Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 11/03/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
n. 6464/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PADOVA II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Stocco, a scioglimento della riserva assunta, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. nella causa civile iscritta al n. r.g. 6464/2023 promossa da:
(C.F. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio degli avv.ti LORENZI ANNA e SILVESTRI SANDRO
ATTORE OPPONENTE contro
Controparte_1 (C.F. )
[...] P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. TALARICO GIUSEPPE
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da udienza del 20 febbraio 2025. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(nel prosieguo, per Controparte_1 brevità, “ ”) e per essa, quale mandataria, CP_1
(già , ha agito in CP_1 Parte_2 via monitoria nei confronti di Parte_1 domandando il pagamento della somma di euro 140.000,00, quale importo garantito dalla fideiussione prestata in data 11 dicembre 2008 in relazione a due contratti di
1
13 marzo 2006 e in data 14 aprile 2008. Tale credito era stato poi ceduto dalla banca mutuante a nell'ambito di Controparte_1 un'operazione di cessione “in blocco” ai sensi dell'art. 58 TUB.
Notificato il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2256/2023, ha proposto Parte_1 opposizione affermando:
- in via pregiudiziale, che non era stata espletata la procedura di mediazione obbligatoria;
- che difettava inoltre la prova della successione nel mandato da a a rappresentare la Parte_2 CP_1 cessionaria nella procedura Controparte_1 di recupero del credito;
- che altresì difettava la prova della titolarità del credito in capo alla cessionaria, poiché in assenza del contratto di cessione non era sufficiente l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'operazione di cessione “in blocco” dei crediti ex art. 58 TUB;
- di non aver ricevuto la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine né da parte della banca né da parte della cessionaria, le quali peraltro non si erano mai attivate prima del procedimento monitorio per il recupero stragiudiziale del credito;
- che, inoltre, la fideiussione prestata era integralmente nulla sia perché difettava la data certa del documento contrattuale sia per violazione della normativa antitrust di cui all'art. 2 della l.
287/1990;
- che la fideiussione omnibus era altresì nulla per indeterminatezza dell'oggetto ex artt. 1346 e 1418
c.c., non essendo state specificamente individuate nel contratto le obbligazioni future in capo al fideiussore;
- che quantomeno la fideiussione era parzialmente nulla in relazione alla clausola di deroga al termine di cui all'art. 1957 c.c., poiché era riproduttiva dell'art. 6 dello schema ABI 2003 oggetto del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005;
2 - che in ogni caso la banca era decaduta dal termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. per proporre istanze di recupero del credito, con conseguente liberazione del garante dalla fideiussione;
- che inoltre la banca, in violazione dell'art. 1956
c.c., aveva concesso credito alla società mutuataria pur a fronte delle note condizioni patrimoniali precarie della stessa, senza l'autorizzazione del fideiussore, il quale doveva dunque ritenersi liberato dalla garanzia prestata;
- che, in ogni caso, le clausole fideiussorie dovevano considerarsi vessatorie da un lato ai sensi dell'art. 1941 c.c., in quanto la prestazione della garanzia era avvenuta a condizioni più onerose rispetto all'obbligazione principale;
dall'altro lato, ai sensi dell'art. 33 Cod. Consumo, in quanto non oggetto di specifica trattativa con il fideiussore/consumatore;
- che la banca era altresì responsabile della violazione dei principi di sana e corretta gestione, in quanto aveva concesso il credito alla società mutuataria senza valutarne correttamente il merito creditizio, nonché per indebita segnalazione a sofferenza della posizione della debitrice presso la
Centrale Rischi della Banca d'Italia;
- di avere diritto, in conseguenza di tali violazioni, al risarcimento dei danni, quantificati in via equitativa in euro 40.000,00, con accertamento, in subordine, dei rapporti dare/avere tra le parti ed eventuale compensazione delle reciproche poste attive ai sensi dell'art. 1243 c.c. Per tali ragioni, ha chiesto la revoca Parte_1 del decreto ingiuntivo opposto, previa sospensione della sua provvisoria esecutività. Si è costituita la convenuta opposta, chiedendo il rigetto delle domande dell'opponente e la conferma del decreto ingiuntivo opposto sulla base delle seguenti argomentazioni:
- ha preliminarmente specificato che era CP_1 il nuovo nominativo della mandataria Parte_2
, non essendo dunque necessaria una nuova
[...] procura alle liti conferita da per il CP_1 recupero del credito;
3 - ha poi affermato che il contratto di fideiussione non rientrava nel novero dei contratti bancari soggetti alla procedura di mediazione obbligatoria;
- ha inoltre precisato che il debito capitale residuo in capo alla società mutuataria all'esito dei riparti effettuati nella procedura esecutiva immobiliare n.
207/2014 espletata per il rimborso del solo mutuo fondiario del 13 marzo 2006 era pari ad euro
158.150,92, dunque superiore alla garanzia fideiussoria prestata dall'opponente fino alla concorrenza di euro 140.000,00;
- ha altresì affermato che l'avviso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale era di per sé sufficiente a provare la cessione del credito ingiunto in via monitoria;
- ha infine affermato la validità della fideiussione prestata dall'opponente.
