Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 21/06/2025, n. 1835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1835 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2000/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta da:
Dott. Anna Mantovani - Presidente rel
Dott. Maria Teresa Brena - Consigliera
Dott. Francesca Vullo - Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa sub RG 2000/2024, a seguito di rinvio dalla Cassazione disposto con sentenza 9422/2024 e decisa sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del
20/03/2025
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliato in CORSO Parte_1 P.IVA_1
EUROPA 15 20100 MILANO presso lo studio dell'avv. MAGRI' FABRIZIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. MAGRI' ENNIO ( ) C.F._1
VIA CARDUCCI 919 NAPOLI;
Parte_2
( ) VIA DEGLI SCIPIONI, 288 00192 ROMA;
C.F._2
RIASSUMENTE APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
C.F. ), elettivamente domiciliato in
[...] P.IVA_2
VIA FREGUGLIA (PALAZZO GIUSTIZIA) 1 20100 MILANO presso lo studio dell'avv.
AVVOCATURA STATO MILANO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
“ (C.F. ), Controparte_2 P.IVA_3
1
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: Appalto di opere pubbliche
CONCLUSIONI DELLE PARTI
NELL'INTERESSE DI Parte_1
Sulla scorta dei principi affermati e di quanto statuito dalla sentenza della Corte di Cassazione n.
9422/2024, voglia la Corte di Appello di Milano adita in sede di rinvio:
A) accertare e dichiarare il diritto della a conseguire il rimborso da parte della Parte_1 Pt_3
, delle somme corrisposte alla innanzi indicate e condannare la del
[...] CP_2 CP_1
Consiglio dei Ministri e l'U.T.A. ex O.P.C.M. n. 3920/2011 presso la P.C.M., in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare e pagare alla in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, le somme da quest'ultima corrisposte alla in virtù di CP_2 quanto disposto dall'Ordinanza del Tribunale di Milano del 7.8.2015 resa a definizione del giudizio di primo grado r.g. 82766/2013 e con la citata scrittura privata di transazione del 12.10.2015 e, segnatamente, la somma di €. 374.589,22 oltre interessi dalla data del pagamento, avvenuto a mezzo bonifici bancari in data 19.10.2015 e in data 18.1.2016, e fino al saldo, o della diversa somma che la Corte riterrà dovuta.
B) condannare la stessa P.C.M.-U.T.A. in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre IVA, CPA e Spese Generali, per i giudizi di primo grado r.g. 82766/2013, di secondo grado r.g. 3339/2015, di cassazione r.g. 9476/2018, nonché del presente giudizio di rinvio, il tutto con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari.
NELL'INTERESSE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI:
Voglia l'ecc.ma Corte, respinta ogni contraria istanza, rigettare tutte le domande della società attrice.
Con la rifusione delle spese processuali.
2 R.G. N. 2000/2024
Svolgimento del processo
Il presente procedimento costituisce giudizio di rinvio, dopo che la Suprema Corte, con la sentenza n. 9244/2024 ha cassato la sentenza della Corte di Appello di Milano, n.4056/2017, che aveva parzialmente riformato l'ordinanza del Tribunale di Milano del 7/08/2015 emessa nel procedimento sub RG 82766/2013, rinviando alla medesima Corte in altra composizione per la definizione del giudizio in base ai principi espressi.
L'iter processuale:
Il giudizio di primo grado è stato introdotto da contro affidataria del Controparte_2 Parte_1 servizio predisposto per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella Regione Campania, al fine di ottenere il pagamento per i servizi resi nei mesi di febbraio, marzo e aprile 2008, in esecuzione dei contratti scaduti il 31 dicembre 2007.
