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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 10/04/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott.ssa Vittoria Orlando - Presidente
Dott.ssa Ernesta Tarantino - Consigliere
Dott. Nicola Morgese - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta sul ruolo generale al n. 515 del 2023
TRA
in persona del Direttore Generale Parte_1
e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Mariamichela
Lombardi,
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Controparte_1
Daddabbo,
APPELLATO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 02.12.2021 ed iscritto al
R.G. n. 12288/2021, – premesso di essere dipendente delle Controparte_1
svolgendo la mansione di macchinista (par. 165) e di Parte_1 non essersi visto includere nella retribuzione corrisposta a titolo di ferie l'indennità di presenza, l'indennità di disponibilità, l'ulteriore indennità di presenza, l'indennità maggiorazione supero limite di condotta, l'indennità di
1 interruzione turno, l'indennità di semaforizzazione, l'indennità di zona tachigrafica, l'indennità di manovra, trasferta e diaria, l'indennità di lavoro notturno, domenicale festivo, straordinario – conveniva in giudizio la società datoriale al fine di ottenere dal Tribunale di Bari una pronuncia di accoglimento delle seguenti conclusioni: «1) Accerti e dichiari per le motivazioni ampliamente dedotte
e che si abbiano qui riprodotte il diritto del Sig. all'inclusione nella retribuzione CP_1 ordinaria dovuta per le ferie annuali anche dei compensi (calcolati sulla media dell'anno precedente o dell'altro periodo ritenuto di giustizia) maturati a titolo di diarie e trasferte, indennità di presenza, indennità di presenza aggiuntiva, indennità di semaforizzazione, indennità di manovra, indennità di disponibilità, maggiorazione lavoro notturno e straordinari, indennità d'interruzione turno, indennità di zona tachigrafica, maggiorazione supplementare limite condotta, previa ove necessario disapplicazione di eventuali norme o contratti collettivi in contrasto con la citata Direttiva Europea 4.11.03 n. 88 così come interpretata dalla Corte di Giustizia Europea con le sentenze citate del 2011 e del 2014. 2)
Condanni per l'effetto la società convenuta in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 2.185,81 per le causali di cui in narrativa così come conteggiata nelle tabelle e relazione allegate al presente ricorso e facenti parte del medesimo, quali differenze retributive maturate a far data dal 2016, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo. O quell'altra somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia anche in base al prudente giudizio equitativo da parte dell'On.le Giudice, per le causali specificate. 3) Con vittoria di diritti onorari e spese da distrarsi al procuratore anticipatario».
2. Con sentenza n.3135/2022 del 15.11.2022, il Tribunale di Bari in funzione di Giudice del Lavoro ha così definito la controversia: «- accerta il diritto della parte ricorrente, a decorrere dall'1.01.2016 e fino al 30.06.2022, all'inclusione delle indennità indicate in ricorso, ad eccezione della maggiorazione lavoro notturno e straordinari, nella base di calcolo per la retribuzione goduta nei periodi di ferie;
- per l'effetto, condanna la società al pagamento delle differenze retributive tra quanto Parte_1 percepito e quanto avrebbe dovuto percepire computando nella base di calcolo gli emolumenti di cui al punto che precede, da calcolarsi secondo i criteri di cui in motivazione,
a decorrere dall'1.01.2016 e fino al 30.06.2022, come richiesto in ricorso, oltre accessori come per legge;
- condanna la parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.030,00, oltre accessori di legge e di tariffa, con distrazione in favore del procuratore anticipatario».
2 3. In particolare, il Tribunale di Bari ha accolto il ricorso fondando la decisione sui principi del diritto alle ferie retribuite sanciti dalla giurisprudenza di legittimità alla luce della normativa europea. In particolare, richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenze C-155/10 e C-539/12), ha stabilito che la retribuzione feriale deve includere tutte le componenti intrinsecamente connesse alla natura delle mansioni, che compensano un disagio specifico o correlate allo status personale/professionale del lavoratore, purché erogate con continuità e non occasionalità.
Il Tribunale inoltre: a) ha escluso dal calcolo l'indennità per lavoro straordinario (diurno e notturno, domenicale e festivo), ritenendola mera collocazione oraria del lavoro, mentre ha incluso le altre indennità richieste in quanto connesse alle mansioni specifiche del ricorrente;
b) ha respinto l'eccezione di prescrizione, stabilendo che per i diritti retributivi sorti dall'entrata in vigore della L. 92/2012 il termine decorre dalla cessazione del rapporto, non essendo questo assistito da un regime di stabilità.
