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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 24/10/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 334/2024 R.G.
RE NA PU BLICA A
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei Magistrati:
PresidenteDott.ssa Marina Vitulli
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
Consigliere rel. Dott.ssa Alessandra Burra
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 334/2024 RG, promossa con atto di citazione in appello
DA
on l'Avv. Alessandro Ventura del Foro di Udine come da procura dd. 08.10.2024 Parte 1
depositata in atti;
- APPELLANTE -
CONTRO
CP 1 con l'Avv.to Cinzia Bertossi del Foro di Udine, come da procura a margine dell'atto di appello;
- APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Udine n. 826/2024 del 21.08.2024, emessa nel giudizio N. RG 3325/2022.
Causa iscritta a ruolo il 17.10.2024 e trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
a) nel merito, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito della dr.ssa CP 1 con riferimento alle prime nove voci della fattura 26/2022 da essa emessa e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da Parte 1 alla dr.ssa CP 1 con riferimento alle prime nove voci della fattura n 26/2022 e condannare la medesima dr.ssa
CP 1 a restituire ad Parte 1 l'importo versatole per le medesime voci con gli interessi;
b) nel merito, in subordine, in caso di mancato accoglimento delle domande svolte sub a), accertare e dichiarare la responsabilità della dott.ssa CP_1 ai sensi dell'art. 2043 c.c. e/o ai sensi dell'art. 1440
c.c. e per l'effetto, giusta compensazione con i danni subiti dall'opponente per il comportamento illecito della medesima dr.ssa CP_1, revocare il decreto ingiuntivo opposto e accertare e dichiarare che nulla è dovuto da Parte 1 alla dr.ssa CP 1 con riferimento alle prime nove voci della fattura
26/2022, ovvero rideterminare il credito della predetta per tali voci nella misura ritenuta di giustizia e condannare la dr.ssa CP_1 alle conseguenti restituzioni;
c) condannare la dr.ssa CP_1 alle spese e alle competenze dei due gradi di giudizio e della fase monitoria;
d) in via istruttoria, ammettere la prova testimoniale, senza inversione dell'onere della prova, come richiesta nelle memorie ex art. 183, co. VI, nn. 2 e 3, c.p.c., in primo grado.
Per parte appellata: in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'appello a norma dell'art. 342 c.p.c. Spese tutte rifuse.
in via principale: rigettare le domande tutte formulate da parte appellante perché infondate in fatto e in diritto e conseguentemente confermare la sentenza di primo grado. Con condanna di Parte 1 alla rifusione delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio. in via istruttoria: ammettere la prova come richiesta nelle memorie ex art. 183, co VI comma, nn. 2 e
3 in primo grado.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con decreto ingiuntivo n. 851 emesso dal Tribunale di Udine il 22.07.2022 ad Parte_1 è stato ingiunto il pagamento a favore di CP 1 della somma di euro € 22.292,42 di cui alla fattura n.
26 dd. 06.05.2022, risultante dall'estratto autentico delle scritture contabili della creditrice, emessa per l'attività di assistenza, consulenza e rappresentanza tributaria resa in favore delle società CP 2
[...] e CP 3 ncorporate in data 03.08.2018 Atlante Pt 1 mediante un'operazione di fusione, oltre alle spese del monitorio. ed il 2012 cinque avvisi di parcella nei confronti di tali due società, avvisi che l'opponente dimetteva sub docc. da n. 3 a 7.
Parte 1 premesso di non sapere nulla di tali pregressi rapporti, ha contestato la fondandezza della pretesa creditoria eccependo, preliminarmente, l'intervenuta prescrizione del credito relativo alle prime nove voci dalle fattura n. 26/2022.
Nel merito, escluse per tutte le voci indicate negli avvisi di parcella e nella fattura, l'esistenza di una pattuizione con CP 2 CP 3 e Parte 1 per i compensi e le spese così come richiesti, ne ha eccepito l'eccessività ed ha chiesto che gli importi fossero rideterminati secondo congruità, anche in relazione alle voci per le quali era stata eccepita la prescrizione, per l'ipotesi di mancato accoglimento di tale eccezione.
3. Costituendosi la convenuta opposta, premesso che la società Parte 1 (ex CP 3 variazione della denominazione da CP 3 ad Parte_1 con protocollo del 22.10.2018) in data 03.08.2018
aveva incorporato con atto di fusione la società CP 2 (doc. 8), ha rappresentato che il dettaglio della posizione debitoria della attrice opponente nei confronti della medesima risultava dalla contabilità generale della società, dal libro inventari e dai documenti a supporto dei dati di bilancio
(doc. 9 e 10). L'opponente era a conoscenza della esistenza del debito, come dimostrato dalla circostanza che era stata la medesima Parte 1 a produrre in allegato all'atto di citazione i cinque avvisi di parcella a suo tempo trasmessi dalla attrice.
Quanto alla eccezione di prescrizione, la convenuta opposta ha rappresentato che: in data 24 luglio 2017 la società Controparte_5 in persona della legale rappresentante aveva riconosciuto di essere debitrice nei confronti della Dott.ssa CP_1 dell'importo di € 20.466,24, al lordo della ritenuta d'acconto (doc. 13); in data 24 luglio 2017 la società CP 3 in persona del legale rappresentante aveva riconosciuto di essere debitrice nei confronti dell'odierna convenuta opposta dell'importo di € 1.527,52, al lordo della ritenuta d'acconto (doc. 14).
Con tali dichiarazioni di riconoscimento di debito il corso della prescrizione era stato interrotto.
Successivamente, il 03.08.2018 era intervenuta l'operazione di fusione mediante incorporazione sicché la società era stata acquisita dalla società Parte 1 (ex CP 3Controparte_5
[...] variazione della denominazione da CP 3 ad Parte 1 con protocollo del 22.10.2018).
La convenuta ha proseguito deducendo di avere sollecitato il pagamento del dovuto, dapprima in data 24.07.2017 a CP 3 e ad Controparte 5 (cfr doc. 13-14), poi ad Parte 1 divenuta debitrice in quanto società incorporante, con pec dd. 22.07.2020 (doc. 1 attrice opponente) ed in ultimo a mezzo del proprio legale con pec dd. 12.03.2021 (doc. 15). A fronte di tali solleciti, l'attrice non aveva mai contestato la determinazione e/o la congruità dei compensi.
4. La causa è stata istruita mediante l'esame dei testi di parte convenuta, quindi il Tribunale con la sentenza appellata ha rigettato l'opposizione, ritenendo infondata l'eccezione di prescrizione alla luce delle dichiarazioni dei testi Testimone 2 rispettivamente legaleTestimone 1 e rappresentante di CP 2 e di CP 3 alla data del 24.07.2017, che avevano riconosciuto di avere sottoscritto le dichiarazioni di riconoscimento di debito dd. 24.07.2017, mentre l'attrice opponente non aveva fornito la prova della falsità della data apposta sulle citate dichiarazioni, che secondo Parte 1 sarebbero state formate ad arte, dopo il perfezionamento dell'operazione societaria, al fine di danneggiarla.
Quanto alla prova del credito azionato e del suo ammontare, il Tribunale ha osservato che la dott.ssa
CP_1 aveva indicato specificatamente nella comparsa di costituzione e risposta e nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c. le attività professionali svolte per Controparte_5 e per CP_3
[...] dettagliando quanto indicato nei preavvisi di parcella già da anni in possesso della società; infine, con la memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. aveva prodotto la documentazione comprovante l'attività professionale già specificamente esposta, in particolare di quella prestata nell'interesse di CP 3 per la vertenza con il Comune di Flaibano e ANAS s.p.a..
A fronte delle allegazioni e della documentazione dimessa dalla convenuta opposta, l'attrice non aveva formulato alcuna specifica contestazione in ordine alla documentata attività svolta e alla congruità del corrispettivo preteso, congruità che risultava anche dalla asseverazione delle parcelle da parte dell'Ordine dei commercialisti di Udine dimesse in corso di causa dalla convenuta opposta.
L'esistenza del credito, infine, era provata dalle ricognizioni di debito e dalla indicazione, nella nota integrativa al bilancio dell'esercizio 2016 di Approdo s.r.l. in liquidazione, di un ammontare di debiti verso fornitori Italia di € 140.638,00, che il raffronto con l'ulteriore documentazione dimessa dimostrava comprendere anche i debiti di cui ai preavvisi di parcella emessi dalla dott.ssa CP_1.
Infine, il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità della domanda riconvenzionale risarcitoria svolta dalla convenuta opposta per la prima volta nell'udienza ex art. 183 c.p.c. in quanto tardiva ed ha rigettato la domanda ex art. 96 c.p.c. svolta dalla convenuta opposta, non avendo la dott.ssa CP_1 allegato il concreto danno subito ulteriore rispetto a quello costituito dalle spese legali, che erano state poste a carico di controparte.
5. Avverso la sentenza ha proposto appello Parte 1 per i seguenti motivi.
5.1. Primo motivo di appello. Erroneità della sentenza appellata nella parte in cui il Tribunale non ha ritenuto provata la falsità della datazione degli atti di ricognizione di debito.
L'appellante, premesso che correttamente il Tribunale nel motivare la decisione non aveva preso in considerazione gli atti di ricognizione di debito dd. 01.02.2013 sottoscritto dalla sig. ST_1
(doc. 16 convenuta opposta) e dd. 15.12.2016 sottoscritto dalla sig. (doc. 21 ST 2
convenuta opposta), perchè oggetto di tardiva allegazione in quanto il fatto rappresentato dai documenti era stato allegato solo con la prima memoria ex art. 183, comma I, c.p.c., tuttavia l'appellante ha precisato di avere considerato anche tali documenti in quanto rilevanti per l'esatta ricostruzione e comprensione dei fatti.
L'appellante ha evidenziato i seguenti fatti ritenuti rilevanti ai fini della prova della falsità della data apposta sulle dichiarazioni di ricognizione di debito del 24.07.2017: fino alla comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado gli atti di ricognizione non erano mai stati trasmessi ad Parte 1
l'esistenza (se vera) di atti di ricognizione risalenti al 2013 e al 2016 rendeva inutile l'acquisizione di ulteriori atti di ricognizione nel 2017;
l'esito erroneamente ritenuto decisivo dal Tribunale delle prove testimoniali. L'appellante ha evidenziato che la sig. ST 1 aveva dichiarato di non ricordare nulla in merito alle attività
svolte dalla dott.ssa CP_1, né degli avvisi di parcella dalla stessa emessi. La teste aveva confermato di avere sottoscritto gli atti di ricognizione dd. 01.01.2013 e dd. 24.07.2017 (docc. 13 e 16 convenuta opposta), precisando che glieli aveva portati la nipote, ST 2 a casa di sua sorella, dove la nipote le "fece sottoscrivere le due lettere". L'appellante ha osservato che la teste Testimone 1 aveva dichiarato di avere sottoscritto nella stessa occasione due atti che recavano date diverse di anni:
24.07.2017 (doc. 13) e 01.02.2013 (doc. 16), circostanza che era stata confermata dalla teste Tes 2
[...] che aveva dichiarato che "è vero che mia zia ST 1 ha firmato i due documenti a casa di mia madre, dove li avevo portati per raccogliere le sue sottoscrizioni". Secondo l'appellante era, dunque, provato che la data di sottoscrizione non coincideva con la data di formazione del documento per almeno uno dei due scritti. E questa constatazione non poteva che far dubitare sulla genuinità della data con riferimento ad entrambi gli scritti: se una data falsa non ricorre alcuna valida ragione che faccia propendere per la veridicità anziché per la falsità dell'altra. La teste Testimone 2 aveva confermato di avere ricevuto gli avvisi di parcella della dr.ssa CP_1 ma non quando;
aveva dichiarato di essere stata legale rappresentante di CP 2 e di CP 3 ma di non ricordare quando avesse ha ricoperto tali cariche. Sul punto l'appellante ha evidenziato che dalle visure acquisite risultava che la stessa non era mai stata legale rappresentante di CP 2 (doc. 80 convenuta opposta), mentre lo era stata di P.D.R., ma dal 16.02.2013 al 28.07.2016 (v. p. 22 della visura, doc. 8 convenuta opposta). La teste aveva riconosciuto le sue sottoscrizioni sui due documenti
13 e 14, ma rispetto alla dichiarazione di CP 2 (doc. 13 dr.ssa CP 1) essa aveva firmato come legale rappresentante di altra società (cioè della controllante di CP 2 , sicché non poteva validamente impegnare CP 2 mentre quando aveva firmato la dichiarazione di P.D.R. dd.
24.07.2017 (doc. 14 dr.ssa CP 1), essa non ne era la legale rappresentante. La teste Testimone 2 aveva riconosciuto come propria anche la sottoscrizione della dichiarazione di P.D.R. del 15.12.2016 (doc. 21 dr.ssa CP_1), periodo nel quale la stessa non ne era la legale rappresentante.
L'appellante ha concluso osservando che gli elementi evidenziati, oltre a rilevare sotto i profili dell'invalidità e dell'inefficacia degli atti di ricognizione, provavano la totale inconsapevolezza dei sottoscrittori, oltre che sul relativo contenuto, anche su ruoli e date, sicché vi era la più totale incertezza sulla data di formazione e di sottoscrizione degli stessi. Senza dimenticare che nessuna delle sottoscrittrici aveva detto di avere sottoscritto gli atti nelle date in essi indicate;
-la circostanza che in un precedente giudizio promosso da PI s.r.l., con la stessa dr.ssa CP_1, tale società aveva prodotto in giudizio due atti di riconoscimento di debito sempre datati 24.07.2017,
uno a firma di Controparte_6 con la sig.ra ST_2 (doc. 29 Pt 1), e l'altro a firma Testimone 1 (doc. 30 Pt 1 ), uguali nell'impaginazione, font edi CP 2 con la sig.ra formulazione a quelli contestati nel presente giudizio.
Controparte_6 CP 7, era stataNel caso del documento apparentemente sottoscritto da prodotta, a voler collocare con certezza il documento nel tempo, una PEC del 18.07.2020, con cui la dott.ssa CP 1 aveva inviato il documento a se stessa, non alla società debitrice.
Ha, quindi, osservato l'appellante che la constatazione che esistevano ulteriori atti di ricognizione sempre datati 24.07.2017, sempre provenienti dalla dr.ssa CP_1, alimentava ancor più le perplessità sulle dichiarazioni rese dalle testimoni e sulla genuinità della datazione degli atti di ricognizione.
In particolare, la sig.ra Tes 1 aveva ricordato di avere sottoscritto, a casa di sua sorella, presente la nipote Testimone 2 due dichiarazioni;
la nipote aveva confermato la circostanza;
tuttavia, ha evidenziato l'appellante che, invece, c'era almeno una terza dichiarazione: anche quella relativa ad
PI.
Ancora, poiché la sig.ra Tes 1 aveva dichiarato di non ricordare il contenuto dei due atti che aveva sottoscritto, secondo l'appellante non era dato sapere a quali atti la teste avesse fatto riferimento: a quello del 24.07.2017 di questo giudizio, a quello di pari data del precedente giudizio promosso da PI (ovviamente non rilevante in questo giudizio) o a quello del 01.02.2013 di questo giudizio (non ritenuto rilevante nel giudizio di primo grado). Secondo l'appellante la circostanza che nel caso PI la dr.ssa CP_1 si fosse procurata la data certa dell'atto ricognitivo datato 24.07.2017 solo il 18.07.2020, lasciava intendere che questa seconda fosse la vera data di sottoscrizione. In conclusione, siccome gli scritti recavano tutti la stessa data, secondo l'appellante era provato che fossero stati tutti sottoscritti ben dopo il 24.07.2017, quando però le società impegnate dagli atti erano oramai passate di mano e le sigg.re e Tes 2 destituite di Tes 1
ogni funzione;
dal documento di dettaglio delle fatture (doc. 22 dr.ssa CP_1) trasmesso dal dr. Pt 2 il
26.07.2017, due giorni dopo che CP 2 e CP 3 erano state acquistate dalla nuova compagine societaria, emergeva un altro dato importante: la maggior parte delle fatture da ricevere riguardavano la dr.ssa CP 1, il dott. Pt 2, PI e Oligest. Al 01.01.2017, il debito di CP 2 per fatture da ricevere era indicato nella misura complessiva di
€ 134.842,06, di cui € 66.145,61 riferito a Oligest, alla dr.ssa CP_1 e al dr. Pt 2 ; aggiungendo a tale importo quelli attribuiti a Finanziaria s.r.l. (€ 54.724,00) e alla sig.ra Testimone 1 (€ 8.850,00), gli altri creditori valevano solo € 5.122,45.
Ha proseguito l'appellante evidenziando che la dr.ssa CP_1 e il dr. Pt 2 lavoravano insieme da sempre. ed erano stati insieme sindaci di CP_2
era una società di servizi costituita nel 2008, di cui la dr.ssa Controparte_8
CP 1 e il dott. Pt 2 erano soci al 50% ciascuno al 13.03.2023 (doc. 27 Atlante).
CP 9 era una società di servizi costituita nel 1998 dalla dr.ssa CP 1 e dal dott. Pt 2 che ne erano soci al 50% ciascuno al 13.03.2023 (doc. 28 Atlante), la società aveva lo stesso indirizzo di
PI.