Con il medesimo giudizio, agiva altresì in via surrogatoria nei confronti della CP_2 [...]
sul presupposto che la stessa fosse tenuta al pagamento a favore di , Controparte_1 Pt_1
a titolo contrattuale o extracontrattuale. Nel medesimo giudizio proponeva domanda di Pt_1 manleva nei confronti della per quanto eventualmente dovuto Controparte_1
a CP_2
Il Tribunale di Milano accoglieva la domanda di nei confronti di , ritenendo la stessa CP_2 Pt_1 Con legittimata passiva e ritenendo altresì che la documentazione prodotta (atti ricognitivi, formulari di smaltimento dei rifiuti) fosse idonea a dimostrare l'espletamento dei servizi esposti nelle fatture emesse da CP_2
Rigettava l'azione surrogatoria svolta da nei confronti della CP_2 Controparte_1 così come la domanda di di manleva, escludendo la sussistenza di un obbligo di
[...] Pt_1 pagamento in capo alla Pubblica Amministrazione.
La Corte d'appello, con la sentenza n. 4056/2017, dichiarava cessata la materia del contendere nel rapporto principale tra e essendo stata la lite transatta tra le parti, e confermava il CP_2 Pt_1 rigetto della domanda di manleva di verso la Pt_1 Controparte_1
Affermava la Corte che requisito necessario per il pagamento delle fatture era l'adempimento dell'obbligo di rendicontazione, a cui non aveva provveduto, e che al proposito l'atto Pt_1 ricognitivo della prestazione resa da era stato ritenuto dalla commissione nominata ad hoc CP_2 come non idoneo a costituire titolo per l'ammissione del credito alla massa passiva, a riprova della necessità di procedere alla rendicontazione.
proponeva ricorso per cassazione, deducendo l'erroneità della sentenza della Corte d'appello Pt_1 per aver erroneamente ritenuto che l'adempimento dell'obbligo di rendicontazione dei costi fosse un requisito necessario per ottenere il pagamento, con l'effetto che, in mancanza di rendicontazione, restava precluso l'accertamento giudiziale dei presupposti per il rimborso.
3 R.G. N. 2000/2024
La Corte di cassazione ha accolto i motivi di censura, così argomentando:
“ La pronuncia è imperniata sul mancato espletamento della procedura di rendicontazione, prevista dall'art. 1, comma 4, O.P.C.M. n. 3479/05, delle attività svolte dall'affidataria, sul presupposto che la rendicontazione sia condizione necessaria e insostituibile per il rimborso alla dei pagamenti effettuati a per lo svolgimento del servizio, escludendo la possibilità di Pt_1 CP_2 considerare equipollente alla rendicontazione o comunque rilevante l'atto ricognitivo dei crediti maturati da , sulla cui base la ha quantificato l'entità dei costi chiesti a rimborso alla CP_2 Pt_1 Parte
.
Così ragionando la Corte territoriale ha, in sostanza, omesso di pronunciarsi sulla richiesta di di accertare la sussistenza del proprio diritto al ristoro delle spese sostenute, richiesta Pt_1 supportata dalla produzione delle fatture emesse dalla fornitrice , dei SAL, del riepilogo dei CP_2 rifiuti conferiti, dei FIR (formulari di identificazione dei rifiuti) ecc. e da un atto ricognitivo dei crediti maturati da e, quindi, da una complessiva documentazione che avrebbe dovuto CP_2 essere valutata, o quale possibile ragione della dimostrata effettività, pertinenza e congruità dei costi o, alternativamente, quale possibile motivo per disporre l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio in ordine ai profili della inerenza e adeguatezza degli oneri sostenuti.
[…]
La Corte milanese ha, in sostanza, impropriamente negato che possano trovare applicazione gli ordinari strumenti processuali di accertamento del credito in una fattispecie, quale è quella in esame, non condizionata dall'esercizio di poteri autoritativi: spetta al giudice di merito giudicare sulla fondatezza della domanda, verificando l'esistenza dei presupposti del diritto di credito azionato dal privato nei confronti della pubblica amministrazione esaminando a tal fine le prove documentali prodotte e accertando la inerenza e congruità degli oneri oggetto della richiesta di rimborso.”
Ha quindi cassato con rinvio la sentenza della Corte di appello per avere “nella sostanza precluso che la ricorrente potesse dimostrare la fondatezza della sua pretesa attraverso gli ordinari strumenti di tutela del diritto di credito avanti al giudice civile”, demandando al giudice del rinvio il relativo accertamento.
