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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/01/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 995/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr.ssa Maria Teresa Brena Presidente dr.ssa Francesca Maria Mammone Consigliera rel. dr.ssa Irene Lupo Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di rinvio iscritto al n. r.g. 995/2024 pendente
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
elettivamente domiciliati in VIA VISCONTI DI MODRONE 8/10, MILANO, presso lo studio dell'avv. NICCOLO' NISIVOCCIA, che li rappresenta e difende come da delega in atti;
ATTORI IN RIASSUNZIONE
E
e elettivamente domiciliati in VIA CP_1 Controparte_2
PODGORA N. 9, MILANO, presso lo studio degli avv. LUIGI DECIO e GIOVANNA LENTI, che li rappresentano e difendono come da delega in atti;
- contumace Controparte_3
in persona del suo amministratore pro tempore, elettivamente Controparte_4 domiciliato in VIA FONTANA N. 5, MILANO, presso lo studio dell'avv. FABIO MAZZONI, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
pagina 1 di 20 CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
avente ad oggetto: vendita di cose immobili sulle seguenti conclusioni.
Per gli attori in riassunzione:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita, quale giudice di rinvio designato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 917/2024 del 14 novembre 2023, pubblicata in data 10 gennaio 2024, con cui è stata riformata la sentenza della Corte di appello di IL n. 1803/2018 del 20 settembre 2017, pubblicata in data 9 aprile 2018, respinta ogni eventuale nuova domanda e/o eccezione che dovesse venire per la prima formulata ex adverso, così giudicare:
- in via principale, accertare l'insussistenza dell'obbligo verso il Controparte_5
delle due terrazze di cui è causa;
- in subordine, quantomeno ordinare che tale eliminazione venga eseguita attraverso la prima delle due modalità individuate dalla CTU nel giudizio di primo grado (CTU, p. 21);
- sempre in subordine, accertare l'insussistenza dell'obbligo di ripristino della copertura originaria mediante abbassamento dell'intero tetto condominiale;
- sempre in subordine, condannare i signori e al risarcimento dei danni derivanti CP_1 CP_2 dal minor valore dell'appartamento compravenduto: in caso di eliminazione delle terrazze eseguita attraverso la prima delle due modalità individuate dalla CTU nel giudizio di primo grado, nella misura che verrà quantificata in corso di causa;
in caso di eliminazione delle terrazze attraverso la seconda delle due modalità individuate dalla CTU nel giudizio di primo grado, nella misura che verrà quantificata in corso di causa, e comunque in una misura non inferiore ad € 174.432,54; in caso di ripristino della copertura originaria mediante abbassamento dell'intero tetto nella misura che verrà quantificata in corso di causa;
in tutti i CP_6
casi oltre rivalutazione e interessi;
- sempre in via principale, condannare il al risarcimento dei danni derivanti dalle CP_4 infiltrazioni attraverso le tegole, nella misura di € 18.150 ovvero di € 25.000 oltre IVA, oltre rivalutazione e interessi;
- sempre in via principale, in accoglimento della domanda di restituzione ex art. 389 c.p.c., condannare il all'immediata restituzione al sig. della somma CP_4 Parte_2 complessiva di € 9.046,54, oltre interessi, corrisposta a titolo di rimborso delle spese legali in pagina 2 di 20 favore del Condominio con bonifico del 30 luglio 2018 in adempimento della sentenza n.
1803/2018 della Corte d'appello di IL, poi cassata in sede di legittimità;
- in via istruttoria, senza l'inversione dell'onere della prova, ove ritenuto necessario da codesta
Corte, ammettere CTU diretta ad accertare:
➢ l'estensione delle due terrazze in rapporto della complessiva estensione del tetto
CP_6
➢ se la funzione assolta dal tetto prima della variazione apportata dalle opere dei signori e sia comunque assolta dalle nuove terrazze;
CP_1 CP_2
➢ se esistesse o meno un pre-uso della porzione di tetto eliminata per realizzare le due terrazze a tasca;
➢ se le due terrazze rechino un pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato o alterino il suo decoro architettonico;
- sempre in via istruttoria, subordinatamente all'accoglimento della domanda di accertamento dell'obbligo di ripristinare la copertura: a) mediante la prima delle due modalità individuate dalla CTU nel giudizio di primo grado, ammettere CTU diretta ad accertare il minor valore dell'appartamento per l'effetto dell'eventuale “ripristino della copertura originaria” tenendo in considerazione il minor pregiudizio che subirebbe l'appartamento; b) mediante la seconda delle due modalità individuate dalla CTU nel giudizio di primo grado, ammettere CTU diretta ad accertare il minor valore dell'appartamento per effetto dell'eventuale “ripristino della copertura originaria”, comunque in una misura non inferiore ad € 174.432,54, tenendo in considerazione da un lato, l'incremento di valore degli immobili nel mercato milanese e, dall'altro lato, la sempre maggiore incidenza dell'esistenza dei terrazzi – soprattutto a seguito della diffusione dell'epidemia da Covid-19 – sul valore degli appartamenti;
c) mediante abbassamento dell'intero tetto ammettere CTU diretta ad accertare il minor valore CP_6 dell'appartamento per l'effetto dell'eventuale “ripristino della copertura originaria”; e, se ritenuto opportuno o necessario, il valore di mercato dell'appartamento di cui è causa all'epoca della compravendita;
- sulle spese, condannare gli appellati alla rifusione a favore dei signori di spese Parte_1
(anche di CTP), diritti e onorari, oltre IVA e CPA, per il presente giudizio di rinvio e per tutti i precedenti gradi di giudizio”.
Per i convenuti in riassunzione e CP_1 Controparte_2
pagina 3 di 20 “Per tutti i motivi in fatto e in diritto che precedono e con riserva di ulteriormente dedurre e produrre, i signori e ut supra rappresentati e difesi, chiedono che rigettata ogni CP_1 Controparte_2
contraria istanza, pretesa, deduzione e/o eccezione, e previa declaratoria di inammissibilità delle avverse domande, eccezioni, produzioni e deduzioni incompatibili con il giudicato formatosi sulle stesse e con il carattere “chiuso” del presente giudizio di rinvio ovvero ancora per intervenuta prescrizione e comunque in ogni caso per infondatezza, Codesta Ill.ma Corte di Appello di IL voglia dichiarare la legittimità dei terrazzi di cui è causa, con conseguente reiezione di qualsivoglia domanda di ripristino e/o risarcitoria per equivalente o restitutoria a titolo di “quanti minoris” nei confronti o in danno dei signori e In ogni caso con l'integrale rifusione delle spese, anche CP_1 CP_2 di CTU, relative al presente e ai precedenti gradi di giudizio”.
Per il convenuto in riassunzione : Controparte_7
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni diversa e contraria istanza: in via principale, dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'impugnazione ex adverso proposta, siccome infondata in fatto e diritto, per i motivi di cui in espositiva e, in ogni caso, a conferma della statuizione già resa in esito al precedente giudizio d'appello in accoglimento del primo motivo d'appello incidentale articolato dal nella propria comparsa di risposta nel giudizio R.G. CP_4
3466/201, previo accertamento della illegittimità delle opere di trasformazione del tetto dell'edificio condominiale di in IL eseguite dai signori e Controparte_4 CP_1 Controparte_2
tramite realizzazione di due terrazze, confermare in toto l'estensione in capo ai signori
[...]
, e della condanna al ripristino della copertura Parte_2 Parte_1 Parte_3 originaria dell'edificio condominiale, mediante chiusura delle terrazze realizzate, con la connessa ricollocazione degli impianti di scarico nella pregressa posizione e con la medesima funzionalità, secondo le modalità indicate da Codesta Corte;
a) con vittoria di compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge, per entrambi i gradi di giudizio, ex D.M. Giustizia n. 55/2014 e ss.mm.ii.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti che hanno dato origine alla presente controversia, nei limiti in cui ancora in questa sede rileva, possono essere così ricostruiti sulla base degli atti difensivi e della sentenza n. 917/2024 della Corte di cassazione:
, e (compratori) hanno evocato in giudizio Parte_2 Parte_1 Parte_3
dinanzi al Tribunale di IL e (venditori), Controparte_2 CP_1 CP_3
pagina 4 di 20 (direttore dei lavori) ed il , esponendo di aver CP_3 Controparte_8 acquistato l'11 luglio 2008, la come usufruttuaria di una quota pari al 5%, un appartamento Pt_3
posto al quinto piano del Condominio di via di IL, comprendente anche due terrazze CP_4
che i convenuti e avevano realizzato tra il 2005 ed il 2006 senza autorizzazione CP_2 CP_1 assembleare nell'ambito di una ristrutturazione con trasformazione del sottotetto ad uso abitativo eseguita sotto la direzione dei lavori dell'architetto Gli attori, premesso che i venditori, CP_3
nel contratto di compravendita, si erano fatti carico di qualsivoglia richiesta formulata dai condomini e di ogni conseguenza derivante dalla mancanza dell'autorizzazione condominiale e che, pochi mesi dopo la stipulazione del contratto e la consegna del bene, si erano verificate copiose infiltrazioni d'acqua provenienti dalle porte di accesso ai terrazzi e dal soffitto chiedevano al Tribunale: i. di pronunciarsi sull'esistenza o meno del diritto del di pretendere l'eliminazione delle CP_4 terrazze ed il ripristino dello status quo ante;
ii. di accertare l'obbligo dei venditori e del direttore dei lavori di provvedere al rifacimento del tetto ed al risarcimento dei danni per il deprezzamento dell'immobile e per le infiltrazioni d'acqua; iii. di condannare il al quale addebitavano CP_4
l'omessa manutenzione del tetto, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per le infiltrazioni derivanti dalla nuova copertura1.
Il Condominio, costituendosi, sosteneva che le terrazze erano state realizzate illegittimamente e quindi, in via riconvenzionale, chiedeva che esse fossero eliminate, con condanna di e alla CP_2 CP_1
ricostruzione della copertura condominiale. Contestava di poter essere ritenuto responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. delle infiltrazioni denunciate in quanto ascrivibili all'intervento edilizio realizzato da e ed in quanto l'assenza della linea vita non consentiva di accedere al tetto per la CP_2 CP_1
manutenzione; in via subordinata, chiedeva di essere tenuto indenne dai predetti e . CP_2 CP_1
respingeva ogni addebito, al pari di e i quali Controparte_3 Controparte_2 CP_1 sostenevano di aver realizzato le opere con l'autorizzazione dell'assemblea.
Il Tribunale, espletata una consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza n. 7127/2015, pubblicata il 10 giugno 2015, ritenuta l'illegittimità delle terrazze e l'esistenza di vizi nella copertura, condannava i convenuti, nel rapporto con il Condominio, a ripristinare il tetto;
inoltre, a risarcire agli attori i danni da 1 E cioè “accertarsi la responsabilità del per non avere provveduto, o comunque non CP_4 avervi provveduto in modo conforme alle regole dell'arte, alla manutenzione del tetto, con conseguente condanna del al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivati agli CP_4 attori, nella misura che risulterà di giustizia o che sarà determinata in via equitativa”. sarà determinata in via equitativa;
” pagina 5 di 20 infiltrazioni liquidati in €7.776. Il primo giudice riconosceva il direttore dei lavori responsabile di vizi costruttivi dell'impianto di scarico e lo condannava “all'allargamento dei condotti di ventilazione primaria e la realizzazione della ventilazione secondaria dei bagni”. Rigettava, invece, la domanda proposta dagli attori nei confronti del ai sensi dell'art. 2051 c.c., rilevando che le CP_4 infiltrazioni denunciate erano addebitabili all'intervento illegittimo realizzato da e e che CP_2 CP_1
tale condotta era equiparabile al fortuito.
La sentenza veniva parzialmente riformata in appello. In particolare, la Corte di appello di IL, con la sentenza n. 1803/2018, confermato il giudizio espresso dal Tribunale in ordine all'illiceità delle terrazze, condannava alla loro eliminazione anche agli acquirenti dell'immobile, specificando le modalità del ripristino (con rifacimento della copertura in tegole nella porzione occupata dalle terrazze da allineare a quella esistente); condannava inoltre i venditori al pagamento agli acquirenti di €140.000 per il minor valore dell'immobile e al pagamento di €7.760 in solido con Controparte_3 CP_2
e , mentre negava la responsabilità del per i danni da infiltrazioni attraverso le CP_1 CP_4 tegole in mancanza di prova di condotte commissive o omissive ascrivibili all'ente.