Tutti questi soggetti erano stati prestatori di servizi per CP 2 e CP 3 e per le altre società già
riconducibili alla famiglia Tes_2
Ha, quindi, dedotto l'appellante che in questo contesto in cui i soggetti che avanzavano pretese creditorie erano gli stessi che si erano occupati di tenere la contabilità dei debitori, di trasmettere alla parte acquirente i documenti contabili necessari per l'operazione, tra cui il dettaglio dei debiti, soggetti che non avevano emesso fatture nei confronti degli stessi per anni, non avevano dettagliato i loro crediti nei mastrini dei debitori, non avevano inviato tale dettaglio ai supposti debitori, né lo avevano descritto negli atti di riconoscimento a proprio favore, non avevano inviato tali atti di riconoscimento, rivelandoli per la prima volta solo in giudizio, non già col ricorso per decreto ingiuntivo – scelta che gli avrebbe consentito di ottenerlo provvisoriamente esecutivo -, ma solo nel giudizio di opposizione a fronte dell'eccezione di prescrizione, tutte queste circostanze costituivano elementi sufficienti per escludere la genuinità della data riportata sugli atti di riconoscimento di debito. La dott.ssa CP 1 avrebbe potuto, al fine di dare data certa all'atto di ricognizione di debito, inviarlo via pec o a mezzo di r.a. alla debitrice unitamente alla richiesta di saldo dei propri compensi;
invece, aveva scelto di tenere l'acquirente della società all'oscuro di tutto. Secondo l'appellante l'unica spiegazione per la quale la dott.ssa CP_1 non si era avvalsa della ricognizione di debito non appena ottenuta era che alla data del 24.07.2017 la ricognizione non esisteva ancora.
Quanto alla circostanza, valorizzata dal Tribunale, che il 26.07.2017 il dott. Pt 2 aveva trasmesso al commercialista dott. CP_10 incaricato dagli acquirenti delle quote delle società del gruppo, il dettaglio delle fatture da ricevere, dimostrava soltanto che i crediti indicati nell'atto ricognitivo corrispondevano a quelli risultanti dai documenti, ma non forniva alcuna prova in ordine alla data della ricognizione di credito.
5.2. Secondo motivo di appello. Non utilizzabilità dell'atto di ricognizione di PDR datato
01.02.2013 ai fini della prova (contestata) dell'interruzione della prescrizione.
Premesso che il Tribunale non aveva ritenuto rilevante l'atto di ricognizione firmato dalla sig.ra Testimone 1 recante la data del 01.02.2013, tuttavia, l'appellante ha proseguito rappresentando che, se ne avesse tenuto conto, la sentenza sarebbe stata errata ed insufficientemente motivata, atteso che l'allegazione e la produzione di tale ricognizione era avvenuta tardivamente.
Inoltre, la sentenza non aveva argomentato e motivato sulla genuinità della datazione di tale documento, ma lo aveva fatto solamente con riferimento ai documenti sottoscritti nel 2017.
5.3. Terzo motivo di appello. Errata dichiarazione di inammissibilità delle contestazioni in merito alla esistenza del credito perché generiche.
L'appellante ha censurato la decisione impugnata nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto inammissibili perché generiche le contestazioni aventi ad oggetto l'esistenza del credito asseritamente vantato dalla dott.ssa CP_1.
Ha rappresentato Atlante di avere disconosciuto tempestivamente e puntualmente tutti gli atti di ricognizione prodotti dalla dr.ssa CP_1, sia in relazione alla sottoscrizione che al relativo contenuto e datazione.
5.4. Quarto motivo di appello. Erroneo riconoscimento di efficacia ricognitiva dei debiti alle dichiarazioni di CP 2 (doc. 13 e 16 dott.ssa CP_1).
L'appellante ha rappresentato che le dichiarazioni di ricognizione di debito sottoscritte dalla sig. Testimone 1 non erano efficaci ai fini della interruzione della prescrizione atteso che la teste aveva riferito di avere firmato le due dichiarazioni, ma di non avere avuto alcuna consapevolezza del loro contenuto, precisando che era stata la nipote, Testimone 2 a dirle di sottoscrivere i due documenti e che si trattava di debiti da riconoscere a favore della dr.ssa CP 1: "ho firmato senza leggere, fidandomi di quanto mi era stato detto da mia nipote Tes_2 ". Secondo l'appellante le dichiarazioni della nipote non supplivano alle carenze della zia in relazione ai requisiti necessari per aversi atti di ricognizione validamente perfezionati ed efficaci, perché la stessa non rappresentava
CP_2 perché non aveva alcuna consapevolezza nemmeno sui ruoli che ella stessa rivestiva, il che valeva ad escludere che ne avesse sul contenuto delle scritture e sulla correttezza o meno dei dati in esse indicati.
Inoltre, gli atti interruttivi contenevano elementi non univoci: non identificavano le prestazioni, né i preavvisi di parcella sulla cui base sarebbero stati predisposti, sicché non era possibile che i sottoscrittori avessero una reale consapevolezza e intenzione ricognitiva.
Infine, l'atto ricognitivo riferito ad CP 2 del 24.07.2017 indicava un valore del preteso credito ammontante ad € 16.130,39 (valore delle prestazioni e delle spese prima della cassa e dell'iva) che non corrispondeva a quello della fattura posta a fondamento del decreto ingiuntivo. La fattura indicava un totale di € 17.287,14 (imponibile prima della cassa e dell'iva). Decurtando l'importo di
€ 1.200,00 riferito a P.D.R. e di € 2,00, risulta un totale di € 16.085,14; sicché mancava la prova che l'atto ricognitivo riguardasse la fattura posta a fondamento dell'azione recuperatoria della dr.ssa
CP 1.
5.5. Quinto motivo di appello. Errato riconoscimento della efficacia interruttiva della prescrizione alla nota integrativa di bilancio relativo all'esercizio 2016 e all'approvazione dello stesso.
L'appellante ha contestato che sia la nota integrativa al bilancio (doc. 18 memoria 1/183 dr.ssa CP_1,
e non 17) che la "stampa" di dettaglio (doc. 17 memoria 1/183 dr.ssa CP_1, e non 16) non fornivano alcun dettaglio della composizione delle voci di debito, né facevano riferimento a documenti in ausilio alla comprensione della composizione di tale voce.
Il Tribunale aveva utilizzato a tale fine l'elenco delle fatture da ricevere allegate alla e-mail del
26.07.2017 del dott. Pt 2 (doc. 22 memoria 1/183 CP_1), che comprendeva i crediti azionati dalla dr.ssa CP 1, tuttavia non risultava, né era mai stato affermato che l'elenco delle fatture fosse stato allegato al bilancio del 2016. Il che valeva ad escludere che l'approvazione del bilancio potesse valere come ricognizione dei crediti azionati dalla dr.ssa CP_1 e ai fini interruttivi della prescrizione degli stessi.
5.6. Sesto motivo di appello. Errata dichiarazione di inammissibilità della domanda riconvenzionale.
L'appellante ha lamentato che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto tardiva la domanda riconvenzionale di risarcimento danno svolta nei confronti della convenuta opposta in quanto presentata per la prima volta all'udienza ex art. 183 c.p.c.. Secondo l'appellante la domanda è stata occasionata dalle difese svolte dalla convenuta opposta nella comparsa di costituzione e risposta, pertanto, era tempestiva in quanto avanzata nel primo atto utile successivo.
Nel merito, l'appellante ha chiesto l'accoglimento della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno cagionato ad Pt 1 dalla dott.ssa CP 1 la quale aveva tenuto nascosta l'esistenza dei suoi supposti crediti ai promittenti acquirenti per tutto il periodo che aveva preceduto l'operazione societaria di acquisizione ed aveva formato i contestati atti di riconoscimento, tenendoli nascosti fino alla causa, procurandosi un vantaggio illegittimo impedendo ai promittendi acquirenti di compredere anche tali crediti nelle transazioni concluse con tutti gli altri creditori, che erano stati pagati nella misura del 20 - 30%.
Ha evidenziato l'appellante che se la dr.ssa CP 1 avesse dichiarato i suoi pretesi crediti prima del perfezionamento dell'operazione societaria le sarebbe stato chiesto di stralciarli a pena di non perfezionare l'operazione.
Ove avesse rifiutato lo stralcio e l'operazione fosse saltata, la dr.ssa CP_1 non avrebbe ricevuto alcun pagamento perché CP_2 e P.D.R. versavano in condizioni economico, patrimoniali e finanziarie gravemente deficitarie e irreversibili. Secondo l'appellante il carattere illecito del comportamento della dr.ssa CP_1 ricorreva sia nel caso che gli atti di ricognizione fossero stati confezionati in epoca successiva al 24.07.2017, quando le sottoscrittrici erano prive di ogni legittimazione, sia nel caso che tali atti fossero stati confezionati nelle date in essi indicate.
L'appellante ha concluso chiedendo che, in caso di mancato accoglimento dell'appello sull'eccepita prescrizione, fosse accertata e dichiarata la responsabilità della dr.ssa CP_1 ai sensi dell'art. 2043 c.c.
e/o ai sensi dell'art. 1440 c.c. e per l'effetto, giusta compensazione con i danni subiti dall'opponente per il comportamento illecito della medesima dr.ssa CP_1, revocato il decreto ingiuntivo, accertarsi e dichiararsi che nulla era dovuto da Pt 1 alla dr.ssa CP 1 con riferimento alle prime nove voci della fattura 26/2022, ovvero che fosse rideterminato il preteso credito della predetta per tali voci nella misura ritenuta di giustizia. 6. Si è costituita CP 1 chiedendo il rigetto dell'appello.
6.0. Inammissibilità dell'atto di appello.
Parte appellata ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dell'appello contestando che Parte 1 pur avendo indicato parti della sentenza di cui chiedeva la riforma, di fatto aveva chiesto la riforma integrale della sentenza impugnata, limitandosi al mero rinvio al contenuto degli atti difensivi di prima istanza, senza precisare in alcun modo le ragioni di censura della tesi accolta con motivazione espressa, nella sentenza medesima, essendosi limitata a riproporre le doglianze già svolte in primo grado.
6.1. Infondatezza del primo motivo di appello.
Secondo l'appellata il Tribunale aveva correttamente motivato la decisione di rigetto dell'eccezione di prescrizione proposta da Parte 1 che era venuta meno all'onere sulla stessa incombente di provare la non corrispondenza della data apposta sul documento rispetto a quella del suo effettivo rilascio.
ST 1 aveva riconosciuto di avereIn particolare, l'appellata ha evidenziato che la teste sottoscritto i due atti di ricognizione di debito (quello del 2013 e quello del 2017) che le erano stati rammostrati, ma non aveva detto di averli sottoscritti nella stessa data.
Correttamente il Tribunale non aveva tenuto conto di tutta una serie di illazioni avanzate da Pt 1
nei confronti della dott.ssa CP 1 e finalizzate a dimostrare la non genuinità della data dei riconoscimenti di debito.
6.2. Infondatezza del secondo motivo di appello.
L'appellata ha dedotto la tempestività della produzione del riconoscimento di debito dd. 01.02.2013
(doc. 16) in quanto dimesso con la prima memoria ex art. 183 comma II c.p.c. al fine di dimostrare le difficoltà che la stessa aveva avuto negli anni nel riscuotere i propri crediti.
6.3. Infondatezza del terzo motivo di appello.
Ha rappresentato l'appellata che Pt 1 si era limitata a riproporre pedissequamente le doglianze già oggetto del primo motivo di appello, evidenziando, peraltro, che il Tribunale aveva correttamente ritenuto che il disconoscimento delle prestazioni operato dall'opponente doveva ritenersi inammissibile in quanto formulato in termini del tutto generici.
6.4. Infondatezza del quarto motivo di appello.
L'appellata ha evidenziato che dalla visura storica in atti (doc. 80 dott.ssa CP_1) risultava che la
Sig.ra ST 2 aveva rivestito la carica di amministratore in Finanziaria Srl, controllante al
La sottoscrizione della Sig.ra 100% di Tes 2 sui documenti di Controparte_5
trovava titolo dalla sua carica di amministratrice in Finanziaria Srl società cheCP 2
controllava al 100% la società CP 2
Persona 1 in Finanziaria Srl nel 2013, la quale, per lo stesso Lo stesso ruolo lo aveva rivestito motivo, aveva sottoscritto a suo tempo accanto alla zia il riconoscimento di ST 1
CP 2
Le sottoscrittrici nel corso dell'istruttoria di primo grado avevano pacificamente riconosciuto la propria firma e la data apposta sul documento sancendone gli effetti giuridici ai sensi dell'art. 2944
C.C.. Per quanto riguardava la asserita differenza tra la lettera di sollecito e gli avvisi emessi, l'appellante eha evidenziato che gli importi erano ricostruiti e riscontrati nelle scritture contabili di CP 2
9.000,00; avviso 2 - 31.12.2009 - scrittura specificati in atti: avviso 1 - 31.12.2008 - scrittura n. 113
3.254,97; avviso 4 - 31.12.2012 - scrittura n. 115 3.688,64; avviso 3 - 31.12.2010 - scrittura n. 75
n. 64 832,00: totale 16.775,61
L'importo corrispondeva esattamente agli avvisi di parcella in base ai quali era stata emessa la fattura, nella quale erano state addebitate le spese vive sostenute in nome e per conto delle società.
6.5. Infondatezza del quinto motivo di appello.
Ha rappresentato l'appellata che correttamente il Tribunale aveva riconosciuto efficacia ricognitiva dei debiti ed interruttiva delle prescrizioni nell'indicazione da parte di Controparte 5 nella nota integrativa (pag.11) al bilancio di esercizio 2016 di un ammontare di debiti verso fornitori
Italia di € 140.638,00.
L'appellata ha evidenziato che con riferimento all'avviso di parcella dd. 10.02.2012 emesso nei confronti di CP_3 la prestazione consulenziale era stata resa nel 2011 e si era perfezionata con la comunicazione di P.D.R al Comune di Flaibano (cfr doc. 12) contenente la proposta di vendita del bene immobile sito in S. Odorico di Flaibano di proprietà della stessa P.D.R e oggetto di un possibile esproprio da parte del Comune.
La voce di credito era stata riportata nella documentazione contabile di Parte 1 già CP 3 in particolare nella scheda contabile dell'impresa ordinaria era indicata quale fattura da ricevere CP_1
l'importo di € 1.252,06 (cfr doc. 19). Nel Bilancio al 31.12.2016 di CP 3 a pag. 11 della Nota Integrativa i debiti verso fornitori erano pari ad € 339.665,00 quale importo corrispondente alla somma del debito per fatture da ricevere e debito verso fornitori per fatture già ricevute (cfr doc. 20).
Secondo l'appellata l'appostazione a bilancio di un certo debito implicava che la società avesse operato una puntuale valutazione dello stesso.
6.6. Infondatezza del sesto motivo di appello.
Ha rappresentato l'appellante che correttamente il Tribunale aveva ritenuto inammissibile perché tardiva la domanda riconvenzionale svolta dalla attrice opponente.
7. L'appello è infondato.
7.0. Ammissibilità dell'appello.
La Corte preliminarmente dà atto che l'appello è ammissibile, avendo Pt_1 per ogni motivo di
appello indicato il punto della decisione impugnato e le ragioni in diritto ed in fatto delle relative doglianze.
7.1. Primo motivo di appello.
Preliminarmente la Corte ritiene necessario precisare l'oggetto delle domande della appellante come svolte sin dal primo grado e di quelle oggetto dell'appello.
- Con il d.i. opposto alla appellante Pt 1 è stato ingiunto il pagamento a favore della appellata
CP_1 della fattura numero 26 del 06.05.2022 per l'importo complessivo di € 22.292,42 emessa a fronte dell'assistenza, consulenza e rappresentanza tributaria resa negli anni in favore delle società CP 2 e CP 3 incorporate, in data 03.08.2018 mediante un'operazione di fusione, nella ingiunta.
- Con atto di citazione in opposizione la stessa appellante, pur dichiarando di nulla sapere in merito alla attività effettivamente svolta dalla dott.ssa CP_1 a favore delle società CP 2 e CP_3 ha dato atto che "le prestazioni, i compensi e le spese elencati nella fattura n. 26/2022, posta a fondamento del decreto ingiuntivo, corrispondono nella descrizione e negli importi, alle prestazioni, ai compensi e alle spese indicati in 5 avvisi di parcelle emessi dalla dott.ssa CP_1 tra il 2008 e il
2012 nei confronti di tali due società: a. le prestazioni per il compenso di € 8.653,85 (prima voce della fattura) sono indicate nell'avviso di parcella emesso in data 31.12.2008 dalla dott.ssa CP_1 ad CP 2 (doc.
3); b. le prestazioni per il compenso di € 2.334,59 (seconda voce della fattura), la spesa di
€ 29,24 (terza voce della fattura) e le prestazioni per il compenso di € 1.184,06 (quarta voce della fattura) sono indicate nell'avviso di parcella emesso in data 31.12.2009 dalla dott.ssa
CP 1 ad CP_2 (doc. 4); le prestazioni per il compenso di € 3.114,64 (quinta voce della fattura) e le spese di € C.
15,14 (sesta voce della fattura), di € 266,78 (settima voce della fattura), di € 11,10 (ottava voce della fattura) ed € 27,00 (nona voce della fattura), sono indicate nell'avviso di parcella emesso in data 10.03.2010 dalla dott.ssa CP 1 ad CP_2 (doc. 5);
d. le prestazioni per il compenso di € 800,00 (decima voce della fattura) sono indicate nell'avviso di parcella n. 2 emesso in data 03.02.2012 dalla dott.ssa CP 1 ad CP 2
(doc. 6); e. le prestazioni per il compenso di € 1.200,00 (undicesima voce della fattura) e le spese di € 3,90 (dodicesima voce della fattura) sono indicate nell'avviso di parcella n. 11 emesso in data 10.02.2012 dalla dott.ssa CP 1 a CP_3 (doc. 7).
Quindi ha eccepito l'intervenuta prescrizione dei crediti di cui agli avvisi di parcella sub a, b e c
(corrispondenti alle prime nove voci della fattura) e, in ogni caso, esclusa "per tutte le voci indicate negli avvisi di parcella e nella fattura, l'esistenza di una pattuizione con CP 2 CP 3 e Parte 1 per i compensi e le spese così come richiesti", ne ha eccepito "l'eccessività" chiedendo che fossero "rideterminati secondo congruità", anche in relazione alle voci per le quali era stata eccepita la prescrizione, per l'ipotesi di mancato accoglimento di tale eccezione.
