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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 21/05/2025, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1077 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
nato a [...] il [...]e residente di fatto Parte_1 in Cerveteri (RM), rappresentato e difeso dall'Avv. Davide Capitani, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nata a [...] il [...] e ivi residente, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Mereu, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'Intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI
All'udienza fissata ai sensi dell'art. 189 c.p.c., le parti precisavano le conclusioni come da note depositate telematicamente, ed il Giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. a far data dal 7.10.2024.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 28 marzo 2022, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, deduceva: Parte_1
- di avere contratto matrimonio concordatario in data 13.09.1998 con in Civitavecchia (RM), registrato agli atti di matrimonio del Controparte_1 medesimo Comune all'anno 1998, atto n. 139, parte 2, Serie A;
- che dalla loro unione nasceva il figlio (30.10.2005); Per_1
- che in data 23.07.2019 il Tribunale di Civitavecchia omologava la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti, disponendo, tra l'altro, la corresponsione di un assegno di mantenimento a carico del in favore del Parte_1 figlio di euro 250,00 mensili oltre al 100% delle spese straordinarie e un assegno di mantenimento in favore della moglie di euro 250,00 mensili;
- che la propria situazione economica era radicalmente mutata rispetto all'epoca della separazione;
- che la svolgeva attività lavorativa quale istruttrice di acqua-bike, CP_1 total-body, gag e aerobica presso alcune palestre;
- che la resistente aveva una stabile convivenza con il sig. CP_2
- di avere lasciato gran parte del ricavato della sua quota di comproprietà della casa coniugale alla affinché ci abitasse con il figlio, al momento della CP_1 vendita dell'immobile;
- di avere iniziato da tempo una convivenza con la sig.ra in Controparte_3 un appartamento di proprietà della compagna, per il quale contribuisce alle spese di gestione e manutenzione;
- che dopo la separazione non era ripresa la convivenza, né si era ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi ed erano decorsi i termini di legge per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione.
2 Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva emettersi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, disporsi la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della moglie, confermare il mantenimento per il figlio di euro 250,00 Per_1 mensili con spese straordinarie al 50% e disciplinarsi il diritto di visita paterno così come stabilito in sede di separazione.
Con memoria difensiva del 01.09.2022 si costituiva in giudizio la che CP_1 aderiva alla domanda di divorzio, contestava gli avversi assunti e deduceva:
- che all'inizio dopo la separazione il padre vedeva frequentemente il figlio, ma da diverso tempo lo sentiva solo telefonicamente e comunque lo teneva con sé per non più di due giorni consecutivi, anche senza pernottamento;
- che la propria situazione economica era peggiorata rispetto all'epoca della separazione;
- che la resistente aveva sempre prestato attività lavorativa quale istruttrice di fitness presso diverse palestre;
- che dopo la nascita del figlio la d'accordo con il marito, riduceva a CP_1 sei ore settimanali la propria attività lavorativa per dedicarsi alla casa e alla famiglia;
- di avere più volte provato ad inserirsi nuovamente nel mondo del lavoro ma senza successo, anche a causa della Pandemia da Covid19;
- che la stessa è affetta da un encondroma in fase attiva al ginocchio dx e lesione totale del crociato anteriore, patologia che le impedisce di insegnare spinning;
- che tale patologia è risolvibile attraverso un intervento chirurgico di rimozione dell'encondroma con innesto e ricostruzione del legamento crociato, ma la ripresa richiederebbe oltre un anno di astensione dall'attività lavorativa;
- che il marito aveva svuotato il conto corrente cointestato ed un fondo di investimenti senza preventivamente informarla e, per tale motivo, la stessa si era trovata in grande difficoltà economica;
- che per convincerla a vendere la casa coniugale, il aveva cessato di Parte_1 corrispondere il mutuo della casa coniugale dal 1.07.2018 al 1.01.2019;
- che, stante il mancato consenso della D'TI alla vendita, il ricorrente aveva cominciato a minacciarla di morte se la stessa non fosse uscita di casa;
- che il dalle minacce era passato alle percosse, sempre alla presenza Parte_1 del minore, tanto da richiedere le cure del Pronto Soccorso dell'Ospedale di
Civitavecchia;
- che a fronte di tale situazione, la resistente acconsentiva alla vendita della casa coniugale;
3 - che in sede di separazione consensuale, stante i maltrattamenti fisici e verbali nonché l'appropriazione indebita delle somme della da parte del marito, CP_1 venne concordato di attribuire alla resistente una quota maggiore del prezzo di vendita;
- che il Tribunale di Civitavecchia applicava al la pena di un anno e Parte_1 otto mesi di reclusione per i reati di maltrattamenti in famiglia, minacce e lesioni personali aggravate perché realizzate alla presenza del figlio;
- che con i proventi della vendita della casa coniugale, pari ad euro 90.000,00, la acquistava un immobile all'asta dove si trasferiva con il figlio;
CP_1 Per_1
- di non convivere con il CP_2
Tanto dedotto, la resistente concludeva e chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il ponendo a carico dello Parte_1 stesso un assegno di mantenimento in favore della stessa per il figlio di euro Per_1
500,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, un assegno divorzile per sé di euro 250,00, stabilire che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio liberamente, quando il figlio lo vorrà.