Ricorrevano in cassazione e con quattro motivi;
Controparte_2 CP_1 [...]
, ed resistevano con controricorso e proponevano Parte_2 Parte_1 Parte_3
ricorso incidentale condizionato. Essi, inoltre, proponevano ricorso autonomo in cinque motivi;
e notificavano controricorso con ricorso incidentale in quattro Controparte_2 CP_1
motivi.
In particolare, e (primo motivo ricorso principale e Parte_4 Testimone_1 Testimone_1
secondo motivo ricorso incidentale ) deducevano che, diversamente da quanto Controparte_9
ritenuto dalla Corte di merito, la sostituzione di parte del tetto dell'edificio con due terrazzi non ricadeva nella previsione dell'art. 1120 c.c., ma, trattandosi di un uso più intenso della cosa comune, era disciplinata dall'art. 1102 c.c., sì che occorreva considerare che era stata demolita solo una parte limitata del tetto, che la creazione delle terrazze non aveva alterato la originaria funzione di copertura e che gli altri condomini non avevano alcuna possibilità di utilizzazione particolare del tetto.
e , inoltre, denunciavano -con il quinto motivo- la violazione degli art. 2051, 1130 e Parte_1 Pt_3
1135 c.c., per avere la Corte di appello escluso la responsabilità del per i danni da CP_4 infiltrazione di acqua, ritenendo indimostrata una condotta dannosa dell'ente, trascurando che la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, si fonda sul rapporto di custodia con la cosa pagina 6 di 20 comune, e prescinde da una condotta dolosa o colposa del responsabile, fatta salva solo la prova della dipendenza del danno dal caso fortuito.
Il ND di IL resisteva con controricorso, mentre Controparte_7 Controparte_3
non proponeva difese.
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 917 del 2024, previa declaratoria della inammissibilità del ricorso incidentale condizionato degli , notificato dopo l'impugnazione autonoma da Parte_4 essi proposta e del ricorso incidentale degli – , notificato in data 3.12.2018, dopo aver CP_2 CP_1
impugnato in via principale la pronuncia, ha cassato con rinvio la sentenza della Corte di appello di
IL.
Il giudice di legittimità ha accolto il primo motivo del ricorso principale ed il secondo motivo del ricorso incidentale (così qualificato il ricorso “principale” ) e dichiarato assorbiti tutti gli Testimone_1
altri motivi del ricorso principale ed i motivi dal secondo al quarto di quello incidentale.
Sotto il primo profilo, la Suprema Corte, ha premesso che “le innovazioni di cui all'art. 1120 c.c. si distinguono dalle modificazioni disciplinate dall'art. 1102 c.c., sia dal punto di vista oggettivo, che da quello soggettivo: sotto il profilo oggettivo, le prime consistono in opere di trasformazione, che incidono sull'essenza della cosa comune, alterandone l'originaria funzione e destinazione, mentre le seconde si inquadrano nelle facoltà riconosciute al condomino, con i limiti indicati nello stesso art.
1102 c.c., per ottenere la migliore, più comoda e razionale utilizzazione della cosa;
per quanto concerne l'aspetto soggettivo, nelle innovazioni rileva l'interesse collettivo di una maggioranza qualificata, espresso con una deliberazione dell'assemblea, elemento che invece difetta nelle modificazioni, che non si confrontano con un interesse generale, ma con quello del singolo condomino, essendo volte al suo solo perseguimento (Cass. 2126/2021; Cass. 20712/2017; Cass. 18052/2012;
Cass. n. 20712; Cass. 240/1997). Costituisce innovazione ex art. 1120 c.c., non qualsiasi modificazione della cosa comune, ma solo quella che alteri l'entità materiale del bene, operandone la trasformazione,
o ne modifichi la destinazione, ove il bene assuma, a seguito delle opere eseguite, una diversa consistenza materiale o sia utilizzato per fini diversi da quelli originari. Qualora la modificazione della cosa comune risponda allo scopo di un uso del bene più intenso e proficuo, si versa nell'ambito dell'art. 1102 c.c., che, sebbene dettato in materia di comunione ordinaria, è applicabile in materia di condominio degli edifici per effetto del richiamo contenuto nell'art. 1139 c.c.. Per tali ragioni la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che il condomino, proprietario del piano sottostante al tetto comune dell'edificio, può trasformarlo in terrazza di proprio uso esclusivo, sempre che un tale
pagina 7 di 20 intervento dia luogo a modifiche non significative della consistenza del bene in rapporto alla sua estensione e sia attuato con tecniche costruttive tali da non affievolire la funzione di copertura e protezione delle sottostanti strutture svolta dal tetto preesistente, quali la coibentazione termica e la protezione del piano di calpestio mediante idonei materiali (Cass. 14107/2012; Cass. 2126/2021).
L'art. 1102 c.c. consente a ciascun proprietario di far un uso più inteso della cosa comune a condizione che non sia alterata la funzione del bene e non impedito il pari uso: l'alterazione della funzione del bene deve essere effettiva e non può consistere in una semplice modificazione materiale;
il pari uso non va inteso non deve consistere nel medesimo uso che possa invece farne il singolo che si trovi in un rapporto particolare e diverso con la cosa, ma di uso anche inteso ma che possa essere effettivo, occorrendo individuare, in concreto, i sacrifici alle facoltà di godimento che tale modifica apporti, senza dar rilievo ad una astratta possibilità di uso alternativo o un suo ipotetico depotenziamento (Cass. 14107/2012; Cass. 857/2019; Cass. 13503/2019; Cass. 41490/2021; Cass.
19939/2022; Cass. 2971/2023)”.
Con specifico riferimento all'oggetto dell'impugnazione ha quindi concluso che “Le opere di cui si discute non costituivano – quindi - innovazioni suscettibili di autorizzazione ai sensi dell'art. 1120 c.c.: la norma riguarda non le opere intraprese dal singolo per realizzare un miglior uso della cosa comune ai sensi dell'art. 1102 c.c., ma quelle volute dall'assemblea condominiale con la maggioranza prescritta. Occorre tuttavia considerare che l'art. 1120, comma 2 c.c., nel vietare le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico – è astrattamente applicabile anche agli interventi effettuati con le finalità di cui all'art.
1102 c.c. (Cass. 11455/2015; Cass. 18350/2013; Cass. 14607/12), dovendosi accertare, oltre alla compatibilità dell'intervento con i limiti derivanti dall'art. 1102 c.c., il rispetto dell'ultimo comma dell'art. 1120 c.c., alla luce del necessario coordinamento normativo che deve farsi tra l'art. 1102,
l'art. 1120 e, ove si tratti di interventi sulle pari esclusive, con l'art. 1122 c.c. (Cass. 11455/2015)” ed ha rimesso al giudice del rinvio riesaminare i fatti di causa e valutare la sussistenza delle violazioni, conformandosi agli enunciati principi di diritto.
Sotto il secondo profilo, la Corte ha statuito che “Nella responsabilità per le infiltrazioni nella proprietà esclusiva provenienti dalle parti condominiali non viene in considerazione una condotta illecita, commissiva o omissiva, imputabile al . Il è custode dei beni e dei CP_4 CP_4
servizi comuni ed è quindi obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché non sia recato pregiudizio a terzi, sicché risponde "ex" art. 2051 c.c. dei danni da queste cagionati alla porzione di
pagina 8 di 20 proprietà esclusiva di uno dei condomini (Cass. 15291/2011; Cass. 7044/2020). La fattispecie di cui all'art. 2051 cod. civ. individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva e non una presunzione di colpa, essendo sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo. La responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne
è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, la cui prova compete al custode (Cass. 26051/2008;
Cass. Cass. 858/2008; Cass. 8005/2010).”.
In conclusione, ha cassato la sentenza gravata e rimesso a questa Corte di appello quale giudice di rinvio anche per le spese del giudizio di legittimità.
Il processo è stato ritualmente riassunto dagli attori . Parte_4
Si sono costituiti il ed i venditori , mentre Controparte_7 Testimone_1 CP_3
è stato dichiarato contumace.
[...]
All'udienza del 19 settembre 2024 le parti hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe.
La sentenza, scaduti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., è stata deliberata nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso, in rito, che nonostante la pacifica tardività della costituzione in giudizio da parte di e (in data 29 luglio 2024), i quali non hanno rispettato il termine di venti Controparte_2 CP_1 giorni antecedente all'udienza indicata nell'atto di citazione in riassunzione (16 settembre 2024), inequivocabilmente differita ai sensi dell'art. 168-bis, quarto comma, c.p.c., il tenore della decisione, quale si va ad illustrare, rende in concreto irrilevante la costituzione tardiva, poiché non vi sono eccezioni in senso proprio che debbano essere esaminate.
Quanto alla produzione di nuovi documenti da parte degli attori in riassunzione, la natura chiusa del giudizio di rinvio non preclude, in assoluto, l'acquisizione di nuove prove se giustificata da fatti sopravvenuti riguardanti la controversia in decisione, da esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione o dall'impossibilità di produrli in precedenza per causa di forza maggiore (cfr. Cass. ord. n. 27736/2022). Tuttavia, nel caso in esame, i documenti nuovi sono diretti in parte a dimostrare la produzione di ulteriori danni da infiltrazioni, che però gli hanno Parte_1
precisato di non voler far valere in questa sede e, in parte, a dare conto della condotta (in tesi) vessatoria che i condomini imputano al Dunque, si tratta di produzioni effettuate al di CP_4
pagina 9 di 20 fuori dei casi consentiti ed inutilizzabili e, comunque, del tutto inutili ai fini della decisione della controversia.
Nel merito, i temi ancora aperti riguardano la legittimità delle terrazze aperte da e in CP_2 CP_1
occasione dei lavori di trasformazione del sottotetto e la responsabilità del nei Controparte_7 confronti degli attori in riassunzione per le infiltrazioni denunciate ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Le terrazze
Sulla base dei principi di diritto enunciati dal giudice di legittimità, la liceità della trasformazione operata da e deve essere accertata alla stregua dei presupposti indicati Controparte_2 CP_1 dall'art. 1102 c.c.
Occorre dunque verificare:
1. che la trasformazione non abbia comportato modifiche significative della consistenza del bene in rapporto alla sua estensione;
2. che non abbia alterato la funzione del bene e non comporti limitazioni alla sua utilizzazione: sotto questo profilo, non rileva una semplice modificazione materiale, ma la sottrazione effettiva del bene alla sua funzione, mentre il “pari uso” non va inteso nel senso di uso identico e contemporaneo, essendo conferita dalla legge a ciascun partecipante alla comunione la facoltà di trarre dalla cosa comune la più intensa utilizzazione se compatibile con i diritti degli altri.
Con l'ulteriore precisazione che, “essendo i rapporti condominiali informati al principio di solidarietà, il quale richiede un costante equilibrio fra le esigenze e gli interessi di tutti i partecipanti alla comunione, qualora sia prevedibile che gli altri partecipanti alla comunione non faranno un pari uso della cosa comune, la modifica apportata alla stessa dal condomino deve ritenersi legittima, dal momento che in una materia in cui è prevista la massima espansione dell'uso, il limite al godimento di ciascuno dei condomini è dato dagli interessi altrui, i quali pertanto costituiscono impedimento alla modifica solo se sia ragionevole prevedere che i loro titolari possano volere accrescere il pari uso cui hanno diritto” (così Cass.
n. 8808/2003);
3. che la trasformazione non arrechi pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato né ne alteri il decoro architettonico;
4. che l'intervento, ove eseguito su porzioni in proprietà esclusiva, non arrechi danno alle parti comuni.