CP 1 convenuta opposta, costituendosi ha dimesso due dichiarazioni di riconoscimento del proprio credito entrambe di data 24.07.2017 di cui una rilasciata dalla società CP 2 (doc. 13) sottoscritta per la società da ST 1 e "controfirmata" da Testimone 2 quale legale rappresentante della controllante Finanziaria Pt 1 e l'altra rilasciata dalla società CP 3 e sottoscritta per la società da Testimone 2
- Alla prima udienza di comparizione Parte 1 ha disconosciuto ai sensi e per gli effetti dell'art. 214 c.p.c. le dichiarazioni di riconoscimento di debito prodotte dall'opposta come docc. 13 e 14 e le relative sottoscrizioni, nonché in relazione alla data apposta sulle dichiarazioni, ha contestato che le date non erano certe né vere. Pt 1 ha poi dedotto che la dott.ssa CP _1, con la complicità di aveva taciuto l'esistenza dei crediti nella fase delle trattativeST 2 e ST 1 "
che avevano preceduto l'operazione di cessione delle quote sociale al fine di sottrarsi agli accordi transattivi che erano stati raggiunti con gli altri creditori. Ha dedotto Atlante che se avesse saputo dell'esistenza anche dei supposti crediti reclamati dalla dr.ssa CP_1, avrebbe trattato anche la definizione di essi.
L'attrice in opposizione ha, quindi, così modificato le proprie conclusioni:
"Voglia il Tribunale Ill.mo: a) in via preliminare, respingere l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
b) in via preliminare nel merito, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito azionato dalla dott.ssa CP_1 con riferimento alle prime nove voci della fattura 26/2022 e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo opposto e, inoltre, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da Parte 1 alla dr.ssa CP 1 con riferimento alle prime nove voci della fattura 26/2022; c) nel merito, in caso di mancato accoglimento delle domande svolte sub b), accertare e dichiarare la responsabilità della dott.ssa CP_1 ai sensi dell'art. 2043 c.c. e/o ai sensi dell'art. 1440 c.c. e per l'effetto, giusta compensazione con i danni subiti dall'opponente per il comportamento illecito della medesima dr.ssa CP_1, revocare il decreto ingiuntivo opposto e accertare e dichiarare che nulla è dovuto da Parte 1 alla dr.ssa CP 1 con riferimento alle prime nove voci della fattura 26/2022, ovvero rideterminare il credito della predetta per tali voci nella misura ritenuta di giustizia;
d) nel merito, accertata l'assenza di una pattuizione sui compensi e sulle spese, revocare il decreto ingiuntivo opposto e rideterminare secondo congruità
i compensi e le spese indicati nelle ultime tre voci della fattura 26/2022, o, in caso di mancato accoglimento delle domande svolte sub b) e sub c), rideterminare secondo congruità tutte le voci di compensi e spese della fattura 26/2022; e) in ogni caso con vittoria di spese e competenze". non ha depositato la prima memoria
- Concessi di termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. Pt 1
istruttoria.
· All'udienza del 20.02.2024 Atlante ha precisato le conclusioni “nel merito come da verbale
-
d'udienza del 10 gennaio 2023; in via istruttoria, ribadisce le richieste formulate nelle memorie ex art. 183 c. 6 n. 2 e 3 c.p.c.".
- Infine, con atto di precisazione delle conclusioni in appello Pt 1 ha chiesto:
"a) nel merito, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito della dr.ssa CP 1 con riferimento alle prime nove voci della fattura n. 26/2022 da essa emessa e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da Parte 1 alla dr.ssa CP 1 con riferimento alle prime nove voci della fattura n. 26/2022 e condannare la medesima Pa dr.ssa CP 1 a restituire Atlante Pt 1 l'importo versatole per le medesime voci con gli interessi;
b) nel merito, in subordine, in caso di mancato accoglimento delle domande svolte sub a), accertare e dichiarare la responsabilità della dott.ssa CP 1 ai sensi dell'art. 2043 c.c. e/o ai sensi dell'art. 1440 c.c. e per l'effetto, giusta compensazione con i danni subiti dall'opponente per il comportamento illecito della medesima dr.ssa CP_1, revocare il decreto ingiuntivo opposto e accertare e dichiarare che nulla è dovuto da Parte 1 alla dr.ssa CP 1 con riferimento alle prime nove voci della fattura
26/2022, ovvero rideterminare il credito della predetta per tali voci nella misura ritenuta di giustizia e condannare la dr.ssa CP_1 alle conseguenti restituzioni;
c) condannare la dr.ssa CP_1 alle spese e alle competenze dei due gradi di giudizio e della fase monitoria;
d) in via istruttoria, ammettere la prova testimoniale, senza inversione dell'onere della prova, come richiesta nelle memorie ex art. 183, co. VI, nn. 2 e 3, c.p.c., in primo grado".
Tanto premesso, la Corte osserva che pur avendo Pt 1 dichiarato di nulla sapere della attività professionale svolta dalla dott.ssa CP_1 a favore delle due società prima del mutamento della denominazione di CP_11 Atlante e l'incorporazione in quest'ultima di CP_2 tuttavia nelle conclusioni non ha mai chiesto di rigettare la domanda di condanna al pagamento della somma ingiunta perché infondata nell'an, ma ha chiesto di rigettare parte della domanda perché i crediti sarebbero prescritti (prime nove voci della fattura) e per la parte dei crediti non prescritti, nonché per quelli di cui alle prime nove voci della fattura per il caso di rigetto della eccezione di prescrizioni, ha chiesto di rideterminarli nel quantum.
In ultimo, in atto di appello, Pt 1 ha insistito per l'accoglimento della eccezione di prescrizione per le prime nove voci della fattura, chiedendo condannarsi la dott.ssa CP_1 alla restituzione di quanto percepito in relazione alla sole citate voci. In subordine, per il caso di mancato accoglimento della eccezione di prescrizione, l'appellante ha chiesto, in accoglimento della domanda riconvenzionale di condanna della dott.ssa CP_1 al risarcimento dei danni alla stessa arrecati, di compensare il credito di cui alle sole prime nove voci della fattura con il proprio controcredito.
Alla luce di quanto sopra riportato ed osservato, la Corte rileva che l'oggetto dell'atto di appello è stato limitato da Pt 1 all'accertamento della intervenuta prescrizione del credito della dott.ssa
CP 1 di cui alle prime nove voci della fattura azionata monitoriamente (corrispondenti ai primi tre avvisi di parcella) e, per il caso di rigetto della eccezione di prescrizione, all'accertamento della fondatezza della domanda riconvenzionale e conseguente compensazione totale o parziale del credito della dott.ssa CP_1 con quello risarcitorio vantato da Pt 1 . Non è mai stata svolta domanda avente ad oggetto l'accertamento nell'an della pretesa e non è stata riproposta la domanda avente ad oggetto l'accertamento nel quantum della pretesa.
Tanto chiarito, con il primo motivo l'appellante ha lamentato che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto provata la veridicità della data riportata sulle dichiarazioni di riconoscimento di debito dd.
24.07.2017 dimesse sub doc. 13 e 14 da parte appellata.
Tali dichiarazioni sono state pacificamente predisposte dalla dott.ssa CP_1.
La dichiarzione sub doc. 14 ha per oggetto il credito di euro 1.286,73, al netto della ritenuta d'acconto, vantato dalla CP_1 nei confronti della società CP 3 di cui all'avviso di parcella dd. 10.02.2012, corrispondente all'undicesima voce della fattura n. 26/2022 azionata monitoriamente, la cui debenza, per quanto sopra osservato, accertata dal Tribunale non è oggetto dei motivi di appello.
La dichiarazione dimessa sub doc. 13 è indirizzata alla società CP 2 ed è la seguente: Dott.ssa PI LD
Via San Vito al Tagliamento 7
33100 - Udine
[...]C.F.
P.IVA 01756730303
Spett.le
Approdo S.r.l. in Liquidazione Strada Statale Pontebbana km 119
33031 Basiliano (UD)
C.F. 01160640932
P.IVA 01925720300
La sottoscritta Dott.ssa PI LD, con studio in Udine in via San Vito al Tagliamento 7, C.F.
[...], P.IVA 01756730303, dichiara che il proprio credito maturato al 24.07.2017 nei confronti della società Approdo S.r.l. in Liquidazione, con sede a Basiliano (UD), Strada Statale
Pontebbana km 119, C.F. 01160640932 e P.IVA 01925720300, rappresentata dal legale rappresentante sig.ra DE Degan SI, risulta pari ad un netto pagare di complessivi euro
17.240,16, così composto:
Per fatture Per fatture Descrizione Totale da emettere emesse
Prestazioni e spese 16.130,39 16.130,39
Contributo CNPADCEC 645,22 645,22
Imponibile 16.775,61 16.775,61
IVA 3.690,63 3.690,63
Totale 20.466,24 20.466,24
Ritenuta d'acconto (3.226,08) (3.226,08)
Netto pagare 17.240,16 17.240,16
Con la presente si sollecita il pagamento di quanto sopra richiesto.
Udine, 24 luglio 2017
Dott.ssa PI LD
Per conferma ed accettazione
Approdo S.r.l. in Liquidazione Del Degan TarsillaaTu. Finanziaria S... (controllante)
IS NA
La Corte osserva che alla data del 24.07.2017 la sig. Tes 1 era la legale rappresentante della essendo stata nominata liquidatrice con delibera del società Controparte_5
24.04.2003, iscritta al registro delle imprese il 29.05.2003, ed essendo cessata dalla carica con delibera del 25.07.2017, iscritta al registro delle imprese il 18.08.2017, come risulta dalla visura camerale storica della società CP 2 dimessa sub doc. 80 dalla dott.ssa CP 1 (v. f. 21 visura). Sentita come teste all'udienza del 09.10.2023 dal giudice di prime cure, rispondendo alla domanda sub capitoli:
"3) Vero che le società da Lei rappresentate sono state assistite per la gestione contabile e fiscale dal 1996 al 2017 dal Dott. Pt 2 e dalla Dott.ssa CP_1 e dalle società di servizi a loro facenti capo?
4) Vero che la Dott.ssa CP 1 negli anni 2007-2012 ha prestato le attività di assistenza, consulenza e rappresentanza tributaria ad CP 2 " la sig. Tes_1 ha dichiarato:
"non sono in grado di confermare la circostanza, in quanto non ricordo nulla”, richiamata dal giudice sulle responsabilità penali conseguenti all'impegno di veridicità prestato, la teste aveva risposto "dico la verità non mi ricordo nulla".
Rispondendo alla domanda sub capitolo 5) "Vero che a fronte di tali incarichi la Dott.ssa CP_1 ha
Tes 1 ha dichiarato: emesso i preavvisi di parcella che vi si rammostrano?” la sig.
"presa visione dei preavvisi di parcella allegati all'atto di citazione, non ricordo di averli mai visti;
mi ricordo che mia nipote, ST 2 mi portò a casa delle carte da firmare, si trattava di riconoscimenti".
Rispondendo alla domanda su capitolo 9) "Vero che Lei ha riconosciuto il 24.07.2017 con il documento che si rammostra i crediti vantati dalla Dott.ssa CP_1 nei confronti delle società CP_2
e Pdr da Lei rappresentate e controllate?" la sig. Tes 1 ha dichiarato:
"presa visione dei riconoscimenti di debito datati 24.7.2017, doc. 13 allegato alla comparsa di risposta e 16 alla memoria 183 c. 6 n. 1 c.p.c. della convenuta opposta, ricordo di aver sottoscritto i due documenti e riconosco la mia firma sugli stessi;
mia nipote, come già anticipato, venne a casa di mia sorella a Udine e ivi mi fece sottoscrivere le due lettere. Mia nipote mi disse che si trattava di debiti che dovevano essere riconosciuti nei confronti della sig.ra CP_1; ho firmato senza leggere, fidandomi di quanto mi era stato detto da mia nipote Testimone 2
Rispondendo alle domande sub capitoli della terza memoria istruttoria:
5) "Vero che nel febbraio 2013 Controparte_5 si impegnava a pagare l'importo di €
26.620,00 a mezzo di 12 rate mensili di pari importo?" e
7) "Vero che Lei in qualità di legale rappresentante di Controparte_5 sottoscriveva il piano di rientro che Vi si rammostra sub doc. 16?”, esibito alla teste il doc. 16 della convenuta opposta, la sig. Tes 1 ha dichiarato:
"la sottoscrizione sul documento che mi viene mostrato è stata da me apposta, ma non ricordo nulla del contenuto di tale documento, atteso il tempo trascorso.
La Corte osserva che la teste è attendibile in quanto ha ammesso di non ricordare i fatti relativi alla attività svolta dalla CP_1 per la società in ragione del tempo trascorso, circostanza plausibile atteso che alla teste, nata il [...], quindi alla data dell'udienza del 09.10.2023 di anni 81, è stato chiesto di riferire in merito a fatti accaduti negli anni 2007-2012, quindi almeno 11 anni prima.
La teste, invece, è stata in grado di riconoscere la propria sottoscrizione in calce alle dichiarazioni dd.
24.07.2017 (doc. 13) e dd. 01.02.2013 (doc. 16), che le erano state esibite.
La Corte osserva preliminarmente che alla teste sono state esibiti contestualmente i due documenti sub 13 e sub 16 e contestualmente la stessa ne ha riconosciuto la sottoscrizione. Dai capitoli di prova e dalla verbalizzazione delle dichiarazioni della teste si comprende che in seguito i due documenti sono stati esaminati separatamente.
Si riproduce quanto verbalizzato:
Sub capitolo 9; presa visione dei riconoscimenti di debito datati 24.7.2017, doc. 13 allegato alla comparsa di risposta e 16 alla memoria 183 c. 6 n. 1 c.p.c. della convenuta opposta, ricordo di aver sottoscritto i due documenti e riconosco la mia firma sugli stessi;
mia nipote, come già anticipato, venne a casa di mia sorella a Udine e ivi mi fece sottoscrivere le due lettere. Mia nipote mi disse che si trattava di debiti che dovevano essere riconosciuti nei confronti della sig.ra CP_1; ho firmato senza leggere, fidandomi di quanto mi era stato detto da mia nipote ST 2
Interrogata sui capitoli di cui alla memoria ex art. 183 c. 6 n. 3 c.p.c. dell'opposta, viene sottoposto alla teste il doc. 16. Allegato alla prima memoria 183 c.p.c. della convenuta opposta;
la teste risponde: la sottoscrizione sul documento che mi viene mostrato è stata da me apposta, ma non ricordo nulla del contenuto di tale documento, atteso il tempo trascorso.
Il capitolo di prova sub 9) aveva ad oggetto esclusivamente la ricognizione sottoscritta il 24.07.2017
("9 Vero che Lei ha riconosciuto il 24.07.2017 con il documento che si rammostra i crediti vantati dalla Dott.ssa CP_1 nei confronti delle società CP 2 e Pdr da Lei rappresentate e controllate?"), quindi, quando la teste ha dichiarato che la nipote le disse che si trattava di debiti che dovevano essere riconosciuti nei confronti della sig.ra CP_1 stava rispondendo al capitolo sub 9, con il quale le era stato chiesto se il 24.07.2017 aveva riconosciuto i crediti vantati dalla dott.ssa CP 1 nei confronti della società CP 2
La teste ha precisato di avere firmato senza leggere fidandosi della nipote che le aveva rappresentato che si trattava di debiti che dovevano essere riconosciuti nei confronti della dott.ssa CP 1, tale in effetti è il contenuto del documento, ed ha riconosciuto la propria firma posta immediatamente dopo la data. La teste ha senz'altro riconosciuto il documento nella sua interezza, quindi anche con riferimento alla data, oggetto specificamente della domanda rivoltale, atteso che ha espressamente dichiarato di averne presa visione all'udienza (si legge nel verbale: "presa visione dei riconoscimenti di debito"). Quanto alla veridicità della data, la Corte osserva che la teste ha precisato solo di non avere letto il contenuto della dichiarazione quanto all'oggetto, perché le era stato anticipato dalla nipote, ma ha senz'altro letto la data perché posta immediatamente prima della firma e perché all'udienza le era stato espressamente chiesto se aveva firmato in quella data e la teste non lo ha negato.
Quanto alla affermazione della teste la quale, rispondendo sempre al capitolo sub 9), quindi ai fatti occorsi il 24.07.2017, ha dichiarato che la nipote le aveva fatto sottoscrivere "due lettere" con la precisazione che si trattava "si trattava di debiti che dovevano essere riconosciuti nei confronti della sig.ra CP 1", la Corte osserva che la Tes 1 poco prima aveva già parlato al plurale di riconoscimenti di debiti verso la CP 1, quando, non rammentando nulla degli avvisi di parcella esibiteli, aveva dichiarato di ricordare "che mia nipote, Testimone 2 mi portò a casa delle carte da firmare, si trattava di riconoscimenti", parlando sempre al plurale.
Riassumendo, da quanto sopra riportato, emerge che la Tes 1 ha ricordato che il 24.07.2017 la nipote le aveva portato a casa da firmare due lettere di riconoscimento di debiti verso la CP_1, di queste due lettere una è il documento 13, esibito alla teste, l'altra, invece, NON è il doc. 16, pure esibito alla teste, atteso che tale documento ha un altro contenuto, trattandosi di un piano di rientro, ha un'altra data (il 01.02.2013) e che la teste, specificatamente interrogata su tale documento, come detto dopo averne riconosciuto la firma contestualmente a quella apposta sul doc. 13, ha dichiarato, questa volta, "non ricordo nulla del contenuto di tale documento, atteso il tempo trascorso".
Si riporta il doc. 16 Dott.ssa PI LD
Via San Vito al Tagliamento 7
33100 Udine
[...]C.F.
P.IVA 01756730303
Spett.le
Approdo S.r.l. in Liquidazione
Strada Statale Pontebbana km 119
33031 Basiliano (UD)
C.F. 01160640932
P.IVA 01925720300
In relazione al credito maturato al 31.12.2012 dalla Dott.ssa PI LD, con studio in Udine in via
San Vito al Tagliamento 7, C.F. [...], P.IVA 01756730303nei confronti della società Approdo S.r.l. in Liquidazione, con sede a Basiliano (UD), Strada Statale Pontebbana km 119,
C.F. 01160640932 e P.IVA 01925720300, qui rappresentata dal legale rappresentante sig.ra DE
Degan SI, per euro 16.775,61 per fatture da emettere, importo che dovrà essere integrato al memento della fatturazione da IVA di legge al 21%, pari ad euro 3.522,88, quindi per complessivi euro 26.620,00, si conviene che l'importo complessivo sarà pagato dalla Approdo S.r.l. in
Liquidazione in 12 rate mensili di importo pari ad euro 1.691,54 ciascuna, e l'ultima di euro 1.691,55,
a decorrere dal 30.06.2013.
