaglio del giudicante, onde dimostrare l'impossibilità di un utile impiego del lavoratore presso una delle restanti articolazioni.
In definitiva, a fondamento della declaratoria di illegittimità dell'impugnato recesso vi è il rischio della mancata prova a carico della datrice di lavoro, circa l'effettiva e concreta organizzazione e distribuzione delle risorse umane presso ognuna delle stazioni di servizio costituenti parti integranti l'unica azienda. Non è, invero, a tal fine sufficiente la documentazione acquisita agli atti, poiché i contenuti del LUL non rivelano nulla in ordine alle reali dimensioni delle singole unità produttive, e soprattutto in ordine al concreto ed effettivo sistema di turnazione e di avvicendamento degli addetti ai distributori di carburante dislocati presso i diversi territori;
altrettanto insufficienti a soddifare siffatta esigenza probatoria appiono sul punto le imprecise e vaghe dichiarazioni dei testi.
Infine, con riferimento all'istanza di integrazione delle informazioni fornite dagli Enti previdenziali circa la determinazione dell'aliunde percipiendum, ritiene il Collegio che la stessa, formulata in termini alquanto generici e dubitativi, appare puramente esplorativa, laddove sarebbe stato onere della parte datoriale – rimasto anch'esso del tutto non assolto – dimostrare in maniera concreta e specifica in quali occasioni il lavoratore si sarebbe rifiutato di aderire a determinate e serie proposte lavorative, integrando in tal modo quel contegno negligente ed inerte, tale da giustificare la riduzione del quantum liquidato da Tribunale a titolo risarcitorio.
Alla stregua dei suesposti argomenti, la sentenza di prio grado può essere integralmente confermata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo
P.Q.M.
La Corte così provvede:1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna la appellante al pagamento delle spese del grado, liquidandole in favore di Pt_2 Controparte_1 in euro 3.500,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e
CNPAF nella misura di legge;
3) dichiara la ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione
CO, 11 settembre 2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
Riunita in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc, allo scadere dei termini per il deposito delle note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 175 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2025
TRA in persona del legale rappresentante, rappr.ta e difesa per procura alle Parte_1 liti in atti dall'Avv. Agostino Cianciulli del Foro di CO
LL
, rappr.to e difeso per procura alle liti in atti dall'Avv. Paolo Controparte_1
Campanati del Foro di CO
Appellato
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 6 giugno 2025 ha proposto appello nei confronti di Parte_1
ed avverso la sentenza del 17 dicembre 2024 con cui il Tribunale di CO, in Controparte_1 funzione di giudice del lavoro, aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento commitato da essa
Società al predetto dipendente, ordinandone la reintegrazione nel posto di lavoro, quindi l'aveva condannata al pagamento in favore del medesimo dell'indennità pari alla retribuzione globale di fatto entro il limite massimo delle 12 mensilità, ontre accessori di legge, detratto quanto percepito come dipendente della Ditta NI GI, ed oltre spese di lite. Ha dedotto l'appellante l'errore del Tribunale in primo luogo nel ritenere che la pec inoltrata il 28 agosto 2023 dal difensore del lavoratore fosse idonea ad impedire la decadenza dall'impugnativa del licenziamento, ad onta del fatto che il documento digitale ad essa allegato, come scansione cartacea di una lettera, non era stato sottoscritto, dunque era privo di efficacia probatoria;
nel merito, ha censurato l'omesso ed in ogni caso l'errato esame della documentazione acquisista agli atti (docc. 9, 10, 11, 12, 20 e 21) da cui emergeva incontrovertibilmente che non aveva ceduto alcun ramo d'azienda Parte_1
(relativo alla stazione di servizio sub iudice sita in NO) ma aveva chiuso detta stazione a seguito delle vicende giudiziarie intercorse con SACAT S.r.l., affittuaria del terreno di proprietà del