Nella fattispecie in esame non ricorre alcuna delle menzionate condizioni ostative:
pagina 10 di 20 a. e hanno realizzato due piccole terrazze, che hanno sostituito una modesta porzione CP_2 CP_1 del tetto. Che l'intervento riguardi una piccola superficie della copertura emerge senza alcuna incertezza, prima ancora che dalla foto aerea riprodotta alla pag. 19 dell'atto di citazione in riassunzione, dalla planimetria riprodotta alla pagina 15 della consulenza tecnica d'ufficio e dalle misurazioni effettuate dal consulente. La copertura dell'edificio condominiale misura oltre
1.200 mq., mentre le due terrazze hanno complessivamente un'estensione di circa 19 mq. (cfr. relazione del ctu, pag. 22 e computo metrico arch. consulente di parte del Per_1 CP_4
allegato 3 alla memoria in data 15.11.2011 ing. , memoria ex art. 378 c.p.c. Per_2
pag. 7 e 8). Anche volendo considerare soltanto un lato dell'edificio, il rapporto CP_4 sarebbe di 19 a 330. È inutile disquisire sull'esattezza millimetrica di queste misure, giacché, dato pure per certo un margine di approssimazione considerato che oggetto dell'incarico era la determinazione del deprezzamento dell'immobile in caso di eliminazione delle terrazze e non il calcolo della superficie della copertura del fabbricato, la planimetria in atti, di seguito riprodotta, rende di plastica ed assoluta evidenza l'insignificanza in rapporto all'intero della porzione del tetto adibita a terrazza:
b. Le due terrazze sostituiscono la corrispondente porzione del tetto nella funzione di copertura e di protezione delle strutture sottostanti. Infatti, il pavimento -che è divenuto la nuova copertura dell'edificio- è in pietra ed il consulente ha accertato la presenza di guaina sotto intonaco (si veda la pag. 6 della relazione); dunque, sono stati posati materiali adeguati all'isolamento ed pagina 11 di 20 alla coibentazione. È ovvio che vi sia stata una modificazione del tetto nella sua materialità, ma, alla stregua dei principi enunciati, ciò non rileva in sé ed anzi costituisce il presupposto per l'applicazione dell'art. 1102 c.c. Detto diversamente, se non vi fosse stata un'alterazione della struttura originaria del fabbricato, non occorrerebbe interrogarsi sui limiti entro i quali detta alterazione sia lecita. Neppure rileva il difetto di posa dei serramenti che ha determinato le infiltrazioni accertate dal consulente (pag. 17 e 18 della relazione) poiché ciò che conta è che l'intervento non abbia alterato la cosa sotto il profilo funzionale. E' utile richiamare la già citata sentenza n. 8808/2023, che, in un caso simile a quello in esame, ha chiarito che la materiale soppressione di una porzione limitata della falda non comporta di per sé un'alterazione della destinazione della cosa, “perché per destinazione della cosa si intende la complessiva destinazione di essa, che deve essere salva in relazione alla funzione del bene e non alla sua immodificabile consistenza materiale”, sì che “la soppressione di una piccola parte del tetto, se viene salvaguardata diversamente la funzione di copertura e si realizza nel contempo un uso più intenso da parte del condomino, non può esser intesa come alterazione della destinazione, comunque assolta dal bene nel suo complesso”. Infine, poiché si discute dell'idoneità delle terrazze a fungere da copertura non possono venire in considerazione i difetti accertati nel rifacimento della restante parte del tetto, realizzata con tegole.
c. La trasformazione non ha limitato il godimento degli altri condomini, poiché non risulta, da parte loro, alcuna pregressa forma di utilizzazione del tetto. Anche il nel costituirsi CP_4
nel giudizio di primo grado, non ha allegato una qualche forma di utilizzazione pregressa né lamentato alcuna compromissione nell'uso del tetto, ma unicamente il difetto di autorizzazione da parte dell'assemblea (si veda la comparsa di risposta datata 3 marzo 2010, pagine da 3 a 5).
Solo nella comparsa conclusionale l'ente ha dedotto che l'intervento di e avrebbe CP_2 CP_1
limitato le potenzialità del bene e cioè la possibilità di installarvi un impianto fotovoltaico.
Tuttavia, secondo l'insegnamento della Corte di cassazione, qualora non siano specificamente individuabili i sacrifici in concreto imposti all'opponente, non si può vietare la modifica che costituisca uso più intenso della cosa comune da parte del singolo “in funzione di un'astratta o velleitaria possibilità di alternativo uso della cosa comune o di un suo ipotetico depotenziamento (cfr Cass. 4617/07), ma solo ove sia in concreto ravvisabile che l'uso privato toglierebbe reali possibilità di uso della cosa comune agli altri potenziali condomini-utenti
(cfr Cass. 17208/08)” (così Cass. n. 14107/2012). Lo stesso vale per l'installazione di antenne,
pagina 12 di 20 tanto più in quanto il ha svolto un'allegazione del tutto generica, senza spiegare CP_4
sotto il profilo tecnico per quali specifiche ragioni la realizzazione delle due piccole terrazze impedirebbe l'utilizzazione della restante parte della copertura per collocarvi pannelli solari o antenne. In concreto, considerate la notevole estensione del tetto e la modestia della porzione trasformata in terrazze, nulla osta all'eventuale installazione di antenne e pannelli fotovoltaici, allo stato solo teorizzata. Con riferimento al “pari uso” della porzione della copertura rimpiazzata dalle due terrazze, non ha alcun rilievo la mancata realizzazione della linea vita, che, come scrive lo stesso serve a rendere più sicuro l'accesso al tetto per la sua CP_4
manutenzione (e che, peraltro, secondo quanto affermano gli attori, sarebbe stata ora realizzata).
L'esistenza di precedenti giurisprudenziali difformi da quelli ai quali ha aderito la Corte di cassazione con la sentenza n. 917/2024 invocati dalla difesa del non può venire in CP_4
considerazione in questa fase, in cui si è vincolati ai principi stabiliti nel giudizio rescindente.
d. Non è stato allegato e non consta alcun pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato
(cfr. doc. 4 che dà conto dell'esito positivo della verifica strutturale) e si deve escludere CP_2 che l'intervento abbia compromesso il decoro architettonico del fabbricato. La fotografia n.1 a pag. 13 della relazione del consulente d'ufficio mostra come la terrazza più grande, prospiciente sul cortile interno, si inserisca armonicamente nella struttura grazie all'omogeneità dei materiali e dei colori impiegati. Inoltre, non è contestato che le due terrazze “a tasca” non siano visibili dal basso, anche grazie alla presenza di un largo cornicione (cfr. relazione del ctu, pagine 12 e
13, nonché foto n.6, pag. 19, memoria 15.11.2011 del consulente di parte ). Testimone_1
In definitiva, l'intervento realizzato da e è legittimo, sì che la domanda Controparte_2 CP_1 del di condanna all'eliminazione delle terrazze deve essere respinta. CP_4
Sono conseguentemente assorbite tutte le questioni che ineriscono alle modalità del ripristino, al minor valore dell'unità immobiliare in caso di chiusura delle terrazze, all'individuazione dei soggetti legittimati a dolersene e delle parti obbligate al ripristino.
Va poi detto che il , in via riconvenzionale, aveva originariamente domandato anche il CP_4 ripristino integrale della “copertura” e degli “impianti”. Il Tribunale aveva respinto la domanda, ritenendola indeterminata ed il se ne era doluto proponendo appello incidentale. In quella CP_4 sede, aveva chiarito che “L'intervento è invece legittimo in astratto, e nessuno lo ha mai contestato, essendo frutto di uno spettante diritto di sopraelevazione;
in concreto tuttavia è divenuto illegittimo per le modalità con le quali è stato eseguito, tecnicamente inadeguate e dannose. È pacifico, infatti, che
pagina 13 di 20 per realizzare il recupero del sottotetto i sigg.ri rimossero completamente la copertura CP_10
preesistente (compresa la sua struttura di supporto) e ne ricrearono una totalmente nuova, a quota superiore” ed aveva precisato che la condanna delle controparti avrebbe dovuto riguardare, oltre che l'eliminazione delle terrazze, anche il rifacimento integrale della copertura, “in modo idoneo all'eliminazione dei difetti che l'affliggono”, con l'esecuzione degli interventi indicati “nella perizia del CTU Ing. esperita in parallelo procedimento ex art. 696 c.p.c. promosso dalla condomina Per_3
(cfr. comparsa di costituzione in appello, pag. da 26 a 28). CP_11
L'appello incidentale è stato espressamente rigettato dalla Corte di appello, che ha ritenuto non dimostrata “l'avvenuta compromissione di alcuna altra parte comune dell'edificio diversa da quella destinata ad essere sostituita in forza della pronuncia di condanna ottenuta dal ” (così la CP_4
sentenza a pag. 22).
Pacificamente, il rigetto non è stato impugnato dinanzi alla Corte di cassazione;
a detta del infatti, “l'ordine di eliminazione delle terrazze e di “ripristino della copertura” CP_4 consegue il medesimo effetto pratico voluto dal ricostruendolo “nella struttura in CP_4 precedenza avuta” (così in comparsa di costituzione, pag. 14), sì che, una volta venuto meno l'ordine di eliminazione delle terrazze, la questione del rifacimento delle coperture e degli impianti per emendarne i difetti dovrebbe essere comunque affrontata.
Non è così.
La domanda formulata al punto d) dell'originaria comparsa di risposta, riproposta con il secondo motivo dell'appello incidentale, concerneva -come chiarito a più riprese dall'ente- non l'apertura delle terrazze, ma la cattiva esecuzione delle opere di soprelevazione del fabbricato;
essa, quindi, come si è detto, è stata autonomamente esaminata dalla Corte di appello e ritenuta infondata, sul presupposto secondo il quale non era stata provata la “compromissione” di parti comuni dell'edificio diverse da quelle interessate dalla realizzazione delle terrazze. Non vi è stato, perciò, alcun assorbimento, neppure implicito, che consenta la riproposizione della domanda, tanto più che la questione relativa alla liceità o meno delle terrazze è nettamente diversa dalla questione relativa ai vizi nella copertura.
Sul rigetto, perciò, si è formato il giudicato.
La responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c. CP_4
, nell'atto di citazione in primo grado, lamentarono la presenza di infiltrazioni Parte_5 Pt_3
provenienti dal tetto e ne attribuirono la responsabilità anche al siccome custode della CP_4 cosa comune. Gli attori contestarono all'ente di non aver vigilato sull'esecuzione dei lavori di pagina 14 di 20 sopraelevazione e cambio di destinazione del sottotetto e di non aver mai provveduto alla manutenzione del tetto e conclusero chiedendo al tribunale di accertarne la responsabilità per non aver provveduto alla manutenzione del tetto e di condannarlo al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali loro derivati.
La domanda è stata respinta sia dal Tribunale di IL che dalla Corte di appello. Secondo il primo giudice, perché le infiltrazioni accertate dal consulente tecnico derivavano dall'intervento edilizio di e e nessuna responsabilità poteva essere ascritta al in Controparte_2 CP_1 CP_4
presenza del fatto del terzo -la soprelevazione ed il rifacimento della copertura non a regola d'arte- equiparabile al caso fortuito;
secondo il giudice di appello, anche in quanto non vi era prova di condotte attive o omissive addebitabili al CP_4
La domanda, riproposta in questa sede, deve essere esaminata e decisa tenendo fermo il principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione.
A questo fine, è utile una precisazione.
Il Tribunale e la Corte di appello condannarono i venditori ed il direttore dei lavori al risarcimento dei danni a favore degli acquirenti, ritenendo provato che le infiltrazioni nell'appartamento sottostante alle terrazze erano dovute a difetti nell'installazione dei serramenti e che le infiltrazioni nella Parte_1
proprietà dei predetti acquirenti erano dovute all'insufficiente impermeabilizzazione dei comignoli. Sul punto vi è giudicato e risulta che la sentenza abbia avuto esecuzione.
Invece, il primo giudice -e, nel rapporto con e anche su questo punto si è CP_2 CP_1 CP_3
formato giudicato- ritenne non fosse stata provata la provenienza delle infiltrazioni dalle tegole del manto di copertura. Al riguardo, infatti, il consulente d'ufficio si era limitato ad evidenziare il
“potenziale pericolo” di infiltrazioni a causa dell'inadeguata pendenza della falda, suggerendo, in prevenzione, la posa, sotto le tegole, di lastre in ondulina bitumata2 (cfr. relazione del consulente d'ufficio, pag. 18, par. 3 e pag. 19). Conseguentemente, il Tribunale non riconobbe agli attori l'importo indicato dal consulente per una migliore impermeabilizzazione del tetto.
pagina 15 di 20 E' unicamente a questa voce ed a questo intervento che gli attori in riassunzione hanno fatto riferimento nel domandare la condanna del ai sensi dell'art. 2051 c.c., quantificata, all'esito della CP_4 consulenza tecnica, “in misura almeno pari al costo delle opere individuate come necessarie dal CTU, pari all'importo di €18.150 (o di €25.000 oltre IVA ove sia ritenuta necessaria anche la remissione della lattoneria, il castelletto di servizio e i parapetti con montanti a ganascia) (cfr. CTU, p. 19).”.