La riassunzione e gli atti delle parti nel presente giudizio di rinvio:
Ha riassunto il giudizio chiedendo pertanto che venga accolta la sua domanda di Parte_1 manleva svolta nei confronti della per quanto pagato a Controparte_1
(€ 375.589,22) a titolo di rimborso dei costi sostenuti per garantire la prosecuzione del CP_2 servizio di smaltimento rifiuti sotto il regime transitorio ex art. 1 D.L. 245/2005.
Deduce al proposito di aver prodotto tutta la documentazione contabile giustificativa, e cioè i SAL e le fatture emesse da i riepiloghi di rifiuti conferiti e i formulari di identificazione dei CP_2 rifiuti (FIR), deducendo che tale documentazione sia idonea a dimostrare sia l'effettività delle prestazioni, che la quantità e l'entità delle stesse e la quantificazione economica relativa. 4 R.G. N. 2000/2024
Si è costituita la opponendosi alla domanda di manleva Controparte_1 proposta, deducendo la mancanza di adeguata prova dei requisiti per il rimborso, ed in ogni caso contestando che l'importo di rimborso possa essere pari a quanto pagato a e debba invece CP_2 limitarsi all'importo di cui alle fatture (per € 260.986,44), senza maggiorazioni per interessi moratori spese legali, dovute esclusivamente al colpevole ritardo nel pagamento dell'obbligazione.
In particolare, non potrebbe essere posti a carico della PA gli interessi moratori commerciali, in quanto l'obbligazione non sarebbe relativa a pagamenti di transazioni commerciali, ma a rapporti
“come quello per cui è causa, costituito per volontà di legge allo scopo di far fronte ad una situazione di eccezionale emergenza”, per cui dovrebbero essere riconosciuti solo gli interessi di mora in misura legale, come statuito in caso analogo dal Consiglio di Stato (sentenza n. 974/2020).
è rimasta contumace, dando atto le parti che la posizione della stessa è stata definita con CP_2 transazione tra e come già accertato in sede del primo giudizio di appello. Pt_1 CP_2
Sulle conclusioni come sopra riportate, la causa è stata decisa nella camera di consiglio del 18 giugno 2025.
Motivi della decisione
La sentenza della Suprema Corte ha fissato inequivocabilmente la sussistenza del diritto di a Pt_1 conseguire dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Unità Tecnica Amministrativa, il rimborso delle somme dalla stessa corrisposte al terzo fornitore per assicurare Controparte_2 provvisoriamente la prosecuzione del servizio di smaltimento rifiuti nel regime transitorio successivo alla risoluzione dei contratti di affidamento e art. 1 D.L. 245/2005, dal 15.12.2005, fino al subentro delle Province campane, avvenuto ex lege (art. 6 bis D.L. 90/2008 conv. in L. 123/2008
e O.P.C.M. n. 3685 del 19.6.2008) nel luglio 2008.
Ciò che occorre valutare in questa sede è la complessiva documentazione prodotta da , per Pt_1 verificare se essa sia idonea a fornire la prova dell'effettività delle prestazioni, dovendosi altresì accertare “la inerenza e congruità degli oneri oggetto della richiesta di rimborso”.
A detta della riassumente, la documentazione prodotta sarebbe più che idonea e sufficiente a fondare la propria pretesa. Per contro, la Presidenza del Consiglio dei ministri contrasta tale allegazione, in primis deducendo che la prova dell'effettuazione delle prestazioni, e dunque dei requisiti per il rimborso non può essere fornita attraverso il solo atto ricognitivo con cui ha Pt_1 attestato le prestazioni rese da dichiarazione di parte, né sulle sole Parte_4 fatture. Analizzando quindi la documentazione di II livello, cioè “quella che doveva essere presentata da per il rimborso in sede di rendicontazione, solamente per le fatture n. 31/2008 Pt_1 dell'importo di € 3.455,40, n. 72/2008 dell'importo di € 7.653,10, n. 74/2008 dell'importo di €
3.623,10 e n. 81/2008 dell'importo di € 3.810,30, per complessivi € 18.541,90, risultano allegati i
F.I.R. (formulario identificazione rifiuti).