Udine, 1 febbraio 2013
Dott.ssa PI LD
Per accettazione
Approud Spa in Rigidazidazione
DE Degan SI
La spiegazione del contenuto della risposta della teste al capitolo 9) è stata offerta dalla stessa appellante, la quale ha prodotto sub doc. 30 la seconda dichiarazione di riconoscimento di debito sottoscritta dalla Tes 1 sempre il 24.07.2017.
Si riporta il doc. 30 DOC.3
PI Group S.r.l.
Via San Vito al Tagliamento 7
33100 Udine
C.F./P.IVA 02550840306
Spett.le
Approdo S.r.l. in Liquidazione
Strada Statale Pontebbana km 119
33031 Basiliano (UD)
C.F. 01160640932
P.IVA 01925720300
Il credito maturato alla data del 24.07.2017 dalla società PI Group S.r.l., con sede a Udine in via
San Vito al Tagliamento 7, C.F./P.IVA 02550840306, rappresentata dal legale rappresentante dott.
LA FF, nei confronti della società Approdo S.r.l. in Liquidazione, con sede a Basiliano (UD),
Strada Statale Pontebbana km 119, C.F. 01160640932 e P.IVA 01925720300, rappresentata dal legale rappresentante sig.ra DE Degan SI, risulta pari a complessivi euro 3.757,70.
Con la presente si sollecita il pagamento di quanto sopra richiesto.
Udine, 24 luglio 2017
PI Group S.r.l.
LA FF
Per conferma ed accettazione
Approdo S.r.l. in Liquidazione
DE Degan SI
༽༥ངས་ Copla rilasciata in carta non bolla,
a richiesta di A . VENTUR
Finanziaria S.r.l.(controllante) per uso studio.
29 SET. 2021 IS NA Udine.
DIPITTI CORRISPOSTI IN € 2,22 La Corte osserva che la seconda dichiarazione, di cui al doc. 30 parte appellante sopra riprodotta, non
è stata esibita alla teste nel presente procedimento, tuttavia, la Tes 1 ha ricordato che il
24.07.2017 aveva sottoscritto due dichiarazioni di riconoscimento di debito, circostanza che la Corte
ritiene verosimile alla luce del documento dimesso dalla stessa appellante.
Non essendo stata esibita alla teste la dichiarazione di cui al doc. 30, la stessa, nel ricordare che il
24.07.17 aveva sottoscritto due dichiarazioni di riconoscimento di debito, ha ritenuto che entrambe riguardassero formalmente la dott.ssa CP_1, circostanza che la Corte ritiene comprensibile tenuto conto del tempo trascorso e del fatto che, in ogni caso, la società PI Group s.r.l. era comunque riconducibile alla CP_1, trattandosi di società di servizi costituita nel 2008, di cui la dr.ssa CP 1 e il dott. Pt 2 erano soci al 50% ciascuno al 13.03.2023 (doc. 27 Atlante), come ricordato dalla stessa appellante.
Ulteriore elemento che rafforza la credibilità della teste è il fatto che la stessa, mentre ha ricordato quanto accaduto il 24.07.2017, interrogata in merito al documento sottoscritto il 01.02.2013 ha potuto solo riconoscere la propria firma e nulla più, stante la maggiore risalenza nel tempo dei fatti.
La Corte, infine, osserva che in occasione della testimonianza né il giudice né alcuna delle parti, in particolare l'appellante che oggi ne contesta l'ambiguità, hanno ritenuto di formulare domande a chiarimento, ad ulteriore conferma che quando la teste ha risposto al capitolo 9), che le era stato letto e che conteneva l'indicazione della data del 24.07.2017, ribadita nella risposta dalla teste, era chiaro a tutti che oggetto della domanda e della risposta era il documento sub doc. 13 firmato in quella data;
infatti, come già detto, l'altro documento esibito alla teste era poi stato oggetto di successivo separato esame.
Quanto alle ulteriori circostanze dedotte dall'appellante per inficiare la credibilità della teste, la Corte
osserva:
- che la creditrice ha prodotto in giudizio le dichiarazioni di riconoscimento quando si è reso necessario per contrastare l'eccezione di prescrizione del credito sollevata da Parte 1 il presente giudizio dimostra che l'eventuale precedente comunicazione ad Pt 1 sarebbe stata inutile, atteso che la società ne ha contestato la genuinità;
-che l'esistenza dei precedenti atti di ricognizioni di debito risalenti al 2013 (doc. 16) ed al 2016
(doc. 21) non rendeva inutile l'acquisizione di ulteriori riconoscimenti sia perché tali ulteriori dichiarazioni interrompevano il decorso della prescrizione, con decorrenza di un nuovo termine, sia perché, come accaduto nel presente giudizio, a fronte della contestazione della data da parte di
Pt 1 , dichiarazioni più recenti potevano essere ricordate dalle sottoscrittrici: infatti la teste [...] Tes 1 con riguardo al piano di rientro dimesso sub doc. 16, risalente al 2013, ha potuto solo riconoscere la propria firma, ma ha dichiarato di nulla ricordare, quindi neppure quando aveva sottoscritto il documento;
- che la circostanza che la CP 1 non si sia preoccupata di dare data certa ai documenti sottoscritti dalla Tes 1 non esclude che tali documenti siano stati effettivamente sottoscritti nelle date
,
indicate; tutt'al più costituisce una leggerezza della dott.ssa CP_1.
La Corte, infine, condivide quanto osservato dal giudice di prime cure, laddove ha evidenziato che, comprensibilmente, visto il passaggio di mano delle società per le quali la dott.ssa CP 1 aveva eseguito le prestazioni, la stessa abbia ritenuto, a propria tutela, di premunirsi del riconoscimento della attività svolta e dei propri compensi da parte delle persone che fino a quel momento avevano rappresentato le società.
Le dichiarazioni della sig. ST 1 hanno, infine, trovato riscontro in quelle della teste
ST 2 .
La Corte, preliminarmente, dà atto che dalla visura camerale storica di Parte 1 dimessa sub doc.
8 convenuta opposta, risulta che:
- la società CP_3 in data 22.10.2018 aveva cambiato la propria denominazione in quella di Pt 1
[...]
ST 2 era cessata dalla carica di con delibera del 28.07.2016, iscritta il 16.08.2016,
-
che aveva ricoperto dal 16.02.2013 (delibera di nomina iscritta amministratore unico di CP 3
era stata nominata amministrore unico. il 21.02.2013) ed Persona 1
Quanto alla società CP 2 dalla visura camerale storica dimessa sub doc. 80 convenuta opposta risulta che la stessa non aveva mai rivestito la qualità di amministratore.
La teste, tuttavia, era stata legale rappresentante della CP 8 Finanziaria s.r.l., detentrice del 100% del capitale sociale di CP 2 dal 16.02.2013 al 04.12.2017 (v. doc. 81 visura camerale storica di
Finanziaria s.r.l.).
Da quanto sopra risulta che la teste era addentro ad entrambe le società, che sono state nel tempo amministrate sempre da persone della sua famiglia (la zia Testimone 1 e la sorella [...]
Per 1 , oltre ad essere stata legale rappresentante della controllante totalitaria di CP 2 circostanze che spiegano perché la stessa era a conoscenza delle vicende delle società.
La teste, pertanto, è credibile quando, sentita all'udienza del 09.10.2023, aveva confermato che le società erano state assistite per la gestione contabile e fiscale ed aveva riconosciuto i preavvisi di parcella emessi nei confronti delle due società dalla dott.ssa CP_1.
وaveva sottoscritto "due documenti" che lei La teste ha confermato che la zia, ST 1
stessa aveva portato a casa della propria madre per raccogliere la sua firma: poiché il primo documento era quello dimesso sub doc. 13, mentre il secondo non può essere quello dimesso sub doc.
14, perché a firma della sola ST 2 , è confermato quanto sopra già osservato e cioè che il
24.07.2017 la Tes 1 aveva sottoscritto oltre al doc. 13 anche il doc. 30, sempre quale legale
CP 2 ST 2 per la rappresentate di documento che reca anche la firma di
Finanziaria s.r.l., espressamente indicata come "controllante".
Le dichiarazioni delle due testi sono tra loro coerenti, ulteriore elemento che ne dimostra la credibilità.
Entrambe le testi hanno riferito quanto accaduto il 24.07.2017 presso l'abitazione della madre di [...]
Tes_2 , dove quest'ultima si era recata per fare firmare i due riconoscimenti di debito alla zia [...]
ST 1 nonostante nel corso dell'esame fosse stato loro esibito un solo documento recante la data del 24.07.2017 sottoscritto dalla Tes 1 La circostanza che le due testi abbiano riferito quanto accaduto spontaneamente, senza essere state sollecitate mediante l'esibizione anche del secondo riconoscimento di debito (quello a favore della società CP_12, doc. 30 dimesso da Pt 1 ) conferma definitivamente la loro credibilità.
È stato, quindi, accertato che ST 1 ha sottoscritto la ricognizione del debito della CP_3
[...] verso la dott.ssa CP 1 il 24.07.2017, quando la stessa era ancora legale rappresentante della società.
Quanto al contenuto della ricognizione di debito, la teste ha dichiarato: “Mia nipote mi disse che si trattava di debiti che dovevano essere riconosciuti nei confronti della sig.ra CP_1; ho firmato senza leggere, fidandomi di quanto mi era stato detto da mia nipote Testimone 2
La sig. Tes_1 al momento della sottoscrizione, pur non avendo letto il documento, ne conosceva il contenuto perché glielo aveva riferito la nipote ST 2 quindi, sapeva che stava
CP 2 nei confronti della dott.ssa CP 1 per sottoscrivendo una ricognizione di debiti di l'attività da questa svolta per la società.
In conclusione, l'atto ricognitivo dd. 24.07.2017 è efficace con conseguente infondatezza della eccezione di prescrizione del credito avanzata da Pt 1 .
7.2. Con il secondo motivo l'appellante ha contestato la non utilizzabilità dell'atto di ricognizione di
PDR datato 01.02.2013 ai fini della prova (contestata) dell'interruzione della prescrizione.
Il motivo è infondato.
Come sopra osservato la teste Tes 1 esibitole l'atto di ricognizione di debito dd. 01.02.2013 non lo ha riconosciuto, pertanto, tale documento non è rilevante ai fini della decisione in merito alla interruzione della prescrizione ed il Tribunale, infatti, non ne aveva tenuto conto.
Viceversa, la stessa appellante lo ha utilizzato per tentare di dimostrare la non attendibilità della teste
Tes 1 7.3. Con il terzo motivo l'appellante ha censurato la decisione impugnata nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto inammissibili perché generiche le contestazioni aventi ad oggetto l'esistenza del credito asseritamente vantato dalla dott.ssa CP_1.
Ha rappresentato Atlante di avere disconosciuto tempestivamente e puntualmente tutti gli atti di ricognizione prodotti dalla dr.ssa CP_1, sia in relazione alla sottoscrizione che al relativo contenuto e datazione.
Il motivo è infondato per le ragioni sopra esposte con riferimento alla infondatezza del primo motivo di appello. Testimone 1 ha riconosciuto la propria sottoscrizione ed il contenuto del documento, La teste che aveva firmato quale legale rappresentante della CP_3 poi incorporata per fusione nella appellante, a fronte di tale riconoscimento incombeva su Atlante l'onere di allegare e provare che alcun rapporto era intercorso con la dott.ssa CP 1 L'appellante, invece, si è limitata solo a contestare di nulla sapere in merito a tale rapporto, in quanto intercorso con la società CP 2
prima della incorporazione, ma non ha offerto alcuna prova, né documentale né orale, al fine di dimostrare l'inesistenza del rapporto fonte del credito della dott.ssa CP 1 oggetto di riconoscimento
(v. Cassazione civile sez. III, 10/12/2024, (ud. 11/09/2024, dep. 10/12/2024), n.31818 per la quale
66 la ricognizione di debito "non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto
...
confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, comportando, ai sensi dell'art. 1988 cod. civ., un'astrazione meramente processuale della causa debendi;
tale astrazione si traduce in una mera relevatio ab onere probandi, in virtù della quale il destinatario della dichiarazione è dispensato dall'onere di fornire la prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale: pertanto, ogni effetto vincolante della ricognizione è destinato a venir meno ove sia giudizialmente allegato e provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto o è invalido o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento" (così, tra le più recenti, Cass. Sez. 1, sent. 13 ottobre
2016, n. 20689, Rv. 642050-03), fermo restando, quindi, che la prova di tali circostanze è a carico del soggetto autore della ricognizione (Cass. Sez. 1, sent. 13 giugno 2014, n. 13506, Rv. 631306-
01)").
7.4. Con il quarto motivo l'appellante ha rappresentato che le dichiarazioni di ricognizione di debito sottoscritte dalla sig. Testimone 1 non erano efficaci ai fini della interruzione della prescrizione atteso che la teste aveva riferito di avere firmato le due dichiarazioni, ma di non avere avuto alcuna consapevolezza del loro contenuto. Inoltre, l'atto ricognitivo riferito ad CP 2 del 24.07.2014 indicava un valore del preteso credito ammontante ad € 16.130,39 (valore delle prestazioni e delle spese prima della cassa e dell'iva) che non corrispondeva a quello della fattura posta a fondamento del decreto ingiuntivo. La fattura indicava un totale di € 17.287,14 (imponibile prima della cassa e dell'iva). Decurtando l'importo di
€ 1.200,00 riferito a P.D.R. e di € 2,00, risulta un totale di € 16.085,14; sicché mancava la prova che l'atto ricognitivo riguardasse la fattura posta a fondamento dell'azione recuperatoria della dr.ssa
CP 1.
In merito alla consapevolezza da parte della Tes_1 del contenuto dell'atto ricognitivo la Corte rimanda a quanto già osservato in relazione al primo motivo di appello.
Quanto al contenuto dell'atto ricognitivo, la Corte ribadisce che era onere della appellante dimostrare l'inesistenza del rapporto fondamentale, prova che non è stata offerta da Pt 1 e che non può essere dedotta da una minima discrasia tra l'importo del credito oggetto di riconoscimento e la somma indicata nella fattura.
7.5. Con il quinto motivo l'appellante ha contestato che erroneamente il Tribunale aveva riconosciuto efficacia interruttiva della prescrizione alla nota integrativa di bilancio relativo all'esercizio 2016 e all'approvazione dello stesso.
La Corte osserva che il motivo è assorbito dal rigetto del primo e del terzo motivo di appello.
7.6. Con il sesto motivo l'appellante ha lamentato che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto tardiva la domanda riconvenzionale di risarcimento danno svolta nei confronti della convenuta opposta in quanto presentata per la prima volta all'udienza ex art. 183 c.p.c..
Secondo l'appellante la domanda era stata occasionata dalle difese svolte dalla convenuta opposta nella comparsa di costituzione e risposta, pertanto, era tempestiva in quanto avanzata nel primo atto utile successivo.
Il motivo di appello è infondato.
Condivisibilmente il Tribunale ha ritenuto tardiva la domanda riconvenzionale svolta dalla attrice opponente solo nella prima udienza ex art. 183 c.p.c. e non, invece, come avrebbe dovuto nell'atto di citazione in opposizione. La Corte osserva che Pt 1 ben prima della notifica del d.i. sapeva delle pretese avanzate dalla
CP_1 nei propri confronti in relazione a crediti maturati per attività professionale prestata a favore della incorporata CP_2 pretese che erano "sfuggite" alla attività transattiva con gli altri creditori che aveva preceduto la fusione del 2018. La dott.ssa CP_1, infatti, aveva già in precedenza con pec del 22.07.2020 messo in mora Pt 1 (v. doc. 1 allegato alla citazione in opposizione di Pt 1 ). A seguito della notifica del d.i., stante la sua veste sostanziale di convenuta Pt 1 avrebbe dovuto sin da subito rappresentare che la CP_1 le aveva cagionato un danno tenendo nascosta l'esistenza dei suoi supposti crediti ai promittenti acquirenti per tutto il periodo che aveva preceduto l'operazione societaria di acquisizione.
La Corte osserva che, in ogni caso, la dott.ssa CP_1, in assenza di alcuna promessa verso gli acquirenti di favorirli nella definizione dei crediti della società CP 2 ante fusione, circostanza neppure allegata dalla appellante, con la sua condotta si è limitata a tutelare le proprie ragioni creditorie procurandosi le ricognizioni di debito, evidentemente non essendo intenzionata a subire alcuna falcidia delle proprie spettanze.
Per i motivi esposti l'appello deve essere respinto e l'appellante va condannata al pagamento delle spese del grado in favore dell'appellata, liquidate secondo i parametri delle cause ricomprese nel valore tra €5.201,00 ed € 26.00,00, in considerazione della soccombenza (medi per la fase di studio, medi per la fase introduttiva, minimi per la fase di trattazione stante la limitata complessità, medi per fase decisoria per complessivi euro 4.888,00, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali, nonché ad IVA e CPA come per legge).
Sussistono in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R.
