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Sentenza 9 luglio 2024
Sentenza 9 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/07/2024, n. 3483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3483 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 5134/2023
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5134/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
CO
[...]
Controparte_2
CONVENUTO/I
Oggi 9 luglio 2024 ad ore 10.09 innanzi al dott. Cristiana Gaia Cosentino, sono comparsi:
Per 'avv. SALAMONE STEFANIA è presente la parte personalmente Parte_1
Per l'avv. TORO SALVATORE WALTER è presente personalmente la parte CO
Per e nessuno è comparso Controparte_2 Controparte_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note depositate e chiedono che la causa venga decisa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. Cristiana Gaia Cosentino
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristiana Gaia Cosentino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5134/2023 promossa da:
, (C.F. , nata a [...], il [...], elett. dom. Parte_1 C.F._1 in VIA E. BELLIA 35 PATERNO'; rappresentata e difesa dall'avv. SALAMONE STEFANIA giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
, (C.F. ), nato a [...], il [...], elett. dom. CO C.F._2 domiciliato in VIA TORINO 63 CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. TORO SALVATORE
WALTER giusta procura in atti.
, (C.F. ), nato a [...] il [...], e Controparte_2 C.F._3
, nato a [...] il [...], entrambi residenti in Controparte_2
Mascalucia, via G. Verdi n. 12 - contumaci
RESISTENTI
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
L'Avv. Rosaria Anna Borzì chiedeva la liquidazione dei compensi professionali dovuti per l'attività professionale svolta in favore di in nome proprio e in qualità di genitore CO
esercente la responsabilità genitoriale dei figli, allora minorenni, e . CP_2 Controparte_2
Premetteva che il le aveva conferito incarico professionale dopo aver sporto querela per il CP_1
pagina 2 di 8 tramite di altro professionista, al dott. e alla sua équipe (in servizio presso il P.O. Controparte_3
“Garibaldi Nesima” di Catania), denunciando grave negligenza, imprudenza ed imperizia, che avevano dato causa a lesioni neurologiche permanenti alla moglie all'esito di un Parte_2
intervento, per patologie oncologiche, avvenuto il 17.3.2015. Il procedimento penale, iscritto al n.
9224/2015 R.G.N.R., incardinato a seguito della predetta querela, si definiva con decreto di archiviazione del 22.7.2016. Sicchè, il sig. si determinava ad intraprendere un'azione CP_1 giudiziaria contro l' e contro i sanitari che ebbero in cura la Controparte_4
moglie, al fine di avanzare una richiesta risarcitoria per i danni scaturenti dalla responsabilità dei sanitari e della struttura stessa. l'avv. Borzì predisponeva e depositava, in data 3.10.2017, ricorso al Giudice Tutelare, per richiedere l'autorizzazione, in favore del sig. , n.q. di CP_1
amministratore di sostegno della moglie ad agire in giudizio a mezzo del predetto Parte_2
procuratore. Quindi, con provvedimento del 13.2.2018, il Giudice Tutelare concedeva al sig.
la predetta autorizzazione per agire in giudizio. Successivamente, l'avv. Borzì proponeva CP_1
in favore del sig. , in proprio e nella qualità esercente la potestà genitoriale sui figli minori, CP_1
ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo, ex art. 696-bis c.p.c., iscritto al n. 9171/2018 R.G. presso il Tribunale di Catania. Alla luce delle conclusioni della CTU, il sig. , in proprio e CP_1 nella qualità di genitore dei due figli minori, per il tramite dell'avv. Borzì, avanzava, in data
12.10.2020 una proposta transattiva, con la quale lo stesso richiedeva un risarcimento di €
950.000,00 oltre al pagamento delle spese legali e medico legali. Quindi, in data 13.01.2021,
l' avanzava una controproposta transattiva che, successivamente, veniva accettata dal sig. CP_4
, con il riconoscimento della somma complessiva di € 880.000,00 in favore del sig. CP_1 CP_1
e dei figli minori, incluse spese legali e di CTU. Pertanto, l'avv. Borzì provvedeva al
[...]