All'udienza del 29 febbraio 2024, fissata per la discussione sulla richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, parte convenuta ha ribadito che la domanda era limitata al rimborso del saldo residuo del primo mutuo fondiario
(13 marzo 2006). Con ordinanza del 14 marzo 2024 il Giudice ha sospeso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, sollevando d'ufficio la questione relativa alla qualifica di consumatore dell'opponente ed invitando le parti a dedurre sul punto.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., è stata fissata udienza di discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale il Giudice ha riservato la decisione.
*
1. In primo luogo va osservato che, trattandosi di controversia riguardante esclusivamente la validità e l'efficacia della fideiussione prestata dall'opponente, la procedibilità del presente giudizio non è subordinata al previo esperimento della mediazione obbligatoria richiesta dall'art. 5 d.lgs. n. 28/2010 per le controversie in materia di contratti bancari. In caso di fideiussione non può infatti discorrersi di contratto bancario in senso stretto, anche qualora la garanzia sia stata prestata in favore di un istituto di
4 credito (Cass. 31209/2022). Va pertanto affermata la procedibilità della presente controversia, nonostante il mancato esperimento del procedimento di mediazione.
2. In secondo luogo va circoscritto il perimetro della pretesa monitoria avanzata da nei confronti CP_1 della odierna opponente, nei termini che seguono. Alla udienza del 29 febbraio 2024 la convenuta opposta ha specificato che il credito azionato in via monitoria si riferisce unicamente al rimborso del mutuo fondiario
(a rogito Notaio rep. 272.446 racc. Persona_1
29.588) di euro 600.000,00 concesso in data 13 marzo 2006 da alla Controparte_3 debitrice principale La domanda Controparte_2 relativa al rimborso del diverso contratto di mutuo fondiario (rep. n. 280.325 racc. n. 33.728 del notaio concesso dalla banca alla Persona_1 CP_2
in data 14 aprile 2008 – pur anch'essa contenuta
[...] nel ricorso monitorio - deve dunque ritenersi rinunciata, avendo riscontrato i chiarimenti CP_1 richiesti dal Giudice in sede monitoria con riguardo unicamente al mutuo del 2006 ed avendo espressamente confermato in sede di comparsa di risposta ed in sede di prima udienza che l'importo azionato si riferisce soltanto al primo mutuo concesso alla società debitrice principale(cfr. p. 4 della comparsa di costituzione e risposta ove la convenuta afferma che «L'obbligazione di garanzia per €uro 140.000,00= a firma della Sig.ra va dunque escussa ancora in forza e a Parte_1 fronte del primo mutuo azionato»; cfr. inoltre il verbale di udienza del 29 febbraio 2024, ove il procuratore della convenuta ha chiarito che « la domanda è limitata al saldo del primo mutuo, per il quale è stato prodotto il contratto e rispetto al quale sono stati imputati i pagamenti ricevuti in sede esecutiva»).
Va inoltre osservato che la pretesa avanzata da nei confronti dell'opponente è limitata CP_1 all'importo di euro 140.000,00 - ovvero l'importo massimo garantito da con la fideiussione Parte_1 omnibus prestata in data 11 dicembre 2008 a garanzia di tutte le obbligazioni contratte dalla Controparte_2 nei confronti della BCC – e, come appena evidenziato,
5 si riferisce al rimborso del mutuo fondiario stipulato dalla predetta società con Controparte_3
in data 13 marzo 2006.
[...]
2.1. Quanto all'esistenza e all'ammontare del credito relativo al rimborso del mutuo fondiario, va osservato che:
- il mutuante ha l'onere di produrre in giudizio il contratto di mutuo e di provare l'erogazione della somma finanziata (prova che nel caso di specie si ricava dalla quietanza rilasciata dalla debitrice principale all'art. 1 del contratto di mutuo del
2006, prodotto in sede monitoria), nonché di allegare l'inadempimento del mutuatario all'obbligo di restituzione dell'importo mutuato e di pagamento degli interessi alle scadenze pattuite;
- grava, per contro, sul mutuatario (e nel caso di specie sul fideiussore convenuto) l'onere di provare di avere esattamente adempiuto alle obbligazioni assunte, mediante il pagamento del capitale e degli interessi alle scadenze pattuite;
pertanto, non spetta al creditore fornire la prova del mancato rimborso del mutuo, quanto piuttosto al debitore fornire la prova dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte;
- alla data del 31 marzo 2015 il credito per capitale e interessi relativi al rimborso del mutuo fondiario del 2006 ammontava a complessivi euro
650.473,90 (come dettagliato analiticamente nell'atto di precetto prodotto dalla convenuta opposta quale doc. 8);
- a seguito dei riparti effettuati nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare RG n. 207/2014 a carico di nella quale è Controparte_2 CP_1 intervenuta ex art. 111 c.p.c. quale successore della banca mutuante (in data 30/12/2020, per riparto Lotti 1, 2 e 3, euro 299.172,14; in data 12/02/2020, per acconto vendita Lotto 4), euro
80.000,00; in data 10/07/2020, per acconto vendita
Lotto 5, euro 80.000,00; in data 15/02/2022, per saldo incasso Lotto n. 4, euro 17.230,82, e per saldo incasso Lotto n. 5, euro 11.427,02) il credito residuo relativo al rimborso del mutuo
6 fondiario ammontava a euro 158.150,92 (cfr. docc. 1 e 2 del fascicolo monitorio);
- il creditore ha imputato gli importi riscossi in sede esecutiva soltanto al saldo del mutuo del 2006, come si ricava, per gli importi relativi alla vendita dei lotti 1,2,3, dalla nota di precisazione del credito depositata nel procedimento esecutivo e, per gli importi relativi alla vendita dei lotti 4 e 5, dalla nota di chiarimenti depositata in sede monitoria il 20 settembre 2023 (dalla quale si evince chiaramente che tali importi sono stati portati a deconto del maggior credito dovuto per rimborso del mutuo del
13 marzo 2006);
- l'opponente non ha allegato né provato la ricezione, da parte della Banca o della cessionaria, di importi ulteriori rispetto a quelli dichiarati da in grado di CP_1 abbattere l'obbligazione di rimborso di capitale e interessi relativi al mutuo fondiario del 2006 al di sotto dell'importo garantito mediante fideiussione omnibus (euro 140.000,00), entro il cui limite la convenuta ha contenuto la propria richiesta monitoria.