115/2002 introdotto dall'art. 1, c.17, L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promossa da Parte 1 nei confronti di CP 1 così provvede:
rigetta l'appello; condanna l'appellante Parte 1 al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellata Controparte 13 che liquida in complessivi € 4.888,00 per compensi, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali, nonché ad IVA e CPA come per legge;
dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del
D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art. 1, c.17, L. 228/12.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 15.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Alessandra Burra dott.ssa Marina Vitulli 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2. Parte 1 ha proposto opposizione al d.i. rappresentando che il credito della dott.ssa CP_1 corrispondeva a prestazioni che la stessa avrebbe svolto a favore delle società incorporate CP_2
[...] e CP 3 in relazione alle quali prestazioni la convenuta opposta aveva emesso tra il 2008
RE NA PU BLICA A
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei Magistrati:
PresidenteDott.ssa Marina Vitulli
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
Consigliere rel. Dott.ssa Alessandra Burra
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 334/2024 RG, promossa con atto di citazione in appello
DA
on l'Avv. Alessandro Ventura del Foro di Udine come da procura dd. 08.10.2024 Parte 1
depositata in atti;
- APPELLANTE -
CONTRO
CP 1 con l'Avv.to Cinzia Bertossi del Foro di Udine, come da procura a margine dell'atto di appello;
- APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Udine n. 826/2024 del 21.08.2024, emessa nel giudizio N. RG 3325/2022.
Causa iscritta a ruolo il 17.10.2024 e trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
a) nel merito, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito della dr.ssa CP 1 con riferimento alle prime nove voci della fattura 26/2022 da essa emessa e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da Parte 1 alla dr.ssa CP 1 con riferimento alle prime nove voci della fattura n 26/2022 e condannare la medesima dr.ssa
CP 1 a restituire ad Parte 1 l'importo versatole per le medesime voci con gli interessi;
b) nel merito, in subordine, in caso di mancato accoglimento delle domande svolte sub a), accertare e dichiarare la responsabilità della dott.ssa CP_1 ai sensi dell'art. 2043 c.c. e/o ai sensi dell'art. 1440
c.c. e per l'effetto, giusta compensazione con i danni subiti dall'opponente per il comportamento illecito della medesima dr.ssa CP_1, revocare il decreto ingiuntivo opposto e accertare e dichiarare che nulla è dovuto da Parte 1 alla dr.ssa CP 1 con riferimento alle prime nove voci della fattura
26/2022, ovvero rideterminare il credito della predetta per tali voci nella misura ritenuta di giustizia e condannare la dr.ssa CP_1 alle conseguenti restituzioni;
c) condannare la dr.ssa CP_1 alle spese e alle competenze dei due gradi di giudizio e della fase monitoria;
d) in via istruttoria, ammettere la prova testimoniale, senza inversione dell'onere della prova, come richiesta nelle memorie ex art. 183, co. VI, nn. 2 e 3, c.p.c., in primo grado.
Per parte appellata: in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'appello a norma dell'art. 342 c.p.c. Spese tutte rifuse.
in via principale: rigettare le domande tutte formulate da parte appellante perché infondate in fatto e in diritto e conseguentemente confermare la sentenza di primo grado. Con condanna di Parte 1 alla rifusione delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio. in via istruttoria: ammettere la prova come richiesta nelle memorie ex art. 183, co VI comma, nn. 2 e
3 in primo grado.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con decreto ingiuntivo n. 851 emesso dal Tribunale di Udine il 22.07.2022 ad Parte_1 è stato ingiunto il pagamento a favore di CP 1 della somma di euro € 22.292,42 di cui alla fattura n.
26 dd. 06.05.2022, risultante dall'estratto autentico delle scritture contabili della creditrice, emessa per l'attività di assistenza, consulenza e rappresentanza tributaria resa in favore delle società CP 2
[...] e CP 3 ncorporate in data 03.08.2018 Atlante Pt 1 mediante un'operazione di fusione, oltre alle spese del monitorio. ed il 2012 cinque avvisi di parcella nei confronti di tali due società, avvisi che l'opponente dimetteva sub docc. da n. 3 a 7.
Parte 1 premesso di non sapere nulla di tali pregressi rapporti, ha contestato la fondandezza della pretesa creditoria eccependo, preliminarmente, l'intervenuta prescrizione del credito relativo alle prime nove voci dalle fattura n. 26/2022.
Nel merito, escluse per tutte le voci indicate negli avvisi di parcella e nella fattura, l'esistenza di una pattuizione con CP 2 CP 3 e Parte 1 per i compensi e le spese così come richiesti, ne ha eccepito l'eccessività ed ha chiesto che gli importi fossero rideterminati secondo congruità, anche in relazione alle voci per le quali era stata eccepita la prescrizione, per l'ipotesi di mancato accoglimento di tale eccezione.
3. Costituendosi la convenuta opposta, premesso che la società Parte 1 (ex CP 3 variazione della denominazione da CP 3 ad Parte_1 con protocollo del 22.10.2018) in data 03.08.2018
aveva incorporato con atto di fusione la società CP 2 (doc. 8), ha rappresentato che il dettaglio della posizione debitoria della attrice opponente nei confronti della medesima risultava dalla contabilità generale della società, dal libro inventari e dai documenti a supporto dei dati di bilancio
(doc. 9 e 10). L'opponente era a conoscenza della esistenza del debito, come dimostrato dalla circostanza che era stata la medesima Parte 1 a produrre in allegato all'atto di citazione i cinque avvisi di parcella a suo tempo trasmessi dalla attrice.
Quanto alla eccezione di prescrizione, la convenuta opposta ha rappresentato che: in data 24 luglio 2017 la società Controparte_5 in persona della legale rappresentante aveva riconosciuto di essere debitrice nei confronti della Dott.ssa CP_1 dell'importo di € 20.466,24, al lordo della ritenuta d'acconto (doc. 13); in data 24 luglio 2017 la società CP 3 in persona del legale rappresentante aveva riconosciuto di essere debitrice nei confronti dell'odierna convenuta opposta dell'importo di € 1.527,52, al lordo della ritenuta d'acconto (doc. 14).
Con tali dichiarazioni di riconoscimento di debito il corso della prescrizione era stato interrotto.
Successivamente, il 03.08.2018 era intervenuta l'operazione di fusione mediante incorporazione sicché la società era stata acquisita dalla società Parte 1 (ex CP 3Controparte_5
[...] variazione della denominazione da CP 3 ad Parte 1 con protocollo del 22.10.2018).
La convenuta ha proseguito deducendo di avere sollecitato il pagamento del dovuto, dapprima in data 24.07.2017 a CP 3 e ad Controparte 5 (cfr doc. 13-14), poi ad Parte 1 divenuta debitrice in quanto società incorporante, con pec dd. 22.07.2020 (doc. 1 attrice opponente) ed in ultimo a mezzo del proprio legale con pec dd. 12.03.2021 (doc. 15). A fronte di tali solleciti, l'attrice non aveva mai contestato la determinazione e/o la congruità dei compensi.
4. La causa è stata istruita mediante l'esame dei testi di parte convenuta, quindi il Tribunale con la sentenza appellata ha rigettato l'opposizione, ritenendo infondata l'eccezione di prescrizione alla luce delle dichiarazioni dei testi Testimone 2 rispettivamente legaleTestimone 1 e rappresentante di CP 2 e di CP 3 alla data del 24.07.2017, che avevano riconosciuto di avere sottoscritto le dichiarazioni di riconoscimento di debito dd. 24.07.2017, mentre l'attrice opponente non aveva fornito la prova della falsità della data apposta sulle citate dichiarazioni, che secondo Parte 1 sarebbero state formate ad arte, dopo il perfezionamento dell'operazione societaria, al fine di danneggiarla.
Quanto alla prova del credito azionato e del suo ammontare, il Tribunale ha osservato che la dott.ssa
CP_1 aveva indicato specificatamente nella comparsa di costituzione e risposta e nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c. le attività professionali svolte per Controparte_5 e per CP_3
[...] dettagliando quanto indicato nei preavvisi di parcella già da anni in possesso della società; infine, con la memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. aveva prodotto la documentazione comprovante l'attività professionale già specificamente esposta, in particolare di quella prestata nell'interesse di CP 3 per la vertenza con il Comune di Flaibano e ANAS s.p.a..
A fronte delle allegazioni e della documentazione dimessa dalla convenuta opposta, l'attrice non aveva formulato alcuna specifica contestazione in ordine alla documentata attività svolta e alla congruità del corrispettivo preteso, congruità che risultava anche dalla asseverazione delle parcelle da parte dell'Ordine dei commercialisti di Udine dimesse in corso di causa dalla convenuta opposta.
L'esistenza del credito, infine, era provata dalle ricognizioni di debito e dalla indicazione, nella nota integrativa al bilancio dell'esercizio 2016 di Approdo s.r.l. in liquidazione, di un ammontare di debiti verso fornitori Italia di € 140.638,00, che il raffronto con l'ulteriore documentazione dimessa dimostrava comprendere anche i debiti di cui ai preavvisi di parcella emessi dalla dott.ssa CP_1.
Infine, il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità della domanda riconvenzionale risarcitoria svolta dalla convenuta opposta per la prima volta nell'udienza ex art. 183 c.p.c. in quanto tardiva ed ha rigettato la domanda ex art. 96 c.p.c. svolta dalla convenuta opposta, non avendo la dott.ssa CP_1 allegato il concreto danno subito ulteriore rispetto a quello costituito dalle spese legali, che erano state poste a carico di controparte.
5. Avverso la sentenza ha proposto appello Parte 1 per i seguenti motivi.
5.1. Primo motivo di appello. Erroneità della sentenza appellata nella parte in cui il Tribunale non ha ritenuto provata la falsità della datazione degli atti di ricognizione di debito.
L'appellante, premesso che correttamente il Tribunale nel motivare la decisione non aveva preso in considerazione gli atti di ricognizione di debito dd. 01.02.2013 sottoscritto dalla sig. ST_1
(doc. 16 convenuta opposta) e dd. 15.12.2016 sottoscritto dalla sig. (doc. 21 ST 2
convenuta opposta), perchè oggetto di tardiva allegazione in quanto il fatto rappresentato dai documenti era stato allegato solo con la prima memoria ex art. 183, comma I, c.p.c., tuttavia l'appellante ha precisato di avere considerato anche tali documenti in quanto rilevanti per l'esatta ricostruzione e comprensione dei fatti.
L'appellante ha evidenziato i seguenti fatti ritenuti rilevanti ai fini della prova della falsità della data apposta sulle dichiarazioni di ricognizione di debito del 24.07.2017: fino alla comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado gli atti di ricognizione non erano mai stati trasmessi ad Parte 1
l'esistenza (se vera) di atti di ricognizione risalenti al 2013 e al 2016 rendeva inutile l'acquisizione di ulteriori atti di ricognizione nel 2017;
l'esito erroneamente ritenuto decisivo dal Tribunale delle prove testimoniali. L'appellante ha evidenziato che la sig. ST 1 aveva dichiarato di non ricordare nulla in merito alle attività
svolte dalla dott.ssa CP_1, né degli avvisi di parcella dalla stessa emessi. La teste aveva confermato di avere sottoscritto gli atti di ricognizione dd. 01.01.2013 e dd. 24.07.2017 (docc. 13 e 16 convenuta opposta), precisando che glieli aveva portati la nipote, ST 2 a casa di sua sorella, dove la nipote le "fece sottoscrivere le due lettere". L'appellante ha osservato che la teste Testimone 1 aveva dichiarato di avere sottoscritto nella stessa occasione due atti che recavano date diverse di anni:
24.07.2017 (doc. 13) e 01.02.2013 (doc. 16), circostanza che era stata confermata dalla teste Tes 2
[...] che aveva dichiarato che "è vero che mia zia ST 1 ha firmato i due documenti a casa di mia madre, dove li avevo portati per raccogliere le sue sottoscrizioni". Secondo l'appellante era, dunque, provato che la data di sottoscrizione non coincideva con la data di formazione del documento per almeno uno dei due scritti. E questa constatazione non poteva che far dubitare sulla genuinità della data con riferimento ad entrambi gli scritti: se una data falsa non ricorre alcuna valida ragione che faccia propendere per la veridicità anziché per la falsità dell'altra. La teste Testimone 2 aveva confermato di avere ricevuto gli avvisi di parcella della dr.ssa CP_1 ma non quando;
aveva dichiarato di essere stata legale rappresentante di CP 2 e di CP 3 ma di non ricordare quando avesse ha ricoperto tali cariche. Sul punto l'appellante ha evidenziato che dalle visure acquisite risultava che la stessa non era mai stata legale rappresentante di CP 2 (doc. 80 convenuta opposta), mentre lo era stata di P.D.R., ma dal 16.02.2013 al 28.07.2016 (v. p. 22 della visura, doc. 8 convenuta opposta). La teste aveva riconosciuto le sue sottoscrizioni sui due documenti
13 e 14, ma rispetto alla dichiarazione di CP 2 (doc. 13 dr.ssa CP 1) essa aveva firmato come legale rappresentante di altra società (cioè della controllante di CP 2 , sicché non poteva validamente impegnare CP 2 mentre quando aveva firmato la dichiarazione di P.D.R. dd.
24.07.2017 (doc. 14 dr.ssa CP 1), essa non ne era la legale rappresentante. La teste Testimone 2 aveva riconosciuto come propria anche la sottoscrizione della dichiarazione di P.D.R. del 15.12.2016 (doc. 21 dr.ssa CP_1), periodo nel quale la stessa non ne era la legale rappresentante.
L'appellante ha concluso osservando che gli elementi evidenziati, oltre a rilevare sotto i profili dell'invalidità e dell'inefficacia degli atti di ricognizione, provavano la totale inconsapevolezza dei sottoscrittori, oltre che sul relativo contenuto, anche su ruoli e date, sicché vi era la più totale incertezza sulla data di formazione e di sottoscrizione degli stessi. Senza dimenticare che nessuna delle sottoscrittrici aveva detto di avere sottoscritto gli atti nelle date in essi indicate;
-la circostanza che in un precedente giudizio promosso da PI s.r.l., con la stessa dr.ssa CP_1, tale società aveva prodotto in giudizio due atti di riconoscimento di debito sempre datati 24.07.2017,
uno a firma di Controparte_6 con la sig.ra ST_2 (doc. 29 Pt 1), e l'altro a firma Testimone 1 (doc. 30 Pt 1 ), uguali nell'impaginazione, font edi CP 2 con la sig.ra formulazione a quelli contestati nel presente giudizio.
Controparte_6 CP 7, era stataNel caso del documento apparentemente sottoscritto da prodotta, a voler collocare con certezza il documento nel tempo, una PEC del 18.07.2020, con cui la dott.ssa CP 1 aveva inviato il documento a se stessa, non alla società debitrice.
Ha, quindi, osservato l'appellante che la constatazione che esistevano ulteriori atti di ricognizione sempre datati 24.07.2017, sempre provenienti dalla dr.ssa CP_1, alimentava ancor più le perplessità sulle dichiarazioni rese dalle testimoni e sulla genuinità della datazione degli atti di ricognizione.
In particolare, la sig.ra Tes 1 aveva ricordato di avere sottoscritto, a casa di sua sorella, presente la nipote Testimone 2 due dichiarazioni;
la nipote aveva confermato la circostanza;
tuttavia, ha evidenziato l'appellante che, invece, c'era almeno una terza dichiarazione: anche quella relativa ad
PI.
Ancora, poiché la sig.ra Tes 1 aveva dichiarato di non ricordare il contenuto dei due atti che aveva sottoscritto, secondo l'appellante non era dato sapere a quali atti la teste avesse fatto riferimento: a quello del 24.07.2017 di questo giudizio, a quello di pari data del precedente giudizio promosso da PI (ovviamente non rilevante in questo giudizio) o a quello del 01.02.2013 di questo giudizio (non ritenuto rilevante nel giudizio di primo grado). Secondo l'appellante la circostanza che nel caso PI la dr.ssa CP_1 si fosse procurata la data certa dell'atto ricognitivo datato 24.07.2017 solo il 18.07.2020, lasciava intendere che questa seconda fosse la vera data di sottoscrizione. In conclusione, siccome gli scritti recavano tutti la stessa data, secondo l'appellante era provato che fossero stati tutti sottoscritti ben dopo il 24.07.2017, quando però le società impegnate dagli atti erano oramai passate di mano e le sigg.re e Tes 2 destituite di Tes 1
ogni funzione;
dal documento di dettaglio delle fatture (doc. 22 dr.ssa CP_1) trasmesso dal dr. Pt 2 il
26.07.2017, due giorni dopo che CP 2 e CP 3 erano state acquistate dalla nuova compagine societaria, emergeva un altro dato importante: la maggior parte delle fatture da ricevere riguardavano la dr.ssa CP 1, il dott. Pt 2, PI e Oligest. Al 01.01.2017, il debito di CP 2 per fatture da ricevere era indicato nella misura complessiva di
€ 134.842,06, di cui € 66.145,61 riferito a Oligest, alla dr.ssa CP_1 e al dr. Pt 2 ; aggiungendo a tale importo quelli attribuiti a Finanziaria s.r.l. (€ 54.724,00) e alla sig.ra Testimone 1 (€ 8.850,00), gli altri creditori valevano solo € 5.122,45.
Ha proseguito l'appellante evidenziando che la dr.ssa CP_1 e il dr. Pt 2 lavoravano insieme da sempre. ed erano stati insieme sindaci di CP_2
era una società di servizi costituita nel 2008, di cui la dr.ssa Controparte_8
CP 1 e il dott. Pt 2 erano soci al 50% ciascuno al 13.03.2023 (doc. 27 Atlante).
CP 9 era una società di servizi costituita nel 1998 dalla dr.ssa CP 1 e dal dott. Pt 2 che ne erano soci al 50% ciascuno al 13.03.2023 (doc. 28 Atlante), la società aveva lo stesso indirizzo di
PI.
