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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/03/2025, n. 2382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2382 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. 23080/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
( Parte_1
Nata in GHANA il 23/11/1976
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]3 MILANO con l'Avv. Anna Maria OLIVERIO presso il cui studio in Milano Corso Lodi n. 102 ha eletto domicilio telematico
e
Parte_2
Nata in GHANA il 26/06/1963
Cod. Fisc. C.F._2 residente in VIA RAVENNA 3 20139 MILANO ITALIA con l'Avv. Enrico BATTAGLIESE e Sandra CARLINO BATTAGLIESE presso il cui studio in
Piazza Umanitaria 2 ha eletto domicilio telematico
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento
OGGETTO: SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile in Ghana il 03/03/1999 (atto non trascritto );
Dal matrimonio sono nati i seguenti figli: nata il [...] - nata il Per_1 Persona_2
03.02.2000 – Witney nata il [...] Con ricorso iscritto a ruolo in data 25/06/2024 ha chiesto a Parte_1 questo Tribunale di dichiarare la separazione personale dei coniugi con l'adozione dei connessi provvedimenti relativi all' esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore e al di lei mantenimento.
Il Giudice Delegato con decreto del 17.07.2025 ha richiesto ai SS del Comune di Milano di svolgere un'indagine provvedere alla presa in carico del nucleo familiare, delegandoli espressamente di:
-effettuare colloqui conoscitivi con le parti (separatamente)
-effettuare accessi domiciliari presso l'abitazione dei coniugi
-effettuare colloqui conoscitivi con le figlie maggiorenni della coppia
-di assumere informazioni, anche per le vie brevi, dalle figure di riferimento per la figlia minore
(nonni, pediatra, insegnati)
Il convenuto si è costituito in giudizio con atto depositato in data 14.02.2025
All'udienza ex art. 473 bis. 21 celebrata in data 18.03.2025, esaminata nel contraddittorio delle parti e di difensori la relazione trasmessa dai SS in data 05.03.2025 le parti hanno accettato la seguente proposta conciliativa formulata dal Giudice Delegato:
1.affido super esclusivo di alla mamma Per_3
2.assegnazione della casa coniugale alla madre con conseguente cambio di intestazione del contratto.
Il convenuto rilascerà l'immobile libero da persone e cose entro il 18.04.2025
3.limitaizone di entrambi i genitori con riferimento alla regolamentazione dei tempi e delle modalità della frequentazione tra e il papà, che verranno determinati dai SS tenuto conto Per_3 dell'andamento dei supporti che verranno attivati e dello stato di benessere psico fisico della minore
4.incarico ai SS, anche per il tramite dei servizi specialisti sul territorio di:
-attivare ogni supporto socioeducativo e di sostegno psicologico /neuropsichiatrico in favore di
Per_3
-attivare un massiccio supporto alla genitorialità in favore di entrambi i genitori, con la finalità di costruire una modalità di comunicazione che, seppur basilare, sia funzionale all'interesse della figlia minore
-attivare ogni intervento necessario per ri - costruire la relazione tra e il papà Per_3
5.determinaizone del contributo paterno al mantenimento di e con decorrenza dal Per_3 Per_4 mese di aprile 2025, nella somma complessiva di € 350,00 oltre al 50% delle spese extra assegno. L'importo, soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, verrà corrisposto in via anticipata entro il 5 di ogni mese
6.assegno unico universale alla mamma in ragione del 100%
7.spese di lite compensate
I difensori delle parti, invitati ad interloquire sul punto, hanno dichiarato di non aver formulato alcuna istanza di natura istruttoria
All'esito della discussione, il Giudice delegato – autorizzatati - i coniugi a vivere sperati con l'obbligo del reciproco rispetto, sentiti i difensori delle parti, che nulla hanno opposto, ritenuto di non adottare provvedimenti di natura temporanei essendo la causa la causa matura per la decisone ha invitato le parti a precisare le conclusioni e ha ordinato la discussione orale della causa
I difensori hanno rassegnato conclusioni congiunte recettive della proposta conciliativa formulata da
Giudice ed accettata dalle parti.
La causa è stata trattenuta in decisione e discussa alla camera di consiglio del 19.03.2025
***
Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile
Sussiste la giurisdizione italiana in ordina alla pronuncia sullo status, a norma dell'art. 3, 1° co., lett.
a), Regolamento CE n. 1111/2019 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. CE 2201/2003 art. 8 in quanto la figlia minore risiede abitualmente in Italia.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale del minore.