Per tali ragioni, il credito azionato in via monitoria da deve ritenersi provato sia nell'an che nel CP_1 quantum.
3. L'opponente ha eccepito la mancanza di prova della titolarità del credito in capo a affermatasi CP_1 cessionaria di Controparte_3
L'eccezione è infondata. La prova dell'avvenuta cessione del credito dalla banca mutuante a si evince dall'avviso di CP_1 pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 3/2016 della cessione dei crediti “in blocco” ai sensi dell'art. 58
TUB (cfr. doc. C prodotto in sede monitoria), non essendo per contro necessario che la cessionaria depositi in giudizio il contratto di cessione, atteso che «In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente
7 a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze» (cfr. Cass. 4277/2023; 17944/2023;
31188/2017, cui il Tribunale adito ritiene di aderire). In particolare, posto che, nel caso di specie, difetta la produzione in giudizio di una dichiarazione ricognitiva della cessione rilasciata dalla banca cedente quale prova del passaggio di titolarità (Cass.
n. 10200/2021), al fine di ritenere provata la presenza del credito oggetto di causa tra quelli ceduti a
, vanno valorizzate le caratteristiche dei CP_1 crediti ceduti indicate nel predetto avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Nello specifico, tra i crediti oggetto dell'operazione di cessione figurano quelli «inerenti ad un portafoglio di crediti deteriorati derivanti dai contratti di finanziamento o di conto corrente o da escussione di crediti di firma classificati a “sofferenza” da parte del Cedente (i “Crediti”)» alla data del 17 dicembre
2015 (cfr. all. C fascicolo monitorio). Nel caso di specie, come già evidenziato nell'ordinanza del 14 marzo 2024, l'insolvenza della società mutuataria (intesa non nel significato stringente fatto proprio dalla legge fallimentare, ma in quello delineato dalla Circolare 272/2008 della Banca
d'Italia) – e dunque lo stato di sofferenza del rapporto (che non presuppone necessariamente la segnalazione in Centrale Rischi del debitore, come emerge dall'esame della definizione contenuta nella richiamata Circolare) – si ricava implicitamente dalla necessità per la banca mutuante di agire esecutivamente per il recupero del credito relativo al rimborso del mutuo, attestata dall'espletamento della procedura esecutiva n. 207/2014 nei confronti della società mutuataria, incapace di far fronte all'adempimento delle proprie obbligazioni.
Quanto al riferimento, contenuto nell'avviso di cessione, ai «crediti derivanti da contratti in relazione ai quali sia stata inviata ai relativi debitori un'intimazione di pagamento, attestante anche
8 la risoluzione del relativo contratto, o la relativa decadenza dal beneficio del termine, o che in alternativa siano relativi a posizioni soggette a procedura concorsuale» (cfr. pag. 5 all. C fascicolo monitorio), va osservato che la comunicazione della decadenza dal beneficio del termine può ritenersi insita nell'invio alla debitrice principale dell'atto di precetto prodotto quale doc. 8 dalla convenuta
(ricevuto dal legale rappresentante della in CP_2 data 26 maggio 2015, dunque prima della cessione del credito, come prescritto dall'avviso in Gazzetta
Ufficiale), ove peraltro si fa espresso riferimento alla scritturazione del rapporto a sofferenza in data
28 settembre 2010 e all'invio a tutti gli obbligati di raccomandata di risoluzione del mutuo in data 16 giugno 2010; il che depone ulteriormente nel senso di ritenere provata la titolarità del credito oggetto di causa in capo all'odierna opposta. La titolarità del credito in capo a è peraltro CP_1 confermata anche dall'intervento di quest'ultima ex art. 111 c.p.c. nel procedimento esecutivo n. 207/2014, originariamente proposto dalla banca mutuante, nonché dal possesso dei documenti probatori del credito (contratto di mutuo fondiario del 13 marzo 2006, depositato già in sede monitoria con nota di integrazione del 20 settembre 2023), che il cedente ha l'obbligo di consegnare al cessionario.
In forza di tali considerazioni deve dunque CP_1 ritenersi titolare del credito azionato nel presente giudizio.