All'udienza presidenziale del 13.09.22 comparivano le parti personalmente ed il Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, confermava i provvedimenti provvisori della separazione come vigenti e rinviava per il prosieguo avanti al Giudice istruttore.
Il Giudice, lette le memorie e le note depositate con cui parte ricorrente richiedeva la pronuncia di una sentenza parziale di divorzio e parte resistente chiedeva la concessione dei termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., all'udienza cartolare del 13.01.2023 rimetteva la causa in decisione al Collegio.
In data 17.02.2023 veniva emessa sentenza non definitiva con cui veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, con separata ordinanza, concedeva i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c.
La causa veniva istruita mediante ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. finalizzato al deposito di aggiornata documentazione reddituale.
All'udienza cartolare tenutasi il 05.07.2024, lette le note d'udienza depositate, con cui le parti precisavano le conclusioni richiamando quelle in atti rassegnate, il
Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
La parte resistente provvedeva, quindi, al deposito della comparsa conclusionale con richiesta di accoglimento delle proprie istanze.
4 Motivi della decisione
In questa sede deve statuirsi solo in ordine alle ulteriori domande delle parti essendo già stata emessa sentenza parziale con la quale veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Sulle statuizioni economiche
Il Collegio rileva che nulla deve essere disposto con riferimento all'affidamento e collocamento del figlio che nelle more del giudizio ha raggiunto la maggiore età.
Con riguardo alle statuizioni economiche deve rilevarsi quanto segue.
La resistente ha richiesto disporsi a carico del ricorrente un assegno di mantenimento in favore del figlio di euro 500,00 mensili, mentre il Per_1 Parte_1 ha richiesto confermarsi un assegno di mantenimento di euro 250,00 mensili in favore del figlio.
Il ricorrente ha dichiarato all'udienza presidenziale di vivere in una abitazione di proprietà della compagna, con a quale convive, e di percepire euro 1.800,00 mensili circa per quattordici mensilità quale dipendente Enel. La resistente ha dichiarato di vivere insieme al figlio in una casa di proprietà acquistata all'asta con i proventi della sua quota parte della vendita della casa coniugale e di percepire euro
600,00 circa per dieci mensilità quale istruttrice in palestra.
La resistente ha rappresentato ulteriormente che il figlio sente spesso Per_1 il padre telefonicamente, ma non lo frequenta molto e non rimane mai a dormire da lui.
In sede di istruttoria il Giudice delegato ha emesso ordine di esibizione nei confronti di entrambe le parti ai sensi dell'art. 210 c.p.c. con cui ha richiesto il deposito di dichiarazione sostitutiva di atto notorio aggiornata, copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, estratti dei conti correnti con movimentazioni bancarie con decorrenza dal 2021 e, per la resistente, l'attestazione di pagamento da parte della società sportiva con i relativi importi da depositare entro il 20 giugno 2024.
Dalle dichiarazioni dei redditi depositate dalla resistente risultano redditi lordi per l'anno 2021 di euro 2.470,00, per l'anno 2022 di euro 6.292,00 e per l'anno
2023 di euro 6.606,00, dalla certificazione di atto notorio risulta essere proprietaria 5 dell'immobile sito in Civitavecchia, Via Achille Montanucci n. 23/B acquistato all'asta e risultano erogati bonus per il gas e le utenze sulla basa della situazione reddituale della richiedente.
Il resistente ha depositato unicamente la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2021 da cui risulta un reddito lordo pari ad euro 55.000,00 circa, ma non ha depositato l'ulteriore documentazione reddituale richiesta con ordine di esibizione nei termini concessi dal giudice istruttore.