Alla luce di tanto, ha disposto l'accoglimento della domanda – escludendo dal calcolo l'indennità per lavoro notturno e straordinario – e ha condannato la società sia al pagamento delle differenze retributive a far data dal 2016 (operando la relativa quantificazione sulla base della media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute) fino al 30.06.2022 (dato che, a decorrere dal 01.07.2022, l'accordo nazionale del 10.05.2022 ha previsto una nuova “indennità retribuzione ferie” che sostituisce quelle previste dalle contrattazioni collettive) sia al pagamento delle spese di lite.
4. Avverso la decisione ha interposto appello la con ricorso Parte_2 depositato in data 15.05.2023, chiedendone l'integrale riforma.
5. Con memoria del 06.03.2024 si costituiva in giudizio Controparte_1 che, contestati recisamente i motivi di gravame, ne chiedeva il rigetto con conferma della gravata sentenza.
6. All'odierna udienza, all'esito della discussione in cui le parti hanno concordato sull'importo derivante dal ricalcolo delle voci retributive richieste, la causa è stata decisa mediante lettura e pubblicazione del dispositivo in calce trascritto.
- - - - - - - - - - - -
I. Sul ricorso in appello.
3 I.
1.a. Con il primo motivo di gravame, deduce la violazione degli Pt_1 artt. 111 Cost. e 112 c.p.c. della sentenza per vizio di extrapetizione/ultrapetizione in quanto nel ricorso introduttivo il ricorrente avrebbe formulato una domanda di condanna specifica, mercè l'indicazione delle somme indicate nel suo conteggio di parte, laddove il Giudice di prime cure avrebbe pronunziato invece una sentenza di condanna generica, con ciò violando il suddetto principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
Osserva, quindi, che ove il giudicante avesse ritenuto fondata la domanda in toto o parzialmente, come nel caso in esame, avrebbe dovuto pronunziare una condanna al pagamento di una somma determinata, avvalendosi, eventualmente, di un consulente d'ufficio.
Evidenzia, ancora, che tale pronunzia ha comportato la violazione del principio del giusto processo in ragione della moltiplicazione dei giudizi aventi ad oggetto la medesima domanda. Infatti, a causa di detta moltiplicazione dei giudizi, ha resistito non solo al giudizio in esame, ma anche al procedimento monitorio dinanzi al Tribunale di Bari n. R.G. 12894/22 e al relativo giudizio di opposizione n. R.G. 1013/2023.
I.
1.b. Con il secondo motivo di appello, lamenta l'erroneità della sentenza e la conseguente nullità del provvedimento per violazione dell'art. 112 c.p.c. poiché, al cospetto di una esplicita domanda di condanna temporalmente limitata sino al mese di dicembre 2020, ha condannato l'odierna parte appellante anche al pagamento delle differenze retributive maturate dal gennaio 2021 al 30 giugno
2022, riconoscendo al ricorrente una tutela più ampia di quella richiesta con il ricorso introduttivo.
I.
1.b. Con il terzo motivo di gravame, la società appellante deduce la nullità della pronuncia di prime cure in ragione della assoluta mancanza di motivazione o della motivazione apparente, atteso che il primo giudice in difetto di una domanda in tal senso, ha riconosciuto come dovute le differenze retributive per il periodo dal gennaio 2021 al 30 giugno 2022, non risultando agli atti neppure le buste paga o i conteggi relativi a tale periodo.
I.
1.c. Con il quarto motivo di gravame, la società appellante lamenta la nullità della sentenza per motivazione apparente o inesistente, poiché il giudicante non si sarebbe pronunciato in merito ai conteggi prodotti dal ricorrente e alle censure mosse dalla controparte, rilevando anche che le
4 indennità indicate a costituire la base di calcolo della retribuzione dovuta non sarebbero connotate da continuità, costanze e uniformità, essendo state corrisposte con assoluta variabilità; sicchè i conteggi elaborati risulterebbero errati come espressamente rilevato in atti.