4. L'opponente ha altresì eccepito il difetto di legittimazione attiva di – società che ha CP_1 agito quale mandataria di per il recupero del CP_1 credito da questa vantato – in quanto priva di apposita procura, rilasciata invece al servicer Parte_2
(cfr. doc. A allegato in sede monitoria)
[...]
L'eccezione è infondata. Contrariamente a quanto affermato dall'opponente, infatti, non è società di nuova costituzione, ma CP_1 mera denominazione assunta da , come si Parte_2 evince dalla visura camerale depositata in atti (cfr. doc. 5 comparsa di costituzione) ove è stato registrato il cambio di nominativo della mandataria da
9 a . Sul punto va evidenziato che Parte_2 CP_1
«la trasformazione di una società da un tipo ad un altro previsto dalla legge, ancorché connotato di personalità giuridica, non si traduce nell'estinzione di un soggetto e nella correlativa creazione di uno nuovo in luogo di quello precedente, ma configura una vicenda meramente evolutiva e modificativa del medesimo soggetto, la quale comporta soltanto una variazione di assetto e di struttura organizzativa senza incidere sui rapporti processuali e sostanziali facenti capo all'originaria organizzazione societaria» (Cass.
13647/2011; Cass. 10332/2016). A fortiori, dunque, il mero cambio di denominazione della società (da a non comporta Parte_2 CP_1
l'estinzione del precedente soggetto giuridico né incide sui rapporti processuali e sostanziali alla cui gestione (ora ) è stata autorizzata Parte_2 CP_1 con apposita procura conferita da CP_1
5. Quanto all'eccezione di nullità della fideiussione omnibus rilasciata dall'opponente per mancanza di data certa, la stessa risulta ultronea, atteso che l'art. 2704 c.c. è pacificamente applicabile soltanto nel caso in cui la scrittura privata sia fatta valere nei confronti dei terzi e non invece, come nel caso di specie, della stessa parte che l'ha sottoscritta.
L'art. 2704 c.c. dispone infatti che «la data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici
o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento».
La norma è dunque chiaramente volta a tutelare i terzi, non presenti al momento della stesura, e non invece i contraenti stessi, i quali hanno conoscenza e controllo sul contenuto del contratto, ivi compreso il momento in cui è stato stipulato il documento, non potendo dunque invocare la protezione riservata dalla norma solo a soggetti estranei alla stipulazione al fine di
10 riversare sull'altra parte l'onere di provare che il contratto si è perfezionato nella data indicata (cfr.
Cass. 12242/2011).
6. Allo stesso modo risulta ultroneo il richiamo dell'opponente all'art. 1941 c.c., posto che, per ritenere che la fideiussione sia stata prestata a
«condizioni più onerose» rispetto a quelle del debitore principale, è necessario che il garante sopporti, rispetto al debitore, maggiori sacrifici di tipo patrimoniale che concretamente aggravino la prestazione
(come ad esempio l'obbligo di pagamento di interessi non dovuti dal debitore principale), non essendo a tal fine rilevanti clausole che impongono diverse modalità per l'adempimento (come, ad esempio, clausole a prima richiesta, cfr. Cass. 1427/1999). Nel caso di specie, dall'esame della fideiussione omnibus stipulata dalla opponente non emergono clausole che impongono condizioni più onerose a carico del fideiussore, nel senso poc'anzi chiarito.
L'eccezione sollevata dall'opponente ai sensi dell'art. 1941 c.c. è quindi infondata.
7. Parimenti infondata deve ritenersi la contestazione dell'opponente relativa alla nullità della fideiussione omnibus per «estrema ampiezza del suo oggetto», venendo in rilievo una fattispecie tipica, prevista dalla legge n. 154/1992 (in materia di trasparenza delle operazioni bancarie) che ha modificato il testo dell'art. 1938
c.c. imponendo, per le fideiussioni prestate a garanzia di obbligazioni future, la fissazione di un importo massimo garantito, all'evidente fine di limitare quantitativamente l'impegno assunto dal fideiussore anche per obbligazioni sorte dopo l'assunzione dell'obbligo di garanzia.
Tale è la fideiussione in esame, prestata dall'odierna opponente sino alla concorrenza dell'importo massimo di euro 140.000,00, per cui risulta del tutto infondata l'eccezione di nullità della garanzia omnibus per indeterminatezza dell'oggetto, sollevata dall'opponente.
8. Per contro, deve ritenersi fondata l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. sollevata dall'opponente, per i motivi di seguito esposti.
8.1. La fideiussione omnibus stipulata dall'opponente
11 contiene una clausola di deroga al termine di cui all'art. 1957 c.c. (art.6).
A seguito di rilievo officioso del giudice (cfr. ordinanza del 14 marzo 2024), l'opponente, affermando di rivestire la qualifica di consumatore, ha eccepito la nullità di tale clausola, in quanto abusiva ai sensi dell'art. 33 cod. cons. L'assunto è fondato.
Deve infatti ritenersi che abbia Parte_1 rilasciato alla banca la fideiussione omnibus oggetto del presente giudizio in qualità di consumatore.
Sul punto va richiamato il principio espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione nell'ordinanza n.
5868/2023, per cui «nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata».