deposito del predetto verbale di conciliazione innanzi al Giudice Istruttore del procedimento per
ATP, all'udienza dell'01.03.2021; rilevato il raggiungimento dell'accordo transattivo tra le parti, il
G.I. dichiarava chiuso il procedimento di istruzione preventiva. Nelle more della stesura della scrittura privata di transazione, la ricorrente provvedeva al deposito del ricorso al Giudice Tutelare del Tribunale di Catania, - iscritto al n. 267/2021 V.G. – con il quale il sig. CO chiedeva, n.q. di genitore esercente la potestà sul minore , l'autorizzazione alla Controparte_2 sottoscrizione della transazione e all'incasso delle somme;
emesso in data 20.03.2021. Il
21.3.2021, l'Avv. Rosaria Anna Borzì trasmetteva all' l'accordo transattivo concordato. In CP_4
data 29.03.2021, le veniva comunicato la revoca del mandato difensivo da parte del sig. , CP_1
con invito a trasmettere la nota spese analitica di compensi dovuti. Nelle more, con deliberazione n. 960 dell'11.08.2021, l' disponeva la liquidazione, immediata, della complessiva somma CP_4
pagina 3 di 8 di € 840.000,00 in favore del sig. , in proprio e n.q. di genitore sul minore CO
, e del figlio , nonché il pagamento della somma complessiva CP_2 Controparte_2 di € 40.000,00 comprensivi di IVA, CPA e 15% forf. a titolo di spese legali per l'assistenza giudiziale e stragiudiziale, da suddividersi al 50% e distrarsi in favore dell'avv. Mario Luciano
Brancato e avv. Rosaria Anna Borzì, ovvero € 20.000,00, comprensiva degli oneri di legge, per ciascun professionista;
poiché il sig. non intendeva riconoscere ulteriori somme ai propri CP_1 difensori, in particolare, con riguardo alla ricorrente, riconosceva solo la somma ulteriore di euro
€ 8.000,00 (comprensivi di oneri e accessori di legge), non ritenuta congrua per l'attività espletata.
Sicchè, chiedeva: accertare e dichiarare che l'avv. Rosaria Anna Borzì ha svolto in favore dei sigg. , e l'attività giudiziale nei CO Controparte_2 Controparte_2 procedimenti n. 9171/2018 R.G., n. 1767/2015 V.G., n. 267/2021 V.G. e l'attività stragiudiziale che ha condotto all'accordo transattivo con l' e che pertanto la stessa Controparte_4 professionista ha diritto al compenso per l'attività giudiziale e stragiudiziale pari alla residua somma di € 85.349,31 (comprensiva di oneri di legge), o nella maggiore o minore somma che verrà ritenuta equa secondo giustizia;
per l'effetto condannare in solido i sigg. , CO
e al pagamento, in favore dell'avv. Rosaria Anna Controparte_2 Controparte_2
Borzì, della somma di € 85.349,31 (comprensiva di oneri di legge)oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo;
in subordine. accertare e dichiarare che l'attività professionale giudiziale per ATP, nel procedimento n. 9171/2018 R.G svolta dall'avv. Borzì in favore dei sigg. CP_1
, e , rientra nell'attività stragiudiziale che
[...] Controparte_2 Controparte_2 ha condotto all'accordo transattivo con l' svolta dalla stessa professionista, la Controparte_4 quale ha, pertanto, diritto al pagamento dei compensi per l'assistenza professionale giudiziale, relativamente ai procedimenti n. 1767/2015 V.G., n. 267/2021 V.G., e al pagamento dei compensi per la suddetta attività professionale stragiudiziale, per un importo residuo complessivo pari ad €
74.363,33 (comprensivo di oneri di legge), o nella maggiore o minore somma che verrà ritenuta equa secondo giustizia;
per l'effetto condannare in solido i sigg. , CO CP_2
e al pagamento della residua somma di € 74.363,33
[...] Controparte_2
(comprensivo di oneri di legge), oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo;
con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.
Si costituiva , il quale contestava in fatto ed in diritto la domanda avanzata con CO riguardo al quantum e chiedeva: il rigetto della domanda avanzata dalla ricorrente avv. Rosaria
Borzì in quanto infondata in fatto e diritto;
per l'effetto dichiarare che a fronte dell'intervenuto e di €20.000,00, inclusi accessori ed oneri fiscali e previdenziali, null'altro è dovuto da parte
pagina 4 di 8 resistente alla ricorrente. Condannarsi parte ricorrente ex art. 96 co. 1 e 3 c.p.c. Con vittoria dei compensi professionali oltre rimborso spese generali ed accessori nelle misure di Legge.
Nessuno si costituiva per e per che rimanevano Controparte_2 Controparte_2
contumaci, nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo.
Occorre, innanzitutto, osservare che il presente procedimento è soggetto al rito di cui all'art. 14
D.Lgs n. 150/2011, secondo l'ormai consolidato orientamento della Corte di Legittimità ( cfr Cass.