Evidenzia che l'unico riferimento ad un supposto criterio si rinviene al primo cpv. di pag. 13, ove testualmente si legge: «(…) il calcolo deve essere operato sulla base di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo. Pertanto, appare corretto calcolare le suindicate voci sulla media dei compensi percepiti dal ricorrente, per tali titoli, nei dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute» ed osserva che tale motivazione non fornisce alcuna chiara, esaustiva indicazione in ordine ai criteri che si dovrebbero porre alla base del calcolo del dovuto. Sul punto rileva, infatti, che “l'anno precedente” potrebbe essere inteso come anno solare di 365 giorni, come anno convenzionale di 360 giorni (riveniente dal mese normalizzato di 30 giorni per 12 mensilità), utilizzato per il computo della corresponsione delle indennità, ovvero ancora di 265 giorni, che dovrebbero essere i giorni effettivamente lavorati in un anno, al netto di festività, festività soppresse e ferie;
aggiunge che anche il computo del compenso feriale potrebbe essere riferito ai 24 giorni di ferie previsti dalla normativa e giurisprudenza europea ovvero al maggior numero di giorni di ferie previsto dalla Contrattazione Collettiva, oppure ai giorni di ferie effettivamente fruiti dal lavoratore nell'anno precedente.
Rileva altresì l'appellante che non potrebbero essere utilizzati i conteggi ex adverso prodotti e già oggetto di contestazione in primo grado perché aritmeticamente errati.
I.
1.d. Con il quinto motivo di appello, Parte_1 lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui, pur avendo escluso che le indennità per il lavoro notturno e straordinario possano rientrare nella base di calcolo per la retribuzione durante il lavoro feriale, poiché sono da computare ai fini della retribuzione per il periodo feriale esclusivamente le indennità che afferiscono in modo specifico alle mansioni svolte dal lavoratore, non ha esteso tale motivazione anche alle altre indennità che ha riconosciuto sebbene non attinenti alla capacità professionali del lavoratore;
pertanto, sostiene che non potrebbero essere riconosciute, ai fini della quantificazione della retribuzione nel periodo feriale, le indennità di presenza, di presenza aggiuntiva, di diaria e trasferta, di disponibilità, di interruzione turno e di maggiorazione supplementare
5 limite condotta, in quanto correlate all'articolazione temporale della prestazione lavorativa e all'organizzazione dei turni, ma non a particolari capacità e competenze professionali.
I.
1.e. Con il sesto motivo di gravame, l'appellante lamenta la violazione e l'errata applicazione dell'art. 7 della Direttiva E.U. del 4.11.2003 n. 88; sottolinea, in particolare, che mentre la Direttiva n. 88 del 04.11.2003 prevede la concessione di un periodo annuale di ferie retribuite «secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali», la giurisprudenza europea afferma che, durante tale periodo, la retribuzione da corrispondersi al lavoratore al fine di non dissuaderlo dal godere del riposo debba essere congrua e paragonabile a quella percepita durante il periodo di lavoro e non già esattamente coincidente con la stessa.
Osserva quindi che il ricorso ai criteri integrativi rappresentati dalla normativa europea non riguarderebbe, a differenza di altri Stati membri,
l'ordinamento italiano che al contrario è connotato da un complesso di leggi che garantiscono la fruizione di ferie retribuite mediante tutele inderogabili.
Evidenzia ancora che, nel caso in esame, il lavoratore non sarebbe stato indotto, come indicato dai principi comunitari, a rinunciare alle ferie per indebita decurtazione delle voci retributive, avendo percepito una retribuzione assolutamente comparabile a quella percepita nei periodi di lavoro, comprensiva di quella ordinaria e di una serie di indennità, ad eccezione di quelle, di importo modesto, che la contrattazione collettiva ha ritenuto correlate alla effettiva presenza in servizio. Soggiunge quindi che il sistema di retribuzione goduto dall'appellato, in quanto paragonabile a quello percepito durante la prestazione lavorativa, sarebbe del tutto conforme alla direttiva 88/2003, con conseguente erroneità della sentenza nella parte in cui ha inteso riconoscere allo stesso un trattamento retributivo identico a quello percepito durante i periodi di lavoro, con la sola esclusione dell'indennità per buoni pasto, correttamente esclusi dal calcolo.
I.
