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Sentenza 1 maggio 2025
Sentenza 1 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 01/05/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 1 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14105/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessia Zucconi Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14105/2024 avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto promossa da:
(C.F. ) e (C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. LASTELLA ARIANNA e dell'avv. MAZZOLI PIERPAOLO ( ) VIA G.B. MORGAGNI N.8 40100 BOLOGNA , elettivamente domiciliati in C.F._3
VIA G. B. MORGAGNI N. 8 40122 BOLOGNA presso il difensore avv. LASTELLA ARIANNA
Ricorrenti
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 22.4.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 1.02.2020 a Civitanova Marche (MC); l'atto è stato trascritto negli atti di matrimonio di tale Comune dell'anno 2020, Parte 1, numero 4, Ufficio 1; dall'unione è nato, il 2.05.2020, il figlio;
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è Per_1
venuta meno, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dalle parti di non volersi conciliare, confermata con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 22.4.2025; le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e sono conformi all'interesse del figlio minorenne;
esse devono pertanto essere recepite col presente provvedimento;
la causa con separata ordinanza va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore per la pronuncia del divorzio;
va recepito l'accordo fra le parti secondo cui pagina 1 di 3 le spese del presente giudizio sono integralmente a carico del Sig. ma di ciò si darà atto con la Pt_2
sentenza che definirà il giudizio, dovendo disporsi sulle spese legali alla definizione del merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, così dispone: pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] il [...] e Parte_1 Pt_2
nato il [...] a [...], unitisi in matrimonio in data 1.02.2020 a
[...]
Civitanova Marche (MC), atto trascritto negli atti di matrimonio di tale Comune dell'anno 2020, Parte
1, numero 4, Ufficio 1; Ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A) del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
dà atto che per volontà delle parti la loro separazione è regolata dalle seguenti condizioni:
1)I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, come di fatto già avvenuto dal mese di settembre 2024, la moglie presso la propria attuale residenza in Bologna Via Guelfa n. 9 ed il marito presso la propria residenza in Civitanova Marche (MC), Via Santorre di Santarosa n. 15;
2)Il figlio viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione Per_2
prevalente presso la madre, nella residenza di quest'ultima in Bologna Via Guelfa n. 9;
3)Il padre, con decorrenza dalla domanda, contribuirà al mantenimento della Sig.ra Parte_1
e del figlio , versando alla moglie la somma mensile complessiva di € 5.000,00, di cui € Per_2
3.000,00 per il mantenimento del figlio ed € 2.000,00 per il mantenimento della moglie Per_2
da versarsi mediante bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, somma da Parte_1
rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT con mese base settembre 2024, oltre al 100% delle spese straordinarie di cui al Protocollo dell'Osservatorio della Giustizia Civile del Tribunale di Bologna.
L'assegno Unico verrà percepito al 100% dalla Sig.ra Parte_1
4)Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio , salvo diverso preventivo accordo fra i Per_2
coniugi, secondo le seguenti modalità:
- nei periodi in cui il Sig. sarà in Italia potrà vedere e tenere con sé a week end Pt_2 Per_2
alternati e, nella settimana in cui il week end successivo è di spettanza della madre, potrà tenere con sé il mercoledì, o altro giorno infrasettimanale da concordare preventivamente, Per_2 prelevandolo dall'uscita di scuola e riportandolo a casa della madre entro le ore 19,30. Nei periodi in cui non andrà a scuola, potrà tenerlo con sé dalle ore 10,00 del mattino, prelevandolo da Per_2
casa della madre e ivi riportandolo alle ore 19,30;
pagina 2 di 3 - durante le vacanze estive il padre potrà stare con due settimane, di cui una nel mese di Per_2 luglio e l'altra nel mese di agosto, comunicando preventivamente i relativi periodi alla Sig.ra entro il 31 maggio di ogni anno;
Parte_1
- per le vacanze di Natale, allorquando sarà in Italia, potrà tenere con sé una settimana Pt_2 Per_2
comprendente, ad anni alterni, il giorno di Natale o quello di Capodanno, previamente avvisando la
Sig.ra con congruo anticipo, di almeno quindici giorni, in modo che la stessa ed il Parte_1
bambino si possano organizzare;
- per le vacanze di Pasqua, allorquando sarà in Italia, potrà tenere con sé per tre giorni Pt_2 Per_2 comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, previamente avvisando la Sig.ra con un congruo anticipo, di almeno quindici giorni, in modo che la stessa Parte_1
ed il bambino si possano organizzare;
5) dare atto che i genitori hanno prestato reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o altro documento equipollente valido per l'espatrio per sé stessi e per il minore;
6) dare atto che, a definizione dei loro rapporti economici, come da pregressi accordi, il saldo del conto corrente USA presso Crossfirst Bank n. *19274, che al momento del deposito del ricorso era di € 139.070,75, è stato ripartito fra i due coniugi ed accreditato a ciascuno di essi nella misura del
50% di loro spettanza;
7) dispone come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio di scioglimento del matrimonio;
8) spese al merito.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 22.4.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessia Zucconi Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14105/2024 avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto promossa da:
(C.F. ) e (C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. LASTELLA ARIANNA e dell'avv. MAZZOLI PIERPAOLO ( ) VIA G.B. MORGAGNI N.8 40100 BOLOGNA , elettivamente domiciliati in C.F._3
VIA G. B. MORGAGNI N. 8 40122 BOLOGNA presso il difensore avv. LASTELLA ARIANNA
Ricorrenti
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 22.4.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 1.02.2020 a Civitanova Marche (MC); l'atto è stato trascritto negli atti di matrimonio di tale Comune dell'anno 2020, Parte 1, numero 4, Ufficio 1; dall'unione è nato, il 2.05.2020, il figlio;
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è Per_1
venuta meno, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dalle parti di non volersi conciliare, confermata con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 22.4.2025; le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e sono conformi all'interesse del figlio minorenne;
esse devono pertanto essere recepite col presente provvedimento;
la causa con separata ordinanza va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore per la pronuncia del divorzio;
va recepito l'accordo fra le parti secondo cui pagina 1 di 3 le spese del presente giudizio sono integralmente a carico del Sig. ma di ciò si darà atto con la Pt_2
sentenza che definirà il giudizio, dovendo disporsi sulle spese legali alla definizione del merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, così dispone: pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] il [...] e Parte_1 Pt_2
nato il [...] a [...], unitisi in matrimonio in data 1.02.2020 a
[...]