SSUU sent. n. n. 4485/2018, in seguito conformato anche da successive pronunzie, da ultimo anche Cass. Civ. sent. n. 2045/2019 “Tale indirizzo ha trovato, da ultimo, avallo anche nella sentenza di questa Corte n, 4485 del 2018, resa a Sezioni Unite, che -nel dirimere il contrasto sulla questione in esame, individuato con l'ordinanza interlocutoria di questa Sezione n. 13272/2017 - ha stabilito che le controversie di cui alla L. n. 794 del 1942, art. 28, introdotte sia ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., sia in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato, sono soggette al rito di cui al D.Lgs. n. 150 del
2011, art. 14, anche quando il cliente sollevi contestazioni riguardo all'esistenza del rapporto, alle prestazioni eseguite e, in genere, all'an debeatur . A seguito dell'introduzione del D.Lgs. n. 150 del
2011, art. 14, le controversie di cui alla L. n. 794 del 1942, art. 28, come sostituito dal citato
D.Lgs., possono essere introdotte con un ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., che dà luogo ad un procedimento sommario "speciale" disciplinato dal D.Lgs. n. 150 del 2011, artt. 3,4 e 14, o con il procedimento per decreto ingiuntivo ex artt. 633 c.p.c. e ss. (e l'eventuale opposizione si dovrebbe proporre ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. e ss. e nel relativo procedimento troverebbero applicazione gli artt. 648,649,653 e 654 c.p.c.), essendo, invece, esclusa la possibilità di introdurre l'azione sia con il rito di cognizione ordinaria e sia con quello del procedimento sommario ordinario codicistico, di cui agli artt. 702 bis c.p.c. e ss..”). Tale procedimento è stato sostituito dal procedimento di cui agli artt. 281 decies e segg. introdotti dalla D.Lgs. n.149/2022.
In linea generale, è noto che l'art. 2233 c.c. dispone che il compenso dovuto per le prestazioni d'opera intellettuale, se non è convenuto dalle parti e se non può essere stabilito secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene;
la norma pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso, attribuendo rilevanza, in primo luogo, alla convenzione intervenuta fra le parti e poi, esclusivamente in mancanza di quest'ultima ed in ordine successivo, alle tariffe ed agli usi e, infine, alla determinazione del giudice, mentre non operano i criteri di cui all'art. 36
Cost., comma 1, applicabili solo ai rapporti di lavoro subordinato (Cass. 25/1/2017, n. 1900; Cass.
04/06/2018, n. 14293).
pagina 5 di 8 Nella specie, non è oggetto di contestazione e risulta documentalmente dimostrato, che l'avv.
Borzì ha posto in essere l'attività professionale giudiziale e stragiudiziale connessa ai procedimenti suindicati.
Invero, in punto di diritto, i rimborsi ed i compensi previsti per le prestazioni stragiudiziali sono dovuti dal cliente anche se il professionista abbia prestato la sua opera in giudizio e sempre che tali prestazioni non siano connesse e complementari con quelle giudiziali, sì da costituirne il naturale completamento, nel qual caso compete al difensore unicamente il compenso per l'assistenza giudiziale, con le eventuali maggiorazioni previste per la complessità delle questioni giuridiche trattate e per l'importanza della causa, tenuto conto dei risultati del giudizio e dell'urgenza richiesta
(Cass. Civ., n.28855/21; si veda, Cass. Civ. n.28327/23, secondo cui, per l'attività stragiudiziale svolta nella vigenza dell'art. 18 del d.m. n. 55 del 2014 (anteriormente alle modifiche introdotte dall'art. 4, comma 1, d.m. n. 147 del 2022), il compenso professionale spettante all'avvocato è improntato al principio di onnicomprensività, potendosi procedere a una liquidazione separata per fasi o parti del medesimo affare solo se, in ragione della materia trattata, la fase o la parte dell'affare per cui è stata prestata l'attività stragiudiziale sia individuabile come autonoma;
sotto il profilo del rito processuale, si veda, Cass., sez. II, 4 dicembre 2009, n. 25675, secondo cui: “In tema di esercizio della professione forense, è da considerare prestazione giudiziale, ai fini della liquidazione delle competenze in base alla legge professionale 13 giugno
1942 n. 794 e della relativa tariffa in materia giudiziale, anche l'assistenza e l'attività svolta dal difensore, stragiudizialmente, per transigere una controversia, trattandosi di attività complementare e dipendente da quella per cui gli è stato conferito il mandato” ed anche, tra le altre, Cass., sez. II, 6 agosto 1997, n. 7223).