Tutti questi soggetti erano stati prestatori di servizi per CP 2 e CP 3 e per le altre società già
riconducibili alla famiglia Tes_2
Ha, quindi, dedotto l'appellante che in questo contesto in cui i soggetti che avanzavano pretese creditorie erano gli stessi che si erano occupati di tenere la contabilità dei debitori, di trasmettere alla parte acquirente i documenti contabili necessari per l'operazione, tra cui il dettaglio dei debiti, soggetti che non avevano emesso fatture nei confronti degli stessi per anni, non avevano dettagliato i loro crediti nei mastrini dei debitori, non avevano inviato tale dettaglio ai supposti debitori, né lo avevano descritto negli atti di riconoscimento a proprio favore, non avevano inviato tali atti di riconoscimento, rivelandoli per la prima volta solo in giudizio, non già col ricorso per decreto ingiuntivo – scelta che gli avrebbe consentito di ottenerlo provvisoriamente esecutivo -, ma solo nel giudizio di opposizione a fronte dell'eccezione di prescrizione, tutte queste circostanze costituivano elementi sufficienti per escludere la genuinità della data riportata sugli atti di riconoscimento di debito. La dott.ssa CP 1 avrebbe potuto, al fine di dare data certa all'atto di ricognizione di debito, inviarlo via pec o a mezzo di r.a. alla debitrice unitamente alla richiesta di saldo dei propri compensi;
invece, aveva scelto di tenere l'acquirente della società all'oscuro di tutto. Secondo l'appellante l'unica spiegazione per la quale la dott.ssa CP_1 non si era avvalsa della ricognizione di debito non appena ottenuta era che alla data del 24.07.2017 la ricognizione non esisteva ancora.
Quanto alla circostanza, valorizzata dal Tribunale, che il 26.07.2017 il dott. Pt 2 aveva trasmesso al commercialista dott. CP_10 incaricato dagli acquirenti delle quote delle società del gruppo, il dettaglio delle fatture da ricevere, dimostrava soltanto che i crediti indicati nell'atto ricognitivo corrispondevano a quelli risultanti dai documenti, ma non forniva alcuna prova in ordine alla data della ricognizione di credito.
5.2. Secondo motivo di appello. Non utilizzabilità dell'atto di ricognizione di PDR datato
01.02.2013 ai fini della prova (contestata) dell'interruzione della prescrizione.
Premesso che il Tribunale non aveva ritenuto rilevante l'atto di ricognizione firmato dalla sig.ra Testimone 1 recante la data del 01.02.2013, tuttavia, l'appellante ha proseguito rappresentando che, se ne avesse tenuto conto, la sentenza sarebbe stata errata ed insufficientemente motivata, atteso che l'allegazione e la produzione di tale ricognizione era avvenuta tardivamente.
Inoltre, la sentenza non aveva argomentato e motivato sulla genuinità della datazione di tale documento, ma lo aveva fatto solamente con riferimento ai documenti sottoscritti nel 2017.
5.3. Terzo motivo di appello. Errata dichiarazione di inammissibilità delle contestazioni in merito alla esistenza del credito perché generiche.
L'appellante ha censurato la decisione impugnata nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto inammissibili perché generiche le contestazioni aventi ad oggetto l'esistenza del credito asseritamente vantato dalla dott.ssa CP_1.
Ha rappresentato Atlante di avere disconosciuto tempestivamente e puntualmente tutti gli atti di ricognizione prodotti dalla dr.ssa CP_1, sia in relazione alla sottoscrizione che al relativo contenuto e datazione.
5.4. Quarto motivo di appello. Erroneo riconoscimento di efficacia ricognitiva dei debiti alle dichiarazioni di CP 2 (doc. 13 e 16 dott.ssa CP_1).
L'appellante ha rappresentato che le dichiarazioni di ricognizione di debito sottoscritte dalla sig. Testimone 1 non erano efficaci ai fini della interruzione della prescrizione atteso che la teste aveva riferito di avere firmato le due dichiarazioni, ma di non avere avuto alcuna consapevolezza del loro contenuto, precisando che era stata la nipote, Testimone 2 a dirle di sottoscrivere i due documenti e che si trattava di debiti da riconoscere a favore della dr.ssa CP 1: "ho firmato senza leggere, fidandomi di quanto mi era stato detto da mia nipote Tes_2 ". Secondo l'appellante le dichiarazioni della nipote non supplivano alle carenze della zia in relazione ai requisiti necessari per aversi atti di ricognizione validamente perfezionati ed efficaci, perché la stessa non rappresentava
CP_2 perché non aveva alcuna consapevolezza nemmeno sui ruoli che ella stessa rivestiva, il che valeva ad escludere che ne avesse sul contenuto delle scritture e sulla correttezza o meno dei dati in esse indicati.
Inoltre, gli atti interruttivi contenevano elementi non univoci: non identificavano le prestazioni, né i preavvisi di parcella sulla cui base sarebbero stati predisposti, sicché non era possibile che i sottoscrittori avessero una reale consapevolezza e intenzione ricognitiva.
Infine, l'atto ricognitivo riferito ad CP 2 del 24.07.2017 indicava un valore del preteso credito ammontante ad € 16.130,39 (valore delle prestazioni e delle spese prima della cassa e dell'iva) che non corrispondeva a quello della fattura posta a fondamento del decreto ingiuntivo. La fattura indicava un totale di € 17.287,14 (imponibile prima della cassa e dell'iva). Decurtando l'importo di
€ 1.200,00 riferito a P.D.R. e di € 2,00, risulta un totale di € 16.085,14; sicché mancava la prova che l'atto ricognitivo riguardasse la fattura posta a fondamento dell'azione recuperatoria della dr.ssa
CP 1.
5.5. Quinto motivo di appello. Errato riconoscimento della efficacia interruttiva della prescrizione alla nota integrativa di bilancio relativo all'esercizio 2016 e all'approvazione dello stesso.
L'appellante ha contestato che sia la nota integrativa al bilancio (doc. 18 memoria 1/183 dr.ssa CP_1,
e non 17) che la "stampa" di dettaglio (doc. 17 memoria 1/183 dr.ssa CP_1, e non 16) non fornivano alcun dettaglio della composizione delle voci di debito, né facevano riferimento a documenti in ausilio alla comprensione della composizione di tale voce.
Il Tribunale aveva utilizzato a tale fine l'elenco delle fatture da ricevere allegate alla e-mail del
26.07.2017 del dott. Pt 2 (doc. 22 memoria 1/183 CP_1), che comprendeva i crediti azionati dalla dr.ssa CP 1, tuttavia non risultava, né era mai stato affermato che l'elenco delle fatture fosse stato allegato al bilancio del 2016. Il che valeva ad escludere che l'approvazione del bilancio potesse valere come ricognizione dei crediti azionati dalla dr.ssa CP_1 e ai fini interruttivi della prescrizione degli stessi.
5.6. Sesto motivo di appello. Errata dichiarazione di inammissibilità della domanda riconvenzionale.
L'appellante ha lamentato che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto tardiva la domanda riconvenzionale di risarcimento danno svolta nei confronti della convenuta opposta in quanto presentata per la prima volta all'udienza ex art. 183 c.p.c.. Secondo l'appellante la domanda è stata occasionata dalle difese svolte dalla convenuta opposta nella comparsa di costituzione e risposta, pertanto, era tempestiva in quanto avanzata nel primo atto utile successivo.
Nel merito, l'appellante ha chiesto l'accoglimento della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno cagionato ad Pt 1 dalla dott.ssa CP 1 la quale aveva tenuto nascosta l'esistenza dei suoi supposti crediti ai promittenti acquirenti per tutto il periodo che aveva preceduto l'operazione societaria di acquisizione ed aveva formato i contestati atti di riconoscimento, tenendoli nascosti fino alla causa, procurandosi un vantaggio illegittimo impedendo ai promittendi acquirenti di compredere anche tali crediti nelle transazioni concluse con tutti gli altri creditori, che erano stati pagati nella misura del 20 - 30%.
Ha evidenziato l'appellante che se la dr.ssa CP 1 avesse dichiarato i suoi pretesi crediti prima del perfezionamento dell'operazione societaria le sarebbe stato chiesto di stralciarli a pena di non perfezionare l'operazione.
Ove avesse rifiutato lo stralcio e l'operazione fosse saltata, la dr.ssa CP_1 non avrebbe ricevuto alcun pagamento perché CP_2 e P.D.R. versavano in condizioni economico, patrimoniali e finanziarie gravemente deficitarie e irreversibili. Secondo l'appellante il carattere illecito del comportamento della dr.ssa CP_1 ricorreva sia nel caso che gli atti di ricognizione fossero stati confezionati in epoca successiva al 24.07.2017, quando le sottoscrittrici erano prive di ogni legittimazione, sia nel caso che tali atti fossero stati confezionati nelle date in essi indicate.
L'appellante ha concluso chiedendo che, in caso di mancato accoglimento dell'appello sull'eccepita prescrizione, fosse accertata e dichiarata la responsabilità della dr.ssa CP_1 ai sensi dell'art. 2043 c.c.
e/o ai sensi dell'art. 1440 c.c. e per l'effetto, giusta compensazione con i danni subiti dall'opponente per il comportamento illecito della medesima dr.ssa CP_1, revocato il decreto ingiuntivo, accertarsi e dichiararsi che nulla era dovuto da Pt 1 alla dr.ssa CP 1 con riferimento alle prime nove voci della fattura 26/2022, ovvero che fosse rideterminato il preteso credito della predetta per tali voci nella misura ritenuta di giustizia. 6. Si è costituita CP 1 chiedendo il rigetto dell'appello.
6.0. Inammissibilità dell'atto di appello.
Parte appellata ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dell'appello contestando che Parte 1 pur avendo indicato parti della sentenza di cui chiedeva la riforma, di fatto aveva chiesto la riforma integrale della sentenza impugnata, limitandosi al mero rinvio al contenuto degli atti difensivi di prima istanza, senza precisare in alcun modo le ragioni di censura della tesi accolta con motivazione espressa, nella sentenza medesima, essendosi limitata a riproporre le doglianze già svolte in primo grado.
6.1. Infondatezza del primo motivo di appello.
Secondo l'appellata il Tribunale aveva correttamente motivato la decisione di rigetto dell'eccezione di prescrizione proposta da Parte 1 che era venuta meno all'onere sulla stessa incombente di provare la non corrispondenza della data apposta sul documento rispetto a quella del suo effettivo rilascio.
ST 1 aveva riconosciuto di avereIn particolare, l'appellata ha evidenziato che la teste sottoscritto i due atti di ricognizione di debito (quello del 2013 e quello del 2017) che le erano stati rammostrati, ma non aveva detto di averli sottoscritti nella stessa data.
Correttamente il Tribunale non aveva tenuto conto di tutta una serie di illazioni avanzate da Pt 1
nei confronti della dott.ssa CP 1 e finalizzate a dimostrare la non genuinità della data dei riconoscimenti di debito.
6.2. Infondatezza del secondo motivo di appello.
L'appellata ha dedotto la tempestività della produzione del riconoscimento di debito dd. 01.02.2013
(doc. 16) in quanto dimesso con la prima memoria ex art. 183 comma II c.p.c. al fine di dimostrare le difficoltà che la stessa aveva avuto negli anni nel riscuotere i propri crediti.
6.3. Infondatezza del terzo motivo di appello.
Ha rappresentato l'appellata che Pt 1 si era limitata a riproporre pedissequamente le doglianze già oggetto del primo motivo di appello, evidenziando, peraltro, che il Tribunale aveva correttamente ritenuto che il disconoscimento delle prestazioni operato dall'opponente doveva ritenersi inammissibile in quanto formulato in termini del tutto generici.
6.4. Infondatezza del quarto motivo di appello.
L'appellata ha evidenziato che dalla visura storica in atti (doc. 80 dott.ssa CP_1) risultava che la
Sig.ra ST 2 aveva rivestito la carica di amministratore in Finanziaria Srl, controllante al
La sottoscrizione della Sig.ra 100% di Tes 2 sui documenti di Controparte_5
trovava titolo dalla sua carica di amministratrice in Finanziaria Srl società cheCP 2
controllava al 100% la società CP 2
Persona 1 in Finanziaria Srl nel 2013, la quale, per lo stesso Lo stesso ruolo lo aveva rivestito motivo, aveva sottoscritto a suo tempo accanto alla zia il riconoscimento di ST 1
CP 2
Le sottoscrittrici nel corso dell'istruttoria di primo grado avevano pacificamente riconosciuto la propria firma e la data apposta sul documento sancendone gli effetti giuridici ai sensi dell'art. 2944
C.C.. Per quanto riguardava la asserita differenza tra la lettera di sollecito e gli avvisi emessi, l'appellante eha evidenziato che gli importi erano ricostruiti e riscontrati nelle scritture contabili di CP 2
9.000,00; avviso 2 - 31.12.2009 - scrittura specificati in atti: avviso 1 - 31.12.2008 - scrittura n. 113
3.254,97; avviso 4 - 31.12.2012 - scrittura n. 115 3.688,64; avviso 3 - 31.12.2010 - scrittura n. 75
n. 64 832,00: totale 16.775,61
L'importo corrispondeva esattamente agli avvisi di parcella in base ai quali era stata emessa la fattura, nella quale erano state addebitate le spese vive sostenute in nome e per conto delle società.
6.5. Infondatezza del quinto motivo di appello.
Ha rappresentato l'appellata che correttamente il Tribunale aveva riconosciuto efficacia ricognitiva dei debiti ed interruttiva delle prescrizioni nell'indicazione da parte di Controparte 5 nella nota integrativa (pag.11) al bilancio di esercizio 2016 di un ammontare di debiti verso fornitori
Italia di € 140.638,00.
L'appellata ha evidenziato che con riferimento all'avviso di parcella dd. 10.02.2012 emesso nei confronti di CP_3 la prestazione consulenziale era stata resa nel 2011 e si era perfezionata con la comunicazione di P.D.R al Comune di Flaibano (cfr doc. 12) contenente la proposta di vendita del bene immobile sito in S. Odorico di Flaibano di proprietà della stessa P.D.R e oggetto di un possibile esproprio da parte del Comune.
La voce di credito era stata riportata nella documentazione contabile di Parte 1 già CP 3 in particolare nella scheda contabile dell'impresa ordinaria era indicata quale fattura da ricevere CP_1
l'importo di € 1.252,06 (cfr doc. 19). Nel Bilancio al 31.12.2016 di CP 3 a pag. 11 della Nota Integrativa i debiti verso fornitori erano pari ad € 339.665,00 quale importo corrispondente alla somma del debito per fatture da ricevere e debito verso fornitori per fatture già ricevute (cfr doc. 20).
Secondo l'appellata l'appostazione a bilancio di un certo debito implicava che la società avesse operato una puntuale valutazione dello stesso.
6.6. Infondatezza del sesto motivo di appello.
Ha rappresentato l'appellante che correttamente il Tribunale aveva ritenuto inammissibile perché tardiva la domanda riconvenzionale svolta dalla attrice opponente.
7. L'appello è infondato.
7.0. Ammissibilità dell'appello.
La Corte preliminarmente dà atto che l'appello è ammissibile, avendo Pt_1 per ogni motivo di
appello indicato il punto della decisione impugnato e le ragioni in diritto ed in fatto delle relative doglianze.
7.1. Primo motivo di appello.
Preliminarmente la Corte ritiene necessario precisare l'oggetto delle domande della appellante come svolte sin dal primo grado e di quelle oggetto dell'appello.
- Con il d.i. opposto alla appellante Pt 1 è stato ingiunto il pagamento a favore della appellata
CP_1 della fattura numero 26 del 06.05.2022 per l'importo complessivo di € 22.292,42 emessa a fronte dell'assistenza, consulenza e rappresentanza tributaria resa negli anni in favore delle società CP 2 e CP 3 incorporate, in data 03.08.2018 mediante un'operazione di fusione, nella ingiunta.
- Con atto di citazione in opposizione la stessa appellante, pur dichiarando di nulla sapere in merito alla attività effettivamente svolta dalla dott.ssa CP_1 a favore delle società CP 2 e CP_3 ha dato atto che "le prestazioni, i compensi e le spese elencati nella fattura n. 26/2022, posta a fondamento del decreto ingiuntivo, corrispondono nella descrizione e negli importi, alle prestazioni, ai compensi e alle spese indicati in 5 avvisi di parcelle emessi dalla dott.ssa CP_1 tra il 2008 e il
2012 nei confronti di tali due società: a. le prestazioni per il compenso di € 8.653,85 (prima voce della fattura) sono indicate nell'avviso di parcella emesso in data 31.12.2008 dalla dott.ssa CP_1 ad CP 2 (doc.
3); b. le prestazioni per il compenso di € 2.334,59 (seconda voce della fattura), la spesa di
€ 29,24 (terza voce della fattura) e le prestazioni per il compenso di € 1.184,06 (quarta voce della fattura) sono indicate nell'avviso di parcella emesso in data 31.12.2009 dalla dott.ssa
CP 1 ad CP_2 (doc. 4); le prestazioni per il compenso di € 3.114,64 (quinta voce della fattura) e le spese di € C.
15,14 (sesta voce della fattura), di € 266,78 (settima voce della fattura), di € 11,10 (ottava voce della fattura) ed € 27,00 (nona voce della fattura), sono indicate nell'avviso di parcella emesso in data 10.03.2010 dalla dott.ssa CP 1 ad CP_2 (doc. 5);
d. le prestazioni per il compenso di € 800,00 (decima voce della fattura) sono indicate nell'avviso di parcella n. 2 emesso in data 03.02.2012 dalla dott.ssa CP 1 ad CP 2
(doc. 6); e. le prestazioni per il compenso di € 1.200,00 (undicesima voce della fattura) e le spese di € 3,90 (dodicesima voce della fattura) sono indicate nell'avviso di parcella n. 11 emesso in data 10.02.2012 dalla dott.ssa CP 1 a CP_3 (doc. 7).
Quindi ha eccepito l'intervenuta prescrizione dei crediti di cui agli avvisi di parcella sub a, b e c
(corrispondenti alle prime nove voci della fattura) e, in ogni caso, esclusa "per tutte le voci indicate negli avvisi di parcella e nella fattura, l'esistenza di una pattuizione con CP 2 CP 3 e Parte 1 per i compensi e le spese così come richiesti", ne ha eccepito "l'eccessività" chiedendo che fossero "rideterminati secondo congruità", anche in relazione alle voci per le quali era stata eccepita la prescrizione, per l'ipotesi di mancato accoglimento di tale eccezione.