Mentre per tutte le altre fatture, per complessivi € 244.047,32, risultano allegati solamente dei
“S.A.L. P” (laddove P sta per “provvisori”) e dei meri elenchi in cui vengono enumerati i FIR, senza allegazione.
5 R.G. N. 2000/2024
Né risulta allegata per tali fatture la dichiarazione del responsabile dell'impianto, gestito da Pt_1 relativa alla conservazione, presso l'impianto stesso, della quarta copia del FIR, che doveva essere trasmessa dal trasportatore al produttore del rifiuto ( , al fine di certificare l'avvenuto Pt_1 conferimento del rifiuto al sito di destinazione.
Non risultano inoltre allegati i contratti stipulati da con , necessari per la verifica del Pt_1 CP_2 rispetto delle condizioni contrattuali.”
Ritiene la Corte che la documentazione prodotta da s.p..a. sia idonea a provare l'effettuazione Pt_1 della prestazione per la quale sussiste pacificamente l'obbligo di manleva in capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Intanto non può sottacersi la circostanza per cui le prestazioni per le quali si chiede il pagamento in via di manleva da parte di , sono in concreto state svolte da il cui credito nei Pt_1 CP_2 confronti di è stato accertato nella sentenza del Tribunale di Miano emessa nel corso del Pt_1 presente giudizio, e che poi si è consolidato e definito in sede transattiva.
Parte Dunque, in questo quadro, in cui, sebbene in fattispecie analoghe la , tenuta a sopportare i costi derivanti dal regime emergenziale, ha direttamente pagato a cui aveva affidato la CP_2 Pt_1 gestione, nel caso di specie per le fatture oggetto del presente giudizio, è tenuta a provare sia Pt_1
l'effettuazione che la congruità dei costi.
Ebbene, non può non rilevarsi come la documentazione in atti, ritenuta più che adeguata a fondare il credito di nei confronti di , non può che allo stesso modo (trattandosi della medesima CP_2 Pt_1 Part documentazione) essere ritenuta idonea a provare il credito di nei confronti della , in via Pt_1 di manleva.
Intanto, l'atto ricognitivo emesso nel 2009 da relativo alle prestazioni rese da era Pt_1 CP_2 stato trasmesso già in quella sede completo di tutta la documentazione a supporto alla CM (del
30.10.2009 (doc. C)–II)–5) e relativi allegati da 5.a a 5.i, cit., Indice prod. FIBE).
Inoltre, come rilevato dalla difesa di , la stessa Amministrazione aveva a suo tempo, in data Pt_1
30.06.2009, provveduto a corrispondere direttamente a il rilevante importo di € CP_2
771.073,58 in “pagamento n. 39 fatture a saldo Atto ricognitivo prot. del 21/11/08” Persona_1 per ulteriori prestazioni da quest'ultima effettuate riferite ad altre fatture emesse dalla ditta fornitrice ed allegate al primo atto ricognitivo prot. 482 del 21.11.2008 (doc. C)– II)–1) Indice prod.
), relative allo stesso periodo (01.01/30.06.2008) e rese in esecuzione dello stesso contratto da Pt_1 cui traggono origine le prestazioni e fatture oggetto del secondo atto ricognitivo prot. 808 del
30.10.2009, cioè quelle oggetto del presente giudizio. Sotto questo profilo, pertanto, le deduzioni dell'amministrazione convenuta circa la mancanza di produzione dei contratti tra e Pt_1 CP_2 per la verifica del rispetto delle condizioni contrattuali si pone come del tutto pretestuosa, essendo sicuramente noti all'amministrazione i contratti in relazione ai quali la stessa PA ha dato esecuzione all'obbligo di pagamento sulla stessa gravante.