Nella specie, appare indubbio che l'attività stragiudiziale concernente la redazione dell'accordo transattivo appare strettamente connesso e dipendente all'accertamento tecnico preventivo di cui all'art.696 bis c.p.c., trattandosi dell'epilogo naturale di tale tipo di procedimento con lo scopo manifestato dal legislatore di coniare uno strumento deflattivo che favorisse, tramite la c.t.u., la conciliazione tra le parti nella materia concernente la responsabilità medica. Come avvenuto nella specie, in cui solo all'esito della c.t.u. espletata che ha accertato la responsabilità della struttura sanitaria convenuta, la ricorrente ha avanzato una proposta transattiva che si è poi definita con la controproposta della struttura sanitaria convenuta accettata dal in nome proprio e per CP_1
conto dei figli minori. Pertanto, non può ritenersi che la ricorrente abbia svolto una attività autonoma e svincolata dall'attività giudiziale svolta.
Con riguardo alla attività professionale svolta in favore di più parti, deve osservarsi che in tema di pagina 6 di 8 liquidazione degli onorari, l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha sempre diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, del d.m. n.
55 del 2014, variando, tuttavia, la misura del compenso standard su cui applicare le maggiorazioni in ragione dell'identità o della differenza tra le pretese dei diversi assistiti: nel caso in cui le istanze siano diverse, infatti, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti e del 10% dall'undicesimo al trentesimo;
se, invece, le pretese sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato nella precedente ipotesi (Cass. Civ., n.10367/2024, nella specie, la S.C. ha ricondotto all'art. 4, comma 2, d.m. 55 del 2014, il caso dell'avvocato che aveva assistito, in una causa di risarcimento danni, i congiunti della vittima di un incidente stradale, in ragione della differenza del quantum delle varie domande, connesse per identità del titolo). Infatti, l'art. 4 comma 2 del D.M. 55/14, come modificato dal D.M. 37/2018, prevede che: quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del
30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti.
Nella specie, per quanto concerne l'A.T.P., si è trattata di un'unica attività defensionale, quindi, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato secondo quanto indicato dal D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018, vigente all'epoca in cui alla ricorrente è stato revocato il mandato.
Ciò posto, tenuto conto dell'attività processuale espletata, del valore della controversia, non contestata, del risultato raggiunto, della complessità della materia trattata, del numero delle parti assistite e nei confronti di una pluralità di parti, alla luce delle tariffe forensi vigenti alla data del
29.03.2021, data in cui venne revocato il mandato alla ricorrente, e cioè il D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018, appare congrua la determinazione del compenso professionale, con riguardo al proc. n. 1767/2015 R.V.G. pari ad € 2.698,00; proc. n. 267/2021 R.V., pari ad euro
2.698,00, in favore di un unico soggetto per la relativa quota di pertinenza;
procedimento ex art. 696 bis cpc - R.G. n°9171/2018, tabella n.9, scaglione quarto: tenuto conto della decurtazione del
30% e dell'aumento del 30% per ciascuna parte processuale, appare congrua la somma di
€9.057,91. Nemmeno, d'altronde, con riguardo alla transazione intervenuta, si ritiene che si possa pagina 7 di 8 applicare l'art.4 comma 6 del D.M. 55/2014, alla luce del quale, nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, la liquidazione del compenso è di regola aumentato fino a un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale fermo quanto maturato per l'attività precedentemente svolta. Poiché, appare indubbio che nella procedura di
A.T.P., come peraltro evincibile dalla stessa tabella, non vi è alcuna fase decisionale. Sicchè, occorre fare riferimento alla fase istruttoria di cui appare una estrinsecazione, poiché in dipendenza di tale attività si è addivenuti ad una soluzione transattiva.
Ne deriva che, poiché la somma degli importi sopra determinati non supera quanto già ricevuto dalla ricorrente pari alla complessiva somma di euro 20.000,00, il ricorso va rigettato, a nulla rilevando quanto liquidato stragiudizialmente in favore di altro professionista che ha assistito il resistente, trattandosi di diverse attività professionali svolte per tipo ed entità.
Non sussistono i presupposti per accogliere la domanda ex art.96 c.p.c., non ravvisandosi condotte abusive del processo.
Stante la soccombenza, parte ricorrente deve essere condannata a rifondere le spese processuali sostenute da parte resistente costituitasi che si liquidano, tenuto conto del valore della controversia, tabella n.2, terzo scaglione del D.M. 55/2014, decurtato della metà per la bassa complessità e della fase istruttoria non espletata, nella complessiva somma di euro 1.698,50 per compensi, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, previa dichiarazione di contumacia di e : Controparte_2 Controparte_2
- rigetta il ricorso depositato il 13.04.2023 dall'Avv. Borzì Rosaria Anna;
- condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte resistente costituitasi delle spese processuali pari alla complessiva somma di euro 1.698,50 per compensi, oltre spese generali
(15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Verbale chiuso alle ore 10.15.