Il fideiussore, dunque, non è professionista “di riflesso”, soltanto perché è professionista il debitore garantito, dovendo in concreto verificarsi se il rapporto contrattuale di cui alla fideiussione rientri oppure no «nell'ambito di attività estranee all'esercizio della eventuale professione specificamente svolta dal soggetto che ha prestato la garanzia» (cfr. Cass. 742/2020).
Nel caso di specie è pacifico che al momento del rilascio della fideiussione omnibus (11 dicembre 2008) non presentasse “collegamenti funzionali” Parte_1 con la società debitrice principale, non rivestendo la qualifica di socia o amministratrice della stessa (la circostanza non è contestata e risulta comunque dal doc. 15 di parte opponente); non risulta, poi, che l'opponente abbia avuto una diretta ingerenza nella gestione societaria e nei rapporti bancari intrattenuti dalla debitrice principale. Né rileva, al fine di escludere la qualifica di consumatore in capo all'opponente, il fatto che la abbia prestato attività di lavoro dipendente Pt_1
12 (impiegata amministrativa part time) per la società garantita dal 1999 sino al 2011 (cfr. docc. 19-20 I memoria ex art. 171 ter c.p.c. opponente), in quanto la garanzia rilasciata non risulta funzionalmente collegata allo svolgimento dell'«attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale» svolta. Va infatti evidenziato che, secondo l'orientamento più volte espresso dalla giurisprudenza di legittimità, «l'attività di lavoro dipendente, sia pubblico sia privato, non è di certo qualificabile come “attività professionale”, prevista dall'art. 3 comma 1, lett. a), dello stesso decreto, che presuppone la prestazione autonoma di opera professionale intellettuale» (cfr., fra le altre, Cass. 6634/2017; 12685/2011). Se così è, a fortiori deve ritenersi che l'eventuale garanzia concessa dal dipendente in favore del datore di lavoro non possa configurare un atto espressivo di attività professionale ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c) del codice del consumo, posto che – come appena osservato – il lavoratore dipendente per definizione non è riconducibile alla categoria dei
“professionisti” di cui alla predetta disposizione, sicché la garanzia stessa deve considerarsi atto estraneo all'esercizio di «attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale» (l'attività svolta “a monte” è, infatti, quella di mero dipendente).
Nel caso di specie, dunque, deve ritenersi che l'opponente abbia prestato la garanzia omnibus per scopi personali - verosimilmente per spirito di solidarietà familiare in ragione del rapporto di parentela intercorrente con i legali rappresentanti della ( e di cui CP_2 CP_2 Controparte_4
l'opponente è rispettivamente figlia e sorella) - circostanza che depone per la qualifica di consumatore in capo ad Parte_1
8.2. Dall'accertamento della qualifica di consumatore in capo all'opponente discende l'abusività della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. contenuta nel contratto di fideiussione omnibus oggetto di causa
(come fondatamente eccepito dall'opponente in sede di prima memoria).
13 La giurisprudenza ha infatti chiarito che, allorquando il garante rivesta la qualità di consumatore, la conclusione di tale accordo derogatorio deve essere necessariamente perfezionata nel rispetto delle forme di tutela non più formali ma sostanziali richieste dal
Codice del Consumo, con onere per il professionista di provare che le clausole unilateralmente predisposte siano state oggetto di trattativa, trattandosi di clausola che comporta un significativo squilibrio a carico del garante consumatore (cfr., fra le altre,
Trib. Treviso 1185/2018).
In particolare, lo stesso Tribunale di Padova ha osservato come «la previsione negoziale di esonero dal rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c., che dispensa la banca dall'onere di agire entro il termine semestrale previsto dalla norma in parola e lascia il garante obbligato anche se il creditore non abbia proposto le sue istanze contro il debitore e gli eventuali coobbligati e non le abbia continuate, risulti invalida secondo due profili, sia per contrasto all'art. 33/II, lett. t che riguardo all'art. 33/I, cod. cons. Se il primo profilo è discusso in giurisprudenza, poiché le pronunce che si sono occupate della tutela della c.d. parte debole in presenza di clausole generali ex art. 1341 c.c. hanno rilevato che le eccezioni la cui limitazione assumerebbe rilievo sono le eccezioni di inadempimento, di pagamento, di compensazione, mentre la decadenza più che un'eccezione
è una difesa processuale della parte (si legga ad es. Cass. n. 9245/2007 e Cass. n. 21867/2013, ma si legga anche più di recente in senso contrario Cass. n. 27558/2023), il secondo profilo di nullità risulta insuperabile: emerge infatti il contrasto con l'art.
33/I cod. cons. laddove stabilisce che, in assenza di prova contraria (ovvero prova della specifica trattativa intercorsa sul punto), “si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”. Pertanto, come anticipato, la clausola 6 della garanzia che deroga al termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., deve ritenersi nulla in quanto vessatoria ai sensi dell'art. 33/I cod. cons., dal
14 momento che la stessa determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto in assenza di beneficio alcuno a favore del contraente consumatore: determina infatti l'aumento del rischio a carico del garante, che resta vincolato senza limiti di tempo, qualsiasi cosa accada al patrimonio del debitore principale, assumendo pertanto il rischio del peggioramento delle sue condizioni patrimoniali (in generale sul rischio insito nella deroga all'art. 1957
c.c. si legga Cass. n. 9245/2007) (cfr. Trib. Padova 25 agosto 2024, est. Maiolino). Considerato che nel caso di specie non vi è prova alcuna che la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. sia stata oggetto di specifica trattativa individuale con il fideiussore, deve incidentalmente dichiararsi la nullità di tale previsione contrattuale ai sensi dell'art. 33 cod. cons.