Devono pertanto operare nei suoi confronti le presunzioni di cui agli artt.
116 e 118 c.p.c. e pertanto deve ritenersi che lo stesso abbia inteso occultare entrate non dichiarate e comunque tenuto una condotta finalizzata a non consentire una adeguata ricostruzione della situazione economica.
Il Collegio ritiene che, alla luce dell'istruttoria svolta, debba essere accolta la richiesta di corresponsione di un assegno di mantenimento in favore del figlio, maggiorenne ma non economicamente indipendente, nella misura di euro 400,00 mensili con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza tenuto conto delle aumentate esigenze del figlio rispetto alla separazione omologata nel 2019, della condizione reddituale delle parti come sopra ricostruita e della circostanza per cui della cura del medesimo si occupa la madre in via quasi esclusiva (cfr., in merito
Cassazione, ordinanza 13664/2022: “In tema di assegno di mantenimento del figlio,
l'aumento delle esigenze economiche del minore è notoriamente legato alla sua crescita e non è necessaria una specifica dimostrazione circa l'esistenza di nuove e aumentate necessità”).
Le spese straordinarie devono essere poste in misura del 50% secondo le specificazioni del Protocollo vigente presso il Tribunale di Civitavecchia.
Sull'assegno divorzile in favore della resistente Pa ha richiesto di disporsi in proprio favore un assegno divorzile di CP_1 euro 250,00 euro mensili, deducendo trovarsi in difficoltà economiche.
Il di contro, ha chiesto il rigetto della domanda di riconoscimento di Parte_1 assegno divorzile, deducendo che non sussistono i requisiti di natura assistenziale e della sperequazione economica tra le parti che possano determinare l'accoglimento della domanda.
Occorre in primo luogo rammentare che l'accertamento circa la ricorrenza dei presupposti per la percezione dell'assegno divorziale non può che svolgersi, ad avviso del Collegio, in virtù dei criteri offerti dalle Sezioni Unite n. 18827 del 2018.
6 La Corte di Cassazione disegna il seguente percorso partendo dalla consapevolezza che la dissoluzione della comunità familiare determina un complessivo peggioramento delle condizioni economiche di entrambi i coniugi: si tratta in primo luogo: “di accertare, preliminarmente, l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio (..) all'esito di tale preliminare doveroso accertamento può venire già in evidenza il profilo strettamente assistenziale dell'assegno qualora una sola delle parti non sia titolare di redditi propri
e sia priva di redditi da lavoro”.
Il presupposto per il riconoscimento dell'assegno è la sussistenza di una sproporzione patrimoniale e/o reddituale tra l'ex-coniuge più debole economicamente e quello dotato delle maggiori potenzialità e occorre che tale sproporzione trovi ragione e motivo nelle differenti scelte personali e professionali condotte nella vita matrimoniale.
Si dovrà quindi procedere ad una comparazione delle condizioni economico- patrimoniali delle parti e qualora risultasse che il richiedente l'assegno è privo di mezzi adeguati propri, altrimenti oggettivamente impossibilitato a procurarseli, dovranno accertarsi le cause di questa sperequazione alla luce dei parametri indicati all'art. 5 sesto comma della Legge n. 898/1970.
All'esito di tali valutazioni dovrà quantificarsi l'assegno divorzile, non rapportandolo (più) al pregresso tenore di vita familiare, né all'autosufficienza economica del richiedente, ma assicurando all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo fornito al nucleo familiare, alla creazione del patrimonio comune, con l'eventuale sacrificio di proprie aspettative personali e professionali, nonché in relazione alla età, alla durata del matrimonio e ad una prognosi probabilistica futura.
Il Collegio ritiene che, alla luce dell'istruttoria svolta, debba essere accolta la richiesta di corresponsione di un assegno divorzile in favore della CP_1
Nella fattispecie risultano sussistenti i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile. Sulla base delle difese nonché delle rispettive situazioni economiche e condizioni lavorative, devono essere confermate le condizioni separative, come già disposto in sede di ordinanza presidenziale.