IL GIUDICE
Dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino
pagina 8 di 8
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5134/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
CO
[...]
Controparte_2
CONVENUTO/I
Oggi 9 luglio 2024 ad ore 10.09 innanzi al dott. Cristiana Gaia Cosentino, sono comparsi:
Per 'avv. SALAMONE STEFANIA è presente la parte personalmente Parte_1
Per l'avv. TORO SALVATORE WALTER è presente personalmente la parte CO
Per e nessuno è comparso Controparte_2 Controparte_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note depositate e chiedono che la causa venga decisa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. Cristiana Gaia Cosentino
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristiana Gaia Cosentino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5134/2023 promossa da:
, (C.F. , nata a [...], il [...], elett. dom. Parte_1 C.F._1 in VIA E. BELLIA 35 PATERNO'; rappresentata e difesa dall'avv. SALAMONE STEFANIA giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
, (C.F. ), nato a [...], il [...], elett. dom. CO C.F._2 domiciliato in VIA TORINO 63 CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. TORO SALVATORE
WALTER giusta procura in atti.
, (C.F. ), nato a [...] il [...], e Controparte_2 C.F._3
, nato a [...] il [...], entrambi residenti in Controparte_2
Mascalucia, via G. Verdi n. 12 - contumaci
RESISTENTI
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
L'Avv. Rosaria Anna Borzì chiedeva la liquidazione dei compensi professionali dovuti per l'attività professionale svolta in favore di in nome proprio e in qualità di genitore CO
esercente la responsabilità genitoriale dei figli, allora minorenni, e . CP_2 Controparte_2
Premetteva che il le aveva conferito incarico professionale dopo aver sporto querela per il CP_1
pagina 2 di 8 tramite di altro professionista, al dott. e alla sua équipe (in servizio presso il P.O. Controparte_3
“Garibaldi Nesima” di Catania), denunciando grave negligenza, imprudenza ed imperizia, che avevano dato causa a lesioni neurologiche permanenti alla moglie all'esito di un Parte_2
intervento, per patologie oncologiche, avvenuto il 17.3.2015. Il procedimento penale, iscritto al n.
9224/2015 R.G.N.R., incardinato a seguito della predetta querela, si definiva con decreto di archiviazione del 22.7.2016. Sicchè, il sig. si determinava ad intraprendere un'azione CP_1 giudiziaria contro l' e contro i sanitari che ebbero in cura la Controparte_4
moglie, al fine di avanzare una richiesta risarcitoria per i danni scaturenti dalla responsabilità dei sanitari e della struttura stessa. l'avv. Borzì predisponeva e depositava, in data 3.10.2017, ricorso al Giudice Tutelare, per richiedere l'autorizzazione, in favore del sig. , n.q. di CP_1
amministratore di sostegno della moglie ad agire in giudizio a mezzo del predetto Parte_2
procuratore. Quindi, con provvedimento del 13.2.2018, il Giudice Tutelare concedeva al sig.
la predetta autorizzazione per agire in giudizio. Successivamente, l'avv. Borzì proponeva CP_1
in favore del sig. , in proprio e nella qualità esercente la potestà genitoriale sui figli minori, CP_1
ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo, ex art. 696-bis c.p.c., iscritto al n. 9171/2018 R.G. presso il Tribunale di Catania. Alla luce delle conclusioni della CTU, il sig. , in proprio e CP_1 nella qualità di genitore dei due figli minori, per il tramite dell'avv. Borzì, avanzava, in data
12.10.2020 una proposta transattiva, con la quale lo stesso richiedeva un risarcimento di €
950.000,00 oltre al pagamento delle spese legali e medico legali. Quindi, in data 13.01.2021,
l' avanzava una controproposta transattiva che, successivamente, veniva accettata dal sig. CP_4
, con il riconoscimento della somma complessiva di € 880.000,00 in favore del sig. CP_1 CP_1
e dei figli minori, incluse spese legali e di CTU. Pertanto, l'avv. Borzì provvedeva al
[...]