Comune di NO su cui era stato istallato l'impianto carburanti, la quale in data 8 aprile 2022 aveva comunicato l'intenzione di non rinnovare il contratto di sublocazione del terreno ed aveva notificato l'intimazione di liberare l'immobile e di seguito (4 agosto 2023) lo sfratto per finita locazione, così da pervenire in data 12 settembre 2023 alla riconsegna del terreno in questione, in forza di ordinanza ex art. 474 c.p.c., senza che in tale vicenda potessero ravvisarsi gli estremi del trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c; ha dedotto che l'obbligo di repêchage non era stato violato per effetto delle assunzioni con contratti a tempo determinato avvenute poco prima del licenziamento;
che l'affitto a di quattro rami di azienda, a far data dall'1 settembre Controparte_2
2023, con conseguente cessione di ventuno contratti di lavoro (pari al numero degli occupati nelle corrispondenti stazioni di servizio) rivelava l'impossibilità di ricollocare i dipendenti addetti alla stazione di NO, non essendo state effettuate dopo il licenziamento altre assunzioni a tempo indeterminato presso le altre stazioni, al completo di personale. Infine, l'appellante ha criticato la scelta del Tribunale di non integrare ex art.213 c.p.c. la richiesta di informazioni agli Enti previdenziali onde chiarire se dal 31 luglio 2024 vi fossero state eventuali offerte di lavoro rifiutate da . L'appellante ha chiesto, pertanto, in riforma della sentenza di primo grado, Controparte_1 rigettarsi la domanda attorea con vittoria di spese di lite o, in subordine, dichiararsi comunque risolto il rapporto di lavoro tra le parti e ridursi l'indennità risarcitoria al minimo di legge, in ogni caso tenendo conto dell'aliunde perceptum e/o percipiendum, anche in considerazione della condotta tenuta dal lavoratore in epoca successiva al licenziamento e delle potenzialità del medesimo di trovare una nuova occupazione.
Allo scadere dei termini assegnati alle parti per il deposito di note illustrative ai sensi dell'art.127 ter cpc, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo, il Collegio non ritiene di discostarsi dalla valutazione del Tribunale inerente all'idoneità della pec, inoltrata il 28 agosto 2023 dal difensore dell'originario ricorrente, ad impedire la decadenza dall'impugnativa del licenziamento ex art. 6 della legge n. 604/1966.
In proposito, giova richiamare il chiaro orientamento ratificato dalla Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 18529 dell'8 luglio 2024, in seno alla cui motivazione si evidenzia che è ben possibile impugnare un licenziamento tramite una PEC, anche nell'ipotesi in cui l'atto spedito sia in formato word, la questione della cui modificabilità “….è in ogni caso priva di rilevanza nel caso che si tratta, posto che nella causa, come già detto, non è stata mai contestata l'autenticità del documento pervenuto tramite PEC, né il suo contenuto o la sua corrispondenza all'originale spedito dall'avvocato ma solo l'astratta e formale conformità del documento al modello legale descritto dal d.lgs. 82/2015….”. La Suprema Corte ha pure riconosciuto che in materia di licenziamento sia idonea ad integrare l'atto scritto la semplice mail non sottoscritta;
a tal fine la citata pronuncia richiama altra sentenza n. 29753/2017 in cui “…. questa Corte ha già chiarito, con principio relativo all'interpretazione dell'articolo 2 della legge 604/1996 ma estensibile alle clausole contrattuali di analogo tenore, che il requisito della comunicazione per iscritto del licenziamento deve ritenersi assolto, in assenza della previsione di modalità specifiche, con qualunque modalità che comporti la trasmissione al destinatario del documento scritto nella sua materialità (in termini: Cassazione civile, sez. lav., 05/11/2007, n. 23061)”. 12.- Inoltre, quanto alla mancanza della sottoscrizione, può essere richiamato il costante insegnamento giurisprudenziale (pure applicato in materia di licenziamento da Cass. 12106 del 16/05/2017)
“secondo cui la produzione in giudizio di una scrittura, priva di firma da parte di chi avrebbe dovuto sottoscriverla, equivale a sottoscrizione, a condizione che tale produzione avvenga - appunto - ad opera della parte stessa (cfr., ex aliis, Cass. n. 13548/06; Cass. n. 3810/04; Cass. n.