Sotto il profilo assistenziale, tuttora la ricorrente versa in una condizione economica deficitaria essendosi dedicata in costanza di matrimonio alle esigenze del figlio e della casa (svolgendo lavori saltuari nel mondo del fitness e finanche rifiutando ulteriori opportunità di guadagno), essendo stata sposata per 25 anni ed avendo ormai raggiunto l'età di 52 anni che rende disagevole il collocamento 7 occupazionale sia per i problemi di salute, sia per la mancata offerta di lavoro nel mondo del fitness a personale non laureato o specializzato in nuove discipline sportive. Sussiste inoltre tuttora una sperequazione economica, per come sopra rappresentato, che giustifica il riconoscimento dell'assegno divorzile.
Si ritiene che alla luce delle suesposte argomentazioni, il resistente debba corrispondere alla ricorrente un assegno divorzile di € 250,00 mensili con aggiornamento Istat a far data dalla domanda giudiziale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in parte dispositiva, giusto D.M. 55/2014 come integrato dal DM 147/2022, in relazione allo scaglione per valore indeterminato di bassa complessità ai valori tra i minimi ed i medi ed in ragione delle fasi processuali svolte di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1077/2022 R.G.A.C., vista la sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio del 17.02.2023, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide: dispone che corrisponda, a titolo di assegno divorzile, a Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di Controparte_1 ottobre 2022, la somma mensile di euro 250,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat;
dispone che il padre contribuirà al mantenimento del figlio nella Per_2 misura di € 400,00 mensili da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat con base dalla pubblicazione della sentenza, da versare alla madre entro il giorno 5 di ciascun mese e a decorrere dalla domanda giudiziale;
pone a carico di entrambe le parti in eguale misura le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti al figlio con le seguenti specificazioni: a) spese mediche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: visite specialistiche prescritte dal medico curante e cure dentistiche presso strutture pubbliche, tickets per trattamenti sanitari erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale e costo per medicinali prescritti dal medico curante;
b) spese mediche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso privati;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
c) spese scolastiche
8 da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiali di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico;
d) spese scolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private;
e) spese extrascolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tempo prolungato, dopo scuola, centro ricreativo estivo, attività sportive e relativi abbigliamento e attrezzatura, baby sitter, viaggi e vacanze senza i genitori. condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite alla Parte_1 parte resistente che si liquidano in euro 4.600,00 oltre rimborso Controparte_1 forfettario al 15% ed accessori come per legge.
Manda alla cancelleria.
Così deciso, in Civitavecchia il 15 maggio 2025
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1077 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
nato a [...] il [...]e residente di fatto Parte_1 in Cerveteri (RM), rappresentato e difeso dall'Avv. Davide Capitani, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nata a [...] il [...] e ivi residente, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Mereu, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'Intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI
All'udienza fissata ai sensi dell'art. 189 c.p.c., le parti precisavano le conclusioni come da note depositate telematicamente, ed il Giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. a far data dal 7.10.2024.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 28 marzo 2022, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, deduceva: Parte_1
- di avere contratto matrimonio concordatario in data 13.09.1998 con in Civitavecchia (RM), registrato agli atti di matrimonio del Controparte_1 medesimo Comune all'anno 1998, atto n. 139, parte 2, Serie A;
- che dalla loro unione nasceva il figlio (30.10.2005); Per_1
- che in data 23.07.2019 il Tribunale di Civitavecchia omologava la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti, disponendo, tra l'altro, la corresponsione di un assegno di mantenimento a carico del in favore del Parte_1 figlio di euro 250,00 mensili oltre al 100% delle spese straordinarie e un assegno di mantenimento in favore della moglie di euro 250,00 mensili;
- che la propria situazione economica era radicalmente mutata rispetto all'epoca della separazione;
- che la svolgeva attività lavorativa quale istruttrice di acqua-bike, CP_1 total-body, gag e aerobica presso alcune palestre;
- che la resistente aveva una stabile convivenza con il sig. CP_2
- di avere lasciato gran parte del ricavato della sua quota di comproprietà della casa coniugale alla affinché ci abitasse con il figlio, al momento della CP_1 vendita dell'immobile;
- di avere iniziato da tempo una convivenza con la sig.ra in Controparte_3 un appartamento di proprietà della compagna, per il quale contribuisce alle spese di gestione e manutenzione;
- che dopo la separazione non era ripresa la convivenza, né si era ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi ed erano decorsi i termini di legge per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione.
2 Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva emettersi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, disporsi la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della moglie, confermare il mantenimento per il figlio di euro 250,00 Per_1 mensili con spese straordinarie al 50% e disciplinarsi il diritto di visita paterno così come stabilito in sede di separazione.