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della Unione
Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
Sulla domanda di separazione personale
Sussistono i presupposti di cui all'art.151, 1° comma, c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Dagli atti del processo è emerso il venir meno, allo stato, della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi: le parti non hanno alcun tipo di comunicazione e svolgono vite separate di fatto oramai da tempo.
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale e sul mantenimento della prole
Il Collegio ritiene che la proposta conciliativa formulata dal Giudice delegato, accettata delle parti, nel contesto dato rappresenti la migliore regolamentazione possibile dell'esercizio della responsabilità genitoriale e l'assetto abitativo, relazionale ed economico più rispondente all'interesse di . Per_3
Dalle dichiarazioni rese dalle parti nonché dalla lettura della relazione di aggiornamento richiesta ai
SS del Comune di Milano emerge infatti che la madre rappresenta il sicuro genitore di riferimento della minore, nonché la persona che fa fronte in via pressoché esclusiva a tutte le necessità di , Per_3 sia morali che materiali, mostrandosi in grado di sintonizzarsi sui bisogni della minore e di offrire alla stessa cura, vicinanza e opportunità di crescita in linea con le proprie risorse.
Quanto alla figura paterna deve al contrario rilevarsi che l'assenza sia fisica (dettata anche da esigenze di lavoro) che morale dell'uomo, nonché la tensione causata dalla forzata convivenza e da atteggiamenti spesso prevaricatori del convenuto, non solo ha irrimediabilmente minato il rapporto con la moglie, compromettendo significativamente anche il dialogo (allo stato assente) tanto da rendere necessaria l'attivazione di un supporto alla genitorialità, ma ha altresì negativamente impattato sulla piccola che ad oggi necessità sia di un supporto di natura psicologica per Per_3 rielaborare le situazioni familiari vissute, nonché di un fattivo supporto nelle ricostruzione della relazione con il padre.
Detti provvedimenti devono, pertanto, essere confermati in sentenza
Sulle spese di lite.
Come da accordo delle parti le spese devono essere compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
23080 del 2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, anche sull'accordo delle parti, così provvede:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] che hanno celebrato matrimonio con rito civile in Ghana il 03/03/1999 , Parte_2
2. Affida la figlia minore nata il [...] in [...] esclusiva alla madre, presso la quale Per_3 rimarrà collocata anche ai fini della residenza anagrafica e che eserciterà ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza
3. Dispone l' assegnazione della casa coniugale sita in Milano Via Ravenna n. 3 alla madre (con conseguente cambio di intestazione del contratto) che continuerà ad abitarvi insieme alla figlia minore.
4. Dispone che si allontani dalla casa coniugale prelevando i suoi Parte_2 effetti personali entro il 18.04.2025
5. Limita entrambi i genitori nell'esercizio della responsabilità genitoriale avuto riguardo alla regolamentazione dei tempi e delle modalità delle frequentazioni padre/figlia che che verranno determinati dai SS tenuto conto dell'andamento dei supporti che verranno attivati e dello stato di benessere psico fisico della minore
6. Dispone che il Servizio Sociale del Comune di Milano in collaborazione con le competenti
ASST provveda a:
-Avviare un percorso di supporto psicologico per nonché ogni supporto socio- Per_3 educativo ritenuto necessario o opportuno nel suo esclusivo interesse;
- Attivare in favore delle parti un massiccio supporto alla genitorialità con la finalità di costruire una modalità di comunicazione che, seppur basilare, sia funzionale all'interesse della figlia minore
-attivare ogni intervento necessario per ri - costruire la relazione tra e il papà Per_3
-mantenere un 'attenta attività di monitoraggio sulla situazione del minore;
-segnalare eventuali situazioni di pregiudizio che impongano l'intervento del Tribunale a tutela del minore alla procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano;
7. Pone a carico di con decorrenza dalla mensilità di aprile 2025, Parte_2
l'obbligo di contribuire al mantenimento di mediante versamento, in via anticipata Per_3 entro il giorno 5 di ogni mese, in favore della madre della somma di € 350,00 mensili soggetta a rivalutazione automatica annuale secondo gli indici ISTA) oltre al 50% delle spese extra assegno individuate come da Linee Guida del Protocollo del Tribunale di Milano
8. Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale dell'Ufficio Anagrafe del Comune di Milano , affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 19.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.Valentina Maderna Dott. Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
( Parte_1
Nata in GHANA il 23/11/1976
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]3 MILANO con l'Avv. Anna Maria OLIVERIO presso il cui studio in Milano Corso Lodi n. 102 ha eletto domicilio telematico
e
Parte_2
Nata in GHANA il 26/06/1963
Cod. Fisc. C.F._2 residente in VIA RAVENNA 3 20139 MILANO ITALIA con l'Avv. Enrico BATTAGLIESE e Sandra CARLINO BATTAGLIESE presso il cui studio in
Piazza Umanitaria 2 ha eletto domicilio telematico
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento
OGGETTO: SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile in Ghana il 03/03/1999 (atto non trascritto );
Dal matrimonio sono nati i seguenti figli: nata il [...] - nata il Per_1 Persona_2
03.02.2000 – Witney nata il [...] Con ricorso iscritto a ruolo in data 25/06/2024 ha chiesto a Parte_1 questo Tribunale di dichiarare la separazione personale dei coniugi con l'adozione dei connessi provvedimenti relativi all' esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore e al di lei mantenimento.