Civitanova Marche (MC), atto trascritto negli atti di matrimonio di tale Comune dell'anno 2020, Parte
1, numero 4, Ufficio 1; Ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A) del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
dà atto che per volontà delle parti la loro separazione è regolata dalle seguenti condizioni:
1)I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, come di fatto già avvenuto dal mese di settembre 2024, la moglie presso la propria attuale residenza in Bologna Via Guelfa n. 9 ed il marito presso la propria residenza in Civitanova Marche (MC), Via Santorre di Santarosa n. 15;
2)Il figlio viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione Per_2
prevalente presso la madre, nella residenza di quest'ultima in Bologna Via Guelfa n. 9;
3)Il padre, con decorrenza dalla domanda, contribuirà al mantenimento della Sig.ra Parte_1
e del figlio , versando alla moglie la somma mensile complessiva di € 5.000,00, di cui € Per_2
3.000,00 per il mantenimento del figlio ed € 2.000,00 per il mantenimento della moglie Per_2
da versarsi mediante bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, somma da Parte_1
rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT con mese base settembre 2024, oltre al 100% delle spese straordinarie di cui al Protocollo dell'Osservatorio della Giustizia Civile del Tribunale di Bologna.
L'assegno Unico verrà percepito al 100% dalla Sig.ra Parte_1
4)Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio , salvo diverso preventivo accordo fra i Per_2
coniugi, secondo le seguenti modalità:
- nei periodi in cui il Sig. sarà in Italia potrà vedere e tenere con sé a week end Pt_2 Per_2
alternati e, nella settimana in cui il week end successivo è di spettanza della madre, potrà tenere con sé il mercoledì, o altro giorno infrasettimanale da concordare preventivamente, Per_2 prelevandolo dall'uscita di scuola e riportandolo a casa della madre entro le ore 19,30. Nei periodi in cui non andrà a scuola, potrà tenerlo con sé dalle ore 10,00 del mattino, prelevandolo da Per_2
casa della madre e ivi riportandolo alle ore 19,30;
pagina 2 di 3 - durante le vacanze estive il padre potrà stare con due settimane, di cui una nel mese di Per_2 luglio e l'altra nel mese di agosto, comunicando preventivamente i relativi periodi alla Sig.ra entro il 31 maggio di ogni anno;
Parte_1
- per le vacanze di Natale, allorquando sarà in Italia, potrà tenere con sé una settimana Pt_2 Per_2
comprendente, ad anni alterni, il giorno di Natale o quello di Capodanno, previamente avvisando la
Sig.ra con congruo anticipo, di almeno quindici giorni, in modo che la stessa ed il Parte_1
bambino si possano organizzare;
- per le vacanze di Pasqua, allorquando sarà in Italia, potrà tenere con sé per tre giorni Pt_2 Per_2 comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, previamente avvisando la Sig.ra con un congruo anticipo, di almeno quindici giorni, in modo che la stessa Parte_1
ed il bambino si possano organizzare;
5) dare atto che i genitori hanno prestato reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o altro documento equipollente valido per l'espatrio per sé stessi e per il minore;
6) dare atto che, a definizione dei loro rapporti economici, come da pregressi accordi, il saldo del conto corrente USA presso Crossfirst Bank n. *19274, che al momento del deposito del ricorso era di € 139.070,75, è stato ripartito fra i due coniugi ed accreditato a ciascuno di essi nella misura del
50% di loro spettanza;
7) dispone come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio di scioglimento del matrimonio;
8) spese al merito.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 22.4.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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