CP 1 convenuta opposta, costituendosi ha dimesso due dichiarazioni di riconoscimento del proprio credito entrambe di data 24.07.2017 di cui una rilasciata dalla società CP 2 (doc. 13) sottoscritta per la società da ST 1 e "controfirmata" da Testimone 2 quale legale rappresentante della controllante Finanziaria Pt 1 e l'altra rilasciata dalla società CP 3 e sottoscritta per la società da Testimone 2
- Alla prima udienza di comparizione Parte 1 ha disconosciuto ai sensi e per gli effetti dell'art. 214 c.p.c. le dichiarazioni di riconoscimento di debito prodotte dall'opposta come docc. 13 e 14 e le relative sottoscrizioni, nonché in relazione alla data apposta sulle dichiarazioni, ha contestato che le date non erano certe né vere. Pt 1 ha poi dedotto che la dott.ssa CP _1, con la complicità di aveva taciuto l'esistenza dei crediti nella fase delle trattativeST 2 e ST 1 "
che avevano preceduto l'operazione di cessione delle quote sociale al fine di sottrarsi agli accordi transattivi che erano stati raggiunti con gli altri creditori. Ha dedotto Atlante che se avesse saputo dell'esistenza anche dei supposti crediti reclamati dalla dr.ssa CP_1, avrebbe trattato anche la definizione di essi.
L'attrice in opposizione ha, quindi, così modificato le proprie conclusioni:
"Voglia il Tribunale Ill.mo: a) in via preliminare, respingere l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
b) in via preliminare nel merito, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito azionato dalla dott.ssa CP_1 con riferimento alle prime nove voci della fattura 26/2022 e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo opposto e, inoltre, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da Parte 1 alla dr.ssa CP 1 con riferimento alle prime nove voci della fattura 26/2022; c) nel merito, in caso di mancato accoglimento delle domande svolte sub b), accertare e dichiarare la responsabilità della dott.ssa CP_1 ai sensi dell'art. 2043 c.c. e/o ai sensi dell'art. 1440 c.c. e per l'effetto, giusta compensazione con i danni subiti dall'opponente per il comportamento illecito della medesima dr.ssa CP_1, revocare il decreto ingiuntivo opposto e accertare e dichiarare che nulla è dovuto da Parte 1 alla dr.ssa CP 1 con riferimento alle prime nove voci della fattura 26/2022, ovvero rideterminare il credito della predetta per tali voci nella misura ritenuta di giustizia;
d) nel merito, accertata l'assenza di una pattuizione sui compensi e sulle spese, revocare il decreto ingiuntivo opposto e rideterminare secondo congruità
i compensi e le spese indicati nelle ultime tre voci della fattura 26/2022, o, in caso di mancato accoglimento delle domande svolte sub b) e sub c), rideterminare secondo congruità tutte le voci di compensi e spese della fattura 26/2022; e) in ogni caso con vittoria di spese e competenze". non ha depositato la prima memoria
- Concessi di termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. Pt 1
istruttoria.
· All'udienza del 20.02.2024 Atlante ha precisato le conclusioni “nel merito come da verbale
-
d'udienza del 10 gennaio 2023; in via istruttoria, ribadisce le richieste formulate nelle memorie ex art. 183 c. 6 n. 2 e 3 c.p.c.".
- Infine, con atto di precisazione delle conclusioni in appello Pt 1 ha chiesto:
"a) nel merito, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito della dr.ssa CP 1 con riferimento alle prime nove voci della fattura n. 26/2022 da essa emessa e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da Parte 1 alla dr.ssa CP 1 con riferimento alle prime nove voci della fattura n. 26/2022 e condannare la medesima Pa dr.ssa CP 1 a restituire Atlante Pt 1 l'importo versatole per le medesime voci con gli interessi;
b) nel merito, in subordine, in caso di mancato accoglimento delle domande svolte sub a), accertare e dichiarare la responsabilità della dott.ssa CP 1 ai sensi dell'art. 2043 c.c. e/o ai sensi dell'art. 1440 c.c. e per l'effetto, giusta compensazione con i danni subiti dall'opponente per il comportamento illecito della medesima dr.ssa CP_1, revocare il decreto ingiuntivo opposto e accertare e dichiarare che nulla è dovuto da Parte 1 alla dr.ssa CP 1 con riferimento alle prime nove voci della fattura
26/2022, ovvero rideterminare il credito della predetta per tali voci nella misura ritenuta di giustizia e condannare la dr.ssa CP_1 alle conseguenti restituzioni;
c) condannare la dr.ssa CP_1 alle spese e alle competenze dei due gradi di giudizio e della fase monitoria;
d) in via istruttoria, ammettere la prova testimoniale, senza inversione dell'onere della prova, come richiesta nelle memorie ex art. 183, co. VI, nn. 2 e 3, c.p.c., in primo grado".
Tanto premesso, la Corte osserva che pur avendo Pt 1 dichiarato di nulla sapere della attività professionale svolta dalla dott.ssa CP_1 a favore delle due società prima del mutamento della denominazione di CP_11 Atlante e l'incorporazione in quest'ultima di CP_2 tuttavia nelle conclusioni non ha mai chiesto di rigettare la domanda di condanna al pagamento della somma ingiunta perché infondata nell'an, ma ha chiesto di rigettare parte della domanda perché i crediti sarebbero prescritti (prime nove voci della fattura) e per la parte dei crediti non prescritti, nonché per quelli di cui alle prime nove voci della fattura per il caso di rigetto della eccezione di prescrizioni, ha chiesto di rideterminarli nel quantum.
In ultimo, in atto di appello, Pt 1 ha insistito per l'accoglimento della eccezione di prescrizione per le prime nove voci della fattura, chiedendo condannarsi la dott.ssa CP_1 alla restituzione di quanto percepito in relazione alla sole citate voci. In subordine, per il caso di mancato accoglimento della eccezione di prescrizione, l'appellante ha chiesto, in accoglimento della domanda riconvenzionale di condanna della dott.ssa CP_1 al risarcimento dei danni alla stessa arrecati, di compensare il credito di cui alle sole prime nove voci della fattura con il proprio controcredito.
Alla luce di quanto sopra riportato ed osservato, la Corte rileva che l'oggetto dell'atto di appello è stato limitato da Pt 1 all'accertamento della intervenuta prescrizione del credito della dott.ssa
CP 1 di cui alle prime nove voci della fattura azionata monitoriamente (corrispondenti ai primi tre avvisi di parcella) e, per il caso di rigetto della eccezione di prescrizione, all'accertamento della fondatezza della domanda riconvenzionale e conseguente compensazione totale o parziale del credito della dott.ssa CP_1 con quello risarcitorio vantato da Pt 1 . Non è mai stata svolta domanda avente ad oggetto l'accertamento nell'an della pretesa e non è stata riproposta la domanda avente ad oggetto l'accertamento nel quantum della pretesa.
Tanto chiarito, con il primo motivo l'appellante ha lamentato che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto provata la veridicità della data riportata sulle dichiarazioni di riconoscimento di debito dd.
24.07.2017 dimesse sub doc. 13 e 14 da parte appellata.
Tali dichiarazioni sono state pacificamente predisposte dalla dott.ssa CP_1.
La dichiarzione sub doc. 14 ha per oggetto il credito di euro 1.286,73, al netto della ritenuta d'acconto, vantato dalla CP_1 nei confronti della società CP 3 di cui all'avviso di parcella dd. 10.02.2012, corrispondente all'undicesima voce della fattura n. 26/2022 azionata monitoriamente, la cui debenza, per quanto sopra osservato, accertata dal Tribunale non è oggetto dei motivi di appello.
La dichiarazione dimessa sub doc. 13 è indirizzata alla società CP 2 ed è la seguente: Dott.ssa PI LD
Via San Vito al Tagliamento 7
33100 - Udine
[...]C.F.
P.IVA 01756730303
Spett.le
Approdo S.r.l. in Liquidazione Strada Statale Pontebbana km 119
33031 Basiliano (UD)
C.F. 01160640932
P.IVA 01925720300
La sottoscritta Dott.ssa PI LD, con studio in Udine in via San Vito al Tagliamento 7, C.F.
[...], P.IVA 01756730303, dichiara che il proprio credito maturato al 24.07.2017 nei confronti della società Approdo S.r.l. in Liquidazione, con sede a Basiliano (UD), Strada Statale
Pontebbana km 119, C.F. 01160640932 e P.IVA 01925720300, rappresentata dal legale rappresentante sig.ra DE Degan SI, risulta pari ad un netto pagare di complessivi euro
17.240,16, così composto:
Per fatture Per fatture Descrizione Totale da emettere emesse
Prestazioni e spese 16.130,39 16.130,39
Contributo CNPADCEC 645,22 645,22
Imponibile 16.775,61 16.775,61
IVA 3.690,63 3.690,63
Totale 20.466,24 20.466,24
Ritenuta d'acconto (3.226,08) (3.226,08)
Netto pagare 17.240,16 17.240,16
Con la presente si sollecita il pagamento di quanto sopra richiesto.
Udine, 24 luglio 2017
Dott.ssa PI LD
Per conferma ed accettazione
Approdo S.r.l. in Liquidazione Del Degan TarsillaaTu. Finanziaria S... (controllante)
IS NA
La Corte osserva che alla data del 24.07.2017 la sig. Tes 1 era la legale rappresentante della essendo stata nominata liquidatrice con delibera del società Controparte_5
24.04.2003, iscritta al registro delle imprese il 29.05.2003, ed essendo cessata dalla carica con delibera del 25.07.2017, iscritta al registro delle imprese il 18.08.2017, come risulta dalla visura camerale storica della società CP 2 dimessa sub doc. 80 dalla dott.ssa CP 1 (v. f. 21 visura). Sentita come teste all'udienza del 09.10.2023 dal giudice di prime cure, rispondendo alla domanda sub capitoli:
"3) Vero che le società da Lei rappresentate sono state assistite per la gestione contabile e fiscale dal 1996 al 2017 dal Dott. Pt 2 e dalla Dott.ssa CP_1 e dalle società di servizi a loro facenti capo?
4) Vero che la Dott.ssa CP 1 negli anni 2007-2012 ha prestato le attività di assistenza, consulenza e rappresentanza tributaria ad CP 2 " la sig. Tes_1 ha dichiarato:
"non sono in grado di confermare la circostanza, in quanto non ricordo nulla”, richiamata dal giudice sulle responsabilità penali conseguenti all'impegno di veridicità prestato, la teste aveva risposto "dico la verità non mi ricordo nulla".
Rispondendo alla domanda sub capitolo 5) "Vero che a fronte di tali incarichi la Dott.ssa CP_1 ha
Tes 1 ha dichiarato: emesso i preavvisi di parcella che vi si rammostrano?” la sig.
"presa visione dei preavvisi di parcella allegati all'atto di citazione, non ricordo di averli mai visti;
mi ricordo che mia nipote, ST 2 mi portò a casa delle carte da firmare, si trattava di riconoscimenti".
Rispondendo alla domanda su capitolo 9) "Vero che Lei ha riconosciuto il 24.07.2017 con il documento che si rammostra i crediti vantati dalla Dott.ssa CP_1 nei confronti delle società CP_2
e Pdr da Lei rappresentate e controllate?" la sig. Tes 1 ha dichiarato:
"presa visione dei riconoscimenti di debito datati 24.7.2017, doc. 13 allegato alla comparsa di risposta e 16 alla memoria 183 c. 6 n. 1 c.p.c. della convenuta opposta, ricordo di aver sottoscritto i due documenti e riconosco la mia firma sugli stessi;
mia nipote, come già anticipato, venne a casa di mia sorella a Udine e ivi mi fece sottoscrivere le due lettere. Mia nipote mi disse che si trattava di debiti che dovevano essere riconosciuti nei confronti della sig.ra CP_1; ho firmato senza leggere, fidandomi di quanto mi era stato detto da mia nipote Testimone 2
Rispondendo alle domande sub capitoli della terza memoria istruttoria:
5) "Vero che nel febbraio 2013 Controparte_5 si impegnava a pagare l'importo di €
26.620,00 a mezzo di 12 rate mensili di pari importo?" e
7) "Vero che Lei in qualità di legale rappresentante di Controparte_5 sottoscriveva il piano di rientro che Vi si rammostra sub doc. 16?”, esibito alla teste il doc. 16 della convenuta opposta, la sig. Tes 1 ha dichiarato:
"la sottoscrizione sul documento che mi viene mostrato è stata da me apposta, ma non ricordo nulla del contenuto di tale documento, atteso il tempo trascorso.
La Corte osserva che la teste è attendibile in quanto ha ammesso di non ricordare i fatti relativi alla attività svolta dalla CP_1 per la società in ragione del tempo trascorso, circostanza plausibile atteso che alla teste, nata il [...], quindi alla data dell'udienza del 09.10.2023 di anni 81, è stato chiesto di riferire in merito a fatti accaduti negli anni 2007-2012, quindi almeno 11 anni prima.
La teste, invece, è stata in grado di riconoscere la propria sottoscrizione in calce alle dichiarazioni dd.
24.07.2017 (doc. 13) e dd. 01.02.2013 (doc. 16), che le erano state esibite.
La Corte osserva preliminarmente che alla teste sono state esibiti contestualmente i due documenti sub 13 e sub 16 e contestualmente la stessa ne ha riconosciuto la sottoscrizione. Dai capitoli di prova e dalla verbalizzazione delle dichiarazioni della teste si comprende che in seguito i due documenti sono stati esaminati separatamente.
Si riproduce quanto verbalizzato:
Sub capitolo 9; presa visione dei riconoscimenti di debito datati 24.7.2017, doc. 13 allegato alla comparsa di risposta e 16 alla memoria 183 c. 6 n. 1 c.p.c. della convenuta opposta, ricordo di aver sottoscritto i due documenti e riconosco la mia firma sugli stessi;
mia nipote, come già anticipato, venne a casa di mia sorella a Udine e ivi mi fece sottoscrivere le due lettere. Mia nipote mi disse che si trattava di debiti che dovevano essere riconosciuti nei confronti della sig.ra CP_1; ho firmato senza leggere, fidandomi di quanto mi era stato detto da mia nipote ST 2
Interrogata sui capitoli di cui alla memoria ex art. 183 c. 6 n. 3 c.p.c. dell'opposta, viene sottoposto alla teste il doc. 16. Allegato alla prima memoria 183 c.p.c. della convenuta opposta;
la teste risponde: la sottoscrizione sul documento che mi viene mostrato è stata da me apposta, ma non ricordo nulla del contenuto di tale documento, atteso il tempo trascorso.
Il capitolo di prova sub 9) aveva ad oggetto esclusivamente la ricognizione sottoscritta il 24.07.2017
("9 Vero che Lei ha riconosciuto il 24.07.2017 con il documento che si rammostra i crediti vantati dalla Dott.ssa CP_1 nei confronti delle società CP 2 e Pdr da Lei rappresentate e controllate?"), quindi, quando la teste ha dichiarato che la nipote le disse che si trattava di debiti che dovevano essere riconosciuti nei confronti della sig.ra CP_1 stava rispondendo al capitolo sub 9, con il quale le era stato chiesto se il 24.07.2017 aveva riconosciuto i crediti vantati dalla dott.ssa CP 1 nei confronti della società CP 2
La teste ha precisato di avere firmato senza leggere fidandosi della nipote che le aveva rappresentato che si trattava di debiti che dovevano essere riconosciuti nei confronti della dott.ssa CP 1, tale in effetti è il contenuto del documento, ed ha riconosciuto la propria firma posta immediatamente dopo la data. La teste ha senz'altro riconosciuto il documento nella sua interezza, quindi anche con riferimento alla data, oggetto specificamente della domanda rivoltale, atteso che ha espressamente dichiarato di averne presa visione all'udienza (si legge nel verbale: "presa visione dei riconoscimenti di debito"). Quanto alla veridicità della data, la Corte osserva che la teste ha precisato solo di non avere letto il contenuto della dichiarazione quanto all'oggetto, perché le era stato anticipato dalla nipote, ma ha senz'altro letto la data perché posta immediatamente prima della firma e perché all'udienza le era stato espressamente chiesto se aveva firmato in quella data e la teste non lo ha negato.
Quanto alla affermazione della teste la quale, rispondendo sempre al capitolo sub 9), quindi ai fatti occorsi il 24.07.2017, ha dichiarato che la nipote le aveva fatto sottoscrivere "due lettere" con la precisazione che si trattava "si trattava di debiti che dovevano essere riconosciuti nei confronti della sig.ra CP 1", la Corte osserva che la Tes 1 poco prima aveva già parlato al plurale di riconoscimenti di debiti verso la CP 1, quando, non rammentando nulla degli avvisi di parcella esibiteli, aveva dichiarato di ricordare "che mia nipote, Testimone 2 mi portò a casa delle carte da firmare, si trattava di riconoscimenti", parlando sempre al plurale.
Riassumendo, da quanto sopra riportato, emerge che la Tes 1 ha ricordato che il 24.07.2017 la nipote le aveva portato a casa da firmare due lettere di riconoscimento di debiti verso la CP_1, di queste due lettere una è il documento 13, esibito alla teste, l'altra, invece, NON è il doc. 16, pure esibito alla teste, atteso che tale documento ha un altro contenuto, trattandosi di un piano di rientro, ha un'altra data (il 01.02.2013) e che la teste, specificatamente interrogata su tale documento, come detto dopo averne riconosciuto la firma contestualmente a quella apposta sul doc. 13, ha dichiarato, questa volta, "non ricordo nulla del contenuto di tale documento, atteso il tempo trascorso".