Il Giudice Delegato con decreto del 17.07.2025 ha richiesto ai SS del Comune di Milano di svolgere un'indagine provvedere alla presa in carico del nucleo familiare, delegandoli espressamente di:
-effettuare colloqui conoscitivi con le parti (separatamente)
-effettuare accessi domiciliari presso l'abitazione dei coniugi
-effettuare colloqui conoscitivi con le figlie maggiorenni della coppia
-di assumere informazioni, anche per le vie brevi, dalle figure di riferimento per la figlia minore
(nonni, pediatra, insegnati)
Il convenuto si è costituito in giudizio con atto depositato in data 14.02.2025
All'udienza ex art. 473 bis. 21 celebrata in data 18.03.2025, esaminata nel contraddittorio delle parti e di difensori la relazione trasmessa dai SS in data 05.03.2025 le parti hanno accettato la seguente proposta conciliativa formulata dal Giudice Delegato:
1.affido super esclusivo di alla mamma Per_3
2.assegnazione della casa coniugale alla madre con conseguente cambio di intestazione del contratto.
Il convenuto rilascerà l'immobile libero da persone e cose entro il 18.04.2025
3.limitaizone di entrambi i genitori con riferimento alla regolamentazione dei tempi e delle modalità della frequentazione tra e il papà, che verranno determinati dai SS tenuto conto Per_3 dell'andamento dei supporti che verranno attivati e dello stato di benessere psico fisico della minore
4.incarico ai SS, anche per il tramite dei servizi specialisti sul territorio di:
-attivare ogni supporto socioeducativo e di sostegno psicologico /neuropsichiatrico in favore di
Per_3
-attivare un massiccio supporto alla genitorialità in favore di entrambi i genitori, con la finalità di costruire una modalità di comunicazione che, seppur basilare, sia funzionale all'interesse della figlia minore
-attivare ogni intervento necessario per ri - costruire la relazione tra e il papà Per_3
5.determinaizone del contributo paterno al mantenimento di e con decorrenza dal Per_3 Per_4 mese di aprile 2025, nella somma complessiva di € 350,00 oltre al 50% delle spese extra assegno. L'importo, soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, verrà corrisposto in via anticipata entro il 5 di ogni mese
6.assegno unico universale alla mamma in ragione del 100%
7.spese di lite compensate
I difensori delle parti, invitati ad interloquire sul punto, hanno dichiarato di non aver formulato alcuna istanza di natura istruttoria
All'esito della discussione, il Giudice delegato – autorizzatati - i coniugi a vivere sperati con l'obbligo del reciproco rispetto, sentiti i difensori delle parti, che nulla hanno opposto, ritenuto di non adottare provvedimenti di natura temporanei essendo la causa la causa matura per la decisone ha invitato le parti a precisare le conclusioni e ha ordinato la discussione orale della causa
I difensori hanno rassegnato conclusioni congiunte recettive della proposta conciliativa formulata da
Giudice ed accettata dalle parti.
La causa è stata trattenuta in decisione e discussa alla camera di consiglio del 19.03.2025
***
Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile
Sussiste la giurisdizione italiana in ordina alla pronuncia sullo status, a norma dell'art. 3, 1° co., lett.
a), Regolamento CE n. 1111/2019 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. CE 2201/2003 art. 8 in quanto la figlia minore risiede abitualmente in Italia.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale del minore.