1.f. Con il settimo motivo di gravame, la società datrice deduce l'erroneità della pronuncia di prime cure nella parte in cui ha qualificato l'indennità di diaria e di trasferta quali elementi della retribuzione volti a compensare un disagio del lavoratore;
al contrario, ritiene che le stesse avrebbero natura di rimborso spese forfettizzato per i maggiori oneri che il lavoratore si trova a sopportare allorché
6 svolga l'attività al di fuori del Comune di residenza o dell'unità produttiva di assegnazione come tra l'altro comprovato dall'art. 51 TUIR n.917 del 1986.
L'appellante ritiene errata anche la valutazione giuridica dell'indennità di trasferta, atteso che dalle buste paga prodotte dal lavoratore non si evince che si tratti di emolumenti percepiti «con netta continuità e in modo non occasionale», piuttosto con rilevante ed apprezzabile discontinuità, esulando dal contesto di turnazione della programmazione di servizio.
I.
1.g. Con l'ottavo motivo di gravame, la società appellante lamenta l'erronea interpretazione della normativa europea in rapporto a quella nazionale ed alla contrattazione collettiva, rilevando fra l'altro che la formazione e la struttura della retribuzione rientrano nella piena discrezionalità di ciascuno Stato membro nell'ambito delle tutele minime previste dalla normativa comunitaria.
Invero, l'appellante evidenzia che, a fronte di una disciplina interna assai garantista, il CCNL di settore prevede la corresponsione al lavoratore, durante il periodo feriale, di tutte le voci fisse della retribuzione, con esclusione delle sole voci variabili;
pertanto, non sussisterebbe alcuna contrarietà alla normativa europea atteso che, secondo le , l'odierno appellato ha lamentato Pt_1
l'omessa inclusione nel calcolo della retribuzione di componenti non fisse e non intrinsecamente correlate allo status professionale o personale del lavoratore.
In particolare, passa, quindi, in rassegna le varie indennità riconosciute dal primo giudice, evidenziandone, da un lato, la non continuità della relativa percezione e la scarsa apprezzabilità dei relativi importi, dall'altro l'insussistenza del prospettato nesso intrinseco con le mansioni svolte dall'istante e, ancora, la natura di mero rimborso spese delle indennità di diaria e trasferta.
Conclude che, in linea di principio, nell'ambito della contrattazione aziendale, le parti potrebbero prevedere l'esclusione di un nuovo elemento retributivo dal calcolo degli istituti retributivi c.d. indiretti, senza in alcun modo ledere diritti inviolabili del lavoratore e che le indennità aziendali si sommerebbero a quelle previste dalla contrattazione nazionale, potendo il lavoratore veder accrescere la propria retribuzione, indipendentemente dal fatto che l'indennità aziendale concorra o meno al calcolo degli istituti retributivi indiretti.
7 In ragione di tanto e delle complementari argomentazioni ivi esposte, ha dunque richiesto la riforma dell'impugnata sentenza, con integrale rigetto della domanda proposta.
- - - - - - - - - - - - -
III.
1. L'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
III.
1.a. I primi tre motivi di gravame sono meritevoli di accoglimento.
Quanto alla prima doglianza, costituisce principio giurisprudenziale consolidato e condivisibile (v. ex plurimis, Cass., n.9952/2022) quello secondo il quale se l'attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di una somma di denaro determinata o determinabile (c.d. condanna specifica), il giudice non può, in assenza dell'accordo delle parti o quanto meno della opposizione del convenuto alla relativa richiesta dell'attore – circostanze qui pacificamente non rinvenibili negli atti del fascicolo di primo grado, atteso che l'opposizione a decreto ingiuntivo è stata proposta dall'appellante successivamente alla pronuncia della prefata sentenza– rinviare a separato giudizio la liquidazione della somma dovuta, limitandosi alla condanna all' "an debeatur" (c.d. condanna generica), ma deve decidere anche in ordine al "quantum debeatur" accogliendo la domanda, ovvero respingendola in caso contrario.
Ne consegue che la sentenza di prime cure va sul punto riformata, dovendosi provvedere in tal senso.
III.
1.b. Deve inoltre accordarsi favore al denunciato vizio di ultrapetizione della sentenza, rilevato che nel ricorso introduttivo del primo grado il ha CP_1 in effetti chiesto condannarsi la società resistente al pagamento delle differenze retributive maturate a far data dal 2016, depositando le buste paga dal 2016 a tutto il 2020.
