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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 03/06/2025, n. 804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 804 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. 904/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, nelle persone dei magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Anna Bora Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello sopra rubricata;
promossa da
(C.F.: ); Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Giaccaglia, con Studio sito in Ancona,
Piazza del Plebiscito n. 2, ivi elettivamente domiciliato;
APPELLANTE contro
(C.F.: ); Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Pazzaglia, nonché ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giancarlo Catani in Jesi (AN), via S.
Francesco, 1;
APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE
pagina 1 di 7 OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 763/2023 del Tribunale di ANCONA pubblicata il 29.6.2023.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “In Via pregiudiziale e cautelare: sospendere l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata ex art. 283 c.p.c. ravvisando nell'opposizione del Sig. nella situazione dello stesso e nel rischio di Pt_1 insolvenza della convenuta i presupposti per l'adozione del provvedimento di inibitoria degli effetti della sentenza di primo grado.
Nel Merito: Riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto, dichiarare che nulla
è più dovuto dal sig. alla Sig.ra in Parte_1 Parte_2 virtù delle disposizioni testamentarie della sig.ra o per fatti da Persona_1 queste derivati.
Oneri e spese di lite di entrambi i gradi di giudizio interamente rifusi”.
Per l'appellata - appellante incidentale: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di
Ancona, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa,
1) in via preliminare, revocare il provvedimento in data 21.2.2024-1.3.2024
2) in via principale, respingere l'appello ex adverso proposto in quanto infondato
e comunque indimostrato
3) in accoglimento dell'appello incidentale, anche condizionato, così provvedere:
a) accertare e dichiarare il sig. tenuto a rimborsare alla sig.ra Parte_1
gli importi per spese per c.d. disturbo e cura gatti, Controparte_1 pari a €.9.000,00 oltre in ipotesi ad €.48.000,00, ovvero nella diversa misura comunque ritenuta di giustizia, ove occorra in via equitativa, nonché per le spese per la casa, pari ad € 2.508,00, nonché per oneri condominiali, pari a complessivi
€ 25.261,21 salvo errori e/o omissioni, ovvero nella diversa misura comunque ritenuta di giustizia;
b) per l'effetto, condannare il sig. a corrispondere alla sig.ra Parte_1
le relative somme, oltre interessi e rivalutazione Controparte_1 monetaria come per legge.
Con vittoria di spese e compensi anche del presente grado di giudizio”.
FATTI DI CAUSA
pagina 2 di 7 Con atto di citazione ritualmente notificato, Controparte_1 conveniva dinanzi al Tribunale di Ancona il Sig. per ottenere da Parte_1 quest'ultimo il rimborso delle somme, asseritamente a lei dovute a vario titolo
(spese da “disturbo e cura gatti”, spese per la casa, oneri condominiali), in ossequio alle disposizioni testamentarie dettate dalla sig.ra con Parte_3 testamento olografo pubblicato in data 2.3.2004 (repertorio n. 39.567 - fascicolo n. 10.387, Notaio . Persona_2
Il convenuto si costituiva in giudizio, opponendosi alle richieste Parte_1 di pagamento avanzate dalla sig.ra - in quanto prive di riscontro CP_1 probatorio e, comunque, infondate - e chiedendo il rigetto di tutte le domande attoree.
Il Tribunale di Ancona, espletata l'istruttoria, in parziale accoglimento della domanda spiegata dall'attrice, condannava il a versare in favore della Pt_1 la somma di €.18.000,00, oltre interessi dal 22.12.2017 all'effettivo CP_1 soddisfo, con condanna del soccombente alla refusione - in favore della controparte - delle spese di lite.
In particolare, il giudicante osservava che, come poteva agevolmente desumersi dalla lettura dell'atto di ultima volontà, la de cuius aveva destinato il 15% del ricavato della vendita del cd. “appartamento grande” a copertura delle ulteriori spese della casa sostenute dalla al fine di garantire una vita tranquilla CP_1 ai gatti della defunta, riconoscendo, pertanto, in favore della stessa la somma di
€.18.000,00, in forza del sublegato predetto.
Avverso la richiamata sentenza ha proposto appello chiedendo il Parte_1 rigetto di tutte le domande avanzate dall'attrice, alla quale nulla spetterebbe in virtù delle disposizioni testamentarie della sig.ra - o per fatti da Persona_1 queste derivati.