2826/2000)”. Alla luce di tali risalenti principi, la Suprema Corte ribadisce che non possa sensatamente contestarsi l'idoneità della PEC (Posta Elettronica Certificata) di un avvocato ad impugnare un licenziamento mediante invio di un documento informatico in formato word, poiché in tal caso assume rilevanza che la PEC contenente detto file - pacificamente recante la contestazione del licenziamento per giusta causa - sia stata spedita dal legale del lavoratore e formulata negli univoci termini di una impugnazione del licenziamento allegato alla medesima
PEC.
Tanto chiarito, oltre ogni considerazione circa l'effettiva natura del negozio in forza del quale
è rientrato nella disponibilità della SACAT S.r.l il terreno di proprietà del di NO, su CP_3 cui era stato istallato l'impianto carburanti presso il quale prestava servizio l'originario ricorrente, gli esiti dell'istruttoria svolta in primo grado non sorreggono adeguatamente l'assunto datoriale in ordine all'assolvimento dell'obbligo di repechage.
Ed infatti, i testi escussi (cfr. dich. di e ) hanno riferito che i Testimone_1 Testimone_2 dipendenti addetti ad ognuna delle stazioni di servizio spesso venivano spostati in altra stazione, ad esempio per sopperire alle assenze per ferie o per permessi;
ciò consente di affermare che la stazione di servizio di NO abbia costituito una mera articolazione del più ampio complesso unitario aziendale facente capo alla appellante e che la chiusura della stessa, seppure Pt_2 effettiva, non possa costituire ex se giustificato motivo oggettivo di licenziamento, in difetto di sufficienti elementi di specifica e concreta valenza, che detta Società aveva l'onere di offrire al vaglio del giudicante, onde dimostrare l'impossibilità di un utile impiego del lavoratore presso una delle restanti articolazioni.
In definitiva, a fondamento della declaratoria di illegittimità dell'impugnato recesso vi è il rischio della mancata prova a carico della datrice di lavoro, circa l'effettiva e concreta organizzazione e distribuzione delle risorse umane presso ognuna delle stazioni di servizio costituenti parti integranti l'unica azienda. Non è, invero, a tal fine sufficiente la documentazione acquisita agli atti, poiché i contenuti del LUL non rivelano nulla in ordine alle reali dimensioni delle singole unità produttive, e soprattutto in ordine al concreto ed effettivo sistema di turnazione e di avvicendamento degli addetti ai distributori di carburante dislocati presso i diversi territori;
altrettanto insufficienti a soddifare siffatta esigenza probatoria appiono sul punto le imprecise e vaghe dichiarazioni dei testi.
Infine, con riferimento all'istanza di integrazione delle informazioni fornite dagli Enti previdenziali circa la determinazione dell'aliunde percipiendum, ritiene il Collegio che la stessa, formulata in termini alquanto generici e dubitativi, appare puramente esplorativa, laddove sarebbe stato onere della parte datoriale – rimasto anch'esso del tutto non assolto – dimostrare in maniera concreta e specifica in quali occasioni il lavoratore si sarebbe rifiutato di aderire a determinate e serie proposte lavorative, integrando in tal modo quel contegno negligente ed inerte, tale da giustificare la riduzione del quantum liquidato da Tribunale a titolo risarcitorio.
Alla stregua dei suesposti argomenti, la sentenza di prio grado può essere integralmente confermata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo
P.Q.M.
La Corte così provvede:1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna la appellante al pagamento delle spese del grado, liquidandole in favore di Pt_2 Controparte_1 in euro 3.500,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e
CNPAF nella misura di legge;
3) dichiara la ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione
CO, 11 settembre 2025
Il Consigliere rel. Il Presidente