In ogni caso, la documentazione in atti riporta:
a) l'atto ricognitivo prot. 808 del 30.9.2009; 6 R.G. N. 2000/2024
b) le fatture emesse da che, peraltro, indicano tutte numero e data dei rispettivi F.I.R. CP_2
(Formulari Identificativi dei Rifiuti);
c) i rispettivi Stati di Avanzamento Lavori, che, tutti, indicano: l'impianto di lavorazione, il codice di commessa e il periodo delle prestazioni;
la descrizione della prestazione (trasporto e smaltimento percolato) con il codice di riferimento, la quantità di percolato lavorata, il prezzo unitario ed il prezzo complessivo. Vi è anche l'indicazione del numero di FIR (formulari Indentificativi de
Rifiuti). In calce risulta apposta la sottoscrizione del rappresentante della committente, del capo impianto, del rappresentante della ditta fornitrice, del responsabile dell'ufficio di controllo gestione impianto e del Direttore Tecnico.
In sostanza, tutta documentazione attestante la effettività della prestazione resa.
Nessuna contestazione viene mossa dalla Presidenza del Consiglio in ordine a criteri di congruità.
Pertanto, deve affermarsi l'obbligo di manleva da parte della PA in relazione agli importi pagati da a per € 260.986,44. Pt_1 CP_2
Per quanto riguarda la debenza, oltre che dell'importo sopra indicato oggetto della transazione tra e anche degli interessi moratori come determinati nella sentenza di primo grado, e in Pt_1 CP_2 concreto pagati da in esecuzione dell'accordo transattivo, e dunque del complessivo importo di Pt_1
€ 374.589,22, ritiene la Corte che anche tale importo sia dovuto, sulla base delle considerazioni che seguono.
In primo luogo, quanto all'imputabilità alla sola del ritardo nel pagamento a si rileva Pt_1 CP_2 che per contro è stato proprio il rifiuto di accettare la valenza dell'atto ricognitivo presentato da
, oltre che il fatto che il pagamento da parte di a era soggetto alle verifiche sulla Pt_1 Pt_1 CP_2 Pa completezza della documentazione da parte della (come espressamente indicato in tutti i SAL, che erano provvisori proprio perché il pagamento era soggetto ad autorizzazione), che ha comportato un ritardo nel pagamento da a Pt_1 CP_2
Part Quanto al secondo aspetto evidenziato dalla , e cioè che trattandosi di importi dovuti in base ad una legge, non sarebbero applicabili gli interessi moratori commerciali, anche tale argomento va disatteso, dato che la natura della prestazione è quella che qualifica la debenza degli interessi, e non vi è dubbio che si tratti di una prestazione derivante da una transazione commerciale. Che poi il soggetto obbligato del pagamento sia un'autorità dello stato tenuta per legge, ciò non rileva quanto alla natura dell'obbligazione.
Conclusivamente, l'Amministrazione convenuta è tenuta al pagamento dell'importo di €
374.589,22, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo.
Quanto alle spese di lite, le stesse sono poste integralmente a carico dell'Amministrazione soccombente, per tutti i gradi di giudizio, secondo la liquidazione di cui in dispositivo.
Viene disposta la distrazione in favore dei legali di per le spese di tutti i gradi di giudizio, Pt_1 come richiesta.
PQM
7 R.G. N. 2000/2024
La Corte
Definitivamente pronunciando, a seguito di rinvio della Suprema Corte con sentenza n. 9422/2024, così provvede:
1) Condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 dell'importo di € 374.589,22, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
2) Condanna al pagamento a delle spese di lite Controparte_1 Parte_1 di ogni grado di giudizio, liquidate per il primo grado in complessivi € 8.030,40 oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e c.n.p.a.; per il secondo grado in complessivi €
10.500,00 oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e c.n.p.a., oltre rimborso spese vive contributo unificato;
per il giudizio di Cassazione in complessivi € 10.700,00 oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e c.n.p.a., oltre rimborso spese vive contributo unificato;
per il presente giudizio di rinvio in complessivi €10.500,00 oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e c.n.p.a., oltre rimborso spese vive contributo unificato, spese da distrarsi in favore dei difensori di da distrarsi in favore dei legali di Parte_1 Parte_1
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 18/06/2025
La Presidente est
Anna Mantovani
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