deposito del predetto verbale di conciliazione innanzi al Giudice Istruttore del procedimento per
ATP, all'udienza dell'01.03.2021; rilevato il raggiungimento dell'accordo transattivo tra le parti, il
G.I. dichiarava chiuso il procedimento di istruzione preventiva. Nelle more della stesura della scrittura privata di transazione, la ricorrente provvedeva al deposito del ricorso al Giudice Tutelare del Tribunale di Catania, - iscritto al n. 267/2021 V.G. – con il quale il sig. CO chiedeva, n.q. di genitore esercente la potestà sul minore , l'autorizzazione alla Controparte_2 sottoscrizione della transazione e all'incasso delle somme;
emesso in data 20.03.2021. Il
21.3.2021, l'Avv. Rosaria Anna Borzì trasmetteva all' l'accordo transattivo concordato. In CP_4
data 29.03.2021, le veniva comunicato la revoca del mandato difensivo da parte del sig. , CP_1
con invito a trasmettere la nota spese analitica di compensi dovuti. Nelle more, con deliberazione n. 960 dell'11.08.2021, l' disponeva la liquidazione, immediata, della complessiva somma CP_4
pagina 3 di 8 di € 840.000,00 in favore del sig. , in proprio e n.q. di genitore sul minore CO
, e del figlio , nonché il pagamento della somma complessiva CP_2 Controparte_2 di € 40.000,00 comprensivi di IVA, CPA e 15% forf. a titolo di spese legali per l'assistenza giudiziale e stragiudiziale, da suddividersi al 50% e distrarsi in favore dell'avv. Mario Luciano
Brancato e avv. Rosaria Anna Borzì, ovvero € 20.000,00, comprensiva degli oneri di legge, per ciascun professionista;
poiché il sig. non intendeva riconoscere ulteriori somme ai propri CP_1 difensori, in particolare, con riguardo alla ricorrente, riconosceva solo la somma ulteriore di euro
€ 8.000,00 (comprensivi di oneri e accessori di legge), non ritenuta congrua per l'attività espletata.
Sicchè, chiedeva: accertare e dichiarare che l'avv. Rosaria Anna Borzì ha svolto in favore dei sigg. , e l'attività giudiziale nei CO Controparte_2 Controparte_2 procedimenti n. 9171/2018 R.G., n. 1767/2015 V.G., n. 267/2021 V.G. e l'attività stragiudiziale che ha condotto all'accordo transattivo con l' e che pertanto la stessa Controparte_4 professionista ha diritto al compenso per l'attività giudiziale e stragiudiziale pari alla residua somma di € 85.349,31 (comprensiva di oneri di legge), o nella maggiore o minore somma che verrà ritenuta equa secondo giustizia;
per l'effetto condannare in solido i sigg. , CO
e al pagamento, in favore dell'avv. Rosaria Anna Controparte_2 Controparte_2
Borzì, della somma di € 85.349,31 (comprensiva di oneri di legge)oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo;
in subordine. accertare e dichiarare che l'attività professionale giudiziale per ATP, nel procedimento n. 9171/2018 R.G svolta dall'avv. Borzì in favore dei sigg. CP_1
, e , rientra nell'attività stragiudiziale che
[...] Controparte_2 Controparte_2 ha condotto all'accordo transattivo con l' svolta dalla stessa professionista, la Controparte_4 quale ha, pertanto, diritto al pagamento dei compensi per l'assistenza professionale giudiziale, relativamente ai procedimenti n. 1767/2015 V.G., n. 267/2021 V.G., e al pagamento dei compensi per la suddetta attività professionale stragiudiziale, per un importo residuo complessivo pari ad €
74.363,33 (comprensivo di oneri di legge), o nella maggiore o minore somma che verrà ritenuta equa secondo giustizia;
per l'effetto condannare in solido i sigg. , CO CP_2
e al pagamento della residua somma di € 74.363,33
[...] Controparte_2
(comprensivo di oneri di legge), oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo;
con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.
Si costituiva , il quale contestava in fatto ed in diritto la domanda avanzata con CO riguardo al quantum e chiedeva: il rigetto della domanda avanzata dalla ricorrente avv. Rosaria
Borzì in quanto infondata in fatto e diritto;
per l'effetto dichiarare che a fronte dell'intervenuto e di €20.000,00, inclusi accessori ed oneri fiscali e previdenziali, null'altro è dovuto da parte
pagina 4 di 8 resistente alla ricorrente. Condannarsi parte ricorrente ex art. 96 co. 1 e 3 c.p.c. Con vittoria dei compensi professionali oltre rimborso spese generali ed accessori nelle misure di Legge.
Nessuno si costituiva per e per che rimanevano Controparte_2 Controparte_2
contumaci, nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo.
Occorre, innanzitutto, osservare che il presente procedimento è soggetto al rito di cui all'art. 14
D.Lgs n. 150/2011, secondo l'ormai consolidato orientamento della Corte di Legittimità ( cfr Cass.