Ad avviso di questo giudice questa specifica domanda non può essere accolta, sebbene per ragioni solo in parte coincidenti con quelle esposte dal CP_4
L'ente convenuto in riassunzione ammette che “la copertura presenta gravi vizi e difetti, che gli stessi appellanti descrivono diffusamente e che comunque risultano sia dalla relazione stesa al riguardo dall'Arch. (cfr. doc. 6 fascicolo primo grado ) dopo avere effettuato ripetuti Per_1 CP_4
accessi in loco in contraddittorio con i tecnici di tutte le parti, sia dalla CTU espletata in corso di causa” (così in comparsa di costituzione, pag. 30), ma contesta di esserne responsabile, giacché i difetti accertati sarebbero causalmente riconducibili esclusivamente all'intervento di e Controparte_2 CP_1
e non all'omessa manutenzione, comunque impedita anche dalla mancata realizzazione della
[...] linea vita e quindi dall'impossibilità di accedere al tetto.
È lampante che tale difesa non coglie nel segno per due ordini di ragioni.
Il caso fortuito, che solo può sollevare il custode da responsabilità, deve infatti consistere in un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale (cfr. Cass, ord. n. 20943/22) e, nel caso in esame, la sopraelevazione e quindi il rifacimento del tetto (non viene qui in considerazione l'apertura delle terrazze, poiché non è da queste che derivano le infiltrazioni denunciate dagli attori- sul punto, si veda anche la comparsa conclusionale , pag. 8) non possono essere considerati un fatto Parte_1
imprevedibile ed inevitabile: i lavori non sono stati certamente ideati ed eseguiti in clandestinità; è documentato che il ne è stato tempestivamente informato ed ha visionato i progetti. CP_4
Inoltre, a fronte di lavori eseguiti tra il 2004 ed il 2005 e di infiltrazioni denunciate nel 2008 e nel 2009, il alla stregua degli obblighi posti a suo carico dall'art. 1130, primo comma, n. 4, c.c., non CP_4
può comunque sottrarsi ai propri compiti di provvedere alla riparazione della cosa comune, salva la possibilità di rivalersi nei confronti del danneggiante.
La Corte di cassazione, del resto, è chiarissima nell'affermare che “Il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno rispondendo, in base all'art. 2051 cod. civ., dei danni da
pagina 16 di 20 queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini (nella specie, infiltrazioni
d'acqua provenienti dal muro di contenimento di proprietà , ancorché tali danni siano CP_6 imputabili a difetti costruttivi dello stabile” (cfr. Cass. n.15291/2011).
Nel caso in esame, però, difetta in radice la prova dell'esistenza dello specifico “danno” da infiltrazioni di cui gli attori in riassunzione pretendono il risarcimento.
Il consulente d'ufficio ha accertato la presenza di infiltrazioni in prossimità del colmo e della gronda in coincidenza di alcuni comignoli, cagionate dalla posa inadeguata (cfr. relazione, pagine 17 e 18): i costi per il ripristino sono stati già rimborsati agli attori in riassunzione.
Non ha rinvenuto, invece, tracce di infiltrazioni provenienti dal tetto (si legge a pagina 18 della relazione che “sebbene le indagini sul tetto non abbiano direttamente evidenziato l'occorrenza di infiltrazioni attraverso le tegole delle due falde…”), le uniche in relazione alle quali è stata in questa sede ribadita la pretesa risarcitoria e le uniche in rapporto alle quali è stata qui nuovamente allegata la responsabilità del custode;
l'esperto si è limitato a segnalare che le falde hanno un'inclinazione del
27%, inferiore a quella corretta secondo la letteratura tecnica, ed ha perciò indicato alcune opere la cui esecuzione è utile a prevenire future infiltrazioni (cfr. pag. 19 relazione).
Di conseguenza, non vi è un danno attuale che il possa essere chiamato a risarcire, e la CP_4
domanda proposta dagli e dalla non può essere accolta, senza che ciò comporti Parte_1 Pt_3
violazione alcuna dei limiti che questo giudice del rinvio è tenuto ad osservare.
Gli attori in riassunzione, sul punto, richiamano l'insegnamento della Corte di cassazione secondo il quale in caso di annullamento per violazione o falsa applicazione di norme di diritto il giudice deve soltanto uniformarsi, ex art. 384, comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, nonché alle premesse logico-giuridiche della decisone adottata, “attenendosi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine
a questioni che, pur se non esaminate nel giudizio di legittimità costituiscono il presupposto stesso della pronuncia di annullamento, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione, in contrasto col principio di intangibilità” (così Cass. n. 17353/2010).
Vi è, però, che l'esistenza di infiltrazioni dalle tegole dedotta dagli attori e , Parte_1 Pt_3 diversamente dall'esistenza di infiltrazioni dai comignoli, non può dirsi in alcun modo circostanza acquisita al processo ed assunta nel giudizio rescindente quale presupposto in fatto dell'annullamento.
Il giudice di legittimità, infatti, coerentemente con il relativo motivo del ricorso (alle Parte_4
pagina 17 di 20 pagine da 31 a 34), si è pronunciato unicamente sull'erronea applicazione, in diritto, dell'art. 2051 c.c. da parte della Corte di appello, la quale, in un'ipotesi di responsabilità oggettiva (in cui spetta al danneggiato provare unicamente il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno), ha affermato che il danneggiato non aveva dimostrato una condotta colposa del custode, senza minimamente affrontare e risolvere nessun'altra problematica in ordine al danno ed al nesso di causalità (cfr. sentenza n.
1803/2018, pag. 21: “non risulta essere stata fornita alcuna prova circa comportamenti commissivi o omissivi ascrivibili al … che abbiano influito sulla produzione o sul mantenimento di CP_4 alcuna alterazione della parte del tetto…”).
Non può perciò sostenersi che l'esistenza del danno -contestata dal anche nel CP_4
controricorso (si veda la pagina 23) - e finanche la sua quantificazione (sulla quale, del resto, gli stessi attori in riassunzione formulano ipotesi alternative3) abbiano costituito presupposto necessario, seppure implicito, della decisione della Corte di cassazione.
Conseguentemente, la domanda deve essere respinta.
Le restituzioni
Nel corso del giudizio i pagamenti eseguiti in dipendenza della sentenza cassata sono stati restituiti, sì che non occorre provvedere sulle domande restitutorie originariamente proposte.
Le spese di lite
In punto spese, si rammenta che la Corte di cassazione ha rimesso a questo giudice di rinvio la liquidazione anche delle spese del giudizio di legittimità.
È utile ricordare che costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese dell'intero giudizio secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato (si vedano in questo senso Cass. n. 15506/2018; Cass. n.7243/2006). Opera infatti il principio, fissato dall'art. 336, primo comma, c.p.c., secondo il quale la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti da quella cassata (cosiddetto effetto espansivo) e comporta che la caducazione, in sede di legittimità, della pronuncia impugnata si estenda alla 3 Si veda la comparsa conclusionale a pagina 42: “Alla luce di quanto precede, il è tenuto a CP_4 risarcire i danni ai signori;
ed è tenuto a risarcirli in misura almeno pari al costo delle Parte_1 opere individuate come necessarie dal CTU, pari all'importo di € 18.150 (o di € 25.000 oltre IVA ove sia ritenuta necessaria anche la remissione della lattoneria, il castelletto di servizio e i parapetti con montanti a ganascia) (cfr. CTU, p. 19)” pagina 18 di 20 statuizione relativa alle spese processuali, con necessità della rinnovazione della relativa statuizione all'esito della lite (si vedano Cass. S.U. n. 10615/2003; Cass. n. 11326/2003, nonché, da ultimo, Cass. ord. n.3798/2022).
Si deve dunque provvedere alla liquidazione delle spese dell'intero giudizio -in relazione alle domande decise in questa sede- sulla base del suo esito complessivo, che vede il Condominio sostanzialmente e prevalentemente soccombente nei confronti sia di che di , secondo le Parte_4 Testimone_1
tariffe ed i criteri stabiliti dal d.m. n. 147/2022; ciò in conformità a quanto previsto dall'articolo 6, a mente del quale le nuove tariffe "si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore", e quindi successivamente al 23 ottobre 2022. Viene infatti in considerazione un'accezione onnicomprensiva di compenso, inteso come “corrispettivo unitario per
l'opera complessivamente prestata, operante anche con riferimento all'attività svolta nei gradi di giudizio conclusi con sentenza prima dell'entrata in vigore del decreto e anche nel successivo giudizio di rinvio” (cfr. Cass. S.U. n. 17405/2012).
Dette spese, viste le notule depositate, si determinano in base al valore della controversia
(indeterminabile, complessità media), dell'attività difensiva svolta, della pluralità di parti, con esclusione, per quanto riguarda la posizione , del rimborso delle spese sostenute per Parte_4
la retribuzione del consulente di parte, non riconosciute loro né dal Tribunale né dalla Corte di appello, senza che essi se ne siano mai doluti.
Le spese di ctu, come liquidate in causa, devono essere poste definitivamente a carico dei convenuti in riassunzione e e ciascuna parte per la metà, Controparte_2 CP_1 Controparte_7 considerato che l'indagine si è resa necessaria non solo in rapporto all'infondata pretesa del di ottenere il ripristino dello status quo ante, ma anche in ragione della cattiva esecuzione CP_4
dei lavori da parte dei predetti e . CP_2 CP_1
PQM
La Corte di appello di IL quale giudice di rinvio, definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria istanza disattesa:
1. rigetta la domanda del di eliminazione delle terrazze Controparte_8
legittimamente realizzate da e;
Controparte_2 CP_1
2. rigetta la domanda proposta dagli attori in riassunzione ai sensi dell'art. 2051 c.c.;
3. condanna il , a rifondere ad e , ad Controparte_8 Pt_1 Parte_2
, a e le spese di lite che determina: Parte_3 Controparte_2 CP_1
pagina 19 di 20 3.1 per e ed : Pt_1 Parte_2 Parte_3
3.1.1 per il giudizio di primo grado, in €368 per spese ed in €12.000 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva (se dovuta) e cpa come per legge;
3.1.2 per l'appello, in €804 per spese, €11.000 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva (se dovuta) e cpa come per legge;
3.1.3 per il giudizio di legittimità, in €1.953 per spese ed €8.500 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva (se dovuta) e cpa come per legge;
3.1.4 per il giudizio di rinvio, in €545 per spese ed €10.000 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva (se dovuta) e cpa come per legge;
3.2 per e : Controparte_2 CP_1
3.2.1 per il giudizio di primo grado, in €12.000 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva (se dovuta) e cpa come per legge;
3.2.2 per l'appello, in €11.000 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva (se dovuta)
e cpa come per legge;
3.2.3 per il giudizio di legittimità, €8.500 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva
(se dovuta) e cpa come per legge;
3.2.4 per il giudizio di rinvio, in €10.000 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva
(se dovuta) e cpa come per legge;
4. pone le spese di ctu, come liquidate in causa, definitivamente a carico di e Controparte_2
e del , ciascuna parte per la metà CP_1 Controparte_8
Così deciso in IL, il 18 dicembre 2024
La consigliera est. La presidente
Francesca Maria Mammone Maria Teresa Brena
pagina 20 di 20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 “Per quanto alla copertura, l'attuale potenziale pericolo di infiltrazioni attraverso le tegole, va corretto mediante l'inserimento di un'opportuna impermeabilizzazione sottotegola da eseguirsi con lastre in ondulina bitumata. Per tale operazione si può stimare un costo di € 55/mq comprensivo di rimozione e stoccaggio delle tegole e dei listelli, fornitura e posa dell'ondulina e ricorsa delle tegole, previo fissaggio dei listelli precedentemente smontati. Al costo di € 55 x mq 330 = € 18.150 vanno aggiunti circa € 7.000 per l'eventuale revisione della lattoneria, per il castelletto di servizio e per i parapetti con montanti a ganascia, per un totale di € 25.000 oltre all'iva...” (relazione del ctu, pag. 19, punto 3- enfasi aggiunta)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr.ssa Maria Teresa Brena Presidente dr.ssa Francesca Maria Mammone Consigliera rel. dr.ssa Irene Lupo Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di rinvio iscritto al n. r.g. 995/2024 pendente
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
elettivamente domiciliati in VIA VISCONTI DI MODRONE 8/10, MILANO, presso lo studio dell'avv. NICCOLO' NISIVOCCIA, che li rappresenta e difende come da delega in atti;
ATTORI IN RIASSUNZIONE
E
e elettivamente domiciliati in VIA CP_1 Controparte_2
PODGORA N. 9, MILANO, presso lo studio degli avv. LUIGI DECIO e GIOVANNA LENTI, che li rappresentano e difendono come da delega in atti;
- contumace Controparte_3
in persona del suo amministratore pro tempore, elettivamente Controparte_4 domiciliato in VIA FONTANA N. 5, MILANO, presso lo studio dell'avv. FABIO MAZZONI, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
pagina 1 di 20 CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
avente ad oggetto: vendita di cose immobili sulle seguenti conclusioni.