Si riporta il doc. 16 Dott.ssa PI LD
Via San Vito al Tagliamento 7
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Approdo S.r.l. in Liquidazione
Strada Statale Pontebbana km 119
33031 Basiliano (UD)
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P.IVA 01925720300
In relazione al credito maturato al 31.12.2012 dalla Dott.ssa PI LD, con studio in Udine in via
San Vito al Tagliamento 7, C.F. [...], P.IVA 01756730303nei confronti della società Approdo S.r.l. in Liquidazione, con sede a Basiliano (UD), Strada Statale Pontebbana km 119,
C.F. 01160640932 e P.IVA 01925720300, qui rappresentata dal legale rappresentante sig.ra DE
Degan SI, per euro 16.775,61 per fatture da emettere, importo che dovrà essere integrato al memento della fatturazione da IVA di legge al 21%, pari ad euro 3.522,88, quindi per complessivi euro 26.620,00, si conviene che l'importo complessivo sarà pagato dalla Approdo S.r.l. in
Liquidazione in 12 rate mensili di importo pari ad euro 1.691,54 ciascuna, e l'ultima di euro 1.691,55,
a decorrere dal 30.06.2013.
Udine, 1 febbraio 2013
Dott.ssa PI LD
Per accettazione
Approud Spa in Rigidazidazione
DE Degan SI
La spiegazione del contenuto della risposta della teste al capitolo 9) è stata offerta dalla stessa appellante, la quale ha prodotto sub doc. 30 la seconda dichiarazione di riconoscimento di debito sottoscritta dalla Tes 1 sempre il 24.07.2017.
Si riporta il doc. 30 DOC.3
PI Group S.r.l.
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Il credito maturato alla data del 24.07.2017 dalla società PI Group S.r.l., con sede a Udine in via
San Vito al Tagliamento 7, C.F./P.IVA 02550840306, rappresentata dal legale rappresentante dott.
LA FF, nei confronti della società Approdo S.r.l. in Liquidazione, con sede a Basiliano (UD),
Strada Statale Pontebbana km 119, C.F. 01160640932 e P.IVA 01925720300, rappresentata dal legale rappresentante sig.ra DE Degan SI, risulta pari a complessivi euro 3.757,70.
Con la presente si sollecita il pagamento di quanto sopra richiesto.
Udine, 24 luglio 2017
PI Group S.r.l.
LA FF
Per conferma ed accettazione
Approdo S.r.l. in Liquidazione
DE Degan SI
༽༥ངས་ Copla rilasciata in carta non bolla,
a richiesta di A . VENTUR
Finanziaria S.r.l.(controllante) per uso studio.
29 SET. 2021 IS NA Udine.
DIPITTI CORRISPOSTI IN € 2,22 La Corte osserva che la seconda dichiarazione, di cui al doc. 30 parte appellante sopra riprodotta, non
è stata esibita alla teste nel presente procedimento, tuttavia, la Tes 1 ha ricordato che il
24.07.2017 aveva sottoscritto due dichiarazioni di riconoscimento di debito, circostanza che la Corte
ritiene verosimile alla luce del documento dimesso dalla stessa appellante.
Non essendo stata esibita alla teste la dichiarazione di cui al doc. 30, la stessa, nel ricordare che il
24.07.17 aveva sottoscritto due dichiarazioni di riconoscimento di debito, ha ritenuto che entrambe riguardassero formalmente la dott.ssa CP_1, circostanza che la Corte ritiene comprensibile tenuto conto del tempo trascorso e del fatto che, in ogni caso, la società PI Group s.r.l. era comunque riconducibile alla CP_1, trattandosi di società di servizi costituita nel 2008, di cui la dr.ssa CP 1 e il dott. Pt 2 erano soci al 50% ciascuno al 13.03.2023 (doc. 27 Atlante), come ricordato dalla stessa appellante.
Ulteriore elemento che rafforza la credibilità della teste è il fatto che la stessa, mentre ha ricordato quanto accaduto il 24.07.2017, interrogata in merito al documento sottoscritto il 01.02.2013 ha potuto solo riconoscere la propria firma e nulla più, stante la maggiore risalenza nel tempo dei fatti.
La Corte, infine, osserva che in occasione della testimonianza né il giudice né alcuna delle parti, in particolare l'appellante che oggi ne contesta l'ambiguità, hanno ritenuto di formulare domande a chiarimento, ad ulteriore conferma che quando la teste ha risposto al capitolo 9), che le era stato letto e che conteneva l'indicazione della data del 24.07.2017, ribadita nella risposta dalla teste, era chiaro a tutti che oggetto della domanda e della risposta era il documento sub doc. 13 firmato in quella data;
infatti, come già detto, l'altro documento esibito alla teste era poi stato oggetto di successivo separato esame.
Quanto alle ulteriori circostanze dedotte dall'appellante per inficiare la credibilità della teste, la Corte
osserva:
- che la creditrice ha prodotto in giudizio le dichiarazioni di riconoscimento quando si è reso necessario per contrastare l'eccezione di prescrizione del credito sollevata da Parte 1 il presente giudizio dimostra che l'eventuale precedente comunicazione ad Pt 1 sarebbe stata inutile, atteso che la società ne ha contestato la genuinità;
-che l'esistenza dei precedenti atti di ricognizioni di debito risalenti al 2013 (doc. 16) ed al 2016
(doc. 21) non rendeva inutile l'acquisizione di ulteriori riconoscimenti sia perché tali ulteriori dichiarazioni interrompevano il decorso della prescrizione, con decorrenza di un nuovo termine, sia perché, come accaduto nel presente giudizio, a fronte della contestazione della data da parte di
Pt 1 , dichiarazioni più recenti potevano essere ricordate dalle sottoscrittrici: infatti la teste [...] Tes 1 con riguardo al piano di rientro dimesso sub doc. 16, risalente al 2013, ha potuto solo riconoscere la propria firma, ma ha dichiarato di nulla ricordare, quindi neppure quando aveva sottoscritto il documento;
- che la circostanza che la CP 1 non si sia preoccupata di dare data certa ai documenti sottoscritti dalla Tes 1 non esclude che tali documenti siano stati effettivamente sottoscritti nelle date
,
indicate; tutt'al più costituisce una leggerezza della dott.ssa CP_1.
La Corte, infine, condivide quanto osservato dal giudice di prime cure, laddove ha evidenziato che, comprensibilmente, visto il passaggio di mano delle società per le quali la dott.ssa CP 1 aveva eseguito le prestazioni, la stessa abbia ritenuto, a propria tutela, di premunirsi del riconoscimento della attività svolta e dei propri compensi da parte delle persone che fino a quel momento avevano rappresentato le società.
Le dichiarazioni della sig. ST 1 hanno, infine, trovato riscontro in quelle della teste
ST 2 .
La Corte, preliminarmente, dà atto che dalla visura camerale storica di Parte 1 dimessa sub doc.
8 convenuta opposta, risulta che:
- la società CP_3 in data 22.10.2018 aveva cambiato la propria denominazione in quella di Pt 1
[...]
ST 2 era cessata dalla carica di con delibera del 28.07.2016, iscritta il 16.08.2016,
-
che aveva ricoperto dal 16.02.2013 (delibera di nomina iscritta amministratore unico di CP 3
era stata nominata amministrore unico. il 21.02.2013) ed Persona 1
Quanto alla società CP 2 dalla visura camerale storica dimessa sub doc. 80 convenuta opposta risulta che la stessa non aveva mai rivestito la qualità di amministratore.
La teste, tuttavia, era stata legale rappresentante della CP 8 Finanziaria s.r.l., detentrice del 100% del capitale sociale di CP 2 dal 16.02.2013 al 04.12.2017 (v. doc. 81 visura camerale storica di
Finanziaria s.r.l.).
Da quanto sopra risulta che la teste era addentro ad entrambe le società, che sono state nel tempo amministrate sempre da persone della sua famiglia (la zia Testimone 1 e la sorella [...]
Per 1 , oltre ad essere stata legale rappresentante della controllante totalitaria di CP 2 circostanze che spiegano perché la stessa era a conoscenza delle vicende delle società.
La teste, pertanto, è credibile quando, sentita all'udienza del 09.10.2023, aveva confermato che le società erano state assistite per la gestione contabile e fiscale ed aveva riconosciuto i preavvisi di parcella emessi nei confronti delle due società dalla dott.ssa CP_1.
وaveva sottoscritto "due documenti" che lei La teste ha confermato che la zia, ST 1
stessa aveva portato a casa della propria madre per raccogliere la sua firma: poiché il primo documento era quello dimesso sub doc. 13, mentre il secondo non può essere quello dimesso sub doc.
14, perché a firma della sola ST 2 , è confermato quanto sopra già osservato e cioè che il
24.07.2017 la Tes 1 aveva sottoscritto oltre al doc. 13 anche il doc. 30, sempre quale legale
CP 2 ST 2 per la rappresentate di documento che reca anche la firma di
Finanziaria s.r.l., espressamente indicata come "controllante".
Le dichiarazioni delle due testi sono tra loro coerenti, ulteriore elemento che ne dimostra la credibilità.
Entrambe le testi hanno riferito quanto accaduto il 24.07.2017 presso l'abitazione della madre di [...]
Tes_2 , dove quest'ultima si era recata per fare firmare i due riconoscimenti di debito alla zia [...]
ST 1 nonostante nel corso dell'esame fosse stato loro esibito un solo documento recante la data del 24.07.2017 sottoscritto dalla Tes 1 La circostanza che le due testi abbiano riferito quanto accaduto spontaneamente, senza essere state sollecitate mediante l'esibizione anche del secondo riconoscimento di debito (quello a favore della società CP_12, doc. 30 dimesso da Pt 1 ) conferma definitivamente la loro credibilità.
È stato, quindi, accertato che ST 1 ha sottoscritto la ricognizione del debito della CP_3
[...] verso la dott.ssa CP 1 il 24.07.2017, quando la stessa era ancora legale rappresentante della società.
Quanto al contenuto della ricognizione di debito, la teste ha dichiarato: “Mia nipote mi disse che si trattava di debiti che dovevano essere riconosciuti nei confronti della sig.ra CP_1; ho firmato senza leggere, fidandomi di quanto mi era stato detto da mia nipote Testimone 2
La sig. Tes_1 al momento della sottoscrizione, pur non avendo letto il documento, ne conosceva il contenuto perché glielo aveva riferito la nipote ST 2 quindi, sapeva che stava
CP 2 nei confronti della dott.ssa CP 1 per sottoscrivendo una ricognizione di debiti di l'attività da questa svolta per la società.
In conclusione, l'atto ricognitivo dd. 24.07.2017 è efficace con conseguente infondatezza della eccezione di prescrizione del credito avanzata da Pt 1 .
7.2. Con il secondo motivo l'appellante ha contestato la non utilizzabilità dell'atto di ricognizione di
PDR datato 01.02.2013 ai fini della prova (contestata) dell'interruzione della prescrizione.
Il motivo è infondato.
Come sopra osservato la teste Tes 1 esibitole l'atto di ricognizione di debito dd. 01.02.2013 non lo ha riconosciuto, pertanto, tale documento non è rilevante ai fini della decisione in merito alla interruzione della prescrizione ed il Tribunale, infatti, non ne aveva tenuto conto.
Viceversa, la stessa appellante lo ha utilizzato per tentare di dimostrare la non attendibilità della teste
Tes 1 7.3. Con il terzo motivo l'appellante ha censurato la decisione impugnata nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto inammissibili perché generiche le contestazioni aventi ad oggetto l'esistenza del credito asseritamente vantato dalla dott.ssa CP_1.
Ha rappresentato Atlante di avere disconosciuto tempestivamente e puntualmente tutti gli atti di ricognizione prodotti dalla dr.ssa CP_1, sia in relazione alla sottoscrizione che al relativo contenuto e datazione.
Il motivo è infondato per le ragioni sopra esposte con riferimento alla infondatezza del primo motivo di appello. Testimone 1 ha riconosciuto la propria sottoscrizione ed il contenuto del documento, La teste che aveva firmato quale legale rappresentante della CP_3 poi incorporata per fusione nella appellante, a fronte di tale riconoscimento incombeva su Atlante l'onere di allegare e provare che alcun rapporto era intercorso con la dott.ssa CP 1 L'appellante, invece, si è limitata solo a contestare di nulla sapere in merito a tale rapporto, in quanto intercorso con la società CP 2
prima della incorporazione, ma non ha offerto alcuna prova, né documentale né orale, al fine di dimostrare l'inesistenza del rapporto fonte del credito della dott.ssa CP 1 oggetto di riconoscimento
(v. Cassazione civile sez. III, 10/12/2024, (ud. 11/09/2024, dep. 10/12/2024), n.31818 per la quale
66 la ricognizione di debito "non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto
...
confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, comportando, ai sensi dell'art. 1988 cod. civ., un'astrazione meramente processuale della causa debendi;
tale astrazione si traduce in una mera relevatio ab onere probandi, in virtù della quale il destinatario della dichiarazione è dispensato dall'onere di fornire la prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale: pertanto, ogni effetto vincolante della ricognizione è destinato a venir meno ove sia giudizialmente allegato e provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto o è invalido o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento" (così, tra le più recenti, Cass. Sez. 1, sent. 13 ottobre
2016, n. 20689, Rv. 642050-03), fermo restando, quindi, che la prova di tali circostanze è a carico del soggetto autore della ricognizione (Cass. Sez. 1, sent. 13 giugno 2014, n. 13506, Rv. 631306-
01)").
7.4. Con il quarto motivo l'appellante ha rappresentato che le dichiarazioni di ricognizione di debito sottoscritte dalla sig. Testimone 1 non erano efficaci ai fini della interruzione della prescrizione atteso che la teste aveva riferito di avere firmato le due dichiarazioni, ma di non avere avuto alcuna consapevolezza del loro contenuto. Inoltre, l'atto ricognitivo riferito ad CP 2 del 24.07.2014 indicava un valore del preteso credito ammontante ad € 16.130,39 (valore delle prestazioni e delle spese prima della cassa e dell'iva) che non corrispondeva a quello della fattura posta a fondamento del decreto ingiuntivo. La fattura indicava un totale di € 17.287,14 (imponibile prima della cassa e dell'iva). Decurtando l'importo di
€ 1.200,00 riferito a P.D.R. e di € 2,00, risulta un totale di € 16.085,14; sicché mancava la prova che l'atto ricognitivo riguardasse la fattura posta a fondamento dell'azione recuperatoria della dr.ssa
CP 1.
In merito alla consapevolezza da parte della Tes_1 del contenuto dell'atto ricognitivo la Corte rimanda a quanto già osservato in relazione al primo motivo di appello.
Quanto al contenuto dell'atto ricognitivo, la Corte ribadisce che era onere della appellante dimostrare l'inesistenza del rapporto fondamentale, prova che non è stata offerta da Pt 1 e che non può essere dedotta da una minima discrasia tra l'importo del credito oggetto di riconoscimento e la somma indicata nella fattura.
7.5. Con il quinto motivo l'appellante ha contestato che erroneamente il Tribunale aveva riconosciuto efficacia interruttiva della prescrizione alla nota integrativa di bilancio relativo all'esercizio 2016 e all'approvazione dello stesso.
La Corte osserva che il motivo è assorbito dal rigetto del primo e del terzo motivo di appello.
7.6. Con il sesto motivo l'appellante ha lamentato che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto tardiva la domanda riconvenzionale di risarcimento danno svolta nei confronti della convenuta opposta in quanto presentata per la prima volta all'udienza ex art. 183 c.p.c..
Secondo l'appellante la domanda era stata occasionata dalle difese svolte dalla convenuta opposta nella comparsa di costituzione e risposta, pertanto, era tempestiva in quanto avanzata nel primo atto utile successivo.
Il motivo di appello è infondato.
Condivisibilmente il Tribunale ha ritenuto tardiva la domanda riconvenzionale svolta dalla attrice opponente solo nella prima udienza ex art. 183 c.p.c. e non, invece, come avrebbe dovuto nell'atto di citazione in opposizione. La Corte osserva che Pt 1 ben prima della notifica del d.i. sapeva delle pretese avanzate dalla
CP_1 nei propri confronti in relazione a crediti maturati per attività professionale prestata a favore della incorporata CP_2 pretese che erano "sfuggite" alla attività transattiva con gli altri creditori che aveva preceduto la fusione del 2018. La dott.ssa CP_1, infatti, aveva già in precedenza con pec del 22.07.2020 messo in mora Pt 1 (v. doc. 1 allegato alla citazione in opposizione di Pt 1 ). A seguito della notifica del d.i., stante la sua veste sostanziale di convenuta Pt 1 avrebbe dovuto sin da subito rappresentare che la CP_1 le aveva cagionato un danno tenendo nascosta l'esistenza dei suoi supposti crediti ai promittenti acquirenti per tutto il periodo che aveva preceduto l'operazione societaria di acquisizione.
La Corte osserva che, in ogni caso, la dott.ssa CP_1, in assenza di alcuna promessa verso gli acquirenti di favorirli nella definizione dei crediti della società CP 2 ante fusione, circostanza neppure allegata dalla appellante, con la sua condotta si è limitata a tutelare le proprie ragioni creditorie procurandosi le ricognizioni di debito, evidentemente non essendo intenzionata a subire alcuna falcidia delle proprie spettanze.
Per i motivi esposti l'appello deve essere respinto e l'appellante va condannata al pagamento delle spese del grado in favore dell'appellata, liquidate secondo i parametri delle cause ricomprese nel valore tra €5.201,00 ed € 26.00,00, in considerazione della soccombenza (medi per la fase di studio, medi per la fase introduttiva, minimi per la fase di trattazione stante la limitata complessità, medi per fase decisoria per complessivi euro 4.888,00, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali, nonché ad IVA e CPA come per legge).
Sussistono in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R.
115/2002 introdotto dall'art. 1, c.17, L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promossa da Parte 1 nei confronti di CP 1 così provvede:
rigetta l'appello; condanna l'appellante Parte 1 al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellata Controparte 13 che liquida in complessivi € 4.888,00 per compensi, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali, nonché ad IVA e CPA come per legge;
dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del
D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art. 1, c.17, L. 228/12.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 15.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Alessandra Burra dott.ssa Marina Vitulli 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2. Parte 1 ha proposto opposizione al d.i. rappresentando che il credito della dott.ssa CP_1 corrispondeva a prestazioni che la stessa avrebbe svolto a favore delle società incorporate CP_2
[...] e CP 3 in relazione alle quali prestazioni la convenuta opposta aveva emesso tra il 2008