Con memoria difensiva del 01.09.2022 si costituiva in giudizio la che CP_1 aderiva alla domanda di divorzio, contestava gli avversi assunti e deduceva:
- che all'inizio dopo la separazione il padre vedeva frequentemente il figlio, ma da diverso tempo lo sentiva solo telefonicamente e comunque lo teneva con sé per non più di due giorni consecutivi, anche senza pernottamento;
- che la propria situazione economica era peggiorata rispetto all'epoca della separazione;
- che la resistente aveva sempre prestato attività lavorativa quale istruttrice di fitness presso diverse palestre;
- che dopo la nascita del figlio la d'accordo con il marito, riduceva a CP_1 sei ore settimanali la propria attività lavorativa per dedicarsi alla casa e alla famiglia;
- di avere più volte provato ad inserirsi nuovamente nel mondo del lavoro ma senza successo, anche a causa della Pandemia da Covid19;
- che la stessa è affetta da un encondroma in fase attiva al ginocchio dx e lesione totale del crociato anteriore, patologia che le impedisce di insegnare spinning;
- che tale patologia è risolvibile attraverso un intervento chirurgico di rimozione dell'encondroma con innesto e ricostruzione del legamento crociato, ma la ripresa richiederebbe oltre un anno di astensione dall'attività lavorativa;
- che il marito aveva svuotato il conto corrente cointestato ed un fondo di investimenti senza preventivamente informarla e, per tale motivo, la stessa si era trovata in grande difficoltà economica;
- che per convincerla a vendere la casa coniugale, il aveva cessato di Parte_1 corrispondere il mutuo della casa coniugale dal 1.07.2018 al 1.01.2019;
- che, stante il mancato consenso della D'TI alla vendita, il ricorrente aveva cominciato a minacciarla di morte se la stessa non fosse uscita di casa;
- che il dalle minacce era passato alle percosse, sempre alla presenza Parte_1 del minore, tanto da richiedere le cure del Pronto Soccorso dell'Ospedale di
Civitavecchia;
- che a fronte di tale situazione, la resistente acconsentiva alla vendita della casa coniugale;
3 - che in sede di separazione consensuale, stante i maltrattamenti fisici e verbali nonché l'appropriazione indebita delle somme della da parte del marito, CP_1 venne concordato di attribuire alla resistente una quota maggiore del prezzo di vendita;
- che il Tribunale di Civitavecchia applicava al la pena di un anno e Parte_1 otto mesi di reclusione per i reati di maltrattamenti in famiglia, minacce e lesioni personali aggravate perché realizzate alla presenza del figlio;
- che con i proventi della vendita della casa coniugale, pari ad euro 90.000,00, la acquistava un immobile all'asta dove si trasferiva con il figlio;
CP_1 Per_1
- di non convivere con il CP_2
Tanto dedotto, la resistente concludeva e chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il ponendo a carico dello Parte_1 stesso un assegno di mantenimento in favore della stessa per il figlio di euro Per_1
500,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, un assegno divorzile per sé di euro 250,00, stabilire che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio liberamente, quando il figlio lo vorrà.
All'udienza presidenziale del 13.09.22 comparivano le parti personalmente ed il Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, confermava i provvedimenti provvisori della separazione come vigenti e rinviava per il prosieguo avanti al Giudice istruttore.
Il Giudice, lette le memorie e le note depositate con cui parte ricorrente richiedeva la pronuncia di una sentenza parziale di divorzio e parte resistente chiedeva la concessione dei termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., all'udienza cartolare del 13.01.2023 rimetteva la causa in decisione al Collegio.
In data 17.02.2023 veniva emessa sentenza non definitiva con cui veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, con separata ordinanza, concedeva i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c.
La causa veniva istruita mediante ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. finalizzato al deposito di aggiornata documentazione reddituale.
All'udienza cartolare tenutasi il 05.07.2024, lette le note d'udienza depositate, con cui le parti precisavano le conclusioni richiamando quelle in atti rassegnate, il
Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
La parte resistente provvedeva, quindi, al deposito della comparsa conclusionale con richiesta di accoglimento delle proprie istanze.
4 Motivi della decisione
In questa sede deve statuirsi solo in ordine alle ulteriori domande delle parti essendo già stata emessa sentenza parziale con la quale veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Sulle statuizioni economiche
Il Collegio rileva che nulla deve essere disposto con riferimento all'affidamento e collocamento del figlio che nelle more del giudizio ha raggiunto la maggiore età.