, ritualmente costituitasi, ha chiesto di dichiarare Controparte_1 inammissibile l'avverso gravame e, comunque, di rigettarlo nel merito e ha formulato appello incidentale, per ottenere le ulteriori somme chieste in primo grado e non riconosciute dal Tribunale.
In data 21.5.2025, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni pagina 3 di 7 rassegnate dalle parti e trascritte in epigrafe, a seguito di assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appellante, con un unico motivo di gravame - articolato in più punti salienti - censura la gravata sentenza nella parte in cui il Tribunale afferma che la somma richiesta dall'attrice - pari al 15% del ricavato della vendita del cd. “appartamento grande”, destinata dalla testatrice a copertura delle “ulteriori spese della casa” - non sarebbe stata contestata dall'odierno appellante.
In proposito, il evidenzia di avere espressamente contestato l'importo di Pt_1
€.18.000,00, precisando che tale somma, in realtà, era stata già utilizzata e - anzi - completamente assorbita dalle spese sostenute per la casa, avendo dimostrato che, per adempiere al proprio compito, assegnatogli dalla de cuius nell'atto di ultima volontà, aveva sostenuto “spese per la casa” pari a complessivi
€.23.194,50, superando ampiamente la somma di €.18.000,00, pari al 15% del ricavato della vendita dell'appartamento “grande”.
L'appellata, con la propria impugnazione incidentale, invece, censura la pronuncia gravata laddove - oltre all'importo di €.18.000,00 - non le ha riconosciuto alcunché, in particolare a titolo di rimborso per le spese di cura e mantenimento dei gatti, nonostante il raggiungimento della piena prova sull'an, a seguito delle risultanze dell'istruttoria orale (che avrebbero confermato la presenza in vita di alcuni gatti fino al 2017), ben potendo il Tribunale fare ricorso - per la determinazione del quantum debeatur - a criteri equitativi;
lamenta, inoltre,
l'ingiusta esclusione del rimborso delle spese condominiali - relative agli oneri ordinari e straordinari del cd. “appartamento piccolo” - e, soprattutto, del rimborso delle spese per i lavori di ristrutturazione di n. 6 finestre dell'appartamento “grande”.
Le due impugnazioni - principale e incidentale - vanno esaminate congiuntamente, avendo ad oggetto identiche questioni di fatto e di diritto.
Preliminarmente, si deve riscontrare la tempestiva contestazione - da parte del
- rispetto alla spettanza dell'ulteriore importo di €.18.000,00, nella Pt_1 propria comparsa di costituzione nel procedimento di primo grado, nella quale il pagina 4 di 7 convenuto - odierno appellante - ha eccepito che tale somma era stata già utilizzata e completamente assorbita dalle spese della casa.
Ed invero, in convenuto ha dimostrato (offrendo la prova dei relativi pagamenti) di aver versato - per oneri condominiali già deliberati alla data della vendita, per mediazione immobiliare, per la pratica edilizia in sanatoria dell'immobile - che risultava irregolare - una somma complessiva pari ad €.23.194,50.
Inoltre, quanto sostenuto dall'appellante è avvalorato dal tenore letterale delle disposizioni del testamento de quo, dalle quali non è possibile evincere che spetti alla sig.ra un'ulteriore somma (pari al 15%) del prezzo di vendita CP_1 dell'appartamento “grande”.
La sig.ra in forza delle disposizioni di ultima volontà della defunta, ha CP_1 potuto beneficiare del lascito testamentario rappresentato dall'appartamento c.d.
“piccolo”, per “seguire l'andamento della casa e consentire l'accesso alle persone addette alle pulizie e alla cura dei gatti (…)”, non residuandole ulteriori spettanze in forza della volontà della testatrice desumibile agli atti.
D'altronde, con sentenza n. 176/2016 (emessa nel procedimento n. 1133/2009
R.G., pendente tra le medesime parti), non impugnata e, dunque, passata in giudicato, la Corte d'Appello di Ancona ha statuito che le disposizioni testamentarie relative alla sig.ra e al sig. devono qualificarsi CP_1 Pt_1 come “legati”, mentre la disposizione con la quale la testatrice ha lasciato al sig. tutti i propri risparmi, affinché provvedesse a versare alla e alle Pt_1 CP_1 persone della casa quanto necessario per le spese di casa e per il loro disturbo, deve - invece - qualificarsi come “sublegato”, ai sensi dell'art. 662 c.c.