8.3. L'inefficacia della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. comporta la necessità per il creditore di fornire la prova di aver rispettato il termine di decadenza semestrale previsto dalla norma in parola, promuovendo un'azione giudiziale per il recupero del credito nei confronti del debitore principale.
Tale termine di decadenza non risulta rispettato nel caso di specie. Non risulta, infatti, che la banca abbia proposto un'azione giudiziale nei confronti della debitrice principale nei sei mesi decorrenti dalla CP_2 risoluzione del contratto di mutuo oggetto di causa, comunicata il 16 giugno 2010 (cfr. doc. 22 di parte opponente), avendo atteso sino all'anno 2014 per intraprendere un'azione esecutiva volta a ottenere il rimborso del finanziamento.
8.4. Sul punto va ulteriormente osservato che sebbene la fideiussione prestata da contenga la Parte_1 clausola di pagamento “a semplice richiesta scritta” (art. 7), la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c. deve nondimeno ritenersi maturata.
8.4.1. Questo Tribunale ha in più occasioni affermato che in caso di garanzia con clausola a prima richiesta o a semplice richiesta scritta «deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice
15 proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio» (cfr. Cass. n. 22346/2017). Pertanto, la sola qualificazione della garanzia in termini di fideiussione a prima richiesta è di per sé sufficiente a far ritenere l'istanza stragiudiziale idonea ad impedire la decadenza di cui all'art. 1957
c.c., senza che sia necessaria un'azione giudiziale
(orientamento più volte espresso dal Tribunale adito, fra le altre con sentenza n. 270/2021, n. 911/2022 e n.
650/2022, nonché da Corte d'Appello di Venezia, n.
2385/2021 e da Corte d'Appello di Milano n. 2110/2021).
8.4.2. È stato inoltre chiarito, sotto il profilo della validità della clausola di pagamento a semplice richiesta scritta, che la nullità prevista dall'art. 33, comma 2, lett. t), cod. cons. può interessare al più la clausola “a prima richiesta e senza eccezioni” (non presente nella garanzia in esame), e soltanto nella parte in cui limita la possibilità per il garante di opporre eccezioni relative al rapporto principale, risolvendosi, appunto, in una limitazione «alla facoltà di opporre eccezioni». Ciò si ricava anche dall'esame della sentenza n. 5423/2022 della Corte di Cassazione, che – a ben vedere – afferma la nullità della clausola in parola nella misura in cui impedisce al garante di opporre eccezioni, ritenendo che, una volta dichiarata abusiva la clausola ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. t), cod. cons., egli possa opporre al creditore eccezioni relative sia al rapporto di garanzia sia al rapporto garantito («Nel contratto autonomo di garanzia
"a prima richiesta e senza eccezioni", l'accertamento della qualità di consumatore del garante dev'essere effettuato con riferimento a quest'ultimo contratto (e non a quello garantito) e, in caso di esito positivo, ne deriva l'applicazione dell'art. 33, comma 2, lett.
t), c.cons., la cui previsione circa la limitazione della facoltà di opporre eccezioni va riferita sia a
16 quelle relative al rapporto di garanzia sia a quelle relative all'inadempimento del rapporto garantito da parte del debitore, con la conseguenza che, in quest'ultimo caso, ove la clausola venga riconosciuta abusiva, il contratto conserverà validità ai sensi dell'art. 36, comma 1, c.cons., e il garante potrà opporre le suddette eccezioni»). In altre parole, la nullità consumeristica si incentra sulla clausola “senza eccezioni” e non attinge, invece, la clausola “a prima richiesta” o “a semplice richiesta scritta”.
Quest'ultima clausola, infatti, lungi dal limitare la possibilità per il garante di opporre eccezioni relative al rapporto garantito, agevola il creditore consentendogli di agire contro il garante senza dover dimostrare l'inadempimento del debitore principale (e consente, come visto, di impedire la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c. attraverso una semplice richiesta stragiudiziale).
Pertanto, se è vero che le clausole “a prima richiesta” e “senza eccezioni” vengono spesso valorizzate congiuntamente al fine di accertare la natura autonoma della garanzia, è altrettanto vero che si tratta di clausole autonome, che assolvono funzioni diverse, e che mantengono la propria individualità anche a fronte di eventuali patologie contrattuali (quali la nullità consumeristica).