Con riguardo alle statuizioni economiche deve rilevarsi quanto segue.
La resistente ha richiesto disporsi a carico del ricorrente un assegno di mantenimento in favore del figlio di euro 500,00 mensili, mentre il Per_1 Parte_1 ha richiesto confermarsi un assegno di mantenimento di euro 250,00 mensili in favore del figlio.
Il ricorrente ha dichiarato all'udienza presidenziale di vivere in una abitazione di proprietà della compagna, con a quale convive, e di percepire euro 1.800,00 mensili circa per quattordici mensilità quale dipendente Enel. La resistente ha dichiarato di vivere insieme al figlio in una casa di proprietà acquistata all'asta con i proventi della sua quota parte della vendita della casa coniugale e di percepire euro
600,00 circa per dieci mensilità quale istruttrice in palestra.
La resistente ha rappresentato ulteriormente che il figlio sente spesso Per_1 il padre telefonicamente, ma non lo frequenta molto e non rimane mai a dormire da lui.
In sede di istruttoria il Giudice delegato ha emesso ordine di esibizione nei confronti di entrambe le parti ai sensi dell'art. 210 c.p.c. con cui ha richiesto il deposito di dichiarazione sostitutiva di atto notorio aggiornata, copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, estratti dei conti correnti con movimentazioni bancarie con decorrenza dal 2021 e, per la resistente, l'attestazione di pagamento da parte della società sportiva con i relativi importi da depositare entro il 20 giugno 2024.
Dalle dichiarazioni dei redditi depositate dalla resistente risultano redditi lordi per l'anno 2021 di euro 2.470,00, per l'anno 2022 di euro 6.292,00 e per l'anno
2023 di euro 6.606,00, dalla certificazione di atto notorio risulta essere proprietaria 5 dell'immobile sito in Civitavecchia, Via Achille Montanucci n. 23/B acquistato all'asta e risultano erogati bonus per il gas e le utenze sulla basa della situazione reddituale della richiedente.
Il resistente ha depositato unicamente la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2021 da cui risulta un reddito lordo pari ad euro 55.000,00 circa, ma non ha depositato l'ulteriore documentazione reddituale richiesta con ordine di esibizione nei termini concessi dal giudice istruttore.
Devono pertanto operare nei suoi confronti le presunzioni di cui agli artt.
116 e 118 c.p.c. e pertanto deve ritenersi che lo stesso abbia inteso occultare entrate non dichiarate e comunque tenuto una condotta finalizzata a non consentire una adeguata ricostruzione della situazione economica.
Il Collegio ritiene che, alla luce dell'istruttoria svolta, debba essere accolta la richiesta di corresponsione di un assegno di mantenimento in favore del figlio, maggiorenne ma non economicamente indipendente, nella misura di euro 400,00 mensili con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza tenuto conto delle aumentate esigenze del figlio rispetto alla separazione omologata nel 2019, della condizione reddituale delle parti come sopra ricostruita e della circostanza per cui della cura del medesimo si occupa la madre in via quasi esclusiva (cfr., in merito
Cassazione, ordinanza 13664/2022: “In tema di assegno di mantenimento del figlio,
l'aumento delle esigenze economiche del minore è notoriamente legato alla sua crescita e non è necessaria una specifica dimostrazione circa l'esistenza di nuove e aumentate necessità”).
Le spese straordinarie devono essere poste in misura del 50% secondo le specificazioni del Protocollo vigente presso il Tribunale di Civitavecchia.
Sull'assegno divorzile in favore della resistente Pa ha richiesto di disporsi in proprio favore un assegno divorzile di CP_1 euro 250,00 euro mensili, deducendo trovarsi in difficoltà economiche.
Il di contro, ha chiesto il rigetto della domanda di riconoscimento di Parte_1 assegno divorzile, deducendo che non sussistono i requisiti di natura assistenziale e della sperequazione economica tra le parti che possano determinare l'accoglimento della domanda.
Occorre in primo luogo rammentare che l'accertamento circa la ricorrenza dei presupposti per la percezione dell'assegno divorziale non può che svolgersi, ad avviso del Collegio, in virtù dei criteri offerti dalle Sezioni Unite n. 18827 del 2018.