Nella stessa pronuncia, inoltre, la Corte ha affermato che “il risulta Pt_1 adempiente in merito alle prestazioni monetarie in favore della non CP_1 avendo questa fornita documentazione circa le spese sostenute, onde è impossibile stabilire se quanto prestato dal fosse insufficiente per l'esatto Pt_1 adempimento della sua obbligazione”.
Ne consegue che le ulteriori domande (reiterate dall'appellante incidentale in questa sede) sono coperte dal giudicato: questa Corte, sempre nella richiamata sentenza, scrive: “Quanto alle prestazioni monetarie, a fronte della prova dei
pagina 5 di 7 versamenti effettuati dal debitore, non è stata fornita l'ulteriore prova, da parte del creditore, dell'insufficienza degli stessi”.
Pertanto, sulla base del compendio probatorio acquisito nel giudizio di prime cure e nel procedimento inter partes, definito con la richiamata pronuncia n.
176/2016, deve ritenersi provato (e, comunque, non più sindacabile, in quanto coperto dal giudicato) che nulla è dovuto dal sig. alla sig.ra Parte_1
, in virtù delle ultime volontà della defunta Controparte_1 Per_1
[...]
Ogni ulteriore questione resta assorbita dalle considerazioni che precedono.
Le spese del presente grado e quelle afferenti al primo grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellata - appellante incidentale Controparte_1
e vengono liquidate come da dispositivo (escluso l'importo relativo alla
[...] voce “istruttoria/trattazione”, per quanto attiene al presente grado, in mancanza della relativa attività processuale); in ragione della bassa complessità della lite, e dell'assenza di contrasto giurisprudenziale in subiecta materia, risulta opportuna l'applicazione delle predette spese ai valori minimi.
All'integrale rigetto dell'appello incidentale proposto da Controparte_1 consegue, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13 comma 1
[...] quater, il versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale proposto da Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Ancona n. 763/2023, disattesa ogni
[...] diversa domanda, eccezione e deduzione:
- accoglie l'appello principale e rigetta l'appello incidentale;
- condanna alla refusione - in favore di Controparte_1 Parte_1
- delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che si liquidano - quanto al
[...] primo grado - in complessivi €.2.540,00 per compensi professionali e - quanto al presente grado - in complessivi €.1.984,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per pagina 6 di 7 legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento - da parte dell'appellante incidentale - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 28.5.2025.
Il Consigliere Estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Guido Federico
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, nelle persone dei magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Anna Bora Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello sopra rubricata;
promossa da
(C.F.: ); Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Giaccaglia, con Studio sito in Ancona,
Piazza del Plebiscito n. 2, ivi elettivamente domiciliato;
APPELLANTE contro
(C.F.: ); Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Pazzaglia, nonché ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giancarlo Catani in Jesi (AN), via S.
Francesco, 1;
APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE
pagina 1 di 7 OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 763/2023 del Tribunale di ANCONA pubblicata il 29.6.2023.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “In Via pregiudiziale e cautelare: sospendere l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata ex art. 283 c.p.c. ravvisando nell'opposizione del Sig. nella situazione dello stesso e nel rischio di Pt_1 insolvenza della convenuta i presupposti per l'adozione del provvedimento di inibitoria degli effetti della sentenza di primo grado.
Nel Merito: Riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto, dichiarare che nulla
è più dovuto dal sig. alla Sig.ra in Parte_1 Parte_2 virtù delle disposizioni testamentarie della sig.ra o per fatti da Persona_1 queste derivati.
Oneri e spese di lite di entrambi i gradi di giudizio interamente rifusi”.
Per l'appellata - appellante incidentale: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di
Ancona, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa,
1) in via preliminare, revocare il provvedimento in data 21.2.2024-1.3.2024
2) in via principale, respingere l'appello ex adverso proposto in quanto infondato
e comunque indimostrato
3) in accoglimento dell'appello incidentale, anche condizionato, così provvedere:
a) accertare e dichiarare il sig. tenuto a rimborsare alla sig.ra Parte_1
gli importi per spese per c.d. disturbo e cura gatti, Controparte_1 pari a €.9.000,00 oltre in ipotesi ad €.48.000,00, ovvero nella diversa misura comunque ritenuta di giustizia, ove occorra in via equitativa, nonché per le spese per la casa, pari ad € 2.508,00, nonché per oneri condominiali, pari a complessivi
€ 25.261,21 salvo errori e/o omissioni, ovvero nella diversa misura comunque ritenuta di giustizia;
b) per l'effetto, condannare il sig. a corrispondere alla sig.ra Parte_1
le relative somme, oltre interessi e rivalutazione Controparte_1 monetaria come per legge.