Per converso, il Tribunale, malgrado il deposito delle sopra citate buste paga, ha condannato la società anche al pagamento di differenze retributive maturate sino al 30 giugno 2022, in violazione al principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato nonché in assenza di prova documentale -per il successivo periodo- del trattamento economico mensile spettante, e tanto comporta l'accoglimento delle relative censure.
III.
1.c. Ciò posto e pervenendo agli ulteriori motivi di gravame, occorre rilevare quanto segue.
8 Come ben chiarisce Cass. 19716/2023, la Corte di Giustizia dell'Unione
Europea ha precisato che con l'espressione "ferie annuali retribuite" contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione, con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e
C- 520/06, e altri). Persona_1
Ciò che si è inteso assicurare è una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e Per_2 altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche la causa To.He. del 13/12/2018,
C-385/17).
Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore Europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20).
Sulla scorta della giurisprudenza comunitaria, la S.C. ha più volte affermato che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, recepita anch'essa con il D.Lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. anche
Cass.17/05/2019 n. 13425).
Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di
9 collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 30/11/2021 n. 37589).
Proprio in applicazione della nozione c.d. "Europea" di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che, nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane, si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa e a tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie evidenziandosi il contrasto con il D.Lgs. n. 185 del 2005, art. 4 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo Europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile) interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto Europeo che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione Europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass.23/06/2022 n. 20216).
“… Pertanto, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali. All'opposto, gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali. A questo riguardo, è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra, l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro. Questa valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un
10 pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto” (v. punti 24 e ss. sentenza
Corte Giustizia C- 155/10 del 15.9.2011).
Su questa scia Corte Giustizia 22.5.2014 n. 539 confermando il suddetto orientamento, ha, ad esempio, statuito che “l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva
2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso osta a disposizioni e prassi nazionali in forza delle quali il lavoratore - la cui retribuzione è composta, da una parte, di uno stipendio di base e, dall'altra, di una provvigione” - come tale eventuale e variabile - “il cui importo è fissato con riferimento ai contratti conclusi dal datore di lavoro derivanti dalle vendite realizzate da detto lavoratore - abbia diritto soltanto, a titolo di ferie annuali retribuite, ad una retribuzione composta esclusivamente del suo stipendio di base.
L'obiettivo di retribuire le ferie consiste nel collocare il lavoratore, nel corso delle ferie, in una situazione che è, sotto il profilo dello stipendio, paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze e a., EU:C:2006:177, punto 58, nonché e a., Persona_3 Persona_1
EU:C:2009:18, punto 60)”.
Infatti, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione Per_ (sentenza del 13 dicembre 2018, , C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata).
Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30).
Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori della base (sentenza Wi. e altri cit.) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock cit.),
11 così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione della "indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To.He cit.). […] A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, Wi. e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE.
III.
1.d. Per tutto quanto sopra esposto, va da sé che la circostanza che la società appellante, nella specie, si sia attenuta alle disposizioni contrattuali sopra citate in sede di determinazione della retribuzione da erogare durante il periodo feriale – ed in particolare a talune disposizioni (v. sopra) che correlano l'erogazione di alcune specifiche indennità all'effettiva prestazione del servizio
(come l'indennità giornaliera di cui all'Accordo Nazionale del 21.5.1981) - non ha in questa sede alcuna rilevanza dovendosi, in ogni caso, attribuire prevalenza alle sentenze della Corte di Giustizia dell'UE le quali hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale, così come confermato dalla
Corte Costituzionale con le sentenze n. 168/1981 e n. 170/1984, ed hanno perciò
“valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità” (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012).
Chiarisce Cass. n. 18160/2023 che, in sostanza, il giudice del merito deve verificare la continuatività dell'erogazione degli emolumenti “esclusi”, l'incidenza degli stessi sul trattamento economico mensile senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita, nel senso che la retribuzione “feriale" deve assicurare al lavoratore una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di lavoro (v. altresì Cass. n. 35578/2023 la quale chiarisce altresì che deve trattasi comunque di compensi “connessi” ad attività
12 ordinariamente previste dal contratto collettivo, in relazione ovviamente alla specifica mansione in esame).