Sulla base di tali argomentazioni deve dunque ritenersi che la clausola “a prima richiesta”, a differenza della clausola “senza eccezioni”, non rientri nella previsione dell'art. 33, comma 2, lett. t), cod. cons., in quanto non si risolve in una limitazione «alla facoltà di opporre eccezioni» per il consumatore, ma
(per quanto di interesse in questa sede) consente piuttosto alla banca di impedire la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c. con una semplice richiesta stragiudiziale in luogo di una richiesta giudiziale. Né può ritenersi che la clausola sia nulla ai sensi dell'art 33, comma 1 del codice del consumo, in quanto determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. La sussistenza di detto squilibrio potrebbe semmai
17 essere affermata con riferimento alla deroga al termine di cui all'art 1957 cc. - posto che il fideiussore, in tal caso, resta vincolato senza limiti di tempo con aumento del rischio, a suo carico, dell'aggravarsi delle condizioni patrimoniali del debitore principale – ma non è ravvisabile rispetto alla sufficienza di una diffida stragiudiziale ad impedire la decadenza di cui all'art. 1957 c.c.
Tale conclusione si impone considerando la ratio posta alla base della previsione di cui all'art 1957 c.c.
Secondo la giurisprudenza di legittimità infatti,
«giova considerare, anzitutto, che l'art. 1957 c.c., nell'imporre al creditore di proporre la sua "istanza" contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per
l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa (Sez. 2, Sentenza n. 1724 del 29/01/2016, Rv.638531). Lo scopo della norma è far sapere al fideiussore se egli sia tenuto o meno alla garanzia.
Diversamente, il fideiussore resterebbe incerto, fino alla definitiva prescrizione dell'obbligazione principale, sul fatto se il debitore garantito sia inadempiente oppure no. La ratio dell'art. 1957 c.c., comma 1, pertanto, è limitare il periodo di incertezza
a sei mesi” (cfr. Cass. 24296/2017).
Ritenere idonea ad impedire la decadenza anche una diffida stragiudiziale, in presenza della clausola “a prima richiesta”, consente comunque di rispettare la funzione della norma e rendere edotto il garante dell'inadempimento del debitore principale, in quanto
«l'intimazione stragiudiziale esclude di per sé qualsiasi incertezza in capo al garante in ordine al destino della sua obbligazione: egli già sa di essere chiamato a pagare per il debitore principale e coglie pertanto appieno l'esposizione del suo patrimonio»
(cfr. Trib. Padova 23 giugno 2024, est. Maiolino).
«Tale interpretazione, del resto, consente al debitore di evitare la situazione di incertezza sulla sorte della sua obbligazione senza essere necessariamente coinvolto in un procedimento giudiziario. Una contraria
18 interpretazione comporterebbe, invece, un aggravio maggiore per il debitore, poiché imporrebbe al creditore di attivarsi giudizialmente entro un ristretto termine per evitare la decadenza (ad es. richiedendo un decreto ingiuntivo nei confronti del fideiussore ed iscrivendo di conseguenza dei gravami), senza lasciare al fideiussore il tempo necessario per tentare una composizione stragiudiziale della controversia evitando i costi per la costituzione in giudizio o per scegliere altre soluzioni, come procedere al pagamento agendo poi in regresso nei confronti del debitore principale o chiedere al debitore principale di essere liberato o garantito ex art. 1953 c.c. o sollevare le eccezioni derivanti dal rapporto di garanzia o principale nei confronti del creditore» (cfr. Trib. Padova 23 giugno 2024, est.
Maiolino)
8.4.3. Tuttavia, se la ratio della decadenza prevista dall'art. 1957 c.c. è quella appena delineata, devono allora trarsi le seguenti conclusioni:
- da un lato, deve ritenersi senz'altro impedita la decadenza sia nel caso in cui il creditore si attivi in via stragiudiziale nei confronti tanto del creditore quanto del fideiussore sia nel caso in cui si attivi nei confronti del solo fideiussore, posto che in entrambi i casi il garante viene edotto dell'inadempimento del debitore principale;
- dall'altro, non può invece ritenersi impedita la decadenza allorquando il creditore si attivi nei soli confronti del debitore principale(e soltanto in via stragiudiziale, posto che l'attivazione in via giudiziale impedisce la decadenza per espressa previsione di legge), considerato che in questo caso la ratio posta alla base dell'art. 1957 c.c. viene irrimediabilmente frustrata, in quanto il fideiussore non è in grado di sapere se è tenuto o meno alla garanzia in ragione dell'inadempimento del debitore principale.
In altre parole, il principio di equivalenza, ai fini dell'impedimento della decadenza ex art. 1957 c.c., tra azione proposta dal creditore contro il debitore e azione proposta dal creditore contro il fideiussore (affermato fra le altre da Cass. civ. 19300/2005 e da
19 Cass. civ. 7345/1995), vale soltanto in relazione alla richiesta di pagamento proposta in sede giudiziale, mentre la semplice richiesta stragiudiziale di pagamento, per avere effetto impeditivo della decadenza, deve necessariamente essere rivolta (almeno) al fideiussore, il quale viene così messo a conoscenza del rischio di escussione conseguente all'inadempimento del debitore garantito.
8.4.4. Tanto chiarito, va osservato che nel caso di specie la banca si è attivata in via stragiudiziale per ottenere il rimborso del mutuo oggetto di causa (mutuo del 13 marzo 2006 a rogito Notaio rep. Persona_1
272.446 racc. 29.588) solo nei confronti della debitrice principale e degli altri fideiussori CP_2
(cfr. doc. 22 I memoria ex art. 171 ter c.p.c. opponente), ma non nei confronti della odierna opponente, destinataria di una richiesta di pagamento riferita unicamente al rimborso del mutuo chirografario di euro 70.000,00 stipulato dalla in Controparte_2 data 11 dicembre 2008, non oggetto del presente giudizio (doc. 21 I memoria ex art. 171 ter c.p.c. opponente).