Con vittoria di spese e compensi anche del presente grado di giudizio”.
FATTI DI CAUSA
pagina 2 di 7 Con atto di citazione ritualmente notificato, Controparte_1 conveniva dinanzi al Tribunale di Ancona il Sig. per ottenere da Parte_1 quest'ultimo il rimborso delle somme, asseritamente a lei dovute a vario titolo
(spese da “disturbo e cura gatti”, spese per la casa, oneri condominiali), in ossequio alle disposizioni testamentarie dettate dalla sig.ra con Parte_3 testamento olografo pubblicato in data 2.3.2004 (repertorio n. 39.567 - fascicolo n. 10.387, Notaio . Persona_2
Il convenuto si costituiva in giudizio, opponendosi alle richieste Parte_1 di pagamento avanzate dalla sig.ra - in quanto prive di riscontro CP_1 probatorio e, comunque, infondate - e chiedendo il rigetto di tutte le domande attoree.
Il Tribunale di Ancona, espletata l'istruttoria, in parziale accoglimento della domanda spiegata dall'attrice, condannava il a versare in favore della Pt_1 la somma di €.18.000,00, oltre interessi dal 22.12.2017 all'effettivo CP_1 soddisfo, con condanna del soccombente alla refusione - in favore della controparte - delle spese di lite.
In particolare, il giudicante osservava che, come poteva agevolmente desumersi dalla lettura dell'atto di ultima volontà, la de cuius aveva destinato il 15% del ricavato della vendita del cd. “appartamento grande” a copertura delle ulteriori spese della casa sostenute dalla al fine di garantire una vita tranquilla CP_1 ai gatti della defunta, riconoscendo, pertanto, in favore della stessa la somma di
€.18.000,00, in forza del sublegato predetto.
Avverso la richiamata sentenza ha proposto appello chiedendo il Parte_1 rigetto di tutte le domande avanzate dall'attrice, alla quale nulla spetterebbe in virtù delle disposizioni testamentarie della sig.ra - o per fatti da Persona_1 queste derivati.
, ritualmente costituitasi, ha chiesto di dichiarare Controparte_1 inammissibile l'avverso gravame e, comunque, di rigettarlo nel merito e ha formulato appello incidentale, per ottenere le ulteriori somme chieste in primo grado e non riconosciute dal Tribunale.
In data 21.5.2025, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni pagina 3 di 7 rassegnate dalle parti e trascritte in epigrafe, a seguito di assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appellante, con un unico motivo di gravame - articolato in più punti salienti - censura la gravata sentenza nella parte in cui il Tribunale afferma che la somma richiesta dall'attrice - pari al 15% del ricavato della vendita del cd. “appartamento grande”, destinata dalla testatrice a copertura delle “ulteriori spese della casa” - non sarebbe stata contestata dall'odierno appellante.
In proposito, il evidenzia di avere espressamente contestato l'importo di Pt_1
€.18.000,00, precisando che tale somma, in realtà, era stata già utilizzata e - anzi - completamente assorbita dalle spese sostenute per la casa, avendo dimostrato che, per adempiere al proprio compito, assegnatogli dalla de cuius nell'atto di ultima volontà, aveva sostenuto “spese per la casa” pari a complessivi
€.23.194,50, superando ampiamente la somma di €.18.000,00, pari al 15% del ricavato della vendita dell'appartamento “grande”.
L'appellata, con la propria impugnazione incidentale, invece, censura la pronuncia gravata laddove - oltre all'importo di €.18.000,00 - non le ha riconosciuto alcunché, in particolare a titolo di rimborso per le spese di cura e mantenimento dei gatti, nonostante il raggiungimento della piena prova sull'an, a seguito delle risultanze dell'istruttoria orale (che avrebbero confermato la presenza in vita di alcuni gatti fino al 2017), ben potendo il Tribunale fare ricorso - per la determinazione del quantum debeatur - a criteri equitativi;
lamenta, inoltre,
l'ingiusta esclusione del rimborso delle spese condominiali - relative agli oneri ordinari e straordinari del cd. “appartamento piccolo” - e, soprattutto, del rimborso delle spese per i lavori di ristrutturazione di n. 6 finestre dell'appartamento “grande”.
Le due impugnazioni - principale e incidentale - vanno esaminate congiuntamente, avendo ad oggetto identiche questioni di fatto e di diritto.