Ora, chiarito quanto sopra, il fatto che l'indennità di diaria ridotta, prevista dall'art. 21 del CCNL 23.7.1976, spettante al personale di macchina nella ipotesi di espletamento di turni fuori dalla propria residenza di servizio (l'art. 20, relativo all'indennità di trasferta, riguarda, invece, il personale degli impianti fissi), possa rivestire, per l'appunto, natura indennitaria, non vale, di per sé, a negarne la computabilità negli elementi della retribuzione da valutare ai fini di cui si discute, trattandosi di all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore>>, al pari dell'indennità di volo per il personale navigante (cfr sent. cit.).
In termini v. da ultimo Cass. n. 14011/2024 che, proprio in tema di diaria ridotta ha rilevato la correttezza della decisione inclusiva della Corte di Appello posto che la retribuzione da erogare per il periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo
"status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 13425 del 2019;
Cass. n. 37589 del 2021).
Tra l'altro l'art. 21 citato prevede tale indennità in favore del personale viaggiante, di macchina e dei treni, in relazione al disagio correlato al servizio di turno prestato fuori della propria residenza per un periodo non inferiore alle sei ore continuative (il che rappresenta evidentemente la “normalità” per il personale viaggiante, in difetto di elementi di prova di segno contrario) prevedendo che tale indennità venga parametrata sulla base di una determinata quota giornaliera della retribuzione (cosa che, tra l'altro, esclude qualsiasi relazione con eventuali spese in tesi sostenute dal lavoratore, rimborsate o rimborsabili dall'appellante).
Neppure giova - al fine di accreditarne la natura di rimborso spese - il richiamo effettuato da parte appellante all'art. 51 del TUIR n. 917/1986, come modificato dal D.Lgs 314/1997 ed alla previsione di esenzione delle indennità per trasferte “da ritenute fiscali e contributive sino al limite giornaliero di € 46,48”.
Tale disposizione, infatti, riguarda, al più, solo la modalità di tassazione, ma non è idonea a mutare la natura della indennità in questione.
13 Stesso discorso va fatto in relazione:
- all'indennità giornaliera di presenza, disciplinata dall'Accordo Aziendale del 5 ottobre 1988 e riconosciuta – sotto la voce “miglioramenti economici” – a tutto il personale in servizio in ragione di un importo medio annuo di 1.914.000 lire, con esclusione degli agenti in malattia, infortunio, aspettativa per motivi di salute, aspettative o congedi o assenze non retribuiti. È del tutto evidente che costituisce elemento proprio della retribuzione ordinaria del lavoratore, tant'è che essa è attribuita indistintamente a tutto il personale ad eccezione di quello che non ha diritto ad essere retribuito;
- all'ulteriore indennità di presenza (corrisposta in via continuativa come si evince dai prospetti paga), in quanto si tratta di indennità prevista dall'Accordo
Nazionale del 21 maggio 1981 e che, nella sostanza, fa parte della retribuzione normale, non essendo in discussione che il lavoratore abbia, durante il periodo in esame, sempre prestato la ordinaria attività secondo tali modalità di turno;
- all'indennità di manovra, di cui all'accordo aziendale dell'11.12.1984, prevista in favore degli operai che “effettuano la manovra o la spinta dei rotabili in riparazione, da corrispondere fino a quando gli impianti non saranno dotati di idonee attrezzature tecniche” (indennità poi estesa al personale di macchina con Accordo
Aziendale del 21.7.1994). Si tratta, quindi, di emolumento intrinsecamente collegato al tipo di mansione svolta dal lavoratore, tant'è vero che esso (riportato in busta-paga con il codice 212) risulta corrisposto al dipendente in maniera continuativa;
- all'indennità di interruzione turno, prevista dall'accordo aziendale dell'1.8.1997, corrisposta indipendentemente dall'interruzione del turno e diretta a “risarcire” il lavoratore per il tempo di attesa non lavorato all'interno del
“nastro lavorativo”, sicché risulta anch'essa strettamente correlata alla particolare tipologia delle mansioni lavorative secondo turni avvicendati in concreto espletate;
-all'indennità di semaforizzazione prevista dall'accordo aziendale del
12.5.1965, pag. 2, in relazione al disagio conseguente ai nuovi sistemi di segnalamento ferroviario istituiti nel 1965, in favore (ed in funzione) delle mansioni di macchina (2% della retribuzione minima) e di scorta (1%) dei treni;
- all'indennità di zona tachigrafica di cui all'accordo aziendale del 26.1.2007, prevista in favore dei macchinisti dei Depositi di Potenza e di Bari Scalo in
14 relazione alle loro particolari incombenze quali espressamente previste in siffatti accordi.