Per gli attori in riassunzione:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita, quale giudice di rinvio designato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 917/2024 del 14 novembre 2023, pubblicata in data 10 gennaio 2024, con cui è stata riformata la sentenza della Corte di appello di IL n. 1803/2018 del 20 settembre 2017, pubblicata in data 9 aprile 2018, respinta ogni eventuale nuova domanda e/o eccezione che dovesse venire per la prima formulata ex adverso, così giudicare:
- in via principale, accertare l'insussistenza dell'obbligo verso il Controparte_5
delle due terrazze di cui è causa;
- in subordine, quantomeno ordinare che tale eliminazione venga eseguita attraverso la prima delle due modalità individuate dalla CTU nel giudizio di primo grado (CTU, p. 21);
- sempre in subordine, accertare l'insussistenza dell'obbligo di ripristino della copertura originaria mediante abbassamento dell'intero tetto condominiale;
- sempre in subordine, condannare i signori e al risarcimento dei danni derivanti CP_1 CP_2 dal minor valore dell'appartamento compravenduto: in caso di eliminazione delle terrazze eseguita attraverso la prima delle due modalità individuate dalla CTU nel giudizio di primo grado, nella misura che verrà quantificata in corso di causa;
in caso di eliminazione delle terrazze attraverso la seconda delle due modalità individuate dalla CTU nel giudizio di primo grado, nella misura che verrà quantificata in corso di causa, e comunque in una misura non inferiore ad € 174.432,54; in caso di ripristino della copertura originaria mediante abbassamento dell'intero tetto nella misura che verrà quantificata in corso di causa;
in tutti i CP_6
casi oltre rivalutazione e interessi;
- sempre in via principale, condannare il al risarcimento dei danni derivanti dalle CP_4 infiltrazioni attraverso le tegole, nella misura di € 18.150 ovvero di € 25.000 oltre IVA, oltre rivalutazione e interessi;
- sempre in via principale, in accoglimento della domanda di restituzione ex art. 389 c.p.c., condannare il all'immediata restituzione al sig. della somma CP_4 Parte_2 complessiva di € 9.046,54, oltre interessi, corrisposta a titolo di rimborso delle spese legali in pagina 2 di 20 favore del Condominio con bonifico del 30 luglio 2018 in adempimento della sentenza n.
1803/2018 della Corte d'appello di IL, poi cassata in sede di legittimità;
- in via istruttoria, senza l'inversione dell'onere della prova, ove ritenuto necessario da codesta
Corte, ammettere CTU diretta ad accertare:
➢ l'estensione delle due terrazze in rapporto della complessiva estensione del tetto
CP_6
➢ se la funzione assolta dal tetto prima della variazione apportata dalle opere dei signori e sia comunque assolta dalle nuove terrazze;
CP_1 CP_2
➢ se esistesse o meno un pre-uso della porzione di tetto eliminata per realizzare le due terrazze a tasca;
➢ se le due terrazze rechino un pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato o alterino il suo decoro architettonico;
- sempre in via istruttoria, subordinatamente all'accoglimento della domanda di accertamento dell'obbligo di ripristinare la copertura: a) mediante la prima delle due modalità individuate dalla CTU nel giudizio di primo grado, ammettere CTU diretta ad accertare il minor valore dell'appartamento per l'effetto dell'eventuale “ripristino della copertura originaria” tenendo in considerazione il minor pregiudizio che subirebbe l'appartamento; b) mediante la seconda delle due modalità individuate dalla CTU nel giudizio di primo grado, ammettere CTU diretta ad accertare il minor valore dell'appartamento per effetto dell'eventuale “ripristino della copertura originaria”, comunque in una misura non inferiore ad € 174.432,54, tenendo in considerazione da un lato, l'incremento di valore degli immobili nel mercato milanese e, dall'altro lato, la sempre maggiore incidenza dell'esistenza dei terrazzi – soprattutto a seguito della diffusione dell'epidemia da Covid-19 – sul valore degli appartamenti;
c) mediante abbassamento dell'intero tetto ammettere CTU diretta ad accertare il minor valore CP_6 dell'appartamento per l'effetto dell'eventuale “ripristino della copertura originaria”; e, se ritenuto opportuno o necessario, il valore di mercato dell'appartamento di cui è causa all'epoca della compravendita;
- sulle spese, condannare gli appellati alla rifusione a favore dei signori di spese Parte_1
(anche di CTP), diritti e onorari, oltre IVA e CPA, per il presente giudizio di rinvio e per tutti i precedenti gradi di giudizio”.
Per i convenuti in riassunzione e CP_1 Controparte_2
pagina 3 di 20 “Per tutti i motivi in fatto e in diritto che precedono e con riserva di ulteriormente dedurre e produrre, i signori e ut supra rappresentati e difesi, chiedono che rigettata ogni CP_1 Controparte_2
contraria istanza, pretesa, deduzione e/o eccezione, e previa declaratoria di inammissibilità delle avverse domande, eccezioni, produzioni e deduzioni incompatibili con il giudicato formatosi sulle stesse e con il carattere “chiuso” del presente giudizio di rinvio ovvero ancora per intervenuta prescrizione e comunque in ogni caso per infondatezza, Codesta Ill.ma Corte di Appello di IL voglia dichiarare la legittimità dei terrazzi di cui è causa, con conseguente reiezione di qualsivoglia domanda di ripristino e/o risarcitoria per equivalente o restitutoria a titolo di “quanti minoris” nei confronti o in danno dei signori e In ogni caso con l'integrale rifusione delle spese, anche CP_1 CP_2 di CTU, relative al presente e ai precedenti gradi di giudizio”.
Per il convenuto in riassunzione : Controparte_7
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni diversa e contraria istanza: in via principale, dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'impugnazione ex adverso proposta, siccome infondata in fatto e diritto, per i motivi di cui in espositiva e, in ogni caso, a conferma della statuizione già resa in esito al precedente giudizio d'appello in accoglimento del primo motivo d'appello incidentale articolato dal nella propria comparsa di risposta nel giudizio R.G. CP_4
3466/201, previo accertamento della illegittimità delle opere di trasformazione del tetto dell'edificio condominiale di in IL eseguite dai signori e Controparte_4 CP_1 Controparte_2
tramite realizzazione di due terrazze, confermare in toto l'estensione in capo ai signori
[...]
, e della condanna al ripristino della copertura Parte_2 Parte_1 Parte_3 originaria dell'edificio condominiale, mediante chiusura delle terrazze realizzate, con la connessa ricollocazione degli impianti di scarico nella pregressa posizione e con la medesima funzionalità, secondo le modalità indicate da Codesta Corte;
a) con vittoria di compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge, per entrambi i gradi di giudizio, ex D.M. Giustizia n. 55/2014 e ss.mm.ii.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti che hanno dato origine alla presente controversia, nei limiti in cui ancora in questa sede rileva, possono essere così ricostruiti sulla base degli atti difensivi e della sentenza n. 917/2024 della Corte di cassazione:
, e (compratori) hanno evocato in giudizio Parte_2 Parte_1 Parte_3
dinanzi al Tribunale di IL e (venditori), Controparte_2 CP_1 CP_3
pagina 4 di 20 (direttore dei lavori) ed il , esponendo di aver CP_3 Controparte_8 acquistato l'11 luglio 2008, la come usufruttuaria di una quota pari al 5%, un appartamento Pt_3
posto al quinto piano del Condominio di via di IL, comprendente anche due terrazze CP_4
che i convenuti e avevano realizzato tra il 2005 ed il 2006 senza autorizzazione CP_2 CP_1 assembleare nell'ambito di una ristrutturazione con trasformazione del sottotetto ad uso abitativo eseguita sotto la direzione dei lavori dell'architetto Gli attori, premesso che i venditori, CP_3
nel contratto di compravendita, si erano fatti carico di qualsivoglia richiesta formulata dai condomini e di ogni conseguenza derivante dalla mancanza dell'autorizzazione condominiale e che, pochi mesi dopo la stipulazione del contratto e la consegna del bene, si erano verificate copiose infiltrazioni d'acqua provenienti dalle porte di accesso ai terrazzi e dal soffitto chiedevano al Tribunale: i. di pronunciarsi sull'esistenza o meno del diritto del di pretendere l'eliminazione delle CP_4 terrazze ed il ripristino dello status quo ante;
ii. di accertare l'obbligo dei venditori e del direttore dei lavori di provvedere al rifacimento del tetto ed al risarcimento dei danni per il deprezzamento dell'immobile e per le infiltrazioni d'acqua; iii. di condannare il al quale addebitavano CP_4
l'omessa manutenzione del tetto, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per le infiltrazioni derivanti dalla nuova copertura1.
Il Condominio, costituendosi, sosteneva che le terrazze erano state realizzate illegittimamente e quindi, in via riconvenzionale, chiedeva che esse fossero eliminate, con condanna di e alla CP_2 CP_1
ricostruzione della copertura condominiale. Contestava di poter essere ritenuto responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. delle infiltrazioni denunciate in quanto ascrivibili all'intervento edilizio realizzato da e ed in quanto l'assenza della linea vita non consentiva di accedere al tetto per la CP_2 CP_1
manutenzione; in via subordinata, chiedeva di essere tenuto indenne dai predetti e . CP_2 CP_1
respingeva ogni addebito, al pari di e i quali Controparte_3 Controparte_2 CP_1 sostenevano di aver realizzato le opere con l'autorizzazione dell'assemblea.
Il Tribunale, espletata una consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza n. 7127/2015, pubblicata il 10 giugno 2015, ritenuta l'illegittimità delle terrazze e l'esistenza di vizi nella copertura, condannava i convenuti, nel rapporto con il Condominio, a ripristinare il tetto;
inoltre, a risarcire agli attori i danni da 1 E cioè “accertarsi la responsabilità del per non avere provveduto, o comunque non CP_4 avervi provveduto in modo conforme alle regole dell'arte, alla manutenzione del tetto, con conseguente condanna del al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivati agli CP_4 attori, nella misura che risulterà di giustizia o che sarà determinata in via equitativa”. sarà determinata in via equitativa;
” pagina 5 di 20 infiltrazioni liquidati in €7.776. Il primo giudice riconosceva il direttore dei lavori responsabile di vizi costruttivi dell'impianto di scarico e lo condannava “all'allargamento dei condotti di ventilazione primaria e la realizzazione della ventilazione secondaria dei bagni”. Rigettava, invece, la domanda proposta dagli attori nei confronti del ai sensi dell'art. 2051 c.c., rilevando che le CP_4 infiltrazioni denunciate erano addebitabili all'intervento illegittimo realizzato da e e che CP_2 CP_1
tale condotta era equiparabile al fortuito.
La sentenza veniva parzialmente riformata in appello. In particolare, la Corte di appello di IL, con la sentenza n. 1803/2018, confermato il giudizio espresso dal Tribunale in ordine all'illiceità delle terrazze, condannava alla loro eliminazione anche agli acquirenti dell'immobile, specificando le modalità del ripristino (con rifacimento della copertura in tegole nella porzione occupata dalle terrazze da allineare a quella esistente); condannava inoltre i venditori al pagamento agli acquirenti di €140.000 per il minor valore dell'immobile e al pagamento di €7.760 in solido con Controparte_3 CP_2
e , mentre negava la responsabilità del per i danni da infiltrazioni attraverso le CP_1 CP_4 tegole in mancanza di prova di condotte commissive o omissive ascrivibili all'ente.