Tenuto conto delle considerazioni che precedono, tale richiesta stragiudiziale non può ritenersi idonea a impedire in modo definitivo la decadenza, poiché la stessa non soddisfa la ratio della previsione di cui all'art. 1957 c.c., ossia quella di proteggere il patrimonio del garante, altrimenti esposto senza limiti di tempo al rischio di peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore principale a fronte dell'inerzia del creditore e quindi all'incertezza in ordine al destino della propria obbligazione.
La creditrice ha infatti intimato in via stragiudiziale all'opponente il pagamento unicamente di un debito di euro 71.926,15 maturato dalla società debitrice principale in relazione al contratto di mutuo chirografario dell'11 dicembre 2008 (non oggetto del presente giudizio e diverso da quello per il quale ha invece agito in via monitoria). Attraverso CP_1 la missiva stragiudiziale, pertanto, il fideiussore non è stato posto nelle condizioni di avere contezza dell'effettivo debito della società garantita, comprensivo anche della rilevante esposizione relativa
20 al mutuo del 13 marzo 2006. A nulla rileva, peraltro, che la garanzia prestata dall'opponente sia una fideiussione omnibus, estesa dunque a tutte le obbligazioni presenti e future contratte dal debitore principale entro il limite dell'importo massimo garantito, posto che tale qualifica non esonera il creditore dall'onere di specificare la natura e l'ammontare del credito per cui agisce (in via stragiudiziale o giudiziale), non potendo in caso contrario avvalersi di effetti favorevoli quali l'interruzione della prescrizione e l'impedimento della decadenza ex art. 1957 c.c., che presuppongono entrambi la chiara individuazione del diritto fatto valere.
8.5. Alla luce di quanto sopra, la convenuta opposta risulta decaduta, ai sensi dell'art. 1957 c.c., dalla richiesta di pagamento, rivolta alla garante opponente, dell'importo di euro 140.000,00 relativo al rimborso stipulato il 13 marzo 2006 dalla debitrice principale
. CP_2
9. L'opposizione va pertanto accolta e il decreto ingiuntivo va revocato (con assorbimento delle ulteriori eccezioni sollevate dall'opponente, relative alla liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1956 c.c. e alla nullità della garanzia per contrasto con la normativa antitrust).
10. Quanto alla domanda risarcitoria dell'opponente per concessione abusiva di credito ed errata segnalazione a sofferenza, va evidenziato che la stessa è stata inizialmente proposta in via principale, salvo poi essere riproposta solamente «in via di ulteriore subordine» per il caso di rigetto delle conclusioni rassegnate in via principale (fra le quali quella relativa all'accertamento della liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1957 c.c.), come si evince dalla I memoria ex 171 ter c.p.c. e dal foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente il 19 febbraio 2025 (conclusioni ribadite all'udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. del 20 febbraio 2025), ove la richiesta risarcitoria risulta essere formulata in via «di ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande come sopra presentate».
21 Tenuto dunque conto dell'accoglimento delle doglianze dell'opponente in punto di decadenza della banca dal termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., la domanda subordinata di risarcimento dei danni risulta conseguentemente assorbita.
11. Le spese di lite vanno poste a carico della convenuta opposta, secondo il principio di soccombenza, e vengono liquidate secondo i parametri medi del D.M.
55/2014 (e successive modifiche) per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione, mentre per la fase decisoria vanno riconosciuti i parametri minimi, attesa la sussistenza di sola discussione orale senza il deposito di scritti defensionali conclusivi.
La liquidazione di tali spese non tiene conto degli onorari per la “fase cautelare” - richiesti con nota spese depositata dall'opponente in data 19 febbraio
2025 – coincidente con l'udienza fissata per la decisione sulla sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, non trattandosi di incidente cautelare in senso proprio e considerato, peraltro, che l'attività svolta in relazione a tale
“fase” risulta sovrapponibile a quella svolta nel giudizio “di merito”, data la coincidenza delle questioni di fatto e di diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE l'opposizione.
2. REVOCA il decreto ingiuntivo n. 2256/2023 emesso dal Tribunale di Padova in data 27 settembre 2023 in favore di per il Controparte_1 tramite della procuratrice CP_1
3. DICHIARA decaduta la convenuta opposta dal termine di cui all'art. 1957 c.c. e, per l'effetto,
DICHIARA che l'opponente nulla deve alla convenuta opposta in relazione al mutuo stipulato il 13 marzo 2006 (a rogito Notaio rep. Persona_1
272.446 racc. 29.588) dalla debitrice principale
Parte_3
4. CONDANNA l'opposta al pagamento in favore
[...]
22 dell'opponente delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in: euro 11.977,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
spese specifiche pari ad euro 406,50 (C.U. e marca da bollo); infine, IVA e Cassa forense sulle prime due voci.
Così deciso in Padova, in data 11 marzo 2025
Il Giudice Alberto Stocco
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