La questione è solo apparentemente diversa in relazione:
- all'indennità di disponibilità prevista dall'accordo aziendale del 23.10.2000 per il “personale di macchina” (di qui il collegamento intrinseco con la mansione) che manifesta la propria disponibilità a coprire esigenze di servizio anche dopo la pubblicazione del turno di servizio giornaliero nella ipotesi “di effettivo utilizzo in disponibilità degli agenti”, per cui trattasi di compenso dovuto in favore “degli agenti interessati alla disponibilità” (indennità poi estesa a tutto il personale viaggiante con successivo accordo del 13.7.2004);
- alle indennità per supero limite condotta o guida 40% e 80%, pure previste dal suddetto accordo aziendale dell'1.8.1997, dovute rispettivamente nella ipotesi di personale “che si troverà ad operare in turni strutturalmente al di sopra” della prestazione di 3,30 di guida ore ovvero di 4,30 ore di “condotta o di guida”.
Ed infatti, se è vero che trattasi, in qualche modo di compensi che dipendono dal verificarsi (solo eventuale) di talune condizioni (v. sopra), è anche vero che dalle buste paga allegate al ricorso introduttivo – emerge in modo evidente che
(anche) i suddetti emolumenti - tenuto conto, in sintonia con l'insegnamento della Corte di Giustizia, di una media rapportata ad “un periodo di riferimento giudicato rappresentativo” (laddove il primo giudice ha del tutto correttamente fatto riferimento alla media dei compensi percepiti dal ricorrente, per tali titoli, nei dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute, statuizione che qui non è stata in alcun modo censurata) – risultano corrisposti in modo pressoché stabile e continuativo.
Ne consegue che detti emolumenti, di fatto, da un lato risultano connessi, come visto sopra, ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo in relazione alla specifica mansione in esame;
dall'altro, hanno concorso a determinare la retribuzione “normale” – o se vogliamo - “ordinariamente” percepita dal lavoratore nell'anno precedente alla fruizione di ciascuna annualità di ferie, sebbene poi non abbiano, al contempo, concorso altresì a rappresentare la base di calcolo della retribuzione in concreto erogata durante i cennati periodi feriali (v. i citati prospetti contabili che elencano le indennità annualmente percepite, voce per voce e mese per mese dal ricorrente, per tutte le indennità oggetto di cui si è detto. 15 III.
1.e. Tanto premesso, va verificata l'incidenza che dispiega sulla retribuzione mensile l'esclusione delle predette indennità e ciò perché un'incidenza non significativamente apprezzabile, come detto sopra, non potrebbe svolgere quella funzione dissuasiva dall'esercizio, da parte del lavoratore, del diritto alle ferie che la direttiva n. 88 del 2003 ha inteso evitare.
Ed è opportuno rimarcare che, nella specie, rileva lo stato soggettivo del lavoratore di fronte all'eventualità di veder sensibilmente ridotto il suo trattamento retributivo durante il periodo di ferie, sicché l'essere il datore di lavoro esposto a sanzioni in caso di omessa concessione delle ferie è circostanza, ai fini di cui si discute, del tutto irrilevante. Part Orbene, a differenza di quanto opinato dalla il raffronto va operato su base mensile (come ricordano le sentenze sopra citate), poiché, in definitiva, deve stabilirsi a quanto ammonta per il lavoratore la perdita, in tema di retribuzione, se si assenta per ferie durante il relativo periodo.
Sul punto deve rammentarsi che (v. Corte di Giustizia 15.09.2011, C-155/10,
Williams, par. 21) la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che da quanto sopra, “si evince inoltre che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione”.
E che la differenza, nel caso di specie, non sia trascurabile, lo si evince dall'ammontare delle differenze reclamate per un totale di 24 giorni annui e pari, anche secondo il conteggio datoriale (ad € 205,81 nel 2016, ad € 372,31, per il
2017, ad € 360,24 per il 2018, ad € 339,12 per il 2019 ad € 293,84 per il 2020); il tutto a fronte di una retribuzione media mensile nel periodo oggetto di causa di circa € 2.000,00 euro.
In tale ottica, risulta decisiva non già la misura solo parziale della decurtazione, bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito.
