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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 31/05/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Claudia De Santi, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1017 del 2014 R.G., pendente tra
(C.F. , rappresentato Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Giuseppe Arena ed elettivamente domiciliato come in atti;
-parte attrice-
contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2 [...]
(C.F. ), (C.F. CP_2 C.F._3 CP_3
) e società (P.IVA , in C.F._4 CP_4 P.IVA_1
persona del legale rappresentante , rappresentati e Controparte_5
difesi dall'avv. Gaetano Servello e dall'avv. Mario Rizzo ed elettivamente domiciliati come in atti;
-parti convenute-
Oggetto: azione a difesa del possesso - fase di merito.
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 703 c.p.c., ha citato in giudizio i Parte_1
convenuti.
Con ordinanza dell'1 dicembre 2014, il Tribunale ha dichiarato inammissibile
1 il ricorso.
Avverso il suddetto provvedimento è stato proposto reclamo, rigettato dal
Tribunale in composizione collegiale nell'ambito del procedimento n. 1952 del
2014 R.G.
Incardinata la fase di merito, parte attrice ha rassegnato, in particolare, le seguenti conclusioni “…in accoglimento di tutte le richieste formulate prima con la domanda di reintegra datata 11.06.2014 e poi reiterante con il reclamo dell'11.12.2014 entrambi proposti dal sig. …. condannare i Pt_1
convenuti , , e CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_5
, nella qualità, di rimuovere tutte le tubazioni posti in proprietà
[...]
nel gennaio 2014, lasciando l'immobile nel legittimo ed esclusivo Pt_1
possesso e nel potere e signoria del legittimo proprietario sig. . Pt_1
Condannarli ancora a risistemare e ripristinare tutto il tracciato stradale, rimettendo la rete elettrosaldata nella sua interezza originaria così da coprire uniformemente tutto il tracciato stradale, ripristinare poi il manto stradale con un'unica ed uniforme colta di cemento alta 10 cm, così come era in precedenza. Condannarli al risarcimento del danno che si andrà a quantificare in corso di causa ovvero, in mancanza, in via equitativa”.
Si sono costituiti in giudizio i convenuti e la causa è stata istruita mediante prova testimoniale.
Esaurita l'attività istruttoria, in data 17 marzo 2020, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 13 febbraio 2025, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
****
L'ordinanza pronunciata in data 1 dicembre 2014 ha chiarito che:
-<la domanda possessoria deve essere qualificata come azione di manutenzione e non di spoglio>>;
-<<la o che pu essere materiale giuridica consiste in ogni attivit pur non privando il possessore del godimento> 2 del bene, ostacoli o renda più gravoso il possesso, turbandone il pacifico esercizio;
l'attività materiale può estrinsecarsi in alterazioni del bene oggetto del possesso, in ingerenze abusive o, ancora, in minacce volte ad ostacolare o impedire l'esercizio della signoria di fatto. Secondo la Corte di
Cassazione … la distinzione tra spoglio e turbativa o molestia, al fine dell'individuazione dell'azione esperita da parte del possessore, va posta non sul piano della quantità o in base ad astratte tipologie di comportamenti, bensì alla stregua della natura dell'aggressione dell'altrui possesso e degli effetti che la lamentata violazione del medesimo determina sulla situazione di fatto sulla quale essa viene ad estrinsecarsi. Lo “spoglio” incide infatti direttamente sulla cosa che ne costituisce l'oggetto, sottraendola in tutto o in parte alla disponibilità del possessore, mentre la “molestia” si risolve contro
l'attività di godimento di quest'ultimo, disturbandone il pacifico esercizio, ovvero rendendolo disagevole e scomodo. Quindi la violazione del possesso si concreta nello “spoglio” se la situazione di fatto (corrispondente all'esercizio di un diritto reale) in cui essa opera viene eliminata o svuotata nel suo contenuto essenziale. Se invece dalla condotta illecita deriva solo una diminuzione del possesso e del suo modo di esercizio, si ha la semplice
“turbativa”>>;
-<<nel caso di specie ha lamentato non parte_1>
l'impossibilità di compiere un atto di signoria sul bene in suo possesso, bensì un'attività ai suoi danni esauritasi in breve tempo, che però ha ostacolato e ostacola l'esercizio del proprio possesso. Si tratta dunque di una “molestia di fatto” e deve trovare applicazione l'art. 1170 c.c.>>;
-quanto all'eccezione <di decadenza del ricorrente dall'esercizio dell'azione per essere trascorso oltre un anno dall'attività posta in essere dai resistenti.