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della Unione
Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
Sulla domanda di separazione personale
Sussistono i presupposti di cui all'art.151, 1° comma, c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Dagli atti del processo è emerso il venir meno, allo stato, della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi: le parti non hanno alcun tipo di comunicazione e svolgono vite separate di fatto oramai da tempo.
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale e sul mantenimento della prole
Il Collegio ritiene che la proposta conciliativa formulata dal Giudice delegato, accettata delle parti, nel contesto dato rappresenti la migliore regolamentazione possibile dell'esercizio della responsabilità genitoriale e l'assetto abitativo, relazionale ed economico più rispondente all'interesse di . Per_3
Dalle dichiarazioni rese dalle parti nonché dalla lettura della relazione di aggiornamento richiesta ai
SS del Comune di Milano emerge infatti che la madre rappresenta il sicuro genitore di riferimento della minore, nonché la persona che fa fronte in via pressoché esclusiva a tutte le necessità di , Per_3 sia morali che materiali, mostrandosi in grado di sintonizzarsi sui bisogni della minore e di offrire alla stessa cura, vicinanza e opportunità di crescita in linea con le proprie risorse.
Quanto alla figura paterna deve al contrario rilevarsi che l'assenza sia fisica (dettata anche da esigenze di lavoro) che morale dell'uomo, nonché la tensione causata dalla forzata convivenza e da atteggiamenti spesso prevaricatori del convenuto, non solo ha irrimediabilmente minato il rapporto con la moglie, compromettendo significativamente anche il dialogo (allo stato assente) tanto da rendere necessaria l'attivazione di un supporto alla genitorialità, ma ha altresì negativamente impattato sulla piccola che ad oggi necessità sia di un supporto di natura psicologica per Per_3 rielaborare le situazioni familiari vissute, nonché di un fattivo supporto nelle ricostruzione della relazione con il padre.
Detti provvedimenti devono, pertanto, essere confermati in sentenza
Sulle spese di lite.
Come da accordo delle parti le spese devono essere compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
23080 del 2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, anche sull'accordo delle parti, così provvede:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] che hanno celebrato matrimonio con rito civile in Ghana il 03/03/1999 , Parte_2
2. Affida la figlia minore nata il [...] in [...] esclusiva alla madre, presso la quale Per_3 rimarrà collocata anche ai fini della residenza anagrafica e che eserciterà ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza
3. Dispone l' assegnazione della casa coniugale sita in Milano Via Ravenna n. 3 alla madre (con conseguente cambio di intestazione del contratto) che continuerà ad abitarvi insieme alla figlia minore.
4. Dispone che si allontani dalla casa coniugale prelevando i suoi Parte_2 effetti personali entro il 18.04.2025
5. Limita entrambi i genitori nell'esercizio della responsabilità genitoriale avuto riguardo alla regolamentazione dei tempi e delle modalità delle frequentazioni padre/figlia che che verranno determinati dai SS tenuto conto dell'andamento dei supporti che verranno attivati e dello stato di benessere psico fisico della minore
6. Dispone che il Servizio Sociale del Comune di Milano in collaborazione con le competenti
ASST provveda a:
-Avviare un percorso di supporto psicologico per nonché ogni supporto socio- Per_3 educativo ritenuto necessario o opportuno nel suo esclusivo interesse;
- Attivare in favore delle parti un massiccio supporto alla genitorialità con la finalità di costruire una modalità di comunicazione che, seppur basilare, sia funzionale all'interesse della figlia minore
-attivare ogni intervento necessario per ri - costruire la relazione tra e il papà Per_3
-mantenere un 'attenta attività di monitoraggio sulla situazione del minore;
-segnalare eventuali situazioni di pregiudizio che impongano l'intervento del Tribunale a tutela del minore alla procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano;
7. Pone a carico di con decorrenza dalla mensilità di aprile 2025, Parte_2
l'obbligo di contribuire al mantenimento di mediante versamento, in via anticipata Per_3 entro il giorno 5 di ogni mese, in favore della madre della somma di € 350,00 mensili soggetta a rivalutazione automatica annuale secondo gli indici ISTA) oltre al 50% delle spese extra assegno individuate come da Linee Guida del Protocollo del Tribunale di Milano
8. Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale dell'Ufficio Anagrafe del Comune di Milano , affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 19.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.Valentina Maderna Dott. Maria Laura Amato