Preliminarmente, si deve riscontrare la tempestiva contestazione - da parte del
- rispetto alla spettanza dell'ulteriore importo di €.18.000,00, nella Pt_1 propria comparsa di costituzione nel procedimento di primo grado, nella quale il pagina 4 di 7 convenuto - odierno appellante - ha eccepito che tale somma era stata già utilizzata e completamente assorbita dalle spese della casa.
Ed invero, in convenuto ha dimostrato (offrendo la prova dei relativi pagamenti) di aver versato - per oneri condominiali già deliberati alla data della vendita, per mediazione immobiliare, per la pratica edilizia in sanatoria dell'immobile - che risultava irregolare - una somma complessiva pari ad €.23.194,50.
Inoltre, quanto sostenuto dall'appellante è avvalorato dal tenore letterale delle disposizioni del testamento de quo, dalle quali non è possibile evincere che spetti alla sig.ra un'ulteriore somma (pari al 15%) del prezzo di vendita CP_1 dell'appartamento “grande”.
La sig.ra in forza delle disposizioni di ultima volontà della defunta, ha CP_1 potuto beneficiare del lascito testamentario rappresentato dall'appartamento c.d.
“piccolo”, per “seguire l'andamento della casa e consentire l'accesso alle persone addette alle pulizie e alla cura dei gatti (…)”, non residuandole ulteriori spettanze in forza della volontà della testatrice desumibile agli atti.
D'altronde, con sentenza n. 176/2016 (emessa nel procedimento n. 1133/2009
R.G., pendente tra le medesime parti), non impugnata e, dunque, passata in giudicato, la Corte d'Appello di Ancona ha statuito che le disposizioni testamentarie relative alla sig.ra e al sig. devono qualificarsi CP_1 Pt_1 come “legati”, mentre la disposizione con la quale la testatrice ha lasciato al sig. tutti i propri risparmi, affinché provvedesse a versare alla e alle Pt_1 CP_1 persone della casa quanto necessario per le spese di casa e per il loro disturbo, deve - invece - qualificarsi come “sublegato”, ai sensi dell'art. 662 c.c.
Nella stessa pronuncia, inoltre, la Corte ha affermato che “il risulta Pt_1 adempiente in merito alle prestazioni monetarie in favore della non CP_1 avendo questa fornita documentazione circa le spese sostenute, onde è impossibile stabilire se quanto prestato dal fosse insufficiente per l'esatto Pt_1 adempimento della sua obbligazione”.
Ne consegue che le ulteriori domande (reiterate dall'appellante incidentale in questa sede) sono coperte dal giudicato: questa Corte, sempre nella richiamata sentenza, scrive: “Quanto alle prestazioni monetarie, a fronte della prova dei
pagina 5 di 7 versamenti effettuati dal debitore, non è stata fornita l'ulteriore prova, da parte del creditore, dell'insufficienza degli stessi”.
Pertanto, sulla base del compendio probatorio acquisito nel giudizio di prime cure e nel procedimento inter partes, definito con la richiamata pronuncia n.
176/2016, deve ritenersi provato (e, comunque, non più sindacabile, in quanto coperto dal giudicato) che nulla è dovuto dal sig. alla sig.ra Parte_1
, in virtù delle ultime volontà della defunta Controparte_1 Per_1
[...]
Ogni ulteriore questione resta assorbita dalle considerazioni che precedono.
Le spese del presente grado e quelle afferenti al primo grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellata - appellante incidentale Controparte_1
e vengono liquidate come da dispositivo (escluso l'importo relativo alla
[...] voce “istruttoria/trattazione”, per quanto attiene al presente grado, in mancanza della relativa attività processuale); in ragione della bassa complessità della lite, e dell'assenza di contrasto giurisprudenziale in subiecta materia, risulta opportuna l'applicazione delle predette spese ai valori minimi.
All'integrale rigetto dell'appello incidentale proposto da Controparte_1 consegue, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13 comma 1
[...] quater, il versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale proposto da Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Ancona n. 763/2023, disattesa ogni
[...] diversa domanda, eccezione e deduzione:
- accoglie l'appello principale e rigetta l'appello incidentale;
- condanna alla refusione - in favore di Controparte_1 Parte_1
- delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che si liquidano - quanto al
[...] primo grado - in complessivi €.2.540,00 per compensi professionali e - quanto al presente grado - in complessivi €.1.984,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per pagina 6 di 7 legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento - da parte dell'appellante incidentale - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 28.5.2025.
Il Consigliere Estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Guido Federico
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