SSUU sent. n. n. 4485/2018, in seguito conformato anche da successive pronunzie, da ultimo anche Cass. Civ. sent. n. 2045/2019 “Tale indirizzo ha trovato, da ultimo, avallo anche nella sentenza di questa Corte n, 4485 del 2018, resa a Sezioni Unite, che -nel dirimere il contrasto sulla questione in esame, individuato con l'ordinanza interlocutoria di questa Sezione n. 13272/2017 - ha stabilito che le controversie di cui alla L. n. 794 del 1942, art. 28, introdotte sia ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., sia in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato, sono soggette al rito di cui al D.Lgs. n. 150 del
2011, art. 14, anche quando il cliente sollevi contestazioni riguardo all'esistenza del rapporto, alle prestazioni eseguite e, in genere, all'an debeatur . A seguito dell'introduzione del D.Lgs. n. 150 del
2011, art. 14, le controversie di cui alla L. n. 794 del 1942, art. 28, come sostituito dal citato
D.Lgs., possono essere introdotte con un ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., che dà luogo ad un procedimento sommario "speciale" disciplinato dal D.Lgs. n. 150 del 2011, artt. 3,4 e 14, o con il procedimento per decreto ingiuntivo ex artt. 633 c.p.c. e ss. (e l'eventuale opposizione si dovrebbe proporre ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. e ss. e nel relativo procedimento troverebbero applicazione gli artt. 648,649,653 e 654 c.p.c.), essendo, invece, esclusa la possibilità di introdurre l'azione sia con il rito di cognizione ordinaria e sia con quello del procedimento sommario ordinario codicistico, di cui agli artt. 702 bis c.p.c. e ss..”). Tale procedimento è stato sostituito dal procedimento di cui agli artt. 281 decies e segg. introdotti dalla D.Lgs. n.149/2022.
In linea generale, è noto che l'art. 2233 c.c. dispone che il compenso dovuto per le prestazioni d'opera intellettuale, se non è convenuto dalle parti e se non può essere stabilito secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene;
la norma pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso, attribuendo rilevanza, in primo luogo, alla convenzione intervenuta fra le parti e poi, esclusivamente in mancanza di quest'ultima ed in ordine successivo, alle tariffe ed agli usi e, infine, alla determinazione del giudice, mentre non operano i criteri di cui all'art. 36
Cost., comma 1, applicabili solo ai rapporti di lavoro subordinato (Cass. 25/1/2017, n. 1900; Cass.
04/06/2018, n. 14293).
pagina 5 di 8 Nella specie, non è oggetto di contestazione e risulta documentalmente dimostrato, che l'avv.
Borzì ha posto in essere l'attività professionale giudiziale e stragiudiziale connessa ai procedimenti suindicati.
Invero, in punto di diritto, i rimborsi ed i compensi previsti per le prestazioni stragiudiziali sono dovuti dal cliente anche se il professionista abbia prestato la sua opera in giudizio e sempre che tali prestazioni non siano connesse e complementari con quelle giudiziali, sì da costituirne il naturale completamento, nel qual caso compete al difensore unicamente il compenso per l'assistenza giudiziale, con le eventuali maggiorazioni previste per la complessità delle questioni giuridiche trattate e per l'importanza della causa, tenuto conto dei risultati del giudizio e dell'urgenza richiesta
(Cass. Civ., n.28855/21; si veda, Cass. Civ. n.28327/23, secondo cui, per l'attività stragiudiziale svolta nella vigenza dell'art. 18 del d.m. n. 55 del 2014 (anteriormente alle modifiche introdotte dall'art. 4, comma 1, d.m. n. 147 del 2022), il compenso professionale spettante all'avvocato è improntato al principio di onnicomprensività, potendosi procedere a una liquidazione separata per fasi o parti del medesimo affare solo se, in ragione della materia trattata, la fase o la parte dell'affare per cui è stata prestata l'attività stragiudiziale sia individuabile come autonoma;
sotto il profilo del rito processuale, si veda, Cass., sez. II, 4 dicembre 2009, n. 25675, secondo cui: “In tema di esercizio della professione forense, è da considerare prestazione giudiziale, ai fini della liquidazione delle competenze in base alla legge professionale 13 giugno
1942 n. 794 e della relativa tariffa in materia giudiziale, anche l'assistenza e l'attività svolta dal difensore, stragiudizialmente, per transigere una controversia, trattandosi di attività complementare e dipendente da quella per cui gli è stato conferito il mandato” ed anche, tra le altre, Cass., sez. II, 6 agosto 1997, n. 7223).