Ricorrevano in cassazione e con quattro motivi;
Controparte_2 CP_1 [...]
, ed resistevano con controricorso e proponevano Parte_2 Parte_1 Parte_3
ricorso incidentale condizionato. Essi, inoltre, proponevano ricorso autonomo in cinque motivi;
e notificavano controricorso con ricorso incidentale in quattro Controparte_2 CP_1
motivi.
In particolare, e (primo motivo ricorso principale e Parte_4 Testimone_1 Testimone_1
secondo motivo ricorso incidentale ) deducevano che, diversamente da quanto Controparte_9
ritenuto dalla Corte di merito, la sostituzione di parte del tetto dell'edificio con due terrazzi non ricadeva nella previsione dell'art. 1120 c.c., ma, trattandosi di un uso più intenso della cosa comune, era disciplinata dall'art. 1102 c.c., sì che occorreva considerare che era stata demolita solo una parte limitata del tetto, che la creazione delle terrazze non aveva alterato la originaria funzione di copertura e che gli altri condomini non avevano alcuna possibilità di utilizzazione particolare del tetto.
e , inoltre, denunciavano -con il quinto motivo- la violazione degli art. 2051, 1130 e Parte_1 Pt_3
1135 c.c., per avere la Corte di appello escluso la responsabilità del per i danni da CP_4 infiltrazione di acqua, ritenendo indimostrata una condotta dannosa dell'ente, trascurando che la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, si fonda sul rapporto di custodia con la cosa pagina 6 di 20 comune, e prescinde da una condotta dolosa o colposa del responsabile, fatta salva solo la prova della dipendenza del danno dal caso fortuito.
Il ND di IL resisteva con controricorso, mentre Controparte_7 Controparte_3
non proponeva difese.
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 917 del 2024, previa declaratoria della inammissibilità del ricorso incidentale condizionato degli , notificato dopo l'impugnazione autonoma da Parte_4 essi proposta e del ricorso incidentale degli – , notificato in data 3.12.2018, dopo aver CP_2 CP_1
impugnato in via principale la pronuncia, ha cassato con rinvio la sentenza della Corte di appello di
IL.
Il giudice di legittimità ha accolto il primo motivo del ricorso principale ed il secondo motivo del ricorso incidentale (così qualificato il ricorso “principale” ) e dichiarato assorbiti tutti gli Testimone_1
altri motivi del ricorso principale ed i motivi dal secondo al quarto di quello incidentale.
Sotto il primo profilo, la Suprema Corte, ha premesso che “le innovazioni di cui all'art. 1120 c.c. si distinguono dalle modificazioni disciplinate dall'art. 1102 c.c., sia dal punto di vista oggettivo, che da quello soggettivo: sotto il profilo oggettivo, le prime consistono in opere di trasformazione, che incidono sull'essenza della cosa comune, alterandone l'originaria funzione e destinazione, mentre le seconde si inquadrano nelle facoltà riconosciute al condomino, con i limiti indicati nello stesso art.
1102 c.c., per ottenere la migliore, più comoda e razionale utilizzazione della cosa;
per quanto concerne l'aspetto soggettivo, nelle innovazioni rileva l'interesse collettivo di una maggioranza qualificata, espresso con una deliberazione dell'assemblea, elemento che invece difetta nelle modificazioni, che non si confrontano con un interesse generale, ma con quello del singolo condomino, essendo volte al suo solo perseguimento (Cass. 2126/2021; Cass. 20712/2017; Cass. 18052/2012;
Cass. n. 20712; Cass. 240/1997). Costituisce innovazione ex art. 1120 c.c., non qualsiasi modificazione della cosa comune, ma solo quella che alteri l'entità materiale del bene, operandone la trasformazione,
o ne modifichi la destinazione, ove il bene assuma, a seguito delle opere eseguite, una diversa consistenza materiale o sia utilizzato per fini diversi da quelli originari. Qualora la modificazione della cosa comune risponda allo scopo di un uso del bene più intenso e proficuo, si versa nell'ambito dell'art. 1102 c.c., che, sebbene dettato in materia di comunione ordinaria, è applicabile in materia di condominio degli edifici per effetto del richiamo contenuto nell'art. 1139 c.c.. Per tali ragioni la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che il condomino, proprietario del piano sottostante al tetto comune dell'edificio, può trasformarlo in terrazza di proprio uso esclusivo, sempre che un tale
pagina 7 di 20 intervento dia luogo a modifiche non significative della consistenza del bene in rapporto alla sua estensione e sia attuato con tecniche costruttive tali da non affievolire la funzione di copertura e protezione delle sottostanti strutture svolta dal tetto preesistente, quali la coibentazione termica e la protezione del piano di calpestio mediante idonei materiali (Cass. 14107/2012; Cass. 2126/2021).
L'art. 1102 c.c. consente a ciascun proprietario di far un uso più inteso della cosa comune a condizione che non sia alterata la funzione del bene e non impedito il pari uso: l'alterazione della funzione del bene deve essere effettiva e non può consistere in una semplice modificazione materiale;
il pari uso non va inteso non deve consistere nel medesimo uso che possa invece farne il singolo che si trovi in un rapporto particolare e diverso con la cosa, ma di uso anche inteso ma che possa essere effettivo, occorrendo individuare, in concreto, i sacrifici alle facoltà di godimento che tale modifica apporti, senza dar rilievo ad una astratta possibilità di uso alternativo o un suo ipotetico depotenziamento (Cass. 14107/2012; Cass. 857/2019; Cass. 13503/2019; Cass. 41490/2021; Cass.
19939/2022; Cass. 2971/2023)”.
Con specifico riferimento all'oggetto dell'impugnazione ha quindi concluso che “Le opere di cui si discute non costituivano – quindi - innovazioni suscettibili di autorizzazione ai sensi dell'art. 1120 c.c.: la norma riguarda non le opere intraprese dal singolo per realizzare un miglior uso della cosa comune ai sensi dell'art. 1102 c.c., ma quelle volute dall'assemblea condominiale con la maggioranza prescritta. Occorre tuttavia considerare che l'art. 1120, comma 2 c.c., nel vietare le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico – è astrattamente applicabile anche agli interventi effettuati con le finalità di cui all'art.
1102 c.c. (Cass. 11455/2015; Cass. 18350/2013; Cass. 14607/12), dovendosi accertare, oltre alla compatibilità dell'intervento con i limiti derivanti dall'art. 1102 c.c., il rispetto dell'ultimo comma dell'art. 1120 c.c., alla luce del necessario coordinamento normativo che deve farsi tra l'art. 1102,
l'art. 1120 e, ove si tratti di interventi sulle pari esclusive, con l'art. 1122 c.c. (Cass. 11455/2015)” ed ha rimesso al giudice del rinvio riesaminare i fatti di causa e valutare la sussistenza delle violazioni, conformandosi agli enunciati principi di diritto.
Sotto il secondo profilo, la Corte ha statuito che “Nella responsabilità per le infiltrazioni nella proprietà esclusiva provenienti dalle parti condominiali non viene in considerazione una condotta illecita, commissiva o omissiva, imputabile al . Il è custode dei beni e dei CP_4 CP_4
servizi comuni ed è quindi obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché non sia recato pregiudizio a terzi, sicché risponde "ex" art. 2051 c.c. dei danni da queste cagionati alla porzione di
pagina 8 di 20 proprietà esclusiva di uno dei condomini (Cass. 15291/2011; Cass. 7044/2020). La fattispecie di cui all'art. 2051 cod. civ. individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva e non una presunzione di colpa, essendo sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo. La responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne
è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, la cui prova compete al custode (Cass. 26051/2008;
Cass. Cass. 858/2008; Cass. 8005/2010).”.
In conclusione, ha cassato la sentenza gravata e rimesso a questa Corte di appello quale giudice di rinvio anche per le spese del giudizio di legittimità.
Il processo è stato ritualmente riassunto dagli attori . Parte_4
Si sono costituiti il ed i venditori , mentre Controparte_7 Testimone_1 CP_3
è stato dichiarato contumace.
[...]
All'udienza del 19 settembre 2024 le parti hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe.
La sentenza, scaduti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., è stata deliberata nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso, in rito, che nonostante la pacifica tardività della costituzione in giudizio da parte di e (in data 29 luglio 2024), i quali non hanno rispettato il termine di venti Controparte_2 CP_1 giorni antecedente all'udienza indicata nell'atto di citazione in riassunzione (16 settembre 2024), inequivocabilmente differita ai sensi dell'art. 168-bis, quarto comma, c.p.c., il tenore della decisione, quale si va ad illustrare, rende in concreto irrilevante la costituzione tardiva, poiché non vi sono eccezioni in senso proprio che debbano essere esaminate.
Quanto alla produzione di nuovi documenti da parte degli attori in riassunzione, la natura chiusa del giudizio di rinvio non preclude, in assoluto, l'acquisizione di nuove prove se giustificata da fatti sopravvenuti riguardanti la controversia in decisione, da esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione o dall'impossibilità di produrli in precedenza per causa di forza maggiore (cfr. Cass. ord. n. 27736/2022). Tuttavia, nel caso in esame, i documenti nuovi sono diretti in parte a dimostrare la produzione di ulteriori danni da infiltrazioni, che però gli hanno Parte_1
precisato di non voler far valere in questa sede e, in parte, a dare conto della condotta (in tesi) vessatoria che i condomini imputano al Dunque, si tratta di produzioni effettuate al di CP_4
pagina 9 di 20 fuori dei casi consentiti ed inutilizzabili e, comunque, del tutto inutili ai fini della decisione della controversia.
Nel merito, i temi ancora aperti riguardano la legittimità delle terrazze aperte da e in CP_2 CP_1
occasione dei lavori di trasformazione del sottotetto e la responsabilità del nei Controparte_7 confronti degli attori in riassunzione per le infiltrazioni denunciate ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Le terrazze
Sulla base dei principi di diritto enunciati dal giudice di legittimità, la liceità della trasformazione operata da e deve essere accertata alla stregua dei presupposti indicati Controparte_2 CP_1 dall'art. 1102 c.c.
Occorre dunque verificare:
1. che la trasformazione non abbia comportato modifiche significative della consistenza del bene in rapporto alla sua estensione;
2. che non abbia alterato la funzione del bene e non comporti limitazioni alla sua utilizzazione: sotto questo profilo, non rileva una semplice modificazione materiale, ma la sottrazione effettiva del bene alla sua funzione, mentre il “pari uso” non va inteso nel senso di uso identico e contemporaneo, essendo conferita dalla legge a ciascun partecipante alla comunione la facoltà di trarre dalla cosa comune la più intensa utilizzazione se compatibile con i diritti degli altri.
Con l'ulteriore precisazione che, “essendo i rapporti condominiali informati al principio di solidarietà, il quale richiede un costante equilibrio fra le esigenze e gli interessi di tutti i partecipanti alla comunione, qualora sia prevedibile che gli altri partecipanti alla comunione non faranno un pari uso della cosa comune, la modifica apportata alla stessa dal condomino deve ritenersi legittima, dal momento che in una materia in cui è prevista la massima espansione dell'uso, il limite al godimento di ciascuno dei condomini è dato dagli interessi altrui, i quali pertanto costituiscono impedimento alla modifica solo se sia ragionevole prevedere che i loro titolari possano volere accrescere il pari uso cui hanno diritto” (così Cass.
n. 8808/2003);
3. che la trasformazione non arrechi pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato né ne alteri il decoro architettonico;
4. che l'intervento, ove eseguito su porzioni in proprietà esclusiva, non arrechi danno alle parti comuni.