… Tale eccezione è fondata. Innanzitutto, il dies ad quem in relazione al termine di cui all'art. 1170 c. I c.c. è quello di deposito della domanda in
Cancelleria (cfr. Cass. Civ. n. 10936/1993), quindi è determinato nel 12 giugno 2014. Nel caso poi di più fattispecie di spoglio o molestia i termini 3 devono decorrere distintamente dal perfezionarsi di ciascuna di esse, mentre dovrà aversi riguardo al compimento del primo atto se quelli successivi costituiscano nella loro connessione la continuazione della medesima attività>>;
-<l'attività compiuta il 4 giugno 2013 costituiva senz'altro l'inizio dei lavori, interrotti bruscamente a causa dell'intervento dell' , ripresi Pt_1
daccapo (non rileva se con dispendio di energie minore dato che in occasione del primo scavo i tubi erano già stati individuati) e portati a compimento in assenza del medesimo nel mese di gennaio 2014. In altri termini, il disegno avuto di mira dalle odierne parti convenute è sempre il medesimo, come peraltro ammesso dall' . Pt_1
La domanda proposta da è stata, pertanto, dichiarata inammissibile Pt_1
per essere il ricorrente decaduto, ai sensi dell'art. 1170 c.c., dal diritto di agire per la manutenzione del proprio possesso.
Tale conclusione è stata confermata anche nel provvedimento che ha definito il giudizio di reclamo.
Questo giudice, all'esito dell'attività istruttoria espletata nel corso della fase di merito, ritiene che le superiori argomentazioni vadano integralmente ribadite.
In primo luogo, corretta è la qualificazione dell'azione tracciata nell'ordinanza dell'1 dicembre 2014 atteso che nell'incardinare il Parte_1
giudizio, ha lamentato l'esercizio di un'attività idonea a ostacolare il possesso.
Parimenti, va confermata la declaratoria di inammissibilità della domanda.
A conforto della conclusione che precede va evidenziato:
1)che l'onere di dimostrare il mancato decorso del termine di cui all'art. 1170
c.c., qualora venga sollevata eccezione sul punto, incombe su chi agisce a fini della tutela possessoria (cfr. Cass. Civ. n. 1146 del 2003);
2)che “Nel caso di spoglio o turbativa posti in essere con una pluralità di atti, il termine utile per l'esperimento dell'azione possessoria decorre dal primo di essi soltanto se quelli successivi, essendo strettamente collegati e connessi, devono ritenersi prosecuzione della stessa attività; altrimenti, 4 quando ogni atto - presentando caratteristiche sue proprie - si presta ad essere considerato isolatamente, il termine decorre dall'ultimo atto” (cfr.
Cass. Civ. n. 8148 del 2012).
Nella specie, parte attrice ha dedotto:
-che “ , nella sua qualità, già nel mese di giugno 2013 aveva Controparte_5
tentato di praticare un altro scavo proprio innanzi al cancello di ingresso della villa , in un punto più avanzato verso l'ingresso e, però, distante Pt_1
da quello attuale oltre un metro, come è riscontrabile dalle fotografie allegate alla CTP dell'ing. , dove è visibile la colata di cemento Per_1
versata dal sig. per tappare la buca che aveva tentato di scavare la Pt_1
sig.ra . Tentativo questo interrotto dall'avente titolo sig. Controparte_5
prima parcheggiandovi sopra la sua autovettura e immediatamente Pt_1
dopo tappandola a sue spese col il versamento del cemento”;
-che “alcuni mesi antecedenti al deposito dell'atto, in assenza del ricorrente, che come già detto risiede stabilmente in USA, i sig.ri , CP_1
, e , nella sua qualità, CP_3 Controparte_2 Controparte_5
praticavano uno scavo sulla strada di proprietà del sig. , largo 58 cm Pt_1
e lungo 32 mt. dove posavano tubazioni per la conduttura di acqua e altri impianti”.