Nella specie, appare indubbio che l'attività stragiudiziale concernente la redazione dell'accordo transattivo appare strettamente connesso e dipendente all'accertamento tecnico preventivo di cui all'art.696 bis c.p.c., trattandosi dell'epilogo naturale di tale tipo di procedimento con lo scopo manifestato dal legislatore di coniare uno strumento deflattivo che favorisse, tramite la c.t.u., la conciliazione tra le parti nella materia concernente la responsabilità medica. Come avvenuto nella specie, in cui solo all'esito della c.t.u. espletata che ha accertato la responsabilità della struttura sanitaria convenuta, la ricorrente ha avanzato una proposta transattiva che si è poi definita con la controproposta della struttura sanitaria convenuta accettata dal in nome proprio e per CP_1
conto dei figli minori. Pertanto, non può ritenersi che la ricorrente abbia svolto una attività autonoma e svincolata dall'attività giudiziale svolta.
Con riguardo alla attività professionale svolta in favore di più parti, deve osservarsi che in tema di pagina 6 di 8 liquidazione degli onorari, l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha sempre diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, del d.m. n.
55 del 2014, variando, tuttavia, la misura del compenso standard su cui applicare le maggiorazioni in ragione dell'identità o della differenza tra le pretese dei diversi assistiti: nel caso in cui le istanze siano diverse, infatti, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti e del 10% dall'undicesimo al trentesimo;
se, invece, le pretese sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato nella precedente ipotesi (Cass. Civ., n.10367/2024, nella specie, la S.C. ha ricondotto all'art. 4, comma 2, d.m. 55 del 2014, il caso dell'avvocato che aveva assistito, in una causa di risarcimento danni, i congiunti della vittima di un incidente stradale, in ragione della differenza del quantum delle varie domande, connesse per identità del titolo). Infatti, l'art. 4 comma 2 del D.M. 55/14, come modificato dal D.M. 37/2018, prevede che: quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del
30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti.
Nella specie, per quanto concerne l'A.T.P., si è trattata di un'unica attività defensionale, quindi, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato secondo quanto indicato dal D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018, vigente all'epoca in cui alla ricorrente è stato revocato il mandato.
Ciò posto, tenuto conto dell'attività processuale espletata, del valore della controversia, non contestata, del risultato raggiunto, della complessità della materia trattata, del numero delle parti assistite e nei confronti di una pluralità di parti, alla luce delle tariffe forensi vigenti alla data del
29.03.2021, data in cui venne revocato il mandato alla ricorrente, e cioè il D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018, appare congrua la determinazione del compenso professionale, con riguardo al proc. n. 1767/2015 R.V.G. pari ad € 2.698,00; proc. n. 267/2021 R.V., pari ad euro
2.698,00, in favore di un unico soggetto per la relativa quota di pertinenza;
procedimento ex art. 696 bis cpc - R.G. n°9171/2018, tabella n.9, scaglione quarto: tenuto conto della decurtazione del
30% e dell'aumento del 30% per ciascuna parte processuale, appare congrua la somma di
€9.057,91. Nemmeno, d'altronde, con riguardo alla transazione intervenuta, si ritiene che si possa pagina 7 di 8 applicare l'art.4 comma 6 del D.M. 55/2014, alla luce del quale, nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, la liquidazione del compenso è di regola aumentato fino a un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale fermo quanto maturato per l'attività precedentemente svolta. Poiché, appare indubbio che nella procedura di
A.T.P., come peraltro evincibile dalla stessa tabella, non vi è alcuna fase decisionale. Sicchè, occorre fare riferimento alla fase istruttoria di cui appare una estrinsecazione, poiché in dipendenza di tale attività si è addivenuti ad una soluzione transattiva.
Ne deriva che, poiché la somma degli importi sopra determinati non supera quanto già ricevuto dalla ricorrente pari alla complessiva somma di euro 20.000,00, il ricorso va rigettato, a nulla rilevando quanto liquidato stragiudizialmente in favore di altro professionista che ha assistito il resistente, trattandosi di diverse attività professionali svolte per tipo ed entità.
Non sussistono i presupposti per accogliere la domanda ex art.96 c.p.c., non ravvisandosi condotte abusive del processo.
Stante la soccombenza, parte ricorrente deve essere condannata a rifondere le spese processuali sostenute da parte resistente costituitasi che si liquidano, tenuto conto del valore della controversia, tabella n.2, terzo scaglione del D.M. 55/2014, decurtato della metà per la bassa complessità e della fase istruttoria non espletata, nella complessiva somma di euro 1.698,50 per compensi, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, previa dichiarazione di contumacia di e : Controparte_2 Controparte_2
- rigetta il ricorso depositato il 13.04.2023 dall'Avv. Borzì Rosaria Anna;
- condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte resistente costituitasi delle spese processuali pari alla complessiva somma di euro 1.698,50 per compensi, oltre spese generali
(15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Verbale chiuso alle ore 10.15.
IL GIUDICE
Dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino
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