Il rapporto rilevante non è, quindi, quello fra la quota di indennità conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione in concreto erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento. Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, tale raffronto non può limitarsi alla sola prospettiva
16 annuale, ma va calato nel breve periodo, ben potendo valutazioni di carattere immediato rivestire in concreto portata dissuasiva.
Alla luce delle considerazioni che precedono appare, pertanto, pacifica una riduzione della retribuzione la quale, per la sua entità, appare tale da determinare un possibile effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie, da valutarsi con riferimento al periodo di godimento del riposo ed in relazione alla retribuzione mensile media dell'odierno appellato (cfr. Corte Appello Milano, sentenza n.
302/2023 del 29.3.2023; cfr. altresì Corte Appello Bari, sentenza n. 1392/2024 del 23/10/2024).
In tale contesto si segnala anche la recente sentenza della CGUE (Settima
Sezione) del 13.1.2022, nella causa C-514/20) (DS c/ Ko.) la quale ha precisato che gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute. Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, EU:C:2018:872, Per_5 punto 49 e la giurisprudenza ivi citata).
Per questo motivo, è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. In tale contesto, la Corte ha dichiarato che il lavoratore poteva essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario, anche se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali (v., in tal senso, sentenza del 22 maggio 2014, Lock, C-539/12, EU:C:2014:351, punto 21). In base alle sentenze della Corte di Giustizia innanzi richiamate, le spettanze del lavoratore sono determinabili in base ai compensi percepiti dal lavoratore durante un periodo di tempo rappresentativo, quale può essere ad esempio, quello dell'anno precedente.
III.
1.f. Inoltre, con riguardo al numero totale dei giorni di ferie, si deve rammentare, in linea con l'assunto della società che (v., da ultimo, punto 12 della motivazione di Cass., n. 11758/2024, alla luce di quanto affermato anche da
17 Cass. 20216/2022), i giorni eccedenti le quattro settimane ricadono “in una materia non regolata dal diritto dell'Unione e rimessa, invece, alle parti collettive” per cui, in estrema sintesi, le rivendicazioni del lavoratore nella presente sede non possono eccedere i 24 giorni di ferie annuali.
In conclusione, alla stregua di tutte le argomentazioni esposte l'appello va accolto per quanto di ragione e per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, deve essere condannata a corrispondere al ricorrente (sulla Parte_2 base dei conteggi in atti della società datoriale relativi al periodo 2016-2020 e consensualmente recepiti dall'appellato all'udienza) l'importo di € 1.771,87, a titolo di retribuzione dovuta per il periodo feriale compreso tra gennaio 2016 ed il dicembre 2020 inclusiva di indennità di presenza, indennità di disponibilità, ulteriore indennità di presenza, indennità maggiorazione supero limite di condotta, indennità di interruzione turno, indennità di semaforizzazione, indennità di zona tachigrafica, indennità di manovra e trasferta e diaria.
Quanto alle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, tenuto conto della prevalente soccombenza di in relazione all'esito complessivo Parte_2 della lite e della soccombenza reciproca delle parti in sede di gravame, si ritiene di confermare la statuizione gravata in punto di spese processuali del giudizio di primo grado e di compensare integralmente tra le parti le spese processuali del giudizio di appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dalla con ricorso depositato il Parte_1
15.05.2023, avverso la sentenza emessa in data 15.11.2022 dal Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, nei confronti di , così provvede: Controparte_1
- accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna a corrispondere al ricorrente Parte_2
l'importo di € 1.771,87 a titolo di retribuzione dovuta per il periodo feriale compreso tra gennaio 2016 ed il dicembre 2020, inclusiva di indennità di presenza, indennità di disponibilità, ulteriore indennità di presenza, indennità maggiorazione supero limite di condotta, indennità di interruzione turno, indennità di semaforizzazione, indennità di zona tachigrafica, indennità di manovra e trasferta e diaria;
- conferma la sentenza gravata in punto di spese;
18 condanna la società datrice a rifondere a con distrazione Controparte_1 in favore del difensore antistatario, metà delle spese processuali del presente grado del giudizio, che liquida, nell'intero, in € 1.500,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, compensando tra le parti la residua metà.
Così deciso in Bari, addì 10.04.2025
Il Presidente
Dott.ssa Vittoria Orlando
Il Consigliere est.
Dott. Nicola Morgese
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