Nella fattispecie in esame non ricorre alcuna delle menzionate condizioni ostative:
pagina 10 di 20 a. e hanno realizzato due piccole terrazze, che hanno sostituito una modesta porzione CP_2 CP_1 del tetto. Che l'intervento riguardi una piccola superficie della copertura emerge senza alcuna incertezza, prima ancora che dalla foto aerea riprodotta alla pag. 19 dell'atto di citazione in riassunzione, dalla planimetria riprodotta alla pagina 15 della consulenza tecnica d'ufficio e dalle misurazioni effettuate dal consulente. La copertura dell'edificio condominiale misura oltre
1.200 mq., mentre le due terrazze hanno complessivamente un'estensione di circa 19 mq. (cfr. relazione del ctu, pag. 22 e computo metrico arch. consulente di parte del Per_1 CP_4
allegato 3 alla memoria in data 15.11.2011 ing. , memoria ex art. 378 c.p.c. Per_2
pag. 7 e 8). Anche volendo considerare soltanto un lato dell'edificio, il rapporto CP_4 sarebbe di 19 a 330. È inutile disquisire sull'esattezza millimetrica di queste misure, giacché, dato pure per certo un margine di approssimazione considerato che oggetto dell'incarico era la determinazione del deprezzamento dell'immobile in caso di eliminazione delle terrazze e non il calcolo della superficie della copertura del fabbricato, la planimetria in atti, di seguito riprodotta, rende di plastica ed assoluta evidenza l'insignificanza in rapporto all'intero della porzione del tetto adibita a terrazza:
b. Le due terrazze sostituiscono la corrispondente porzione del tetto nella funzione di copertura e di protezione delle strutture sottostanti. Infatti, il pavimento -che è divenuto la nuova copertura dell'edificio- è in pietra ed il consulente ha accertato la presenza di guaina sotto intonaco (si veda la pag. 6 della relazione); dunque, sono stati posati materiali adeguati all'isolamento ed pagina 11 di 20 alla coibentazione. È ovvio che vi sia stata una modificazione del tetto nella sua materialità, ma, alla stregua dei principi enunciati, ciò non rileva in sé ed anzi costituisce il presupposto per l'applicazione dell'art. 1102 c.c. Detto diversamente, se non vi fosse stata un'alterazione della struttura originaria del fabbricato, non occorrerebbe interrogarsi sui limiti entro i quali detta alterazione sia lecita. Neppure rileva il difetto di posa dei serramenti che ha determinato le infiltrazioni accertate dal consulente (pag. 17 e 18 della relazione) poiché ciò che conta è che l'intervento non abbia alterato la cosa sotto il profilo funzionale. E' utile richiamare la già citata sentenza n. 8808/2023, che, in un caso simile a quello in esame, ha chiarito che la materiale soppressione di una porzione limitata della falda non comporta di per sé un'alterazione della destinazione della cosa, “perché per destinazione della cosa si intende la complessiva destinazione di essa, che deve essere salva in relazione alla funzione del bene e non alla sua immodificabile consistenza materiale”, sì che “la soppressione di una piccola parte del tetto, se viene salvaguardata diversamente la funzione di copertura e si realizza nel contempo un uso più intenso da parte del condomino, non può esser intesa come alterazione della destinazione, comunque assolta dal bene nel suo complesso”. Infine, poiché si discute dell'idoneità delle terrazze a fungere da copertura non possono venire in considerazione i difetti accertati nel rifacimento della restante parte del tetto, realizzata con tegole.
c. La trasformazione non ha limitato il godimento degli altri condomini, poiché non risulta, da parte loro, alcuna pregressa forma di utilizzazione del tetto. Anche il nel costituirsi CP_4
nel giudizio di primo grado, non ha allegato una qualche forma di utilizzazione pregressa né lamentato alcuna compromissione nell'uso del tetto, ma unicamente il difetto di autorizzazione da parte dell'assemblea (si veda la comparsa di risposta datata 3 marzo 2010, pagine da 3 a 5).
Solo nella comparsa conclusionale l'ente ha dedotto che l'intervento di e avrebbe CP_2 CP_1
limitato le potenzialità del bene e cioè la possibilità di installarvi un impianto fotovoltaico.
Tuttavia, secondo l'insegnamento della Corte di cassazione, qualora non siano specificamente individuabili i sacrifici in concreto imposti all'opponente, non si può vietare la modifica che costituisca uso più intenso della cosa comune da parte del singolo “in funzione di un'astratta o velleitaria possibilità di alternativo uso della cosa comune o di un suo ipotetico depotenziamento (cfr Cass. 4617/07), ma solo ove sia in concreto ravvisabile che l'uso privato toglierebbe reali possibilità di uso della cosa comune agli altri potenziali condomini-utenti
(cfr Cass. 17208/08)” (così Cass. n. 14107/2012). Lo stesso vale per l'installazione di antenne,
pagina 12 di 20 tanto più in quanto il ha svolto un'allegazione del tutto generica, senza spiegare CP_4
sotto il profilo tecnico per quali specifiche ragioni la realizzazione delle due piccole terrazze impedirebbe l'utilizzazione della restante parte della copertura per collocarvi pannelli solari o antenne. In concreto, considerate la notevole estensione del tetto e la modestia della porzione trasformata in terrazze, nulla osta all'eventuale installazione di antenne e pannelli fotovoltaici, allo stato solo teorizzata. Con riferimento al “pari uso” della porzione della copertura rimpiazzata dalle due terrazze, non ha alcun rilievo la mancata realizzazione della linea vita, che, come scrive lo stesso serve a rendere più sicuro l'accesso al tetto per la sua CP_4
manutenzione (e che, peraltro, secondo quanto affermano gli attori, sarebbe stata ora realizzata).
L'esistenza di precedenti giurisprudenziali difformi da quelli ai quali ha aderito la Corte di cassazione con la sentenza n. 917/2024 invocati dalla difesa del non può venire in CP_4
considerazione in questa fase, in cui si è vincolati ai principi stabiliti nel giudizio rescindente.
d. Non è stato allegato e non consta alcun pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato
(cfr. doc. 4 che dà conto dell'esito positivo della verifica strutturale) e si deve escludere CP_2 che l'intervento abbia compromesso il decoro architettonico del fabbricato. La fotografia n.1 a pag. 13 della relazione del consulente d'ufficio mostra come la terrazza più grande, prospiciente sul cortile interno, si inserisca armonicamente nella struttura grazie all'omogeneità dei materiali e dei colori impiegati. Inoltre, non è contestato che le due terrazze “a tasca” non siano visibili dal basso, anche grazie alla presenza di un largo cornicione (cfr. relazione del ctu, pagine 12 e
13, nonché foto n.6, pag. 19, memoria 15.11.2011 del consulente di parte ). Testimone_1
In definitiva, l'intervento realizzato da e è legittimo, sì che la domanda Controparte_2 CP_1 del di condanna all'eliminazione delle terrazze deve essere respinta. CP_4
Sono conseguentemente assorbite tutte le questioni che ineriscono alle modalità del ripristino, al minor valore dell'unità immobiliare in caso di chiusura delle terrazze, all'individuazione dei soggetti legittimati a dolersene e delle parti obbligate al ripristino.
Va poi detto che il , in via riconvenzionale, aveva originariamente domandato anche il CP_4 ripristino integrale della “copertura” e degli “impianti”. Il Tribunale aveva respinto la domanda, ritenendola indeterminata ed il se ne era doluto proponendo appello incidentale. In quella CP_4 sede, aveva chiarito che “L'intervento è invece legittimo in astratto, e nessuno lo ha mai contestato, essendo frutto di uno spettante diritto di sopraelevazione;
in concreto tuttavia è divenuto illegittimo per le modalità con le quali è stato eseguito, tecnicamente inadeguate e dannose. È pacifico, infatti, che
pagina 13 di 20 per realizzare il recupero del sottotetto i sigg.ri rimossero completamente la copertura CP_10
preesistente (compresa la sua struttura di supporto) e ne ricrearono una totalmente nuova, a quota superiore” ed aveva precisato che la condanna delle controparti avrebbe dovuto riguardare, oltre che l'eliminazione delle terrazze, anche il rifacimento integrale della copertura, “in modo idoneo all'eliminazione dei difetti che l'affliggono”, con l'esecuzione degli interventi indicati “nella perizia del CTU Ing. esperita in parallelo procedimento ex art. 696 c.p.c. promosso dalla condomina Per_3
(cfr. comparsa di costituzione in appello, pag. da 26 a 28). CP_11
L'appello incidentale è stato espressamente rigettato dalla Corte di appello, che ha ritenuto non dimostrata “l'avvenuta compromissione di alcuna altra parte comune dell'edificio diversa da quella destinata ad essere sostituita in forza della pronuncia di condanna ottenuta dal ” (così la CP_4
sentenza a pag. 22).
Pacificamente, il rigetto non è stato impugnato dinanzi alla Corte di cassazione;
a detta del infatti, “l'ordine di eliminazione delle terrazze e di “ripristino della copertura” CP_4 consegue il medesimo effetto pratico voluto dal ricostruendolo “nella struttura in CP_4 precedenza avuta” (così in comparsa di costituzione, pag. 14), sì che, una volta venuto meno l'ordine di eliminazione delle terrazze, la questione del rifacimento delle coperture e degli impianti per emendarne i difetti dovrebbe essere comunque affrontata.
Non è così.
La domanda formulata al punto d) dell'originaria comparsa di risposta, riproposta con il secondo motivo dell'appello incidentale, concerneva -come chiarito a più riprese dall'ente- non l'apertura delle terrazze, ma la cattiva esecuzione delle opere di soprelevazione del fabbricato;
essa, quindi, come si è detto, è stata autonomamente esaminata dalla Corte di appello e ritenuta infondata, sul presupposto secondo il quale non era stata provata la “compromissione” di parti comuni dell'edificio diverse da quelle interessate dalla realizzazione delle terrazze. Non vi è stato, perciò, alcun assorbimento, neppure implicito, che consenta la riproposizione della domanda, tanto più che la questione relativa alla liceità o meno delle terrazze è nettamente diversa dalla questione relativa ai vizi nella copertura.
Sul rigetto, perciò, si è formato il giudicato.
La responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c. CP_4
, nell'atto di citazione in primo grado, lamentarono la presenza di infiltrazioni Parte_5 Pt_3
provenienti dal tetto e ne attribuirono la responsabilità anche al siccome custode della CP_4 cosa comune. Gli attori contestarono all'ente di non aver vigilato sull'esecuzione dei lavori di pagina 14 di 20 sopraelevazione e cambio di destinazione del sottotetto e di non aver mai provveduto alla manutenzione del tetto e conclusero chiedendo al tribunale di accertarne la responsabilità per non aver provveduto alla manutenzione del tetto e di condannarlo al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali loro derivati.
La domanda è stata respinta sia dal Tribunale di IL che dalla Corte di appello. Secondo il primo giudice, perché le infiltrazioni accertate dal consulente tecnico derivavano dall'intervento edilizio di e e nessuna responsabilità poteva essere ascritta al in Controparte_2 CP_1 CP_4
presenza del fatto del terzo -la soprelevazione ed il rifacimento della copertura non a regola d'arte- equiparabile al caso fortuito;
secondo il giudice di appello, anche in quanto non vi era prova di condotte attive o omissive addebitabili al CP_4
La domanda, riproposta in questa sede, deve essere esaminata e decisa tenendo fermo il principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione.
A questo fine, è utile una precisazione.
Il Tribunale e la Corte di appello condannarono i venditori ed il direttore dei lavori al risarcimento dei danni a favore degli acquirenti, ritenendo provato che le infiltrazioni nell'appartamento sottostante alle terrazze erano dovute a difetti nell'installazione dei serramenti e che le infiltrazioni nella Parte_1
proprietà dei predetti acquirenti erano dovute all'insufficiente impermeabilizzazione dei comignoli. Sul punto vi è giudicato e risulta che la sentenza abbia avuto esecuzione.
Invece, il primo giudice -e, nel rapporto con e anche su questo punto si è CP_2 CP_1 CP_3
formato giudicato- ritenne non fosse stata provata la provenienza delle infiltrazioni dalle tegole del manto di copertura. Al riguardo, infatti, il consulente d'ufficio si era limitato ad evidenziare il
“potenziale pericolo” di infiltrazioni a causa dell'inadeguata pendenza della falda, suggerendo, in prevenzione, la posa, sotto le tegole, di lastre in ondulina bitumata2 (cfr. relazione del consulente d'ufficio, pag. 18, par. 3 e pag. 19). Conseguentemente, il Tribunale non riconobbe agli attori l'importo indicato dal consulente per una migliore impermeabilizzazione del tetto.
pagina 15 di 20 E' unicamente a questa voce ed a questo intervento che gli attori in riassunzione hanno fatto riferimento nel domandare la condanna del ai sensi dell'art. 2051 c.c., quantificata, all'esito della CP_4 consulenza tecnica, “in misura almeno pari al costo delle opere individuate come necessarie dal CTU, pari all'importo di €18.150 (o di €25.000 oltre IVA ove sia ritenuta necessaria anche la remissione della lattoneria, il castelletto di servizio e i parapetti con montanti a ganascia) (cfr. CTU, p. 19).”.