6 La Corte di Cassazione disegna il seguente percorso partendo dalla consapevolezza che la dissoluzione della comunità familiare determina un complessivo peggioramento delle condizioni economiche di entrambi i coniugi: si tratta in primo luogo: “di accertare, preliminarmente, l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio (..) all'esito di tale preliminare doveroso accertamento può venire già in evidenza il profilo strettamente assistenziale dell'assegno qualora una sola delle parti non sia titolare di redditi propri
e sia priva di redditi da lavoro”.
Il presupposto per il riconoscimento dell'assegno è la sussistenza di una sproporzione patrimoniale e/o reddituale tra l'ex-coniuge più debole economicamente e quello dotato delle maggiori potenzialità e occorre che tale sproporzione trovi ragione e motivo nelle differenti scelte personali e professionali condotte nella vita matrimoniale.
Si dovrà quindi procedere ad una comparazione delle condizioni economico- patrimoniali delle parti e qualora risultasse che il richiedente l'assegno è privo di mezzi adeguati propri, altrimenti oggettivamente impossibilitato a procurarseli, dovranno accertarsi le cause di questa sperequazione alla luce dei parametri indicati all'art. 5 sesto comma della Legge n. 898/1970.
All'esito di tali valutazioni dovrà quantificarsi l'assegno divorzile, non rapportandolo (più) al pregresso tenore di vita familiare, né all'autosufficienza economica del richiedente, ma assicurando all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo fornito al nucleo familiare, alla creazione del patrimonio comune, con l'eventuale sacrificio di proprie aspettative personali e professionali, nonché in relazione alla età, alla durata del matrimonio e ad una prognosi probabilistica futura.
Il Collegio ritiene che, alla luce dell'istruttoria svolta, debba essere accolta la richiesta di corresponsione di un assegno divorzile in favore della CP_1
Nella fattispecie risultano sussistenti i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile. Sulla base delle difese nonché delle rispettive situazioni economiche e condizioni lavorative, devono essere confermate le condizioni separative, come già disposto in sede di ordinanza presidenziale.
Sotto il profilo assistenziale, tuttora la ricorrente versa in una condizione economica deficitaria essendosi dedicata in costanza di matrimonio alle esigenze del figlio e della casa (svolgendo lavori saltuari nel mondo del fitness e finanche rifiutando ulteriori opportunità di guadagno), essendo stata sposata per 25 anni ed avendo ormai raggiunto l'età di 52 anni che rende disagevole il collocamento 7 occupazionale sia per i problemi di salute, sia per la mancata offerta di lavoro nel mondo del fitness a personale non laureato o specializzato in nuove discipline sportive. Sussiste inoltre tuttora una sperequazione economica, per come sopra rappresentato, che giustifica il riconoscimento dell'assegno divorzile.
Si ritiene che alla luce delle suesposte argomentazioni, il resistente debba corrispondere alla ricorrente un assegno divorzile di € 250,00 mensili con aggiornamento Istat a far data dalla domanda giudiziale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in parte dispositiva, giusto D.M. 55/2014 come integrato dal DM 147/2022, in relazione allo scaglione per valore indeterminato di bassa complessità ai valori tra i minimi ed i medi ed in ragione delle fasi processuali svolte di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1077/2022 R.G.A.C., vista la sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio del 17.02.2023, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide: dispone che corrisponda, a titolo di assegno divorzile, a Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di Controparte_1 ottobre 2022, la somma mensile di euro 250,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat;
dispone che il padre contribuirà al mantenimento del figlio nella Per_2 misura di € 400,00 mensili da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat con base dalla pubblicazione della sentenza, da versare alla madre entro il giorno 5 di ciascun mese e a decorrere dalla domanda giudiziale;
pone a carico di entrambe le parti in eguale misura le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti al figlio con le seguenti specificazioni: a) spese mediche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: visite specialistiche prescritte dal medico curante e cure dentistiche presso strutture pubbliche, tickets per trattamenti sanitari erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale e costo per medicinali prescritti dal medico curante;
b) spese mediche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso privati;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
c) spese scolastiche
8 da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiali di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico;
d) spese scolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private;
e) spese extrascolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tempo prolungato, dopo scuola, centro ricreativo estivo, attività sportive e relativi abbigliamento e attrezzatura, baby sitter, viaggi e vacanze senza i genitori. condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite alla Parte_1 parte resistente che si liquidano in euro 4.600,00 oltre rimborso Controparte_1 forfettario al 15% ed accessori come per legge.
Manda alla cancelleria.
Così deciso, in Civitavecchia il 15 maggio 2025
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
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