Come precisato nell'ordinanza dell'1 dicembre 2014, può ritenersi accertato:
-che “in data 4 giugno 2013 i resistenti hanno iniziato un'attività di scavo lungo una striscia di terra coincidente con una porzione di strada posta al servizio dei loro fondi, collocata all'interno della proprietà del ricorrente”;
-che si è opposto a tale iniziativa, provvedendo a Parte_1
ricoprire la buca che parte convenuta aveva realizzato”;
-che “nel mese di gennaio 2014, i resistenti hanno effettuato lo scavo, in precedenza solo tentato, sostituendo alcuni tubi di condutture idriche rotti e porzioni di cavidotti presenti sotto quel tratto di strada”;
-che sono stati compiuti atti strettamente connessi.
Infatti, i testi di parte convenuta, escussi nel presente giudizio, hanno 5 confermato:
-che, nel maggio del 2013, lungo la porzione di strada ricadente nella particella n. 1248 di proprietà di , si è verificata una Parte_1
ingente perdita di acqua;
-che, in data 4 giugno 2013, i resistenti hanno dato inizio ai lavori di scavo lungo il tratto di strada, di proprietà di interessato Parte_1
dalla perdita di acqua;
-che i lavori sono iniziati con lo scavo di una buca del diametro di circa 60 -
70 centimetri;
-che la buca è stata scavata verso sinistra, seguendo la direzione dei tubi, alla ricerca del punto esatto in cui è avvenuta la perdita;
-che il primo scavo, seppur bloccato da , ha consentito di individuare Pt_1
l'esatta collocazione della condotta idrica, di verificarne lo stato nonché il posizionamento della stessa verso sinistra;
-che le attività di scavo e di successivo intervento sono state espletate nella medesima area;
-che con il primo scavo è stato individuato il punto della perdita e le condizioni effettive dell'impianto; tanto ha poi permesso di effettuare gli ulteriori interventi che sono stati sviluppo del primo.
Pertanto, le operazioni realizzate a giugno 2013 e a gennaio 2014 non possono essere considerate separate e autonome, costituendo esse atti di una medesima sequenza attivata per individuare il punto esatto della perdita e porvi rimedio.
In altre parole, lo scavo del 4 giugno 2013 è senz'altro un atto preparatorio dei lavori realizzati e completati nel 2014.
Nessun elemento di segno contrario è stato offerto dall'attore - sul quale gravava l'onere di dimostrare l'infondatezza dell'eccezione di decadenza per tardività formulata dalla parte convenuta - né alcuna prova poteva ricavarsi dall'espletamento della CTU che non costituisce strumento utilizzabile per colmare le lacune probatorie. 6 Inoltre, le superiori considerazioni non sono smentite dalla circostanza che
, a giugno 2013, ha provveduto a coprire la buca poiché lo scavo del Pt_1
2013 ha rappresentato certamente attività preparatoria della successiva.
Parimenti, il fatto che la condotta sia stata sostituita e non riparata non incide sulla portata del primo scavo che comunque ha costituito una fase preliminare e imprescindibile delle successive operazioni, le quali sono state attuate e terminate proprio grazie al preventivo accertamento dell'origine della perdita di acqua compiuto a giugno 2013.
La domanda proposta in data 12 giugno 2014 è, pertanto, tardiva in quanto è stato accertato che il termine di un anno di cui all'art. 1170 c.c. è decorso dal 4 giugno 2013, data in cui hanno avuto inizio i lavori finalizzati a paralizzare la perdita di acqua.
Ritiene, quindi, questo giudice che le valutazioni rassegnate nelle ordinanze sopra richiamate, relativamente alla inammissibilità della domanda, siano da confermare.
Resta assorbita ogni altra questione e domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo applicando i parametri medi di cui al D.M. n. 147 del 2022 tenuto conto del valore della causa (indeterminabile - complessità bassa), dell'attività espletata e delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Claudia De Santi, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nell'ambito della causa civile iscritta al n. 1017 del 2014 R.G., così dispone:
-dichiara inammissibile per tardività la domanda proposta dalla parte attrice;
-dichiara assorbita ogni altra domanda;
-condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite, in favore delle parti convenute, che liquida in complessivi euro 7.616,00 per compensi 7 professionali, oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Vibo Valentia in data 31 maggio 2025
Il giudice dott.ssa Claudia De Santi
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