Ad avviso di questo giudice questa specifica domanda non può essere accolta, sebbene per ragioni solo in parte coincidenti con quelle esposte dal CP_4
L'ente convenuto in riassunzione ammette che “la copertura presenta gravi vizi e difetti, che gli stessi appellanti descrivono diffusamente e che comunque risultano sia dalla relazione stesa al riguardo dall'Arch. (cfr. doc. 6 fascicolo primo grado ) dopo avere effettuato ripetuti Per_1 CP_4
accessi in loco in contraddittorio con i tecnici di tutte le parti, sia dalla CTU espletata in corso di causa” (così in comparsa di costituzione, pag. 30), ma contesta di esserne responsabile, giacché i difetti accertati sarebbero causalmente riconducibili esclusivamente all'intervento di e Controparte_2 CP_1
e non all'omessa manutenzione, comunque impedita anche dalla mancata realizzazione della
[...] linea vita e quindi dall'impossibilità di accedere al tetto.
È lampante che tale difesa non coglie nel segno per due ordini di ragioni.
Il caso fortuito, che solo può sollevare il custode da responsabilità, deve infatti consistere in un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale (cfr. Cass, ord. n. 20943/22) e, nel caso in esame, la sopraelevazione e quindi il rifacimento del tetto (non viene qui in considerazione l'apertura delle terrazze, poiché non è da queste che derivano le infiltrazioni denunciate dagli attori- sul punto, si veda anche la comparsa conclusionale , pag. 8) non possono essere considerati un fatto Parte_1
imprevedibile ed inevitabile: i lavori non sono stati certamente ideati ed eseguiti in clandestinità; è documentato che il ne è stato tempestivamente informato ed ha visionato i progetti. CP_4
Inoltre, a fronte di lavori eseguiti tra il 2004 ed il 2005 e di infiltrazioni denunciate nel 2008 e nel 2009, il alla stregua degli obblighi posti a suo carico dall'art. 1130, primo comma, n. 4, c.c., non CP_4
può comunque sottrarsi ai propri compiti di provvedere alla riparazione della cosa comune, salva la possibilità di rivalersi nei confronti del danneggiante.
La Corte di cassazione, del resto, è chiarissima nell'affermare che “Il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno rispondendo, in base all'art. 2051 cod. civ., dei danni da
pagina 16 di 20 queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini (nella specie, infiltrazioni
d'acqua provenienti dal muro di contenimento di proprietà , ancorché tali danni siano CP_6 imputabili a difetti costruttivi dello stabile” (cfr. Cass. n.15291/2011).
Nel caso in esame, però, difetta in radice la prova dell'esistenza dello specifico “danno” da infiltrazioni di cui gli attori in riassunzione pretendono il risarcimento.
Il consulente d'ufficio ha accertato la presenza di infiltrazioni in prossimità del colmo e della gronda in coincidenza di alcuni comignoli, cagionate dalla posa inadeguata (cfr. relazione, pagine 17 e 18): i costi per il ripristino sono stati già rimborsati agli attori in riassunzione.
Non ha rinvenuto, invece, tracce di infiltrazioni provenienti dal tetto (si legge a pagina 18 della relazione che “sebbene le indagini sul tetto non abbiano direttamente evidenziato l'occorrenza di infiltrazioni attraverso le tegole delle due falde…”), le uniche in relazione alle quali è stata in questa sede ribadita la pretesa risarcitoria e le uniche in rapporto alle quali è stata qui nuovamente allegata la responsabilità del custode;
l'esperto si è limitato a segnalare che le falde hanno un'inclinazione del
27%, inferiore a quella corretta secondo la letteratura tecnica, ed ha perciò indicato alcune opere la cui esecuzione è utile a prevenire future infiltrazioni (cfr. pag. 19 relazione).
Di conseguenza, non vi è un danno attuale che il possa essere chiamato a risarcire, e la CP_4
domanda proposta dagli e dalla non può essere accolta, senza che ciò comporti Parte_1 Pt_3
violazione alcuna dei limiti che questo giudice del rinvio è tenuto ad osservare.
Gli attori in riassunzione, sul punto, richiamano l'insegnamento della Corte di cassazione secondo il quale in caso di annullamento per violazione o falsa applicazione di norme di diritto il giudice deve soltanto uniformarsi, ex art. 384, comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, nonché alle premesse logico-giuridiche della decisone adottata, “attenendosi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine
a questioni che, pur se non esaminate nel giudizio di legittimità costituiscono il presupposto stesso della pronuncia di annullamento, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione, in contrasto col principio di intangibilità” (così Cass. n. 17353/2010).
Vi è, però, che l'esistenza di infiltrazioni dalle tegole dedotta dagli attori e , Parte_1 Pt_3 diversamente dall'esistenza di infiltrazioni dai comignoli, non può dirsi in alcun modo circostanza acquisita al processo ed assunta nel giudizio rescindente quale presupposto in fatto dell'annullamento.
Il giudice di legittimità, infatti, coerentemente con il relativo motivo del ricorso (alle Parte_4
pagina 17 di 20 pagine da 31 a 34), si è pronunciato unicamente sull'erronea applicazione, in diritto, dell'art. 2051 c.c. da parte della Corte di appello, la quale, in un'ipotesi di responsabilità oggettiva (in cui spetta al danneggiato provare unicamente il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno), ha affermato che il danneggiato non aveva dimostrato una condotta colposa del custode, senza minimamente affrontare e risolvere nessun'altra problematica in ordine al danno ed al nesso di causalità (cfr. sentenza n.
1803/2018, pag. 21: “non risulta essere stata fornita alcuna prova circa comportamenti commissivi o omissivi ascrivibili al … che abbiano influito sulla produzione o sul mantenimento di CP_4 alcuna alterazione della parte del tetto…”).
Non può perciò sostenersi che l'esistenza del danno -contestata dal anche nel CP_4
controricorso (si veda la pagina 23) - e finanche la sua quantificazione (sulla quale, del resto, gli stessi attori in riassunzione formulano ipotesi alternative3) abbiano costituito presupposto necessario, seppure implicito, della decisione della Corte di cassazione.
Conseguentemente, la domanda deve essere respinta.
Le restituzioni
Nel corso del giudizio i pagamenti eseguiti in dipendenza della sentenza cassata sono stati restituiti, sì che non occorre provvedere sulle domande restitutorie originariamente proposte.
Le spese di lite
In punto spese, si rammenta che la Corte di cassazione ha rimesso a questo giudice di rinvio la liquidazione anche delle spese del giudizio di legittimità.
È utile ricordare che costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese dell'intero giudizio secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato (si vedano in questo senso Cass. n. 15506/2018; Cass. n.7243/2006). Opera infatti il principio, fissato dall'art. 336, primo comma, c.p.c., secondo il quale la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti da quella cassata (cosiddetto effetto espansivo) e comporta che la caducazione, in sede di legittimità, della pronuncia impugnata si estenda alla 3 Si veda la comparsa conclusionale a pagina 42: “Alla luce di quanto precede, il è tenuto a CP_4 risarcire i danni ai signori;
ed è tenuto a risarcirli in misura almeno pari al costo delle Parte_1 opere individuate come necessarie dal CTU, pari all'importo di € 18.150 (o di € 25.000 oltre IVA ove sia ritenuta necessaria anche la remissione della lattoneria, il castelletto di servizio e i parapetti con montanti a ganascia) (cfr. CTU, p. 19)” pagina 18 di 20 statuizione relativa alle spese processuali, con necessità della rinnovazione della relativa statuizione all'esito della lite (si vedano Cass. S.U. n. 10615/2003; Cass. n. 11326/2003, nonché, da ultimo, Cass. ord. n.3798/2022).
Si deve dunque provvedere alla liquidazione delle spese dell'intero giudizio -in relazione alle domande decise in questa sede- sulla base del suo esito complessivo, che vede il Condominio sostanzialmente e prevalentemente soccombente nei confronti sia di che di , secondo le Parte_4 Testimone_1
tariffe ed i criteri stabiliti dal d.m. n. 147/2022; ciò in conformità a quanto previsto dall'articolo 6, a mente del quale le nuove tariffe "si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore", e quindi successivamente al 23 ottobre 2022. Viene infatti in considerazione un'accezione onnicomprensiva di compenso, inteso come “corrispettivo unitario per
l'opera complessivamente prestata, operante anche con riferimento all'attività svolta nei gradi di giudizio conclusi con sentenza prima dell'entrata in vigore del decreto e anche nel successivo giudizio di rinvio” (cfr. Cass. S.U. n. 17405/2012).
Dette spese, viste le notule depositate, si determinano in base al valore della controversia
(indeterminabile, complessità media), dell'attività difensiva svolta, della pluralità di parti, con esclusione, per quanto riguarda la posizione , del rimborso delle spese sostenute per Parte_4
la retribuzione del consulente di parte, non riconosciute loro né dal Tribunale né dalla Corte di appello, senza che essi se ne siano mai doluti.
Le spese di ctu, come liquidate in causa, devono essere poste definitivamente a carico dei convenuti in riassunzione e e ciascuna parte per la metà, Controparte_2 CP_1 Controparte_7 considerato che l'indagine si è resa necessaria non solo in rapporto all'infondata pretesa del di ottenere il ripristino dello status quo ante, ma anche in ragione della cattiva esecuzione CP_4
dei lavori da parte dei predetti e . CP_2 CP_1
PQM
La Corte di appello di IL quale giudice di rinvio, definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria istanza disattesa:
1. rigetta la domanda del di eliminazione delle terrazze Controparte_8
legittimamente realizzate da e;
Controparte_2 CP_1
2. rigetta la domanda proposta dagli attori in riassunzione ai sensi dell'art. 2051 c.c.;
3. condanna il , a rifondere ad e , ad Controparte_8 Pt_1 Parte_2
, a e le spese di lite che determina: Parte_3 Controparte_2 CP_1
pagina 19 di 20 3.1 per e ed : Pt_1 Parte_2 Parte_3
3.1.1 per il giudizio di primo grado, in €368 per spese ed in €12.000 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva (se dovuta) e cpa come per legge;
3.1.2 per l'appello, in €804 per spese, €11.000 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva (se dovuta) e cpa come per legge;
3.1.3 per il giudizio di legittimità, in €1.953 per spese ed €8.500 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva (se dovuta) e cpa come per legge;
3.1.4 per il giudizio di rinvio, in €545 per spese ed €10.000 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva (se dovuta) e cpa come per legge;
3.2 per e : Controparte_2 CP_1
3.2.1 per il giudizio di primo grado, in €12.000 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva (se dovuta) e cpa come per legge;
3.2.2 per l'appello, in €11.000 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva (se dovuta)
e cpa come per legge;
3.2.3 per il giudizio di legittimità, €8.500 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva
(se dovuta) e cpa come per legge;
3.2.4 per il giudizio di rinvio, in €10.000 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva
(se dovuta) e cpa come per legge;
4. pone le spese di ctu, come liquidate in causa, definitivamente a carico di e Controparte_2
e del , ciascuna parte per la metà CP_1 Controparte_8
Così deciso in IL, il 18 dicembre 2024
La consigliera est. La presidente
Francesca Maria Mammone Maria Teresa Brena
pagina 20 di 20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 “Per quanto alla copertura, l'attuale potenziale pericolo di infiltrazioni attraverso le tegole, va corretto mediante l'inserimento di un'opportuna impermeabilizzazione sottotegola da eseguirsi con lastre in ondulina bitumata. Per tale operazione si può stimare un costo di € 55/mq comprensivo di rimozione e stoccaggio delle tegole e dei listelli, fornitura e posa dell'ondulina e ricorsa delle tegole, previo fissaggio dei listelli precedentemente smontati. Al costo di € 55 x mq 330 = € 18.150 vanno aggiunti circa € 7.000 per l'eventuale revisione della lattoneria, per il castelletto di servizio e per i parapetti con montanti a ganascia, per un totale di € 25.000 oltre all'iva...” (relazione del ctu, pag. 19, punto 3- enfasi aggiunta)